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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 8400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8400 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. UC VI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, nella pubblica udienza del 16/07/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 11900 del RG. dell'anno 2025 e promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. D. Stramaccioni che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dalla dott.ssa L. Torcicollo in virtù di delega del direttore della sede CP_1 competente;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/03/25 il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro ed ha concluso chiedendo:
“1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1, L. 18/80 (indennità di accompagnamento), con decorrenza dal marzo 2024, come da decreto di omologa;
CP_ 2) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento maturati, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo. CP_ Con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, da quantificarsi anche con la maggiorazione di cui ai sensi dell'art.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS, oltre IVA e CPA e spese generali, nonché del pagamento del contributo unificato in entrambe le fasi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” Si è costituito in giudizio convenuto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere, con compensazione delle spese di lite.
1 Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 16/07/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta liquidazione in data 15/04/25 e dell'avvenuto successivo pagamento della prestazione richiesta nelle more del giudizio, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dal procuratore dell' il quale ha prodotto documentazione utile al riguardo, e dal procuratore CP_1 di parte ricorrente. Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di liquidazione e del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve, allora, ritenersi sussistere al riguardo una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono liquidate in favore della parte ricorrente ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) in virtù della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notificazione del ricorso introduttivo all' e debbono essere CP_1 distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: dichiara cessata la materia del contendere. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00, CP_1 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 16/07/25
IL GIUDICE
UC VI
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. UC VI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, nella pubblica udienza del 16/07/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 11900 del RG. dell'anno 2025 e promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. D. Stramaccioni che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dalla dott.ssa L. Torcicollo in virtù di delega del direttore della sede CP_1 competente;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/03/25 il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro ed ha concluso chiedendo:
“1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1, L. 18/80 (indennità di accompagnamento), con decorrenza dal marzo 2024, come da decreto di omologa;
CP_ 2) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento maturati, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo. CP_ Con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, da quantificarsi anche con la maggiorazione di cui ai sensi dell'art.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS, oltre IVA e CPA e spese generali, nonché del pagamento del contributo unificato in entrambe le fasi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” Si è costituito in giudizio convenuto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere, con compensazione delle spese di lite.
1 Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 16/07/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta liquidazione in data 15/04/25 e dell'avvenuto successivo pagamento della prestazione richiesta nelle more del giudizio, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dal procuratore dell' il quale ha prodotto documentazione utile al riguardo, e dal procuratore CP_1 di parte ricorrente. Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di liquidazione e del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve, allora, ritenersi sussistere al riguardo una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono liquidate in favore della parte ricorrente ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) in virtù della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notificazione del ricorso introduttivo all' e debbono essere CP_1 distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: dichiara cessata la materia del contendere. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00, CP_1 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 16/07/25
IL GIUDICE
UC VI
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