Articolo 6 della Legge 27 ottobre 2023, n. 160
Articolo 5Articolo 7
Versione
30 novembre 2023
Art. 6. Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), anche in relazione agli adempimenti previsti dall'Unione europea in materia di trasparenza, il Governo provvede a ridefinire, nell'ambito del codice degli incentivi, i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, attenendosi, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese, l'individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie nonche' la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea;
b) revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi alle imprese, mediante:
1) riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie, con riferimento all'intero iter procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni gia' in possesso della pubblica amministrazione;
2) contenimento e rispetto, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attivita' istruttorie e definizione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;
3) aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni con soggetti esterni alle amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione, ai fini dello svolgimento delle attivita' inerenti alla loro attuazione nei confronti delle imprese, con fissazione di un tetto massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti degli interventi medesimi;
4) armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie e di verifica sul cumulo delle agevolazioni;
5) definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente adeguati al nuovo contesto normativo di riferimento, nonche' ridefinizione degli oneri, anche accessori, conseguenti agli atti adottati nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri di autotutela;
6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi di incentivazione, di strumenti digitali sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione;
c) rafforzamento delle attivita' di valutazione ex ante, in itinere ed ex post sull'efficacia degli interventi di incentivazione definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza;
d) implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena conoscenza dell'offerta di incentivi, nonche' a fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle attivita' di valutazione di cui alla lettera c) e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi;
e) conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali gia' esistenti;
f) attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici;
g) previsione di premialita', nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 , assumano persone con disabilita';
h) previsione di premialita', nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che valorizzino la quantita' e la qualita' del lavoro giovanile e del lavoro femminile, nonche' il sostegno alla natalita';
i) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso agli stessi da parte del numero piu' ampio possibile di imprese.
Note all' art. 6:
- La legge 12 marzo 1999, n. 68 , (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, Supplemento ordinario.
Entrata in vigore il 30 novembre 2023
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