Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02200/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01777/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento del -OMISSIS-, notificato all'odierno ricorrente in data -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Cosenza, con cui veniva respinta l'istanza intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia; nonché di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Con ogni effetto e onere conseguente. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. GI TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente impugna l’atto indicato in epigrafe e ne domanda l’annullamento.
L’Amministrazione si è costituita impugnando e contestando le deduzioni ricorsuali e chiedendo il respingimento del ricorso.
All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
In sede di udienza la parte ricorrente ha dichiarato una sopravvenuta carenza di interesse avendo successivamente ottenuto il porto d’armi e che pertanto non vi è più interesse alla decisione.
Il Collegio deve prendere atto di quanto sopra e dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse.
La soluzione in rito e l’assenza di documenti a supporto della deduzione del ricorrente in ordine all’ottenimento del titolo giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO AL, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
GI TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI TI | VO AL |
IL SEGRETARIO
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