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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 674/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8030/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE n. TYSCOSM01107 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE n. TYSCOSM01107 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE n. TYSCOSM01107 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data
10.10.2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il provvedimento di contestazione n. TYSCOSM01107 e irrogazione di sanzioni per l'anno di imposta 2016 notificato in data 12.06.2024, per la somma di € 1.943,10,
a seguito di dichiarazione integrativa presentata in data 13.12.2019; ne chiedeva l'annullamento.
Eccepiva la mancata notifica della comunicazione di irregolarità; la correttezza della presentazione della dichiarazione integrativa;
la illegittimità della sanzione e la sua sproporzione rispetto alle somme non versate;
il difetto di motivazione;
la decadenza.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Con uno specifico motivo di impugnazione è stata eccepita la correttezza della presentazione della dichiarazione integrativa e la sua piena validità in sostituzione di quella originaria;
con la conseguente erroneità nell'applicazione della sanzione irrogata sul presupposto di una dichiarazione infedele.
Tale motivo di impugnazione è fondato. In caso che nella compilazione della dichiarazione dei redditi il contribuente compia errori od omissioni, l'art. 2, commi 8 e 8 bis, del DPR. n. 322 del 22/07/1998, permette che detti errori od omissioni vengano corretti mediante una successiva dichiarazione integrativa.
Nell'ipotesi in oggetto, come è incontroverso fra le parti, il ricorrente ha inserito nella dichiarazione originaria un reddito inferiore a quello effettivamente percepito e pertanto ha proceduto a presentare una dichiarazione integrativa in suo "sfavore", presentata cioè per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minor reddito e, comunque, di un minor debito d'imposta o di un maggior credito.
Tale rettifica a favore del fisco può essere operata, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del DPR. n. 322/1998, entro il termine per l'accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (ordinariamente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). La Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 13378 del 30/06/2016, ha infatti ammesso tale possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'Indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8 bis.
La Suprema Corte, con la pronuncia n. 28172/2017 ha precisato come, in tema di imposte sui redditi,
"costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, in quanto se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse la correzione, ciò si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore".
Ancora, con la sentenza n. 15798/2015, la Cassazione ha affermato come solo «dopo la contestazione della violazione, è preclusa ogni possibilità di regolarizzazione. Invero, ove fosse possibile, come preteso dalla società ricorrente, porre rimedio alla mancata separata indicazione delle deduzioni in oggetto (o a qualunque altra irregolarità) anche dopo la contestazione della violazione, la correzione stessa si risolverebbe (come rivelato da C. cost. 392/02) in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni predisposte dal legislatore per l'inosservanza della correlativa prescrizione" - cfr Cass. 4.4.2012, sent 5398>>.
Gli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, del Dpr 322/1998 - rispettivamente in tema di imposte dirette e
Iva - prevedono una generalizzata possibilità per i contribuenti di correggere eventuali errori e omissioni commessi nella compilazione delle dichiarazioni già presentate, entro i termini stabiliti per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.
Conseguentemente deve concludersi che la dichiarazione integrativa, nell'attuale disciplina legislativa, deve essere considerata idonea a sostituire integralmente la dichiarazione originaria, purchè prima non vi sia stata, da parte dell'Amministrazione, la notifica di un accertamento o di una contestazione.
Nel caso in oggetto dunque, nel quale il contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa, contenente un reddito dichiarato maggiore, tale dunque da determinare un maggior debito di imposta, entro i termini consentiti dalla legge e senza che prima vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, alcun accertamento o contestazione, deve ritenersi che il contenuto della dichiarazione integrativa venga "in toto" a sostituire quello della dichiarazione originaria;
con la conseguenza che la irrogazione, da parte dell'Ufficio, di una sanzione per infedele dichiarazione appare del tutto illegittima.
I rimanenti motivi di impugnazione rimangono assorbiti.
Dalle superiori osservazioni consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate nella somma di € 500,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 22.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8030/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE n. TYSCOSM01107 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE n. TYSCOSM01107 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE n. TYSCOSM01107 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data
10.10.2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il provvedimento di contestazione n. TYSCOSM01107 e irrogazione di sanzioni per l'anno di imposta 2016 notificato in data 12.06.2024, per la somma di € 1.943,10,
a seguito di dichiarazione integrativa presentata in data 13.12.2019; ne chiedeva l'annullamento.
Eccepiva la mancata notifica della comunicazione di irregolarità; la correttezza della presentazione della dichiarazione integrativa;
la illegittimità della sanzione e la sua sproporzione rispetto alle somme non versate;
il difetto di motivazione;
la decadenza.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Con uno specifico motivo di impugnazione è stata eccepita la correttezza della presentazione della dichiarazione integrativa e la sua piena validità in sostituzione di quella originaria;
con la conseguente erroneità nell'applicazione della sanzione irrogata sul presupposto di una dichiarazione infedele.
Tale motivo di impugnazione è fondato. In caso che nella compilazione della dichiarazione dei redditi il contribuente compia errori od omissioni, l'art. 2, commi 8 e 8 bis, del DPR. n. 322 del 22/07/1998, permette che detti errori od omissioni vengano corretti mediante una successiva dichiarazione integrativa.
Nell'ipotesi in oggetto, come è incontroverso fra le parti, il ricorrente ha inserito nella dichiarazione originaria un reddito inferiore a quello effettivamente percepito e pertanto ha proceduto a presentare una dichiarazione integrativa in suo "sfavore", presentata cioè per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minor reddito e, comunque, di un minor debito d'imposta o di un maggior credito.
Tale rettifica a favore del fisco può essere operata, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del DPR. n. 322/1998, entro il termine per l'accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (ordinariamente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). La Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 13378 del 30/06/2016, ha infatti ammesso tale possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'Indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8 bis.
La Suprema Corte, con la pronuncia n. 28172/2017 ha precisato come, in tema di imposte sui redditi,
"costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, in quanto se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse la correzione, ciò si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore".
Ancora, con la sentenza n. 15798/2015, la Cassazione ha affermato come solo «dopo la contestazione della violazione, è preclusa ogni possibilità di regolarizzazione. Invero, ove fosse possibile, come preteso dalla società ricorrente, porre rimedio alla mancata separata indicazione delle deduzioni in oggetto (o a qualunque altra irregolarità) anche dopo la contestazione della violazione, la correzione stessa si risolverebbe (come rivelato da C. cost. 392/02) in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni predisposte dal legislatore per l'inosservanza della correlativa prescrizione" - cfr Cass. 4.4.2012, sent 5398>>.
Gli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, del Dpr 322/1998 - rispettivamente in tema di imposte dirette e
Iva - prevedono una generalizzata possibilità per i contribuenti di correggere eventuali errori e omissioni commessi nella compilazione delle dichiarazioni già presentate, entro i termini stabiliti per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.
Conseguentemente deve concludersi che la dichiarazione integrativa, nell'attuale disciplina legislativa, deve essere considerata idonea a sostituire integralmente la dichiarazione originaria, purchè prima non vi sia stata, da parte dell'Amministrazione, la notifica di un accertamento o di una contestazione.
Nel caso in oggetto dunque, nel quale il contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa, contenente un reddito dichiarato maggiore, tale dunque da determinare un maggior debito di imposta, entro i termini consentiti dalla legge e senza che prima vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, alcun accertamento o contestazione, deve ritenersi che il contenuto della dichiarazione integrativa venga "in toto" a sostituire quello della dichiarazione originaria;
con la conseguenza che la irrogazione, da parte dell'Ufficio, di una sanzione per infedele dichiarazione appare del tutto illegittima.
I rimanenti motivi di impugnazione rimangono assorbiti.
Dalle superiori osservazioni consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate nella somma di € 500,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 22.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro