TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/07/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 469/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr. all'esito del Controparte_1 deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Gennaro Scorza;
Parte_1
e
con l'assistenza e difesa dall'avv. Gilda Avena;
CP_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 9.2.2023 parte ricorrente, premesso di aver lavorato come bracciante agricolo nel periodo dal 2018 al 2020 alle dipendenze della azienda agricola
OR AN, ha lamentato la cancellazione delle relative giornate a seguito di accertamenti ispettivi nonché la ricezione di richiesta di ripetizione d'indebito relativamente all'indennità di disoccupazione ricevuta per tale annualità e di susseguente avviso di addebito.
Pertanto, dopo aver proposto ricorso in via amministrativa, ha agito in giudizio contro l' , domandando la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli gli anni 2018, 2019 CP_2
e 2020.
Costituitasi la parte resistente , ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito, ha CP_2 chiesto il rigetto della domanda promossa, per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura, secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti e prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È necessario premettere che l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nonché della spettanza delle prestazioni previdenziali e, quindi, anche l'accertamento negativo dell'indebito, presuppone un prius, costituito dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura. In assenza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce uno strumento di agevolazione probatoria, parte ricorrente è tenuta a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di una specifica disciplina normativa di taluni suoi aspetti. Deve, quindi, farsi riferimento all'ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Non costituiscono, invece, di per sé requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della
Corte di Cassazione in argomento, Cass., n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000,
n. 14414/2000).
Chiarita l'articolazione dell'onere della prova che governa il presente giudizio, nonché
l'oggetto della prova, per cui se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa (Cass. n. 2739/2016: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' a seguito di CP_2 un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente”), è possibile passare all'analisi del caso di specie. Il ricorrente ha inteso assolvere all'onere della prova su di lui incombente, di svolgimento di prestazione lavorativa alle dipendenze della azienda OR AN che gli darebbe diritto all'invocata iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli con due testimoni.
In particolare, (cognata dal ricorrente) e AN OR (datore Testimone_1 di lavoro e titolare dell'azienda ispezionata), escussi entrambi all'udienza del 22.10.2024.
Entrambi i testi si sono limitati a confermare genericamente le circostanze riferite dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, senza fornire alcuna specificazione sulle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa.
Inoltre, entrambi i testi hanno un interesse personale, atteso che mentre la ha Tes_1 controversia in essere per le stesse ragioni con l' , il titolare AN OR è CP_2 ovviamente interessato a che venga dichiarato regolare il rapporto di lavoro tra i propri dipendenti e la sua azienda.
L' ha contrastato tali esiti istruttori con il verbale di accertamento relativo CP_2 all'azienda ispezionata, da cui è emerso, sostanzialmente, che non vi era attività aziendale, atteso che non è stata fornita agli ispettori dell' alcuna fattura o alcun CP_2 registro vendite o acquisti. Lo stesso titolare, al momento dell'accertamento, ha riferito di amministrare la propria attività totalmente in contanti. E' inoltre risultato che l'azienda non ha mai versato i contributi previdenziali in favore dei presunti dipendenti.
Ebbene, a fronte di tali emergenze, tutte indicative dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili, strumentali alla creazione di posizioni assicurative finalizzate al conseguimento delle prestazioni previdenziali ad esse connesse, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa, che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro dichiarazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013).
Ed allora, non può farsi a meno di considerare l'interesse che ha animato i testi escussi, per come riferito poco sopra.
Tanto concorre ad indebolire la credibilità dell'apporto testimoniale che, sul piano dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese, si rivela privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché trattasi di dichiarazioni indistinte, astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili.
Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile del ricorrente sono coloro che con lui l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatta. Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative (accomunate dal medesimo interesse)
e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale (stereotipato e generico) si dimostrano insufficienti nel particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo. Esso, per come s'è detto, giustifica il sospetto non solo dell'artificiosità del rapporto di lavoro denunciato a fini previdenziali, ma finanche dell'inesistenza dell'attività svolta dall'azienda nella sovrabbondante misura rivelata dall'accertamento ispettivo dell' . CP_2
Vana è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le deposizioni assunte;
a ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati, che la stessa deposizione testimoniale non riesce a comporre ed a superare.
Elementi di riscontro alla deposizione testimoniale non si desumono dai documenti prodotti dalla parte ricorrente perché, come ha dedotto l' nel costituirsi in giudizio, CP_2 provengono da un soggetto indiziato di aver instaurato falsi rapporti bracciantili finalizzati solo alla percezione di prestazioni previdenziali non dovute.
La conclusione è che le risultanze testimoniali (generiche, poco chiare sui luoghi ed i tempi,), non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura: ciò determina il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici.
Spese compensate stante la dichiarazione in atti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 4.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr. all'esito del Controparte_1 deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Gennaro Scorza;
Parte_1
e
con l'assistenza e difesa dall'avv. Gilda Avena;
CP_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 9.2.2023 parte ricorrente, premesso di aver lavorato come bracciante agricolo nel periodo dal 2018 al 2020 alle dipendenze della azienda agricola
OR AN, ha lamentato la cancellazione delle relative giornate a seguito di accertamenti ispettivi nonché la ricezione di richiesta di ripetizione d'indebito relativamente all'indennità di disoccupazione ricevuta per tale annualità e di susseguente avviso di addebito.
Pertanto, dopo aver proposto ricorso in via amministrativa, ha agito in giudizio contro l' , domandando la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli gli anni 2018, 2019 CP_2
e 2020.
Costituitasi la parte resistente , ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito, ha CP_2 chiesto il rigetto della domanda promossa, per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura, secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti e prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È necessario premettere che l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nonché della spettanza delle prestazioni previdenziali e, quindi, anche l'accertamento negativo dell'indebito, presuppone un prius, costituito dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura. In assenza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce uno strumento di agevolazione probatoria, parte ricorrente è tenuta a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di una specifica disciplina normativa di taluni suoi aspetti. Deve, quindi, farsi riferimento all'ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Non costituiscono, invece, di per sé requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della
Corte di Cassazione in argomento, Cass., n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000,
n. 14414/2000).
Chiarita l'articolazione dell'onere della prova che governa il presente giudizio, nonché
l'oggetto della prova, per cui se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa (Cass. n. 2739/2016: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' a seguito di CP_2 un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente”), è possibile passare all'analisi del caso di specie. Il ricorrente ha inteso assolvere all'onere della prova su di lui incombente, di svolgimento di prestazione lavorativa alle dipendenze della azienda OR AN che gli darebbe diritto all'invocata iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli con due testimoni.
In particolare, (cognata dal ricorrente) e AN OR (datore Testimone_1 di lavoro e titolare dell'azienda ispezionata), escussi entrambi all'udienza del 22.10.2024.
Entrambi i testi si sono limitati a confermare genericamente le circostanze riferite dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, senza fornire alcuna specificazione sulle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa.
Inoltre, entrambi i testi hanno un interesse personale, atteso che mentre la ha Tes_1 controversia in essere per le stesse ragioni con l' , il titolare AN OR è CP_2 ovviamente interessato a che venga dichiarato regolare il rapporto di lavoro tra i propri dipendenti e la sua azienda.
L' ha contrastato tali esiti istruttori con il verbale di accertamento relativo CP_2 all'azienda ispezionata, da cui è emerso, sostanzialmente, che non vi era attività aziendale, atteso che non è stata fornita agli ispettori dell' alcuna fattura o alcun CP_2 registro vendite o acquisti. Lo stesso titolare, al momento dell'accertamento, ha riferito di amministrare la propria attività totalmente in contanti. E' inoltre risultato che l'azienda non ha mai versato i contributi previdenziali in favore dei presunti dipendenti.
Ebbene, a fronte di tali emergenze, tutte indicative dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili, strumentali alla creazione di posizioni assicurative finalizzate al conseguimento delle prestazioni previdenziali ad esse connesse, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa, che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro dichiarazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013).
Ed allora, non può farsi a meno di considerare l'interesse che ha animato i testi escussi, per come riferito poco sopra.
Tanto concorre ad indebolire la credibilità dell'apporto testimoniale che, sul piano dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese, si rivela privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché trattasi di dichiarazioni indistinte, astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili.
Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile del ricorrente sono coloro che con lui l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatta. Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative (accomunate dal medesimo interesse)
e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale (stereotipato e generico) si dimostrano insufficienti nel particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo. Esso, per come s'è detto, giustifica il sospetto non solo dell'artificiosità del rapporto di lavoro denunciato a fini previdenziali, ma finanche dell'inesistenza dell'attività svolta dall'azienda nella sovrabbondante misura rivelata dall'accertamento ispettivo dell' . CP_2
Vana è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le deposizioni assunte;
a ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati, che la stessa deposizione testimoniale non riesce a comporre ed a superare.
Elementi di riscontro alla deposizione testimoniale non si desumono dai documenti prodotti dalla parte ricorrente perché, come ha dedotto l' nel costituirsi in giudizio, CP_2 provengono da un soggetto indiziato di aver instaurato falsi rapporti bracciantili finalizzati solo alla percezione di prestazioni previdenziali non dovute.
La conclusione è che le risultanze testimoniali (generiche, poco chiare sui luoghi ed i tempi,), non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura: ciò determina il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici.
Spese compensate stante la dichiarazione in atti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 4.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Controparte_1