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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/10/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5376/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
11/09/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BALDO GENNY
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BALDO GENNY
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
23/10/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
28/01/1967 e nato a [...] il [...], matrimonio contratto il Parte_2
12/09/1992 e trascritto al n. 55, Parte II, Serie A, Anno 1992, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di SCORZE', alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) Il signor si impegna a costituire/trasferire alla signora che si impegna ad Parte_2 Pt_1
accettare, i seguenti diritti:
2.1) diritto di usufrutto vitalizio a titolo gratuito sui beni immobili di cui al precitato punto B.1.1) sub i), ovvero abitazione (attuale casa coniugale) ed aree scoperte pertinenziali siti in Quinto di
Treviso – Via Zagaria n. 12, così catastalmente censiti:
Comune di Quinto di Treviso - Catasto Fabbricati - Sez. Urb. B – Foglio 11
Particella 176 – Subalterno 6 - Piano T -1 – Categoria A/7 – Classe 1 – Vani 9,5
Particella 949 – Categoria F/1
Particella 950 – Categoria F/1
Comune di Quinto di Treviso - Catasto Terreni – Foglio 17
Particella 942 – Partita 6217 – Seminativo – Classe 3 – Superficie 1.109 mq
2 Particella 947 – Partita 6379 – Semin. Arbor. – Classe 3 – 10 mq.
2.2) Diritto di proprietà piena ed esclusiva sul bene immobile di cui al precitato punto B.1.1) sub ii) identificato come “laboratorio”, così catastalmente censito:
Comune di Quinto di Treviso - Catasto Fabbricati - Sez. Urb. B – Foglio 6
Particella 1932 – Subalterno 1 – Partita 845 – Categoria C/3 – Classe U – Consistenza 36 mq con la proporzionale quota di proprietà sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., fra cui l'area scoperta censita al Comune di Quinto di Treviso - Catasto Fabbricati - Sez. Urb. B – Foglio 6 -
Particella 1111 – Subalterno 1 – categoria F/1 – Consistenza 124 mq.
Per effetto di detto trasferimento la signora subentrerà in qualità di locatore nel contratto Pt_1
di locazione stipulato con la società di cui al Doc. n. 6 in atti Parte_3
ed in tutti i relativi diritti ed obblighi.
3) gli immobili di cui ai punti 2.1) e 2.2) che precedono verranno dati in usufrutto / trasferiti a a corpo e non a misura, nello stato di fatto in cui si trovano, con ciò intendendosi in normale stato di conservazione ed esenti da vizi che possano comprometterne il normale uso, comprensivi di ogni annesso, connesso, pertinenza, servitù attive e passive se e in quanto esistenti, nonché liberi da oneri, pesi e vincoli non espressamente indicati nel presente atto e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, senza pendenze condominiali di natura ordinaria e/o straordinaria ed altresì con tutte le garanzie di legge.
4) Gli atti pubblici notarili costitutivi/traslativi dei diritti di cui ai punti 2.1) e 2.2.) che precedono saranno stipulati entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di omologazione della separazione consensuale avanti al Notaio che verrà scelto dalla signora la quale continuerà ad Pt_1
abitare ed utilizzare gli immobili si cui al punto 2.1) sino al rogito notarile. Tutti i costi di trasferimento
(onorari, spese, anticipazioni, ecc.) saranno interamente sostenuti dal signor . Parte_2
5) I Ricorrenti dichiarano che i trasferimenti di cui ai punti 2.1) e 2.2) che precedono costituiscono atti esecutivi di accordi tra i coniugi occasionati dalla crisi coniugale, finalizzati a regolamentare i loro
3 reciproci rapporti economici e giuridici nel contesto della separazione personale ed in esito alla stessa e funzionali ed indispensabili a tal fine. In conseguenza di un tanto, detti trasferimenti avverranno senza versamento di alcun corrispettivo da parte della signora e saranno altresì esenti Pt_1
dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74/1987 così come interpretato e modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e come espressamente previsto dalle circolari del Ministero delle Finanze n. 49/E del 16 marzo 2000 e n. 18/E del 29 maggio 2013 (dato atto che l'art. 19 L. n. 74/1987 risulta abrogato dall'art. 204, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 123 /2025, ma applicabile sino al 31 dicembre 2025 ex art. 205 D. Lgs. n. 123/2025).
6) Tutti gli arredi, corredi, suppellettili, e quant'altro presente nell'abitazione di cui al punto 2.1) che precede rimarranno nell'immobile ed acquisiti dalla signora il signor dichiara di Pt_1 Parte_2
aver già asportato i propri effetti personali e quanto di interesse, previo accordo con la moglie.
7) Tutte le utenze (fornitura gas, energia elettrica, servizi idrici, rifiuti, ecc.) relative all'abitazione di cui al punto 2.1) che precede rimarranno intestate al signor , il quale continuerà a provvedere al Parte_2
pagamento dei relativi costi.
8) Il conto corrente n. 126025000386-95 acceso presso Centromarca Banca Credito Cooperativo di
Treviso e Venezia S.p.A. – Filiale di Rio San Martino (VE) rimarrà intestato esclusivamente al signor
, il quale tratterrà in via definitiva l'intero importo ivi giacente (si dà atto che i coniugi hanno Parte_2
già provveduto in tal senso e che all'atto dell'estinzione della cointestazione l'importo in conto corrente ammontava a circa euro 30.000,00).
9) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento l'importo Parte_2 Pt_1
mensile di euro 1.000,00 (mille), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da un anno dalla pubblicazione della sentenza di omologazione della separazione, da corrispondersi entro il giorno dieci del mese a mezzo bonifico bancario.
10) Salvo quanto previsto ai punti che precedono, ciascuno dei coniugi rimarrà titolare in via esclusiva degli ulteriori beni mobili ed immobili, poste attive e passive, polizze, risparmi, investimenti, ecc.
4 attualmente di sua attuale proprietà/pertinenza, con rinuncia ad ogni e qualsivoglia ulteriore reciproca pretesa.
11) I coniugi dichiarano che con l'esatta esecuzione di quanto previsto nel presente atto deve intendersi definito anche ogni loro reciproco rapporto derivante, inerente e conseguente la comunione legale dei beni e lo scioglimento della stessa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 177 e ss. c.c., di ritenersi reciprocamente soddisfatti e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per i predetti titoli e per ogni altro aspetto economico, salvo quanto previsto nel presente accordo in ordine al contributo al mantenimento in favore della signora In particolare, la signora dichiara di ritenersi Pt_1 Pt_1
soddisfatta e di non avere alcuna ulteriore pretesa ex art. 177 – 178 c.c. anche rispetto ad eventuali proventi, beni, utili, incrementi ecc. dell'impresa del marito La nuova S.n.c. di PA CO e
Stefano – Impresa Manutenzioni.
12) I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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