Decreto cautelare 29 maggio 2025
Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01357/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01671/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1671 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nino Filippo Moriggia, con domicilio eletto presso il suo studio in Romano Di Lombardia, via Duca D'Aosta 135d;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Milano, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Adriana Amodeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 17 aprile 2025, notificato in stessa data, recante informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, 89-bis, 91 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché il diniego di iscrizione nella c.d. White List, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.p.A. e di Ufficio Territoriale del Governo Milano e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. BE Di IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 17 aprile 2025, notificato in stessa data, recante informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, 89-bis, 91 e 92 del
D.Lgs. n. 159/2011, nonché il diniego di iscrizione nella c.d. White List, per collegamenti con la criminalità organizzata di stampo mafioso, sollevando i seguenti motivi di ricorso.
1. Violazione del diritto al contraddittorio – Art. 10-bis L. 241/1990.
La ricorrente lamenta che la Prefettura ha omesso di prendere in considerazione nella motivazione del provvedimento le osservazioni presentate in data giovedì 17 aprile 2025, a mezzo PEC, determinando una grave violazione del diritto al contraddittorio. La mancata valutazione delle osservazioni presentate integra un vizio procedurale sostanziale, in quanto la società è stata effettivamente posta in grado di partecipare, ma la sua posizione difensiva è stata completamente ignorata, in contrasto con i principi di leale collaborazione e buona fede procedimentale di cui all’art. 1 della L. 241/1990.
2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
La ricorrente lamenta che l’amministrazione ha omesso di considerare correttamente l’evoluzione dell’assetto societario e gestionale della stessa.
A tal fine evidenzia che sin dal 2022 l’assetto societario e amministrativo di -OMISSIS- S.r.l. è stato profondamente riformato. La gestione è ora affidata a soggetti pienamente estranei ai precedenti soci fondatori (-OMISSIS-), non più coinvolti nella società. Tale
mutamento strutturale è stato ignorato nel provvedimento interdittivo. L’Amministratrice Unica è la
sig.ra -OMISSIS-, figura del tutto estranea a contesti penalmente rilevanti, così come l’intera
compagine societaria attuale ed i soci sono -OMISSIS- e -OMISSIS-.
La Prefettura avrebbe quindi fondato il proprio convincimento sulla base di: elementi risalenti nel tempo; rapporti di parentela indiretti tra i nuovi soci/amministratori e soggetti sottoposti a procedimento penale; assunzione di lavoratori subordinati non investiti di poteri direttivi o gestionali.
Inoltre la Prefettura non avrebbe valutato il licenziamento di -OMISSIS- e -OMISSIS- e le dimissioni presentate da -OMISSIS-.
3. Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, difetto di motivazione.
La ricorrente lamenta l’omesso di fornire una motivazione puntuale e concreta circa il nesso di causalità tra tali elementi e il pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione effettiva della
società ricorrente.
4. Violazione dell'art. 41 Cost. – Limitazione indebita della libertà di iniziativa economica.
La ricorrente lamenta che la compressione della libertà economica subita si fonda su elementi istruttori inadeguati, risalenti, e privi di un effettivo collegamento con la gestione corrente dell'impresa.
5. Violazione del principio di proporzionalità.
La società sostiene che la Prefettura di -OMISSIS- ha optato direttamente per l’adozione della misura più afflittiva – l’interdittiva antimafia – senza valutare: l’effettiva esistenza di misure di “self-cleaning” già implementate dalla società, come dell’assetto proprietario e gestionale; l’adozione di protocolli di legalità o di strumenti di compliance interna; la possibilità di prevedere una vigilanza rafforzata o controlli periodici come alternativa meno invasiva.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
In merito alla mancata valutazione delle osservazioni presentate in data giovedì 17 aprile 2025, dall’esame degli atti risulta che il preavviso di rigetto assegnava un termine di 10 giorni dalla data del 26 marzo 2025 per presentare memorie e quindi esse sono tardive rispetto alla fase istruttoria del procedimento. A ciò si aggiunge che il provvedimento finale è stato consegnato nella stessa data dell’invio delle memorie e quindi esse sono tardive anche rispetto alla fase decisoria.
Ne consegue che nessuna violazione del contraddittorio può essere imputata all’amministrazione in quanto non sussiste obbligo di esaminare memorie difensive tardive.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
3.1 Il motivo è infondato nella parte in cui afferma che la gestione e l’assetto societario sarebbero ora in mano a persone estranee ai soci fondatori, in quanto il provvedimento valuta espressamente anche la posizione degli attuali amministratori, evidenziando che -OMISSIS- è stata segnalata il 10.05.2024 dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di -OMISSIS- per la violazione di cui all'art. 2 D. Lgs. 74/2000 e che -OMISSIS- è figlio di -OMISSIS-, il quale in data 16/11/2022, in qualità di commercialista e revisore contabile, si è occupato della cessione di quote da parte di -OMISSIS--OMISSIS- nei confronti del figlio -OMISSIS- ed è imputato nel procedimento penale n. -OMISSIS- RGNR per i reati ex artt. 110, 99, 81 cpv., art. 3 D. Lgs. n. 74/2000, 416 bis 1 c.p., in concorso con -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- (capo 86 della richiesta di rinvio a giudizio).
Ne consegue che non può parlarsi di self cleaning mediante rinnovo dei vertici societari in quanto i collegamenti con persone condannate per mafia restano.
Al mantenimento del controllo societario da parte degli affiliati attraverso i suoi organi si aggiunge la presenza di dipendenti legati alla criminalità in quanto, come visto sopra, lo scioglimento del rapporto di lavoro con gli stessi è avvenuto tardivamente.
4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Il carattere preventivo dell’interdittiva antimafia fa sì che essa prescinda dall'accertamento di singole responsabilità penali, essendo il potere esercitato dal Prefetto espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata. Pertanto, i poteri inibitori attribuiti all'Autorità di Pubblica Sicurezza sono esercitabili già in uno stadio preliminare del procedimento penale, anche in presenza di condotte non penalmente rilevanti e persino nell'ipotesi in cui il procedimento penale si sia concluso con un'archiviazione o un'assoluzione.
In particolare, ai fini della adozione dell'informativa antimafia, non occorre provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, ma soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale basato sulla regola causale del “più probabile che non” e sui dati di comune esperienza, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata.
Nel caso di specie sussistono rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, e rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia, di titolari, soci, amministratori, dipendenti dell’impresa con soggetti raggiunti da provvedimenti di carattere penale o da misure di prevenzione antimafia, che l’Amministrazione ritiene, con un giudizio scevro da illogicità, che per la sua natura, intensità ed per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del «più probabile che non», che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto od un primo amico. (Cons. St., Sez. III, 16 novembre 2016, n. 4751).
La tipizzazione legislativa e giurisprudenziale delle condotte indice di infiltrazione mafiosa esime da ulteriori prove in materia di nesso di causalità.
5. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
L’adozione del provvedimento interdittivo non risulta illegittimamente lesivo del diritto di libertà economica privata in quanto adottato in presenza dei requisiti di legge. A ciò si aggiunge che l’amministrazione ha valutato anche l’adozione di misure meno invasive e la motivazione dell’esclusione non è stata contestata specificatamente dalla ricorrente.
6. Il quinto motivo di ricorso è infondato.
Come già visto l’amministrazione ha provveduto a valutare l’adozione di misure alternative e le ha escluse ritenendole non adeguate alla gravità dell’infiltrazione esistente.
Tale valutazione non è stata contestata dalla ricorrente, che si è limitata a contestarne l’omissione, non sussistente, né la stessa ha fornito prova dell’esistenza dei presupposti per l’adozione di misure alternative meno invasive, né le ha richieste sua sponte.
7. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali all’ufficio che liquida in €. 2000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT UE, Presidente
BE Di IO, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE Di IO | NT UE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.