TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 10374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10374 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n. 16053/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16053/2021 promossa da:
a marchio (P. Parte_1 Parte_2
IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ALBERTO CERRACCHIO, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro
(P.IVA , nella persona del Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante legale p.t. con il patrocinio dell'avv. MANUELA PASCUCCI giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
11/7/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 12/06/21, la
[...]
ha convenuto in Parte_3 giudizio la e, dopo aver premesso di svolgere Controparte_1
l'attività socio-assistenziale-sanitaria in favore di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, ha esposto: che per tenere indenni da qualsivoglia evento dannoso i propri assistiti ed i propri dipendenti, aveva provveduto a stipulare con la plurimi contratti assicurativi di natura CP_1 diversa, in particolare polizze infortuni e polizze per la responsabilità civile;
che tali polizze erano state attivate per tenere indenne e manlevare la da Parte_4 tutte le richieste risarcitorie e/o di indennizzo provenienti da assistiti e/o dipendenti incorsi in eventi dannosi, nell'ambito dell'attività della , o anche provenienti Pt_2 da terzi che abbiano subito danni all'interno delle strutture della;
che Parte_4 con siffatte polizze la aveva inteso garantire oltre alla incolumità dei Parte_4 dirigenti anche e soprattutto quella dei propri assistiti portatori di Handicap con la garanzia della indennizzabilità anche al di fuori delle strutture, oltre che di tutto quanto avrebbe potuto essere tenuta a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, anche a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, sia in caso di morte che di lesioni personali;
che, peraltro, l'obiettivo perseguito non era stato realizzato, in quanto, in alcuni casi concreti, per una negligenza nella gestione dei sinistri e dei relativi giudizi, attribuibile alla condotta della , CP_1 quest'ultima non aveva garantito alla propria contraente quanto pattuito.
Alla luce di quanto esposto, dunque, l'attrice, dopo aver elencato e descritto tutte le polizze stipulate con la società assicuratrice convenuta, ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare sentenza di natura dichiarativa atta a sancire ed affermare che, in virtù delle polizze stipulate, la era obbligata a tenere indenne la CP_1
attrice da qualsiasi conseguenza di risarcimento e/o indennizzo Parte_4 richiesto per l'attività svolta, stabilendo gli oneri di denuncia in capo alla e gli Pt_2 pagina 2 di 10 oneri istruttori in capo alla di una corretta applicazione della polizza CP_1 idonea a garantire quel siffatto evento/sinistro.
Pertanto, la ha, così, concluso: “
1- Accertare e dichiarare che le polizze Pt_2 descritte in premesse e che in questo capo vengono tutte richiamate e si intendano per trascritte sono valide, efficaci e vincolanti tra le parti;
2- Accertare e dichiarare che La
sempre in forza delle suddette polizze, si è Parte_5 obbligata a tenere indenne l' Controparte_2
per tutti i Centri dalla stessa gestiti, e per ogni evento dannoso
[...] verificatosi negli stessi a danno dei dipendenti, degli assistiti e di terzi, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi
(per morte, lesioni personali ) dalla stessa Cooperativa o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, in conseguenza di un fatto ammissivo, commissivo od omissivo verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività socio sanitaria specificata in polizza, comprese le attività complementari e accessorie.
3- Dichiarare che qualsiasi sia stata la indicazione della polizza richiamata in denuncia da parte della
, comunque, la doveva e deve a sua volta individuare la Parte_4 CP_1 esatta polizza cui si riferisce il caso di specie ed assicurare alla stessa la Parte_4 manleva garantita in polizza;
4- Accertare e dichiarare che la garanzia assicurativa per cui sono state accese le polizze dianzi descritte contengono e contemplano la copertura dei rischi derivati e subiti alle persone con gravi disabilità mentali, e tra queste quelle affette da grave handicap.
5- Accertare e dichiarare che le polizze aventi ad oggetto la garanzia assicurativa per “L'assistenza e recupero soggetti handicappati psichici senza limiti età” integra la copertura anche agli assistiti con gravi limitazioni psichiche e motorie;
6- Accertare e dichiarare che in ogni caso la ai sensi CP_1
e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1917 c.c., a cagione ed in forza delle descritte polizze assicurative, ha l'onere di assumere in carico qualsiasi evento dannoso verificatosi all'interno delle strutture (Centri) gestiti dalla e per Parte_4
l'effetto tenere indenne la Cooperativa da qualsiasi conseguenza negativa;
7-
Accertare e dichiarare che la in considerazione delle Controparte_1 descritte polizze e per i rischi assicurati deve manlevare la Cooperativa da qualsiasi conseguenza derivante da fatti anche accidentali che si dovessero verificare nelle pagina 3 di 10 proprie strutture;
8- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e diretta attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. Ovverosia, in subordine compensazione integrale.”
Si è costituita la impugnando e contestando il Controparte_1 contenuto dell'atto introduttivo in toto et in qualibet parte. In particolare, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda come formulata, evidenziando come una sentenza dichiarativa, per propria natura, potesse essere emessa solo per accertare una realtà giuridica e, in particolare, l'esistenza o la non esistenza di un determinato diritto, senza creare, modificare o estinguere una situazione giuridica;
nel caso di specie, proprio per la natura dei contratti assicurativi, ciò sarebbe impossibile, vista l'esistenza, nei singoli contratti, di una serie di limiti, condizioni ed obblighi per le parti contraenti.
Nel merito la convenuta, ha dedotto che, come disciplinato dall'art. 1882 cc e ss, il contratto di assicurazione è un contratto tipico, a forma libera, consensuale, a effetti obbligatori, di durata, bilaterale, a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive ed infine aleatorio;
pertanto, da tale tipologia di contratto discendono una serie di diritti, ma anche di doveri/obblighi in capo ad entrambe le parti contraenti, senza il cui espletamento non si potrebbe pretendere l'attivazione delle garanzie ivi presenti.
La convenuta, inoltre, ha precisato di non aver mai disconosciuto l'esistenza delle polizze citate nell'atto di citazione dall'attrice, ma ha precisato che esse sono di natura diversa tra loro, ovvero trattasi di polizze infortuni e polizze R.C.G; pertanto, alla luce di tali circostanze la richiesta di una pronuncia dichiarativa, così come formulata dalla , era da considerarsi assolutamente priva di fondamento. Pt_2
Ha, perciò, concluso, chiedendo:” 1) rigettare la domanda attrice per essere improponibile, improcedibile ed inammissibile in rito;
2) rigettare, in ogni caso, la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e non provata;
3) riservare i mezzi istruttori che si rendano necessari anche all'esito del comportamento processuale di controparte;
4) condannare l'attrice alle competenze di lite, oltre che ai sensi dell'art.
96 c.p.c. ad un risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa”.
Rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti e ritenuta, la causa, matura per la decisione, all'udienza dell'11/7/25, la causa è stata assegnata a sentenza, con i pagina 4 di 10 termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che la domanda dell'attore sia infondata e debba, pertanto, essere rigettata, per le motivazioni che di seguito si diranno.
Dall'analisi degli atti di causa e della documentazione versata in atti, è risultata assolutamente pacifica, l'esistenza di una pluralità di contratti assicurativi stipulati tra la e la allo scopo di tenere indenne la dai danni Pt_2 CP_1 Pt_2 verificatisi a causa dello svolgimento della propria attività socioassistenziale- sanitaria in favore di persone con disabilità intellettive e relazionali, per tutelare sia gli assistiti che i propri dipendenti. E', dunque, incontestata la sussistenza dei contratti assicurativi indicati nell'atto di citazione e la piena validità ed efficacia degli stessi.
A questo punto, appare assolutamente necessario, ricordare quali sono le caratteristiche e le finalità di tale tipo di contratto, così come enunciate all'art. 1882 cc : “L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita [1872] al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”; alla luce di quanto statuito dal codice civile, ne consegue che il contratto assicurativo è qualificabile come consensuale, aleatorio, oneroso, a prestazioni corrispettive, di durata, ad esecuzione continuata, per il quale
è richiesta la forma scritta ad probationem. Per l'esecuzione di tali contratti sono previsti una serie di oneri da parte sia dell'assicurato che dell' assicuratore, che influenzano senza dubbio l'applicabilità, l'operatività e l'ambito di applicazione di tali contratti ai casi concreti.
A quanto sopra descritto, va aggiunto che è risultato pacifico e non contestato che le polizze assicurative stipulate dall'attrice sono di natura diversa tra di loro;
infatti, trattasi, sia di polizze infortuni che di polizze per la RCG.
pagina 5 di 10 Con il contratto di Responsabilità Civile Generale (RCG) la compagnia di
Assicurazione si impegna a tenere indenne l'assicurato rispetto a quanto sarebbe tenuto a pagare per i danni involontariamente causati a terzi, in virtù di una sua pacifica responsabilità, per comportamenti illeciti, aquiliani e/o contrattuali, mentre le polizze infortuni, diversamente, coprono i danni fisici subiti a causa di un incidente, un infortunio sul lavoro, ecc.. garantendo un indennizzo per l'assicurato in caso di lesioni fisiche, la cui quantificazione soggiace a quanto contrattualmente pattuito.
Ciò premesso, appare chiaro che, attesa la pluralità e diversità delle polizze stipulate dalla con la compagnia assicuratrice convenuta, gli eventi dannosi che Parte_4 si verificano nello svolgimento dell'attività della , per le loro peculiarità, Parte_4 andranno, di volta in volta, inquadrati in un determinato contratto stipulato - sia esso una polizza RCG sia esso una polizza Infortuni – e così disciplinati dallo stesso, con l'applicazione, naturalmente, per ciascun contratto, dei limiti e delle condizioni di applicabilità pattuite.
Da tali osservazioni consegue che, in presenza di un evento dannoso rientrante, in astratto, tra gli eventi assicurati, secondo quanto previsto nel singolo contratto assicurativo, occorrerà verificare, in concreto, l'applicabilità della polizza stipulata e l'adempimento degli obblighi posti a carico dell'assicurato (primo fra tutti, obbligo di denuncia). Ne consegue che non è possibile, per il Tribunale (sicchè la relativa domanda non può che essere rigettata), emettere, in via generale, come richiesto dall'attrice (al punto 2 delle conclusioni contenute nell'atto di citazione), una pronuncia dichiarativa dell'obbligo della società convenuta “a tenere indenne
l' , per tutti i Centri dalla stessa gestiti, e per ogni evento Parte_6 dannoso verificatosi negli stessi a danno dei dipendenti, degli assistiti e di terzi, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati
a terzi (per morte, lesioni personali ) dalla stessa o da persone delle quali Parte_4
o con le quali debba rispondere, in conseguenza di un fatto ammissivo, commissivo od omissivo verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività socio sanitaria specificata in polizza, comprese le attività complementari e accessorie”; sarà, infatti, oggetto di pagina 6 di 10 specifica verifica delle parti contraenti – e, in caso di contestazioni, dell'Autorità
Giudiziaria – l'applicabilità della singola polizza al caso concreto, tenuto conto delle modalità dell'evento dannoso, nonché delle condizioni contrattuali adottate e dei requisiti soggettivi ed oggettivi convenuti.
Per le medesime ragioni, attesa la necessaria verifica in concreto dell'applicabilità delle singole polizze agli eventi verificatisi, vanno rigettate le domande di cui al punto 6 delle conclusioni: “Accertare e dichiarare che in ogni caso la ai CP_1 sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1917 c.c., a cagione ed in forza delle descritte polizze assicurative, ha l'onere di assumere in carico qualsiasi evento dannoso verificatosi all'interno delle strutture (Centri) gestiti dalla e per Parte_4
l'effetto tenere indenne la Cooperativa da qualsiasi conseguenza negativa” e ancora al punto 7 delle conclusioni: “Accertare e dichiarare che la Controparte_1 in considerazione delle descritte polizze e per i rischi assicurati deve manlevare la
Cooperativa da qualsiasi conseguenza derivante da fatti anche accidentali che si dovessero verificare nelle proprie strutture”.
Quanto poi alle domande contenute nei capi 4 e 5 delle conclusioni dell'atto di citazione (“Accertare e dichiarare che la garanzia assicurativa per cui sono state accese le polizze dianzi descritte contengono e contemplano la copertura dei rischi derivati e subiti alle persone con gravi disabilità mentali, e tra queste quelle affette da grave handicap e “Accertare e dichiarare che le polizze aventi ad oggetto la garanzia assicurativa per “L'assistenza e recupero soggetti handicappati psichici senza limiti età” integra la copertura anche agli assistiti con gravi limitazioni psichiche e motorie”), anch'esse non possono essere accolte;
ed invero, ciascuna polizza specifica, nelle condizioni di contratto, l'ambito di operatività della stessa, così come i soggetti e gli eventi assicurati, con la conseguenza che alcuna interpretazione estensiva, in via generale, potrebbe eventualmente essere effettuata. Peraltro, l'attore chiede al
Tribunale di dichiarare l'esatta definizione dell'ambito di applicabilità di tutte le polizze elencate nell'atto di citazione e richiamate genericamente nel corpo dell'atto, senza chiarire, però, quali siano le polizze per le quali intende estendere l'applicazione ad altri soggetti (agli assistiti con gravi limitazioni psichiche e motori pagina 7 di 10 oltre che ai “soggetti handicappati psichici senza limiti di età”, nonché ai soggetti affetti da grave handicap, oltre quelli “con gravi disabilità mentali”).
Non può essere, infine, accolta la domanda – contenuta nel capo 3 delle conclusioni
– diretta ad accertare e dichiarare che “qualsiasi sia stata la indicazione della polizza richiamata in denuncia da parte della , comunque, la doveva Parte_4 CP_1
e deve a sua volta individuare la esatta polizza cui si riferisce il caso di specie ed assicurare alla stessa la manleva garantita in polizza”. Al riguardo Parte_4 occorre precisare che - fermo restando l'obbligo, delle parti di un contratto, di agire, nell'esecuzione delle prestazioni a carico di ciascuna, secondo buona fede e correttezza (artt. 1175 c.c. e 1375 c.c.), da valutare di volta in volta nel caso concreto
- non può essere accolta la domanda dell'attrice di disporre genericamente l'obbligo della compagnia di procedere al pagamento dell'indennizzo o manlevare l'assicurato, sulla base della denuncia, anche se priva di un qualunque richiamo alla polizza di fatto applicabile o comunque anche se contenente il richiamo ad una polizza errata.
Ed invero, occorre di volta in volta esaminare la fattispecie verificatasi e tener conto del comportamento dell'assicurato e di quello della società assicuratrice;
ciò può dirsi proprio alla luce della pronuncia della Suprema Corte, richiamata da parte attrice, secondo la quale “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie
l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima,
l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (Cass. 24210/19 e
19071/24). Pertanto, premessa la sussistenza di un obbligo dell'assicurato di denuncia dell'evento, ex art. 1913 c.c., l'inadempimento o l'inesatto adempimento a tale obbligo (che può verificarsi, ad esempio, proprio in caso di indicazione, nella denuncia, dell'errato numero di polizza applicabile alla singola fattispecie), ove sia doloso, essendo, l'assicurato, consapevole dell'obbligo previsto dalla norma ed avendo la cosciente volontà di non osservarlo, può determinare la perdita del diritto pagina 8 di 10 all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., diversamente, ove sia meramente colposo, non può comportare, certamente, il mancato indennizzo;
trattasi, però, di valutazioni che vanno necessariamente effettuate nel caso concreto, in base alla situazione in concreto verificatasi e che, quindi, non consentono di pervenire ad una pronuncia generica, come richiesto da parte attrice (né possono portare ad una pronuncia dichiarativa, in relazione ad un comportamento processuale tenuto in altro giudizio, dalla compagnia assicurativa, denunciato dall'attrice come in violazione delle regole di correttezza e in malafede).
Anche detta domanda, dunque, va rigettata.
Per tutti i suindicati motivi, le domande proposte da vanno rigettate. Pt_2
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla Ed invero, va CP_1 premesso che la responsabilità processuale aggravata della parte soccombente richiede la sussistenza di tre presupposti: il carattere totale e non parziale della soccombenza, l'elemento soggettivo, consistente nell'avere l'opponente agito con mala fede (dolo) o colpa grave, e l'elemento oggettivo, rappresentato dalla dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno subito dalla controparte, come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento.
Orbene, ritiene, il Tribunale che, nella specie, non sussistano i predetti presupposti;
non è stata specificamente dedotta, né è stata in alcun modo provata la mala fede dell'attore (ovvero l'aver agito con la consapevolezza della infondatezza delle motivazioni poste a base dell'opposizione), né tantomeno, il danno – peraltro genericamente lamentato - risulta essere stato provato. Pertanto, la domanda di condanna della controparte per responsabilità ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'opposta, è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo, all'uopo, rammentarsi che il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del Cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del Cpc. (cfr. Cass. pagina 9 di 10 20317/22). Esse vanno liquidate secondo i parametri minimi, per tutte le fasi, previsti dal DM 55/14, come aggiornati con il DM 147/22, in ragione della bassa complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dai procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...]
nei confronti di Parte_3 disattesa ogni altra contraria istanza ed Controparte_1 eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande della attrice;
Parte_4
2. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. della società Controparte_1
[...]
3. Condanna Parte_3 al pagamento, in favore della
[...] Controparte_1
delle spese processuali che si liquidano in € 3.809,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 11/11/2025
Il Giudice
(dr.ssa RA Gargia)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16053/2021 promossa da:
a marchio (P. Parte_1 Parte_2
IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ALBERTO CERRACCHIO, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro
(P.IVA , nella persona del Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante legale p.t. con il patrocinio dell'avv. MANUELA PASCUCCI giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
11/7/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 12/06/21, la
[...]
ha convenuto in Parte_3 giudizio la e, dopo aver premesso di svolgere Controparte_1
l'attività socio-assistenziale-sanitaria in favore di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, ha esposto: che per tenere indenni da qualsivoglia evento dannoso i propri assistiti ed i propri dipendenti, aveva provveduto a stipulare con la plurimi contratti assicurativi di natura CP_1 diversa, in particolare polizze infortuni e polizze per la responsabilità civile;
che tali polizze erano state attivate per tenere indenne e manlevare la da Parte_4 tutte le richieste risarcitorie e/o di indennizzo provenienti da assistiti e/o dipendenti incorsi in eventi dannosi, nell'ambito dell'attività della , o anche provenienti Pt_2 da terzi che abbiano subito danni all'interno delle strutture della;
che Parte_4 con siffatte polizze la aveva inteso garantire oltre alla incolumità dei Parte_4 dirigenti anche e soprattutto quella dei propri assistiti portatori di Handicap con la garanzia della indennizzabilità anche al di fuori delle strutture, oltre che di tutto quanto avrebbe potuto essere tenuta a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, anche a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, sia in caso di morte che di lesioni personali;
che, peraltro, l'obiettivo perseguito non era stato realizzato, in quanto, in alcuni casi concreti, per una negligenza nella gestione dei sinistri e dei relativi giudizi, attribuibile alla condotta della , CP_1 quest'ultima non aveva garantito alla propria contraente quanto pattuito.
Alla luce di quanto esposto, dunque, l'attrice, dopo aver elencato e descritto tutte le polizze stipulate con la società assicuratrice convenuta, ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare sentenza di natura dichiarativa atta a sancire ed affermare che, in virtù delle polizze stipulate, la era obbligata a tenere indenne la CP_1
attrice da qualsiasi conseguenza di risarcimento e/o indennizzo Parte_4 richiesto per l'attività svolta, stabilendo gli oneri di denuncia in capo alla e gli Pt_2 pagina 2 di 10 oneri istruttori in capo alla di una corretta applicazione della polizza CP_1 idonea a garantire quel siffatto evento/sinistro.
Pertanto, la ha, così, concluso: “
1- Accertare e dichiarare che le polizze Pt_2 descritte in premesse e che in questo capo vengono tutte richiamate e si intendano per trascritte sono valide, efficaci e vincolanti tra le parti;
2- Accertare e dichiarare che La
sempre in forza delle suddette polizze, si è Parte_5 obbligata a tenere indenne l' Controparte_2
per tutti i Centri dalla stessa gestiti, e per ogni evento dannoso
[...] verificatosi negli stessi a danno dei dipendenti, degli assistiti e di terzi, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi
(per morte, lesioni personali ) dalla stessa Cooperativa o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, in conseguenza di un fatto ammissivo, commissivo od omissivo verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività socio sanitaria specificata in polizza, comprese le attività complementari e accessorie.
3- Dichiarare che qualsiasi sia stata la indicazione della polizza richiamata in denuncia da parte della
, comunque, la doveva e deve a sua volta individuare la Parte_4 CP_1 esatta polizza cui si riferisce il caso di specie ed assicurare alla stessa la Parte_4 manleva garantita in polizza;
4- Accertare e dichiarare che la garanzia assicurativa per cui sono state accese le polizze dianzi descritte contengono e contemplano la copertura dei rischi derivati e subiti alle persone con gravi disabilità mentali, e tra queste quelle affette da grave handicap.
5- Accertare e dichiarare che le polizze aventi ad oggetto la garanzia assicurativa per “L'assistenza e recupero soggetti handicappati psichici senza limiti età” integra la copertura anche agli assistiti con gravi limitazioni psichiche e motorie;
6- Accertare e dichiarare che in ogni caso la ai sensi CP_1
e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1917 c.c., a cagione ed in forza delle descritte polizze assicurative, ha l'onere di assumere in carico qualsiasi evento dannoso verificatosi all'interno delle strutture (Centri) gestiti dalla e per Parte_4
l'effetto tenere indenne la Cooperativa da qualsiasi conseguenza negativa;
7-
Accertare e dichiarare che la in considerazione delle Controparte_1 descritte polizze e per i rischi assicurati deve manlevare la Cooperativa da qualsiasi conseguenza derivante da fatti anche accidentali che si dovessero verificare nelle pagina 3 di 10 proprie strutture;
8- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e diretta attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. Ovverosia, in subordine compensazione integrale.”
Si è costituita la impugnando e contestando il Controparte_1 contenuto dell'atto introduttivo in toto et in qualibet parte. In particolare, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda come formulata, evidenziando come una sentenza dichiarativa, per propria natura, potesse essere emessa solo per accertare una realtà giuridica e, in particolare, l'esistenza o la non esistenza di un determinato diritto, senza creare, modificare o estinguere una situazione giuridica;
nel caso di specie, proprio per la natura dei contratti assicurativi, ciò sarebbe impossibile, vista l'esistenza, nei singoli contratti, di una serie di limiti, condizioni ed obblighi per le parti contraenti.
Nel merito la convenuta, ha dedotto che, come disciplinato dall'art. 1882 cc e ss, il contratto di assicurazione è un contratto tipico, a forma libera, consensuale, a effetti obbligatori, di durata, bilaterale, a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive ed infine aleatorio;
pertanto, da tale tipologia di contratto discendono una serie di diritti, ma anche di doveri/obblighi in capo ad entrambe le parti contraenti, senza il cui espletamento non si potrebbe pretendere l'attivazione delle garanzie ivi presenti.
La convenuta, inoltre, ha precisato di non aver mai disconosciuto l'esistenza delle polizze citate nell'atto di citazione dall'attrice, ma ha precisato che esse sono di natura diversa tra loro, ovvero trattasi di polizze infortuni e polizze R.C.G; pertanto, alla luce di tali circostanze la richiesta di una pronuncia dichiarativa, così come formulata dalla , era da considerarsi assolutamente priva di fondamento. Pt_2
Ha, perciò, concluso, chiedendo:” 1) rigettare la domanda attrice per essere improponibile, improcedibile ed inammissibile in rito;
2) rigettare, in ogni caso, la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e non provata;
3) riservare i mezzi istruttori che si rendano necessari anche all'esito del comportamento processuale di controparte;
4) condannare l'attrice alle competenze di lite, oltre che ai sensi dell'art.
96 c.p.c. ad un risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa”.
Rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti e ritenuta, la causa, matura per la decisione, all'udienza dell'11/7/25, la causa è stata assegnata a sentenza, con i pagina 4 di 10 termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che la domanda dell'attore sia infondata e debba, pertanto, essere rigettata, per le motivazioni che di seguito si diranno.
Dall'analisi degli atti di causa e della documentazione versata in atti, è risultata assolutamente pacifica, l'esistenza di una pluralità di contratti assicurativi stipulati tra la e la allo scopo di tenere indenne la dai danni Pt_2 CP_1 Pt_2 verificatisi a causa dello svolgimento della propria attività socioassistenziale- sanitaria in favore di persone con disabilità intellettive e relazionali, per tutelare sia gli assistiti che i propri dipendenti. E', dunque, incontestata la sussistenza dei contratti assicurativi indicati nell'atto di citazione e la piena validità ed efficacia degli stessi.
A questo punto, appare assolutamente necessario, ricordare quali sono le caratteristiche e le finalità di tale tipo di contratto, così come enunciate all'art. 1882 cc : “L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita [1872] al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”; alla luce di quanto statuito dal codice civile, ne consegue che il contratto assicurativo è qualificabile come consensuale, aleatorio, oneroso, a prestazioni corrispettive, di durata, ad esecuzione continuata, per il quale
è richiesta la forma scritta ad probationem. Per l'esecuzione di tali contratti sono previsti una serie di oneri da parte sia dell'assicurato che dell' assicuratore, che influenzano senza dubbio l'applicabilità, l'operatività e l'ambito di applicazione di tali contratti ai casi concreti.
A quanto sopra descritto, va aggiunto che è risultato pacifico e non contestato che le polizze assicurative stipulate dall'attrice sono di natura diversa tra di loro;
infatti, trattasi, sia di polizze infortuni che di polizze per la RCG.
pagina 5 di 10 Con il contratto di Responsabilità Civile Generale (RCG) la compagnia di
Assicurazione si impegna a tenere indenne l'assicurato rispetto a quanto sarebbe tenuto a pagare per i danni involontariamente causati a terzi, in virtù di una sua pacifica responsabilità, per comportamenti illeciti, aquiliani e/o contrattuali, mentre le polizze infortuni, diversamente, coprono i danni fisici subiti a causa di un incidente, un infortunio sul lavoro, ecc.. garantendo un indennizzo per l'assicurato in caso di lesioni fisiche, la cui quantificazione soggiace a quanto contrattualmente pattuito.
Ciò premesso, appare chiaro che, attesa la pluralità e diversità delle polizze stipulate dalla con la compagnia assicuratrice convenuta, gli eventi dannosi che Parte_4 si verificano nello svolgimento dell'attività della , per le loro peculiarità, Parte_4 andranno, di volta in volta, inquadrati in un determinato contratto stipulato - sia esso una polizza RCG sia esso una polizza Infortuni – e così disciplinati dallo stesso, con l'applicazione, naturalmente, per ciascun contratto, dei limiti e delle condizioni di applicabilità pattuite.
Da tali osservazioni consegue che, in presenza di un evento dannoso rientrante, in astratto, tra gli eventi assicurati, secondo quanto previsto nel singolo contratto assicurativo, occorrerà verificare, in concreto, l'applicabilità della polizza stipulata e l'adempimento degli obblighi posti a carico dell'assicurato (primo fra tutti, obbligo di denuncia). Ne consegue che non è possibile, per il Tribunale (sicchè la relativa domanda non può che essere rigettata), emettere, in via generale, come richiesto dall'attrice (al punto 2 delle conclusioni contenute nell'atto di citazione), una pronuncia dichiarativa dell'obbligo della società convenuta “a tenere indenne
l' , per tutti i Centri dalla stessa gestiti, e per ogni evento Parte_6 dannoso verificatosi negli stessi a danno dei dipendenti, degli assistiti e di terzi, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati
a terzi (per morte, lesioni personali ) dalla stessa o da persone delle quali Parte_4
o con le quali debba rispondere, in conseguenza di un fatto ammissivo, commissivo od omissivo verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività socio sanitaria specificata in polizza, comprese le attività complementari e accessorie”; sarà, infatti, oggetto di pagina 6 di 10 specifica verifica delle parti contraenti – e, in caso di contestazioni, dell'Autorità
Giudiziaria – l'applicabilità della singola polizza al caso concreto, tenuto conto delle modalità dell'evento dannoso, nonché delle condizioni contrattuali adottate e dei requisiti soggettivi ed oggettivi convenuti.
Per le medesime ragioni, attesa la necessaria verifica in concreto dell'applicabilità delle singole polizze agli eventi verificatisi, vanno rigettate le domande di cui al punto 6 delle conclusioni: “Accertare e dichiarare che in ogni caso la ai CP_1 sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1917 c.c., a cagione ed in forza delle descritte polizze assicurative, ha l'onere di assumere in carico qualsiasi evento dannoso verificatosi all'interno delle strutture (Centri) gestiti dalla e per Parte_4
l'effetto tenere indenne la Cooperativa da qualsiasi conseguenza negativa” e ancora al punto 7 delle conclusioni: “Accertare e dichiarare che la Controparte_1 in considerazione delle descritte polizze e per i rischi assicurati deve manlevare la
Cooperativa da qualsiasi conseguenza derivante da fatti anche accidentali che si dovessero verificare nelle proprie strutture”.
Quanto poi alle domande contenute nei capi 4 e 5 delle conclusioni dell'atto di citazione (“Accertare e dichiarare che la garanzia assicurativa per cui sono state accese le polizze dianzi descritte contengono e contemplano la copertura dei rischi derivati e subiti alle persone con gravi disabilità mentali, e tra queste quelle affette da grave handicap e “Accertare e dichiarare che le polizze aventi ad oggetto la garanzia assicurativa per “L'assistenza e recupero soggetti handicappati psichici senza limiti età” integra la copertura anche agli assistiti con gravi limitazioni psichiche e motorie”), anch'esse non possono essere accolte;
ed invero, ciascuna polizza specifica, nelle condizioni di contratto, l'ambito di operatività della stessa, così come i soggetti e gli eventi assicurati, con la conseguenza che alcuna interpretazione estensiva, in via generale, potrebbe eventualmente essere effettuata. Peraltro, l'attore chiede al
Tribunale di dichiarare l'esatta definizione dell'ambito di applicabilità di tutte le polizze elencate nell'atto di citazione e richiamate genericamente nel corpo dell'atto, senza chiarire, però, quali siano le polizze per le quali intende estendere l'applicazione ad altri soggetti (agli assistiti con gravi limitazioni psichiche e motori pagina 7 di 10 oltre che ai “soggetti handicappati psichici senza limiti di età”, nonché ai soggetti affetti da grave handicap, oltre quelli “con gravi disabilità mentali”).
Non può essere, infine, accolta la domanda – contenuta nel capo 3 delle conclusioni
– diretta ad accertare e dichiarare che “qualsiasi sia stata la indicazione della polizza richiamata in denuncia da parte della , comunque, la doveva Parte_4 CP_1
e deve a sua volta individuare la esatta polizza cui si riferisce il caso di specie ed assicurare alla stessa la manleva garantita in polizza”. Al riguardo Parte_4 occorre precisare che - fermo restando l'obbligo, delle parti di un contratto, di agire, nell'esecuzione delle prestazioni a carico di ciascuna, secondo buona fede e correttezza (artt. 1175 c.c. e 1375 c.c.), da valutare di volta in volta nel caso concreto
- non può essere accolta la domanda dell'attrice di disporre genericamente l'obbligo della compagnia di procedere al pagamento dell'indennizzo o manlevare l'assicurato, sulla base della denuncia, anche se priva di un qualunque richiamo alla polizza di fatto applicabile o comunque anche se contenente il richiamo ad una polizza errata.
Ed invero, occorre di volta in volta esaminare la fattispecie verificatasi e tener conto del comportamento dell'assicurato e di quello della società assicuratrice;
ciò può dirsi proprio alla luce della pronuncia della Suprema Corte, richiamata da parte attrice, secondo la quale “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie
l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima,
l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (Cass. 24210/19 e
19071/24). Pertanto, premessa la sussistenza di un obbligo dell'assicurato di denuncia dell'evento, ex art. 1913 c.c., l'inadempimento o l'inesatto adempimento a tale obbligo (che può verificarsi, ad esempio, proprio in caso di indicazione, nella denuncia, dell'errato numero di polizza applicabile alla singola fattispecie), ove sia doloso, essendo, l'assicurato, consapevole dell'obbligo previsto dalla norma ed avendo la cosciente volontà di non osservarlo, può determinare la perdita del diritto pagina 8 di 10 all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., diversamente, ove sia meramente colposo, non può comportare, certamente, il mancato indennizzo;
trattasi, però, di valutazioni che vanno necessariamente effettuate nel caso concreto, in base alla situazione in concreto verificatasi e che, quindi, non consentono di pervenire ad una pronuncia generica, come richiesto da parte attrice (né possono portare ad una pronuncia dichiarativa, in relazione ad un comportamento processuale tenuto in altro giudizio, dalla compagnia assicurativa, denunciato dall'attrice come in violazione delle regole di correttezza e in malafede).
Anche detta domanda, dunque, va rigettata.
Per tutti i suindicati motivi, le domande proposte da vanno rigettate. Pt_2
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla Ed invero, va CP_1 premesso che la responsabilità processuale aggravata della parte soccombente richiede la sussistenza di tre presupposti: il carattere totale e non parziale della soccombenza, l'elemento soggettivo, consistente nell'avere l'opponente agito con mala fede (dolo) o colpa grave, e l'elemento oggettivo, rappresentato dalla dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno subito dalla controparte, come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento.
Orbene, ritiene, il Tribunale che, nella specie, non sussistano i predetti presupposti;
non è stata specificamente dedotta, né è stata in alcun modo provata la mala fede dell'attore (ovvero l'aver agito con la consapevolezza della infondatezza delle motivazioni poste a base dell'opposizione), né tantomeno, il danno – peraltro genericamente lamentato - risulta essere stato provato. Pertanto, la domanda di condanna della controparte per responsabilità ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'opposta, è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo, all'uopo, rammentarsi che il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del Cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del Cpc. (cfr. Cass. pagina 9 di 10 20317/22). Esse vanno liquidate secondo i parametri minimi, per tutte le fasi, previsti dal DM 55/14, come aggiornati con il DM 147/22, in ragione della bassa complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dai procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...]
nei confronti di Parte_3 disattesa ogni altra contraria istanza ed Controparte_1 eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande della attrice;
Parte_4
2. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. della società Controparte_1
[...]
3. Condanna Parte_3 al pagamento, in favore della
[...] Controparte_1
delle spese processuali che si liquidano in € 3.809,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 11/11/2025
Il Giudice
(dr.ssa RA Gargia)
pagina 10 di 10