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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 13007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13007 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.44558/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civ., in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.44558 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2020 promossa
DA
(C.F. ), anche quale l.r. dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale rappresentato, difeso e assistito dall'avv. Valerio Balsamo (C.F. CP_1
e dall'avv. Giuseppe Deiana (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valerio Balsamo sito in Roma Viale dei
Misenati n.11, (pec e Email_1
), giusta procura alle liti depositata in atti;
Email_2
- parte attrice -
CONTRO
(C.F. , rappresentato, difeso e Controparte_2 C.F._4 assistito dall'avv. Leonardo Lener (C.F. ) (pec C.F._5
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_3 quest'ultimo sito in Roma, via Archimede n. 120, giusta procura versata in atti;
- parte convenuta -
Oggetto: Responsabilità professionale
1 CONCLUSIONI
Decisa sulle conclusioni delle parti.
Parte attrice
“Al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
Accertare e dichiarare, per le ragioni suesposte, l'inadempimento contrattuale e la conseguente responsabilità professionale per condotta colposa grave dell'Avv. , per aver espletato con CP_2 negligenza ed imperizia gli incarichi conferiti dal sig. e per aver omesso di Parte_1 dar seguito a due incarichi professionali conferiti;
per l'effetto condannare al risarcimento dei danni in favore del sig. Controparte_2
in narrativa meglio specificati, mediante corresponsione di una somma pari Parte_1 ad € 67.160,60, come dianzi calcolati;
condannare al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai Controparte_2 sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver negletto le richieste di risarcimento del sig. resistendo in Pt_1 giudizio con mala fede o, comunque, con colpa grave ed in ogni caso per non aver aderito alla procedura di negoziazione assistita ritualmente esperita ai sensi dell'art. 4 DL 132/2014;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, CPA come per legge.
Chiedendo altresì termine ex art. 190 c.p.c.”
Roma, 17/04/2025
Avv. Valerio Balsamo
Avv. Giuseppe Deiana
2 Parte convenuta
“Voglia il Tribunale adìto:
- in via preliminare, dichiarare l'interruzione del procedimento de quo per esito della morte nel corso di giudizio del compianto Sig. nonché ad esito del difetto di costituzione Parte_1 di eredi dello stesso;
- nel merito, respingere la domanda giudiziale proposta nei confronti del convenuto perché infondata in fatto, in diritto e comunque non provata”.
Roma, 8 maggio 2025
Avv. Leonardo Lener
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in rinnovazione, notificato in data 9.03.2021, il sig. Parte_1 conveniva, dinanzi al Tribunale di Roma, l'avv. , per sentire accertata la Controparte_2 responsabilità di quest'ultimo ed ottenere condanna al risarcimento dei danni patrimoniali da inadempimento contrattuale a cagione di errori professionali e, in particolare, di molteplici strategie e contegni processuali rivelatesi infruttuosi.
1.1. In particolare, a fondamento della domanda, l'attore premetteva:
(i) di aver stipulato un contratto di locazione ad uso esclusivo di laboratorio elettrauto, deposito ricambi ed accessori automobilistici (in seguito, anche il “Contratto”) dietro pagamento di un canone mensile pari ad euro 1.400,00, in relazione a un immobile sito in Roma, via Cristoforo
Colombo n.1879/B, di proprietà del sig. ove svolgeva l'attività di elettrauto con Persona_1 deposito di ricambi ed accessori per auto, avvalendosi dell'autorizzazione amministrativa rilasciata al proprietario dal Comune di Roma;
(ii) successivamente nel 2013, su invito del proprietario medesimo, di aver conferito mandato a taluni tecnici di fiducia per dotarsi in proprio della cd. Scia (ex art.19, legge n. 241/1990) funzionale all'esercizio della suddetta attività; salvo essere edotto, da questi ultimi, dell'irregolarità dell'immobile in conduzione a uso commerciale, perché privo del certificato di agibilità nonché carente di documentazione relativa all'allaccio degli scarichi al sistema fognario, al fine del regolare sversamento delle acque reflue nella rete fognaria pubblica;
(iii) di essersi, quindi, rivolto all'odierno convenuto – esperita dapprima una trattativa infruttuosa con il sig. in qualità di locatore dell'immobile (doc. n.2 dell'atto di citazione) –, il quale Per_1 avrebbe suggerito di interrompere il pagamento dei canoni di locazione, in vista della risoluzione della vicenda amministrativa.
1.2. Senonché – prosegue l'attore – in data 14.03.2014 riceveva dal rappresentato ed Per_1 assistito dall'avv. RC BE, intimazione di pagamento dei canoni relativi ai mesi di febbraio e di marzo dell'anno 2014.
1.3. Specularmente, l'attore conferiva mandato all'avv. , per ottenere la risoluzione del CP_2 contratto a cagione del grave inadempimento del locatore, consistente nell'omessa dovuta sanatoria delle irregolarità dell'immobile.
Tuttavia, alla notificazione, effettuata in data 5.5.2014, del relativo atto di citazione in giudizio nei confronti del sig. non seguiva l'iscrizione a ruolo della causa. Di conseguenza, le Per_1 conclusioni formulate – e cioè: “dichiarare risolto per responsabilità esclusiva di parte locatrice il
4 contratto di locazione ad uso non abitativo 31/12/2005, relativo l'immobile ubicato in Roma, Via
Cristoforo Colombo n. 1879/B; accogliere la domanda attrice per i fatti e le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente condannare il sig. al pagamento nei confronti del sig. Persona_1 di indennità relativa l'interruzione del rapporto di locazione, pari a n. 18 Parte_1 mensilità del canone, ad oggi di € 1.400,00, così pertanto € 25.200,00; nonché della somma di €
2.200,00 quale deposito cauzionale relativo alla nuova locazione;
altresì quella forfettaria di €
2.000,00 per il trasferimento del complesso aziendale;
infine la somma di € 20.000,00 conseguente la perdita parziale dell'avviamento dell'azienda, così in totale € 49.400,00 ovvero quella maggiore
o minore ritenuta più di giustizia” – rimanevano senza esito (pag. 4).
1.4. Invero – rappresenta l'attore –, in data 31.10.2014 riceveva dal locatore intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida relativa a 9 (nove) canoni di locazione non corrisposti dal febbraio del 2014 sino all'ottobre del 2014. Costituitosi nel relativo giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. , si opponeva alla suddetta intimazione, con contestuale istanza di CP_2 mutamento del rito in locatizio.
Senonché, in seguito al mutamento del rito nel giudizio con Rg n.83027/2014, il professionista convenuto ometteva, però, di reiterare le proprie difese, in relazione alle quali maturava, quindi, preclusione.
A tale riguardo – viene trascritto nell'atto di citazione –, con sentenza n.8200/2016 resa pubblica in data 19.04.2016 (in seguito, la “Sentenza”), il Giudice dott.ssa Mariaelena Francone così statuiva:
“Andando ad analizzare le carte prodotte in atti, parte convenuta non contesta l'esistenza della morosità ma deduce un inadempimento perpetrato dal locatore in ordine alla fruibilità del locale nei termini espressi nella comparsa di costituzione e non reiterati in alcun atto dopo il mutamento del rito.
In altre parole, il conduttore non ha ritenuto di integrare le proprie difese e, allo stato, il mancato pagamento del canone da parte di costui appare del tutto ingiustificato.
Egli sostiene di aver abbandonato l'immobile senza, però, aver provveduto alla restituzione ufficiale del bene, con la conseguenza che è rimasto ancorato alle obbligazioni contrattualmente assunte.
La restituzione del bene da parte del conduttore deve avvenire a norma di legge […] egli avrebbe dovuto provvedere a formulare offerta formale e, se del caso, a chiedere la nomina di un sequestratario. Tanto premesso l'illegittimo abbandono del bene non lo ha liberato dall'obbligo di pagamento del canone” (pagg.5 e 6); e, per l'effetto, accoglieva la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, con contestuale condanna della del sig. CP_1
5 in qualità di legale rappresentante, al pagamento di euro 12.600,00 a titolo di canoni Pt_1 scaduti, oltre i canoni a scadere sino al rilascio, nonché al pagamento delle spese di lite.
1.5. Successivamente, rifiutato - su suggerimento del professionista convenuto - ogni tentativo di risoluzione della lite stimolato dal locatore (vittorioso nel giudizio di sfratto), quest'ultimo avrebbe, pertanto, dapprima, in data 11.07.2016, notificato titolo esecutivo ed atto di precetto pari ad euro
39.963,00 oltre interessi legali, e, poi, trascritto pignoramento (con RGE n.1820/2016) di talune proprietà immobiliari di proprietà dell'attore.
Avveduto della possibilità (come poi accaduto) di svolgere opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., a cagione di un preteso difetto di legittimazione passiva (per esser stato il pignoramento immobiliare indirizzato nei confronti del sig. in luogo della ditta Pt_1 individuale di cui era rappresentante legale), di fatto, il contenuto della comparsa di CP_1 costituzione redatta dall'avv. si sarebbe risolto nella mera istanza di conversione del CP_2 pignoramento.
E difatti, il pignoramento, nelle more della procedura esecutiva, era convertito in euro 46.341,00 a titolo di capitale, interessi e spese (successivamente soddisfatti, in parte, per adempimento del sig.
e, in parte, per rinuncia al credito da parte del locatore). Pt_1
1.6. Sostanzialmente gli errori professionali imputabili all'avv. ai sensi degli artt. 1218 e CP_2
1176, comma 2, c.c. – il quale, peraltro, non aveva aderito all'invito, rivolto dall'odierno attore, di negoziazione assistita della lite del 5.11.2019, con la conseguente domanda, avanzata nel presente giudizio, di condanna alla responsabilità aggravata del convenuto – erano individuati nei seguenti:
- l'illegittima sospensione del pagamento dei canoni di locazione, in armonia al noto orientamento della giurisprudenza, secondo cui il carattere abusivo dell'immobile locato non è idoneo a elidere l'obbligazione del conduttore di corresponsione dei canoni;
- il mancato espletamento dell'incarico ricevuto in data 31.03.2014, determinativo del danno da perdita di chance, perché alla notificazione dell'atto di citazione non era seguita l'iscrizione a ruolo della causa, laddove - ove utilmente coltivata - la domanda di risoluzione (con la contestuale domanda di risarcimento del danno) sarebbe stata accolta, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui i vizi della cosa locata (oggetto di allegazione e prova, come da perizia dell'immobile locato in atti, doc. n.4) rappresentano elementi costitutivi dell'azione di risoluzione del contratto o, in alternativa, dell'azione di riduzione del corrispettivo.
6 In un'ottica controfattuale, l'odierno attore avrebbe, quindi, potuto ottenere il pagamento di euro
25,200,00, ossia una somma pari a diciotto mensilità (pari ciascuna ad euro 1.400,00), nonché il ristoro dei costi relativi al trasferimento d'azienda quantificato, in via equitativa, in euro 27.200,00;
- l'inadeguata difesa nel sopramenzionato giudizio di sfratto, a cagione della mancata riproposizione delle difese in seguito al mutamento del rito, con il danno rappresentato dalle spese processuali pari ad euro 3.563,00, come da atto di precetto;
- l'errore relativo all'identificazione degli adempimenti utili alla formale riconsegna dell'immobile, perché determinativo della condanna di parte attrice alla corresponsione di ulteriori ventidue canoni di locazione, pari ad euro 30.800,00, sino al giorno del rilascio da effettuare in forza della sentenza, nonostante la liberazione informale dell'immobile avvenuta nel maggio del 2014;
- la presunta contestazione del pignoramento immobiliare, che avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione per un presunto difetto di legittimazione passiva, e, invece, risoltasi nella mera costituzione in giudizio con istanza di conversione del pignoramento, con l'ulteriore danno rappresentato dalle spese di lite del processo esecutivo pari ad euro 5.597,60. Con la conseguenza per cui i danni patrimoniali patiti a cagione dell'inadempimento professionale dell'avv. CP_2 dovevano ritenersi pari a complessivi euro 67.160,60.
2. In seguito alla rinnovazione dell'atto di citazione disposta dal Giudice dott.ssa Vittoria Amirante
(v. verbale di udienza del 20.01.2021) in vista della prima udienza di comparizione del 23.06.2021, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e di risposta del 21.06.2021, l'avv.
[...]
, il quale si limitava ad asserire l'infondatezza della domanda attorea in fatto e in Controparte_2 diritto.
3. Con note scritte sostitutive dell'udienza del 10.05.2024 e, all'esito del rinvio dell'udienza di p.c., con note scritte sostitutive dell'udienza del 9.05.2025, parte convenuta dichiarava il decesso dell'attore costituito sig. in data 21.12.2023, producendo in giudizio il relativo Parte_1 certificato di morte, e domandava, per l'effetto, l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c. con termine per la prosecuzione e/o riassunzione della causa ai sensi dell'art. 305
c.p.c..
***
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita con l'interrogatorio formale dell'avv. nonché con Controparte_2
l'escussione dei testimoni sigg.ri , e BE RC (v. verbale Persona_1 Testimone_1
d'udienza del 24.02.2022).
7 Dopo vari passaggi, la causa era rinviata all'udienza del 9.05.2025 di precisazione delle conclusioni, da tenersi a trattazione scritta.
All'esito, con ordinanza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sostitutiva della suddetta udienza, la causa era trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali (30 giorni) e delle memorie di replica (20 giorni).
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente deve rilevarsi che l'effetto automatico dell'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., consegue alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita, per effetto della dichiarazione resa da parte del suo difensore o della notificazione alle altre parti dell'evento stesso, sicché da tale momento decorre il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art.305 c.p.c..
Nel caso di specie, la morte dell'attore sig. è stata, però, notiziata dal difensore Parte_1 di parte convenuta con note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
9.05.2025, con l'effetto per cui alcuna efficacia interruttiva può attribuirsi, in armonia alle norme processuali citate e alla giurisprudenza formatasi al riguardo, alla dichiarazione del decesso - nel caso concreto dell'attore - effettuata dal difensore di controparte (cfr. ex multis Cass., 2024, n.30729;
Cass., 2017, n.21375).
5. Tanto premesso in via preliminare, è utile tratteggiare, in via sintetica, l'evoluzione giurisprudenziale sulla consistenza delle obbligazioni di facere professionale del prestatore d'opera, ed in particolare, dell'avvocato, in qualità di professionista intellettuale.
5.1. In primo luogo, giova riportare l'opinione consolidata secondo cui: “Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione” (tra le molte,
Cass., 5.08.2013, n. 18612; Cass., 18.07.2002, n. 10454; cfr. Cass., 27.03.2006, n. 6967).
In relazione al profilo probatorio e alle conseguenze della dicotomia tra cd. obbligazioni di mezzo e cd. di risultato sulla prova liberatoria in capo al debitore, si rammenta come il debitore “di mezzi” era tenuto a fornire prova dell'esatto adempimento della prestazione, dimostrando di avere osservato
8 le regole dell'arte nell'esecuzione della prestazione professionale, mentre nelle obbligazioni di risultato l'onere liberatorio del debitore si traduceva, in modo più complesso ed articolato, nella dimostrazione che la prestazione è divenuta impossibile, nonché nell'individuazione della causa determinativa dell'impossibilità non imputabile al debitore medesimo dell'esatto adempimento.
Come ha affermato, tradizionalmente, la giurisprudenza: “l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito” (Cass., 26.02.2002, n.2836).
5.2. Senonché, come è noto, la funzionalizzazione della prestazione contrattuale all'interesse, patrimoniale o non patrimoniale, del creditore, ai sensi dell'art.1174 c.c., ha determinato il progressivo superamento, realizzato ad opera della giurisprudenza (ex multis, Cass., 28.02.2014, n.
4876 e cfr. Cass., U. 2001, n.13533) della distinzione tra obbligazioni cd. di mezzo ed obbligazioni cd. di risultato, riedita, invero, nella contrapposizione tra obbligazioni di “risultato intermedio” e di
“risultato finale”; giacché non è configurabile un'obbligazione senza risultato (cfr. Cass.,
11.11.2019, nn.28991 e 28992).
Pertanto, in conformità allo stato dell'arte, sul punto, della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art.1218 c.c., una volta che il creditore abbia fornito prova del nesso eziologico tra la condotta del professionista e il danno-evento (inteso come lesione dell'interesse strumentale e/o mancato perseguimento delle leges artis, presupposto a quello primario, contrattualmente regolato, e cioè, in via esemplificativa, la vittoria della causa), anche il debitore di “mezzi” ovvero mutatis mutandis di un'obbligazione di cd. risultato intermedio, deve provare l'adempimento della prestazione con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., o provare di non avere potuto adempiere per ragioni non imputabili al professionista stesso.
5.3. Inoltre, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo inadempimento (danno-evento), occorrendo allegare e provare che, se questi avesse assunto la condotta doverosa, il proprio assistito avrebbe conseguito, secondo criteri probabilistici, il
9 riconoscimento delle proprie ragioni;
difettando la prova del nesso eziologico tra condotta omissiva dell'avvocato e il risultato da questa derivatane, il danno, pur sussistente nell'an, è carente sul diverso piano del danno-conseguenza, e, dunque, è sostanzialmente irrisarcibile (cfr. Cass. civ.,
2020, n.8494).
L'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone quindi, necessariamente, la formulazione di un giudizio probabilistico (c.d. “controfattuale”) secondo la regola del “più probabile che non”, sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile
(Cass. civ., 2017, n.25112).
6. In via generale, occorre altresì precisare il perimetro di applicazione dell'onere di contestazione specifica ai sensi dell'art.115, comma 1 c.p.c., nella misura in cui il convenuto, nella propria comparsa di costituzione e di risposta ai sensi dell'art.167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.
A tale riguardo, peraltro, si rammenta che: “l'onere gravante sul convenuto si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (ex multis Cass.,
2020, n.26908).
6.1. Nel caso di specie, il professionista convenuto, costituitosi tardivamente in giudizio, nulla ha eccepito nella propria comparsa di costituzione - a fortiori in modo specifico e chiaro - in merito alla pretesa attorea, se non la generica asserzione dell'infondatezza della domanda in fatto e in diritto;
domanda i cui fatti costitutivi risultano, invece, puntualmente individuati ed allegati dall'attore.
6.2. Nei termini sintetizzati nello svolgimento del processo, l'attore ha allegato, in modo analitico,
i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria derivante dall'inadempimento del mandato professionale
(sub specie di strategie e contegni processuali erronei dell'avvocato convenuto), con la deduzione dei relativi profili di responsabilità nella dovuta prospettazione cd. controfattuale, in conformità ai sopramenzionati principi enunciati, sul punto, dalla giurisprudenza.
10 In particolare, parte attrice ha dedotto:
a) l'erronea strategia difensiva di sospensione del pagamento dei canoni di locazione dinanzi all'inadempimento del proprietario dell'immobile locato consistente nell'omessa sanatoria delle irregolarità dell'immobile (ossia: la carenza del certificato di agibilità e il mancato allaccio degli scarichi alla rete fognaria pubblica, fatti questi incontroversi nonché documentalmente provati dalla perizia giurata versata in atti in allegato alla citazione). Secondo la giurisprudenza, infatti, il carattere (lato sensu) abusivo dell'immobile locato non giustifica la sospensione del pagamento del canone dovuto da parte del conduttore, come invece suggerito, nella fattispecie, a quest'ultimo;
b) il mancato espletamento dell'incarico ricevuto dal in data 31.03.2014, determinativo CP_2 del danno da perdita di chance della vittoria della causa di risoluzione contrattuale per inadempimento del locatore, perché alla notificazione dell'atto di citazione del 5.5.2014 non era seguita l'iscrizione a ruolo della causa (allegato n.5 dell'atto di citazione).
Secondo la tesi attorea, invero, la domanda di risoluzione, con la contestuale domanda di risarcimento del danno, ove utilmente incardinata dinanzi al Tribunale, in armonia al mandato conferito, sarebbe stata accolta, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui i vizi della cosa locata rappresentano elementi costitutivi dell'azione di risoluzione del contratto o, in alternativa, dell'azione di riduzione del corrispettivo. Quindi, in un'ottica controfattuale, l'odierno attore avrebbe potuto ottenere il pagamento di euro 25,200,00, e cioè una somma pari a diciotto mensilità (pari ciascuna al valore del canone di locazione di euro 1.400,00);
c) l'inadeguata assistenza professionale nel giudizio di sfratto con Rg n.83027/2014 - incardinato dal proprietario dell'immobile, a cagione della sospensione e del mancato pagamento dei canoni, nei confronti dell'odierno attore -, in virtù della mancata riproposizione delle difese in seguito al mutamento del rito in locatizio, come cristallizzato nella sentenza n.8200/2016, resa pubblica il
19.04.2016, emessa dal Giudice dott.ssa Mariaelena Francone (allegato n.10); con ciò, generandosi l'ulteriore profilo di danno rappresentato dalle spese processuali del giudizio di sfratto pari ad euro
3.563,00, come da atto di precetto;
d) l'errore relativo all'identificazione degli adempimenti utili alla formale riconsegna dell'immobile, perché determinativo della condanna di parte attrice alla corresponsione di ulteriori
22 (ventidue) canoni di locazione, pari ad euro 30.800,00, sino alla data del rilascio formale del
9.5.2016 (cfr. più avanti il verbale di udienza del 24.02.2022), nonostante la liberazione in buona fede dell'immobile avvenuta circa due anni prima, nel maggio del 2014;
11 e) la presunta contestazione del pignoramento immobiliare, che avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione per un presunto difetto di legittimazione passiva, ed invece risoltasi nella mera costituzione in giudizio con istanza di conversione del pignoramento, con l'ulteriore danno rappresentato dalle spese di lite del processo esecutivo pari ad euro 5.597,60;
f) il danno patrimoniale consistente nella cd. indennità di avviamento non percepita e quantificata in euro 27.200.00.
Tanto chiarito, la domanda merita accoglimento per quanto di ragione, per le ragioni di seguito illustrate.
6.3. Con riferimento all'erronea strategia professionale di sospensione del pagamento del canone locatizio dinanzi al dedotto inadempimento del locatore di omessa sanatoria delle irregolarità dell'immobile – determinativa, di fatto, dell'inadempimento del conduttore in relazione alla propria obbligazione, come cristallizzato nella sentenza di convalida di sfratto per morosità (allegato n.10 dell'atto di citazione) – la domanda attorea merita accoglimento.
Con la suddetta sentenza resa in altro giudizio civilistico - ma valorizzabile come prova atipica1 in qualità di elemento del giudizio controfattuale del presente giudizio -, il Giudice dello sfratto ha accertato la mancata riproposizione delle difese, nel mutato rito da ordinario a locatizio, da parte dell'intimato (odierno attore) in relazione all'inadempimento del locatore. Con la conseguenza per cui la sospensione del pagamento dei canoni locatizi non risultava altrimenti giustificabile se non come titolo di un'eccezione di inadempimento non dedotta né reiterata a rito mutato (pag.2 della sentenza;
cfr. svolgimento del processo della presente sentenza), con ciò giustificandosi, pertanto,
l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, con la contestuale condanna del conduttore al pagamento dei canoni scaduti (pari ad euro 12.600,00), oltre i canoni a scadere sino alla data del rilascio dell'immobile locato ed interessi legali dalle scadenze e sino al soddisfo.
Credito questo che, successivamente, è stato posto in esecuzione con pignoramento immobiliare, poi convertito nella somma complessiva di euro 46.341,00 (v. Svolgimento del processo).
In altri termini, l'inadempimento dell'obbligazione di corresponsione del canone da parte del conduttore sig. è un fatto acclarato nella suddetta sentenza di convalida di sfratto, rispetto Pt_1 al quale, in relazione alla provenienza del relativo suggerimento da parte del professionista, non è mossa alcuna contestazione, tanto meno specifica (v. comparsa di costituzione e di risposta), con la conseguenza per cui deve ritenersi provato ai sensi e per gli effetti dell'art.115, comma 1, c.p.c.. 1 Sull'utilizzabilità di una sentenza civilistica come prova atipica, cfr. nel merito Tribunale Reggio Emilia, sent. n.1333/2021, e in giurisprudenza di legittimità, Cass. n.840/2015, Cass. n.4241/2013, Cass. n.23446/2009, Cass. n. 11682/2003 12 A fronte della prova dell'attore del titolo costitutivo della pretesa di responsabilità professionale fatta valere, parte convenuta si è limitata, con il deposito della comparsa di costituzione e risposta, ad una contestazione pressoché inconsistente, perché basata sulla mera richiesta di rigetto della domanda siccome infondata.
Neppure valgono, a tale riguardo, a fondare un diverso convincimento gli esiti dell'interrogatorio formale dell'avv. , in quale si è limitato, in quella sede, ad affermare la correttezza della CP_2 strategia suggerita al proprio cliente, che non sarebbe affatto consistita altresì in quella di sospensione dell'obbligazione di adempimento dei canoni di locazione (v. verbale d'udienza del
24.02.2022).
6.4. La domanda relativa all'accertamento della responsabilità professionale è fondata altresì in virtù di altra ratio decidendi.
Secondo la prospettazione attorea, il professionista convenuto avrebbe commesso l'ulteriore errore di suggerire, in seguito alla notifica dell'atto di intimazione di sfratto effettuata nell'ottobre del
2014, la riconsegna dell'immobile locato, omettendo, tuttavia, di indicare al conduttore la procedura formale da osservare, avvenuta, di fatto, solo in virtù dell'emissione della sentenza di convalida di sfratto, resa pubblica il 19.04.2016.
Di conseguenza, il conduttore è stato condannato dal Giudice dello sfratto a corrispondere, in favore del proprietario non solo i canoni scaduti (pari ad euro 12.600,00), ma anche i canoni futuri Per_1
(a scadere) sino alla data del rilascio, formale ed effettivo, del bene (v. pagg. 2 e 3 della sentenza, ove, condivisibilmente, può leggersi: “La restituzione del bene da parte del conduttore deve avvenire a norma di legge, anche in caso di rifiuto da parte del locatore a riprendere l'immobile.
Nel caso che ci occupa le comunicazioni depositate in atti dal convenuto, aventi ad oggetto la volontà di restituire il bene, non sono utili allo scopo. Egli avrebbe dovuto provvedere a formulare offerta formale e, se del caso, a chiedere la nomina di un sequestratario”.
6.4.1. La circostanza della mancata riconsegna formale dell'immobile locato a causa dell'errore professionale, allegata da parte attrice ed incontestata dal professionista nella propria comparsa di costituzione e di risposta, è evincibile altresì dalle risultanze istruttorie della causa.
Al riguardo, in armonia ai congiunti rilievi evincibili - il primo - dalla dichiarazione testimoniale del difensore del proprietario nel giudizio di sfratto l'avv. RC BE, secondo cui l'immobile è stato riconsegnato formalmente dal in data 9.05.2016, - e il secondo - ricavabile dalla Pt_1 testimonianza del sig. deve ritenersi provato il fatto dell'abbandono, sia pure Testimone_1
13 illegittimo, dell'immobile nel maggio del 2014, sulla scorta del suggerimento del professionista
[...]
(v. verbale di udienza del 24.02.2022). CP_2
In particolare, sul punto, le dichiarazioni del sig. collaboratore del conduttore Testimone_1
- secondo cui sin dall'aprile del 2014 (cfr. cap.5 della memoria di parte attrice ex art.183, Pt_1 comma 6, n.2, c.p.c.) l'attività commerciale del era condotta in altro luogo/officina, e in Pt_1 particolare in via degli Strauss n.132 in Roma - fondano il giudizio secondo cui può presumersi che, alla data del maggio del 2014, il avesse abbondonato, sia pure in modo illegittimo, Pt_1
l'immobile, con la conseguente condanna al pagamento dei canoni a scadere sino al rilascio formale risalente al 9 maggio del 2016, in seguito alla già citata sentenza di convalida di sfratto resa pubblica il 19.04.2016.
Inoltre, la testimonianza del sig. – la cui attendibilità non è attenuata per il solo Testimone_1 fatto della collaborazione con il conduttore dell'immobile sig. giacché la relativa attività Pt_1 lavorativa è comunque proseguita nelle stesse forme sia pure in altra officina con una significativa soluzione di continuità temporale – fotografa la scelta di non consegnare le chiavi, nonostante l'abbandono dell'immobile, come il frutto del suggerimento del professionista, giacché è più volte affermato come quest'ultimo ribadisse la correttezza del contegno del conduttore di trattenere le chiavi dell'officina (v. sempre il verbale di udienza del 24.02.2022).
6.4.2. Alla luce di tali considerazioni, il danno patrimoniale patito dal - sul versante della Pt_1 corresponsione dei canoni a scadere - è determinabile sulla scorta della considerazione per cui:
(i) la somma oggetto di pignoramento con RG.E. n.1820/2016, comprensiva dei canoni scaduti e a scadere, è stata quantificata, in seguito all'accoglimento dell'istanza di conversione del pignoramento immobiliare, in complessivi euro 46.341,00 (doc.18 dell'atto di citazione);
(ii) è provato in atti il versamento, da parte dell'attore, in favore del proprietario in executivis, di euro 8.000,00 (doc. n.19 dell'atto di citazione), oltre euro 12.780,03 ed euro 18.702,27 (doc. n.5 della memoria di parte convenuta ai sensi dell'art. 183, n. 2, comma 6 c.p.c.) per la somma complessiva di euro 39.482,57, risultando rinunciato, per il resto, il residuo da parte del creditore
(v. doc. n.6 della seconda memoria di parte convenuta).
Pertanto, vista la soddisfazione delle ragioni del credito del proprietario dell'immobile, il danno patrimoniale patito dall'odierno attore, a causa dell'inadempimento del professionista convenuto, va quantificato, considerati i canoni non corrisposti complessivamente pari a 27 (ventisette) mesi a partire dal febbraio 2014 sino al maggio 2016 - ed escluse le tre mensilità di canoni scaduti da
14 febbraio ad aprile 2014 (perché dovuti, visto il godimento dell'immobile sino al trasferimento nella nuova sede) - in euro 35.095,00.
6.4.3. Quanto alle spese di lite sostenute dal conduttore in relazione al giudizio di sfratto (pari ad euro 3.563,00) e in relazione alla procedura esecutiva (pari ad euro 5.597,60), queste sono liquidabili a titolo di danno patrimoniale conseguente all'errore professionale del convenuto, giacché, in un'ottica controfattuale, in assenza dei suggerimenti erronei di sospensione del pagamento dei canoni locatizi nonché di consegna informale dell'immobile, non vi sarebbero stati i presupposti giustificativi dell'iniziativa processuale, da parte del proprietario, dello sfratto nonché della successiva azione esecutiva intrapresa nei confronti del conduttore dell'immobile.
6.5. Quanto invece al danno da perdita di chance della vittoria della causa di risoluzione per inadempimento del locatore a causa delle irregolarità dell'immobile locato (ossia: l'assenza del certificato di agibilità nonché dell'autorizzazione amministrativa/Scia all'esercizio dell'attività commerciale), prodottosi a cagione del mancato radicamento della causa dinanzi al Tribunale con la dovuta iscrizione a ruolo della causa, la domanda deve essere rigettata.
Come è noto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità:
“Il danno da perdita di chance - consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole - trova la propria connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una "legge di connessione" causale (Cass., 2024, n.
21045), sicché è da escludere la riconducibilità del caso concreto nell'ambito del danno da perdita di chance, giacché è ben possibile formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di realizzazione del risultato anelato dall'attore, ricadendosi nel contesto di una relazione causale tra condotta ed evento.
Costituisce, sul punto, affermazione consolidata della giurisprudenza in tema di locazione di immobili ad uso non abitativo quella secondo cui: “il mancato conseguimento del certificato di agibilità del bene locato non attiene alla validità del contratto e non rientra fra i vizi della cosa, ma incide sull'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti” (Cass., 2021, n. 41744).
Nel caso di specie, non risulta dall'esame del contratto di locazione intercorso tra il e il Pt_1 versato in atti (doc. n.1 dell'atto di citazione) che il mancato conseguimento del certificato Per_1 di agibilità sia stato dedotto a condizione risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
Medesime considerazioni valgono per l'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa (oggi cd.
15 “Scia”) all'esercizio dell'attività commerciale, vista, peraltro, l'illegittimità dell'impianto fognario perché non allacciato alla rete comunale;
irregolarità, queste, rilevate dalla perizia tecnica giurata del 25.03.2014 resa dall'Ufficio Atti Notori del Tribunale di Roma (doc. n.4).
Infatti, l'art. 1, paragrafo 3, così prevede: “Il locatore fornirà al conduttore la collaborazione necessaria per l'espletamento, da parte del conduttore ed a sua cura e spese, delle pratiche necessarie per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle attività contrattualmente previste con esonero del locatore da ogni responsabilità per il buon esito delle stesse”.
Pertanto, in applicazione dei principi stabiliti al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità in tema di locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo “convenzionalmente destinati ad una attività il cui esercizio richieda specifici titoli autorizzativi dipendenti anche dalla situazione edilizia del bene (abitabilità dello stesso e sua idoneità all'esercizio di un'attività commerciale)
[deve ritenersi che] l'inadempimento del locatore può configurarsi quando la mancanza di tali titoli dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato, sì da impedire in radice il rilascio degli atti amministrativi necessari e, quindi, l'esercizio lecito dell'attività del conduttore conformemente all'uso pattuito, ovvero quando il locatore abbia assunto l'obbligo specifico di ottenere i necessari titoli abilitativi, restando invece escluso allorché il conduttore abbia conosciuta
e consapevolmente accettata l'assoluta impossibilità di ottenerli” (Cass., 2016, n. 15377).
Deve, quindi, ritenersi che la causa di risoluzione del contratto di locazione, anche ove utilmente incardinata dinanzi al giudice competente, non sarebbe stata fruttuosa per il cliente (odierno attore), giacché, in base all'autoregolamento negoziale e dunque in assenza di un precipuo obbligo contrattuale in tal senso – comunque non allegato da parte attrice –, gravava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene fossero adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività esercitata, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative (Cass., 2011, n.1735).
6.6. Quanto, poi, al danno patrimoniale dedotto da cd. perdita dell'avviamento ai sensi dell'art.32, comma 2 della legge 27.07.1978, n.392 (recante la disciplina delle locazioni di immobili urbani a uso non abitativo) giova precisare che la perdita dell'indennità di avviamento spetta al conduttore, ricorrendone gli altri presupposti, per il solo fatto che il locatore abbia assunto l'iniziativa di non proseguire la locazione, laddove non compete al conduttore, per espressa previsione di legge (art.32
L. n.392/1978), nelle ipotesi di cessazione del rapporto di locazione dovuta a “risoluzione per inadempimento o a disdetta o recesso del conduttore” (ex multis, Cass., 2015, n.18812; Cass., 2013,
n.17698).
16 Ed infatti, in primo luogo è utile osservare che la ratio dell'istituto in parola, operativo ex se per la scelta del locatore di non proseguire il rapporto obbligatorio sino alla naturale scadenza, si rinviene nell'esigenze di riequilibrare la posizione delle parti (locatore e conduttore), per evitare che il locatore possa realizzare un arricchimento senza causa a cagione dell'incremento di valore dell'immobile dovuto all'attività del conduttore.
Ulteriormente, la diversa scelta del conduttore di non versare il canone locatizio integra inadempimento, e comporta, quindi, la perdita del diritto alla corresponsione della suddetta indennità, in ragione della risoluzione del contratto per grave inadempimento a quest'ultimo imputabile, prima della scadenza fisiologica del contratto di locazione.
Nel caso di specie, il riconoscimento dell'indennità di avviamento, dedotta come voce di danno patrimoniale nel contesto di una fattispecie di responsabilità professionale, presuppone il necessario svolgimento di un giudizio controfattuale;
giudizio che va compiuto, ponendo in relazione la condotta alternativa lecita con l'evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa.
In altri termini, anche a voler ipotizzare che l'inadempimento dell'attore, in qualità di conduttore di immobile a uso commerciale affetto da talune irregolarità, non fosse a quest'ultimo imputabile a causa dell'errore del professionista convenuto (e cioè il suggerimento di sospensione del pagamento dei canoni), è ad ogni modo indimostrata la volontà del locatore (il sig. ) di non voler Persona_1 proseguire il rapporto obbligatorio sino alla naturale scadenza del contratto di locazione. Con la conseguenza che tale voce di danno non merita riconoscimento.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda merita, quindi, parziale accoglimento.
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa dal sig. nei confronti dell'avv. Parte_1 [...]
; e, per l'effetto, condanna il convenuto al risarcimento dei danni di natura Controparte_2 patrimoniale quantificati in euro 44.255,00, oltre interessi ex lege sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
il convenuto va condannato a rifonderle, in favore dell'attore, come liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri del d.m.
55/2014 aggiornati dal d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta, di ordinario impegno.
17
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa da nei confronti Parte_1 dell'avvocato , e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento di Controparte_2 euro 44.255,00, oltre interessi ex lege sino al soddisfo.
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in complessivi euro 7.616,00, oltre il rimborso del contributo unificato, spese generali forfettarie al
15%, Iva e Cpa, come per legge.
Così decisa in Roma, 28.07.2025
Il Giudice dott. Guido Garavaglia
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civ., in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.44558 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2020 promossa
DA
(C.F. ), anche quale l.r. dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale rappresentato, difeso e assistito dall'avv. Valerio Balsamo (C.F. CP_1
e dall'avv. Giuseppe Deiana (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valerio Balsamo sito in Roma Viale dei
Misenati n.11, (pec e Email_1
), giusta procura alle liti depositata in atti;
Email_2
- parte attrice -
CONTRO
(C.F. , rappresentato, difeso e Controparte_2 C.F._4 assistito dall'avv. Leonardo Lener (C.F. ) (pec C.F._5
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_3 quest'ultimo sito in Roma, via Archimede n. 120, giusta procura versata in atti;
- parte convenuta -
Oggetto: Responsabilità professionale
1 CONCLUSIONI
Decisa sulle conclusioni delle parti.
Parte attrice
“Al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
Accertare e dichiarare, per le ragioni suesposte, l'inadempimento contrattuale e la conseguente responsabilità professionale per condotta colposa grave dell'Avv. , per aver espletato con CP_2 negligenza ed imperizia gli incarichi conferiti dal sig. e per aver omesso di Parte_1 dar seguito a due incarichi professionali conferiti;
per l'effetto condannare al risarcimento dei danni in favore del sig. Controparte_2
in narrativa meglio specificati, mediante corresponsione di una somma pari Parte_1 ad € 67.160,60, come dianzi calcolati;
condannare al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai Controparte_2 sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver negletto le richieste di risarcimento del sig. resistendo in Pt_1 giudizio con mala fede o, comunque, con colpa grave ed in ogni caso per non aver aderito alla procedura di negoziazione assistita ritualmente esperita ai sensi dell'art. 4 DL 132/2014;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, CPA come per legge.
Chiedendo altresì termine ex art. 190 c.p.c.”
Roma, 17/04/2025
Avv. Valerio Balsamo
Avv. Giuseppe Deiana
2 Parte convenuta
“Voglia il Tribunale adìto:
- in via preliminare, dichiarare l'interruzione del procedimento de quo per esito della morte nel corso di giudizio del compianto Sig. nonché ad esito del difetto di costituzione Parte_1 di eredi dello stesso;
- nel merito, respingere la domanda giudiziale proposta nei confronti del convenuto perché infondata in fatto, in diritto e comunque non provata”.
Roma, 8 maggio 2025
Avv. Leonardo Lener
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in rinnovazione, notificato in data 9.03.2021, il sig. Parte_1 conveniva, dinanzi al Tribunale di Roma, l'avv. , per sentire accertata la Controparte_2 responsabilità di quest'ultimo ed ottenere condanna al risarcimento dei danni patrimoniali da inadempimento contrattuale a cagione di errori professionali e, in particolare, di molteplici strategie e contegni processuali rivelatesi infruttuosi.
1.1. In particolare, a fondamento della domanda, l'attore premetteva:
(i) di aver stipulato un contratto di locazione ad uso esclusivo di laboratorio elettrauto, deposito ricambi ed accessori automobilistici (in seguito, anche il “Contratto”) dietro pagamento di un canone mensile pari ad euro 1.400,00, in relazione a un immobile sito in Roma, via Cristoforo
Colombo n.1879/B, di proprietà del sig. ove svolgeva l'attività di elettrauto con Persona_1 deposito di ricambi ed accessori per auto, avvalendosi dell'autorizzazione amministrativa rilasciata al proprietario dal Comune di Roma;
(ii) successivamente nel 2013, su invito del proprietario medesimo, di aver conferito mandato a taluni tecnici di fiducia per dotarsi in proprio della cd. Scia (ex art.19, legge n. 241/1990) funzionale all'esercizio della suddetta attività; salvo essere edotto, da questi ultimi, dell'irregolarità dell'immobile in conduzione a uso commerciale, perché privo del certificato di agibilità nonché carente di documentazione relativa all'allaccio degli scarichi al sistema fognario, al fine del regolare sversamento delle acque reflue nella rete fognaria pubblica;
(iii) di essersi, quindi, rivolto all'odierno convenuto – esperita dapprima una trattativa infruttuosa con il sig. in qualità di locatore dell'immobile (doc. n.2 dell'atto di citazione) –, il quale Per_1 avrebbe suggerito di interrompere il pagamento dei canoni di locazione, in vista della risoluzione della vicenda amministrativa.
1.2. Senonché – prosegue l'attore – in data 14.03.2014 riceveva dal rappresentato ed Per_1 assistito dall'avv. RC BE, intimazione di pagamento dei canoni relativi ai mesi di febbraio e di marzo dell'anno 2014.
1.3. Specularmente, l'attore conferiva mandato all'avv. , per ottenere la risoluzione del CP_2 contratto a cagione del grave inadempimento del locatore, consistente nell'omessa dovuta sanatoria delle irregolarità dell'immobile.
Tuttavia, alla notificazione, effettuata in data 5.5.2014, del relativo atto di citazione in giudizio nei confronti del sig. non seguiva l'iscrizione a ruolo della causa. Di conseguenza, le Per_1 conclusioni formulate – e cioè: “dichiarare risolto per responsabilità esclusiva di parte locatrice il
4 contratto di locazione ad uso non abitativo 31/12/2005, relativo l'immobile ubicato in Roma, Via
Cristoforo Colombo n. 1879/B; accogliere la domanda attrice per i fatti e le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente condannare il sig. al pagamento nei confronti del sig. Persona_1 di indennità relativa l'interruzione del rapporto di locazione, pari a n. 18 Parte_1 mensilità del canone, ad oggi di € 1.400,00, così pertanto € 25.200,00; nonché della somma di €
2.200,00 quale deposito cauzionale relativo alla nuova locazione;
altresì quella forfettaria di €
2.000,00 per il trasferimento del complesso aziendale;
infine la somma di € 20.000,00 conseguente la perdita parziale dell'avviamento dell'azienda, così in totale € 49.400,00 ovvero quella maggiore
o minore ritenuta più di giustizia” – rimanevano senza esito (pag. 4).
1.4. Invero – rappresenta l'attore –, in data 31.10.2014 riceveva dal locatore intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida relativa a 9 (nove) canoni di locazione non corrisposti dal febbraio del 2014 sino all'ottobre del 2014. Costituitosi nel relativo giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. , si opponeva alla suddetta intimazione, con contestuale istanza di CP_2 mutamento del rito in locatizio.
Senonché, in seguito al mutamento del rito nel giudizio con Rg n.83027/2014, il professionista convenuto ometteva, però, di reiterare le proprie difese, in relazione alle quali maturava, quindi, preclusione.
A tale riguardo – viene trascritto nell'atto di citazione –, con sentenza n.8200/2016 resa pubblica in data 19.04.2016 (in seguito, la “Sentenza”), il Giudice dott.ssa Mariaelena Francone così statuiva:
“Andando ad analizzare le carte prodotte in atti, parte convenuta non contesta l'esistenza della morosità ma deduce un inadempimento perpetrato dal locatore in ordine alla fruibilità del locale nei termini espressi nella comparsa di costituzione e non reiterati in alcun atto dopo il mutamento del rito.
In altre parole, il conduttore non ha ritenuto di integrare le proprie difese e, allo stato, il mancato pagamento del canone da parte di costui appare del tutto ingiustificato.
Egli sostiene di aver abbandonato l'immobile senza, però, aver provveduto alla restituzione ufficiale del bene, con la conseguenza che è rimasto ancorato alle obbligazioni contrattualmente assunte.
La restituzione del bene da parte del conduttore deve avvenire a norma di legge […] egli avrebbe dovuto provvedere a formulare offerta formale e, se del caso, a chiedere la nomina di un sequestratario. Tanto premesso l'illegittimo abbandono del bene non lo ha liberato dall'obbligo di pagamento del canone” (pagg.5 e 6); e, per l'effetto, accoglieva la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, con contestuale condanna della del sig. CP_1
5 in qualità di legale rappresentante, al pagamento di euro 12.600,00 a titolo di canoni Pt_1 scaduti, oltre i canoni a scadere sino al rilascio, nonché al pagamento delle spese di lite.
1.5. Successivamente, rifiutato - su suggerimento del professionista convenuto - ogni tentativo di risoluzione della lite stimolato dal locatore (vittorioso nel giudizio di sfratto), quest'ultimo avrebbe, pertanto, dapprima, in data 11.07.2016, notificato titolo esecutivo ed atto di precetto pari ad euro
39.963,00 oltre interessi legali, e, poi, trascritto pignoramento (con RGE n.1820/2016) di talune proprietà immobiliari di proprietà dell'attore.
Avveduto della possibilità (come poi accaduto) di svolgere opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., a cagione di un preteso difetto di legittimazione passiva (per esser stato il pignoramento immobiliare indirizzato nei confronti del sig. in luogo della ditta Pt_1 individuale di cui era rappresentante legale), di fatto, il contenuto della comparsa di CP_1 costituzione redatta dall'avv. si sarebbe risolto nella mera istanza di conversione del CP_2 pignoramento.
E difatti, il pignoramento, nelle more della procedura esecutiva, era convertito in euro 46.341,00 a titolo di capitale, interessi e spese (successivamente soddisfatti, in parte, per adempimento del sig.
e, in parte, per rinuncia al credito da parte del locatore). Pt_1
1.6. Sostanzialmente gli errori professionali imputabili all'avv. ai sensi degli artt. 1218 e CP_2
1176, comma 2, c.c. – il quale, peraltro, non aveva aderito all'invito, rivolto dall'odierno attore, di negoziazione assistita della lite del 5.11.2019, con la conseguente domanda, avanzata nel presente giudizio, di condanna alla responsabilità aggravata del convenuto – erano individuati nei seguenti:
- l'illegittima sospensione del pagamento dei canoni di locazione, in armonia al noto orientamento della giurisprudenza, secondo cui il carattere abusivo dell'immobile locato non è idoneo a elidere l'obbligazione del conduttore di corresponsione dei canoni;
- il mancato espletamento dell'incarico ricevuto in data 31.03.2014, determinativo del danno da perdita di chance, perché alla notificazione dell'atto di citazione non era seguita l'iscrizione a ruolo della causa, laddove - ove utilmente coltivata - la domanda di risoluzione (con la contestuale domanda di risarcimento del danno) sarebbe stata accolta, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui i vizi della cosa locata (oggetto di allegazione e prova, come da perizia dell'immobile locato in atti, doc. n.4) rappresentano elementi costitutivi dell'azione di risoluzione del contratto o, in alternativa, dell'azione di riduzione del corrispettivo.
6 In un'ottica controfattuale, l'odierno attore avrebbe, quindi, potuto ottenere il pagamento di euro
25,200,00, ossia una somma pari a diciotto mensilità (pari ciascuna ad euro 1.400,00), nonché il ristoro dei costi relativi al trasferimento d'azienda quantificato, in via equitativa, in euro 27.200,00;
- l'inadeguata difesa nel sopramenzionato giudizio di sfratto, a cagione della mancata riproposizione delle difese in seguito al mutamento del rito, con il danno rappresentato dalle spese processuali pari ad euro 3.563,00, come da atto di precetto;
- l'errore relativo all'identificazione degli adempimenti utili alla formale riconsegna dell'immobile, perché determinativo della condanna di parte attrice alla corresponsione di ulteriori ventidue canoni di locazione, pari ad euro 30.800,00, sino al giorno del rilascio da effettuare in forza della sentenza, nonostante la liberazione informale dell'immobile avvenuta nel maggio del 2014;
- la presunta contestazione del pignoramento immobiliare, che avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione per un presunto difetto di legittimazione passiva, e, invece, risoltasi nella mera costituzione in giudizio con istanza di conversione del pignoramento, con l'ulteriore danno rappresentato dalle spese di lite del processo esecutivo pari ad euro 5.597,60. Con la conseguenza per cui i danni patrimoniali patiti a cagione dell'inadempimento professionale dell'avv. CP_2 dovevano ritenersi pari a complessivi euro 67.160,60.
2. In seguito alla rinnovazione dell'atto di citazione disposta dal Giudice dott.ssa Vittoria Amirante
(v. verbale di udienza del 20.01.2021) in vista della prima udienza di comparizione del 23.06.2021, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e di risposta del 21.06.2021, l'avv.
[...]
, il quale si limitava ad asserire l'infondatezza della domanda attorea in fatto e in Controparte_2 diritto.
3. Con note scritte sostitutive dell'udienza del 10.05.2024 e, all'esito del rinvio dell'udienza di p.c., con note scritte sostitutive dell'udienza del 9.05.2025, parte convenuta dichiarava il decesso dell'attore costituito sig. in data 21.12.2023, producendo in giudizio il relativo Parte_1 certificato di morte, e domandava, per l'effetto, l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c. con termine per la prosecuzione e/o riassunzione della causa ai sensi dell'art. 305
c.p.c..
***
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita con l'interrogatorio formale dell'avv. nonché con Controparte_2
l'escussione dei testimoni sigg.ri , e BE RC (v. verbale Persona_1 Testimone_1
d'udienza del 24.02.2022).
7 Dopo vari passaggi, la causa era rinviata all'udienza del 9.05.2025 di precisazione delle conclusioni, da tenersi a trattazione scritta.
All'esito, con ordinanza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sostitutiva della suddetta udienza, la causa era trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali (30 giorni) e delle memorie di replica (20 giorni).
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente deve rilevarsi che l'effetto automatico dell'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., consegue alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita, per effetto della dichiarazione resa da parte del suo difensore o della notificazione alle altre parti dell'evento stesso, sicché da tale momento decorre il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art.305 c.p.c..
Nel caso di specie, la morte dell'attore sig. è stata, però, notiziata dal difensore Parte_1 di parte convenuta con note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
9.05.2025, con l'effetto per cui alcuna efficacia interruttiva può attribuirsi, in armonia alle norme processuali citate e alla giurisprudenza formatasi al riguardo, alla dichiarazione del decesso - nel caso concreto dell'attore - effettuata dal difensore di controparte (cfr. ex multis Cass., 2024, n.30729;
Cass., 2017, n.21375).
5. Tanto premesso in via preliminare, è utile tratteggiare, in via sintetica, l'evoluzione giurisprudenziale sulla consistenza delle obbligazioni di facere professionale del prestatore d'opera, ed in particolare, dell'avvocato, in qualità di professionista intellettuale.
5.1. In primo luogo, giova riportare l'opinione consolidata secondo cui: “Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione” (tra le molte,
Cass., 5.08.2013, n. 18612; Cass., 18.07.2002, n. 10454; cfr. Cass., 27.03.2006, n. 6967).
In relazione al profilo probatorio e alle conseguenze della dicotomia tra cd. obbligazioni di mezzo e cd. di risultato sulla prova liberatoria in capo al debitore, si rammenta come il debitore “di mezzi” era tenuto a fornire prova dell'esatto adempimento della prestazione, dimostrando di avere osservato
8 le regole dell'arte nell'esecuzione della prestazione professionale, mentre nelle obbligazioni di risultato l'onere liberatorio del debitore si traduceva, in modo più complesso ed articolato, nella dimostrazione che la prestazione è divenuta impossibile, nonché nell'individuazione della causa determinativa dell'impossibilità non imputabile al debitore medesimo dell'esatto adempimento.
Come ha affermato, tradizionalmente, la giurisprudenza: “l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito” (Cass., 26.02.2002, n.2836).
5.2. Senonché, come è noto, la funzionalizzazione della prestazione contrattuale all'interesse, patrimoniale o non patrimoniale, del creditore, ai sensi dell'art.1174 c.c., ha determinato il progressivo superamento, realizzato ad opera della giurisprudenza (ex multis, Cass., 28.02.2014, n.
4876 e cfr. Cass., U. 2001, n.13533) della distinzione tra obbligazioni cd. di mezzo ed obbligazioni cd. di risultato, riedita, invero, nella contrapposizione tra obbligazioni di “risultato intermedio” e di
“risultato finale”; giacché non è configurabile un'obbligazione senza risultato (cfr. Cass.,
11.11.2019, nn.28991 e 28992).
Pertanto, in conformità allo stato dell'arte, sul punto, della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art.1218 c.c., una volta che il creditore abbia fornito prova del nesso eziologico tra la condotta del professionista e il danno-evento (inteso come lesione dell'interesse strumentale e/o mancato perseguimento delle leges artis, presupposto a quello primario, contrattualmente regolato, e cioè, in via esemplificativa, la vittoria della causa), anche il debitore di “mezzi” ovvero mutatis mutandis di un'obbligazione di cd. risultato intermedio, deve provare l'adempimento della prestazione con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., o provare di non avere potuto adempiere per ragioni non imputabili al professionista stesso.
5.3. Inoltre, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo inadempimento (danno-evento), occorrendo allegare e provare che, se questi avesse assunto la condotta doverosa, il proprio assistito avrebbe conseguito, secondo criteri probabilistici, il
9 riconoscimento delle proprie ragioni;
difettando la prova del nesso eziologico tra condotta omissiva dell'avvocato e il risultato da questa derivatane, il danno, pur sussistente nell'an, è carente sul diverso piano del danno-conseguenza, e, dunque, è sostanzialmente irrisarcibile (cfr. Cass. civ.,
2020, n.8494).
L'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone quindi, necessariamente, la formulazione di un giudizio probabilistico (c.d. “controfattuale”) secondo la regola del “più probabile che non”, sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile
(Cass. civ., 2017, n.25112).
6. In via generale, occorre altresì precisare il perimetro di applicazione dell'onere di contestazione specifica ai sensi dell'art.115, comma 1 c.p.c., nella misura in cui il convenuto, nella propria comparsa di costituzione e di risposta ai sensi dell'art.167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.
A tale riguardo, peraltro, si rammenta che: “l'onere gravante sul convenuto si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (ex multis Cass.,
2020, n.26908).
6.1. Nel caso di specie, il professionista convenuto, costituitosi tardivamente in giudizio, nulla ha eccepito nella propria comparsa di costituzione - a fortiori in modo specifico e chiaro - in merito alla pretesa attorea, se non la generica asserzione dell'infondatezza della domanda in fatto e in diritto;
domanda i cui fatti costitutivi risultano, invece, puntualmente individuati ed allegati dall'attore.
6.2. Nei termini sintetizzati nello svolgimento del processo, l'attore ha allegato, in modo analitico,
i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria derivante dall'inadempimento del mandato professionale
(sub specie di strategie e contegni processuali erronei dell'avvocato convenuto), con la deduzione dei relativi profili di responsabilità nella dovuta prospettazione cd. controfattuale, in conformità ai sopramenzionati principi enunciati, sul punto, dalla giurisprudenza.
10 In particolare, parte attrice ha dedotto:
a) l'erronea strategia difensiva di sospensione del pagamento dei canoni di locazione dinanzi all'inadempimento del proprietario dell'immobile locato consistente nell'omessa sanatoria delle irregolarità dell'immobile (ossia: la carenza del certificato di agibilità e il mancato allaccio degli scarichi alla rete fognaria pubblica, fatti questi incontroversi nonché documentalmente provati dalla perizia giurata versata in atti in allegato alla citazione). Secondo la giurisprudenza, infatti, il carattere (lato sensu) abusivo dell'immobile locato non giustifica la sospensione del pagamento del canone dovuto da parte del conduttore, come invece suggerito, nella fattispecie, a quest'ultimo;
b) il mancato espletamento dell'incarico ricevuto dal in data 31.03.2014, determinativo CP_2 del danno da perdita di chance della vittoria della causa di risoluzione contrattuale per inadempimento del locatore, perché alla notificazione dell'atto di citazione del 5.5.2014 non era seguita l'iscrizione a ruolo della causa (allegato n.5 dell'atto di citazione).
Secondo la tesi attorea, invero, la domanda di risoluzione, con la contestuale domanda di risarcimento del danno, ove utilmente incardinata dinanzi al Tribunale, in armonia al mandato conferito, sarebbe stata accolta, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui i vizi della cosa locata rappresentano elementi costitutivi dell'azione di risoluzione del contratto o, in alternativa, dell'azione di riduzione del corrispettivo. Quindi, in un'ottica controfattuale, l'odierno attore avrebbe potuto ottenere il pagamento di euro 25,200,00, e cioè una somma pari a diciotto mensilità (pari ciascuna al valore del canone di locazione di euro 1.400,00);
c) l'inadeguata assistenza professionale nel giudizio di sfratto con Rg n.83027/2014 - incardinato dal proprietario dell'immobile, a cagione della sospensione e del mancato pagamento dei canoni, nei confronti dell'odierno attore -, in virtù della mancata riproposizione delle difese in seguito al mutamento del rito in locatizio, come cristallizzato nella sentenza n.8200/2016, resa pubblica il
19.04.2016, emessa dal Giudice dott.ssa Mariaelena Francone (allegato n.10); con ciò, generandosi l'ulteriore profilo di danno rappresentato dalle spese processuali del giudizio di sfratto pari ad euro
3.563,00, come da atto di precetto;
d) l'errore relativo all'identificazione degli adempimenti utili alla formale riconsegna dell'immobile, perché determinativo della condanna di parte attrice alla corresponsione di ulteriori
22 (ventidue) canoni di locazione, pari ad euro 30.800,00, sino alla data del rilascio formale del
9.5.2016 (cfr. più avanti il verbale di udienza del 24.02.2022), nonostante la liberazione in buona fede dell'immobile avvenuta circa due anni prima, nel maggio del 2014;
11 e) la presunta contestazione del pignoramento immobiliare, che avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione per un presunto difetto di legittimazione passiva, ed invece risoltasi nella mera costituzione in giudizio con istanza di conversione del pignoramento, con l'ulteriore danno rappresentato dalle spese di lite del processo esecutivo pari ad euro 5.597,60;
f) il danno patrimoniale consistente nella cd. indennità di avviamento non percepita e quantificata in euro 27.200.00.
Tanto chiarito, la domanda merita accoglimento per quanto di ragione, per le ragioni di seguito illustrate.
6.3. Con riferimento all'erronea strategia professionale di sospensione del pagamento del canone locatizio dinanzi al dedotto inadempimento del locatore di omessa sanatoria delle irregolarità dell'immobile – determinativa, di fatto, dell'inadempimento del conduttore in relazione alla propria obbligazione, come cristallizzato nella sentenza di convalida di sfratto per morosità (allegato n.10 dell'atto di citazione) – la domanda attorea merita accoglimento.
Con la suddetta sentenza resa in altro giudizio civilistico - ma valorizzabile come prova atipica1 in qualità di elemento del giudizio controfattuale del presente giudizio -, il Giudice dello sfratto ha accertato la mancata riproposizione delle difese, nel mutato rito da ordinario a locatizio, da parte dell'intimato (odierno attore) in relazione all'inadempimento del locatore. Con la conseguenza per cui la sospensione del pagamento dei canoni locatizi non risultava altrimenti giustificabile se non come titolo di un'eccezione di inadempimento non dedotta né reiterata a rito mutato (pag.2 della sentenza;
cfr. svolgimento del processo della presente sentenza), con ciò giustificandosi, pertanto,
l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, con la contestuale condanna del conduttore al pagamento dei canoni scaduti (pari ad euro 12.600,00), oltre i canoni a scadere sino alla data del rilascio dell'immobile locato ed interessi legali dalle scadenze e sino al soddisfo.
Credito questo che, successivamente, è stato posto in esecuzione con pignoramento immobiliare, poi convertito nella somma complessiva di euro 46.341,00 (v. Svolgimento del processo).
In altri termini, l'inadempimento dell'obbligazione di corresponsione del canone da parte del conduttore sig. è un fatto acclarato nella suddetta sentenza di convalida di sfratto, rispetto Pt_1 al quale, in relazione alla provenienza del relativo suggerimento da parte del professionista, non è mossa alcuna contestazione, tanto meno specifica (v. comparsa di costituzione e di risposta), con la conseguenza per cui deve ritenersi provato ai sensi e per gli effetti dell'art.115, comma 1, c.p.c.. 1 Sull'utilizzabilità di una sentenza civilistica come prova atipica, cfr. nel merito Tribunale Reggio Emilia, sent. n.1333/2021, e in giurisprudenza di legittimità, Cass. n.840/2015, Cass. n.4241/2013, Cass. n.23446/2009, Cass. n. 11682/2003 12 A fronte della prova dell'attore del titolo costitutivo della pretesa di responsabilità professionale fatta valere, parte convenuta si è limitata, con il deposito della comparsa di costituzione e risposta, ad una contestazione pressoché inconsistente, perché basata sulla mera richiesta di rigetto della domanda siccome infondata.
Neppure valgono, a tale riguardo, a fondare un diverso convincimento gli esiti dell'interrogatorio formale dell'avv. , in quale si è limitato, in quella sede, ad affermare la correttezza della CP_2 strategia suggerita al proprio cliente, che non sarebbe affatto consistita altresì in quella di sospensione dell'obbligazione di adempimento dei canoni di locazione (v. verbale d'udienza del
24.02.2022).
6.4. La domanda relativa all'accertamento della responsabilità professionale è fondata altresì in virtù di altra ratio decidendi.
Secondo la prospettazione attorea, il professionista convenuto avrebbe commesso l'ulteriore errore di suggerire, in seguito alla notifica dell'atto di intimazione di sfratto effettuata nell'ottobre del
2014, la riconsegna dell'immobile locato, omettendo, tuttavia, di indicare al conduttore la procedura formale da osservare, avvenuta, di fatto, solo in virtù dell'emissione della sentenza di convalida di sfratto, resa pubblica il 19.04.2016.
Di conseguenza, il conduttore è stato condannato dal Giudice dello sfratto a corrispondere, in favore del proprietario non solo i canoni scaduti (pari ad euro 12.600,00), ma anche i canoni futuri Per_1
(a scadere) sino alla data del rilascio, formale ed effettivo, del bene (v. pagg. 2 e 3 della sentenza, ove, condivisibilmente, può leggersi: “La restituzione del bene da parte del conduttore deve avvenire a norma di legge, anche in caso di rifiuto da parte del locatore a riprendere l'immobile.
Nel caso che ci occupa le comunicazioni depositate in atti dal convenuto, aventi ad oggetto la volontà di restituire il bene, non sono utili allo scopo. Egli avrebbe dovuto provvedere a formulare offerta formale e, se del caso, a chiedere la nomina di un sequestratario”.
6.4.1. La circostanza della mancata riconsegna formale dell'immobile locato a causa dell'errore professionale, allegata da parte attrice ed incontestata dal professionista nella propria comparsa di costituzione e di risposta, è evincibile altresì dalle risultanze istruttorie della causa.
Al riguardo, in armonia ai congiunti rilievi evincibili - il primo - dalla dichiarazione testimoniale del difensore del proprietario nel giudizio di sfratto l'avv. RC BE, secondo cui l'immobile è stato riconsegnato formalmente dal in data 9.05.2016, - e il secondo - ricavabile dalla Pt_1 testimonianza del sig. deve ritenersi provato il fatto dell'abbandono, sia pure Testimone_1
13 illegittimo, dell'immobile nel maggio del 2014, sulla scorta del suggerimento del professionista
[...]
(v. verbale di udienza del 24.02.2022). CP_2
In particolare, sul punto, le dichiarazioni del sig. collaboratore del conduttore Testimone_1
- secondo cui sin dall'aprile del 2014 (cfr. cap.5 della memoria di parte attrice ex art.183, Pt_1 comma 6, n.2, c.p.c.) l'attività commerciale del era condotta in altro luogo/officina, e in Pt_1 particolare in via degli Strauss n.132 in Roma - fondano il giudizio secondo cui può presumersi che, alla data del maggio del 2014, il avesse abbondonato, sia pure in modo illegittimo, Pt_1
l'immobile, con la conseguente condanna al pagamento dei canoni a scadere sino al rilascio formale risalente al 9 maggio del 2016, in seguito alla già citata sentenza di convalida di sfratto resa pubblica il 19.04.2016.
Inoltre, la testimonianza del sig. – la cui attendibilità non è attenuata per il solo Testimone_1 fatto della collaborazione con il conduttore dell'immobile sig. giacché la relativa attività Pt_1 lavorativa è comunque proseguita nelle stesse forme sia pure in altra officina con una significativa soluzione di continuità temporale – fotografa la scelta di non consegnare le chiavi, nonostante l'abbandono dell'immobile, come il frutto del suggerimento del professionista, giacché è più volte affermato come quest'ultimo ribadisse la correttezza del contegno del conduttore di trattenere le chiavi dell'officina (v. sempre il verbale di udienza del 24.02.2022).
6.4.2. Alla luce di tali considerazioni, il danno patrimoniale patito dal - sul versante della Pt_1 corresponsione dei canoni a scadere - è determinabile sulla scorta della considerazione per cui:
(i) la somma oggetto di pignoramento con RG.E. n.1820/2016, comprensiva dei canoni scaduti e a scadere, è stata quantificata, in seguito all'accoglimento dell'istanza di conversione del pignoramento immobiliare, in complessivi euro 46.341,00 (doc.18 dell'atto di citazione);
(ii) è provato in atti il versamento, da parte dell'attore, in favore del proprietario in executivis, di euro 8.000,00 (doc. n.19 dell'atto di citazione), oltre euro 12.780,03 ed euro 18.702,27 (doc. n.5 della memoria di parte convenuta ai sensi dell'art. 183, n. 2, comma 6 c.p.c.) per la somma complessiva di euro 39.482,57, risultando rinunciato, per il resto, il residuo da parte del creditore
(v. doc. n.6 della seconda memoria di parte convenuta).
Pertanto, vista la soddisfazione delle ragioni del credito del proprietario dell'immobile, il danno patrimoniale patito dall'odierno attore, a causa dell'inadempimento del professionista convenuto, va quantificato, considerati i canoni non corrisposti complessivamente pari a 27 (ventisette) mesi a partire dal febbraio 2014 sino al maggio 2016 - ed escluse le tre mensilità di canoni scaduti da
14 febbraio ad aprile 2014 (perché dovuti, visto il godimento dell'immobile sino al trasferimento nella nuova sede) - in euro 35.095,00.
6.4.3. Quanto alle spese di lite sostenute dal conduttore in relazione al giudizio di sfratto (pari ad euro 3.563,00) e in relazione alla procedura esecutiva (pari ad euro 5.597,60), queste sono liquidabili a titolo di danno patrimoniale conseguente all'errore professionale del convenuto, giacché, in un'ottica controfattuale, in assenza dei suggerimenti erronei di sospensione del pagamento dei canoni locatizi nonché di consegna informale dell'immobile, non vi sarebbero stati i presupposti giustificativi dell'iniziativa processuale, da parte del proprietario, dello sfratto nonché della successiva azione esecutiva intrapresa nei confronti del conduttore dell'immobile.
6.5. Quanto invece al danno da perdita di chance della vittoria della causa di risoluzione per inadempimento del locatore a causa delle irregolarità dell'immobile locato (ossia: l'assenza del certificato di agibilità nonché dell'autorizzazione amministrativa/Scia all'esercizio dell'attività commerciale), prodottosi a cagione del mancato radicamento della causa dinanzi al Tribunale con la dovuta iscrizione a ruolo della causa, la domanda deve essere rigettata.
Come è noto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità:
“Il danno da perdita di chance - consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole - trova la propria connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una "legge di connessione" causale (Cass., 2024, n.
21045), sicché è da escludere la riconducibilità del caso concreto nell'ambito del danno da perdita di chance, giacché è ben possibile formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di realizzazione del risultato anelato dall'attore, ricadendosi nel contesto di una relazione causale tra condotta ed evento.
Costituisce, sul punto, affermazione consolidata della giurisprudenza in tema di locazione di immobili ad uso non abitativo quella secondo cui: “il mancato conseguimento del certificato di agibilità del bene locato non attiene alla validità del contratto e non rientra fra i vizi della cosa, ma incide sull'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti” (Cass., 2021, n. 41744).
Nel caso di specie, non risulta dall'esame del contratto di locazione intercorso tra il e il Pt_1 versato in atti (doc. n.1 dell'atto di citazione) che il mancato conseguimento del certificato Per_1 di agibilità sia stato dedotto a condizione risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
Medesime considerazioni valgono per l'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa (oggi cd.
15 “Scia”) all'esercizio dell'attività commerciale, vista, peraltro, l'illegittimità dell'impianto fognario perché non allacciato alla rete comunale;
irregolarità, queste, rilevate dalla perizia tecnica giurata del 25.03.2014 resa dall'Ufficio Atti Notori del Tribunale di Roma (doc. n.4).
Infatti, l'art. 1, paragrafo 3, così prevede: “Il locatore fornirà al conduttore la collaborazione necessaria per l'espletamento, da parte del conduttore ed a sua cura e spese, delle pratiche necessarie per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle attività contrattualmente previste con esonero del locatore da ogni responsabilità per il buon esito delle stesse”.
Pertanto, in applicazione dei principi stabiliti al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità in tema di locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo “convenzionalmente destinati ad una attività il cui esercizio richieda specifici titoli autorizzativi dipendenti anche dalla situazione edilizia del bene (abitabilità dello stesso e sua idoneità all'esercizio di un'attività commerciale)
[deve ritenersi che] l'inadempimento del locatore può configurarsi quando la mancanza di tali titoli dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato, sì da impedire in radice il rilascio degli atti amministrativi necessari e, quindi, l'esercizio lecito dell'attività del conduttore conformemente all'uso pattuito, ovvero quando il locatore abbia assunto l'obbligo specifico di ottenere i necessari titoli abilitativi, restando invece escluso allorché il conduttore abbia conosciuta
e consapevolmente accettata l'assoluta impossibilità di ottenerli” (Cass., 2016, n. 15377).
Deve, quindi, ritenersi che la causa di risoluzione del contratto di locazione, anche ove utilmente incardinata dinanzi al giudice competente, non sarebbe stata fruttuosa per il cliente (odierno attore), giacché, in base all'autoregolamento negoziale e dunque in assenza di un precipuo obbligo contrattuale in tal senso – comunque non allegato da parte attrice –, gravava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene fossero adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività esercitata, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative (Cass., 2011, n.1735).
6.6. Quanto, poi, al danno patrimoniale dedotto da cd. perdita dell'avviamento ai sensi dell'art.32, comma 2 della legge 27.07.1978, n.392 (recante la disciplina delle locazioni di immobili urbani a uso non abitativo) giova precisare che la perdita dell'indennità di avviamento spetta al conduttore, ricorrendone gli altri presupposti, per il solo fatto che il locatore abbia assunto l'iniziativa di non proseguire la locazione, laddove non compete al conduttore, per espressa previsione di legge (art.32
L. n.392/1978), nelle ipotesi di cessazione del rapporto di locazione dovuta a “risoluzione per inadempimento o a disdetta o recesso del conduttore” (ex multis, Cass., 2015, n.18812; Cass., 2013,
n.17698).
16 Ed infatti, in primo luogo è utile osservare che la ratio dell'istituto in parola, operativo ex se per la scelta del locatore di non proseguire il rapporto obbligatorio sino alla naturale scadenza, si rinviene nell'esigenze di riequilibrare la posizione delle parti (locatore e conduttore), per evitare che il locatore possa realizzare un arricchimento senza causa a cagione dell'incremento di valore dell'immobile dovuto all'attività del conduttore.
Ulteriormente, la diversa scelta del conduttore di non versare il canone locatizio integra inadempimento, e comporta, quindi, la perdita del diritto alla corresponsione della suddetta indennità, in ragione della risoluzione del contratto per grave inadempimento a quest'ultimo imputabile, prima della scadenza fisiologica del contratto di locazione.
Nel caso di specie, il riconoscimento dell'indennità di avviamento, dedotta come voce di danno patrimoniale nel contesto di una fattispecie di responsabilità professionale, presuppone il necessario svolgimento di un giudizio controfattuale;
giudizio che va compiuto, ponendo in relazione la condotta alternativa lecita con l'evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa.
In altri termini, anche a voler ipotizzare che l'inadempimento dell'attore, in qualità di conduttore di immobile a uso commerciale affetto da talune irregolarità, non fosse a quest'ultimo imputabile a causa dell'errore del professionista convenuto (e cioè il suggerimento di sospensione del pagamento dei canoni), è ad ogni modo indimostrata la volontà del locatore (il sig. ) di non voler Persona_1 proseguire il rapporto obbligatorio sino alla naturale scadenza del contratto di locazione. Con la conseguenza che tale voce di danno non merita riconoscimento.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda merita, quindi, parziale accoglimento.
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa dal sig. nei confronti dell'avv. Parte_1 [...]
; e, per l'effetto, condanna il convenuto al risarcimento dei danni di natura Controparte_2 patrimoniale quantificati in euro 44.255,00, oltre interessi ex lege sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
il convenuto va condannato a rifonderle, in favore dell'attore, come liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri del d.m.
55/2014 aggiornati dal d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta, di ordinario impegno.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa da nei confronti Parte_1 dell'avvocato , e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento di Controparte_2 euro 44.255,00, oltre interessi ex lege sino al soddisfo.
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in complessivi euro 7.616,00, oltre il rimborso del contributo unificato, spese generali forfettarie al
15%, Iva e Cpa, come per legge.
Così decisa in Roma, 28.07.2025
Il Giudice dott. Guido Garavaglia
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