Trib. Cosenza, sentenza 31/10/2025, n. 1647
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Sentenza 31 ottobre 2025

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Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un soggetto opponente avverso un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti da un'agenzia immobiliare, con cui gli era stato intimato il pagamento di una provvigione di euro 6.588,00 per la vendita di un immobile. L'opponente ha dedotto che la provvigione non era dovuta in quanto la proposta di acquisto, pur accettata, era subordinata al verificarsi di due condizioni sospensive: l'ottenimento di un mutuo da parte dell'acquirente e la variazione catastale dell'immobile da C2 ad A10, quest'ultima da curare a cura dell'agenzia immobiliare. Ha altresì lamentato che l'agenzia non aveva agito con la dovuta diligenza nell'espletamento dell'incarico di variazione catastale, cagionando la mancata conclusione dell'affare, e ha formulato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 18.000,00. L'agenzia immobiliare opposta ha resistito, sostenendo che l'opponente aveva dichiarato che l'immobile aveva destinazione d'uso ufficio, quando in realtà era accatastato come C2, e che solo successivamente aveva appreso di difformità e abusi edilizi che rendevano complessa la pratica di variazione. Ha affermato di aver agito diligentemente, ma che la mancata conclusione dell'affare era imputabile all'opponente, e ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda riconvenzionale, con condanna per lite temeraria.

Il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda riconvenzionale. In ordine alla provvigione, ha ritenuto che, secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, il diritto alla provvigione sorge con la conclusione dell'affare, inteso come vincolo giuridico che abilita ciascuna parte ad agire per l'esecuzione o risoluzione del contratto, e che la mera accettazione di una proposta irrevocabile, se subordinata a condizioni sospensive, non costituisce di per sé conclusione dell'affare. Ha inoltre richiamato la nullità, per violazione del Codice del Consumo, delle clausole che anticipano unilateralmente il pagamento della provvigione alla mera accettazione della proposta. Quanto alla domanda riconvenzionale, il Tribunale ha escluso la responsabilità dell'agenzia immobiliare, accertando che l'opponente era a conoscenza sin dal 2013 della reale destinazione d'uso dell'immobile come magazzino/locale deposito (C2) e che aveva omesso di comunicare all'agenzia le difformità urbanistiche, dichiarando falsamente la destinazione d'uso ufficio nel mandato di vendita. Ha ritenuto che la mancata conclusione dell'affare fosse imputabile alla condotta negligente dell'opponente, il quale, omettendo di informare tempestivamente l'agenzia della reale situazione dell'immobile, aveva impedito la regolarizzazione degli abusi prima del sopraggiungere del lockdown da Covid-19 e dei conseguenti ritardi burocratici. Le spese di lite sono state compensate in ragione della soccombenza reciproca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 31/10/2025, n. 1647
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 1647
    Data del deposito : 31 ottobre 2025

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