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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 13 marzo 2025 ed iscritta al n. 422 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Antonio Surace Parte_1 C.F._1
del foro di Milano e con elezione di domicilio in Milano, Corso Plebisciti n. 19, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
per l'interdizione di
- ( ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Merate alla via XXV Aprile n. 145
INTERDICENDO
e con l'intervento del
- Procuratore della Repubblica di Lecco.
Oggetto: Interdizione.
All'udienza del 22 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Per la ricorrente: “Chiede la declaratoria di interdizione, misura necessaria per adeguata protezione del sig.
[...]
, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato. Propone che venga nominata tutore se stessa”. Controparte_1
Per il Pubblico Ministero: “Si associa alla richiesta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 13.3.2025, ha chiesto la pronuncia di Parte_1
interdizione del figlio , in quanto affetto sin dalla nascita da gravissime Controparte_1
patologie che lo rendono in stato di abituale infermità di mente.
2. - All'udienza del 22.5.2025, alla presenza del P.M., si è proceduto all'esame dell'interdicendo, alla presenza della madre ricorrente e del padre.
All'esito, ritenuto superfluo disporre consulenza tecnica sulle condizioni psico-fisiche dell'interdicendo, la difesa della ricorrente ha chiesto che la causa passasse in decisione, senza ulteriori scritti difensivi.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
3. - Rileva, anzitutto, il Collegio come il procedimento di interdizione sia oggi regolato dagli artt. 473bis. 52 e segg. c.p.c. (oltre che dagli artt. 414 e segg. c.c.).
Il ricorso, presentato dalla madre, è stato condiviso dal padre, presente personalmente all'udienza.
Inoltre, il ricorso risulta correttamente notificato agli zii dell'interdicendo, i quali non hanno ritenuto di prender parte all'udienza per avanzare possibili contestazioni.
Si è raggiunta prova certa circa il fatto che sia totalmente incapace di Controparte_1
provvedere alle proprie esigenze ed ai propri interessi, in quanto affetto da “paralisi cerebrale infantile
spastica, epilessia in esiti di idrocefalo post emorragico connatale, disabilità intellettiva (QI 20)” e cecità: quanto attestato dagli esiti delle commissioni per l'invalidità civile (docc. 4-6) è stato immediatamente percepito in sede di esame ex art. 473bis.54 c.p.c., al quale si è Controparte_1
presentato in carrozzina, con assoluta impossibilità di deambulare e di esprimersi a parole nonché di rispondere a qualsiasi domanda rivoltagli dal Giudice.
pagina 2 di 3 L'insieme di tali elementi fa senz'altro concludere per l'accoglimento della richiesta di interdizione, condivisa dal Pubblico Ministero, senza necessità di ulteriori approfondimenti medico-
clinici a mezzo di apposita C..T.U..
Per Questi Motivi
Il Tribunale ordinario di Lecco, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
l'interdizione di ( ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...].
NOMINA
tutore dell'interdetto la madre ( , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.5.1979 e residente in [...].
Spese di causa irripetibili.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 26 magio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mirco Lombardi dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 13 marzo 2025 ed iscritta al n. 422 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Antonio Surace Parte_1 C.F._1
del foro di Milano e con elezione di domicilio in Milano, Corso Plebisciti n. 19, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
per l'interdizione di
- ( ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Merate alla via XXV Aprile n. 145
INTERDICENDO
e con l'intervento del
- Procuratore della Repubblica di Lecco.
Oggetto: Interdizione.
All'udienza del 22 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Per la ricorrente: “Chiede la declaratoria di interdizione, misura necessaria per adeguata protezione del sig.
[...]
, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato. Propone che venga nominata tutore se stessa”. Controparte_1
Per il Pubblico Ministero: “Si associa alla richiesta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 13.3.2025, ha chiesto la pronuncia di Parte_1
interdizione del figlio , in quanto affetto sin dalla nascita da gravissime Controparte_1
patologie che lo rendono in stato di abituale infermità di mente.
2. - All'udienza del 22.5.2025, alla presenza del P.M., si è proceduto all'esame dell'interdicendo, alla presenza della madre ricorrente e del padre.
All'esito, ritenuto superfluo disporre consulenza tecnica sulle condizioni psico-fisiche dell'interdicendo, la difesa della ricorrente ha chiesto che la causa passasse in decisione, senza ulteriori scritti difensivi.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
3. - Rileva, anzitutto, il Collegio come il procedimento di interdizione sia oggi regolato dagli artt. 473bis. 52 e segg. c.p.c. (oltre che dagli artt. 414 e segg. c.c.).
Il ricorso, presentato dalla madre, è stato condiviso dal padre, presente personalmente all'udienza.
Inoltre, il ricorso risulta correttamente notificato agli zii dell'interdicendo, i quali non hanno ritenuto di prender parte all'udienza per avanzare possibili contestazioni.
Si è raggiunta prova certa circa il fatto che sia totalmente incapace di Controparte_1
provvedere alle proprie esigenze ed ai propri interessi, in quanto affetto da “paralisi cerebrale infantile
spastica, epilessia in esiti di idrocefalo post emorragico connatale, disabilità intellettiva (QI 20)” e cecità: quanto attestato dagli esiti delle commissioni per l'invalidità civile (docc. 4-6) è stato immediatamente percepito in sede di esame ex art. 473bis.54 c.p.c., al quale si è Controparte_1
presentato in carrozzina, con assoluta impossibilità di deambulare e di esprimersi a parole nonché di rispondere a qualsiasi domanda rivoltagli dal Giudice.
pagina 2 di 3 L'insieme di tali elementi fa senz'altro concludere per l'accoglimento della richiesta di interdizione, condivisa dal Pubblico Ministero, senza necessità di ulteriori approfondimenti medico-
clinici a mezzo di apposita C..T.U..
Per Questi Motivi
Il Tribunale ordinario di Lecco, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
l'interdizione di ( ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...].
NOMINA
tutore dell'interdetto la madre ( , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.5.1979 e residente in [...].
Spese di causa irripetibili.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 26 magio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mirco Lombardi dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3