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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/09/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6240/2025 R.R.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento del figlio minore nato fuori dal matrimonio, ex art. 473 bis 51 c.p.c., presentato congiuntamente in data 03.06.2025 da:
Parte_1 entrambi con i proc. e dom. avv.ti D'AGOSTINI DIEGO e D'AGOSTINI DAVID ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nato il [...] fuori dal matrimonio Per_1
e riconosciuto da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da
[...]
; Parte_1
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.09.2025;
-ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi del figlio minore,
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così provvede:
1 A. Dà atto che la SI.ra e il SI. si danno il reciproco assenso al Pt_1 Pt_1 rilascio o rinnovo del passaporto e di qualunque altro documento valido per l'espatrio del figlio.
B. Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 337-sexies c.c., i ricorrenti concordano di adibire a futura casa familiare l'immobile che verrà reperito dalla SI.ra
(in proprietà o in affitto) a seguito del deposito del ricorso, e il SI. Pt_1
acconsente sin da allora a che il figlio minorenne trasferisca ivi Pt_1 Per_1 la residenza.
C. Dispone che il figlio minorenne sia affidato ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione familiare di cui al capo
B.
Dà atto che i ricorrenti hanno concordato che la SI.ra dopo il deposito Pt_1 del ricorso, avrebbe asportato i propri effetti personali dall'immobile di TR ai fini del trasloco e reperito idonea abitazione per sé e per il figlio.
D.
Considerato che
, ai sensi del primo comma dell'art. 337 ter c.c., i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il minore frequenterà liberamente sia il padre (mantenendo Per_1 costui il diritto di fargli visita, previo accordo con la SI.ra ), sia le Pt_1 famiglie materna e paterna. Ciò avverrà compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del medesimo e nel rispetto del suo superiore interesse, nonché delle sue opinioni e volontà.
E. Dispone che i genitori garantiscano al proprio figlio, quanto al calendario delle visite:
I. di trascorrere alternativamente i fine settimana con la madre e con il padre, con ritiro da parte del SI. dalla casa materna subito dopo la scuola, ovvero in Pt_1 alternativa entro le ore 18:00 del venerdì, e pernotto sino alla domenica con il padre, il quale lo riaccompagnerà all'abitazione famigliare la sera della domenica entro le ore 22:00;
II. di visitare in due pomeriggi infrasettimanali, tendenzialmente nelle giornate del martedì e del giovedì, il padre (compatibilmente con i suoi impegni lavorativi che verranno tempestivamente comunicati alla SI.ra ) che potrà recuperarlo Pt_1
2 all'uscita da scuola, ovvero all'uscita dalle attività extrascolastiche svolte (calcio) per tenerlo e riaccompagnarlo all'abitazione famigliare entro le ore 22:00, salva diversa intesa con la SI.ra . Qualora, per i prossimi anni scolastici, il Pt_1 calendario elaborato dall'Istituto prevedesse lo svolgimento di lezioni in fascia pomeridiana, dispone, in sostituzione di una delle due visite infrasettimanali, che il SI. tenga presso di sé il figlio dalla sera antecedente il giorno delle lezioni Pt_1 pomeridiane, con pernottamento nella sua casa, sino all'uscita pomeridiana da scuola del giorno successivo e riaccompagnamento del figlio alla casa famigliare;
III. di trascorrere, sempre in via alternata, le festività natalizie con un genitore la
Vigilia e il pranzo di Natale fino alle 16:30, e con l'altro dalle ore 16:30 del giorno di Natale al giorno di S. Stefano, mentre i restanti giorni di vacanze natalizie, come determinati dal calendario scolastico annuale, verranno trascorsi in modo tendenzialmente paritario tra i genitori previo tempestivo accordo, tenuto conto del preminente interesse dei minori. Durante le festività pasquali Pasqua e QU verranno trascorsi in modo alternato di anno in anno ora con uno, ora con l'altro genitore, mentre gli altri giorni di vacanza (vacanze di Carnevale, ponti, ricorrenze varie) come da calendario scolastico, verranno trascorsi in base alla suddivisione in essere dei tempi di permanenza, salvo diverso tempestivo accordo assunto dai genitori. Ove a seguito delle festività menzionate si verificasse -rispetto all'ordinaria disciplina delle visite di cui al punto I.- una modifica alla regolare alternanza tra genitori dei fine settimana, questi si impegnano -rimodulando convenientemente il calendario- a far recuperare le giornate non godute favorendo le visite a favore del genitore risultato svantaggiato;
IV. di trascorrere, durante le vacanze estive, il tempo presso centri estivi (previa comunicazione con congruo anticipo) o con i nonni, secondo i tempi di permanenza sopra indicati, e in ogni caso non meno di 15 giorni -anche non consecutivi- con ciascun genitore in concomitanza delle ferie aziendali. A tal fine ogni anno, dà atto che entro il 31 maggio, i genitori si comunicheranno reciprocamente i giorni di vacanza che trascorreranno con i figli, evitando di sovrapporne le date, nonché
l'indirizzo dei luoghi di permanenza;
V. dà atto che il SI. potrà fare visita al figlio presso l'abitazione materna Pt_1 con congruo preavviso;
3 VI. le modalità di visita sopra indicate potranno essere derogate in accordo tra i genitori, in maniera flessibile e funzionale, tenuto sempre conto delle eSIenze e volontà del figlio, nonché dei suoi impegni scolastici e ricreativi e dall'altro degli impegni di lavoro dei ricorrenti.
F. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio ed esercitando i doveri di accudimento e tutelando i diritti fondamentali previsti dall'ordinamento giuridico vigente con l'intento di evitare controversie genitoriali.
G. Considerati i tempi di permanenza del figlio con i genitori, nonché l'accordo raggiunto tra le parti di cui al successivo capo I., dispone che il SI. versi Pt_1 entro il giorno quindici di ogni mese, in forma tracciabile alle coordinate bancarie che gli verranno indicate € 300,00= (diconsi trecento,00= euro) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, alla SI.ra a titolo di Pt_1 contribuzione al mantenimento del figlio collocato presso di lei, oltre al 50% degli eventuali buoni mensa corrisposti e il 50% delle spese mediche non mutuabili, di istruzione e straordinarie. Per quanto riguarda l'individuazione delle spese straordinarie e le modalità di rimborso delle stesse, le parti si rifaranno al
“Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati in relazione alle spese straordinarie e necessarie alla prole” di data 28 agosto 2015.
H. Dà atto che la SI.ra percepirà il 100% dell'Assegno Unico e Pt_1
Universale per i Figli a carico mentre le detrazioni fiscali spetteranno a entrambi i genitori nella misura del 50%.
I. Dà atto che i ricorrenti dichiarano inoltre di voler definire, quale rimedio della crisi famigliare, i reciproci rapporti patrimoniali nei termini che seguono:
In relazione al rapporto di mutuo fondiario n. 017/04606808 contratto in data
09.10.20217 a rogito Notaio dott. (rep. n. 48601, fasc. n. 26372) Persona_2 con Unipol Banca s.p.a., ora Controparte_1
- entro 30 gg. dalla presente sentenza i SI.ri e provvederanno, Pt_1 Pt_1 tramite atto notarile con oneri a carico della SI.ra , a ripristinare la piena Pt_1 proprietà dell'immobile di TR (già oggetto di donazione), contraddistinto al
Catasto Fabbricati del medesimo comune al Foglio 4, particella n. 463, sub. 2 e 7, -
4 attualmente in proprietà per la quota di ½ ciascuno- in favore del SI. Pt_1 dichiarando la SI.ra sin da ora il proprio consenso all'operazione; Pt_1
- dà atto che il SI. , divenuto pieno e unico proprietario degli immobili Pt_1 concessi in garanzia al mutuante, si impegna ad accollarsi in via esclusiva le rate del mutuo fondiario n. 017/04606808 contratto con già Unipol Controparte_1
Banca s.p.a. a suo tempo contratto in via congiunta con la SI.ra ; Pt_1
- dà atto che in attuazione dell'impegno assunto il SI. richiederà a Pt_1 [...]
l'accollo liberatorio del mutuo così da svincolare da ogni onere verso CP_1
l'istituto bancario la SI.ra nei cui confronti, in ogni caso, si impegna a Pt_1 manlevarla e a tenerla indenne nel rapporto con il mutuante.
- dà atto che il SI. si obbliga, inoltre, in aggiunta a quanto previsto nei Pt_1 punti precedenti, a restituire alla SI.ra in n. 24 rate mensili di € 250,00= Pt_1 cadauna, comprensivi di interessi, da corrispondersi entro il giorno quindici di ogni mese a decorrere dalla definizione della presente procedura, la somma di €
5.822,00=, versata dalla ricorrente lo scorso 10.04.2025 per recuperare alcuni ratei del mutuo rimasti insoluti.
In relazione al conto corrente cointestato presso Controparte_1
- chiusura del rapporto bancario, ovvero modifica dell'intestazione con esclusione del nominativo della SI.ra dal rapporto bancario. Pt_1
L) Dà atto che i ricorrenti dichiarano, fatta eccezione a quanto previsto in ricorso, di aver definito ogni altra questione (patrimoniale e non patrimoniale) tra loro esistente alla data del deposito del ricorso e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere a nessun titolo.
M) Dà atto che le parti dichiarano che il succitato assetto patrimoniale è stato raggiunto con spirito d'equilibrio e compensazione tra le reciproche posizioni economiche.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 16.09.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento del figlio minore nato fuori dal matrimonio, ex art. 473 bis 51 c.p.c., presentato congiuntamente in data 03.06.2025 da:
Parte_1 entrambi con i proc. e dom. avv.ti D'AGOSTINI DIEGO e D'AGOSTINI DAVID ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nato il [...] fuori dal matrimonio Per_1
e riconosciuto da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da
[...]
; Parte_1
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.09.2025;
-ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi del figlio minore,
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così provvede:
1 A. Dà atto che la SI.ra e il SI. si danno il reciproco assenso al Pt_1 Pt_1 rilascio o rinnovo del passaporto e di qualunque altro documento valido per l'espatrio del figlio.
B. Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 337-sexies c.c., i ricorrenti concordano di adibire a futura casa familiare l'immobile che verrà reperito dalla SI.ra
(in proprietà o in affitto) a seguito del deposito del ricorso, e il SI. Pt_1
acconsente sin da allora a che il figlio minorenne trasferisca ivi Pt_1 Per_1 la residenza.
C. Dispone che il figlio minorenne sia affidato ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione familiare di cui al capo
B.
Dà atto che i ricorrenti hanno concordato che la SI.ra dopo il deposito Pt_1 del ricorso, avrebbe asportato i propri effetti personali dall'immobile di TR ai fini del trasloco e reperito idonea abitazione per sé e per il figlio.
D.
Considerato che
, ai sensi del primo comma dell'art. 337 ter c.c., i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il minore frequenterà liberamente sia il padre (mantenendo Per_1 costui il diritto di fargli visita, previo accordo con la SI.ra ), sia le Pt_1 famiglie materna e paterna. Ciò avverrà compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del medesimo e nel rispetto del suo superiore interesse, nonché delle sue opinioni e volontà.
E. Dispone che i genitori garantiscano al proprio figlio, quanto al calendario delle visite:
I. di trascorrere alternativamente i fine settimana con la madre e con il padre, con ritiro da parte del SI. dalla casa materna subito dopo la scuola, ovvero in Pt_1 alternativa entro le ore 18:00 del venerdì, e pernotto sino alla domenica con il padre, il quale lo riaccompagnerà all'abitazione famigliare la sera della domenica entro le ore 22:00;
II. di visitare in due pomeriggi infrasettimanali, tendenzialmente nelle giornate del martedì e del giovedì, il padre (compatibilmente con i suoi impegni lavorativi che verranno tempestivamente comunicati alla SI.ra ) che potrà recuperarlo Pt_1
2 all'uscita da scuola, ovvero all'uscita dalle attività extrascolastiche svolte (calcio) per tenerlo e riaccompagnarlo all'abitazione famigliare entro le ore 22:00, salva diversa intesa con la SI.ra . Qualora, per i prossimi anni scolastici, il Pt_1 calendario elaborato dall'Istituto prevedesse lo svolgimento di lezioni in fascia pomeridiana, dispone, in sostituzione di una delle due visite infrasettimanali, che il SI. tenga presso di sé il figlio dalla sera antecedente il giorno delle lezioni Pt_1 pomeridiane, con pernottamento nella sua casa, sino all'uscita pomeridiana da scuola del giorno successivo e riaccompagnamento del figlio alla casa famigliare;
III. di trascorrere, sempre in via alternata, le festività natalizie con un genitore la
Vigilia e il pranzo di Natale fino alle 16:30, e con l'altro dalle ore 16:30 del giorno di Natale al giorno di S. Stefano, mentre i restanti giorni di vacanze natalizie, come determinati dal calendario scolastico annuale, verranno trascorsi in modo tendenzialmente paritario tra i genitori previo tempestivo accordo, tenuto conto del preminente interesse dei minori. Durante le festività pasquali Pasqua e QU verranno trascorsi in modo alternato di anno in anno ora con uno, ora con l'altro genitore, mentre gli altri giorni di vacanza (vacanze di Carnevale, ponti, ricorrenze varie) come da calendario scolastico, verranno trascorsi in base alla suddivisione in essere dei tempi di permanenza, salvo diverso tempestivo accordo assunto dai genitori. Ove a seguito delle festività menzionate si verificasse -rispetto all'ordinaria disciplina delle visite di cui al punto I.- una modifica alla regolare alternanza tra genitori dei fine settimana, questi si impegnano -rimodulando convenientemente il calendario- a far recuperare le giornate non godute favorendo le visite a favore del genitore risultato svantaggiato;
IV. di trascorrere, durante le vacanze estive, il tempo presso centri estivi (previa comunicazione con congruo anticipo) o con i nonni, secondo i tempi di permanenza sopra indicati, e in ogni caso non meno di 15 giorni -anche non consecutivi- con ciascun genitore in concomitanza delle ferie aziendali. A tal fine ogni anno, dà atto che entro il 31 maggio, i genitori si comunicheranno reciprocamente i giorni di vacanza che trascorreranno con i figli, evitando di sovrapporne le date, nonché
l'indirizzo dei luoghi di permanenza;
V. dà atto che il SI. potrà fare visita al figlio presso l'abitazione materna Pt_1 con congruo preavviso;
3 VI. le modalità di visita sopra indicate potranno essere derogate in accordo tra i genitori, in maniera flessibile e funzionale, tenuto sempre conto delle eSIenze e volontà del figlio, nonché dei suoi impegni scolastici e ricreativi e dall'altro degli impegni di lavoro dei ricorrenti.
F. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio ed esercitando i doveri di accudimento e tutelando i diritti fondamentali previsti dall'ordinamento giuridico vigente con l'intento di evitare controversie genitoriali.
G. Considerati i tempi di permanenza del figlio con i genitori, nonché l'accordo raggiunto tra le parti di cui al successivo capo I., dispone che il SI. versi Pt_1 entro il giorno quindici di ogni mese, in forma tracciabile alle coordinate bancarie che gli verranno indicate € 300,00= (diconsi trecento,00= euro) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, alla SI.ra a titolo di Pt_1 contribuzione al mantenimento del figlio collocato presso di lei, oltre al 50% degli eventuali buoni mensa corrisposti e il 50% delle spese mediche non mutuabili, di istruzione e straordinarie. Per quanto riguarda l'individuazione delle spese straordinarie e le modalità di rimborso delle stesse, le parti si rifaranno al
“Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati in relazione alle spese straordinarie e necessarie alla prole” di data 28 agosto 2015.
H. Dà atto che la SI.ra percepirà il 100% dell'Assegno Unico e Pt_1
Universale per i Figli a carico mentre le detrazioni fiscali spetteranno a entrambi i genitori nella misura del 50%.
I. Dà atto che i ricorrenti dichiarano inoltre di voler definire, quale rimedio della crisi famigliare, i reciproci rapporti patrimoniali nei termini che seguono:
In relazione al rapporto di mutuo fondiario n. 017/04606808 contratto in data
09.10.20217 a rogito Notaio dott. (rep. n. 48601, fasc. n. 26372) Persona_2 con Unipol Banca s.p.a., ora Controparte_1
- entro 30 gg. dalla presente sentenza i SI.ri e provvederanno, Pt_1 Pt_1 tramite atto notarile con oneri a carico della SI.ra , a ripristinare la piena Pt_1 proprietà dell'immobile di TR (già oggetto di donazione), contraddistinto al
Catasto Fabbricati del medesimo comune al Foglio 4, particella n. 463, sub. 2 e 7, -
4 attualmente in proprietà per la quota di ½ ciascuno- in favore del SI. Pt_1 dichiarando la SI.ra sin da ora il proprio consenso all'operazione; Pt_1
- dà atto che il SI. , divenuto pieno e unico proprietario degli immobili Pt_1 concessi in garanzia al mutuante, si impegna ad accollarsi in via esclusiva le rate del mutuo fondiario n. 017/04606808 contratto con già Unipol Controparte_1
Banca s.p.a. a suo tempo contratto in via congiunta con la SI.ra ; Pt_1
- dà atto che in attuazione dell'impegno assunto il SI. richiederà a Pt_1 [...]
l'accollo liberatorio del mutuo così da svincolare da ogni onere verso CP_1
l'istituto bancario la SI.ra nei cui confronti, in ogni caso, si impegna a Pt_1 manlevarla e a tenerla indenne nel rapporto con il mutuante.
- dà atto che il SI. si obbliga, inoltre, in aggiunta a quanto previsto nei Pt_1 punti precedenti, a restituire alla SI.ra in n. 24 rate mensili di € 250,00= Pt_1 cadauna, comprensivi di interessi, da corrispondersi entro il giorno quindici di ogni mese a decorrere dalla definizione della presente procedura, la somma di €
5.822,00=, versata dalla ricorrente lo scorso 10.04.2025 per recuperare alcuni ratei del mutuo rimasti insoluti.
In relazione al conto corrente cointestato presso Controparte_1
- chiusura del rapporto bancario, ovvero modifica dell'intestazione con esclusione del nominativo della SI.ra dal rapporto bancario. Pt_1
L) Dà atto che i ricorrenti dichiarano, fatta eccezione a quanto previsto in ricorso, di aver definito ogni altra questione (patrimoniale e non patrimoniale) tra loro esistente alla data del deposito del ricorso e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere a nessun titolo.
M) Dà atto che le parti dichiarano che il succitato assetto patrimoniale è stato raggiunto con spirito d'equilibrio e compensazione tra le reciproche posizioni economiche.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 16.09.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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