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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/07/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1171/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1171/2021 promossa da:
, nata ad [...] il [...] ivi residente in [...] Valenti 181, C.F. Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Screpis;
C.F._1
-attrice;
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pt, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Gangi;
-convenuta, attrice in via riconvenzionale;
avente a OGGETTO
distanze legali e scolo
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Parte attrice: “Precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto richiesto, eccepito e dedotto
in tutti i propri scritti difensivi e nei verbali di causa, da intendersi qui tutto integralmente riportato e
trascritto” (nota di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
10.1.2024). – Si riportano le conclusioni formulate in citazione: “ritenere e dichiarare che il muro di
sostegno in cemento armato, costruito e/o acquisito e/o acquistato dalla società “ Controparte_2
” in persona del legale rapp.te in carica, con sede in
[...] Controparte_1
Agira, C.da Caramitia S.p. s.n.c. a confine tra la particella 246 (Corte) del foglio 63 del Comune di
Agira di proprietà della convenuta e la particella 234 di comproprietà dell'istante, ha violato le norme
in materia di costruzioni su fondi finitimi e la realizzazione del terrapieno quelle sullo stillicidio;
e per
l'effetto condannarla, in persona del legale rappr.te pro-tempore, per i motivi di cui in narrativa, alla
demolizione del muro di sostegno in cemento armato e ripristinare lo stato dei luoghi nella forma
originaria, come erano prima della sua modifica avvenuta con la costruzione del muro di sostegno in
cemento armato e la realizzazione del terrapieno a confine”.
Parte convenuta: “Si ribadisce, pertanto, la richiesta già avanzata di richiamo del CTU affinchè
chiarisca, nel contraddittorio, la metodologia utilizzata per la determinazione delle quote attuali e
delle quote originarie, come riportate nella relazione peritale. Si ribadisce, inoltre, che le opere
realizzate dalla convenuta non hanno affatto aggravato il deflusso delle acque ai danni del fondo di
parte attrice. Come rilevato dallo stesso CTU ed evidenziato nei rilievi alla bozza di perizia e nei
precedenti scritti difensivi e verbali di causa, la deducente, nella realizzazione delle opere sul proprio
fondo, ha adottato tutte le accortezze (realizzando caditoie, scavi e incanalamento delle acque),
descritte nella stessa perizia, per convogliare le acque verso l'impluvio naturale e verso SP21, senza in
alcun modo aggravare il fondo di parte attrice, ove peraltro, anche prima delle opere realizzate dalla
convenuta, parte delle acque meteoriche si riversavano (ciò è riconosciuto anche dal CTU). A tal
proposito, si ribadisce ancora che il CTU, rispondendo al quesito del giudice e indicando gli eventuali
pagina 2 di 14 accorgimenti da adottare per il ripristino dei luoghi e eliminare i (presunti) danni lamentati
dall'attrice, ha fornito delle soluzioni tecniche, che però non sono state riviste alla luce delle
osservazioni mosse alla bozza di perizia e che il CTU ha ritenuto di condividere, anche se solo in
parte. Si insiste, pertanto, anche sotto tale profilo per il richiamo del CTU. In subordine, questa difesa
precisa le conclusioni riportandosi a quelle già formulate nella comparsa di risposta con domanda
riconvenzionale e nelle note 183 cpc, da intendersi qui richiamate e trascritte”. (nota di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.1.2024). Si riportano le conclusioni formulate in sede di prima meria ex art. 183 c. 6 c.p.c. “1) In via principale respingere tutte
le domande di parte attrice, in quanto prive di fondamento accertando e dichiarando che nessuna
violazione delle disposizioni in materia di distanze legale e/o sul divieto di modifica del corso delle
acque è stata posta in essere dalla convenuta;
2) In via riconvenzionale Controparte_1
accertare e dichiarare che gli alberi piantati dall'attrice sul confine si trovano a distanza non legale e
per l'effetto ordinarne l'estirpazione ai sensi dell'art. 894 cc;
ordinare altresì all'attrice e convenuta
in riconvenzionale di attivarsi per la disinfestazione delle piante affette da processionaria”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
conviene in giudizio dolendosi della violazione, da Parte_1 Controparte_1
parte della società convenuta, della disciplina in tema di distanze e di scolo con riferimento alle opere da questa realizzate sul terreno sito in Agira, identificato in catasto al f. 63 partt. 246 sub 5,8,9,10 e
246, confinante con il proprio, identificato al catasto del medesimo Comune al f. 63 partt. 198 sub 2,
198 sub 3, 235 e 234.
Segnatamente, l'attrice si duole: i) dell'innalzamento, da parte della convenuta, dell'originaria quota del terreno confinante con il proprio e della creazione di un terrapieno artificiale;
ii) della realizzazione,
pagina 3 di 14 sul confine che delimita le rispettive proprietà (part. 246 e 234), di un muro di contenimento in cemento armato della lunghezza di 45 metri e di altezza variabile tra 0,50 e 2,10 metri, sormontato da una recinzione di circa 1,50 metri;
iii) della conseguente modificazione del deflusso naturale delle acque con aggravio per il proprio terreno.
L'attrice chiede pertanto il ripristino dello stato dei luoghi.
Parte convenuta contesta la domanda deducendo di non aver modificato le quote originarie, essendo sempre stato il proprio fondo posto a una quota maggiore rispetto a quello di parte attrice;
che le opere eseguite non hanno comportato alcuna modificazione del flusso naturale delle acque;
che non è stato realizzato alcun terrapieno artificiale;
che il muro realizzato va qualificato come muro di cinta, o comunque ricondotto alla medesima disciplina trattandosi di muro di contenimento di un terrapieno naturale;
che la realizzazione del muro era stata autorizzata dall'attrice; che, in ogni caso, non risultano violate le norme in tema di distanza legale tra le costruzioni, non essendo il muro costruito a meno di tre metri dalla costruzione dell'attrice e non essendo la costruzione dello stesso compresa dalla disciplina locale.
In via riconvenzionale la convenuta deduce la presenza di alberi sul fondo attoreo a distanza illegale dal confine, richiamando l'art. 892 c.c.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Anzitutto va esaminata l'eccezione per cui parte attrice avrebbe acconsentito alla realizzazione delle opere di cui la stessa si duole in citazione, trattandosi di eccezione potenzialmente in grado di paralizzare la domanda.
Sul punto, la prova testimoniale esperita non si ritiene militare nel senso indicato dalla convenuta.
L'unica certezza che emerge dall'assunzione dei testimoni è che l'attrice aveva autorizzato la rimozione della preesistente recinzione e la sua sostituzione con una nuova, da impiantare su un pagina 4 di 14 muretto, e non anche la modificazione delle quote, la realizzazione di una scarpata e di un muro in cemento armato.
La presenza dell'attrice durante i lavori non significa che gli stessi fossero stati oggetto di previa pattuizione, né da ciò può originare una non prevista decadenza dalla possibilità di tutelare ex post i propri diritti.
A nulla valgono quindi le affermazioni dei testi in ordine alla presenza dell'attrice sui luoghi durante i lavori e all'autorizzazione ad entrare sul proprio fondo rilasciata dall'attrice.
Non prova il contrario l'affermazione del teste il quale ha dichiarato che egli lavorava sempre Tes_1
con il progetto in mano giacché ciò non significa che l'attrice ne abbia preso visione e soprattutto che autorizzato le opere di cui si duole.
Con riferimento alle dichiarazioni rese dal teste e dal teste in ordine all'autorizzazione Tes_1 Tes_2
alla realizzazione del muro, le stesse trovano attendibile precisazione nelle dichiarazioni del testimone
. Tes_3
Quest'ultimo ha chiarito che la collaborazione dell'attrice era diretta a rimuovere la preesistente recinzione per sostituirla con una nuova, da impiantare su un muretto la cui base poteva essere realizzata in parte su terreno attoreo.
Infondate, appaiono le deduzioni di parte convenuta in ordine alla inattendibilità, financo alla falsità,
delle dichiarazioni rese dal teste . Tes_3
Le dichiarazioni in questione appaiono scevre da contraddizioni. Nessun valore in senso contrario ha il documento prodotto dalla convenuta in sede di memorie di replica. Segnatamente, la convenuta sostiene che avendo il teste dichiarato di convivere con la figlia dell'attrice dal 2015, egli non poteva essere presente durante i lavori poiché ad agosto 2015 gli stessi erano già eseguiti, come dimostrerebbe la fotografia datata 18 agosto 2015. Ebbene, non si comprende per quale ragione se la convivenza è pagina 5 di 14 iniziata nell'anno 2015, nell'agosto dello stesso anno il teste non potesse trovarsi sui luoghi;
peraltro, a prescindere dalla convivenza, nulla esclude la frequentazione del luogo anche prima dell'instaurazione della stessa. Solo per inciso, si osserva poi che l'eventuale confusione tra date a distanza di diversi anni non appare in alcun modo minare l'attendibilità del testimone. Nulla, in altri termini, lascia propendere per la falsità della testimonianza, né per la sua inattendibilità. La prova contraria in questione, in definitiva, smentisce l'assunto di parte convenuta fornendo anche utili riscontri al fine di interpretare le dichiarazioni rese dagli altri testimoni, circoscrivendone il generico significato.
Non emerge, dunque, in alcun modo l'esistenza di un accordo tra le parti in ordine alla realizzazione delle opere di cui l'attrice si duole.
Proprio in ragione di ciò è stata disposta, nel corso del procedimento, c.t.u. volta a verificare lo stato dei luoghi, la dedotta alterazione delle quote originarie, la creazione di una scarpata artificiale e di un muro di contenimento sul confine, le distanze tra le costruzioni nonché tra le piante e il confine.
Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio conclude nel senso: i) dell'avvenuto mutamento delle quote originarie a opera della parte convenuta;
ii) della realizzazione di una scarpata artificiale a opera della convenuta e della realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato posto sul confine;
iii)
dell'aggravamento dello scolo a danno del fondo attoreo;
iv) della distanza illegale ai sensi dell'art. 892
c.c. delle piante presenti sul fondo attoreo rispetto al confine.
Dalle conclusioni cui è giunto il c.t.u. non sussiste ragione per discostarsi.
La consulenza tecnica è dettagliata e analitica, e contiene l'adeguata confutazione delle osservazioni formulate dalle parti.
Di seguito, i passaggi che si ritengono fondamentali, con rinvio, per quanto non espressamente trascritto, alla c.t.u. a firma dell'ing. depositata il 6.1.2025. Testimone_4
pagina 6 di 14 In via generale: “Le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia effettuate da parte Convenuta nel
proprio fondo possono essere riassunte in: -Realizzazione del fabbricato;
-Realizzazione
dell'articolata corte;
-Realizzazione del muro di sostegno tra le particelle 246 e 234; -Realizzazione
dell'area terrazzata posta a nord-est del fabbricato …”.
Quanto alla modificazione delle quote, con innalzamento di quella di parte convenuta: “… per la
realizzazione delle superiori opere, parte convenuta ha proceduto ad elevare, livellare e sistemare il
preesistente piano di campagna modificando l'originaria orografia del proprio fondo … le opere
realizzate da parte convenuta, hanno comportato: - una modifica dell'originaria orografia del lotto
tramite l'elevazione, il livellamento e la sistemazione delle quote del piano di campagna;
-una minore
percentuale di permeabilità del lotto, tramite la realizzazione di pavimentazioni non drenanti;
-una
modifica del naturale deflusso delle acque, …”.
Quanto all'aggravamento dello scolo per alterazione del flusso delle acque: “Alla luce delle modifiche
ai luoghi intervenute ad opera di parte convenuta, in caso di forti piogge, le acque meteoriche
provenienti dal fondo di parte convenuta si riversano all'interno del fondo di parte attrice in maggiore
consistenza rispetto l'assetto originario … Si precisa che le tubazioni presenti sono atte a raccogliere e
convogliare le acque meteoriche che si riversano nel piazzale e non nel giardino. Per quanto riportato
dal CTP, ne consegue che le acque si riversano in maggiore quantità verso il fondo di parte attrice …
La situazione altimetrica inerente lo stato modificato rappresentata dal CTP risulta più gravosa per il
fondo di parte attrice, in quanto si verrebbe a creare un piccolo invaso nell'intersezione tra il muro
posto a confine con parte attrice ed il muro posto a confine con la S.P.n.21 … Le acque che si
accumulano nel fondo convenuto ovvero nell'intersezione tra il muro verso la S.P.n.21 ed il muro di
sostegno a confine con parte attrice, tendono a riversarsi verso il fondo di parte attrice, in quanto
quest'ultimo si presenta più basso rispetto al primo …”.
pagina 7 di 14 Quanto al muro: “Al fine di contenere il piano di campagna artificialmente creato, parte convenuta ha
realizzato l'opera di cui si discute. Il muro svolge la funzione di sostegno del dislivello artificialmente
creato e presenta i caratteri della stabilità, solidità ed immobilizzazione al suolo. Lo stesso svolge
altresì la funzione di contenimento in quanto evita che si verifichino smottamenti o caduta di pietrisco
e materiale vario dal dislivello. Il muro di contenimento è stato posto sul confine, interamente nel lato
di proprietà della Società convenuta …”.
Esclusa la sussistenza di un accordo in ordine all'aggravamento dello scolo e alla costruzione del muro sul confine, occorre verificare l'effettiva illiceità della condotta di parte convenuta.
Orbene, quanto all'accertato innalzamento di quota del terreno da parte della convenuta e dell'aggravio che ne è conseguito a danno del fondo attoreo in termini di scolo delle acque, va richiamata la previsione dell'art. 913 c.c., la quale vieta l'aggravamento dello scolo ad opera del titolare del fondo più elevato (“Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano
naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può
impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso”).
Sotto questo profilo, quindi, la domanda appare fondata avendo la convenuta modificato l'originario rapporto tra i fondi e così determinato l'aggravio dello scolo in danno del fondo attoreo. Non rileva infatti l'originaria pendenza, trattandosi di aggravamento e non di creazione ex novo del rapporto tra fondo superiore e inferiore.
Quanto al muro, risultando questo posto a sostegno di una scarpata artificialmente creata, deve recisamente escludersi la sua riconducibilità alla categoria del muro di cinta e comunque alla disciplina di cui all'art. 878 c.c.
Secondo la Corte regolatrice, difatti, “in tema di muri di cinta, qualora l'andamento altimetrico di due
fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non
pagina 8 di 14 esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le
proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo;
conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle
distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o
prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse” (v. Cass. 2023
n. 16965).
Ciò posto, coglie nel segno l'osservazione di parte convenuta, la quale osserva che in ogni caso la costruzione sul confine non costituisce violazione dell'art. 873 c.c., il quale stabilisce la distanza tra edifici, senza vietare la realizzazione di opere sul confine.
Sebbene l'osservazione appaia condivisibile, si deve comunque rilevare che l'art. 873 c.c. rinvia anche alle norme locali.
Nel caso di specie, il regolamento di attuazione del PNRG del Comune di Agire, datato 31 ottobre
1978, prevede, all'art. 10, quanto segue: “– Zona Territoriale omogenea “E”, [nella quale pacificamente ricade la zonalla quale sono ubicati i terreni dele parti] Le zone “E” sono quelle parti del
territorio destinate ad uso agricoli. Tutto il territorio Comunale non classificato nelle varie zone
residenziale e per attrezzature viene destinato ad uso agricolo. Pertanto le uniche costruzioni
ammissibili sono quelle necessarie alla conduzione di fondi rustici e cioè: granai, fienili, silos, stalle,
cantine, magazzini per la conservazione dei prodotti e simili, nonché edifici per l'allevamento di
animali. Possono rilasciarsi Licenze Edilizie per edificazione a scopo residenziale nel limite della
densità fondiaria di mc/mq. 0,03 conformemente al disposto dell'art.28 della L.R. 26/5/75 n.21.
L'altezza massima delle costruzioni non deve superare i mt. 8,00. I distacchi fra edifici costruiti sullo
stesso fondo debbono essere almeno pari a mt.5,00. I distacchi fra edifici costruiti su fondi di proprietà
pagina 9 di 14 diversa debbono essere pari a mt.20,00. Le costruzioni debbono distaccarsi dai confini di proprietà di
almeno mt.10,00 …”.
Risulta quindi regolata non solo la distanza tra costruzioni ma anche la distanza delle costruzioni dal confine, imponendosi di realizzale a distanza di almeno dieci metri dallo stesso.
Il muro realizzato da parte convenuta, come si è visto sopra, va trattato alla stregua di una costruzione,
soggetta alle regole in tema di distanze, sì che appare evidente la violazione della disciplina richiamata la quale è da intendersi posta a tutela, oltre che degli interessi pubblici, anche degli interessi privati in forza del richiamo operato dall'art. 873 c.c.
In ordine al profilo in questione, va segnalato che secondo la dottrina che si è occupata della questione,
così come della giurisprudenza formatasi sulla materia, vero è che la disciplina sulla distanze legali di derivazione statale impone distacchi tra costruzioni frontistanti e non prende in considerazione il confine;
tuttavia, diverso è il discorso a fronte di normative comunali integrative che prevedano il rispetto di una distanza assoluta dal confine, qual è quella che viene in rilievo nel caso in esame (si veda, sul punto, Cass. 2012 n. 18593; Tar Reggio Calabria 8.1.2013 n. 9, nonché Cass. 2019 n. 14705,
le quali chiariscono che i regolamenti comunali ben possono integrare la previsione del codice civile imponendo anche limiti di distanza rispetto al confine).
Non convince poi l'assunto di parte convenuta, secondo cui, poiché le norme locali non contemplano espressamente i muri, consentendo solo la realizzazione di altre opere, la richiamata disciplina non sarebbe applicabile.
Difatti, come detto, il muro realizzato è qualificabile, siccome costruito a sostegno del terrapieno artificialmente realizzato, quale costruzione. Il regolamento citato stabilisce le costruzioni realizzabili e la realizzazione di una costruzione non consentita non si si sottrae di certo alla disciplina imposta,
pagina 10 di 14 altrimenti realizzandosi una eterogenesi dei fini di tutta evidenza consentendosi una doppia violazione della disciplina: in ordine alla costruzione e in ordine alla distanza dal confine.
Aggiungasi che il regolamento locale appare violato anche sotto altro profilo, ossia quello della distanza tra le costruzioni.
In seno alla relazione di c.t.u., infatti, si legge che “Il fabbricato, p.lla 246” di proprietà della convenuta
“è stato costruito ad una distanza minima pari ad 14,25 metri dal confine e ad una distanza pari a 27
metri dal fabbricato di parte attrice, p.lla 235”.
Ne deriva che, se i fabbricati si distanziano di 27 metri, e il primo di essi si distanza di 14,25 metri dal confine, ov'è stato realizzato il muro per cui è lite, quest'ultimo -da considerarsi costruzione- risulta edificato, rispetto alla costruzione attorea, a distanza inferiore rispetto ai venti metri consentiti dalla normativa locale.
La violazione della disciplina locale richiamata determina la fondatezza dell'azione attorea anche per quanto riguarda il muro realizzato dalla convenuta.
Va quindi accolta, in definitiva, la domanda attorea di riduzione in pristino dei luoghi.
Il c.t.u., in seno alla relazione depositata e agli allegati alla stessa individua i lavori eseguibili per la soddisfazione dell'interesse attoreo.
Secondo il c.t.u. “La condizione preesistente, in termini di orografia, permeabilità e deflusso delle
acque, risulta irrimediabilmente compromessa dalle opere realizzate ed ammissibili sotto il profilo
giuridico, urbanistico ed edilizio. Al fine di eliminare i danni lamentati da parte attrice, si ritiene
possibile limitare la riduzione in pristino alla zona posta a confine” tra le particelle appartenenti alle parti in causa.
pagina 11 di 14 Il c.t.u. individua poi due possibili alternative di riduzione in pristino, a seconda che le parti scelgano di mantenere o meno un muro di cinta, aventi costi sostanzialmente analoghi (v. “Opere di rimessa in
pristino del piano di campagna e di regimentazione delle acque meteoriche”, allegato 8 alla c.t.u. e
“Opere di demolizione del muro di sostegno”, allegato 9 alla c.t.u., nonché pagg. 33, 34, 35 e 36 c.t.u.).
Il c.t.u. precisa sul punto (pag. 34) che appare possibile ridurre il muro eseguito a muro di cinta, come tale non inquadrabile tra le costruzioni (v. art. 878 c.c., nonché Cass. 2024 n. 24842).
Da quanto emerge dagli atti, l'interesse delle parti appare proprio nel senso di prediligere tale modalità
di ripristino dello stato dei luoghi, sì che, salvo diverso accordo tra le parti, la statuizione appare preferibile nel senso appena indicato.
La domanda attorea va in definitiva accolta, con condanna della parte convenuta al ripristino dello stato dei luoghi secondo quanto descritto dal c.t.u. (“Opere di rimessa in pristino del piano di campagna e di
regimentazione delle acque meteoriche”, all. 8 alla relazione di c.t.u.).
Fondata risulta anche la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.
Appare infatti incontestabile che parte attrice abbia piantato sul proprio terreno alberi in violazione della distanza stabilita dall'art. 892 c.c.
E infatti, dalla c.t.u. risulta che gli alberi in questione “sono posti ad una distanza, misurata nel rispetto
del comma 3 dell'articolo 892 del codice civile, variabile da 30 centimetri a 90 centimetri dal confine”
e, oltre, che “l'altezza attuale del fusto è inferiore a metri 3 ma le stesse essenze sono in grado, con il
trascorrere del tempo, di raggiungere i 15 metri di altezza”.
A nulla rileva il fatto che “la tecnica e modalità di coltivazione attuale è a siepe” giacchè preso atto del fatto che trattasi di alberi potenzialmente alti più di due metri e mezzo (indipendentemente dal fatto che si tratti di e non di ne deriva la necessaria esclusione della riconducibilità Persona_1 Per_2
pagina 12 di 14 degli stessi al n. 3 dell'art. 892 c.c. che consente di piantare siepi alte non oltre due metri e mezzo entro mezzo metro dal confine.
Le conclusioni del c.t.u., da cui non v'è ragione di discostarsi anche a seguito delle osservazioni di parte attrice, sono senz'altro nel senso di collocare le piante di cui si discorre nell'alveo degli alberi di alto fusto, con conseguente necessità di piantarli a distanza di tre metri dal confine (ex art. 892 c.c.)
Va quindi accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta, con condanna dell'attrice a estirpare le piante poste a distanza illegale dal confine, dovendosi rispettare la previsione di cui all'art. 892 n. 1 c.c.
Nessuna prova è invece emersa quanto a eventuali malattie degli alberi in questione potenzialmente pericolose per la convenuta.
Venendo alle spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, le stesse vanno compensate (art. 92
c.p.c.).
Le spese di c.t.u. vanno poste per il 50% in via definitiva su ciascuna delle parti e solidalmente nei confronti dell'ausiliare del tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
condanna parte convenuta alla riduzione in pristino dei luoghi di causa mediante l'esecuzione delle opere indicate in seno alla c.t.u. a firma dell'Ing. , depositata in data 6.1.2025 - Testimone_4
pagg. 33 e ss. nonché allegato 8 (salvo accordo delle parti in ordine all'esecuzione delle opere alternative previste all'allegato 9);
condanna parte attrice a rimuovere le piante collocate a distanza inferiore ai tre metri dal confine con la parte convenuta;
pagina 13 di 14 compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in via solidale con regresso interno al 50%.
Enna, 2 luglio 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1171/2021 promossa da:
, nata ad [...] il [...] ivi residente in [...] Valenti 181, C.F. Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Screpis;
C.F._1
-attrice;
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pt, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Gangi;
-convenuta, attrice in via riconvenzionale;
avente a OGGETTO
distanze legali e scolo
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Parte attrice: “Precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto richiesto, eccepito e dedotto
in tutti i propri scritti difensivi e nei verbali di causa, da intendersi qui tutto integralmente riportato e
trascritto” (nota di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
10.1.2024). – Si riportano le conclusioni formulate in citazione: “ritenere e dichiarare che il muro di
sostegno in cemento armato, costruito e/o acquisito e/o acquistato dalla società “ Controparte_2
” in persona del legale rapp.te in carica, con sede in
[...] Controparte_1
Agira, C.da Caramitia S.p. s.n.c. a confine tra la particella 246 (Corte) del foglio 63 del Comune di
Agira di proprietà della convenuta e la particella 234 di comproprietà dell'istante, ha violato le norme
in materia di costruzioni su fondi finitimi e la realizzazione del terrapieno quelle sullo stillicidio;
e per
l'effetto condannarla, in persona del legale rappr.te pro-tempore, per i motivi di cui in narrativa, alla
demolizione del muro di sostegno in cemento armato e ripristinare lo stato dei luoghi nella forma
originaria, come erano prima della sua modifica avvenuta con la costruzione del muro di sostegno in
cemento armato e la realizzazione del terrapieno a confine”.
Parte convenuta: “Si ribadisce, pertanto, la richiesta già avanzata di richiamo del CTU affinchè
chiarisca, nel contraddittorio, la metodologia utilizzata per la determinazione delle quote attuali e
delle quote originarie, come riportate nella relazione peritale. Si ribadisce, inoltre, che le opere
realizzate dalla convenuta non hanno affatto aggravato il deflusso delle acque ai danni del fondo di
parte attrice. Come rilevato dallo stesso CTU ed evidenziato nei rilievi alla bozza di perizia e nei
precedenti scritti difensivi e verbali di causa, la deducente, nella realizzazione delle opere sul proprio
fondo, ha adottato tutte le accortezze (realizzando caditoie, scavi e incanalamento delle acque),
descritte nella stessa perizia, per convogliare le acque verso l'impluvio naturale e verso SP21, senza in
alcun modo aggravare il fondo di parte attrice, ove peraltro, anche prima delle opere realizzate dalla
convenuta, parte delle acque meteoriche si riversavano (ciò è riconosciuto anche dal CTU). A tal
proposito, si ribadisce ancora che il CTU, rispondendo al quesito del giudice e indicando gli eventuali
pagina 2 di 14 accorgimenti da adottare per il ripristino dei luoghi e eliminare i (presunti) danni lamentati
dall'attrice, ha fornito delle soluzioni tecniche, che però non sono state riviste alla luce delle
osservazioni mosse alla bozza di perizia e che il CTU ha ritenuto di condividere, anche se solo in
parte. Si insiste, pertanto, anche sotto tale profilo per il richiamo del CTU. In subordine, questa difesa
precisa le conclusioni riportandosi a quelle già formulate nella comparsa di risposta con domanda
riconvenzionale e nelle note 183 cpc, da intendersi qui richiamate e trascritte”. (nota di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.1.2024). Si riportano le conclusioni formulate in sede di prima meria ex art. 183 c. 6 c.p.c. “1) In via principale respingere tutte
le domande di parte attrice, in quanto prive di fondamento accertando e dichiarando che nessuna
violazione delle disposizioni in materia di distanze legale e/o sul divieto di modifica del corso delle
acque è stata posta in essere dalla convenuta;
2) In via riconvenzionale Controparte_1
accertare e dichiarare che gli alberi piantati dall'attrice sul confine si trovano a distanza non legale e
per l'effetto ordinarne l'estirpazione ai sensi dell'art. 894 cc;
ordinare altresì all'attrice e convenuta
in riconvenzionale di attivarsi per la disinfestazione delle piante affette da processionaria”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
conviene in giudizio dolendosi della violazione, da Parte_1 Controparte_1
parte della società convenuta, della disciplina in tema di distanze e di scolo con riferimento alle opere da questa realizzate sul terreno sito in Agira, identificato in catasto al f. 63 partt. 246 sub 5,8,9,10 e
246, confinante con il proprio, identificato al catasto del medesimo Comune al f. 63 partt. 198 sub 2,
198 sub 3, 235 e 234.
Segnatamente, l'attrice si duole: i) dell'innalzamento, da parte della convenuta, dell'originaria quota del terreno confinante con il proprio e della creazione di un terrapieno artificiale;
ii) della realizzazione,
pagina 3 di 14 sul confine che delimita le rispettive proprietà (part. 246 e 234), di un muro di contenimento in cemento armato della lunghezza di 45 metri e di altezza variabile tra 0,50 e 2,10 metri, sormontato da una recinzione di circa 1,50 metri;
iii) della conseguente modificazione del deflusso naturale delle acque con aggravio per il proprio terreno.
L'attrice chiede pertanto il ripristino dello stato dei luoghi.
Parte convenuta contesta la domanda deducendo di non aver modificato le quote originarie, essendo sempre stato il proprio fondo posto a una quota maggiore rispetto a quello di parte attrice;
che le opere eseguite non hanno comportato alcuna modificazione del flusso naturale delle acque;
che non è stato realizzato alcun terrapieno artificiale;
che il muro realizzato va qualificato come muro di cinta, o comunque ricondotto alla medesima disciplina trattandosi di muro di contenimento di un terrapieno naturale;
che la realizzazione del muro era stata autorizzata dall'attrice; che, in ogni caso, non risultano violate le norme in tema di distanza legale tra le costruzioni, non essendo il muro costruito a meno di tre metri dalla costruzione dell'attrice e non essendo la costruzione dello stesso compresa dalla disciplina locale.
In via riconvenzionale la convenuta deduce la presenza di alberi sul fondo attoreo a distanza illegale dal confine, richiamando l'art. 892 c.c.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Anzitutto va esaminata l'eccezione per cui parte attrice avrebbe acconsentito alla realizzazione delle opere di cui la stessa si duole in citazione, trattandosi di eccezione potenzialmente in grado di paralizzare la domanda.
Sul punto, la prova testimoniale esperita non si ritiene militare nel senso indicato dalla convenuta.
L'unica certezza che emerge dall'assunzione dei testimoni è che l'attrice aveva autorizzato la rimozione della preesistente recinzione e la sua sostituzione con una nuova, da impiantare su un pagina 4 di 14 muretto, e non anche la modificazione delle quote, la realizzazione di una scarpata e di un muro in cemento armato.
La presenza dell'attrice durante i lavori non significa che gli stessi fossero stati oggetto di previa pattuizione, né da ciò può originare una non prevista decadenza dalla possibilità di tutelare ex post i propri diritti.
A nulla valgono quindi le affermazioni dei testi in ordine alla presenza dell'attrice sui luoghi durante i lavori e all'autorizzazione ad entrare sul proprio fondo rilasciata dall'attrice.
Non prova il contrario l'affermazione del teste il quale ha dichiarato che egli lavorava sempre Tes_1
con il progetto in mano giacché ciò non significa che l'attrice ne abbia preso visione e soprattutto che autorizzato le opere di cui si duole.
Con riferimento alle dichiarazioni rese dal teste e dal teste in ordine all'autorizzazione Tes_1 Tes_2
alla realizzazione del muro, le stesse trovano attendibile precisazione nelle dichiarazioni del testimone
. Tes_3
Quest'ultimo ha chiarito che la collaborazione dell'attrice era diretta a rimuovere la preesistente recinzione per sostituirla con una nuova, da impiantare su un muretto la cui base poteva essere realizzata in parte su terreno attoreo.
Infondate, appaiono le deduzioni di parte convenuta in ordine alla inattendibilità, financo alla falsità,
delle dichiarazioni rese dal teste . Tes_3
Le dichiarazioni in questione appaiono scevre da contraddizioni. Nessun valore in senso contrario ha il documento prodotto dalla convenuta in sede di memorie di replica. Segnatamente, la convenuta sostiene che avendo il teste dichiarato di convivere con la figlia dell'attrice dal 2015, egli non poteva essere presente durante i lavori poiché ad agosto 2015 gli stessi erano già eseguiti, come dimostrerebbe la fotografia datata 18 agosto 2015. Ebbene, non si comprende per quale ragione se la convivenza è pagina 5 di 14 iniziata nell'anno 2015, nell'agosto dello stesso anno il teste non potesse trovarsi sui luoghi;
peraltro, a prescindere dalla convivenza, nulla esclude la frequentazione del luogo anche prima dell'instaurazione della stessa. Solo per inciso, si osserva poi che l'eventuale confusione tra date a distanza di diversi anni non appare in alcun modo minare l'attendibilità del testimone. Nulla, in altri termini, lascia propendere per la falsità della testimonianza, né per la sua inattendibilità. La prova contraria in questione, in definitiva, smentisce l'assunto di parte convenuta fornendo anche utili riscontri al fine di interpretare le dichiarazioni rese dagli altri testimoni, circoscrivendone il generico significato.
Non emerge, dunque, in alcun modo l'esistenza di un accordo tra le parti in ordine alla realizzazione delle opere di cui l'attrice si duole.
Proprio in ragione di ciò è stata disposta, nel corso del procedimento, c.t.u. volta a verificare lo stato dei luoghi, la dedotta alterazione delle quote originarie, la creazione di una scarpata artificiale e di un muro di contenimento sul confine, le distanze tra le costruzioni nonché tra le piante e il confine.
Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio conclude nel senso: i) dell'avvenuto mutamento delle quote originarie a opera della parte convenuta;
ii) della realizzazione di una scarpata artificiale a opera della convenuta e della realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato posto sul confine;
iii)
dell'aggravamento dello scolo a danno del fondo attoreo;
iv) della distanza illegale ai sensi dell'art. 892
c.c. delle piante presenti sul fondo attoreo rispetto al confine.
Dalle conclusioni cui è giunto il c.t.u. non sussiste ragione per discostarsi.
La consulenza tecnica è dettagliata e analitica, e contiene l'adeguata confutazione delle osservazioni formulate dalle parti.
Di seguito, i passaggi che si ritengono fondamentali, con rinvio, per quanto non espressamente trascritto, alla c.t.u. a firma dell'ing. depositata il 6.1.2025. Testimone_4
pagina 6 di 14 In via generale: “Le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia effettuate da parte Convenuta nel
proprio fondo possono essere riassunte in: -Realizzazione del fabbricato;
-Realizzazione
dell'articolata corte;
-Realizzazione del muro di sostegno tra le particelle 246 e 234; -Realizzazione
dell'area terrazzata posta a nord-est del fabbricato …”.
Quanto alla modificazione delle quote, con innalzamento di quella di parte convenuta: “… per la
realizzazione delle superiori opere, parte convenuta ha proceduto ad elevare, livellare e sistemare il
preesistente piano di campagna modificando l'originaria orografia del proprio fondo … le opere
realizzate da parte convenuta, hanno comportato: - una modifica dell'originaria orografia del lotto
tramite l'elevazione, il livellamento e la sistemazione delle quote del piano di campagna;
-una minore
percentuale di permeabilità del lotto, tramite la realizzazione di pavimentazioni non drenanti;
-una
modifica del naturale deflusso delle acque, …”.
Quanto all'aggravamento dello scolo per alterazione del flusso delle acque: “Alla luce delle modifiche
ai luoghi intervenute ad opera di parte convenuta, in caso di forti piogge, le acque meteoriche
provenienti dal fondo di parte convenuta si riversano all'interno del fondo di parte attrice in maggiore
consistenza rispetto l'assetto originario … Si precisa che le tubazioni presenti sono atte a raccogliere e
convogliare le acque meteoriche che si riversano nel piazzale e non nel giardino. Per quanto riportato
dal CTP, ne consegue che le acque si riversano in maggiore quantità verso il fondo di parte attrice …
La situazione altimetrica inerente lo stato modificato rappresentata dal CTP risulta più gravosa per il
fondo di parte attrice, in quanto si verrebbe a creare un piccolo invaso nell'intersezione tra il muro
posto a confine con parte attrice ed il muro posto a confine con la S.P.n.21 … Le acque che si
accumulano nel fondo convenuto ovvero nell'intersezione tra il muro verso la S.P.n.21 ed il muro di
sostegno a confine con parte attrice, tendono a riversarsi verso il fondo di parte attrice, in quanto
quest'ultimo si presenta più basso rispetto al primo …”.
pagina 7 di 14 Quanto al muro: “Al fine di contenere il piano di campagna artificialmente creato, parte convenuta ha
realizzato l'opera di cui si discute. Il muro svolge la funzione di sostegno del dislivello artificialmente
creato e presenta i caratteri della stabilità, solidità ed immobilizzazione al suolo. Lo stesso svolge
altresì la funzione di contenimento in quanto evita che si verifichino smottamenti o caduta di pietrisco
e materiale vario dal dislivello. Il muro di contenimento è stato posto sul confine, interamente nel lato
di proprietà della Società convenuta …”.
Esclusa la sussistenza di un accordo in ordine all'aggravamento dello scolo e alla costruzione del muro sul confine, occorre verificare l'effettiva illiceità della condotta di parte convenuta.
Orbene, quanto all'accertato innalzamento di quota del terreno da parte della convenuta e dell'aggravio che ne è conseguito a danno del fondo attoreo in termini di scolo delle acque, va richiamata la previsione dell'art. 913 c.c., la quale vieta l'aggravamento dello scolo ad opera del titolare del fondo più elevato (“Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano
naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può
impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso”).
Sotto questo profilo, quindi, la domanda appare fondata avendo la convenuta modificato l'originario rapporto tra i fondi e così determinato l'aggravio dello scolo in danno del fondo attoreo. Non rileva infatti l'originaria pendenza, trattandosi di aggravamento e non di creazione ex novo del rapporto tra fondo superiore e inferiore.
Quanto al muro, risultando questo posto a sostegno di una scarpata artificialmente creata, deve recisamente escludersi la sua riconducibilità alla categoria del muro di cinta e comunque alla disciplina di cui all'art. 878 c.c.
Secondo la Corte regolatrice, difatti, “in tema di muri di cinta, qualora l'andamento altimetrico di due
fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non
pagina 8 di 14 esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le
proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo;
conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle
distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o
prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse” (v. Cass. 2023
n. 16965).
Ciò posto, coglie nel segno l'osservazione di parte convenuta, la quale osserva che in ogni caso la costruzione sul confine non costituisce violazione dell'art. 873 c.c., il quale stabilisce la distanza tra edifici, senza vietare la realizzazione di opere sul confine.
Sebbene l'osservazione appaia condivisibile, si deve comunque rilevare che l'art. 873 c.c. rinvia anche alle norme locali.
Nel caso di specie, il regolamento di attuazione del PNRG del Comune di Agire, datato 31 ottobre
1978, prevede, all'art. 10, quanto segue: “– Zona Territoriale omogenea “E”, [nella quale pacificamente ricade la zonalla quale sono ubicati i terreni dele parti] Le zone “E” sono quelle parti del
territorio destinate ad uso agricoli. Tutto il territorio Comunale non classificato nelle varie zone
residenziale e per attrezzature viene destinato ad uso agricolo. Pertanto le uniche costruzioni
ammissibili sono quelle necessarie alla conduzione di fondi rustici e cioè: granai, fienili, silos, stalle,
cantine, magazzini per la conservazione dei prodotti e simili, nonché edifici per l'allevamento di
animali. Possono rilasciarsi Licenze Edilizie per edificazione a scopo residenziale nel limite della
densità fondiaria di mc/mq. 0,03 conformemente al disposto dell'art.28 della L.R. 26/5/75 n.21.
L'altezza massima delle costruzioni non deve superare i mt. 8,00. I distacchi fra edifici costruiti sullo
stesso fondo debbono essere almeno pari a mt.5,00. I distacchi fra edifici costruiti su fondi di proprietà
pagina 9 di 14 diversa debbono essere pari a mt.20,00. Le costruzioni debbono distaccarsi dai confini di proprietà di
almeno mt.10,00 …”.
Risulta quindi regolata non solo la distanza tra costruzioni ma anche la distanza delle costruzioni dal confine, imponendosi di realizzale a distanza di almeno dieci metri dallo stesso.
Il muro realizzato da parte convenuta, come si è visto sopra, va trattato alla stregua di una costruzione,
soggetta alle regole in tema di distanze, sì che appare evidente la violazione della disciplina richiamata la quale è da intendersi posta a tutela, oltre che degli interessi pubblici, anche degli interessi privati in forza del richiamo operato dall'art. 873 c.c.
In ordine al profilo in questione, va segnalato che secondo la dottrina che si è occupata della questione,
così come della giurisprudenza formatasi sulla materia, vero è che la disciplina sulla distanze legali di derivazione statale impone distacchi tra costruzioni frontistanti e non prende in considerazione il confine;
tuttavia, diverso è il discorso a fronte di normative comunali integrative che prevedano il rispetto di una distanza assoluta dal confine, qual è quella che viene in rilievo nel caso in esame (si veda, sul punto, Cass. 2012 n. 18593; Tar Reggio Calabria 8.1.2013 n. 9, nonché Cass. 2019 n. 14705,
le quali chiariscono che i regolamenti comunali ben possono integrare la previsione del codice civile imponendo anche limiti di distanza rispetto al confine).
Non convince poi l'assunto di parte convenuta, secondo cui, poiché le norme locali non contemplano espressamente i muri, consentendo solo la realizzazione di altre opere, la richiamata disciplina non sarebbe applicabile.
Difatti, come detto, il muro realizzato è qualificabile, siccome costruito a sostegno del terrapieno artificialmente realizzato, quale costruzione. Il regolamento citato stabilisce le costruzioni realizzabili e la realizzazione di una costruzione non consentita non si si sottrae di certo alla disciplina imposta,
pagina 10 di 14 altrimenti realizzandosi una eterogenesi dei fini di tutta evidenza consentendosi una doppia violazione della disciplina: in ordine alla costruzione e in ordine alla distanza dal confine.
Aggiungasi che il regolamento locale appare violato anche sotto altro profilo, ossia quello della distanza tra le costruzioni.
In seno alla relazione di c.t.u., infatti, si legge che “Il fabbricato, p.lla 246” di proprietà della convenuta
“è stato costruito ad una distanza minima pari ad 14,25 metri dal confine e ad una distanza pari a 27
metri dal fabbricato di parte attrice, p.lla 235”.
Ne deriva che, se i fabbricati si distanziano di 27 metri, e il primo di essi si distanza di 14,25 metri dal confine, ov'è stato realizzato il muro per cui è lite, quest'ultimo -da considerarsi costruzione- risulta edificato, rispetto alla costruzione attorea, a distanza inferiore rispetto ai venti metri consentiti dalla normativa locale.
La violazione della disciplina locale richiamata determina la fondatezza dell'azione attorea anche per quanto riguarda il muro realizzato dalla convenuta.
Va quindi accolta, in definitiva, la domanda attorea di riduzione in pristino dei luoghi.
Il c.t.u., in seno alla relazione depositata e agli allegati alla stessa individua i lavori eseguibili per la soddisfazione dell'interesse attoreo.
Secondo il c.t.u. “La condizione preesistente, in termini di orografia, permeabilità e deflusso delle
acque, risulta irrimediabilmente compromessa dalle opere realizzate ed ammissibili sotto il profilo
giuridico, urbanistico ed edilizio. Al fine di eliminare i danni lamentati da parte attrice, si ritiene
possibile limitare la riduzione in pristino alla zona posta a confine” tra le particelle appartenenti alle parti in causa.
pagina 11 di 14 Il c.t.u. individua poi due possibili alternative di riduzione in pristino, a seconda che le parti scelgano di mantenere o meno un muro di cinta, aventi costi sostanzialmente analoghi (v. “Opere di rimessa in
pristino del piano di campagna e di regimentazione delle acque meteoriche”, allegato 8 alla c.t.u. e
“Opere di demolizione del muro di sostegno”, allegato 9 alla c.t.u., nonché pagg. 33, 34, 35 e 36 c.t.u.).
Il c.t.u. precisa sul punto (pag. 34) che appare possibile ridurre il muro eseguito a muro di cinta, come tale non inquadrabile tra le costruzioni (v. art. 878 c.c., nonché Cass. 2024 n. 24842).
Da quanto emerge dagli atti, l'interesse delle parti appare proprio nel senso di prediligere tale modalità
di ripristino dello stato dei luoghi, sì che, salvo diverso accordo tra le parti, la statuizione appare preferibile nel senso appena indicato.
La domanda attorea va in definitiva accolta, con condanna della parte convenuta al ripristino dello stato dei luoghi secondo quanto descritto dal c.t.u. (“Opere di rimessa in pristino del piano di campagna e di
regimentazione delle acque meteoriche”, all. 8 alla relazione di c.t.u.).
Fondata risulta anche la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.
Appare infatti incontestabile che parte attrice abbia piantato sul proprio terreno alberi in violazione della distanza stabilita dall'art. 892 c.c.
E infatti, dalla c.t.u. risulta che gli alberi in questione “sono posti ad una distanza, misurata nel rispetto
del comma 3 dell'articolo 892 del codice civile, variabile da 30 centimetri a 90 centimetri dal confine”
e, oltre, che “l'altezza attuale del fusto è inferiore a metri 3 ma le stesse essenze sono in grado, con il
trascorrere del tempo, di raggiungere i 15 metri di altezza”.
A nulla rileva il fatto che “la tecnica e modalità di coltivazione attuale è a siepe” giacchè preso atto del fatto che trattasi di alberi potenzialmente alti più di due metri e mezzo (indipendentemente dal fatto che si tratti di e non di ne deriva la necessaria esclusione della riconducibilità Persona_1 Per_2
pagina 12 di 14 degli stessi al n. 3 dell'art. 892 c.c. che consente di piantare siepi alte non oltre due metri e mezzo entro mezzo metro dal confine.
Le conclusioni del c.t.u., da cui non v'è ragione di discostarsi anche a seguito delle osservazioni di parte attrice, sono senz'altro nel senso di collocare le piante di cui si discorre nell'alveo degli alberi di alto fusto, con conseguente necessità di piantarli a distanza di tre metri dal confine (ex art. 892 c.c.)
Va quindi accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta, con condanna dell'attrice a estirpare le piante poste a distanza illegale dal confine, dovendosi rispettare la previsione di cui all'art. 892 n. 1 c.c.
Nessuna prova è invece emersa quanto a eventuali malattie degli alberi in questione potenzialmente pericolose per la convenuta.
Venendo alle spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, le stesse vanno compensate (art. 92
c.p.c.).
Le spese di c.t.u. vanno poste per il 50% in via definitiva su ciascuna delle parti e solidalmente nei confronti dell'ausiliare del tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
condanna parte convenuta alla riduzione in pristino dei luoghi di causa mediante l'esecuzione delle opere indicate in seno alla c.t.u. a firma dell'Ing. , depositata in data 6.1.2025 - Testimone_4
pagg. 33 e ss. nonché allegato 8 (salvo accordo delle parti in ordine all'esecuzione delle opere alternative previste all'allegato 9);
condanna parte attrice a rimuovere le piante collocate a distanza inferiore ai tre metri dal confine con la parte convenuta;
pagina 13 di 14 compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in via solidale con regresso interno al 50%.
Enna, 2 luglio 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
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