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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3407/2024 e 3413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause, riunite, iscritte sul ruolo generale lavoro sotto i numeri d'ordine 3407 e 3413 dell'anno
2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dagli avv. Massimo Lotti, Fabrizio Daverio e Massimiliano Freddi
- appellante/appellato -
E
CP_1
assistito e difeso dall'avv. Michelangelo Salvagni
- appellato/appellante - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 15 novembre 2021, esponeva: Parte_2
Par che prestava lavoro alle dipendenze del (d'ora in avanti, banco o ) dal 1° luglio 2013 Parte_1
ma il rapporto di lavoro era formalmente disciplinato da contratto di lavoro a tempo indeterminato con la
RO s.p.a.;
che in data 13.02.2017 , dipendente RO gli aveva fatto sottoscrivere un “atto di Persona_1
rinunzia ex art. 2113 c.c.”, a qualsivoglia pretesa nei confronti del (allora Banco Popolare); Pt_1
che tale dichiarazione era nulla poiché l'accordo non era stato sottoscritto in sede protetta, né con l'assistenza del rappresentante sindacale, né sorretto dal principio della reciprocità e della proporzionalità
tra rinuncia e corrispettivo mancando pertanto le reciproche concessioni;
che con lettera del 21.05.2021 aveva impugnato la scrittura del 13.02.2017 ai sensi dell'art. 2113 c.c.;
che presso la sede del sita in Via Carucci, nel periodo dal 01.07.2013 all'ottobre 2019, era stato Pt_1
assegnato all'ufficio aziendale denominato “Apertura Corriere” posto a piano terra dell'edificio, ove aveva svolto le seguenti attività:
<
tornello, prelevare, tramite carrello, i sacchi contenenti la posta consegnati dal corriere e portarli all'interno dell'ufficio;
b) alla presenza del responsabile dell'ufficio “Apertura Corriere”, Sig. , smistare la posta in Testimone_1
arrivo sulla base del servizio di destinazione indicato sull'etichetta apposta sulla singola busta;
c) terminato il lavoro di smistamento della posta, provvedere all'apertura delle buste e all'analisi del contenuto delle stesse, dovendo leggerne il contenuto al fine di verificare, a titolo esemplificativo:
- nel caso di comunicazioni destinate al Servizio Mutui: se l'intestatario fosse una persona fisica o un'impresa,
se si trattasse di un nuovo contratto di mutuo o di mutuo già in corso, se fosse una rinegoziazione o se fosse una surroga;
- nel caso di comunicazioni destinate al Servizio Fideiussioni e se si trattasse di una persona fisica o Per_2
un'impresa, se fossero presenti delle cambiali in originale;
d) effettuare la conta delle buste e dei singoli atti contenuti all'interno di ciascuna busta, suddividendo il tutto sulla base ciascun servizio assegnato dal Sig. ; Tes_1
e) consegnare la suddetta documentazione, come sopra catalogata, al Sig. , il quale, unitamente al Tes_1
Sig. vice responsabile dell'ufficio “Apertura Corriere” - procedeva al controllo delle attività svolte Tes_2
dal ricorrente e alla registrazione su pc di quanto pervenuto;
f) al termine della suddetta lavorazione, alle ore 9.30 circa, su richiesta del responsabile, Sig. , Tes_1
provvedere alla consegna presso gli uffici della convenuta situati ai piani, consegnando la suddetta documentazione:
- sulla scrivania dell'impiegato deputato alla lavorazione della pratica,
- o, in caso di documenti dal contenuto particolarmente delicato, sempre su indicazione del responsabile, Sig.
, nelle mani del responsabile del singolo servizio>>; Tes_1
che <
Sig. per le lavorazioni inerenti all'archivio, dovendo presentarsi al capo servizio, ossia: Tes_1
- per il Servizio Mutui i sig.ri e Parte_3 Parte_4 Parte_5
- per il Servizio Recupero Crediti, il Sig. ; Parte_6
che su disposizione del , era stato assegnato: Tes_1
dal 2013 a 2015, al Servizio e Archivio Mutui, sotto la coordinazione dei sig.ri e Parte_3 Parte_4
Parte_5
dal 2016 in poi, presso il Servizio Recupero Crediti, sotto la coordinazione del Responsabile dello stesso,
; Parte_6
che, inoltre, era < : Tes_1 <
e ; Persona_3 Persona_4
<
e prelevare pegni e fideiussioni nelle/dalle pratiche presenti in archivio, ivi prendendo disposizioni dai Sig.ri e;
Parte_7 Persona_5 Persona_6
<
nelle/dalle pratiche presenti in archivio in appositi armadi disposti in ordine numerico;
in tale servizio, le disposizioni arrivavano al ricorrente dal responsabile, Sig. , nonché dagli impiegati, Sig.ri Testimone_3
e ; Tes_4 Testimone_5
che dal novembre 2019 ad oggi, presso la sede aziendale sita in Viale Parco de Medici n. 61, aveva continuato a svolgere le medesime attività;
che < non sussisteva e non Pt_1 Parte_1
sussiste alcun contratto di appalto avente ad oggetto le attività lavorative poste in essere dal ricorrente in favore della convenuta>>;
che <
30 e ss. del D.Lgs. 81/2015, nel periodo dal 01.07.2013 a oggi, non ha mai esercitato nei confronti del ricorrente alcun potere organizzativo e direttivo che, al contrario, è sempre stato effettivamente esercitato dalla società resistente per il tramite dei propri responsabili aziendali [in particolare, i Sig.ri Testimone_1
e nonché i singoli responsabili e impiegati di ciascun servizio assegnato>>; Persona_7
che dal 1° luglio 2013 era <
convenuta ed è privo, per lo svolgimento del lavoro, di mezzi propri e/o della RO, utilizzando strumenti di lavoro di proprietà della resistente, quali: a) cancelleria, tagliacarte, forniti dal Sig. o a Tes_1
sua disposizione presso i Servizi di assegnazione, b) carrellino, c) postazione lavorativa composta da scrivania e telefono presso l'ufficio “Apertura Corriere”>>;
che i permessi e le ferie erano stati sempre state programmati in base alle esigenze di servizio del;
Pt_1 che era ed è sottoposto al potere di controllo della propria prestazione lavorativa da parte del proprio responsabile aziendale della convenuta, Sig. , a cui doveva e deve rendere il conto della propria Tes_1
attività;
che era stato sempre sottoposto al potere di controllo della propria prestazione lavorativa da parte del
Par responsabile aziendale del , Sig. , a cui doveva e deve rendere il conto della propria attività; Tes_1
che durante l'intero periodo di lavoro aveva utilizzato sempre strumenti forniti dal , che ne era anche Pt_1
proprietario;
che, pertanto, aveva diritto al riconoscimento e/o alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con il a decorrere dal 1° luglio 2013; Pt_1
che avrebbe dovuto essere inquadrato nella 2ª Area professionale o, in subordine, nella 1ª Area
professionale;
che aveva diritto al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal
21.05.2021 (data della lettera di messa in mora) sino alla data di effettiva riammissione in servizio sulla base della retribuzione prevista dal CCNL Credito per i lavoratori inquadrati nella 2ª e 1ª Area professionale, pari a €.2.147,34.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<<1) per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto - previa ove occorra la declaratoria di inefficacia e/o nullità
e/o l'annullabilità della scrittura datata 13.02.2017 - accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 e/o 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2015, applicabili ratione temporis, che le prestazioni rese dal ricorrente in favore della nel periodo dal 01.07.2013 a tutt'oggi, o Parte_1
altro periodo ritenuto di giustizia, hanno realizzato una somministrazione irregolare di lavoro, in quanto avvenute al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e degli artt. 30
e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, con diritto del medesimo alla costituzione del rapporto di lavoro con la convenuta sin dall'origine e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'esistenza e/o la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il ricorrente e la società resistente per il periodo dal 01.07.2013 a oggi, o altre date ritenute di giustizia, ancora in essere per carenza di atto idoneo a risolverlo,
con inquadramento nella 2ᵃ o, in subordine, nella 1ᵃ Area Professionale del CCNL Credito;
2) ordinare alla società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, la riammissione in servizio della parte ricorrente nel posto di lavoro occupato e/o il ripristino del corretto sinallagma contrattuale e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze della convenuta;
3) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, al pagamento in favore di parte ricorrente di tutte le retribuzioni maturate dal 21.05.2021,
sulla base di €.2.147,34, o altra somma che risulti di giustizia;
4) in via subordinata, intendendosi qui integralmente riportati i punti da 1 a 2 delle presenti conclusioni, ove il Giudicante dovesse ritenere applicabile alla presente controversia la tutela indennitaria ex art. 32, comma
5 della Legge n. 183/2010, si chiede Voglia condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente ex art. 32, comma 5 della Legge n.
183/2010, di una indennità pari alla misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari a €.2.326,28, per un importo complessivo di € 27.915,36, ovvero ad una somma da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8 della Legge n. 604/1966 sulla base della retribuzione globale di fatto pari a
€.2.326,28 (o altra misura e somma che risultino di giustizia);
5) in via ulteriormente subordinata, intendendosi qui integralmente riportati i punti da 1 a 2 delle presenti conclusioni, nel caso in cui il Giudice dovesse accertare la costituzione del rapporto di lavoro con la convenuta in data successiva al 25.06.2015, si chiede Voglia condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente ex art. 39 del D.Lgs. n. 81/2015, di una indennità pari alla misura massima di dodici mensilità – o altra misura ritenuta di giustizia da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8, L. n. 604/1966 – dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e, dunque, di importo pari a € 2.067,80, per un importo complessivo di
€.24.813,60 (o altra misura e somma che risultino di giustizia). Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate>>.
Par RE .
3. Espletata prova per testi, l'adito Tribunale, con sentenza n. 6867/2024 del 10 giugno 2024 così statuiva:
<
fittizia di manodopera tra la RO s.p.a. e la dall'1.7.2013; per l'effetto, dichiara Parte_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la dall'1.7.2013, con Parte_1
inquadramento nella 1^ Area Professionale del CCNL Credito 31.3.2015 e successive modifiche, ed orario a tempo pieno fino al 30.6.18, a tempo parziale per 38,75 ore settimanali dall'1.7.18 a marzo 2021, e per 18,75
ore settimanali da aprile 2021; rigetta per il resto la domanda>>.
4. Affermava il primo giudice:
4.1 che l'atto di rinuncia sottoscritto il 13.2.2017 dal ricorrente era nullo per l'assorbente ragione che non poteva essere qualificato come rinuncia o transazione in sede sindacale, <
Par dichiarazione del lavoratore di nulla avere a pretendere nei confronti della , senza una reciprocità di concessioni>>;
che <
la RO s.p.a., sua datrice di lavoro, l' , all'epoca dei fatti già impiegato presso i locali dell'allora CP_1
Banco Popolare, ha dichiarato di non aver mai avuto alcun rapporto di lavoro subordinato o di altra natura con il Banco Popolare, e di rinunciare a far valere qualsiasi pretesa nei confronti di quest'ultimo, o di sue collegate, controllate, danti o aventi causa, ecc., senza ottenere alcunché in cambio. Ne consegue la nullità
dell'atto in questione, per mancanza dell'elemento essenziale costituito dalle reciproche concessioni, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata>>;
4.2 che era pacifico che il ricorrente dall'1.07.2013 aveva prestato attività lavorativa in favore della resistente,
pur essendo alle dipendenze della RO;
che < ha dedotto che ciò sarebbe avvenuto in forza di contratti di appalto aventi ad oggetto Parte_1
l'esecuzione di servizi di trasporto e facchinaggio, intercorsi con il , che si Controparte_2
presentava alla clientela unitariamente, laddove a facevano capo le funzioni commerciali e Parte_8
la contrattualistica, mentre a RO faceva capo la gestione e l'esecuzione, con proprio personale, degli appalti>>;
che <
intercorrente direttamente tra la resistente e la RO spa, ad eccezione di un contratto di appalto del
2.3.21, con decorrenza 1.4.21>>;
che < , e prevedono Parte_8
espressamente il divieto di subappalto, mentre i contratti di appalto prodotti per il periodo dall'1.1.2017 al
31.12.2019 sono stipulati con , e consentono il subappalto a condizione dell'esistenza Parte_8
dell'autorizzazione scritta del Committente. In tal senso dispone infatti l'art. 7 del contratto di appalto del
20.06.2018 (relativo al periodo dall'1.7.2018 al 30.6.2019, poi prorogato per varie volte sino al 31.3.2021)>>;
che il non aveva prodotto alcuna autorizzazione;
Pt_1
che <
Par commerciali tra la e (ad eccezione del periodo dall'1.04.2021), e tra e la CP_3 Parte_8
RO (ad eccezione del periodo dall'1.01.2017 al 30.06.2018)>>;
4.3 che i testi avevano confermato che <<il ricorrente ha operato all'interno della banca convenuta, come addetto all'attività di facchinaggio, presso l'Ufficio Apertura Corriere e Spedizioni, ed occasionalmente anche presso il Servizio Legale, il Servizio Garanzie, il Servizio Mutui, il Servizio Recupero Crediti, attenendosi alle disposizioni dei dipendenti di questa, ed in primo luogo del , che quotidianamente gli indicava non Tes_1
solo i settori presso cui svolgere le proprie mansioni, ma anche il tipo di attività da svolgere, controllandone poi l'operato, ed era inoltre colui con cui l' si accordava per la concessione delle ferie e dei permessi, CP_1
dandone poi comunicazione alla RO. Tutti i testi hanno altresì confermato di non aver visto praticamente mai negli uffici della Banca referenti della RO, tranne rarissime apparizioni della sig.ra
; Persona_1
4.4 che <<dall'accertamento della natura non genuina dell'appalto intercorso tra e centrogest Parte_1
assistito e difeso dagli avv. Massimo Lotti, Fabrizio Daverio e Massimiliano Freddi
- appellante/appellato -
E
CP_1
assistito e difeso dall'avv. Michelangelo Salvagni
- appellato/appellante - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 15 novembre 2021, esponeva: Parte_2
Par che prestava lavoro alle dipendenze del (d'ora in avanti, banco o ) dal 1° luglio 2013 Parte_1
ma il rapporto di lavoro era formalmente disciplinato da contratto di lavoro a tempo indeterminato con la
RO s.p.a.;
che in data 13.02.2017 , dipendente RO gli aveva fatto sottoscrivere un “atto di Persona_1
rinunzia ex art. 2113 c.c.”, a qualsivoglia pretesa nei confronti del (allora Banco Popolare); Pt_1
che tale dichiarazione era nulla poiché l'accordo non era stato sottoscritto in sede protetta, né con l'assistenza del rappresentante sindacale, né sorretto dal principio della reciprocità e della proporzionalità
tra rinuncia e corrispettivo mancando pertanto le reciproche concessioni;
che con lettera del 21.05.2021 aveva impugnato la scrittura del 13.02.2017 ai sensi dell'art. 2113 c.c.;
che presso la sede del sita in Via Carucci, nel periodo dal 01.07.2013 all'ottobre 2019, era stato Pt_1
assegnato all'ufficio aziendale denominato “Apertura Corriere” posto a piano terra dell'edificio, ove aveva svolto le seguenti attività:
<
tornello, prelevare, tramite carrello, i sacchi contenenti la posta consegnati dal corriere e portarli all'interno dell'ufficio;
b) alla presenza del responsabile dell'ufficio “Apertura Corriere”, Sig. , smistare la posta in Testimone_1
arrivo sulla base del servizio di destinazione indicato sull'etichetta apposta sulla singola busta;
c) terminato il lavoro di smistamento della posta, provvedere all'apertura delle buste e all'analisi del contenuto delle stesse, dovendo leggerne il contenuto al fine di verificare, a titolo esemplificativo:
- nel caso di comunicazioni destinate al Servizio Mutui: se l'intestatario fosse una persona fisica o un'impresa,
se si trattasse di un nuovo contratto di mutuo o di mutuo già in corso, se fosse una rinegoziazione o se fosse una surroga;
- nel caso di comunicazioni destinate al Servizio Fideiussioni e se si trattasse di una persona fisica o Per_2
un'impresa, se fossero presenti delle cambiali in originale;
d) effettuare la conta delle buste e dei singoli atti contenuti all'interno di ciascuna busta, suddividendo il tutto sulla base ciascun servizio assegnato dal Sig. ; Tes_1
e) consegnare la suddetta documentazione, come sopra catalogata, al Sig. , il quale, unitamente al Tes_1
Sig. vice responsabile dell'ufficio “Apertura Corriere” - procedeva al controllo delle attività svolte Tes_2
dal ricorrente e alla registrazione su pc di quanto pervenuto;
f) al termine della suddetta lavorazione, alle ore 9.30 circa, su richiesta del responsabile, Sig. , Tes_1
provvedere alla consegna presso gli uffici della convenuta situati ai piani, consegnando la suddetta documentazione:
- sulla scrivania dell'impiegato deputato alla lavorazione della pratica,
- o, in caso di documenti dal contenuto particolarmente delicato, sempre su indicazione del responsabile, Sig.
, nelle mani del responsabile del singolo servizio>>; Tes_1
che <
Sig. per le lavorazioni inerenti all'archivio, dovendo presentarsi al capo servizio, ossia: Tes_1
- per il Servizio Mutui i sig.ri e Parte_3 Parte_4 Parte_5
- per il Servizio Recupero Crediti, il Sig. ; Parte_6
che su disposizione del , era stato assegnato: Tes_1
dal 2013 a 2015, al Servizio e Archivio Mutui, sotto la coordinazione dei sig.ri e Parte_3 Parte_4
Parte_5
dal 2016 in poi, presso il Servizio Recupero Crediti, sotto la coordinazione del Responsabile dello stesso,
; Parte_6
che, inoltre, era < : Tes_1 <
e ; Persona_3 Persona_4
<
e prelevare pegni e fideiussioni nelle/dalle pratiche presenti in archivio, ivi prendendo disposizioni dai Sig.ri e;
Parte_7 Persona_5 Persona_6
<
nelle/dalle pratiche presenti in archivio in appositi armadi disposti in ordine numerico;
in tale servizio, le disposizioni arrivavano al ricorrente dal responsabile, Sig. , nonché dagli impiegati, Sig.ri Testimone_3
e ; Tes_4 Testimone_5
che dal novembre 2019 ad oggi, presso la sede aziendale sita in Viale Parco de Medici n. 61, aveva continuato a svolgere le medesime attività;
che < non sussisteva e non Pt_1 Parte_1
sussiste alcun contratto di appalto avente ad oggetto le attività lavorative poste in essere dal ricorrente in favore della convenuta>>;
che <
30 e ss. del D.Lgs. 81/2015, nel periodo dal 01.07.2013 a oggi, non ha mai esercitato nei confronti del ricorrente alcun potere organizzativo e direttivo che, al contrario, è sempre stato effettivamente esercitato dalla società resistente per il tramite dei propri responsabili aziendali [in particolare, i Sig.ri Testimone_1
e nonché i singoli responsabili e impiegati di ciascun servizio assegnato>>; Persona_7
che dal 1° luglio 2013 era <
convenuta ed è privo, per lo svolgimento del lavoro, di mezzi propri e/o della RO, utilizzando strumenti di lavoro di proprietà della resistente, quali: a) cancelleria, tagliacarte, forniti dal Sig. o a Tes_1
sua disposizione presso i Servizi di assegnazione, b) carrellino, c) postazione lavorativa composta da scrivania e telefono presso l'ufficio “Apertura Corriere”>>;
che i permessi e le ferie erano stati sempre state programmati in base alle esigenze di servizio del;
Pt_1 che era ed è sottoposto al potere di controllo della propria prestazione lavorativa da parte del proprio responsabile aziendale della convenuta, Sig. , a cui doveva e deve rendere il conto della propria Tes_1
attività;
che era stato sempre sottoposto al potere di controllo della propria prestazione lavorativa da parte del
Par responsabile aziendale del , Sig. , a cui doveva e deve rendere il conto della propria attività; Tes_1
che durante l'intero periodo di lavoro aveva utilizzato sempre strumenti forniti dal , che ne era anche Pt_1
proprietario;
che, pertanto, aveva diritto al riconoscimento e/o alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con il a decorrere dal 1° luglio 2013; Pt_1
che avrebbe dovuto essere inquadrato nella 2ª Area professionale o, in subordine, nella 1ª Area
professionale;
che aveva diritto al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal
21.05.2021 (data della lettera di messa in mora) sino alla data di effettiva riammissione in servizio sulla base della retribuzione prevista dal CCNL Credito per i lavoratori inquadrati nella 2ª e 1ª Area professionale, pari a €.2.147,34.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<<1) per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto - previa ove occorra la declaratoria di inefficacia e/o nullità
e/o l'annullabilità della scrittura datata 13.02.2017 - accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 e/o 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2015, applicabili ratione temporis, che le prestazioni rese dal ricorrente in favore della nel periodo dal 01.07.2013 a tutt'oggi, o Parte_1
altro periodo ritenuto di giustizia, hanno realizzato una somministrazione irregolare di lavoro, in quanto avvenute al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e degli artt. 30
e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, con diritto del medesimo alla costituzione del rapporto di lavoro con la convenuta sin dall'origine e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'esistenza e/o la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il ricorrente e la società resistente per il periodo dal 01.07.2013 a oggi, o altre date ritenute di giustizia, ancora in essere per carenza di atto idoneo a risolverlo,
con inquadramento nella 2ᵃ o, in subordine, nella 1ᵃ Area Professionale del CCNL Credito;
2) ordinare alla società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, la riammissione in servizio della parte ricorrente nel posto di lavoro occupato e/o il ripristino del corretto sinallagma contrattuale e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze della convenuta;
3) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, al pagamento in favore di parte ricorrente di tutte le retribuzioni maturate dal 21.05.2021,
sulla base di €.2.147,34, o altra somma che risulti di giustizia;
4) in via subordinata, intendendosi qui integralmente riportati i punti da 1 a 2 delle presenti conclusioni, ove il Giudicante dovesse ritenere applicabile alla presente controversia la tutela indennitaria ex art. 32, comma
5 della Legge n. 183/2010, si chiede Voglia condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente ex art. 32, comma 5 della Legge n.
183/2010, di una indennità pari alla misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari a €.2.326,28, per un importo complessivo di € 27.915,36, ovvero ad una somma da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8 della Legge n. 604/1966 sulla base della retribuzione globale di fatto pari a
€.2.326,28 (o altra misura e somma che risultino di giustizia);
5) in via ulteriormente subordinata, intendendosi qui integralmente riportati i punti da 1 a 2 delle presenti conclusioni, nel caso in cui il Giudice dovesse accertare la costituzione del rapporto di lavoro con la convenuta in data successiva al 25.06.2015, si chiede Voglia condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente ex art. 39 del D.Lgs. n. 81/2015, di una indennità pari alla misura massima di dodici mensilità – o altra misura ritenuta di giustizia da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8, L. n. 604/1966 – dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e, dunque, di importo pari a € 2.067,80, per un importo complessivo di
€.24.813,60 (o altra misura e somma che risultino di giustizia). Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate>>.
Par RE .
3. Espletata prova per testi, l'adito Tribunale, con sentenza n. 6867/2024 del 10 giugno 2024 così statuiva:
<
fittizia di manodopera tra la RO s.p.a. e la dall'1.7.2013; per l'effetto, dichiara Parte_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la dall'1.7.2013, con Parte_1
inquadramento nella 1^ Area Professionale del CCNL Credito 31.3.2015 e successive modifiche, ed orario a tempo pieno fino al 30.6.18, a tempo parziale per 38,75 ore settimanali dall'1.7.18 a marzo 2021, e per 18,75
ore settimanali da aprile 2021; rigetta per il resto la domanda>>.
4. Affermava il primo giudice:
4.1 che l'atto di rinuncia sottoscritto il 13.2.2017 dal ricorrente era nullo per l'assorbente ragione che non poteva essere qualificato come rinuncia o transazione in sede sindacale, <
Par dichiarazione del lavoratore di nulla avere a pretendere nei confronti della , senza una reciprocità di concessioni>>;
che <
la RO s.p.a., sua datrice di lavoro, l' , all'epoca dei fatti già impiegato presso i locali dell'allora CP_1
Banco Popolare, ha dichiarato di non aver mai avuto alcun rapporto di lavoro subordinato o di altra natura con il Banco Popolare, e di rinunciare a far valere qualsiasi pretesa nei confronti di quest'ultimo, o di sue collegate, controllate, danti o aventi causa, ecc., senza ottenere alcunché in cambio. Ne consegue la nullità
dell'atto in questione, per mancanza dell'elemento essenziale costituito dalle reciproche concessioni, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata>>;
4.2 che era pacifico che il ricorrente dall'1.07.2013 aveva prestato attività lavorativa in favore della resistente,
pur essendo alle dipendenze della RO;
che < ha dedotto che ciò sarebbe avvenuto in forza di contratti di appalto aventi ad oggetto Parte_1
l'esecuzione di servizi di trasporto e facchinaggio, intercorsi con il , che si Controparte_2
presentava alla clientela unitariamente, laddove a facevano capo le funzioni commerciali e Parte_8
la contrattualistica, mentre a RO faceva capo la gestione e l'esecuzione, con proprio personale, degli appalti>>;
che <
intercorrente direttamente tra la resistente e la RO spa, ad eccezione di un contratto di appalto del
2.3.21, con decorrenza 1.4.21>>;
che < , e prevedono Parte_8
espressamente il divieto di subappalto, mentre i contratti di appalto prodotti per il periodo dall'1.1.2017 al
31.12.2019 sono stipulati con , e consentono il subappalto a condizione dell'esistenza Parte_8
dell'autorizzazione scritta del Committente. In tal senso dispone infatti l'art. 7 del contratto di appalto del
20.06.2018 (relativo al periodo dall'1.7.2018 al 30.6.2019, poi prorogato per varie volte sino al 31.3.2021)>>;
che il non aveva prodotto alcuna autorizzazione;
Pt_1
che <
Par commerciali tra la e (ad eccezione del periodo dall'1.04.2021), e tra e la CP_3 Parte_8
RO (ad eccezione del periodo dall'1.01.2017 al 30.06.2018)>>;
4.3 che i testi avevano confermato che <addetto all'attività di facchinaggio, presso l'Ufficio Apertura Corriere e Spedizioni, ed occasionalmente anche presso il Servizio Legale, il Servizio Garanzie, il Servizio Mutui, il Servizio Recupero Crediti, attenendosi alle disposizioni dei dipendenti di questa, ed in primo luogo del , che quotidianamente gli indicava non Tes_1
solo i settori presso cui svolgere le proprie mansioni, ma anche il tipo di attività da svolgere, controllandone poi l'operato, ed era inoltre colui con cui l' si accordava per la concessione delle ferie e dei permessi, CP_1
dandone poi comunicazione alla RO. Tutti i testi hanno altresì confermato di non aver visto praticamente mai negli uffici della Banca referenti della RO, tranne rarissime apparizioni della sig.ra
; Persona_1
4.4 che <Parte_1
discende l'instaurazione di un rapporto lavorativo alle dirette dipendenze della alla stregua dell'art. CP_4
29, comma 3-bis, d.lgs. 276/2003, che richiama l'articolo 27, comma 2, in tema di somministrazione di lavoro irregolare, ora sostituito dall'art. 38 d.lgs. 81/2015>>;
che <
con le stesse limitazioni di orario nel tempo intervenute tra il ricorrente e la RO (a tempo pieno fino al 30.6.18, a tempo parziale per 38,75 ore settimanali dall'1.7.18 a marzo 2021, e per 18,75 ore settimanali da aprile 2021>>;
4.5 che <l' presso la RO s.p.a. era inquadrato come operaio nel III livello del CCNL Confapi, che CP_1
corrisponde all'inquadramento nella 1^ area professionale CCNL Credito>>;
CP_ che nessun atto interruttivo del rapporto di lavoro era intervenuto dal momento che il , alla data del deposito del ricorso, ed ancora oggi, è pacificamente ancora impiegato a svolgere l'attività lavorativa oggetto del presente giudizio>>;
che <
servizio il ricorrente, ed a pagargli le retribuzioni maturate dal 21.5.21 o, in subordine, l'indennità ex art. 32,
comma 5, l. 183/2010, o ex art. 39 d.lgs. 81/2015. Trattasi infatti di domanda che presuppone l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro per effetto di un atto di recesso proveniente dal datore di lavoro che invece, nel caso in esame, non è intervenuto>>.
Par CP_ 5. Con distinti ricorsi depositati data 10 dicembre 2024 e successivamente riuniti, e interponevano appello.
Appello BPM 6. Con il primo motivo, l'appellante deduce:
che era irrilevante <
che, oltre ad essere pacifica la sussistenza di detti contratti non è certo richiesto, per tale figura contrattuale,
alcun obbligo di forma né a fini processuali, né sostanziali>>;
che, in ogni caso, dalla documentazione prodotta <<è dato desumere come nel tempo la resistente e/o i suoi danti causa abbiano sempre fatto ricorso alla tipologia contrattuale dell'appalto per la fornitura dei servizi de quibus>>;
che < si colloca nell'ambito dell'esecuzione di regolare contratto CP_1
di appalto>>;
che, invero:
a) era alle dipendenze di RO S.p.A. dal 2008 e, stando a quanto asseriva il ricorso di CP_1
primo grado, il medesimo avrebbe lavorato nell'ambito dei servizi offerti e appaltati dalla dal 2013; CP_4
b) < fino al 2021, quando è avvenuta la Controparte_2
fusione per incorporazione dell'altra società interna al Gruppo, ; Parte_8
c) < Controparte_5
deteneva il 95% delle quote/azioni della controllata;
[...] Parte_8
d) <
tecnicamente definita facility management;
il si presentava alla clientela Controparte_2
unitariamente e alla facevano capo per lo più le funzioni commerciali e la contrattualistica, Parte_8
mentre a RO la gestione e l'esecuzione, con proprio personale, degli appalti>>;
e) < Controparte_2
e la contratti di appalto aventi ad oggetto l'esecuzione di servizi di trasporto e facchinaggio>>; CP_4
che il Tribunale < - sub doc. 12 fasc. 1° grado i contratti di appalto che coprono il periodo oggetto di causa;
- nonché l'Accordo Quadro tra e RO del 1° gennaio 2013, doc. 13 fasc. 1° grado, con il Parte_8
quale RO (della quale era dipendente) si impegnava nei confronti della subappaltante ad CP_1
erogare i servizi in appalto>>.
7. Con il secondo motivo, l'appellante, in sintesi, contesta la “lettura” delle deposizioni testimoniali, operata dal Tribunale e richiama, inoltre, il contenuto delle deposizioni rese in altro procedimento di analogo contenuto promosso da (R.G. n. 32561/2021). Controparte_6
8. Con il terzo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui non è stata rilevata la
< . Tes_2 Tes_1
Invero, soggiunge l'appellante:
< escusso all'udienza del 9 novembre 2022, dipendente di , ha dichiarato di Persona_7 Parte_1
essere lo zio del sig. : << da qui, irrimediabilmente, l'inattendibilità del teste>>; Controparte_6
< , ex dipendente di con qualifica di impiegato, aveva promosso un contenzioso Tes_1 Parte_1
(ora concluso) contro la stessa per vedersi riconosciuto l'inquadramento quale Quadro Direttivo>>; CP_4
< , semplice impiegato, agiva in giudizio contro la Banca per rivendicare il preteso ruolo di Tes_1
Quadro Direttivo, asserendo di avere a proprio riporto, una struttura a lui sottoposta da 10/12 collaboratori a lui sottoposti e di “coordinare il lavoro dei fattorini di una cooperativa”, e di svolgere/coordinare chissà
quale “lavorazione pratiche” per i “Crediti Speciali”>>;
il ricorso proposto dal è stato rigettato poiché lo stesso non aveva alcuna autonomia decisionale Tes_1
piena nella gestione dei servizi né un potere disciplinare neppure nei confronti degli stessi dipendenti di
; Parte_1
con il ricorso il aveva allegato di coordinare 15 collaboratori asseritamente “a lui sottoposti”, tutti Tes_1
dipendenti della Banca < , né del sig. CP_1
né di altri dipendenti RO>>. Controparte_6 Appello LU
9. Con il primo motivo, l'appellante lamenta il “mancato riconoscimento del diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno. Violazione e falsa interpretazione dell'art. 5 D.Lgs. n. 81 del 2015”.
Deduce l'appellante:
<
lavoratore dall'1.07.2013 al 30.06.2018>>;
<
parziale, per 38,75 ore settimanali, con decorrenza dall'1.07.2018>>;
<
parziale, per 38,75 ore settimanali, con decorrenza dall'1.04.2021>>;
<
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, trattandosi di comunicazioni unilaterali, la prima sottoscritta dal lavoratore per mera ricevuta, la seconda che non ha necessitato nemmeno della prova di ricezione,
mancando ogni richiesta di sottoscrizione da parte del lavoratore>>;
<
effetto sul quantum concreto di prestazione, per la quale non matura il diritto alla retribuzione>>;
<
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale>>;
<
Giudice avrebbe dovuto rilevare che non era stato prodotto in primo grado un accordo bilaterale, in forma
Cont scritta – né tra il lavoratore appellante e la né tra il medesimo e la RO formale datore – con
CP_ diritto del sig. alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno>>. 10. Con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza <insussistente il diritto del lavoratore appellante, a titolo di adempimento ex art. 1453 c.c., alla corresponsione delle retribuzioni globali di fatto medio tempore maturate dal 21.05.2021>>.
Sostiene la parte:
<
le retribuzioni dalla messa in mora, detratto quanto percepito dalla RO>>;
<
appellante anche dopo il 21.05.2021 e sino alla data della sentenza impugnata, vale a liberare il committente
- reale datore di lavoro - sino alla concorrenza di quanto effettivamente pagato>>;
< (“soggetto che ne ha effettivamente Parte_1
utilizzato la prestazione”) solo “fino a concorrenza della somma effettivamente pagata” e non per la differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto dal formale datore di lavoro>>.
L'appellante ha, quindi, richiesto la condanna della la società appellata <
ricorrente di tutte le retribuzioni maturate dal 21.05.2021 sino alla data della sentenza di primo grado che ha costituito il rapporto sin dall'1.07.2013, sulla base della retribuzione prevista dal CCNL del Credito
applicato dalla convenuta per l'inquadramento nella 1ª Area Professionale>>.
Part esame appello
11. Il secondo e terzo motivo – esaminabili congiuntamente – sono infondati.
I testi escussi nel corso del primo grado del giudizio hanno reso le seguenti deposizioni.
Persona_7
“…Sono dipendente della convenuta dal 1985 e nel periodo dal 2013 al 2021 ero addetto all'Ufficio Apertura
Corriere e Spedizioni. Il ricorrente lavorava nel mio stesso ufficio. Nel periodo da luglio 2013 ad ottobre 2019
il ricorrente si occupava del ritiro, apertura e smistamento della posta e della consegna dei pacchi. La mattina apriva i sacchi contenenti la posta e la smistava tra i vari Servizi. A tal fine se sulla busta non era indicato il nome del destinatario, apriva la posta e verificava che vi fosse corrispondenza tra il destinatario indicato sulla busta e quello della lettera ivi contenuta, ed effettuava lo smistamento sulla base del destinatario indicato nella lettera. Una volta fatta questa divisione da parte del ricorrente e degli altri addetti al medesimo servizio,
che riguardava il 90% della posta, il oppure io o altri responsabili dell'Ufficio della Banca Tes_1
effettuavamo un secondo controllo e poi la posta veniva smistata dal ricorrente ai vari uffici. Il , io Tes_1
ed altri effettuavamo anche una registrazione delle buste…
Era il , ed anche io e gli addetti all'Ufficio che controllavamo il lavoro del ricorrente. Il Tes_1 Tes_1
arrivava la mattina alle 7,00, quando arrivavano i corrieri. Capitava che in caso di errori dicessimo loro come fare invece il lavoro. Una volta terminato lo smistamento della posta alcuni rimanevano nell'Ufficio Corriere
e si occupavano del ritiro e della consegna dei pacchi e del materiale di cancelleria che arrivava durante la giornata, mentre altri venivano chiamati presso altri uffici, tipo il Servizio Legale, il Servizio Garanzie, il
Servizio Mutui, il Servizio Recupero Crediti, per occuparsi di consegnare ed andare a prendere materiali,
scatole, fascicoli. Era il ad indicare chi dovesse andare negli altri Uffici e chi rimanere in quello Tes_1
Spedizioni. Erano poi i responsabili dei singoli servizi che dicevano loro che cosa fare. Il in tal caso Tes_1
verificava che le persone chiamate in altri uffici fossero effettivamente impiegate a lavorare nelle attività di consegna…
Ho visto solo una volta la sig.ra , che in non c'era mai. Era il sig. a dare Persona_1 CP_4 Tes_1
quotidianamente al ricorrente le disposizioni sulle attività da svolgere. Quando venivano mandati presso gli altri Servizi erano i responsabili di questi che indicavano al ricorrente ed ai suoi colleghi le attività da svolgere.
Da novembre 2021, dopo il trasferimento a viale Parco dei Medici, l'orario di lavoro del ricorrente e dei suoi colleghi è stato ridotto, è stata eliminata la consegna ai piani della posta, per cui il ricorrente si è occupato dello smistamento della posta inserendola nel casellario appositamente creato, diviso in base ai vari servizi di destinazione, senza aprirla più, oltre che della consegna dei pacchi. Inoltre è rimasta l'attività svolta presso gli altri Servizi. Era il sig. a decidere sulle richieste di ferie e permessi del ricorrente. Non mi risulta Tes_1
che tali richieste fossero inoltrate alla ” CP_8
Parte_9 Par
“…Sono dipendente della dal 2018, ma dal 1992 lavoro per Azienda del Gruppo. Sono responsabile della gestione del personale del Centro Sud dal 2018, e già nel 2013 lavoravo nella gestione del personale con un ruolo di coordinamento fino al 2017. Nel 2012-2013 ero il gestore dei dipendenti di via Carucci. Non ero presente tutti i giorni ma conoscevo l'Ufficio Spedizioni il cui responsabile era . Mi capitava di andarvi Tes_1
anche personalmente. Posso dire che i pacchi della posta arrivavano alle 7,00, e venivano aperti dal , Tes_1
dall' e da almeno quattro persone appartenenti alla loro struttura. Veniva poi divisa in gruppi e Tes_2
ripartita in base ai destinatari. Tale attività veniva svolta dal e dal suo gruppo sulla base degli indirizzi Tes_1
o dei codici posti sulle buste…
Poteva capitare che anche gli addetti RO si occupassero della ripartizione delle buste in base ai destinatari ed eventualmente anche dell'apertura delle buste. Solo un paio di volte sono stato presente a tale attività. Posso dire che anche gli addetti RO partecipavano a tale operazione preliminare. Non
ricordo esattamente se la posta venisse consegnata sulle singole scrivanie o al piano, credo al piano. Erano
poi il ed il suo gruppo ad occuparsi della registrazione della posta. Tale attività veniva svolta dopo la Tes_1
divisione e prima della consegna. Non mi risulta che gli addetti RO partecipassero a tale attività. So
che poteva capitare che gli addetti RO venissero mandati a svolgere attività di facchinaggio presso altri Servizi…
Preciso che nel periodo 2012-2013 sono stato più spesso anche personalmente presente in via Carucci,
mentre successivamente sono stato presente meno spesso. In ogni caso sapevo quello che accadeva perché
c'era un mio collaboratore, che mi riferiva ciò che accadeva. Nulla so per conoscenza diretta per il periodo dal 2018 in cui sono diventato Gestore del Centro Sud. Non ho mai visto la sig.ra . Non so se il Persona_1
si rapportasse a lei per quanto riguarda la RO…” Tes_1
Testimone_1
“…io ero responsabile dell'Unità Organizzativa Attività di Supporto di Roma ed in tale veste ogni mattina davo disposizione per assegnare il personale della cooperativa, tra cui il ricorrente, ai servizi che necessitavano di un supporto. Mi è quindi capitato di assegnare il ricorrente al Servizio Mutui ed al Servizio Recupero Crediti. Facevo ciò autonomamente senza consultarmi con i responsabili della Cooperativa. Preciso che una volta assegnato il soggetto al Servizio raccomandavo ai colleghi della di non assegnarli a compiti che CP_4
esulassero dalle loro mansioni, ma poi non so cosa concretamente i colleghi dei vari servizi facessero fare loro. Qualche volta ho effettuato verifiche a campione ed ho visto che i colleghi facevano svolgere ai dipendenti della cooperativa dei compiti che non spettavano loro…
Confermo di aver assegnato il ricorrente a tutti i servizi di cui ai capitoli 12 [in merito all'attività di gestione
dell'archivio svolta dal ricorrente, occorre rilevare che il medesimo, su disposizione del Sig. , è stato Tes_1
assegnato: a) dal 2013 a 2015, al Servizio e Archivio Mutui, sotto la coordinazione dei sig.ri Parte_3
e b) dal 2016 sino ad oggi, presso il Servizio Recupero Crediti, sotto la Parte_4 Parte_5
coordinazione del Responsabile dello stesso, Sig. ] e 15 [in particolare, nel periodo dal Parte_6
01.07.2013 a oggi, è stato altresì temporaneamente assegnato per disposizione del Sig. : Tes_1
c) al Servizio e Archivio Finanziamenti Edilizi e SAL, ivi essendo sottoposto alla direzione dei responsabili
[...]
e Per_3 Persona_4
d) al Servizio e Archivio Autorità Giudiziaria, Indagini e Sequestri: dovendo, in particolare, occuparsi di inserire
e prelevare pegni e fideiussioni nelle/dalle pratiche presenti in archivio, ivi prendendo disposizioni dai Sig.ri
e Parte_7 Persona_5 Persona_6
e) al Servizio e Archivio Garanzie, dovendo, in particolare, occuparsi di inserire e prelevare pegni e fideiussioni
nelle/dalle pratiche presenti in archivio in appositi armadi disposti in ordine numerico;
in tale servizio, le
disposizioni arrivavano al ricorrente dal responsabile, Sig. , nonché dagli impiegati, Sig.ri Testimone_3
e ] del ricorso… Tes_4 Testimone_5
Il ricorrente dal novembre 2019 ha continuato a svolgere presso la sede di Parco de Medici le stesse attività
che svolgeva prima, sempre sotto la mia direzione, con l'unica differenza che i responsabili di Milano avevano dato indicazione di non provvedere più all'apertura della posta, ma alla sua distribuzione in busta chiusa presso i casellari dei vari Uffici… Non ho mai ricevuto da responsabili della indicazioni su come dislocare i loro dipendenti, ero io Parte_10
ad assegnarli ai vari compiti. I dipendenti della concordavano con me i periodi di ferie e permessi Parte_10
e poi li comunicavano alla per questioni amministrative…” Parte_10
Persona_8
Par
“…Sono dipendente della RO e mi occupo di movimentazione pratiche. Lavoro presso dal 2002-
2004 circa, inizialmente ero dipendente di un'altra ditta che aveva l'appalto presso la Banca. Ho lavorato con il ricorrente in via Carucci, occupandomi della consegna della posta, della movimentazione delle pratiche…
Era il sig. che ci indicava che alcune buste andavano consegnate ad un Ufficio piuttosto che ad un Tes_1
altro. Tuttavia con il tempo anche noi riuscivamo a fare questa distinzione ed a dividere la posta in base agli
Uffici di destinazione. Poi lasciavamo la posta ai diversi piani, dove c'erano i punti di raccolta della posta, sia in entrata che in uscita. Tutto ciò accadeva a via Carucci. Quando ci siamo trasferiti a Parco de Medici la posta non veniva più aperta, ma smistata in base agli indirizzi che erano indicati sulle buste…
La Cooperativa inizialmente ci ha detto quello che dovevamo fare, ossia provvedere allo smistamento della posta, alla consegna del materiale di cancelleria, ma poi di giorno in giorno era il che ci diceva quello Tes_1
che dovevamo fare…
Gli impiegati della Banca ci segnavano il numero delle pratiche da prendere o da riportare a posto e noi le cercavamo, le prendevamo e le portavamo a chi le aveva chieste…
Per le ferie ci siamo sempre organizzati tra noi, in modo da non accavallarci, poi ne davamo comunicazione al , e mandavamo una mail alla che provvedeva a mandare una sostituzione. Anche per Tes_1 Parte_10
le assenze ed i permessi ne davamo sempre comunicazione al e poi informavamo la Cooperativa. Tes_1
Non mi è mai capitato che il mi chiedesse di non prendere permessi. Tutti i giorni compilavamo un Tes_1
rapportino con l'attività svolta. Non ricordo chi ci avesse detto che dovevamo farlo. Lo consegnavamo al
. La sig.ra è venuta ogni tanto, anche meno che ogni due mesi, a portarci delle divise, a Tes_1 Persona_1
farci firmare dei documenti… Quando nel 2021 c'è stata una riduzione dell'orario è stata la sig.ra a comunicarcelo, dicendoci Persona_1
che c'era stata una variazione del contratto con la Banca e noi abbiamo firmato per il nuovo contratto con i diversi orari. In quell'occasione ci comunicò la nuova fascia oraria, ossia che c'erano da fare tre turni, uno dalle 7,00 alle 10,45, uno dalle 10,45 alle 14,30 ed uno dalle 12,15 alle 16,00…”
12. Riepilogando:
ha dichiarato: che erano lui e il a controllare il lavoro del ricorrente;
che la Persona_7 Tes_1
responsabile del RO, , in Banca non c'era mai;
che era il a dare Persona_1 Tes_1
quotidianamente al ricorrente le disposizioni sulle attività da svolgere e che decideva ulle richieste di ferie e permessi del ricorrente;
CP_
nulla di specifico ha riferito sul ruolo svolto dal e, in particolare, su chi fosse il referente del Parte_9
ricorrente, chi gli dava disposizioni, chi raccoglieva eventuali richieste di permessi e ferie, chi fosse il soggetto che provvedeva su tali istanze.
Il teste, peraltro, ha precisato di non aver mai visto la , a detta del “Referente incaricato Persona_1 Pt_1
da RO” (punto 15 della memoria di costituzione di primo grado).
ha affermato: che era lui a dare disposizioni ai vari servizi di cui ai capitoli 12 e 15 (sopra Testimone_1
testualmente riportati), agendo autonomamente senza consultarsi con i responsabili della;
che Parte_10
non ha mai ricevuto da responsabili della indicazioni su come dislocare i loro dipendenti, i quali Parte_10
concordavano con lui i periodi di ferie e permessi e poi li comunicavano alla per questioni Parte_10
amministrative.
Anche , pure dipendente RO, ha confermato che di giorno in giorno era il Persona_8 Tes_1
che diceva loro quello che dovevamo fare.
Ha aggiunto che su ferie e permessi comunicavano le richieste al e poi informavano la cooperativa. Tes_1
Il ha riferito che la passava all'incirca ogni due mesi per far formare documenti. Per_8 Persona_1 13. La prova per testi è, dunque, chiara e univoca: l'attività della cooperativa si limitava alla mera gestione amministrativa del rapporto senza estendersi anche alla direzione e controllo dell'attività del ricorrente (e degli altri dipendenti RO).
Orbene, la S.C. ha ripetutamente affermato il principio secondo cui si configura intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo
(fra le più recenti Cass. n. 23215/2022; 18455/2023; 21919/2024).
Nella specie, non v'è traccia nelle deposizioni testimoniali di alcun intervento organizzativo della RO,
la cui referente, , raramente si presentava sul luogo di lavoro e, in ogni caso, al solo fine di Persona_1
far firmare documenti e non anche per dare disposizioni sui compiti che i (formali) dipendenti della cooperativa dovevano svolgere, organizzando le loro prestazioni.
Né tale conclusione risulta contrastata dalle deposizioni assunte nella controversia promossa da
[...]
se solo si considera che anche quest'ultimo ha visto accolto l'analoga domanda avanzata nei CP_6
Par confronti di anche (e soprattutto) in virtù delle deposizioni rese, in quel giudizio, dai testi , Tes_1 Pt_3
e (sentenza Tribunale Roma n. 279/2024). Per_8
14. I dubbi sull'attendibilità dei testi sollevati dal sono infondati. Pt_1
Il fatto che escusso nella causa abbia dichiarato di essere lo zio di quest'ultimo, Persona_7 CP_6
all'evidenza, non autorizza il sospetto che abbia voluto rendere una deposizione compiacente in favore del
CP_
.
Le ragioni per le quali il non abbia indicato, nella controversia da lui promossa, che tra i collaboratori Tes_1
CP_ da coordinare vi fosse anche il non sono note.
Probabilmente il , per strategia processuale, non ha voluto indicare personale che non risultava Tes_1
formalmente alle dipendenze del (che avrebbe comportato un aggravio di oneri probatori). Pt_1 Certo è che la circostanza evidenziata dall'appellante non è motivo sufficiente per dubitare dell'attendibilità
del teste.
Par D'altra parte, omette di considerate che nessuno, tra i testi escussi, ha dato atto di una anche minima attività organizzativa svolta da RO (e per il tramite di chi, visto che la referente non era quasi mai presente sui luoghi di lavoro) e che, di contro, tutte le deposizioni convergono verso l'assenza di ogni potere direttivo e di controllo esercitato dalla cooperativa sul personale assegnato alla sede della società, di fatto organizzato da e Tes_1 Tes_2
15. All'accertata natura illecita dell'appalto, come emersa dalle dichiarazioni testimoniali, consegue l'irrilevanza della doglianza espressa con il primo motivo, atteso che la genuinità dell'appalto dipende da come, in concreto (e da chi), il rapporto con i lavoratori viene gestito e non dalle risultanze documentali.
Può aggiungersi che, riguardo alla documentazione esibita, l'appellante erroneamente addebita al tribunale di non aver tenuto in conto i contratti di appalto relativi al periodo oggetto di causa e l'Accordo Quadro tra e RO del 1° gennaio 2013, giacché il primo giudice si è soffermato nella disamina di tali Parte_8
atti con una diffusa motivazione (in sintesi, sopra riportata al punto 4.2) con cui il non si è confrontato. Pt_1
Le argomentazioni del Tribunale circa la (scarsa) valenza probatoria della predetta documentazione (che, in ogni caso, è bene ribadirlo, in nessun caso avrebbe potuto sovvertire il giudizio sulla non genuinità
dell'appalto, per come, in concreto, si è atteggiato il rapporto tra lavoratore, committente e appaltatore), la
Corte condivide, fa proprie e in questa sede riafferma.
CP_ esame appello
16. Il primo motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 81/2015, il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
La norma richiede, quindi, la forma scritta non ad substantiam ma ad probationem. CP_ Ora, con lettera del 25 giugno 2018 la RO ha comunicato al la “variazione contrattuale da tempo pieno a tempo part time”, con decorrenza 1 luglio 2018, ossia da 40 a 38,75 ore settimanali.
Come emerge chiaramente dal tenore dell'atto, la RO non ha proposto una sospensione
(temporanea) dell'attività lavorativa (come opina l'appellante) ma una modifica contrattuale: da full time a part time;
L'atto risulta sottoscritto per ricevuta dall'appellante.
Non constando rilievi (scritti o verbali) avverso tale comunicazione aziendale ed essendo il rapporto proseguito, incontestatamente, con il nuovo orario, deve concludersi che la sottoscrizione “per ricevuta” sia stata apposta come accettazione della proposta di modifica dell'orario di lavoro, alla stregua del comportamento tenuto dalle parti (art. 1362 c.c.).
CP_ Con lettera del 23 marzo 2021 la RO ha comunicato, per iscritto, al , una “variazione contrattuale”, con decorrenza 1 aprile 2021, con riduzione dell'orario di lavoro a 18,75 ore settimanali.
In questo caso, essendo già il rapporto a tempo parziale, la modifica ha riguardato non il regime (da full time a part time) ma il numero delle ore di servizio da espletare.
Anche in questo caso la RO non ha proposto una sospensione dell'attività lavorativa ma una modifica contrattuale: da part time di 38,75 a part time di 18,75 ore settimanali.
CP_ Non consta, in relazione alla comunicazione in esame, la sottoscrizione per ricevuta del .
Cionondimeno, è pacifico che il rapporto sia proseguito dal 1° aprile 2021 con orario settimanale di 18,75
ore.
Tuttavia, in questo caso, il contratto a tempo parziale, redatto in forma scritta, era stato già concluso a seguito della lettera del 25 giugno 2018. La RO ha proposto una variazione contrattuale del numero delle ore da espletarsi.
Per tale modifica (del numero delle ore) non è prevista la forma scritta ad probationem. Va ricordato che nel nostro ordinamento vige il principio della libertà di forma: ciò che rileva è che il consenso si sia esternato in un fatto socialmente valutabile come accordo.
E le norme che in qualche modo limitano tale principio sono di stretta interpretazione, sicché non può
estendersi alle modifiche di alcune clausole (nella specie, sul numero delle ore di lavoro), il limite probatorio previsto per la stipula del contratto.
CP_ Pertanto, il comportamento tenuto dal (assenza di contestazioni e svolgimento, incontestato, per lungo tempo di 18,75 ore settimanali), vale come accettazione, con comportamento concludente, della modifica contrattuale proposta dalla RO.
Va, altresì, osservato che, in ogni caso, i limiti legali alla prova del contratto per il quale la forma è richiesta ad probationem (art. 1967 c.c.) sono operanti esclusivamente tra le parti, e non anche relativamente ai terzi
(Cass. 24655/2024; 29243/2023; 14469/2008).
Pertanto, la supposta mancanza di prova scritta in nessun caso potrebbe essere opposta al , terzo Pt_1
CP_ rispetto all'accordo raggiunto tra il e la RO sulla riduzione dell'orario di lavoro.
17. Il secondo motivo è fondato.
CP_ Il Tribunale ha accertato che il III livello del CCNL Confapi, assegnato dalla RO al , corrisponde,
presso il , all'inquadramento nella 1^ area professionale CCNL Credito. Pt_1
CP_ Pertanto, sulla base di tale ultimo livello, il ha diritto alle differenze di retribuzione maturate dal
21.05.2021 sino alla data della sentenza di primo grado tra quanto dovutogli e quanto percepito, nel medesimo periodo, dalla RO, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In tali termini va riformata, in parte, l'impugnata sentenza.
18. Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado possono essere compensate per un terzo.
Per il primo grado può confermarsi la liquidazione del primo giudice (che ha già compensato le spese per
1/3). Per la liquidazione delle spese del presente grado, distratte in favore del difensore anticipatario, si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando sugli appelli, successivamente riuniti, proposti, con ricorsi depositati in data
10 dicembre 2024, dal da avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma Parte_1 CP_1
in data 10 giugno 2024, così provvede:
rigetta l'appello proposto dal Parte_1
accoglie in parte l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, CP_1
CP_ condanna il al pagamento, in favore del , delle differenze di retribuzione maturate dal Parte_1
21.05.2021 sino alla data della sentenza di primo grado tra quanto dovutogli e quanto percepito, nel medesimo periodo, dalla RO, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
conferma, nel resto, l'impugnata sentenza anche relativamente alla statuizione sulle spese;
CP_ condanna il al pagamento, in favore del difensore distrattario del , di 2/3 delle spese Parte_1
del presente grado del giudizio che liquida, nell'intero, in complessivi €.6.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge;
compensa la restante parte delle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025 Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause, riunite, iscritte sul ruolo generale lavoro sotto i numeri d'ordine 3407 e 3413 dell'anno
2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dagli avv. Massimo Lotti, Fabrizio Daverio e Massimiliano Freddi
- appellante/appellato -
E
CP_1
assistito e difeso dall'avv. Michelangelo Salvagni
- appellato/appellante - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 15 novembre 2021, esponeva: Parte_2
Par che prestava lavoro alle dipendenze del (d'ora in avanti, banco o ) dal 1° luglio 2013 Parte_1
ma il rapporto di lavoro era formalmente disciplinato da contratto di lavoro a tempo indeterminato con la
RO s.p.a.;
che in data 13.02.2017 , dipendente RO gli aveva fatto sottoscrivere un “atto di Persona_1
rinunzia ex art. 2113 c.c.”, a qualsivoglia pretesa nei confronti del (allora Banco Popolare); Pt_1
che tale dichiarazione era nulla poiché l'accordo non era stato sottoscritto in sede protetta, né con l'assistenza del rappresentante sindacale, né sorretto dal principio della reciprocità e della proporzionalità
tra rinuncia e corrispettivo mancando pertanto le reciproche concessioni;
che con lettera del 21.05.2021 aveva impugnato la scrittura del 13.02.2017 ai sensi dell'art. 2113 c.c.;
che presso la sede del sita in Via Carucci, nel periodo dal 01.07.2013 all'ottobre 2019, era stato Pt_1
assegnato all'ufficio aziendale denominato “Apertura Corriere” posto a piano terra dell'edificio, ove aveva svolto le seguenti attività:
<
tornello, prelevare, tramite carrello, i sacchi contenenti la posta consegnati dal corriere e portarli all'interno dell'ufficio;
b) alla presenza del responsabile dell'ufficio “Apertura Corriere”, Sig. , smistare la posta in Testimone_1
arrivo sulla base del servizio di destinazione indicato sull'etichetta apposta sulla singola busta;
c) terminato il lavoro di smistamento della posta, provvedere all'apertura delle buste e all'analisi del contenuto delle stesse, dovendo leggerne il contenuto al fine di verificare, a titolo esemplificativo:
- nel caso di comunicazioni destinate al Servizio Mutui: se l'intestatario fosse una persona fisica o un'impresa,
se si trattasse di un nuovo contratto di mutuo o di mutuo già in corso, se fosse una rinegoziazione o se fosse una surroga;
- nel caso di comunicazioni destinate al Servizio Fideiussioni e se si trattasse di una persona fisica o Per_2
un'impresa, se fossero presenti delle cambiali in originale;
d) effettuare la conta delle buste e dei singoli atti contenuti all'interno di ciascuna busta, suddividendo il tutto sulla base ciascun servizio assegnato dal Sig. ; Tes_1
e) consegnare la suddetta documentazione, come sopra catalogata, al Sig. , il quale, unitamente al Tes_1
Sig. vice responsabile dell'ufficio “Apertura Corriere” - procedeva al controllo delle attività svolte Tes_2
dal ricorrente e alla registrazione su pc di quanto pervenuto;
f) al termine della suddetta lavorazione, alle ore 9.30 circa, su richiesta del responsabile, Sig. , Tes_1
provvedere alla consegna presso gli uffici della convenuta situati ai piani, consegnando la suddetta documentazione:
- sulla scrivania dell'impiegato deputato alla lavorazione della pratica,
- o, in caso di documenti dal contenuto particolarmente delicato, sempre su indicazione del responsabile, Sig.
, nelle mani del responsabile del singolo servizio>>; Tes_1
che <
Sig. per le lavorazioni inerenti all'archivio, dovendo presentarsi al capo servizio, ossia: Tes_1
- per il Servizio Mutui i sig.ri e Parte_3 Parte_4 Parte_5
- per il Servizio Recupero Crediti, il Sig. ; Parte_6
che su disposizione del , era stato assegnato: Tes_1
dal 2013 a 2015, al Servizio e Archivio Mutui, sotto la coordinazione dei sig.ri e Parte_3 Parte_4
Parte_5
dal 2016 in poi, presso il Servizio Recupero Crediti, sotto la coordinazione del Responsabile dello stesso,
; Parte_6
che, inoltre, era < : Tes_1 <
e ; Persona_3 Persona_4
<
e prelevare pegni e fideiussioni nelle/dalle pratiche presenti in archivio, ivi prendendo disposizioni dai Sig.ri e;
Parte_7 Persona_5 Persona_6
<
nelle/dalle pratiche presenti in archivio in appositi armadi disposti in ordine numerico;
in tale servizio, le disposizioni arrivavano al ricorrente dal responsabile, Sig. , nonché dagli impiegati, Sig.ri Testimone_3
e ; Tes_4 Testimone_5
che dal novembre 2019 ad oggi, presso la sede aziendale sita in Viale Parco de Medici n. 61, aveva continuato a svolgere le medesime attività;
che < non sussisteva e non Pt_1 Parte_1
sussiste alcun contratto di appalto avente ad oggetto le attività lavorative poste in essere dal ricorrente in favore della convenuta>>;
che <
30 e ss. del D.Lgs. 81/2015, nel periodo dal 01.07.2013 a oggi, non ha mai esercitato nei confronti del ricorrente alcun potere organizzativo e direttivo che, al contrario, è sempre stato effettivamente esercitato dalla società resistente per il tramite dei propri responsabili aziendali [in particolare, i Sig.ri Testimone_1
e nonché i singoli responsabili e impiegati di ciascun servizio assegnato>>; Persona_7
che dal 1° luglio 2013 era <
convenuta ed è privo, per lo svolgimento del lavoro, di mezzi propri e/o della RO, utilizzando strumenti di lavoro di proprietà della resistente, quali: a) cancelleria, tagliacarte, forniti dal Sig. o a Tes_1
sua disposizione presso i Servizi di assegnazione, b) carrellino, c) postazione lavorativa composta da scrivania e telefono presso l'ufficio “Apertura Corriere”>>;
che i permessi e le ferie erano stati sempre state programmati in base alle esigenze di servizio del;
Pt_1 che era ed è sottoposto al potere di controllo della propria prestazione lavorativa da parte del proprio responsabile aziendale della convenuta, Sig. , a cui doveva e deve rendere il conto della propria Tes_1
attività;
che era stato sempre sottoposto al potere di controllo della propria prestazione lavorativa da parte del
Par responsabile aziendale del , Sig. , a cui doveva e deve rendere il conto della propria attività; Tes_1
che durante l'intero periodo di lavoro aveva utilizzato sempre strumenti forniti dal , che ne era anche Pt_1
proprietario;
che, pertanto, aveva diritto al riconoscimento e/o alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con il a decorrere dal 1° luglio 2013; Pt_1
che avrebbe dovuto essere inquadrato nella 2ª Area professionale o, in subordine, nella 1ª Area
professionale;
che aveva diritto al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal
21.05.2021 (data della lettera di messa in mora) sino alla data di effettiva riammissione in servizio sulla base della retribuzione prevista dal CCNL Credito per i lavoratori inquadrati nella 2ª e 1ª Area professionale, pari a €.2.147,34.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<<1) per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto - previa ove occorra la declaratoria di inefficacia e/o nullità
e/o l'annullabilità della scrittura datata 13.02.2017 - accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 e/o 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2015, applicabili ratione temporis, che le prestazioni rese dal ricorrente in favore della nel periodo dal 01.07.2013 a tutt'oggi, o Parte_1
altro periodo ritenuto di giustizia, hanno realizzato una somministrazione irregolare di lavoro, in quanto avvenute al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e degli artt. 30
e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, con diritto del medesimo alla costituzione del rapporto di lavoro con la convenuta sin dall'origine e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'esistenza e/o la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il ricorrente e la società resistente per il periodo dal 01.07.2013 a oggi, o altre date ritenute di giustizia, ancora in essere per carenza di atto idoneo a risolverlo,
con inquadramento nella 2ᵃ o, in subordine, nella 1ᵃ Area Professionale del CCNL Credito;
2) ordinare alla società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, la riammissione in servizio della parte ricorrente nel posto di lavoro occupato e/o il ripristino del corretto sinallagma contrattuale e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze della convenuta;
3) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, al pagamento in favore di parte ricorrente di tutte le retribuzioni maturate dal 21.05.2021,
sulla base di €.2.147,34, o altra somma che risulti di giustizia;
4) in via subordinata, intendendosi qui integralmente riportati i punti da 1 a 2 delle presenti conclusioni, ove il Giudicante dovesse ritenere applicabile alla presente controversia la tutela indennitaria ex art. 32, comma
5 della Legge n. 183/2010, si chiede Voglia condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente ex art. 32, comma 5 della Legge n.
183/2010, di una indennità pari alla misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari a €.2.326,28, per un importo complessivo di € 27.915,36, ovvero ad una somma da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8 della Legge n. 604/1966 sulla base della retribuzione globale di fatto pari a
€.2.326,28 (o altra misura e somma che risultino di giustizia);
5) in via ulteriormente subordinata, intendendosi qui integralmente riportati i punti da 1 a 2 delle presenti conclusioni, nel caso in cui il Giudice dovesse accertare la costituzione del rapporto di lavoro con la convenuta in data successiva al 25.06.2015, si chiede Voglia condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente ex art. 39 del D.Lgs. n. 81/2015, di una indennità pari alla misura massima di dodici mensilità – o altra misura ritenuta di giustizia da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8, L. n. 604/1966 – dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e, dunque, di importo pari a € 2.067,80, per un importo complessivo di
€.24.813,60 (o altra misura e somma che risultino di giustizia). Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate>>.
Par RE .
3. Espletata prova per testi, l'adito Tribunale, con sentenza n. 6867/2024 del 10 giugno 2024 così statuiva:
<
fittizia di manodopera tra la RO s.p.a. e la dall'1.7.2013; per l'effetto, dichiara Parte_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la dall'1.7.2013, con Parte_1
inquadramento nella 1^ Area Professionale del CCNL Credito 31.3.2015 e successive modifiche, ed orario a tempo pieno fino al 30.6.18, a tempo parziale per 38,75 ore settimanali dall'1.7.18 a marzo 2021, e per 18,75
ore settimanali da aprile 2021; rigetta per il resto la domanda>>.
4. Affermava il primo giudice:
4.1 che l'atto di rinuncia sottoscritto il 13.2.2017 dal ricorrente era nullo per l'assorbente ragione che non poteva essere qualificato come rinuncia o transazione in sede sindacale, <
Par dichiarazione del lavoratore di nulla avere a pretendere nei confronti della , senza una reciprocità di concessioni>>;
che <
la RO s.p.a., sua datrice di lavoro, l' , all'epoca dei fatti già impiegato presso i locali dell'allora CP_1
Banco Popolare, ha dichiarato di non aver mai avuto alcun rapporto di lavoro subordinato o di altra natura con il Banco Popolare, e di rinunciare a far valere qualsiasi pretesa nei confronti di quest'ultimo, o di sue collegate, controllate, danti o aventi causa, ecc., senza ottenere alcunché in cambio. Ne consegue la nullità
dell'atto in questione, per mancanza dell'elemento essenziale costituito dalle reciproche concessioni, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata>>;
4.2 che era pacifico che il ricorrente dall'1.07.2013 aveva prestato attività lavorativa in favore della resistente,
pur essendo alle dipendenze della RO;
che < ha dedotto che ciò sarebbe avvenuto in forza di contratti di appalto aventi ad oggetto Parte_1
l'esecuzione di servizi di trasporto e facchinaggio, intercorsi con il , che si Controparte_2
presentava alla clientela unitariamente, laddove a facevano capo le funzioni commerciali e Parte_8
la contrattualistica, mentre a RO faceva capo la gestione e l'esecuzione, con proprio personale, degli appalti>>;
che <
intercorrente direttamente tra la resistente e la RO spa, ad eccezione di un contratto di appalto del
2.3.21, con decorrenza 1.4.21>>;
che < , e prevedono Parte_8
espressamente il divieto di subappalto, mentre i contratti di appalto prodotti per il periodo dall'1.1.2017 al
31.12.2019 sono stipulati con , e consentono il subappalto a condizione dell'esistenza Parte_8
dell'autorizzazione scritta del Committente. In tal senso dispone infatti l'art. 7 del contratto di appalto del
20.06.2018 (relativo al periodo dall'1.7.2018 al 30.6.2019, poi prorogato per varie volte sino al 31.3.2021)>>;
che il non aveva prodotto alcuna autorizzazione;
Pt_1
che <
Par commerciali tra la e (ad eccezione del periodo dall'1.04.2021), e tra e la CP_3 Parte_8
RO (ad eccezione del periodo dall'1.01.2017 al 30.06.2018)>>;
4.3 che i testi avevano confermato che <<il ricorrente ha operato all'interno della banca convenuta, come addetto all'attività di facchinaggio, presso l'Ufficio Apertura Corriere e Spedizioni, ed occasionalmente anche presso il Servizio Legale, il Servizio Garanzie, il Servizio Mutui, il Servizio Recupero Crediti, attenendosi alle disposizioni dei dipendenti di questa, ed in primo luogo del , che quotidianamente gli indicava non Tes_1
solo i settori presso cui svolgere le proprie mansioni, ma anche il tipo di attività da svolgere, controllandone poi l'operato, ed era inoltre colui con cui l' si accordava per la concessione delle ferie e dei permessi, CP_1
dandone poi comunicazione alla RO. Tutti i testi hanno altresì confermato di non aver visto praticamente mai negli uffici della Banca referenti della RO, tranne rarissime apparizioni della sig.ra
; Persona_1
4.4 che <<dall'accertamento della natura non genuina dell'appalto intercorso tra e centrogest Parte_1
assistito e difeso dagli avv. Massimo Lotti, Fabrizio Daverio e Massimiliano Freddi
- appellante/appellato -
E
CP_1
assistito e difeso dall'avv. Michelangelo Salvagni
- appellato/appellante - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 15 novembre 2021, esponeva: Parte_2
Par che prestava lavoro alle dipendenze del (d'ora in avanti, banco o ) dal 1° luglio 2013 Parte_1
ma il rapporto di lavoro era formalmente disciplinato da contratto di lavoro a tempo indeterminato con la
RO s.p.a.;
che in data 13.02.2017 , dipendente RO gli aveva fatto sottoscrivere un “atto di Persona_1
rinunzia ex art. 2113 c.c.”, a qualsivoglia pretesa nei confronti del (allora Banco Popolare); Pt_1
che tale dichiarazione era nulla poiché l'accordo non era stato sottoscritto in sede protetta, né con l'assistenza del rappresentante sindacale, né sorretto dal principio della reciprocità e della proporzionalità
tra rinuncia e corrispettivo mancando pertanto le reciproche concessioni;
che con lettera del 21.05.2021 aveva impugnato la scrittura del 13.02.2017 ai sensi dell'art. 2113 c.c.;
che presso la sede del sita in Via Carucci, nel periodo dal 01.07.2013 all'ottobre 2019, era stato Pt_1
assegnato all'ufficio aziendale denominato “Apertura Corriere” posto a piano terra dell'edificio, ove aveva svolto le seguenti attività:
<
tornello, prelevare, tramite carrello, i sacchi contenenti la posta consegnati dal corriere e portarli all'interno dell'ufficio;
b) alla presenza del responsabile dell'ufficio “Apertura Corriere”, Sig. , smistare la posta in Testimone_1
arrivo sulla base del servizio di destinazione indicato sull'etichetta apposta sulla singola busta;
c) terminato il lavoro di smistamento della posta, provvedere all'apertura delle buste e all'analisi del contenuto delle stesse, dovendo leggerne il contenuto al fine di verificare, a titolo esemplificativo:
- nel caso di comunicazioni destinate al Servizio Mutui: se l'intestatario fosse una persona fisica o un'impresa,
se si trattasse di un nuovo contratto di mutuo o di mutuo già in corso, se fosse una rinegoziazione o se fosse una surroga;
- nel caso di comunicazioni destinate al Servizio Fideiussioni e se si trattasse di una persona fisica o Per_2
un'impresa, se fossero presenti delle cambiali in originale;
d) effettuare la conta delle buste e dei singoli atti contenuti all'interno di ciascuna busta, suddividendo il tutto sulla base ciascun servizio assegnato dal Sig. ; Tes_1
e) consegnare la suddetta documentazione, come sopra catalogata, al Sig. , il quale, unitamente al Tes_1
Sig. vice responsabile dell'ufficio “Apertura Corriere” - procedeva al controllo delle attività svolte Tes_2
dal ricorrente e alla registrazione su pc di quanto pervenuto;
f) al termine della suddetta lavorazione, alle ore 9.30 circa, su richiesta del responsabile, Sig. , Tes_1
provvedere alla consegna presso gli uffici della convenuta situati ai piani, consegnando la suddetta documentazione:
- sulla scrivania dell'impiegato deputato alla lavorazione della pratica,
- o, in caso di documenti dal contenuto particolarmente delicato, sempre su indicazione del responsabile, Sig.
, nelle mani del responsabile del singolo servizio>>; Tes_1
che <
Sig. per le lavorazioni inerenti all'archivio, dovendo presentarsi al capo servizio, ossia: Tes_1
- per il Servizio Mutui i sig.ri e Parte_3 Parte_4 Parte_5
- per il Servizio Recupero Crediti, il Sig. ; Parte_6
che su disposizione del , era stato assegnato: Tes_1
dal 2013 a 2015, al Servizio e Archivio Mutui, sotto la coordinazione dei sig.ri e Parte_3 Parte_4
Parte_5
dal 2016 in poi, presso il Servizio Recupero Crediti, sotto la coordinazione del Responsabile dello stesso,
; Parte_6
che, inoltre, era < : Tes_1 <
e ; Persona_3 Persona_4
<
e prelevare pegni e fideiussioni nelle/dalle pratiche presenti in archivio, ivi prendendo disposizioni dai Sig.ri e;
Parte_7 Persona_5 Persona_6
<
nelle/dalle pratiche presenti in archivio in appositi armadi disposti in ordine numerico;
in tale servizio, le disposizioni arrivavano al ricorrente dal responsabile, Sig. , nonché dagli impiegati, Sig.ri Testimone_3
e ; Tes_4 Testimone_5
che dal novembre 2019 ad oggi, presso la sede aziendale sita in Viale Parco de Medici n. 61, aveva continuato a svolgere le medesime attività;
che < non sussisteva e non Pt_1 Parte_1
sussiste alcun contratto di appalto avente ad oggetto le attività lavorative poste in essere dal ricorrente in favore della convenuta>>;
che <
30 e ss. del D.Lgs. 81/2015, nel periodo dal 01.07.2013 a oggi, non ha mai esercitato nei confronti del ricorrente alcun potere organizzativo e direttivo che, al contrario, è sempre stato effettivamente esercitato dalla società resistente per il tramite dei propri responsabili aziendali [in particolare, i Sig.ri Testimone_1
e nonché i singoli responsabili e impiegati di ciascun servizio assegnato>>; Persona_7
che dal 1° luglio 2013 era <
convenuta ed è privo, per lo svolgimento del lavoro, di mezzi propri e/o della RO, utilizzando strumenti di lavoro di proprietà della resistente, quali: a) cancelleria, tagliacarte, forniti dal Sig. o a Tes_1
sua disposizione presso i Servizi di assegnazione, b) carrellino, c) postazione lavorativa composta da scrivania e telefono presso l'ufficio “Apertura Corriere”>>;
che i permessi e le ferie erano stati sempre state programmati in base alle esigenze di servizio del;
Pt_1 che era ed è sottoposto al potere di controllo della propria prestazione lavorativa da parte del proprio responsabile aziendale della convenuta, Sig. , a cui doveva e deve rendere il conto della propria Tes_1
attività;
che era stato sempre sottoposto al potere di controllo della propria prestazione lavorativa da parte del
Par responsabile aziendale del , Sig. , a cui doveva e deve rendere il conto della propria attività; Tes_1
che durante l'intero periodo di lavoro aveva utilizzato sempre strumenti forniti dal , che ne era anche Pt_1
proprietario;
che, pertanto, aveva diritto al riconoscimento e/o alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con il a decorrere dal 1° luglio 2013; Pt_1
che avrebbe dovuto essere inquadrato nella 2ª Area professionale o, in subordine, nella 1ª Area
professionale;
che aveva diritto al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal
21.05.2021 (data della lettera di messa in mora) sino alla data di effettiva riammissione in servizio sulla base della retribuzione prevista dal CCNL Credito per i lavoratori inquadrati nella 2ª e 1ª Area professionale, pari a €.2.147,34.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<<1) per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto - previa ove occorra la declaratoria di inefficacia e/o nullità
e/o l'annullabilità della scrittura datata 13.02.2017 - accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 e/o 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2015, applicabili ratione temporis, che le prestazioni rese dal ricorrente in favore della nel periodo dal 01.07.2013 a tutt'oggi, o Parte_1
altro periodo ritenuto di giustizia, hanno realizzato una somministrazione irregolare di lavoro, in quanto avvenute al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e degli artt. 30
e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, con diritto del medesimo alla costituzione del rapporto di lavoro con la convenuta sin dall'origine e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'esistenza e/o la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il ricorrente e la società resistente per il periodo dal 01.07.2013 a oggi, o altre date ritenute di giustizia, ancora in essere per carenza di atto idoneo a risolverlo,
con inquadramento nella 2ᵃ o, in subordine, nella 1ᵃ Area Professionale del CCNL Credito;
2) ordinare alla società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, la riammissione in servizio della parte ricorrente nel posto di lavoro occupato e/o il ripristino del corretto sinallagma contrattuale e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze della convenuta;
3) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, al pagamento in favore di parte ricorrente di tutte le retribuzioni maturate dal 21.05.2021,
sulla base di €.2.147,34, o altra somma che risulti di giustizia;
4) in via subordinata, intendendosi qui integralmente riportati i punti da 1 a 2 delle presenti conclusioni, ove il Giudicante dovesse ritenere applicabile alla presente controversia la tutela indennitaria ex art. 32, comma
5 della Legge n. 183/2010, si chiede Voglia condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente ex art. 32, comma 5 della Legge n.
183/2010, di una indennità pari alla misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari a €.2.326,28, per un importo complessivo di € 27.915,36, ovvero ad una somma da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8 della Legge n. 604/1966 sulla base della retribuzione globale di fatto pari a
€.2.326,28 (o altra misura e somma che risultino di giustizia);
5) in via ulteriormente subordinata, intendendosi qui integralmente riportati i punti da 1 a 2 delle presenti conclusioni, nel caso in cui il Giudice dovesse accertare la costituzione del rapporto di lavoro con la convenuta in data successiva al 25.06.2015, si chiede Voglia condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente ex art. 39 del D.Lgs. n. 81/2015, di una indennità pari alla misura massima di dodici mensilità – o altra misura ritenuta di giustizia da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8, L. n. 604/1966 – dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e, dunque, di importo pari a € 2.067,80, per un importo complessivo di
€.24.813,60 (o altra misura e somma che risultino di giustizia). Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate>>.
Par RE .
3. Espletata prova per testi, l'adito Tribunale, con sentenza n. 6867/2024 del 10 giugno 2024 così statuiva:
<
fittizia di manodopera tra la RO s.p.a. e la dall'1.7.2013; per l'effetto, dichiara Parte_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la dall'1.7.2013, con Parte_1
inquadramento nella 1^ Area Professionale del CCNL Credito 31.3.2015 e successive modifiche, ed orario a tempo pieno fino al 30.6.18, a tempo parziale per 38,75 ore settimanali dall'1.7.18 a marzo 2021, e per 18,75
ore settimanali da aprile 2021; rigetta per il resto la domanda>>.
4. Affermava il primo giudice:
4.1 che l'atto di rinuncia sottoscritto il 13.2.2017 dal ricorrente era nullo per l'assorbente ragione che non poteva essere qualificato come rinuncia o transazione in sede sindacale, <
Par dichiarazione del lavoratore di nulla avere a pretendere nei confronti della , senza una reciprocità di concessioni>>;
che <
la RO s.p.a., sua datrice di lavoro, l' , all'epoca dei fatti già impiegato presso i locali dell'allora CP_1
Banco Popolare, ha dichiarato di non aver mai avuto alcun rapporto di lavoro subordinato o di altra natura con il Banco Popolare, e di rinunciare a far valere qualsiasi pretesa nei confronti di quest'ultimo, o di sue collegate, controllate, danti o aventi causa, ecc., senza ottenere alcunché in cambio. Ne consegue la nullità
dell'atto in questione, per mancanza dell'elemento essenziale costituito dalle reciproche concessioni, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata>>;
4.2 che era pacifico che il ricorrente dall'1.07.2013 aveva prestato attività lavorativa in favore della resistente,
pur essendo alle dipendenze della RO;
che < ha dedotto che ciò sarebbe avvenuto in forza di contratti di appalto aventi ad oggetto Parte_1
l'esecuzione di servizi di trasporto e facchinaggio, intercorsi con il , che si Controparte_2
presentava alla clientela unitariamente, laddove a facevano capo le funzioni commerciali e Parte_8
la contrattualistica, mentre a RO faceva capo la gestione e l'esecuzione, con proprio personale, degli appalti>>;
che <
intercorrente direttamente tra la resistente e la RO spa, ad eccezione di un contratto di appalto del
2.3.21, con decorrenza 1.4.21>>;
che < , e prevedono Parte_8
espressamente il divieto di subappalto, mentre i contratti di appalto prodotti per il periodo dall'1.1.2017 al
31.12.2019 sono stipulati con , e consentono il subappalto a condizione dell'esistenza Parte_8
dell'autorizzazione scritta del Committente. In tal senso dispone infatti l'art. 7 del contratto di appalto del
20.06.2018 (relativo al periodo dall'1.7.2018 al 30.6.2019, poi prorogato per varie volte sino al 31.3.2021)>>;
che il non aveva prodotto alcuna autorizzazione;
Pt_1
che <
Par commerciali tra la e (ad eccezione del periodo dall'1.04.2021), e tra e la CP_3 Parte_8
RO (ad eccezione del periodo dall'1.01.2017 al 30.06.2018)>>;
4.3 che i testi avevano confermato che <
solo i settori presso cui svolgere le proprie mansioni, ma anche il tipo di attività da svolgere, controllandone poi l'operato, ed era inoltre colui con cui l' si accordava per la concessione delle ferie e dei permessi, CP_1
dandone poi comunicazione alla RO. Tutti i testi hanno altresì confermato di non aver visto praticamente mai negli uffici della Banca referenti della RO, tranne rarissime apparizioni della sig.ra
; Persona_1
4.4 che <
discende l'instaurazione di un rapporto lavorativo alle dirette dipendenze della alla stregua dell'art. CP_4
29, comma 3-bis, d.lgs. 276/2003, che richiama l'articolo 27, comma 2, in tema di somministrazione di lavoro irregolare, ora sostituito dall'art. 38 d.lgs. 81/2015>>;
che <
con le stesse limitazioni di orario nel tempo intervenute tra il ricorrente e la RO (a tempo pieno fino al 30.6.18, a tempo parziale per 38,75 ore settimanali dall'1.7.18 a marzo 2021, e per 18,75 ore settimanali da aprile 2021>>;
4.5 che <
corrisponde all'inquadramento nella 1^ area professionale CCNL Credito>>;
CP_ che nessun atto interruttivo del rapporto di lavoro era intervenuto dal momento che il , alla data del deposito del ricorso, ed ancora oggi, è pacificamente ancora impiegato a svolgere l'attività lavorativa oggetto del presente giudizio>>;
che <
servizio il ricorrente, ed a pagargli le retribuzioni maturate dal 21.5.21 o, in subordine, l'indennità ex art. 32,
comma 5, l. 183/2010, o ex art. 39 d.lgs. 81/2015. Trattasi infatti di domanda che presuppone l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro per effetto di un atto di recesso proveniente dal datore di lavoro che invece, nel caso in esame, non è intervenuto>>.
Par CP_ 5. Con distinti ricorsi depositati data 10 dicembre 2024 e successivamente riuniti, e interponevano appello.
Appello BPM 6. Con il primo motivo, l'appellante deduce:
che era irrilevante <
che, oltre ad essere pacifica la sussistenza di detti contratti non è certo richiesto, per tale figura contrattuale,
alcun obbligo di forma né a fini processuali, né sostanziali>>;
che, in ogni caso, dalla documentazione prodotta <<è dato desumere come nel tempo la resistente e/o i suoi danti causa abbiano sempre fatto ricorso alla tipologia contrattuale dell'appalto per la fornitura dei servizi de quibus>>;
che < si colloca nell'ambito dell'esecuzione di regolare contratto CP_1
di appalto>>;
che, invero:
a) era alle dipendenze di RO S.p.A. dal 2008 e, stando a quanto asseriva il ricorso di CP_1
primo grado, il medesimo avrebbe lavorato nell'ambito dei servizi offerti e appaltati dalla dal 2013; CP_4
b) < fino al 2021, quando è avvenuta la Controparte_2
fusione per incorporazione dell'altra società interna al Gruppo, ; Parte_8
c) < Controparte_5
deteneva il 95% delle quote/azioni della controllata;
[...] Parte_8
d) <
tecnicamente definita facility management;
il si presentava alla clientela Controparte_2
unitariamente e alla facevano capo per lo più le funzioni commerciali e la contrattualistica, Parte_8
mentre a RO la gestione e l'esecuzione, con proprio personale, degli appalti>>;
e) < Controparte_2
e la contratti di appalto aventi ad oggetto l'esecuzione di servizi di trasporto e facchinaggio>>; CP_4
che il Tribunale < - sub doc. 12 fasc. 1° grado i contratti di appalto che coprono il periodo oggetto di causa;
- nonché l'Accordo Quadro tra e RO del 1° gennaio 2013, doc. 13 fasc. 1° grado, con il Parte_8
quale RO (della quale era dipendente) si impegnava nei confronti della subappaltante ad CP_1
erogare i servizi in appalto>>.
7. Con il secondo motivo, l'appellante, in sintesi, contesta la “lettura” delle deposizioni testimoniali, operata dal Tribunale e richiama, inoltre, il contenuto delle deposizioni rese in altro procedimento di analogo contenuto promosso da (R.G. n. 32561/2021). Controparte_6
8. Con il terzo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui non è stata rilevata la
< . Tes_2 Tes_1
Invero, soggiunge l'appellante:
< escusso all'udienza del 9 novembre 2022, dipendente di , ha dichiarato di Persona_7 Parte_1
essere lo zio del sig. : << da qui, irrimediabilmente, l'inattendibilità del teste>>; Controparte_6
< , ex dipendente di con qualifica di impiegato, aveva promosso un contenzioso Tes_1 Parte_1
(ora concluso) contro la stessa per vedersi riconosciuto l'inquadramento quale Quadro Direttivo>>; CP_4
< , semplice impiegato, agiva in giudizio contro la Banca per rivendicare il preteso ruolo di Tes_1
Quadro Direttivo, asserendo di avere a proprio riporto, una struttura a lui sottoposta da 10/12 collaboratori a lui sottoposti e di “coordinare il lavoro dei fattorini di una cooperativa”, e di svolgere/coordinare chissà
quale “lavorazione pratiche” per i “Crediti Speciali”>>;
il ricorso proposto dal è stato rigettato poiché lo stesso non aveva alcuna autonomia decisionale Tes_1
piena nella gestione dei servizi né un potere disciplinare neppure nei confronti degli stessi dipendenti di
; Parte_1
con il ricorso il aveva allegato di coordinare 15 collaboratori asseritamente “a lui sottoposti”, tutti Tes_1
dipendenti della Banca < , né del sig. CP_1
né di altri dipendenti RO>>. Controparte_6 Appello LU
9. Con il primo motivo, l'appellante lamenta il “mancato riconoscimento del diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno. Violazione e falsa interpretazione dell'art. 5 D.Lgs. n. 81 del 2015”.
Deduce l'appellante:
<
lavoratore dall'1.07.2013 al 30.06.2018>>;
<
parziale, per 38,75 ore settimanali, con decorrenza dall'1.07.2018>>;
<
parziale, per 38,75 ore settimanali, con decorrenza dall'1.04.2021>>;
<
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, trattandosi di comunicazioni unilaterali, la prima sottoscritta dal lavoratore per mera ricevuta, la seconda che non ha necessitato nemmeno della prova di ricezione,
mancando ogni richiesta di sottoscrizione da parte del lavoratore>>;
<
effetto sul quantum concreto di prestazione, per la quale non matura il diritto alla retribuzione>>;
<
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale>>;
<
Giudice avrebbe dovuto rilevare che non era stato prodotto in primo grado un accordo bilaterale, in forma
Cont scritta – né tra il lavoratore appellante e la né tra il medesimo e la RO formale datore – con
CP_ diritto del sig. alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno>>. 10. Con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza <
Sostiene la parte:
<
le retribuzioni dalla messa in mora, detratto quanto percepito dalla RO>>;
<
appellante anche dopo il 21.05.2021 e sino alla data della sentenza impugnata, vale a liberare il committente
- reale datore di lavoro - sino alla concorrenza di quanto effettivamente pagato>>;
< (“soggetto che ne ha effettivamente Parte_1
utilizzato la prestazione”) solo “fino a concorrenza della somma effettivamente pagata” e non per la differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto dal formale datore di lavoro>>.
L'appellante ha, quindi, richiesto la condanna della la società appellata <
ricorrente di tutte le retribuzioni maturate dal 21.05.2021 sino alla data della sentenza di primo grado che ha costituito il rapporto sin dall'1.07.2013, sulla base della retribuzione prevista dal CCNL del Credito
applicato dalla convenuta per l'inquadramento nella 1ª Area Professionale>>.
Part esame appello
11. Il secondo e terzo motivo – esaminabili congiuntamente – sono infondati.
I testi escussi nel corso del primo grado del giudizio hanno reso le seguenti deposizioni.
Persona_7
“…Sono dipendente della convenuta dal 1985 e nel periodo dal 2013 al 2021 ero addetto all'Ufficio Apertura
Corriere e Spedizioni. Il ricorrente lavorava nel mio stesso ufficio. Nel periodo da luglio 2013 ad ottobre 2019
il ricorrente si occupava del ritiro, apertura e smistamento della posta e della consegna dei pacchi. La mattina apriva i sacchi contenenti la posta e la smistava tra i vari Servizi. A tal fine se sulla busta non era indicato il nome del destinatario, apriva la posta e verificava che vi fosse corrispondenza tra il destinatario indicato sulla busta e quello della lettera ivi contenuta, ed effettuava lo smistamento sulla base del destinatario indicato nella lettera. Una volta fatta questa divisione da parte del ricorrente e degli altri addetti al medesimo servizio,
che riguardava il 90% della posta, il oppure io o altri responsabili dell'Ufficio della Banca Tes_1
effettuavamo un secondo controllo e poi la posta veniva smistata dal ricorrente ai vari uffici. Il , io Tes_1
ed altri effettuavamo anche una registrazione delle buste…
Era il , ed anche io e gli addetti all'Ufficio che controllavamo il lavoro del ricorrente. Il Tes_1 Tes_1
arrivava la mattina alle 7,00, quando arrivavano i corrieri. Capitava che in caso di errori dicessimo loro come fare invece il lavoro. Una volta terminato lo smistamento della posta alcuni rimanevano nell'Ufficio Corriere
e si occupavano del ritiro e della consegna dei pacchi e del materiale di cancelleria che arrivava durante la giornata, mentre altri venivano chiamati presso altri uffici, tipo il Servizio Legale, il Servizio Garanzie, il
Servizio Mutui, il Servizio Recupero Crediti, per occuparsi di consegnare ed andare a prendere materiali,
scatole, fascicoli. Era il ad indicare chi dovesse andare negli altri Uffici e chi rimanere in quello Tes_1
Spedizioni. Erano poi i responsabili dei singoli servizi che dicevano loro che cosa fare. Il in tal caso Tes_1
verificava che le persone chiamate in altri uffici fossero effettivamente impiegate a lavorare nelle attività di consegna…
Ho visto solo una volta la sig.ra , che in non c'era mai. Era il sig. a dare Persona_1 CP_4 Tes_1
quotidianamente al ricorrente le disposizioni sulle attività da svolgere. Quando venivano mandati presso gli altri Servizi erano i responsabili di questi che indicavano al ricorrente ed ai suoi colleghi le attività da svolgere.
Da novembre 2021, dopo il trasferimento a viale Parco dei Medici, l'orario di lavoro del ricorrente e dei suoi colleghi è stato ridotto, è stata eliminata la consegna ai piani della posta, per cui il ricorrente si è occupato dello smistamento della posta inserendola nel casellario appositamente creato, diviso in base ai vari servizi di destinazione, senza aprirla più, oltre che della consegna dei pacchi. Inoltre è rimasta l'attività svolta presso gli altri Servizi. Era il sig. a decidere sulle richieste di ferie e permessi del ricorrente. Non mi risulta Tes_1
che tali richieste fossero inoltrate alla ” CP_8
Parte_9 Par
“…Sono dipendente della dal 2018, ma dal 1992 lavoro per Azienda del Gruppo. Sono responsabile della gestione del personale del Centro Sud dal 2018, e già nel 2013 lavoravo nella gestione del personale con un ruolo di coordinamento fino al 2017. Nel 2012-2013 ero il gestore dei dipendenti di via Carucci. Non ero presente tutti i giorni ma conoscevo l'Ufficio Spedizioni il cui responsabile era . Mi capitava di andarvi Tes_1
anche personalmente. Posso dire che i pacchi della posta arrivavano alle 7,00, e venivano aperti dal , Tes_1
dall' e da almeno quattro persone appartenenti alla loro struttura. Veniva poi divisa in gruppi e Tes_2
ripartita in base ai destinatari. Tale attività veniva svolta dal e dal suo gruppo sulla base degli indirizzi Tes_1
o dei codici posti sulle buste…
Poteva capitare che anche gli addetti RO si occupassero della ripartizione delle buste in base ai destinatari ed eventualmente anche dell'apertura delle buste. Solo un paio di volte sono stato presente a tale attività. Posso dire che anche gli addetti RO partecipavano a tale operazione preliminare. Non
ricordo esattamente se la posta venisse consegnata sulle singole scrivanie o al piano, credo al piano. Erano
poi il ed il suo gruppo ad occuparsi della registrazione della posta. Tale attività veniva svolta dopo la Tes_1
divisione e prima della consegna. Non mi risulta che gli addetti RO partecipassero a tale attività. So
che poteva capitare che gli addetti RO venissero mandati a svolgere attività di facchinaggio presso altri Servizi…
Preciso che nel periodo 2012-2013 sono stato più spesso anche personalmente presente in via Carucci,
mentre successivamente sono stato presente meno spesso. In ogni caso sapevo quello che accadeva perché
c'era un mio collaboratore, che mi riferiva ciò che accadeva. Nulla so per conoscenza diretta per il periodo dal 2018 in cui sono diventato Gestore del Centro Sud. Non ho mai visto la sig.ra . Non so se il Persona_1
si rapportasse a lei per quanto riguarda la RO…” Tes_1
Testimone_1
“…io ero responsabile dell'Unità Organizzativa Attività di Supporto di Roma ed in tale veste ogni mattina davo disposizione per assegnare il personale della cooperativa, tra cui il ricorrente, ai servizi che necessitavano di un supporto. Mi è quindi capitato di assegnare il ricorrente al Servizio Mutui ed al Servizio Recupero Crediti. Facevo ciò autonomamente senza consultarmi con i responsabili della Cooperativa. Preciso che una volta assegnato il soggetto al Servizio raccomandavo ai colleghi della di non assegnarli a compiti che CP_4
esulassero dalle loro mansioni, ma poi non so cosa concretamente i colleghi dei vari servizi facessero fare loro. Qualche volta ho effettuato verifiche a campione ed ho visto che i colleghi facevano svolgere ai dipendenti della cooperativa dei compiti che non spettavano loro…
Confermo di aver assegnato il ricorrente a tutti i servizi di cui ai capitoli 12 [in merito all'attività di gestione
dell'archivio svolta dal ricorrente, occorre rilevare che il medesimo, su disposizione del Sig. , è stato Tes_1
assegnato: a) dal 2013 a 2015, al Servizio e Archivio Mutui, sotto la coordinazione dei sig.ri Parte_3
e b) dal 2016 sino ad oggi, presso il Servizio Recupero Crediti, sotto la Parte_4 Parte_5
coordinazione del Responsabile dello stesso, Sig. ] e 15 [in particolare, nel periodo dal Parte_6
01.07.2013 a oggi, è stato altresì temporaneamente assegnato per disposizione del Sig. : Tes_1
c) al Servizio e Archivio Finanziamenti Edilizi e SAL, ivi essendo sottoposto alla direzione dei responsabili
[...]
e Per_3 Persona_4
d) al Servizio e Archivio Autorità Giudiziaria, Indagini e Sequestri: dovendo, in particolare, occuparsi di inserire
e prelevare pegni e fideiussioni nelle/dalle pratiche presenti in archivio, ivi prendendo disposizioni dai Sig.ri
e Parte_7 Persona_5 Persona_6
e) al Servizio e Archivio Garanzie, dovendo, in particolare, occuparsi di inserire e prelevare pegni e fideiussioni
nelle/dalle pratiche presenti in archivio in appositi armadi disposti in ordine numerico;
in tale servizio, le
disposizioni arrivavano al ricorrente dal responsabile, Sig. , nonché dagli impiegati, Sig.ri Testimone_3
e ] del ricorso… Tes_4 Testimone_5
Il ricorrente dal novembre 2019 ha continuato a svolgere presso la sede di Parco de Medici le stesse attività
che svolgeva prima, sempre sotto la mia direzione, con l'unica differenza che i responsabili di Milano avevano dato indicazione di non provvedere più all'apertura della posta, ma alla sua distribuzione in busta chiusa presso i casellari dei vari Uffici… Non ho mai ricevuto da responsabili della indicazioni su come dislocare i loro dipendenti, ero io Parte_10
ad assegnarli ai vari compiti. I dipendenti della concordavano con me i periodi di ferie e permessi Parte_10
e poi li comunicavano alla per questioni amministrative…” Parte_10
Persona_8
Par
“…Sono dipendente della RO e mi occupo di movimentazione pratiche. Lavoro presso dal 2002-
2004 circa, inizialmente ero dipendente di un'altra ditta che aveva l'appalto presso la Banca. Ho lavorato con il ricorrente in via Carucci, occupandomi della consegna della posta, della movimentazione delle pratiche…
Era il sig. che ci indicava che alcune buste andavano consegnate ad un Ufficio piuttosto che ad un Tes_1
altro. Tuttavia con il tempo anche noi riuscivamo a fare questa distinzione ed a dividere la posta in base agli
Uffici di destinazione. Poi lasciavamo la posta ai diversi piani, dove c'erano i punti di raccolta della posta, sia in entrata che in uscita. Tutto ciò accadeva a via Carucci. Quando ci siamo trasferiti a Parco de Medici la posta non veniva più aperta, ma smistata in base agli indirizzi che erano indicati sulle buste…
La Cooperativa inizialmente ci ha detto quello che dovevamo fare, ossia provvedere allo smistamento della posta, alla consegna del materiale di cancelleria, ma poi di giorno in giorno era il che ci diceva quello Tes_1
che dovevamo fare…
Gli impiegati della Banca ci segnavano il numero delle pratiche da prendere o da riportare a posto e noi le cercavamo, le prendevamo e le portavamo a chi le aveva chieste…
Per le ferie ci siamo sempre organizzati tra noi, in modo da non accavallarci, poi ne davamo comunicazione al , e mandavamo una mail alla che provvedeva a mandare una sostituzione. Anche per Tes_1 Parte_10
le assenze ed i permessi ne davamo sempre comunicazione al e poi informavamo la Cooperativa. Tes_1
Non mi è mai capitato che il mi chiedesse di non prendere permessi. Tutti i giorni compilavamo un Tes_1
rapportino con l'attività svolta. Non ricordo chi ci avesse detto che dovevamo farlo. Lo consegnavamo al
. La sig.ra è venuta ogni tanto, anche meno che ogni due mesi, a portarci delle divise, a Tes_1 Persona_1
farci firmare dei documenti… Quando nel 2021 c'è stata una riduzione dell'orario è stata la sig.ra a comunicarcelo, dicendoci Persona_1
che c'era stata una variazione del contratto con la Banca e noi abbiamo firmato per il nuovo contratto con i diversi orari. In quell'occasione ci comunicò la nuova fascia oraria, ossia che c'erano da fare tre turni, uno dalle 7,00 alle 10,45, uno dalle 10,45 alle 14,30 ed uno dalle 12,15 alle 16,00…”
12. Riepilogando:
ha dichiarato: che erano lui e il a controllare il lavoro del ricorrente;
che la Persona_7 Tes_1
responsabile del RO, , in Banca non c'era mai;
che era il a dare Persona_1 Tes_1
quotidianamente al ricorrente le disposizioni sulle attività da svolgere e che decideva ulle richieste di ferie e permessi del ricorrente;
CP_
nulla di specifico ha riferito sul ruolo svolto dal e, in particolare, su chi fosse il referente del Parte_9
ricorrente, chi gli dava disposizioni, chi raccoglieva eventuali richieste di permessi e ferie, chi fosse il soggetto che provvedeva su tali istanze.
Il teste, peraltro, ha precisato di non aver mai visto la , a detta del “Referente incaricato Persona_1 Pt_1
da RO” (punto 15 della memoria di costituzione di primo grado).
ha affermato: che era lui a dare disposizioni ai vari servizi di cui ai capitoli 12 e 15 (sopra Testimone_1
testualmente riportati), agendo autonomamente senza consultarsi con i responsabili della;
che Parte_10
non ha mai ricevuto da responsabili della indicazioni su come dislocare i loro dipendenti, i quali Parte_10
concordavano con lui i periodi di ferie e permessi e poi li comunicavano alla per questioni Parte_10
amministrative.
Anche , pure dipendente RO, ha confermato che di giorno in giorno era il Persona_8 Tes_1
che diceva loro quello che dovevamo fare.
Ha aggiunto che su ferie e permessi comunicavano le richieste al e poi informavano la cooperativa. Tes_1
Il ha riferito che la passava all'incirca ogni due mesi per far formare documenti. Per_8 Persona_1 13. La prova per testi è, dunque, chiara e univoca: l'attività della cooperativa si limitava alla mera gestione amministrativa del rapporto senza estendersi anche alla direzione e controllo dell'attività del ricorrente (e degli altri dipendenti RO).
Orbene, la S.C. ha ripetutamente affermato il principio secondo cui si configura intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo
(fra le più recenti Cass. n. 23215/2022; 18455/2023; 21919/2024).
Nella specie, non v'è traccia nelle deposizioni testimoniali di alcun intervento organizzativo della RO,
la cui referente, , raramente si presentava sul luogo di lavoro e, in ogni caso, al solo fine di Persona_1
far firmare documenti e non anche per dare disposizioni sui compiti che i (formali) dipendenti della cooperativa dovevano svolgere, organizzando le loro prestazioni.
Né tale conclusione risulta contrastata dalle deposizioni assunte nella controversia promossa da
[...]
se solo si considera che anche quest'ultimo ha visto accolto l'analoga domanda avanzata nei CP_6
Par confronti di anche (e soprattutto) in virtù delle deposizioni rese, in quel giudizio, dai testi , Tes_1 Pt_3
e (sentenza Tribunale Roma n. 279/2024). Per_8
14. I dubbi sull'attendibilità dei testi sollevati dal sono infondati. Pt_1
Il fatto che escusso nella causa abbia dichiarato di essere lo zio di quest'ultimo, Persona_7 CP_6
all'evidenza, non autorizza il sospetto che abbia voluto rendere una deposizione compiacente in favore del
CP_
.
Le ragioni per le quali il non abbia indicato, nella controversia da lui promossa, che tra i collaboratori Tes_1
CP_ da coordinare vi fosse anche il non sono note.
Probabilmente il , per strategia processuale, non ha voluto indicare personale che non risultava Tes_1
formalmente alle dipendenze del (che avrebbe comportato un aggravio di oneri probatori). Pt_1 Certo è che la circostanza evidenziata dall'appellante non è motivo sufficiente per dubitare dell'attendibilità
del teste.
Par D'altra parte, omette di considerate che nessuno, tra i testi escussi, ha dato atto di una anche minima attività organizzativa svolta da RO (e per il tramite di chi, visto che la referente non era quasi mai presente sui luoghi di lavoro) e che, di contro, tutte le deposizioni convergono verso l'assenza di ogni potere direttivo e di controllo esercitato dalla cooperativa sul personale assegnato alla sede della società, di fatto organizzato da e Tes_1 Tes_2
15. All'accertata natura illecita dell'appalto, come emersa dalle dichiarazioni testimoniali, consegue l'irrilevanza della doglianza espressa con il primo motivo, atteso che la genuinità dell'appalto dipende da come, in concreto (e da chi), il rapporto con i lavoratori viene gestito e non dalle risultanze documentali.
Può aggiungersi che, riguardo alla documentazione esibita, l'appellante erroneamente addebita al tribunale di non aver tenuto in conto i contratti di appalto relativi al periodo oggetto di causa e l'Accordo Quadro tra e RO del 1° gennaio 2013, giacché il primo giudice si è soffermato nella disamina di tali Parte_8
atti con una diffusa motivazione (in sintesi, sopra riportata al punto 4.2) con cui il non si è confrontato. Pt_1
Le argomentazioni del Tribunale circa la (scarsa) valenza probatoria della predetta documentazione (che, in ogni caso, è bene ribadirlo, in nessun caso avrebbe potuto sovvertire il giudizio sulla non genuinità
dell'appalto, per come, in concreto, si è atteggiato il rapporto tra lavoratore, committente e appaltatore), la
Corte condivide, fa proprie e in questa sede riafferma.
CP_ esame appello
16. Il primo motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 81/2015, il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
La norma richiede, quindi, la forma scritta non ad substantiam ma ad probationem. CP_ Ora, con lettera del 25 giugno 2018 la RO ha comunicato al la “variazione contrattuale da tempo pieno a tempo part time”, con decorrenza 1 luglio 2018, ossia da 40 a 38,75 ore settimanali.
Come emerge chiaramente dal tenore dell'atto, la RO non ha proposto una sospensione
(temporanea) dell'attività lavorativa (come opina l'appellante) ma una modifica contrattuale: da full time a part time;
L'atto risulta sottoscritto per ricevuta dall'appellante.
Non constando rilievi (scritti o verbali) avverso tale comunicazione aziendale ed essendo il rapporto proseguito, incontestatamente, con il nuovo orario, deve concludersi che la sottoscrizione “per ricevuta” sia stata apposta come accettazione della proposta di modifica dell'orario di lavoro, alla stregua del comportamento tenuto dalle parti (art. 1362 c.c.).
CP_ Con lettera del 23 marzo 2021 la RO ha comunicato, per iscritto, al , una “variazione contrattuale”, con decorrenza 1 aprile 2021, con riduzione dell'orario di lavoro a 18,75 ore settimanali.
In questo caso, essendo già il rapporto a tempo parziale, la modifica ha riguardato non il regime (da full time a part time) ma il numero delle ore di servizio da espletare.
Anche in questo caso la RO non ha proposto una sospensione dell'attività lavorativa ma una modifica contrattuale: da part time di 38,75 a part time di 18,75 ore settimanali.
CP_ Non consta, in relazione alla comunicazione in esame, la sottoscrizione per ricevuta del .
Cionondimeno, è pacifico che il rapporto sia proseguito dal 1° aprile 2021 con orario settimanale di 18,75
ore.
Tuttavia, in questo caso, il contratto a tempo parziale, redatto in forma scritta, era stato già concluso a seguito della lettera del 25 giugno 2018. La RO ha proposto una variazione contrattuale del numero delle ore da espletarsi.
Per tale modifica (del numero delle ore) non è prevista la forma scritta ad probationem. Va ricordato che nel nostro ordinamento vige il principio della libertà di forma: ciò che rileva è che il consenso si sia esternato in un fatto socialmente valutabile come accordo.
E le norme che in qualche modo limitano tale principio sono di stretta interpretazione, sicché non può
estendersi alle modifiche di alcune clausole (nella specie, sul numero delle ore di lavoro), il limite probatorio previsto per la stipula del contratto.
CP_ Pertanto, il comportamento tenuto dal (assenza di contestazioni e svolgimento, incontestato, per lungo tempo di 18,75 ore settimanali), vale come accettazione, con comportamento concludente, della modifica contrattuale proposta dalla RO.
Va, altresì, osservato che, in ogni caso, i limiti legali alla prova del contratto per il quale la forma è richiesta ad probationem (art. 1967 c.c.) sono operanti esclusivamente tra le parti, e non anche relativamente ai terzi
(Cass. 24655/2024; 29243/2023; 14469/2008).
Pertanto, la supposta mancanza di prova scritta in nessun caso potrebbe essere opposta al , terzo Pt_1
CP_ rispetto all'accordo raggiunto tra il e la RO sulla riduzione dell'orario di lavoro.
17. Il secondo motivo è fondato.
CP_ Il Tribunale ha accertato che il III livello del CCNL Confapi, assegnato dalla RO al , corrisponde,
presso il , all'inquadramento nella 1^ area professionale CCNL Credito. Pt_1
CP_ Pertanto, sulla base di tale ultimo livello, il ha diritto alle differenze di retribuzione maturate dal
21.05.2021 sino alla data della sentenza di primo grado tra quanto dovutogli e quanto percepito, nel medesimo periodo, dalla RO, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In tali termini va riformata, in parte, l'impugnata sentenza.
18. Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado possono essere compensate per un terzo.
Per il primo grado può confermarsi la liquidazione del primo giudice (che ha già compensato le spese per
1/3). Per la liquidazione delle spese del presente grado, distratte in favore del difensore anticipatario, si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando sugli appelli, successivamente riuniti, proposti, con ricorsi depositati in data
10 dicembre 2024, dal da avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma Parte_1 CP_1
in data 10 giugno 2024, così provvede:
rigetta l'appello proposto dal Parte_1
accoglie in parte l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, CP_1
CP_ condanna il al pagamento, in favore del , delle differenze di retribuzione maturate dal Parte_1
21.05.2021 sino alla data della sentenza di primo grado tra quanto dovutogli e quanto percepito, nel medesimo periodo, dalla RO, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
conferma, nel resto, l'impugnata sentenza anche relativamente alla statuizione sulle spese;
CP_ condanna il al pagamento, in favore del difensore distrattario del , di 2/3 delle spese Parte_1
del presente grado del giudizio che liquida, nell'intero, in complessivi €.6.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge;
compensa la restante parte delle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025 Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis