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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto: Dr.ssa Marta Ienzi Presidente Dr.ssa Filomena Albano Giudice rel. Dr.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 34687 del 2022, vertente t r a
- ( ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 01.01.1952, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pomponi, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- ( ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Botti, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 23.10.2024 le parti rassegnavano le conclusioni come da note scritte. Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale rappresentando che: aveva Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario con la signora in Roma in data CP_1 02.04.1977 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1977, n. 00373, parte 2, serie A02), dal quale erano nati i figli e maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autonomi;
nel corso del tempo il rapporto si incrinava irrimediabilmente, venendo meno l'affectio coniugalis, tanto che essi decidevano di separarsi;
con verbale del 06/03/2018 e successivo decreto di omologazione del 15/03/2018, il Tribunale di Civitavecchia recepiva le condizioni rassegnate dalle parti per le quali la casa coniugale, in comproprietà, rimaneva assegnata al marito che si sarebbe fatto carico dei ratei di mutuo gravanti sull'immobile e avrebbe corrisposto alla moglie, per compensarla, un assegno mensile di € 300; successivamente alla predetta separazione, i coniugi sottoscrivevano in data 01.02.2019 dinanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia accordo in forza del quale, a definizione delle comproprietà immobiliari tra gli stessi, convenivano il reciproco trasferimento delle relative quote (stipula in data 15.2.2022, atto di permuta) dell'immobile in Anguillara Sabazia (Roma). Tanto premesso, decorsi i termini di legge, parte ricorrente, invalido al 100% per le gravi infermità, pensionato percettore di una somma mensile netta di circa € 1.800/1.850 mensili, chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e fosse dichiarato cessato l'obbligo posto a suo carico di corrispondere alla moglie un importo per il suo mantenimento di € 300 mensili, stante la sua autosufficienza economica essendo la sig.ra CP_1 percettrice di pensione dell'importo di € 2.000 mensili circa. Si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, contestava le prospettazioni e deduzioni formulate dal marito, chiedendone il rigetto e la conferma in sede di divorzio di un assegno di € 300.
In data 30.01.2023 il Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/01/2023, sentite le parti e vista la documentazione depositata, ritenuto che da un primo esame delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, risultava un reddito pensionistico per il marito di €1.850,00 mensili e un reddito pensionistico per la moglie di € 2200,00 mensili, revocava l'obbligo per il ricorrente di versare alla moglie la somma stabilita in separazione quale contributo per il di lei mantenimento, con decorrenza dalla domanda, confermandosi per il resto le condizioni della separazione. All'udienza di prima comparizione, il GI assegnava alle parti i termini istruttori e riservava la causa in decisione sullo status. Con sentenza sullo status n. 8416/2023 pubbl. il 29/05/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. In prosieguo di giudizio, all'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice istruttore ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Preso atto che con sentenza sullo status (n. 8416/2023 pubbl. il 29/05/2023) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di assegno divorzile.
Assegno divorzile Preliminarmente, con ordinanza del 30.01.2023 il Presidente aveva disposto la revoca dell'obbligo per il ricorrente di versare alla moglie l'assegno di mantenimento stabilito in separazione a far data dalla domanda, confermando per il resto le statuizioni separative. Con riguardo alla domanda di revoca dell'assegno in favore della formulata dal sig. CP_1 [...]
e alla opposta domanda della ex moglie di confermare il contributo per il suo Parte_1 mantenimento (rectius assegno divorzile) nella misura di € 300 mensili, il Collegio osserva quanto segue. A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017). Il Collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale). Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativa-perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale). L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali, e che si fonda sulla “…valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che – nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c. abbiano inciso sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. In tali condizioni- ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito “…all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”; Al di fuori di tali ipotesi, l'assegno -sempre subordinato alla verifica di una sperequazione nella posizione dei due interessati- può essere attribuito unicamente ove emergano esigenze di natura assistenziale in senso stretto, ovvero nella ipotesi del tutto marginale della funzione riparativa/risarcitoria. Occorre prendere dunque le mosse dalla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi;
quindi deve verificarsi se sussista o meno uno squilibrio economico significativo, per poi verificare se le condizioni del coniuge svantaggiato possano definirsi inadeguate o in linea assoluta (funzione assistenziale) o in relazione all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future (funzione compensativo perequativa) in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. n. 29920 del 2022, peraltro, ha puntualizzato che “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, nè sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente”( Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022). Entrano poi nella valutazione le potenzialità del richiedente l'assegno di procurarsi mezzi propri, la durata del vincolo matrimoniale, e non ultima l'età (“… non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”). L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di Cassazione, e pienamente condivisa dal Collegio, consente, dunque, al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio;
gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come “nomadi” senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Compiute tali premesse, nel caso di specie, occorre accertare la situazione economico-reddituale delle parti. Il sig. , invalido al 100% per le gravi infermità da cui è affetto, percepisce una Parte_1 pensione INPS di € 1.850 mensili (per 13 mensilità); ha dichiarato di essere proprietario dell'immobile adibito ad abitazione principale in Anguillara Sabazia, della quota del 50% di due immobili in Roma, pervenuti iure hereditatis, e della quota del 51% dell'azienda agricola AGROLUX DI SCHIANO LOMORIELLO VINCENZO Snc, da diversi anni non più attiva. Di contro, la signora , pensionata dal 2020 ed ex dipendente di Cassa Depositi e Prestiti, CP_1 percepisce un assegno mensile di € 2.232. Oltre a ciò, è proprietaria della quota del 50% dell'immobile ove vive in Roma, oltre a due box in Guidonia Montecelio. Dalla istruttoria complessivamente svolta, tenuto conto della capacità reddituale/pensionistica di entrambe le parti, delle condizioni di salute del sig. , è emerso come la signora Parte_1
sia in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento in quanto percettrice di CP_1 una pensione di oltre € 2.200 mensili Pertanto, sulla scorta delle predette evidenze istruttorie è del tutto irrilevante che in sede di separazione l'assegno fosse stato previsto per il mantenimento ovvero a compensazione dell'assegnazione della casa coniugale, in quanto nel presente giudizio si verte in tema di assegno divorzile, istituto avente presupposti del tutto diversi. Il Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla signora , la quale ha fornito una CP_1 ricostruzione delle vicende personali (convivenza), lavorative e successoria (beni ereditati) non compatibile con la richiesta di assegno divorzile. In conseguenza di ciò, va confermata la revoca dell'assegno di mantenimento già disposta.
Spese di giudizio Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34687/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
preso atto che con sentenza non definitiva n. 8416/2023 pubbl. il 29/05/2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02.04.1977 in Roma, così decide, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi:
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora e, per l'effetto, conferma la CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento dovuto dal sig. in suo favore;
Parte_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 34687 del 2022, vertente t r a
- ( ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 01.01.1952, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pomponi, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- ( ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Botti, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 23.10.2024 le parti rassegnavano le conclusioni come da note scritte. Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale rappresentando che: aveva Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario con la signora in Roma in data CP_1 02.04.1977 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1977, n. 00373, parte 2, serie A02), dal quale erano nati i figli e maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autonomi;
nel corso del tempo il rapporto si incrinava irrimediabilmente, venendo meno l'affectio coniugalis, tanto che essi decidevano di separarsi;
con verbale del 06/03/2018 e successivo decreto di omologazione del 15/03/2018, il Tribunale di Civitavecchia recepiva le condizioni rassegnate dalle parti per le quali la casa coniugale, in comproprietà, rimaneva assegnata al marito che si sarebbe fatto carico dei ratei di mutuo gravanti sull'immobile e avrebbe corrisposto alla moglie, per compensarla, un assegno mensile di € 300; successivamente alla predetta separazione, i coniugi sottoscrivevano in data 01.02.2019 dinanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia accordo in forza del quale, a definizione delle comproprietà immobiliari tra gli stessi, convenivano il reciproco trasferimento delle relative quote (stipula in data 15.2.2022, atto di permuta) dell'immobile in Anguillara Sabazia (Roma). Tanto premesso, decorsi i termini di legge, parte ricorrente, invalido al 100% per le gravi infermità, pensionato percettore di una somma mensile netta di circa € 1.800/1.850 mensili, chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e fosse dichiarato cessato l'obbligo posto a suo carico di corrispondere alla moglie un importo per il suo mantenimento di € 300 mensili, stante la sua autosufficienza economica essendo la sig.ra CP_1 percettrice di pensione dell'importo di € 2.000 mensili circa. Si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, contestava le prospettazioni e deduzioni formulate dal marito, chiedendone il rigetto e la conferma in sede di divorzio di un assegno di € 300.
In data 30.01.2023 il Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/01/2023, sentite le parti e vista la documentazione depositata, ritenuto che da un primo esame delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, risultava un reddito pensionistico per il marito di €1.850,00 mensili e un reddito pensionistico per la moglie di € 2200,00 mensili, revocava l'obbligo per il ricorrente di versare alla moglie la somma stabilita in separazione quale contributo per il di lei mantenimento, con decorrenza dalla domanda, confermandosi per il resto le condizioni della separazione. All'udienza di prima comparizione, il GI assegnava alle parti i termini istruttori e riservava la causa in decisione sullo status. Con sentenza sullo status n. 8416/2023 pubbl. il 29/05/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. In prosieguo di giudizio, all'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice istruttore ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Preso atto che con sentenza sullo status (n. 8416/2023 pubbl. il 29/05/2023) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di assegno divorzile.
Assegno divorzile Preliminarmente, con ordinanza del 30.01.2023 il Presidente aveva disposto la revoca dell'obbligo per il ricorrente di versare alla moglie l'assegno di mantenimento stabilito in separazione a far data dalla domanda, confermando per il resto le statuizioni separative. Con riguardo alla domanda di revoca dell'assegno in favore della formulata dal sig. CP_1 [...]
e alla opposta domanda della ex moglie di confermare il contributo per il suo Parte_1 mantenimento (rectius assegno divorzile) nella misura di € 300 mensili, il Collegio osserva quanto segue. A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017). Il Collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale). Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativa-perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale). L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali, e che si fonda sulla “…valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che – nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c. abbiano inciso sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. In tali condizioni- ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito “…all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”; Al di fuori di tali ipotesi, l'assegno -sempre subordinato alla verifica di una sperequazione nella posizione dei due interessati- può essere attribuito unicamente ove emergano esigenze di natura assistenziale in senso stretto, ovvero nella ipotesi del tutto marginale della funzione riparativa/risarcitoria. Occorre prendere dunque le mosse dalla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi;
quindi deve verificarsi se sussista o meno uno squilibrio economico significativo, per poi verificare se le condizioni del coniuge svantaggiato possano definirsi inadeguate o in linea assoluta (funzione assistenziale) o in relazione all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future (funzione compensativo perequativa) in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. n. 29920 del 2022, peraltro, ha puntualizzato che “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, nè sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente”( Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022). Entrano poi nella valutazione le potenzialità del richiedente l'assegno di procurarsi mezzi propri, la durata del vincolo matrimoniale, e non ultima l'età (“… non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”). L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di Cassazione, e pienamente condivisa dal Collegio, consente, dunque, al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio;
gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come “nomadi” senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Compiute tali premesse, nel caso di specie, occorre accertare la situazione economico-reddituale delle parti. Il sig. , invalido al 100% per le gravi infermità da cui è affetto, percepisce una Parte_1 pensione INPS di € 1.850 mensili (per 13 mensilità); ha dichiarato di essere proprietario dell'immobile adibito ad abitazione principale in Anguillara Sabazia, della quota del 50% di due immobili in Roma, pervenuti iure hereditatis, e della quota del 51% dell'azienda agricola AGROLUX DI SCHIANO LOMORIELLO VINCENZO Snc, da diversi anni non più attiva. Di contro, la signora , pensionata dal 2020 ed ex dipendente di Cassa Depositi e Prestiti, CP_1 percepisce un assegno mensile di € 2.232. Oltre a ciò, è proprietaria della quota del 50% dell'immobile ove vive in Roma, oltre a due box in Guidonia Montecelio. Dalla istruttoria complessivamente svolta, tenuto conto della capacità reddituale/pensionistica di entrambe le parti, delle condizioni di salute del sig. , è emerso come la signora Parte_1
sia in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento in quanto percettrice di CP_1 una pensione di oltre € 2.200 mensili Pertanto, sulla scorta delle predette evidenze istruttorie è del tutto irrilevante che in sede di separazione l'assegno fosse stato previsto per il mantenimento ovvero a compensazione dell'assegnazione della casa coniugale, in quanto nel presente giudizio si verte in tema di assegno divorzile, istituto avente presupposti del tutto diversi. Il Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla signora , la quale ha fornito una CP_1 ricostruzione delle vicende personali (convivenza), lavorative e successoria (beni ereditati) non compatibile con la richiesta di assegno divorzile. In conseguenza di ciò, va confermata la revoca dell'assegno di mantenimento già disposta.
Spese di giudizio Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34687/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
preso atto che con sentenza non definitiva n. 8416/2023 pubbl. il 29/05/2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02.04.1977 in Roma, così decide, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi:
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora e, per l'effetto, conferma la CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento dovuto dal sig. in suo favore;
Parte_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi