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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 26/01/2026, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 883/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
IE NT, LA
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2026/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14069/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3015F003222024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3015F003222024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3015F003222024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 337/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria primo grado Napoli, il contribuente impugnava l' avviso di accertamento n.TF3015F00322, emesso dall'Agenzia delle Entrate per Irpef relativa all'anno 2018 .
La Corte adita,con sentenza n. 14069/24 accoglieva il ricorso sulla base di quanto stabilito dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Caserta che con sentenza 3051/24 aveva accolto la tesi dello Studio Associazione_1 in ordine ad altro avviso di accertamento n.TF020501850 per lo stesso anno 2018 – relativo alla deducibilità dei costi dei soci secondo il criterio di cassa e non di competenza – ritenendo l'avviso di accertamento IRPEF 2018,materia del presente giudizio,derivante dal richiamato avviso di accertamento allo Studio Associato, del quale il Resistente_1 è compartecipe nella misura del 33%.
Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate di Napoli ha proposto il presente appello,deducendo :
- che la sentenza n.3051/24 della C.G.T. di primo grado di Caserta è stata impugnata dalla D.P. di
Caserta;
- che , ex art. 5 del DPR 917/86 , l'avviso di accertamento è legittimo,in quanto riferito al reddito generato da persona fisica, ancorchè il contribuente sia socio di Studio Professionale.
L'appellato evidenzia, a sua volta, l'infondatezza dell'appello,chiedendone il rigetto, nella considerazione che lo Studio Associato produce reddito da lavoro che viene poi tassato ai singoli soci come reddito di partecipazione, secondo il criterio di cassa e non di competenza. Precisa, a tal riguardo, di avere impugnato l'avviso di accertamento n.TF7020501850/2023 allo Studio Associato per l'anno di imposta
2018, che la C.G.T. di Caserta ha accolto con sentenza n.3051/24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente,si rileva che a fascicolo è stata depositata dal resistente la sentenza n.6214/2025, con la quale la C.G.T. di secondo grado della Campania, sezione 11,ha accolto parzialmente il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate D.P. Caserta,RESPINGENDO l'appello per la parte relativa al criterio dei costi e dei ricavi, per i quali va applicato il principio di cassa e non di competenza. In esito a tale decisione,
l'Ufficio di Caserta dovrà rideterminare il reddito accertato per l'anno2018 e, per la natura derivata dell'avviso di accertamento, impugnato nel presente giudizio, da quello emesso nei confronti dello Studio
Associato, l'Ufficio di Napoli dovrà conformarsi alle modifiche che saranno apportate al reddiro 2018. Si ritiene, pertanto, che le censure mosse alla impugnata sentenza di primo grado n.14069 della C.G.T. di
Napoli non possono trovare accoglimento.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,sezione 20, definitivamente pronunciando sull'appello, così decide: RESPINGE l'appello e compensa le spese di giudizio tra le parti
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
IE NT, LA
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2026/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14069/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3015F003222024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3015F003222024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3015F003222024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 337/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria primo grado Napoli, il contribuente impugnava l' avviso di accertamento n.TF3015F00322, emesso dall'Agenzia delle Entrate per Irpef relativa all'anno 2018 .
La Corte adita,con sentenza n. 14069/24 accoglieva il ricorso sulla base di quanto stabilito dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Caserta che con sentenza 3051/24 aveva accolto la tesi dello Studio Associazione_1 in ordine ad altro avviso di accertamento n.TF020501850 per lo stesso anno 2018 – relativo alla deducibilità dei costi dei soci secondo il criterio di cassa e non di competenza – ritenendo l'avviso di accertamento IRPEF 2018,materia del presente giudizio,derivante dal richiamato avviso di accertamento allo Studio Associato, del quale il Resistente_1 è compartecipe nella misura del 33%.
Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate di Napoli ha proposto il presente appello,deducendo :
- che la sentenza n.3051/24 della C.G.T. di primo grado di Caserta è stata impugnata dalla D.P. di
Caserta;
- che , ex art. 5 del DPR 917/86 , l'avviso di accertamento è legittimo,in quanto riferito al reddito generato da persona fisica, ancorchè il contribuente sia socio di Studio Professionale.
L'appellato evidenzia, a sua volta, l'infondatezza dell'appello,chiedendone il rigetto, nella considerazione che lo Studio Associato produce reddito da lavoro che viene poi tassato ai singoli soci come reddito di partecipazione, secondo il criterio di cassa e non di competenza. Precisa, a tal riguardo, di avere impugnato l'avviso di accertamento n.TF7020501850/2023 allo Studio Associato per l'anno di imposta
2018, che la C.G.T. di Caserta ha accolto con sentenza n.3051/24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente,si rileva che a fascicolo è stata depositata dal resistente la sentenza n.6214/2025, con la quale la C.G.T. di secondo grado della Campania, sezione 11,ha accolto parzialmente il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate D.P. Caserta,RESPINGENDO l'appello per la parte relativa al criterio dei costi e dei ricavi, per i quali va applicato il principio di cassa e non di competenza. In esito a tale decisione,
l'Ufficio di Caserta dovrà rideterminare il reddito accertato per l'anno2018 e, per la natura derivata dell'avviso di accertamento, impugnato nel presente giudizio, da quello emesso nei confronti dello Studio
Associato, l'Ufficio di Napoli dovrà conformarsi alle modifiche che saranno apportate al reddiro 2018. Si ritiene, pertanto, che le censure mosse alla impugnata sentenza di primo grado n.14069 della C.G.T. di
Napoli non possono trovare accoglimento.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,sezione 20, definitivamente pronunciando sull'appello, così decide: RESPINGE l'appello e compensa le spese di giudizio tra le parti