Sentenza 18 febbraio 2019
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- 1. Contraffazione del marchio: la Cassazione detta le coordinate per la confisca del profittoAccesso limitatoGiulia Maria Mentasti · https://www.altalex.com/ · 13 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2019, n. 7334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7334 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VE ZI NI, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/03/2017 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv. Lapo Gramigni, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 09/03/2017 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale gigliato del 03/07/2014, che aveva condannato OV ZI NI e la moglie LE IE CH per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione di marchi di prodotti industriali (capo A), e di contraffazione e produzione di borse con marchio "Hermès Paris", costituenti riproduzione fedele dei modelli originari (capo B), in esso assorbito il reato di ricettazione contestato al capo C.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di OV ZI NI, Avv. Michele Luzzetti, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione: lamenta l'insussistenza di un vincolo associativo stabile e l'indeterminatezza del programma criminoso, in quanto la ME Cowell, la società manifatturiera dell'imputato, intratteneva rapporti commerciali leciti con altre società del ramo, che perduravano anche nel periodo in cui è stata posta in essere l'attività di contraffazione;
esisteva, dunque, una preesistente organizzazione lecita, e la stabile organizzazione era destinata anche alla commercializzazione di prodotti leciti;
mancherebbe poi l'indeterminatezza del programma criminoso, in quanto l'attività era diretta esclusivamente alla realizzazione di false borse Hermès, così integrando un mero concorso di persone nel reato continuato.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 240 e 474 bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla confisca dei veicoli, delle quote societarie, delle somme di denaro, dei conti correnti: lamenta che sia stata disposta la confisca dell'intero compendio patrimoniale e immobiliare del OV, ritenendolo profitto del reato di contraffazione del marchio Hermès; tuttavia, l'ablazione avrebbe colpito anche beni acquistati in base ai ricavi conseguiti negli anni precedenti al 2011, allorquando vennero espletate le indagini, e sulla base della commercializzazione di marchi non contraffatti;
sarebbe stata necessaria un perizia per la ricostruzione dei flussi finanziari, per accertare il reimpiego del profitto del denaro e il collegamento causale certo e la corrispondenza di valori con il reato, in quanto non poteva essere disposta una confisca diretta, ma per equivalente.
2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 474 bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla confisca dell'immobile di via Limite n. 148, in quanto considerato non solo profitto, ma anche cosa destinata alla commissione del reato: deduce che l'immobile era destinato per metà alla produzione di borse, ma per l'altra metà ospitava la concessionaria Aston MA del OV.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente ai motivi concernenti la confisca.
2. Il primo motivo, concernente l'associazione per delinquere, è inammissibile, non soltanto perché generico, limitandosi ad una mera ed assertiva contestazione delle valutazioni dei giudici di merito, avulsa da qualsiasi concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, ma anche perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata sulla stabilità del sodalizio e sulla indeterminatezza del programma criminoso. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla qualificazione giuridica, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.La Corte territoriale, invero, ha ricostruito analiticamente la struttura associativa stabile ed organizzata diretta e coordinata dal OV, e composta altresì dalla moglie LE IE CH, dal figlio ID, dalla nuora DA Dal Re, nonché da RI RE e ND LU, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di contraffazione di marchi di prodotti industriali, mediante produzione e commercializzazione, anche a livello internazionale, di borse con il marchio "Hermès", nonché la specifica ripartizione dei ruoli, secondo un assetto organizzativo operante in termini di stabilità e non limitato a singoli episodi;
la stabilità della struttura associativa, inoltre, è stata desunta dall'organizzazione predisposta per la realizzazione di un numero rilevante e indeterminato di borse con marchio "Hermès" contraffatto, connmercializzate sia sul territorio nazionale, sia a livello internazionale (in particolare, ad Hong Kong), che necessitava, dunque, della pianificazione di aspetti logistici incompatibili con una condotta meramente occasionale. Manifestamente infondata è la deduzione secondo cui la stabile organizzazione sarebbe esclusa dall'esistenza anche di un'attività imprenditoriale lecita: premesso che al momento delle indagini (iniziate nel 2011) la produzione effettuata dal OV tramite la ME Cowell riguardava soltanto le borse con marchio Hermès contraffatto, e che la produzione lecita, riferibile in particolare agli anni precedenti (dal 2008 al 2010), era del tutto marginale (pari al 15/20% del totale), va rammentato che la stabilità del vincolo associativo prescinde dai concreti mezzi strumentali adoperati dal sodalizio criminoso;
che l'associazione per delinquere si avvalesse dei laboratori e dei magazzini in precedenza utilizzati (anche) per la produzione lecita di prodotti non contraffatti non esclude la sussistenza del vincolo associativo che caratterizza l'attività illecita dell'odierno ricorrente e dei coimputati (in una fattispecie analoga, Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fanni, Rv. 268767). Altrettanto infondata è la doglianza con cui si sostiene che il programma criminoso non sarebbe indeterminato, riguardando esclusivamente la realizzazione di false borse Hermès; l'indeterminatezza concerne, infatti, il numero dei delitti oggetto del programma criminoso, a prescindere dalla identità della norma penale violata, ovvero dalle concrete modalità della condotta. Appaiono, dunque, pacificamente sussistenti i requisiti che caratterizzano il reato associativo - il vincolo stabile tra i sodali e il programma criminoso avente ad oggetto una serie indeterminata di reati-fine -, distinguendolo dal concorso di persone - caratterizzato da un vincolo occasionale e circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati -.
3. Il secondo ed il terzo motivo sono invece fondati nei limiti di seguito indicati.
3.1. La sentenza impugnata ha confermato la confisca, disposta in primo grado, dell'immobile ove veniva eseguita la produzione delle borse contraffatte, delle quote societarie detenute dal OV non soltanto nella ME Cowell s.r.I.- la società che produceva e commercializzava le borse con marchio contraffatto -, ma anche nella M80 Real Estate s.r.I., nella Sitea s.r.l. e nella Aston MA Florence s.r.I., nonché dei saldi attivi dei conti correnti personali e societari. La misura ablativa, che concerne pressoché l'intero patrimonio dell'imputato, secondo quanto emerge dagli atti nella disponibilità di questa Corte, è stata disposta sul presupposto che i ricavi dell'illecita attività di produzione e commercializzazione - stimati nella somma di circa 1 milione di euro nel solo 2011 - fossero stati reimpiegati, mediante l'acquisizione di partecipazioni sociali, nelle altre attività imprenditoriali e nell'acquisto dell'immobile di Campi Bisenzio;
in altri termini, l'immobile, le quote societarie e i saldi dei conti correnti sono stati ritenuti profitto 'diretto' del reato, in quanto derivanti dalla condotta criminosa accertata. Va, al riguardo, preliminarmente osservato che, essendo stata disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la misura ablativa deve ritenersi una confisca diretta del profitto del reato, non una confisca di valore (o per equivalente), peraltro non prevista in via generale dal nostro ordinamento;
nell'ambito delle fattispecie incriminatrici contestate nel presente procedimento, la confisca per equivalente è prevista soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 474 bis, comma 2, cod. pen., che, tuttavia, non risulta applicata dalla Corte territoriale, che ha disposto la confisca ai sensi degli artt. 240 e 474 bis, comma 1, cod. pen., nella forma 'diretta', e non `di valore'.
3.2. Per quanto concerne le somme di denaro depositate sui conti correnti, pur operando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437; Sez. 5, n. 23393 del 29/03/2017, Garau, Rv. 270134), non è tuttavia chiaro se la misura sia stata delimitata, nel quantum, in corrispondenza del profitto conseguito dal reato, avendo la confisca riguardato in maniera indifferenziata i saldi attivi dei conti correnti personali e societari, senza indicazione dell'ammontare degli stessi. Manca, infatti, una determinazione dell'ammontare del profitto del reato conseguito nel corso degli anni, e dunque confiscabile in via diretta in relazione alle somme di denaro.
3.3. Con riferimento alle quote societarie, e allo stesso immobile situato in Campi Bisenzio, via Limite n. 148, acquistato nel 2009 mediante una delle società riferibili al OV, e adibito in parte a laboratorio della ME, in parte a sede legale delle società 'di famiglia', va, invece, evidenziato che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Sez. 2, n. 53650 del 05/10/2016, Maiorano, Rv. 268854). Sicché, allorquando il profitto 'diretto' del reato venga reimpiegato mediante acquisizione di beni diversi dal denaro o dai beni originariamente conseguiti, non è possibile disporre la confisca diretta, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., salvo che l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700: "In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322 ter cod. pen., costituisce "profitto" del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causa/mente colle gabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo (Fattispecie in tema di concussione nella quale il danaro era stato richiesto da un ufficiale di P.G. per l'acquisto di un immobile)"). Nel caso in esame, dalla motivazione della sentenza impugnata non si evince, in assenza di uno specifico accertamento, che l'acquisto dell'immobile e delle quote societarie, con i connessi incrementi patrimoniali, siano causalmente collegabili ai reati accertati, ed alle somme di denaro illecitamente conseguite nel corso degli anni quale profitto della commercializzazione delle borse con marchio Hermès contraffatto.
3.4. Quanto, infine, all'immobile situato in Campi Bisenzio, via Limite n. 148, la sentenza impugnata ne ha disposto la confisca anche in qualità di "cosa" utilizzata per la commissione del reato di contraffazione, ai sensi dell'art. 474 bis, comma 1, cod. pen.; tuttavia, se la confisca in esame è circoscritta alle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato", la misura deve ritenersi legittima limitatamente alla parte dell'immobile destinata a laboratorio e/o magazzino per le attività illecite;
al contrario, risulta che la confisca sia stata disposta in relazione all'intero immobile, anche nella parte destinata alla concessionaria di autovetture Aston MA, ubicata (stando ai dati emersi dal provvedimento impugnato) al piano terra.
4. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, per nuovo esame ed approfondimento in ordine alle carenze argomentative evidenziate (quantum del profitto, in relazione alla delimitazione della confisca delle somme di denaro;
diretta derivazione causale degli incrementi patrimoniali e societari dall'originario profitto dei reati;
pertinenza della parte di immobile non destinata alla commissione dei reati ai fini della confisca delle cose attinenti al reato); il ricorso è, nel resto, inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugna