Art. 11-bis. (( 1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge. ))
Articolo 11Articolo 11 ter
Articolo 11 bis della Legge 24 luglio 1985, n. 409
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29 ottobre 2003
29 ottobre 2003
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