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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/06/2024, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 13/06/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1788 /2015 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA VIA VITTORIO EMANUELE III 26 BROLO presso lo studio dell'Avv.
GULLOTTI SARA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI
MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/06/2015, la Sig.ra ha presentato opposizione a un atto di Parte_1 precetto notificato dall' il 14 maggio 2015, in cui le si intimava il pagamento di € 37.239,82, CP_2
somma derivante da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina il 7 gennaio 1995 (n.
85/95). La ricorrente ha sollevato questioni relative alla validità della notifica del decreto ingiuntivo e alla prescrizione del credito.
La Sig.ra ha contestato la validità della notifica del decreto ingiuntivo del 1995, Parte_1 affermando che essa non è stata eseguita presso l'indirizzo di residenza corretto. La notifica è stata effettuata in Via Amendola n. 14 a Capo d'Orlando, mentre la ricorrente risiedeva in Via Trazzera
Marina n. 191/B.
Secondo l'art. 644 c.p.c., un decreto ingiuntivo diventa inefficace se non notificato nei termini di legge. La mancanza di una notifica valida implica l'inefficacia del titolo esecutivo su cui si basa il precetto. Inoltre, la notifica deve essere effettuata nel rispetto delle formalità previste dalla legge, come indicato dalla giurisprudenza consolidata in materia di notifiche giudiziarie.
La ricorrente ha sostenuto che il credito è prescritto, poiché la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c. non è stata interrotta da atti validi di notifica. La prescrizione, infatti, estingue il diritto quando il titolare non lo esercita entro il termine previsto dalla legge. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che per interrompere la prescrizione è necessaria una notifica valida e conforme alle disposizioni di legge.
L' ha tentato di notificare diverse diffide e atti di precetto successivamente, ma tali atti sono stati CP_2 eseguiti in indirizzi non corrispondenti alla residenza della ricorrente, rendendoli inefficaci ai fini dell'interruzione della prescrizione. La giurisprudenza ha chiarito che l'atto di interruzione della prescrizione deve raggiungere effettivamente il destinatario per essere valido.
L' ha eccepito che le notifiche siano state effettuate correttamente e che la prescrizione non sia CP_2 maturata. Tuttavia, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge chiaramente che le notifiche non sono state eseguite presso l'indirizzo corretto della ricorrente, e pertanto non hanno interrotto validamente il termine di prescrizione. La giurisprudenza ha stabilito che la notifica effettuata a un indirizzo errato non produce effetti giuridici validi e non interrompe la prescrizione.
Il Decreto ingiuntivo n. 85/95 del Tribunale di Messina è stato emesso correttamente, ma la sua notifica non è avvenuta secondo le modalità prescritte dalla legge.
Gli atti di notifica presentati dall' non sono stati eseguiti presso l'indirizzo corretto della ricorrente, CP_2 risultando quindi inefficaci ai fini dell'interruzione della prescrizione.
In conclusione visto il ricorso presentato da contro l' , letti gli atti e i documenti di Parte_1 CP_2 causa, considerato che la notifica del decreto ingiuntivo non è stata eseguita in conformità ai requisiti di legge, ritenuto che il credito vantato dall' è soggetto a prescrizione decennale e che gli atti di CP_2 notifica sono stati eseguiti in indirizzi non corretti, non interrompendo il termine di prescrizione.
Questo giudicante accoglie l'opposizione della Sig.ra dichiara inefficace il precetto Parte_1 esecutivo basato sul decreto ingiuntivo n. 85/95 e ordina la cessazione di ogni procedura esecutiva nei confronti della ricorrente.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, quantificate in favore dell'Avv. Sara Maria CP_2
Gullotti come indicato in dispositivo
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., con Parte_1 CP_2
ricorso depositato il 01/06/2015, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - accoglie l'opposizione della Sig.ra dichiara inefficace il precetto esecutivo basato Parte_1 sul decreto ingiuntivo n. 85/95 e ordina la cessazione di ogni procedura esecutiva nei confronti della ricorrente.
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali, e in considerazione al valore della CP_2 causa pari a euro 37.000 e alla materia previdenziale, si determina la liquidazione delle spese in euro 337,50 per la fase di studio, euro 337,50 per la fase introduttiva, euro 337,50 per la fase istruttoria, euro 900 per la fase decisionale, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore.
- Così deciso in Patti 13/06/2024.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo