Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 29/04/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 116/2026 sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 70139/C del registro di Segreteria, depositato in data 14 novembre 2025.
Ad istanza di V. G. (cod. fisc. OMISSIS) nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura allegata in separato foglio al ricorso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Monica Giunta (C.F.
[...]) e RU AB (C.F. [...]) i quali hanno dichiarato che intendono ricevere eventuali notifiche e comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
- monica.giunta@pec.ordineavvocaticatania.it;
- avv.sabinacaruso@pec.ordineavvocaticatania.it.
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Tiziana Giovanna Norrito (PEC:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall’avv. Francesco MU (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. Francesco Velardi (PEC:
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto, sita in Palermo nella Via Maggiore Toselli n. 5.
Esaminati gli atti e i documenti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 16 aprile 2026, l’avv. Orazio Monastero in sostituzione per delega scritta dei procuratori del ricorrente e l’avv. Enrico Cassina per l’INPS.
Ritenuto in
TT
I. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente in epigrafe adiva questa Corte per ottenere il riscatto degli anni di laurea e di specializzazione.
I.a. Il ricorrente rappresentava in fatto quanto segue.
In data 24.07.2007, il sig. V., con numero pratica 8240, numero domus 5038640800428, aveva presentato domanda di riscatto degli anni di laurea e di specializzazione.
In data 16 marzo 2025, non avendo ricevuto il conteggio per il riscatto degli anni richiesti, il ricorrente sollecitava l’INPS rappresentando che tale riscatto era divenuto improcrastinabile in previsione della possibilità di poter andare in pensione.
In data 25 marzo 2025, egli riceveva una nota PEC dall’INPS con cui si comunicava che, essendo trascorsi dieci anni dalla presentazione della domanda di riscatto in assenza di attivazione da parte dell’utente, la domanda di riscatto era stata definita per rinuncia e, pertanto, lo si invitava a ripresentare domanda attraverso gli appositi canali telematici.
In data 29.04.2025, il sig. V. diffidava l’INPS a “riscontrare l’istanza di riscatto in oggetto, comunicando entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, il suo accoglimento e provvedendo a quantificare gli importi dovuti” cui non seguiva alcun riscontro da parte dell’Amministrazione.
In data 23.10.2025 era inoltrata all’INPS istanza di accesso agli atti con cui si chiedeva di estrarre copia della domanda di riscatto, anch’essa rimasta priva di riscontro.
I.b. La difesa attorea lamentava lillegittimità del diniego di riscatto deducendo l’imprescrittibilità del diritto al riscatto degli anni di laurea senza la necessità di alcun impulso da parte dell’interessato richiamando giurisprudenza del giudice ordinario e l’inapplicabilità al giudizio pensionistico contabile dell’art. 47 del dPR 639/1970 citando giurisprudenza contabile e di legittimità.
Venivano formulate le seguenti conclusioni:
- previa disapplicazione di ogni disposizione regolamentare contraria e previo ordine all’INPS del deposito di copia protocollata dell’istanza di riscatto per cui è causa, accertare il diritto del ricorrente a riscattare gli anni di laurea e gli anni di specializzazione così come richiesto in data 24.07.2007 con numero pratica 8240 e numero domus 5038640800428 ed a vedersi conseguentemente quantificare gli importi dovuti in relazione alla data di presentazione della stessa senza ulteriori aggravi;
- conseguentemente ordinare all’ente previdenziale convenuto il calcolo dei contributi dovuti in relazione alla data di presentazione della suddetta istanza senza ulteriori aggravi;
- con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorari del presente giudizio.
II. Con decreto del 19 novembre 2025 veniva fissata l’udienza di discussione per il giorno 18 marzo 2026 poi rinviata al 16 aprile 2026 su motivata richiesta dei procuratori del ricorrente.
In data 10 dicembre 2025 parte ricorrente depositava la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
III. Con memoria depositata in data 6 marzo 2026 si costituiva in giudizio l’INPS, formulando le seguenti conclusioni:
- ritenere il ricorso inammissibile per mancanza della domanda amministrativa;
- ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione trattandosi di riscatto presso il FPLD;
- ritenere e dichiarare il diritto prescritto per decorso del termine ordinario decennale;
- con ogni statuizione rigettare il ricorso
- Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle competenze professionali.
L’Istituto, dopo una breve ricostruzione della normativa di riferimento, eccepiva in via preliminare l’assenza di domanda amministrativa con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 155 c.g.c. in quanto non era stata rinvenuta alcuna domanda di riscatto
(né cartacea e né telematica), se non per il caricamento evidenziato dallo stesso ricorrente e risultante dal portale, ma non corrispondente ad una domanda presente nel sistema.
Secondo l’INPS tale risultanza del sistema non può sostituire la domanda amministrativa ed è priva di valore certificativo in quanto tale evidenza è legata ad un caricamento su applicativo NPIGPA, visibile dall’utente nell’area riservata, il quale non può essere considerato equivalente ad una domanda amministrativa mentre grava sul ricorrente l’obbligo di produrre la domanda amministrativa, che evidentemente non è in suo possesso vista la richiesta di esibizione fatta. Sul punto si aggiungeva che l’Istituto aveva svolto delle ricerche anche tra il materiale cartaceo ma non era stata rinvenuta alcuna domanda. L’INPS, quindi, concludeva sul punto rappresentando di non avere alcuna contezza della domanda di riscatto aggiungendo che le risultanze telematiche, oltre a dare atto della presentazione di una domanda di riscatto nel 2007, davano altresì conto di una rinuncia nel 2014 non rinvenuta anch’essa né su supporto cartaceo né sugli applicativi attualmente in uso. Secondo l’Ente previdenziale tale rinuncia giustificherebbe, unitamente al lunghissimo tempo trascorso, la mancanza di attivazione dell’INPS.
La difesa dell’Ente resistente rappresentava che la nota di marzo 2025 era stata emessa in esecuzione di un piano di smaltimento disposto dalla D.C. Pensioni con PEI n. 9616 del 03.06.2015 sul presupposto che anche rispetto alla domanda di riscatto possa formarsi il silenzio rifiuto previsto dall’art. 7 della legge 533/1973, maturato al 120 giorno dalla domanda amministrativa, senza che l’interessato si sia nel frattempo attivato. Sul punto era evidenziato che l’applicazione di un termine di prescrizione alla fattispecie deriva dalla circostanza che la domanda di riscatto risulta caricata su un applicativo (NPIGPA)
che era in uso per le gestioni previdenziali private visto che dall’allegato estratto assicurativo risulta che il sig. V. possiede una contribuzione in FPLD che giustificherebbe la presentazione della domanda di riscatto presso quel fondo.
Da tale circostanza ne deriverebbe il difetto di giurisdizione della Corte dei conti non riguardando una questione strumentale ad una pensione pubblica e la prescrizione del diritto perfezionatosi con il trascorre del termine di 120 gg più 10 anni dalla data di presentazione dell’istanza visto che il primo impulso dell’assicurato in merito alla domanda di riscatto era avvenuto unicamente nel 2025.
Nel merito, l’INPS eccepiva la mancata allegazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto a riscatto visto che l’allegato 7 al ricorso era illeggibile e non erano stati neppure indicati i presupposti per la riscattabilità dei periodi (condizioni per il riscatto di laurea e corsi di specializzazione).
IV. In data 17 marzo 2026 parte ricorrente ridepositava l’allegato 7
“certificati laurea e specializzazione” risultato illeggibile.
V. All’udienza del 16 aprile 2026 parte ricorrente contestava le eccezioni dell’INPS formulate nella memoria di costituzione, deduceva sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 2820/2022 e si riportava al ricorso e alle richieste ivi formulate. Il rappresentante dell’INPS si riportava alla memoria depositata.
La causa, quindi, era posta in decisione.
Considerato in
TO
1. Il giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente, medico dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna e iscritto alla Cassa Pensioni Sanitari (CPS) dal 05.05.2008 oltre ad essere titolare di una posizione assicurativa accesa presso l’Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici e odontoiatrici (ENPAM) come risulta dall’estratto del conto previdenziale in atti (cfr. all. 3 della memoria dell’INPS), ad avere riconosciuto il riscatto degli anni della durata del corso di laurea in medicina e chirurgia (titolo conseguita il 07.11.1991) e degli anni di specializzazione con riferimento ad una domanda amministrativa di riscatto presentata in data 24.07.2007, per come risulta dall’applicativo NPIGPA (Nuova Piattaforma Gestione Posizione Assicurativa) in uso all’INPS, quando lo stesso non aveva ancora un rapporto alle dipendenze della P.A. essendo all’epoca dei fatti iscritto alla gestione previdenziale privata del FPLD in quanto dipendente dal 01.02.2005 al 05.05.2008 della Casa di Cura Villa RR RL (cfr. all. 3. della memoria INPS).
2. In via pregiudiziale va scrutinata l’eccezione di parte resistente sul difetto di giurisdizione di questa Corte sul ricorso.
Secondo orientamento costante della Corte suprema la decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda, identificabile non già in base al criterio della cosiddetta prospettazione (ossia avendo riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dall’istante), bensì sulla base del cosiddetto “petitum”
sostanziale, quale può individuarsi indagando sulla effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola e si svolge.
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il riscatto degli anni di laurea e di specializzazione in “previsione della possibilità di poter andare in pensione” (cfr. all. 2 del ricorso) con riferimento ad una domanda amministrativa di riscatto presentata nel 2007 quando il ricorrente non presentava ancora alcuna iscrizione previdenziale pubblica (CPS) ma risultava iscritto soltanto alla gestione previdenziale privata del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
(FPLD) (cfr. all. 3. della memoria dell’INPS e “certificati laurea e specializzazione da ridepositare” depositati dal ricorrente in data 17.03.2026, pag. 5).
Secondo gli artt. 13 e 62 R.D. 1214/1934 la giurisdizione pensionistica della Corte dei conti riguarda la materia del diritto, della misura e della decorrenza delle pensioni pubbliche che si differenziano da quelle private in quanto sono a totale o parziale carico del bilancio dello Stato.
La Corte dei conti, quindi, sulla base della suddetta normativa, confermata dall’art. 1, co. 2 c.g.c. secondo cui sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti “i giudizi in materia pensionistica”, è il giudice delle pensioni pubbliche in quanto esse sono a carico dello Stato. Tale giurisdizione secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie anche strumentali in cui il rapporto pensionistico pubblico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale purché tale questioni strumentali riguardino gli effetti immediati e diretti sul rapporto previdenziale pubblico (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 11631/2003)
come emerge anche dalla giurisprudenza in materia di riscatto richiamata dalla difesa del ricorrente nel corso dell’udienza di discussione.
Di contro ogni controversia relativa al rapporto pensionistico a carico del FPLD non deve essere conosciuta dalla Corte dei conti ma appartiene alla giurisdizione ordinaria del giudice del lavoro.
Sulla base delle superiori coordinate ermeneutiche l’eccezione sul difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul ricorso è fondata per le ragioni di seguito svolte.
Infatti, nell’odierno in giudizio non viene in rilievo in via immediata e diretta alcun effetto sulla pensione a carico della gestione previdenziale pubblica (CPS) del ricorrente in quanto la domanda giudiziale di riscatto riguarda una istanza amministrativa presentata dal ricorrente nel 2007 alla gestione previdenziale privata anteriormente alla costituzione del rapporto di pubblico impiego con l’ASP di Enna e alla relativa iscrizione alla gestione previdenziale pubblica (CPS).
Ne consegue che la disciplina da applicare nella gestione di tale domanda amministrativa è quella prevista per l’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) senza alcun effetto immediato e diretto su un trattamento a carico della gestione CPS considerato che il ricorrente presenta iscrizioni anche al FPLD e all’ENPAM.
3. In conclusione, per le ragioni esposte, questo IC declina la giurisdizione della Corte dei conti sul ricorso e ritiene che la controversia debba essere conosciuta dal IC ordinario in funzione di IC del lavoro, con conseguente preclusione dell’esame, in questa sede, di ogni ulteriore questione.
Con riferimento alla declinatoria di giurisdizione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono fatti salvi, ai sensi dell’art. 17, co. 2, c.g.c., qualora il processo venga riassunto dalla ricorrente innanzi al Tribunale ordinario competente in funzione di IC del lavoro nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza.
4. Considerato che il ricorso è stato definito sulla base di una questione pregiudiziale, le spese di lite sono compensate integralmente ai sensi dell’art. 31, co. 3, c.g.c.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L.
533/1973.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul ricorso in favore della giurisdizione del IC ordinario in funzione di IC del lavoro;
- compensa integralmente le spese di lite;
- nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.
Il IC Gaspare PA F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 28 aprile 2026 Pubblicata 29 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)