Art. 19.
Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall' art. 2403 e seguenti del Codice civile ed in particolare:
a) riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili;
b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;
c) rivede i bilanci riferendone al Comitato nazionale dei delegati.
Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall' art. 2403 e seguenti del Codice civile ed in particolare:
a) riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili;
b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;
c) rivede i bilanci riferendone al Comitato nazionale dei delegati.