Art. 4.
Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzioni da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati istituti finanziari italiani.
Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzioni da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati istituti finanziari italiani.