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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8873/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8873/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.12.1977;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.08.1979, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Leonora Materia, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 05.07.2024 le parti, premesso che in data
06.07.2008 avevano contratto matrimonio in Mentana (RM), che dalla loro unione Per_ erano nati i figli (Roma, 16.09.2009) e (Roma, 05.06.2014) e che in Per_2 data 07.07.2023 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di
1 ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “- Disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordine al Conservatore di procedere alla relativa Per_ trascrizione;
- Disporre l'affido condiviso dei minori e;
- Persona_3
Disporre che la casa coniugale sita in Roma rimanga assegnata alla moglie, la quale vi continuerà a vivere con i minori fino a che non saranno economicamente autosufficienti;
il padre continuerà a sostenere le spese del mutuo e tutte le spese straordinarie relative alla casa, di cui è l'unico proprietario, come previsto per legge. - Disporre che il padre potrà tenere e vedere i figli quando lo vorrà, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e delle esigenze dei minori.
In caso di disaccordo, disporre nel seguente modo i diritti di visita paterni: ➢ Fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola, salvo diverso accordo con la moglie, fino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà i minori a casa della madre entro le ore 21:30, dopo aver mangiato. ➢ Nel caso in cui nel fine settimana ci fossero gare sportive ovvero uscite scout ovvero altre attività dei minori, coincidenti tra di loro come orario, il genitore non turnante si renderà disponibile ad occuparsi alternativamente di uno dei due minori, previa comunicazione di richiesta scritta (whatsapp o messaggistica), da effettuarsi almeno 96 ore prima della data di intervento (questo si rende necessario al fine di consentire al genitore turnante la possibilità di organizzarsi con soggetti terzi, amici o familiari, per adempiere ai propri doveri, senza dover coinvolgere nel fine settimana il genitore non turnante). ➢ Un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì in caso di disaccordo, dall'uscita di scuola, riportandoli a casa della madre entro le 21:30 circa, dopo aver cenato con loro. In caso di necessità materna, in ragione del lavoro soggetto a turnazione della madre, previo preavviso di 6 giorni, in base ai futuri turni di lavoro della madre, a detto pomeriggio si aggiungerà anche il pernotto e l'accompagnamento a scuola nel giorno successivo.
➢ Si precisa che in caso di chiusura della scuola, il genitore turnante terrà i minori ovvero si occuperà di trovare un collocamento appropriato in caso di concomitanti impegni lavorativi dalle ore dell'inizio dell'attività scolastica fino a termine 2 turnazione, salvo diverso accordo tra le parti. In caso di mancanza di alternative, con preavviso di almeno 48 ore, dovrà occuparsene l'altro genitore. ➢ Periodo vacanze di Natale e di Pasqua: nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio,
Pasqua e Pasquetta, i minori saranno con i genitori con turni definiti in base alle esigenze lavorative e/o alle volontà e necessità dei figli stessi, mantenendo la turnazione ordinaria nei restanti giorni di chiusura della scuola. In caso di disaccordo vale quanto stabilito in accordo di separazione e vale a dire quanto segue: - Periodo delle vacanze di Natale: i minori saranno con i rispettivi genitori a giorni alternati (24, 25, 26 e 31 dicembre e 1 e 6 gennaio) ad anni alterni, secondo gli orari di seguito indicati, salvo diversi accordi. Per l'anno 2024, i minori saranno con la madre il giorno 24 dalle ore 1700, con il padre il giorno 25 dalle ore 1200 fino alle ore 1200 del giorno successivo, con la madre il giorno 26 dalle ore 1200, seguendo poi la turnazione ordinaria, con il padre il giorno del 31 dalle ore 1700 fino alle ore 1200 del giorno successivo, con la madre il giorno del 1 gennaio dalle ore 1200, seguendo poi la turnazione ordinaria, e con il padre il giorno del 6 gennaio dalle ore 1200, seguendo poi la turnazione ordinaria. - Per il periodo della Pasqua e Pasquetta: a giorni alternati ad anni alterni, garantendo il pranzo di entrambi i giorni con il rispettivo genitore, salvo il diritto del turnante di trascorrere il pernotto infra- giornaliero con i figli, salvo diversi accordi. ➢ Per le vacanze estive: i minori saranno con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da scegliersi tra il mese di giugno, luglio e agosto, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Il padre è consapevole che durante le vacanze estive la madre trascorre con la famiglia di origine e i figli alcuni giorni di vacanza tra il mese di luglio o agosto, e, pertanto, autorizza sin d'ora tale permanenza, purché non coincida con il periodo di vacanza del padre. Durante il mese di giugno, luglio e agosto i minori saranno in un centro estivo (o presso una diversa collocazione a pagamento fino ai 15 anni) da concordare, e seguiranno la turnazione ordinaria, salvo diverso accordo tra le parti. ➢ I genitori potranno scegliere annualmente di trascorrere una settimana con i figli in vacanza tra gennaio e aprile (esempio, settimana bianca), da comunicarsi all'altro genitore entro il mese di dicembre precedente rispetto alla data di partenza - Disporre in termini di mantenimento, assegno unico, spese straordinarie: ➢ Ogni coniuge
3 provvederà al proprio mantenimento e alle proprie spese personali. ➢ Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento dei minori euro 300,00 mensili a figlio dalla sottoscrizione dell'accordo, oltre rivalutazione ISTAT a far data dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. ➢ Il padre autorizza la madre, con la sottoscrizione del presente accordo, al recepimento degli importi dovuti anche a favore del padre ed elargiti a titolo di assegno unico, valendo la firma dell'accordo come espressa autorizzazione per la madre al recepimento dell'importo nella misura del 100%. ➢ Per le spese straordinarie si applica il Protocollo del
Tribunale di Roma, con le seguenti precisazioni: - Fino al 31/12/2024 il padre provvederà al pagamento delle spese straordinarie dei minori nella misura del
100%. - Successivamente al 31/12/2024, la divisione delle spese straordinarie sarà ripartita al 50% tra i coniugi. ➢ Le spese straordinarie da considerarsi già autorizzate sono le seguenti: - 1 attività sportiva a figlio, compresa attrezzatura necessaria allo svolgimento della stessa. - 1 attività ricreativa a figlio, - attività scout compreso campo estivo e tutte le spese, - 1 campo scuola a figlio, - 1 campo estivo a figlio, - baby-sitter, pre-scuola, post-scuola in base alle necessità e in caso di impossibilità di altro familiare di occuparsi dei figli per svolgimento compiti ovvero di portarli e riprenderli alle attività scolastiche o sportive. - spese veterinarie e medicinali relativi agli animali adottati in costanza di matrimonio, ad esclusione della spesa alimentare a carico della moglie. ➢ Solo per le spese straordinarie sportive, in caso di mancato recepimento dei bonus sportivi sociali, il pagamento sarà ripartito al 50% anche prima del 31/12/2024 a partire dallo scadere delle condizioni dell'omologa di separazione riguardo le spese straordinarie stesse. ➢ In caso di conferma di recepimento del bonus, la spesa sportiva restante fino al 31/12/2024 al di fuori del bonus sarà al 100% a carico del padre e il padre provvederà a restituire le eventuali quote già sostenute dalla madre al 50%. ➢ Per l'acquisto dei libri scolastici, la spesa sarà ripartita al 50% a partire dallo scadere delle condizioni dell'omologa di separazione riguardo le spese straordinarie stesse. ➢ Il padre provvederà ad effettuare a sue spese la voltura delle utenze domestiche a nome della moglie a partire dal mese di luglio
2024, continuando però a provvedere al pagamento delle stesse fino al 31/12/2024 nella misura del 50%. ➢ Le spese dell'acqua sono da considerarsi rientranti nelle
4 utenze e quindi divisa al 50% a far data dalla dal mese di luglio 2024. ➢ Il pagamento avverrà a mezzo bonifico su conto bancario della madre pari all'importo necessario, previa visione delle fatture. ➢ Dal 01/01/2025 le utenze saranno pagate al 100% dalla moglie;
per la sola utenza telefonica, la voltura avverrà nei termini di recesso da contratto senza penali. ➢ Per le spese condominiali il marito provvederà, come per le spese straordinarie, al pagamento delle stesse nella misura del 100% fino al 31/12/2024, ma dal 01/01/2025 saranno ripartite in base agli accordi di legge. ➢ L'abbonamento Netflix attualmente in corso sarà pagato dal padre al 100%, fintanto che sarà in essere la condivisione con i figli. Laddove non sarà ancora possibile la condivisione, la moglie si impegna ad aggiungere a sue spese un account. In ogni caso: ➢ Tutti i beni e i documenti del padre ancora presenti nell'abitazione verranno a lui restituiti, anche se trovati successivamente alla firma dell'accordo. ➢ I genitori concedono il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto e dei documenti dei minori validi per l'espatrio”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 8873/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Mentana (RM) in data 06.07.2008; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Mentana (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n.
13, Parte 2, Serie A, Vol. 1);
5 - dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 09.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8873/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.12.1977;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.08.1979, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Leonora Materia, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 05.07.2024 le parti, premesso che in data
06.07.2008 avevano contratto matrimonio in Mentana (RM), che dalla loro unione Per_ erano nati i figli (Roma, 16.09.2009) e (Roma, 05.06.2014) e che in Per_2 data 07.07.2023 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di
1 ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “- Disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordine al Conservatore di procedere alla relativa Per_ trascrizione;
- Disporre l'affido condiviso dei minori e;
- Persona_3
Disporre che la casa coniugale sita in Roma rimanga assegnata alla moglie, la quale vi continuerà a vivere con i minori fino a che non saranno economicamente autosufficienti;
il padre continuerà a sostenere le spese del mutuo e tutte le spese straordinarie relative alla casa, di cui è l'unico proprietario, come previsto per legge. - Disporre che il padre potrà tenere e vedere i figli quando lo vorrà, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e delle esigenze dei minori.
In caso di disaccordo, disporre nel seguente modo i diritti di visita paterni: ➢ Fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola, salvo diverso accordo con la moglie, fino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà i minori a casa della madre entro le ore 21:30, dopo aver mangiato. ➢ Nel caso in cui nel fine settimana ci fossero gare sportive ovvero uscite scout ovvero altre attività dei minori, coincidenti tra di loro come orario, il genitore non turnante si renderà disponibile ad occuparsi alternativamente di uno dei due minori, previa comunicazione di richiesta scritta (whatsapp o messaggistica), da effettuarsi almeno 96 ore prima della data di intervento (questo si rende necessario al fine di consentire al genitore turnante la possibilità di organizzarsi con soggetti terzi, amici o familiari, per adempiere ai propri doveri, senza dover coinvolgere nel fine settimana il genitore non turnante). ➢ Un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì in caso di disaccordo, dall'uscita di scuola, riportandoli a casa della madre entro le 21:30 circa, dopo aver cenato con loro. In caso di necessità materna, in ragione del lavoro soggetto a turnazione della madre, previo preavviso di 6 giorni, in base ai futuri turni di lavoro della madre, a detto pomeriggio si aggiungerà anche il pernotto e l'accompagnamento a scuola nel giorno successivo.
➢ Si precisa che in caso di chiusura della scuola, il genitore turnante terrà i minori ovvero si occuperà di trovare un collocamento appropriato in caso di concomitanti impegni lavorativi dalle ore dell'inizio dell'attività scolastica fino a termine 2 turnazione, salvo diverso accordo tra le parti. In caso di mancanza di alternative, con preavviso di almeno 48 ore, dovrà occuparsene l'altro genitore. ➢ Periodo vacanze di Natale e di Pasqua: nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio,
Pasqua e Pasquetta, i minori saranno con i genitori con turni definiti in base alle esigenze lavorative e/o alle volontà e necessità dei figli stessi, mantenendo la turnazione ordinaria nei restanti giorni di chiusura della scuola. In caso di disaccordo vale quanto stabilito in accordo di separazione e vale a dire quanto segue: - Periodo delle vacanze di Natale: i minori saranno con i rispettivi genitori a giorni alternati (24, 25, 26 e 31 dicembre e 1 e 6 gennaio) ad anni alterni, secondo gli orari di seguito indicati, salvo diversi accordi. Per l'anno 2024, i minori saranno con la madre il giorno 24 dalle ore 1700, con il padre il giorno 25 dalle ore 1200 fino alle ore 1200 del giorno successivo, con la madre il giorno 26 dalle ore 1200, seguendo poi la turnazione ordinaria, con il padre il giorno del 31 dalle ore 1700 fino alle ore 1200 del giorno successivo, con la madre il giorno del 1 gennaio dalle ore 1200, seguendo poi la turnazione ordinaria, e con il padre il giorno del 6 gennaio dalle ore 1200, seguendo poi la turnazione ordinaria. - Per il periodo della Pasqua e Pasquetta: a giorni alternati ad anni alterni, garantendo il pranzo di entrambi i giorni con il rispettivo genitore, salvo il diritto del turnante di trascorrere il pernotto infra- giornaliero con i figli, salvo diversi accordi. ➢ Per le vacanze estive: i minori saranno con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da scegliersi tra il mese di giugno, luglio e agosto, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Il padre è consapevole che durante le vacanze estive la madre trascorre con la famiglia di origine e i figli alcuni giorni di vacanza tra il mese di luglio o agosto, e, pertanto, autorizza sin d'ora tale permanenza, purché non coincida con il periodo di vacanza del padre. Durante il mese di giugno, luglio e agosto i minori saranno in un centro estivo (o presso una diversa collocazione a pagamento fino ai 15 anni) da concordare, e seguiranno la turnazione ordinaria, salvo diverso accordo tra le parti. ➢ I genitori potranno scegliere annualmente di trascorrere una settimana con i figli in vacanza tra gennaio e aprile (esempio, settimana bianca), da comunicarsi all'altro genitore entro il mese di dicembre precedente rispetto alla data di partenza - Disporre in termini di mantenimento, assegno unico, spese straordinarie: ➢ Ogni coniuge
3 provvederà al proprio mantenimento e alle proprie spese personali. ➢ Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento dei minori euro 300,00 mensili a figlio dalla sottoscrizione dell'accordo, oltre rivalutazione ISTAT a far data dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. ➢ Il padre autorizza la madre, con la sottoscrizione del presente accordo, al recepimento degli importi dovuti anche a favore del padre ed elargiti a titolo di assegno unico, valendo la firma dell'accordo come espressa autorizzazione per la madre al recepimento dell'importo nella misura del 100%. ➢ Per le spese straordinarie si applica il Protocollo del
Tribunale di Roma, con le seguenti precisazioni: - Fino al 31/12/2024 il padre provvederà al pagamento delle spese straordinarie dei minori nella misura del
100%. - Successivamente al 31/12/2024, la divisione delle spese straordinarie sarà ripartita al 50% tra i coniugi. ➢ Le spese straordinarie da considerarsi già autorizzate sono le seguenti: - 1 attività sportiva a figlio, compresa attrezzatura necessaria allo svolgimento della stessa. - 1 attività ricreativa a figlio, - attività scout compreso campo estivo e tutte le spese, - 1 campo scuola a figlio, - 1 campo estivo a figlio, - baby-sitter, pre-scuola, post-scuola in base alle necessità e in caso di impossibilità di altro familiare di occuparsi dei figli per svolgimento compiti ovvero di portarli e riprenderli alle attività scolastiche o sportive. - spese veterinarie e medicinali relativi agli animali adottati in costanza di matrimonio, ad esclusione della spesa alimentare a carico della moglie. ➢ Solo per le spese straordinarie sportive, in caso di mancato recepimento dei bonus sportivi sociali, il pagamento sarà ripartito al 50% anche prima del 31/12/2024 a partire dallo scadere delle condizioni dell'omologa di separazione riguardo le spese straordinarie stesse. ➢ In caso di conferma di recepimento del bonus, la spesa sportiva restante fino al 31/12/2024 al di fuori del bonus sarà al 100% a carico del padre e il padre provvederà a restituire le eventuali quote già sostenute dalla madre al 50%. ➢ Per l'acquisto dei libri scolastici, la spesa sarà ripartita al 50% a partire dallo scadere delle condizioni dell'omologa di separazione riguardo le spese straordinarie stesse. ➢ Il padre provvederà ad effettuare a sue spese la voltura delle utenze domestiche a nome della moglie a partire dal mese di luglio
2024, continuando però a provvedere al pagamento delle stesse fino al 31/12/2024 nella misura del 50%. ➢ Le spese dell'acqua sono da considerarsi rientranti nelle
4 utenze e quindi divisa al 50% a far data dalla dal mese di luglio 2024. ➢ Il pagamento avverrà a mezzo bonifico su conto bancario della madre pari all'importo necessario, previa visione delle fatture. ➢ Dal 01/01/2025 le utenze saranno pagate al 100% dalla moglie;
per la sola utenza telefonica, la voltura avverrà nei termini di recesso da contratto senza penali. ➢ Per le spese condominiali il marito provvederà, come per le spese straordinarie, al pagamento delle stesse nella misura del 100% fino al 31/12/2024, ma dal 01/01/2025 saranno ripartite in base agli accordi di legge. ➢ L'abbonamento Netflix attualmente in corso sarà pagato dal padre al 100%, fintanto che sarà in essere la condivisione con i figli. Laddove non sarà ancora possibile la condivisione, la moglie si impegna ad aggiungere a sue spese un account. In ogni caso: ➢ Tutti i beni e i documenti del padre ancora presenti nell'abitazione verranno a lui restituiti, anche se trovati successivamente alla firma dell'accordo. ➢ I genitori concedono il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto e dei documenti dei minori validi per l'espatrio”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 8873/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Mentana (RM) in data 06.07.2008; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Mentana (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n.
13, Parte 2, Serie A, Vol. 1);
5 - dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 09.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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