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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I L T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed Estensore
Dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1676 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato ZUCCHETTI VALENTINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti STEFANO VENUTA e CHIARA
RIVALTI
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come indicato nelle note sottoscritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 24 marzo 2025;
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in
Castelfranco Emilia (MO) in data 8 maggio 2010 e dalla loro unione sono nati i figli , nata a [...] il [...] e Persona_1
, nato a [...] il [...]. Persona_2
I coniugi si separavano consensualmente, come da verbale di udienza presidenziale del 05/05/2021 nel quale venivano autorizzati a vivere separati (n. cronol. 1081/2021), di seguito omologato in data 12/05/2021 (n. cronol. 1167/2021), nell'ambito del procedimento RG n. 1222/2021.
2. Con ricorso del 15/2/2023 la ricorrente ha Parte_1 chiesto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
la previsione dell'obbligo in capo al sig.
[...]
di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei figli minori e la somma mensile di € 400,00, Per_1 Per_2 ossia € 200,00 per ciascun figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
l'attribuzione dell'intero ammontare dell'assegno unico alla IG.ra ; la previsione di una Pt_1 calendarizzazione degli incontri padre – figli.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, sig.
[...]
, chiedendo la conferma dei provvedimenti già assunti CP_1 in sede di separazione consensuale, stante il rispetto delle condizioni in esso pattuite relative al diritto di visita dei figli e considerata l'assenza di un mutamento delle condizioni reddituali tali da giustificare un aumento dell'assegno di mantenimento.
pagina 2 di 8 4. All'esito dell'udienza del 22/6/2023 il Giudice, rilevata l'assenza di fatti sopravvenuti idonei a giustificare la modifica in via d'urgenza delle condizioni della separazione, ha confermato i vigenti provvedimenti assunti in tale sede.
5. Le parti hanno successivamente raggiunto un complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Castelfranco Emilia (MO), il giorno 8/05/2010 tra i coniugi e trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del comune di Castelfranco Emilia
(MO) alla serie A parte 2 atto n° 5 dell'anno 2010;
2. I figli minori e saranno affidati in modo condiviso Per_1 Per_2
a entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, IG.ra , nell'abitazione in Parte_1
Castelfranco Emilia (MO) in Via Ripa Inferiore n° 34 ove manterranno la residenza, attribuendo a entrambi i genitori le decisioni circa le questioni di straordinaria amministrazione riguardanti i minori tenuto conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni di ciascun figlio;
ciascun genitore eserciterà autonomamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione quando i figli gli sono affidati;
3. Il IG. avrà diritto di vedere e frequentare i figli quando CP_1 vuole, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni e delle esigenze di vita dei minori stessi, secondo le seguenti modalità:
a) un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato mattina sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà ai rispettivi istituti scolastici, oppure dal venerdì sera alla domenica sera quando li pagina 3 di 8 riaccompagnerà alla casa materna. Ciò in ragione dei turni lavorativi dei genitori.
b) almeno un pernotto infrasettimanale dall' uscita da scuola sino alla mattina successiva quando i bambini saranno riaccompagnati presso i rispettivi istituti scolastici ed un ulteriore pomeriggio alla settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00. Tali giornate, e tutte le ulteriori eventuali, dovranno essere preventivamente concordate di mese in mese, entro il giorno 20 del mese precedente in ragione dei turni lavorativi della IG.ra , che Pt_1 si impegna a comunicarli tempestivamente e comunque almeno
10 giorni prima dall'inizio del mese successivo al IG. CP_1 affinchè questi possa organizzarsi;
c) In occasione delle festività natalizie il IG. potrà tenere CP_1
i figli per sette giorni dal 24 dicembre al 30 dicembre oppure (in alternanza di anno in anno con la madre) dal 31 dicembre al 6 gennaio, comprendenti appunto ad anni alterni il giorno di Natale
o quello di Capodanno, nonché un periodo di tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo; il padre terrà altresì i figli ad anni alterni
(in alternanza con la madre) durante le festività infrasettimanali
(25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, ove infrasettimanali e non ricadenti in fine settimana); infine il padre potrà tenere con sé i figli per quattordici giorni anche non consecutivi da concordare nel periodo di vacanza scolastica estiva, compatibilmente con le esigenze di vita e lavorative di entrambi i genitori;
I periodi di rispettive ferie dei genitori dovranno essere comunicati entro il 10 giugno di ogni anno. In caso di disaccordo con riferimento ai periodi di disponibilità delle ferie estive dei genitori, negli anni pari la scelta spetterà alla madre, negli anni pagina 4 di 8 dispari al padre. Allo stesso modo, ulteriori festività comunali e/o ponti verranno, in caso di disaccordo, trascorsi secondo il principio dell'alternanza tra i genitori;
d) Le condizioni sopraelencate potranno essere concordemente modificate dai genitori, sempre nel rispetto delle esigenze dei figli minori.
4. Il IGnor verserà alla IG.ra a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli la somma mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00) e dunque € 125,00 per figlio entro e non oltre il 20° giorno di ogni mese a decorrere dal mese di sottoscrizione del presente accordo;
detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
5. Ciascun genitore riscuoterà la propria quota di assegno unico al
50%.
6. Le spese straordinarie verranno regolamentate come da
Protocollo del Tribunale di Modena - che di seguito si riporta - e suddivise tra i coniugi al 50% cadauno e verranno versate tramite bonifico bancario dal genitore non anticipatario al genitore anticipatario entro 10 giorni dall'esibizione del giustificativo di spesa. Le spese verranno regolamentate come segue:
a. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
b. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure pagina 5 di 8 termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
f. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, ogni genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta
(a mezzo whatsapp, mail, ecc.) potrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Tutte le ricevute inerenti alle spese straordinarie saranno intestate ai minori stessi e scaricate dai genitori nella misura del 50% ciascuno in sede di dichiarazione dei redditi;
si precisa che le spese pagina 6 di 8 straordinarie saranno sostenute al 50% (cinquanta per cento) tra i coniugi.
7. I genitori autorizzano il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per motivi di svago e/o di studio, con esclusione della stabile emigrazione;
8. Le parti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegni di mantenimento a favore l'uno dell'altro, riconoscendone allo stato attuale non sussisterne i presupposti;
9. Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere la refusione delle spese straordinarie che hanno anticipato alla data del 31 dicembre 2024 in favore dei figli;
10. Le spese legali del presente giudizio di divorzio giudiziale che si intende abbandonato con il deposito delle summenzionate condizioni concordate, si intendono compensate tra le parti.”
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese dei ricorrenti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale,
pagina 7 di 8 definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 08/05/2010 in CASTELFRANCO
EMILIA (MO) da nata a [...] il Parte_1
12/09/1981, con , nato a [...] il Controparte_1
12/03/1972, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASTELFRANCO EMILIA (MO), atto n. 5, parte II, serie A, anno 2010;
2. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di CASTELFRANCO EMILIA (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione
Prima Civile in data 9/4/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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