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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
ON GI, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 534/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pratola Peligna
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.pratolapeligna.aq.it
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila - Via Strinella 2e 67100 L'Aquila AQ
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 520/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 1
e pubblicata il 29/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 520/2024 del 16.10.2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado de L'Aquila, depositata il 29.11.2024, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto contro l'intimazione di pagamento n. 05420239001069442000, notificata il 09.08.2023, per un importo complessivo di euro 118.698,49.
L'impugnata intimazione, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, reca la richiesta di pagamento di una pluralità di crediti, in parte di natura tributaria e in parte di natura diversa (previdenziale e giudiziaria).
L'elenco dei numerosi atti sottesi all'intimazione comprende cartelle di pagamento relative a imposte erariali e tributi locali (IRPEF, addizionali regionali e comunali, IVA, IRAP, diritto annuale CCIAA, tasse automobilistiche), riferite ad annualità diverse, avvisi di addebito emessi dall' INPS per contributi previdenziali, una cartella relativa a contributi INAIL, un avviso di accertamento IMU del Comune di Pratola Peligna e una cartella per spese processuali emessa dal Tribunale di Sulmona.
Ovviamente solo gli atti di natura tributaria rientrano nella competenza del Giudice tributario, mentre per le pretese di natura previdenziale e per le spese processuali sono stati incardinati separati contenziosi innanzi al giudice ordinario.
Con il ricorso introduttivo, il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento sollevando, in estrema sintesi, le seguenti principali eccezioni: prescrizione e decadenza dei crediti tributari, sostenendo che i crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento risultassero prescritti;
nullità dell'atto per carenza di motivazione e mancata allegazione degli atti prodromici, per violazione dell'art. 3, comma 3, L.
241/90 e dell'art. 7, L. 212/2000; nullità per mancata indicazione della norma e della metodica di calcolo di interessi e sanzioni, con conseguente lesione del diritto di difesa;
indebita richiesta di compensi di riscossione
(aggio), in particolare per le somme richieste dopo il 1° gennaio 2022, in violazione della L. 234/2021 che ha modificato l'art. 17 D. Lgs. 112/1999; nullità per difetto di sottoscrizione, atteso che l'intimazione non è stata firmata da soggetto abilitato e non è stata fornita prova della delega o dei poteri del firmatario;
nullità per mancata indicazione dell'autorità competente per ciascun atto, lamentando la genericità dell'indicazione dell'autorità giurisdizionale cui ricorrere ed altre illegittimità.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice tributario per alcune delle pretese, nonché l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che le cartelle e gli avvisi di accertamento fossero stati regolarmente notificati e che ogni loro vizio avrebbe dovuto essere fatto valere entro i termini di legge. Nel merito, contestava tutte le doglianze, affermando la regolarità delle notifiche, l'insussistenza dell'asserita prescrizione, tenendo conto degli atti interruttivi e sospensivi (accertamenti, cartelle, intimazioni, pignoramenti, richieste di rateizzazione, pagamenti parziali, comunicazioni di iscrizione ipotecaria), la conformità dell'atto impugnato ai modelli ministeriali e la non necessità di esplicitazione del computo degli interessi e di allegazione degli atti presupposti in quanto già notificati.
Il Comune di Pratola Peligna interveniva volontariamente in giudizio per la parte di propria competenza
(IMU), sostenendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento e la tempestività dell'azione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado de L'Aquila, con sentenza n. 520/2024, rigettava il ricorso e condannava il contribuente alle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Con atto di appello, il contribuente ha impugnato integralmente la prefata pronuncia offrendo dieci motivi di gravame, oltre a riproporre per tuziorismo tutti i motivi di cui al ricorso introduttivo asseritamente non esaminati dalla Corte di primo grado. L'Ufficio si è costituito in giudizio contestando ognuna delle eccezioni sollevate dalla controparte.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene che i crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento risultino prescritti, non essendo stati notificati atti interruttivi idonei e non potendo la rateizzazione o la definizione agevolata intercorse interrompe i termini prescrizionali. Ritiene peraltro che le pretese della Pubblica Amministrazione si prescrivano in cinque anni dalla notifica della cartella e che in ogni caso tale termine vada comunque applicato quantomeno a sanzioni ed interessi. Sostiene infine che la definitività dell'accertamento generata dalla mancata impugnazione degli atti prodromici non precluda l'accertamento della prescrizione del credito, maturata successivamente alla notifica della cartella, dovendo comunque applicarsi il termine di prescrizione proprio del tributo contestato.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in merito, ribadisce che tale eccezione non possa essere accolta, atteso che la documentazione in atti dimostra la regolare notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento, nonché la presenza di numerosi atti interruttivi e sospensivi dei termini, tra cui intimazioni di pagamento, pignoramenti, richieste di rateizzazione, adesioni a definizioni agevolate e pagamenti parziali, oltre alle sospensioni ex lege che hanno inciso sul computo della prescrizione.
Con il secondo motivo di censura, il contribuente eccepisce la violazione dell'art. 23 del D. Lgs. n. 546/92
e degli artt. 115 e 167, comma 2, c.p.c. da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per essersi costituita tardivamente in primo grado, con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni e di produrre documenti che sarebbero invece stati valutati dal Giudice di prime cure.
L'Ufficio, per contro, ritiene tempestiva la propria costituzione in primo grado, precisando che, ad ogni buon conto, anche un ritardo nella costituzione non determinerebbe l'inutilizzabilità delle difese o dei documenti prodotti, ma solo l'eventuale decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio, senza pregiudicare la possibilità di svolgere compiutamente le proprie difese.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'obbligo di contraddittorio processuale da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per non aver preso posizione specifica sui motivi di ricorso e per la mancata contestazione nella prima difesa utile dei fatti dedotti dal contribuente, ritenendo che debba conseguentemente essere applicato il principio di non contestazione dei fatti ove gli stessi non specificamente contestati.
L'appellata a riguardo controdeduce di aver preso posizione in modo puntuale e analitico su tutte le doglianze del contribuente, escludendo qualsiasi violazione del principio del contraddittorio o di possibile applicazione del principio di non contestazione.
Con il quarto motivo la parte contribuente censura l'indebita assegnazione delle spese di giudizio in favore dell'ADER, in violazione dell'art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 546/92, sostenendo che la vittoria dell'ente sia dipesa da documenti prodotti solo nel corso del giudizio e che quindi, al più, in caso di propria soccombenza, le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate.
L'ADER a riguardo sostiene che la regolamentazione delle spese di giudizio sia invece stata correttamente disposta dal primo Giudice secondo il principio della soccombenza, non ricorrendo i presupposti previsti per la compensazione.
Con il quinto motivo eccepisce la nullità dell'intimazione impugnata per difetto di sottoscrizione, in quanto la firma del funzionario dell'ADER sarebbe stata apposta da soggetto non abilitato ed in assenza di prova della delega o dei poteri, onere probatorio che incombeva in capo all'Ufficio.
L'appellata controdeduce che l'intimazione di pagamento è conforme al modello ministeriale previsto dall'art. 50 del DPR 602/1973, che non richiede la regolare sottoscrizione a pena di nullità, essendo sufficiente la chiara provenienza dell'atto dall'ente emittente.
Con il sesto motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 14, 23 e 32 del D.
Lgs. n. 546/92, dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999, nonché di norme costituzionali e processuali, per aver ritenuto ammissibile l'intervento volontario del Comune di Pratola Peligna, non preceduto da regolare chiamata in causa notifica alle parti.
In relazione a tale doglianza, l'Agenzia sostiene per contro la piena legittimità dell'intervento volontario dell'ente impositore, limitato alla quota di propria competenza e da ritenere ammissibile ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 546/92, precisando che a riguardo non sia comunque stata prospettata alcuna concreta lesione del diritto di difesa del contribuente.
Con il settimo motivo l'appellante eccepisce la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, per violazione dell'art. 3, comma 3, della L. 241/90, dell'art. 7 della L. 212/2000, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 546/92, per mancata allegazione degli atti prodromici, non integrabili in sede processuale.
L'ADER ribadisce in merito che l'intimazione contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa e dal modello ministeriale, con indicazione degli atti sottesi, delle somme dovute e degli enti creditori, e che non sussiste obbligo di allegare nuovamente atti già noti in quanto regolarmente notificati al contribuente, essendo sufficiente la motivazione per relationem.
Con l'ottavo motivo eccepisce l'indebita richiesta dei compensi di riscossione, in particolare per le somme richieste dopo il 1° gennaio 2022, in violazione della L. 234/2021 ove d'importo superiore ai costi sostenuti per il servizio di riscossione ed esecuzione.
L'Agenzia controdeduce la piena legittimità degli oneri di riscossione richiesti, determinati secondo la disciplina vigente ratione temporis, rilevando altresì che l'appellante non abbia fornito alcun calcolo alternativo o prova della presunta sproporzione o applicazione retroattiva della normativa.
Con il nono motivo il sig. Ricorrente_1 deduce la nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione delle norme di legge relative agli interessi e alle sanzioni e della metodica del loro calcolo.
L'Ufficio, di contro, precisa che l'intimazione espone gli importi richiesti a titolo di interessi e sanzioni e richiama la normativa di riferimento, mentre i criteri di calcolo derivano da norme di legge e provvedimenti generali, non essendo richiesta la puntuale esposizione aritmetica in ogni atto;
l'onere di contestare il quantum grava sul contribuente, che avrebbe dovuto indicare errori specifici nei conteggi.
Con il decimo motivo censura la sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 D.
Lgs. n. 546/92 e 112 c.p.c., per motivazione apparente, omessa pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'Agenzia difende invece la correttezza formale e sostanziale della sentenza di primo grado, ritenendo che questa abbia adeguatamente considerato i fatti e le eccezioni proposti dal contribuente e abbia esposto le ragioni logiche e giuridiche del rigetto. A chiosa, la difesa del contribuente si riporta, per tuziorismo, a tutti i motivi di cui al ricorso introduttivo da assumersi come non esaminati, rigettati o assorbiti dal primo giudice, al fine di evitare la formazione del giudicato interno, dei quali l'Ufficio contesta per contro la fondatezza.
L'appellante ha altresì reiterato la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza e dell'atto impugnato, (già respinta da questa Corte con spese da liquidare al definitivo).
In data odierna, espletati gli incombenti di cui a verbale, la controversia è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva preliminarmente che il novellato art. 132 c.p.c., c. 1 n. 4, consente al Giudice la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
Conformemente a giurisprudenza consolidata ed all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è pertanto obbligato ad esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ma può limitarsi ai punti decisivi della controversia. Tali principi si applicano integralmente anche al processo tributario, ai sensi dell'art. 1, comma
2, D. Lgs. n. 546/1992. Le questioni non espressamente affrontate si considerano assorbite o superate quando risultino incompatibili con la decisione adottata.
L'appello non merita di essere accolto.
Con il primo motivo, l'appellante sostiene che i crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento risultino prescritti, non essendo stati notificati atti interruttivi idonei e non potendo la rateizzazione o la definizione agevolata intervenute costituire riconoscimento del debito. Tale doglianza non può essere accolta. La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione dimostra in modo puntuale la notifica degli atti presupposti e di numerosi atti interruttivi (intimazioni, atti di pignoramento, comunicazioni di iscrizione ipotecaria), la presentazione di istanze di rateizzazione e definizione agevolata, nonché pagamenti parziali, tutti idonei a riconoscere la creditoria fiscale ed interrompere il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. come da consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass.
n. 27672/2020, n. 3414/2024; n. 11338/2023, 27504/2024). Inoltre, occorre considerare le sospensioni dei termini di prescrizione disposte ex lege (ad esempio, art. 68 D.L. 18/2020 per il periodo emergenziale
Covid-19; art. 1, commi 618 ss., L. 147/2013 per la definizione agevolata), che impedivano all'Agenzia di evadere ogni ulteriore attività. Ne consegue che, avuto riguardo alle date di notifica degli atti e alle sospensioni/interruzioni intervenute, nessun credito risulta prescritto o decaduto.
Va ad ogni buon conto considerato che la mancata impugnazione degli atti prodromici ha comportato la cristallizzazione della debitoria dell'appellante, (Cass. nn. 13102/2017, 11959/2024, 6436/2025). Per tale ragione la contestata intimazione poteva essere impugnata esclusivamente per vizi propri essendo il contribuente onerato di contestare le pretese fiscali alla prima occasione utile (art. 19 del D. Lgs. 546/1992).
Il motivo va pertanto respinto.
Con il secondo motivo di censura, l'appellante lamenta la tardività della costituzione in giudizio dell'ADER in primo grado, con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni e di produrre documenti. La censura non può essere accolta. Anche ove fosse ravvisabile un'eventuale costituzione tardiva, la giurisprudenza di legittimità esclude che essa possa comportare l'inammissibilità della difesa, limitando nel caso le preclusioni alle sole eccezioni non rilevabili d'ufficio, che nella specie non risultano decisive. Il motivo va quindi disatteso.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione dell'obbligo di contraddittorio processuale, sostenendo che l'ADER non avrebbe preso posizione specifica sui motivi di ricorso. Dall'esame degli atti difensivi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione emerge, invece, una compiuta e dettagliata replica a ciascuna delle doglianze sollevate dal contribuente, sia in fatto che in diritto, con puntuale richiamo a riferimenti normativi e giurisprudenziali pertinenti. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del principio del contraddittorio, né alcuna preclusione processuale. Il motivo è infondato.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la condanna alle spese in favore dell'ADER, sostenendo che la vittoria dell'ente sarebbe dipesa da documenti prodotti solo nel corso del giudizio di primo grado. La Corte ritiene invece che la sentenza di primo grado abbia correttamente applicato il principio della soccombenza, non ricorrendo i presupposti per la compensazione delle spese ex art. 15, comma 2, D. Lgs. 546/92, tenendo conto della particolare complessità del ricorso, articolato in numerosi motivi di gravame. Il motivo va respinto.
Con il quinto motivo, l'appellante ribadisce la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto abilitato e per l'assenza di prova della delega. La censura è infondata. L'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/1973, è redatta in conformità al modello ministeriale, che non prevede la sottoscrizione a pena di nullità, ma solo la stampigliatura della denominazione dell'ente.
L'appellante fa dunque confusione con la norma prevista per la sottoscrizione dell'accertamento, atto ben più delicato ed invasivo, per il quale il Legislatore ha inteso offrire ai cittadini un livello di garanzia superiore nel prevedere che esso possa essere esperito solo da personale del quale sia stato vagliato l'elevato livello di capacità professionale (capo dell'ufficio o suo delegato).
La giurisprudenza di legittimità, (cfr., ex multis Cass. n. 13747/2013), ha infatti costantemente affermato che la mancanza di sottoscrizione non comporta l'invalidità dell'intimazione, purché sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, come avviene nel caso di specie. Il motivo va pertanto disatteso.
Con il sesto motivo, l'appellante deduce la nullità della sentenza per aver ritenuto ammissibile l'intervento volontario del Comune di Pratola Peligna, in assenza di regolare chiamata in causa e notifica alle parti. La censura non coglie nel segno. L'intervento del Comune, quale ente impositore per la quota di propria competenza (IMU), è stato correttamente ritenuto ammissibile dal primo Giudice, in conformità all'art. 14 D.
Lgs. 546/92, non risultando violata alcuna norma processuale o costituzionale e non ha leso in alcun modo i diritti di difesa del contribuente. Il motivo va pertanto respinto.
Con il settimo motivo, l'appellante insiste sulla nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione e mancata allegazione degli atti prodromici, richiamando l'art. 3, comma 3, L. 241/90 e l'art. 7,
L. 212/2000. La doglianza non può essere accolta. L'intimazione di pagamento impugnata contiene tutti gli elementi prescritti dalla normativa di settore, con indicazione degli estremi identificativi degli atti sottesi, delle somme dovute e degli enti creditori. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non sussiste obbligo di allegazione degli atti presupposti già notificati al contribuente (in quanto a quest'ultimo noti), essendo sufficiente che l'atto impugnato ne riporti gli estremi e consenta la piena individuazione della pretesa. Il motivo va respinto.
Con l'ottavo motivo, l'appellante eccepisce l'illegittimità della richiesta di compensi di riscossione per le somme richieste dopo il 1° gennaio 2022, in violazione della L. 234/2021. La censura non trova riscontro, atteso che l'aggio e gli oneri di riscossione sono stati richiesti in conformità alle disposizioni vigenti.
L'appellante non ha peraltro fornito elementi idonei a dimostrare l'indebita applicazione di compensi esorbitanti i costi per periodi successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina. Il motivo va respinto.
Con il nono motivo, l'appellante lamenta la mancata specificazione delle norme applicate e dei criteri di calcolo degli interessi di mora e delle sanzioni. La doglianza è infondata. Il tasso di interesse e le modalità di calcolo sono stabiliti da norme di legge e da provvedimenti di carattere generale, espressamente richiamati nell'atto e dunque automaticamente conoscibili dal contribuente. La giurisprudenza di legittimità ha del resto chiarito che l'onere di motivazione è assolto mediante il richiamo agli atti presupposti e che la mancata esplicitazione del calcolo aritmetico non determina la nullità dell'atto. Il motivo va respinto.
Con il decimo motivo, l'appellante censura la sentenza per motivazione apparente, omessa pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Dall'esame della motivazione della sentenza impugnata emerge, invece, una compiuta ricostruzione dei fatti di causa, l'analisi delle doglianze e delle eccezioni sollevate dalle parti e l'esplicitazione delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione. Non sussistono, pertanto, i vizi lamentati. Peraltro il giudizio di secondo grado ha natura devolutiva ed è idoneo a superare eventuali vizi rilevabili nella precedente pronuncia.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla rilevante complessità dell'appello, articolato su dieci motivi di gravame, che ha imposto all'Ufficio una difesa estremamente impegnativa, nonché all'intervenuto rigetto della richiesta di sospensiva che ha previsto la liquidazione delle relative spese al definitivo e l'abbattimento del 20% previsto per Legge, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Rigetta l'appello del contribuente. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese anche di questo grado, che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, complessivamente in Euro 14.000,00 (quattordicimila), oltre oneri accessori di legge, laddove dovuti. L'Aquila, 28 gennaio 2026 Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
ON GI, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 534/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pratola Peligna
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.pratolapeligna.aq.it
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila - Via Strinella 2e 67100 L'Aquila AQ
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 520/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 1
e pubblicata il 29/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420239001069442000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 520/2024 del 16.10.2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado de L'Aquila, depositata il 29.11.2024, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto contro l'intimazione di pagamento n. 05420239001069442000, notificata il 09.08.2023, per un importo complessivo di euro 118.698,49.
L'impugnata intimazione, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, reca la richiesta di pagamento di una pluralità di crediti, in parte di natura tributaria e in parte di natura diversa (previdenziale e giudiziaria).
L'elenco dei numerosi atti sottesi all'intimazione comprende cartelle di pagamento relative a imposte erariali e tributi locali (IRPEF, addizionali regionali e comunali, IVA, IRAP, diritto annuale CCIAA, tasse automobilistiche), riferite ad annualità diverse, avvisi di addebito emessi dall' INPS per contributi previdenziali, una cartella relativa a contributi INAIL, un avviso di accertamento IMU del Comune di Pratola Peligna e una cartella per spese processuali emessa dal Tribunale di Sulmona.
Ovviamente solo gli atti di natura tributaria rientrano nella competenza del Giudice tributario, mentre per le pretese di natura previdenziale e per le spese processuali sono stati incardinati separati contenziosi innanzi al giudice ordinario.
Con il ricorso introduttivo, il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento sollevando, in estrema sintesi, le seguenti principali eccezioni: prescrizione e decadenza dei crediti tributari, sostenendo che i crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento risultassero prescritti;
nullità dell'atto per carenza di motivazione e mancata allegazione degli atti prodromici, per violazione dell'art. 3, comma 3, L.
241/90 e dell'art. 7, L. 212/2000; nullità per mancata indicazione della norma e della metodica di calcolo di interessi e sanzioni, con conseguente lesione del diritto di difesa;
indebita richiesta di compensi di riscossione
(aggio), in particolare per le somme richieste dopo il 1° gennaio 2022, in violazione della L. 234/2021 che ha modificato l'art. 17 D. Lgs. 112/1999; nullità per difetto di sottoscrizione, atteso che l'intimazione non è stata firmata da soggetto abilitato e non è stata fornita prova della delega o dei poteri del firmatario;
nullità per mancata indicazione dell'autorità competente per ciascun atto, lamentando la genericità dell'indicazione dell'autorità giurisdizionale cui ricorrere ed altre illegittimità.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice tributario per alcune delle pretese, nonché l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che le cartelle e gli avvisi di accertamento fossero stati regolarmente notificati e che ogni loro vizio avrebbe dovuto essere fatto valere entro i termini di legge. Nel merito, contestava tutte le doglianze, affermando la regolarità delle notifiche, l'insussistenza dell'asserita prescrizione, tenendo conto degli atti interruttivi e sospensivi (accertamenti, cartelle, intimazioni, pignoramenti, richieste di rateizzazione, pagamenti parziali, comunicazioni di iscrizione ipotecaria), la conformità dell'atto impugnato ai modelli ministeriali e la non necessità di esplicitazione del computo degli interessi e di allegazione degli atti presupposti in quanto già notificati.
Il Comune di Pratola Peligna interveniva volontariamente in giudizio per la parte di propria competenza
(IMU), sostenendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento e la tempestività dell'azione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado de L'Aquila, con sentenza n. 520/2024, rigettava il ricorso e condannava il contribuente alle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Con atto di appello, il contribuente ha impugnato integralmente la prefata pronuncia offrendo dieci motivi di gravame, oltre a riproporre per tuziorismo tutti i motivi di cui al ricorso introduttivo asseritamente non esaminati dalla Corte di primo grado. L'Ufficio si è costituito in giudizio contestando ognuna delle eccezioni sollevate dalla controparte.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene che i crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento risultino prescritti, non essendo stati notificati atti interruttivi idonei e non potendo la rateizzazione o la definizione agevolata intercorse interrompe i termini prescrizionali. Ritiene peraltro che le pretese della Pubblica Amministrazione si prescrivano in cinque anni dalla notifica della cartella e che in ogni caso tale termine vada comunque applicato quantomeno a sanzioni ed interessi. Sostiene infine che la definitività dell'accertamento generata dalla mancata impugnazione degli atti prodromici non precluda l'accertamento della prescrizione del credito, maturata successivamente alla notifica della cartella, dovendo comunque applicarsi il termine di prescrizione proprio del tributo contestato.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in merito, ribadisce che tale eccezione non possa essere accolta, atteso che la documentazione in atti dimostra la regolare notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento, nonché la presenza di numerosi atti interruttivi e sospensivi dei termini, tra cui intimazioni di pagamento, pignoramenti, richieste di rateizzazione, adesioni a definizioni agevolate e pagamenti parziali, oltre alle sospensioni ex lege che hanno inciso sul computo della prescrizione.
Con il secondo motivo di censura, il contribuente eccepisce la violazione dell'art. 23 del D. Lgs. n. 546/92
e degli artt. 115 e 167, comma 2, c.p.c. da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per essersi costituita tardivamente in primo grado, con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni e di produrre documenti che sarebbero invece stati valutati dal Giudice di prime cure.
L'Ufficio, per contro, ritiene tempestiva la propria costituzione in primo grado, precisando che, ad ogni buon conto, anche un ritardo nella costituzione non determinerebbe l'inutilizzabilità delle difese o dei documenti prodotti, ma solo l'eventuale decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio, senza pregiudicare la possibilità di svolgere compiutamente le proprie difese.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'obbligo di contraddittorio processuale da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per non aver preso posizione specifica sui motivi di ricorso e per la mancata contestazione nella prima difesa utile dei fatti dedotti dal contribuente, ritenendo che debba conseguentemente essere applicato il principio di non contestazione dei fatti ove gli stessi non specificamente contestati.
L'appellata a riguardo controdeduce di aver preso posizione in modo puntuale e analitico su tutte le doglianze del contribuente, escludendo qualsiasi violazione del principio del contraddittorio o di possibile applicazione del principio di non contestazione.
Con il quarto motivo la parte contribuente censura l'indebita assegnazione delle spese di giudizio in favore dell'ADER, in violazione dell'art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 546/92, sostenendo che la vittoria dell'ente sia dipesa da documenti prodotti solo nel corso del giudizio e che quindi, al più, in caso di propria soccombenza, le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate.
L'ADER a riguardo sostiene che la regolamentazione delle spese di giudizio sia invece stata correttamente disposta dal primo Giudice secondo il principio della soccombenza, non ricorrendo i presupposti previsti per la compensazione.
Con il quinto motivo eccepisce la nullità dell'intimazione impugnata per difetto di sottoscrizione, in quanto la firma del funzionario dell'ADER sarebbe stata apposta da soggetto non abilitato ed in assenza di prova della delega o dei poteri, onere probatorio che incombeva in capo all'Ufficio.
L'appellata controdeduce che l'intimazione di pagamento è conforme al modello ministeriale previsto dall'art. 50 del DPR 602/1973, che non richiede la regolare sottoscrizione a pena di nullità, essendo sufficiente la chiara provenienza dell'atto dall'ente emittente.
Con il sesto motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 14, 23 e 32 del D.
Lgs. n. 546/92, dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999, nonché di norme costituzionali e processuali, per aver ritenuto ammissibile l'intervento volontario del Comune di Pratola Peligna, non preceduto da regolare chiamata in causa notifica alle parti.
In relazione a tale doglianza, l'Agenzia sostiene per contro la piena legittimità dell'intervento volontario dell'ente impositore, limitato alla quota di propria competenza e da ritenere ammissibile ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 546/92, precisando che a riguardo non sia comunque stata prospettata alcuna concreta lesione del diritto di difesa del contribuente.
Con il settimo motivo l'appellante eccepisce la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, per violazione dell'art. 3, comma 3, della L. 241/90, dell'art. 7 della L. 212/2000, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 546/92, per mancata allegazione degli atti prodromici, non integrabili in sede processuale.
L'ADER ribadisce in merito che l'intimazione contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa e dal modello ministeriale, con indicazione degli atti sottesi, delle somme dovute e degli enti creditori, e che non sussiste obbligo di allegare nuovamente atti già noti in quanto regolarmente notificati al contribuente, essendo sufficiente la motivazione per relationem.
Con l'ottavo motivo eccepisce l'indebita richiesta dei compensi di riscossione, in particolare per le somme richieste dopo il 1° gennaio 2022, in violazione della L. 234/2021 ove d'importo superiore ai costi sostenuti per il servizio di riscossione ed esecuzione.
L'Agenzia controdeduce la piena legittimità degli oneri di riscossione richiesti, determinati secondo la disciplina vigente ratione temporis, rilevando altresì che l'appellante non abbia fornito alcun calcolo alternativo o prova della presunta sproporzione o applicazione retroattiva della normativa.
Con il nono motivo il sig. Ricorrente_1 deduce la nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione delle norme di legge relative agli interessi e alle sanzioni e della metodica del loro calcolo.
L'Ufficio, di contro, precisa che l'intimazione espone gli importi richiesti a titolo di interessi e sanzioni e richiama la normativa di riferimento, mentre i criteri di calcolo derivano da norme di legge e provvedimenti generali, non essendo richiesta la puntuale esposizione aritmetica in ogni atto;
l'onere di contestare il quantum grava sul contribuente, che avrebbe dovuto indicare errori specifici nei conteggi.
Con il decimo motivo censura la sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 D.
Lgs. n. 546/92 e 112 c.p.c., per motivazione apparente, omessa pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'Agenzia difende invece la correttezza formale e sostanziale della sentenza di primo grado, ritenendo che questa abbia adeguatamente considerato i fatti e le eccezioni proposti dal contribuente e abbia esposto le ragioni logiche e giuridiche del rigetto. A chiosa, la difesa del contribuente si riporta, per tuziorismo, a tutti i motivi di cui al ricorso introduttivo da assumersi come non esaminati, rigettati o assorbiti dal primo giudice, al fine di evitare la formazione del giudicato interno, dei quali l'Ufficio contesta per contro la fondatezza.
L'appellante ha altresì reiterato la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza e dell'atto impugnato, (già respinta da questa Corte con spese da liquidare al definitivo).
In data odierna, espletati gli incombenti di cui a verbale, la controversia è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva preliminarmente che il novellato art. 132 c.p.c., c. 1 n. 4, consente al Giudice la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
Conformemente a giurisprudenza consolidata ed all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è pertanto obbligato ad esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ma può limitarsi ai punti decisivi della controversia. Tali principi si applicano integralmente anche al processo tributario, ai sensi dell'art. 1, comma
2, D. Lgs. n. 546/1992. Le questioni non espressamente affrontate si considerano assorbite o superate quando risultino incompatibili con la decisione adottata.
L'appello non merita di essere accolto.
Con il primo motivo, l'appellante sostiene che i crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento risultino prescritti, non essendo stati notificati atti interruttivi idonei e non potendo la rateizzazione o la definizione agevolata intervenute costituire riconoscimento del debito. Tale doglianza non può essere accolta. La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione dimostra in modo puntuale la notifica degli atti presupposti e di numerosi atti interruttivi (intimazioni, atti di pignoramento, comunicazioni di iscrizione ipotecaria), la presentazione di istanze di rateizzazione e definizione agevolata, nonché pagamenti parziali, tutti idonei a riconoscere la creditoria fiscale ed interrompere il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. come da consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass.
n. 27672/2020, n. 3414/2024; n. 11338/2023, 27504/2024). Inoltre, occorre considerare le sospensioni dei termini di prescrizione disposte ex lege (ad esempio, art. 68 D.L. 18/2020 per il periodo emergenziale
Covid-19; art. 1, commi 618 ss., L. 147/2013 per la definizione agevolata), che impedivano all'Agenzia di evadere ogni ulteriore attività. Ne consegue che, avuto riguardo alle date di notifica degli atti e alle sospensioni/interruzioni intervenute, nessun credito risulta prescritto o decaduto.
Va ad ogni buon conto considerato che la mancata impugnazione degli atti prodromici ha comportato la cristallizzazione della debitoria dell'appellante, (Cass. nn. 13102/2017, 11959/2024, 6436/2025). Per tale ragione la contestata intimazione poteva essere impugnata esclusivamente per vizi propri essendo il contribuente onerato di contestare le pretese fiscali alla prima occasione utile (art. 19 del D. Lgs. 546/1992).
Il motivo va pertanto respinto.
Con il secondo motivo di censura, l'appellante lamenta la tardività della costituzione in giudizio dell'ADER in primo grado, con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni e di produrre documenti. La censura non può essere accolta. Anche ove fosse ravvisabile un'eventuale costituzione tardiva, la giurisprudenza di legittimità esclude che essa possa comportare l'inammissibilità della difesa, limitando nel caso le preclusioni alle sole eccezioni non rilevabili d'ufficio, che nella specie non risultano decisive. Il motivo va quindi disatteso.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione dell'obbligo di contraddittorio processuale, sostenendo che l'ADER non avrebbe preso posizione specifica sui motivi di ricorso. Dall'esame degli atti difensivi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione emerge, invece, una compiuta e dettagliata replica a ciascuna delle doglianze sollevate dal contribuente, sia in fatto che in diritto, con puntuale richiamo a riferimenti normativi e giurisprudenziali pertinenti. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del principio del contraddittorio, né alcuna preclusione processuale. Il motivo è infondato.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la condanna alle spese in favore dell'ADER, sostenendo che la vittoria dell'ente sarebbe dipesa da documenti prodotti solo nel corso del giudizio di primo grado. La Corte ritiene invece che la sentenza di primo grado abbia correttamente applicato il principio della soccombenza, non ricorrendo i presupposti per la compensazione delle spese ex art. 15, comma 2, D. Lgs. 546/92, tenendo conto della particolare complessità del ricorso, articolato in numerosi motivi di gravame. Il motivo va respinto.
Con il quinto motivo, l'appellante ribadisce la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto abilitato e per l'assenza di prova della delega. La censura è infondata. L'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/1973, è redatta in conformità al modello ministeriale, che non prevede la sottoscrizione a pena di nullità, ma solo la stampigliatura della denominazione dell'ente.
L'appellante fa dunque confusione con la norma prevista per la sottoscrizione dell'accertamento, atto ben più delicato ed invasivo, per il quale il Legislatore ha inteso offrire ai cittadini un livello di garanzia superiore nel prevedere che esso possa essere esperito solo da personale del quale sia stato vagliato l'elevato livello di capacità professionale (capo dell'ufficio o suo delegato).
La giurisprudenza di legittimità, (cfr., ex multis Cass. n. 13747/2013), ha infatti costantemente affermato che la mancanza di sottoscrizione non comporta l'invalidità dell'intimazione, purché sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, come avviene nel caso di specie. Il motivo va pertanto disatteso.
Con il sesto motivo, l'appellante deduce la nullità della sentenza per aver ritenuto ammissibile l'intervento volontario del Comune di Pratola Peligna, in assenza di regolare chiamata in causa e notifica alle parti. La censura non coglie nel segno. L'intervento del Comune, quale ente impositore per la quota di propria competenza (IMU), è stato correttamente ritenuto ammissibile dal primo Giudice, in conformità all'art. 14 D.
Lgs. 546/92, non risultando violata alcuna norma processuale o costituzionale e non ha leso in alcun modo i diritti di difesa del contribuente. Il motivo va pertanto respinto.
Con il settimo motivo, l'appellante insiste sulla nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione e mancata allegazione degli atti prodromici, richiamando l'art. 3, comma 3, L. 241/90 e l'art. 7,
L. 212/2000. La doglianza non può essere accolta. L'intimazione di pagamento impugnata contiene tutti gli elementi prescritti dalla normativa di settore, con indicazione degli estremi identificativi degli atti sottesi, delle somme dovute e degli enti creditori. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non sussiste obbligo di allegazione degli atti presupposti già notificati al contribuente (in quanto a quest'ultimo noti), essendo sufficiente che l'atto impugnato ne riporti gli estremi e consenta la piena individuazione della pretesa. Il motivo va respinto.
Con l'ottavo motivo, l'appellante eccepisce l'illegittimità della richiesta di compensi di riscossione per le somme richieste dopo il 1° gennaio 2022, in violazione della L. 234/2021. La censura non trova riscontro, atteso che l'aggio e gli oneri di riscossione sono stati richiesti in conformità alle disposizioni vigenti.
L'appellante non ha peraltro fornito elementi idonei a dimostrare l'indebita applicazione di compensi esorbitanti i costi per periodi successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina. Il motivo va respinto.
Con il nono motivo, l'appellante lamenta la mancata specificazione delle norme applicate e dei criteri di calcolo degli interessi di mora e delle sanzioni. La doglianza è infondata. Il tasso di interesse e le modalità di calcolo sono stabiliti da norme di legge e da provvedimenti di carattere generale, espressamente richiamati nell'atto e dunque automaticamente conoscibili dal contribuente. La giurisprudenza di legittimità ha del resto chiarito che l'onere di motivazione è assolto mediante il richiamo agli atti presupposti e che la mancata esplicitazione del calcolo aritmetico non determina la nullità dell'atto. Il motivo va respinto.
Con il decimo motivo, l'appellante censura la sentenza per motivazione apparente, omessa pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Dall'esame della motivazione della sentenza impugnata emerge, invece, una compiuta ricostruzione dei fatti di causa, l'analisi delle doglianze e delle eccezioni sollevate dalle parti e l'esplicitazione delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione. Non sussistono, pertanto, i vizi lamentati. Peraltro il giudizio di secondo grado ha natura devolutiva ed è idoneo a superare eventuali vizi rilevabili nella precedente pronuncia.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla rilevante complessità dell'appello, articolato su dieci motivi di gravame, che ha imposto all'Ufficio una difesa estremamente impegnativa, nonché all'intervenuto rigetto della richiesta di sospensiva che ha previsto la liquidazione delle relative spese al definitivo e l'abbattimento del 20% previsto per Legge, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Rigetta l'appello del contribuente. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese anche di questo grado, che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, complessivamente in Euro 14.000,00 (quattordicimila), oltre oneri accessori di legge, laddove dovuti. L'Aquila, 28 gennaio 2026 Il Giudice Relatore Il Presidente