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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. ER AP -Presidente rel.
Dott. Isabella Ciriaco - Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3020/2024 r.g. promossa da
C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante Sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo La Scala (C.F. -
[...] C.F._1
Pec 02.48009949) nonché dall'Avv. Giusep- Email_1 pe La Scala
C.F. - Pec C.F._2 Email_2
02.48.00.99.49), elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in IL, alla Via A. da Giussano, 23 appellante contro e per essa, rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Guzzetti del Controparte_3
Foro di Como (CF: )- domicilio digitale pao- C.F._3
Email_3 appellata e
pagina 1 di 9 (C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Ro- CP_4 P.IVA_2 sboch ( C.F. e P.IVA Controparte_5
– C.F. personale avv. Rosboch ), domiciliata presso il P.IVA_3 C.F._4 difensore – domicilio digitale indirizzo di PEC Email_4 appellata e
(C.F. ), res. a Cerro Maggiore, Via Dante Ali- CP_6 C.F._5 ghieri, 58/B appellato contumace e
(C.F. , res, a Cerro Maggiore, Via Dante Controparte_7 C.F._6
Alighieri, 58/B
appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Voglia la Corte d'Appello di IL – sez. III civ., ogni contraria istanza disattesa,
-disporre ex art. 354 c.p.c. la rimessione della causa al Tribunale di Busto Arsizio per consen- tire la partecipazione al giudizio del litisconsorte pretermesso Sig. Parte_3
(C.F. ), quale ex socio della cancellata dal Registro delle C.F._7 Controparte_8
Imprese, nato a [...] il [...], deceduto a Magenta il 6.4.2022, in persona del Cura- tore di eredità giacente Avv. Bernardo Russo (C.F. ) C.F._8
In linea gradata,
-in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio nr. 1002/2024 pubblicata il
14.8.2024, notificata il 4 ottobre 2024, con cui si è definito il giudizio ex art. 616 c.p.c. RG
1722/2023 -dichiarare che la e per essa non CP_1 CP_1 Controparte_9 ha diritto di procedere ad esecuzione forzata ex artt. 602/603 c.p.c. nei confronti di Parte_1 per i motivi illustrati in atti con conseguente improcedibilità/inammissibilità/infondatezza
[...] della procedura esecutiva RGE 182/2022 Tribunale di Busto Arsizio e nullità del pignoramen- to, di tutti gli atti dell'esecuzione successivi e consequenziali e successivi atti di intervento.
pagina 2 di 9 -rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. di -rigettare la domanda di Controparte_1 CP_4 di accertamento del diritto di procedere nell'esecuzione immobiliare RGE 182/2022 per i
[...] motivi illustrati in atti.
-condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Controparte_1 in Conegliano, Via Vittorio Alfieri, 1, C.F./P.I. alla restituzione di quanto rica- P.IVA_4 vato dalla illegittima vendita coattiva pari ad € 570.000,00, oltre ad interessi e rivalutazione sul detto importo dal versamento alla procedente sino alla restituzione alla esponente;
-condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Controparte_1 in Conegliano, Via Vittorio Alfieri, 1, C.F./P.I. ai sensi e per l'effetto dell'art. P.IVA_4
96 II comma c.p.c. al risarcimento del danno nella misura di € 480.000,00 oltre interessi e ri- valutazione monetaria, fatta salva la liquidazione d'Ufficio ex art. 96 I comma c.p.c.
Con condanna dell'appellata e per essa all'importo CP_1 Controparte_9
a favore di da liquidarsi equitativamente ex artt. 96 ult. comma-91 c.p.c. Parte_1
Con condanna delle parti appellate alla rifusione delle spese di lite del doppio grado da liqui- darsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
L'appellata e, per essa, quale mandataria per la gestione del cre- Controparte_1 dito, qui rappresentata da Controparte_2 Controparte_3
Voglia l'll.ma Corte d'Appello di IL, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso, per i motivi dedotti in narrativa, così giudicare
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello in difetto della specifi- cità dei motivi richiesti ex art. 342 c.p.c.
Nel merito in via principale: dichiarare l'appello proposto da improponibile Parte_1
e/o inammissibile e/o improcedibile per tutti i motivi meglio precisati e dedotti in narrativa – con ogni opportuna e necessaria statuizione – e comunque del tutto in fondato in fatto, per i motivi esposti in narrativa – con ogni opportuna statuizione – e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposto in atti;
e, conseguentemente, respingere integralmente lo stesso;
per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di
Busto Arsizio – Giudice Dott.ssa Maria Elena Ballarini in data 14.08.2024 e pubblicata in pari data al n. 1002/2024.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riformata la sentenza impugnata, anche in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, si ribadisco-
pagina 3 di 9 no le conclusioni già rassegnate in primo grado da e per essa, quale Controparte_1 mandataria per la gestione del credito, qui rappresentata da Controparte_2
così precisate: Controparte_3
Nel merito:
- rigettare tutte le domande e/o eccezioni svolte da in quanto inammissibili e/o Parte_1 improcedibili e/o improponibili e comunque del tutto infondate in fatto e in diritto, per i motivi meglio dedotti in atti e, per l'effetto, rigettare l'istanza di cancellazione del pignoramento trascritto in data 8.07.2022 al nr. 101003
Reg. Gen./68114 Reg. Part. Presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di IL –
Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, per i motivi dedotti in atti e per l'effetto con- fermare l'ordinanza di delegale ex art. 591 bis c.p.c. emessa in data 10.01.202 nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E., n. 182/2022 – G.E. Dott.ssa D'Ambra Milton.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si chiede che il Giudice condanni parte attrice al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa.
In via istruttoria: deducente difesa, da intendersi integralmente ribadite e trascritte.
In ogni caso, con spese, diritti e onori dei due gradi di giudizio integralmente rifusi in favore di e per essa rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
L'appellata CP_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, in via preliminare: accertare e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore notificato telematicamente CP_10 in data 30 ottobre 2024 per violazione dell'art. 342 c.p.c., con adozione di ogni conseguente provvedimento;
nel merito: Cont respingere siccome inammissibili e/o comunque infondate le domande tutte proposte da in persona del legale rappresentante pro tempore con atto di citazione in ap- CP_10 pello notificato telematicamente in data 30 ottobre 2024 e, per l'effetto, confermare integral-
pagina 4 di 9 mente la sentenza n. 1002/2024 del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata in data 14 agosto
2024, mandando assolta a ogni avversa pretesa;
CP_4 in ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali del 15%, CPA e IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto in data 1/3/2005, a rogito Notaio, Dott. , Rep. n. 7484 e Racc. n. Persona_1
2433, in persona del legale rappresentante, stipulò con Parte_4 CP_6
CA OP di IL Soc. coop. a r.l. un contratto di finanziamento per originari €
1.000.000,00. A garanzia del credito della banca fu iscritta ipoteca di primo grado, in data
2.03.2005, presso l'Agenzia del Territorio di IL 2, sull'immobile di proprietà della società
terza datrice di ipoteca, così descritto: Controparte_11
“fabbricato a destinazione commerciale sito in Comune di Vergiate, via Sempione n. 107-109, edificato su un piano fuori terra, con terreno pertinenziale annesso, confinante con Via Sem- pione, terreno di proprietà di terzi da più lati. Nel catasto fabbricati del Comune di Vergiate, sezione VE, foglio 6, particella 1172, Via Sempione n. 109, piano T-S1, categoria D/8, rendita
€ 3.438,57”. L' immobile gravato da ipoteca, a seguito della cessazione della Parte_5
, fu ceduto, nel 2011, alla
[...] Parte_1
Successivamente, in data 28/12/2009, mutò la ragione sociale in Parte_4 [...]
e, contestualmente, deliberò il proprio scioglimento e la messa in liquidazione. Ap- CP_12 provato il bilancio finale di liquidazione in data 30/12/2009, la società fu cancellata dal regi- stro delle imprese in data 5/3/2010.
In data 25/1/2011 mutò compagi- Controparte_11 ne e assunse la denominazione di che in Controparte_13 data 30/3/2011 alienò l'immobile gravato dalla garanzia ipotecaria a Parte_1
2. cessionaria del credito di CA OP di IL, notificò a Controparte_14
e rispettivamente in data 7/3/2022 e 11/1/2022, quali fideius- CP_6 Controparte_7 sori di (già , e a quest'ultima, ai sensi dell'art. CP_15 Parte_4 Parte_1
603 c.p.c., quale proprietaria dell'immobile gravato da ipoteca per il debito di at- CP_15 to di precetto dell'importo di € 699.024,99 e procedette poi, con atto notificato l'8/4/2022, a pignoramento immobiliare sulla base di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo del pagina 5 di 9 Tribunale di IL n. 4116/2015 chiesto ed ottenuto dalla CA OP di IL esclusi- vamente nei confronti dei fideiussori (procedura esecutiva n. 182/2020 r.g. Tribunale di Busto
Arsizio).
3. Con ricorso 10/10/2022 intervenne nell'esecuzione creditrice di CP_4 [...]
in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 1168/2019 conferma- CP_16 to da sentenza n. 3/2022 del Tribunale di Asti, dell'importo di € 236.298,01.
4. Con ricorso depositato il 21/11/2022, propose opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c. contestando il diritto di di pro- Controparte_1 cedere a esecuzione nei suoi confronti sulla base del titolo esecutivo ottenuto nei confronti dei fideiussori della debitrice principale. Rigettata dal giudice dell'esecuzione l'istanza di sospen- sione, l'opponente instaurò il giudizio di merito.
5. La creditrice procedente e si costituirono in giudizio chiedendo il rigetto CP_4 dell'opposizione.
6. Rimessa una prima volta la causa in decisione, il Tribunale, con ordinanza 15/1/2024, ordinò l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e CP_6 Controparte_7 indicati come debitori principali e successivamente, all'esito dell'ulteriore trattazione svoltasi nella contumacia di detti litisconsorti, con sentenza n. 1002 del 14/8/2024, rigettò
l'opposizione.
7. Avverso tale sentenza ha interposto appello affidato a tre motivi. Parte_1
7.1 Con il primo motivo deduce che il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove ha rite- nuto legittimata ad agire esecutivamente nei suoi confronti in forza di titolo ese- CP_1 cutivo ottenuto nei confronti dei fideiussori della società e sul CP_15 CP_6 CP_7 presupposto che gli stesi fossero anche soci della debitrice principale al momento della sua cancellazione e fossero pertanto successori di detta società. Osserva che al momento della cancellazione/estinzione aveva come unico socio , successi- CP_15 Parte_3 vamente defunto, che non aveva goduto di alcun riparto.
7.2 Con il secondo motivo deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale,
[...] sarebbe “priva, in modo macroscopico, del diritto di procedere ad esecuzione CP_1 forzata ex art. 602 e ss. c.p.c. nei confronti di in quanto il titolo esecutivo azio- Parte_1 nato è un'ingiunzione del Tribunale di IL del tutto irrilevante perché emessa esclusiva- mente nei confronti dei due fideiubenti dell'obbligata principale, l'unico sogget- CP_15
pagina 6 di 9 to le cui obbligazioni erano e sono garantite ipotecariamente da Il difetto di Parte_1 titolo esecutivo verso l'obbligata principale rende la procedura esecutiva, ad avviso dell'appellante, “radicalmente e ab initio illegittima e improcedibile alla stregua di Cass. sez.
Un. 61/2014”.
7.3 Con il terzo motivo, sostiene che la sentenza nr. 7667/2018 del Tribunale di IL – sez. IV civile, che ha definito il giudizio RG 16653/2016, prodotta per la prima volta nel giu- dizio di reclamo da con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di ri- Controparte_1 sarcimento del danno proposta da CA OP di IL (dante causa di CP_1
nei suoi confronti per la ipotizzata condotta dispersiva dei beni ipotecati ai fini del sod-
[...] disfacimento del credito di € 699.024,99 vantato nei confronti di impedireb- Parte_4 be che il medesimo credito sia posto a base di un'esecuzione ex art. 602 – 603 c.p.c.
8. Nella contumacia di e e CP_17 Controparte_7 Controparte_14 CP_4 si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
9. Precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe e depositati gli scritti difensivi conclusivi, all'udienza del 24/6/2025 il consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
****
10. L'appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, ha eccepito la nullità della sen- tenza perché emessa in difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore principale (indicato in , ex socio della deceduto nelle mo- Persona_2 CP_15 re del giudizio e, quindi, nel curatore dell'eredità giacente dello stesso) e ha chiesto, conse- guentemente, la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
11. L'eccezione è fondata.
11.1 Va premesso che secondo consolidata giurisprudenza del S.C., dalla quale non vi è ra- gione di discostarsi, in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprieta- rio, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'e- spropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al cre- ditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confron- ti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti;
ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposi-
pagina 7 di 9 zione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae"; e tale nullità, “ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado” (Cass. n. 4763/2019).
11.2 Nel caso in esame, essendo stata la società debitrice principale (o diretta) cancellata dal registro delle imprese nel marzo 2010, contraddittore necessario è chi, all'epoca della cancel- lazione (evento estintivo della società), ne era socio e, in tale qualità, è succeduto nelle obbli- gazioni della stessa, sia pure intra vires (fino a concorrenza di quanto riscosso in base al bilan- cio finale di liquidazione). Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del
2003, infatti, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla can- cellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il di- ritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fos- sero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. In altre parole, come os- servato dal S.C., “il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse ren- dere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzio- ne dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo”
(Cass. sez. un. n. 6070/2013).
12. Ciò premesso, osserva la Corte che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, come risulta dalla visura camerale storica di prodotta dall'opponente (doc. n.7) e CP_15 dal verbale di approvazione del bilancio finale di liquidazione (doc. n. 5), al momento della cancellazione dal registro delle imprese e non erano più soci CP_6 Controparte_7 della società. L'intero capitale era detenuto dal socio unico il quale, Persona_2 pertanto, è succeduto alla stessa in forza del fenomeno successorio delineato dalla giurispru- denza di legittimità. È nei confronti del successore di detto socio (deceduto il 6/4/2022: v. il verbale 22/4/2024 di giuramento del curatore dell'eredità giacente prodotto dall'appellante),
pagina 8 di 9 pertanto, che avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio, non rilevando, ai fini che inte- ressano, il fatto che allo stesso non sia stato devoluto alcunché a seguito del bilancio finale di liquidazione.
13. Né può accedersi all'assunto dell'appellata secondo cui i debitori principali CP_1 sarebbero e essendo stato emesso nei loro confronti il decreto CP_6 Controparte_7 ingiuntivo fatto valere come titolo esecutivo. ha agito in via esecutiva nei con- CP_1 fronti di quale proprietaria degli immobili ipotecati a garanzia non già delle Parte_1 obbligazioni dei fideiussori, ma (esclusivamente) delle obbligazioni assunte dalla società
[...] con il contratto di finanziamento 1/3/2005. Il debitore diretto o principale, liti- Parte_4 sconsorte necessario, è, dunque, esclusivamente detta società.
14. Consegue a quanto esposto che la sentenza impugnata è nulla perché emessa all'esito di giudizio al quale non ha partecipato un contraddittore necessario e che, conseguentemente, la causa deve essere rimessa al Tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
15. Avuto riguardo al fatto che la mancata integrazione del contraddittorio è stata eccepita solo in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello e che l'imperfetta indivi- duazione dei litisconsorti è dipesa anche da errore del giudice, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Busto Arsizio nr. 1002/2024 pubblicata il 14.8.2024, coì provvede:
a. dichiara la nullità della sentenza impugnata perché emessa in difetto di contradditorio con il litisconsorte necessario , socio unico della debitrice principale Persona_2 [...] cancellata dal registro delle imprese il 5/3/2010 e per esso del curatore della sua ere- CP_8 dità giacente;
b. dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
IL, 1° luglio 2025
Il Presidente est.
ER AP
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. ER AP -Presidente rel.
Dott. Isabella Ciriaco - Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3020/2024 r.g. promossa da
C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante Sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo La Scala (C.F. -
[...] C.F._1
Pec 02.48009949) nonché dall'Avv. Giusep- Email_1 pe La Scala
C.F. - Pec C.F._2 Email_2
02.48.00.99.49), elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in IL, alla Via A. da Giussano, 23 appellante contro e per essa, rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Guzzetti del Controparte_3
Foro di Como (CF: )- domicilio digitale pao- C.F._3
Email_3 appellata e
pagina 1 di 9 (C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Ro- CP_4 P.IVA_2 sboch ( C.F. e P.IVA Controparte_5
– C.F. personale avv. Rosboch ), domiciliata presso il P.IVA_3 C.F._4 difensore – domicilio digitale indirizzo di PEC Email_4 appellata e
(C.F. ), res. a Cerro Maggiore, Via Dante Ali- CP_6 C.F._5 ghieri, 58/B appellato contumace e
(C.F. , res, a Cerro Maggiore, Via Dante Controparte_7 C.F._6
Alighieri, 58/B
appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Voglia la Corte d'Appello di IL – sez. III civ., ogni contraria istanza disattesa,
-disporre ex art. 354 c.p.c. la rimessione della causa al Tribunale di Busto Arsizio per consen- tire la partecipazione al giudizio del litisconsorte pretermesso Sig. Parte_3
(C.F. ), quale ex socio della cancellata dal Registro delle C.F._7 Controparte_8
Imprese, nato a [...] il [...], deceduto a Magenta il 6.4.2022, in persona del Cura- tore di eredità giacente Avv. Bernardo Russo (C.F. ) C.F._8
In linea gradata,
-in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio nr. 1002/2024 pubblicata il
14.8.2024, notificata il 4 ottobre 2024, con cui si è definito il giudizio ex art. 616 c.p.c. RG
1722/2023 -dichiarare che la e per essa non CP_1 CP_1 Controparte_9 ha diritto di procedere ad esecuzione forzata ex artt. 602/603 c.p.c. nei confronti di Parte_1 per i motivi illustrati in atti con conseguente improcedibilità/inammissibilità/infondatezza
[...] della procedura esecutiva RGE 182/2022 Tribunale di Busto Arsizio e nullità del pignoramen- to, di tutti gli atti dell'esecuzione successivi e consequenziali e successivi atti di intervento.
pagina 2 di 9 -rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. di -rigettare la domanda di Controparte_1 CP_4 di accertamento del diritto di procedere nell'esecuzione immobiliare RGE 182/2022 per i
[...] motivi illustrati in atti.
-condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Controparte_1 in Conegliano, Via Vittorio Alfieri, 1, C.F./P.I. alla restituzione di quanto rica- P.IVA_4 vato dalla illegittima vendita coattiva pari ad € 570.000,00, oltre ad interessi e rivalutazione sul detto importo dal versamento alla procedente sino alla restituzione alla esponente;
-condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Controparte_1 in Conegliano, Via Vittorio Alfieri, 1, C.F./P.I. ai sensi e per l'effetto dell'art. P.IVA_4
96 II comma c.p.c. al risarcimento del danno nella misura di € 480.000,00 oltre interessi e ri- valutazione monetaria, fatta salva la liquidazione d'Ufficio ex art. 96 I comma c.p.c.
Con condanna dell'appellata e per essa all'importo CP_1 Controparte_9
a favore di da liquidarsi equitativamente ex artt. 96 ult. comma-91 c.p.c. Parte_1
Con condanna delle parti appellate alla rifusione delle spese di lite del doppio grado da liqui- darsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
L'appellata e, per essa, quale mandataria per la gestione del cre- Controparte_1 dito, qui rappresentata da Controparte_2 Controparte_3
Voglia l'll.ma Corte d'Appello di IL, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso, per i motivi dedotti in narrativa, così giudicare
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello in difetto della specifi- cità dei motivi richiesti ex art. 342 c.p.c.
Nel merito in via principale: dichiarare l'appello proposto da improponibile Parte_1
e/o inammissibile e/o improcedibile per tutti i motivi meglio precisati e dedotti in narrativa – con ogni opportuna e necessaria statuizione – e comunque del tutto in fondato in fatto, per i motivi esposti in narrativa – con ogni opportuna statuizione – e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposto in atti;
e, conseguentemente, respingere integralmente lo stesso;
per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di
Busto Arsizio – Giudice Dott.ssa Maria Elena Ballarini in data 14.08.2024 e pubblicata in pari data al n. 1002/2024.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riformata la sentenza impugnata, anche in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, si ribadisco-
pagina 3 di 9 no le conclusioni già rassegnate in primo grado da e per essa, quale Controparte_1 mandataria per la gestione del credito, qui rappresentata da Controparte_2
così precisate: Controparte_3
Nel merito:
- rigettare tutte le domande e/o eccezioni svolte da in quanto inammissibili e/o Parte_1 improcedibili e/o improponibili e comunque del tutto infondate in fatto e in diritto, per i motivi meglio dedotti in atti e, per l'effetto, rigettare l'istanza di cancellazione del pignoramento trascritto in data 8.07.2022 al nr. 101003
Reg. Gen./68114 Reg. Part. Presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di IL –
Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, per i motivi dedotti in atti e per l'effetto con- fermare l'ordinanza di delegale ex art. 591 bis c.p.c. emessa in data 10.01.202 nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E., n. 182/2022 – G.E. Dott.ssa D'Ambra Milton.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si chiede che il Giudice condanni parte attrice al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa.
In via istruttoria: deducente difesa, da intendersi integralmente ribadite e trascritte.
In ogni caso, con spese, diritti e onori dei due gradi di giudizio integralmente rifusi in favore di e per essa rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
L'appellata CP_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, in via preliminare: accertare e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore notificato telematicamente CP_10 in data 30 ottobre 2024 per violazione dell'art. 342 c.p.c., con adozione di ogni conseguente provvedimento;
nel merito: Cont respingere siccome inammissibili e/o comunque infondate le domande tutte proposte da in persona del legale rappresentante pro tempore con atto di citazione in ap- CP_10 pello notificato telematicamente in data 30 ottobre 2024 e, per l'effetto, confermare integral-
pagina 4 di 9 mente la sentenza n. 1002/2024 del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata in data 14 agosto
2024, mandando assolta a ogni avversa pretesa;
CP_4 in ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali del 15%, CPA e IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto in data 1/3/2005, a rogito Notaio, Dott. , Rep. n. 7484 e Racc. n. Persona_1
2433, in persona del legale rappresentante, stipulò con Parte_4 CP_6
CA OP di IL Soc. coop. a r.l. un contratto di finanziamento per originari €
1.000.000,00. A garanzia del credito della banca fu iscritta ipoteca di primo grado, in data
2.03.2005, presso l'Agenzia del Territorio di IL 2, sull'immobile di proprietà della società
terza datrice di ipoteca, così descritto: Controparte_11
“fabbricato a destinazione commerciale sito in Comune di Vergiate, via Sempione n. 107-109, edificato su un piano fuori terra, con terreno pertinenziale annesso, confinante con Via Sem- pione, terreno di proprietà di terzi da più lati. Nel catasto fabbricati del Comune di Vergiate, sezione VE, foglio 6, particella 1172, Via Sempione n. 109, piano T-S1, categoria D/8, rendita
€ 3.438,57”. L' immobile gravato da ipoteca, a seguito della cessazione della Parte_5
, fu ceduto, nel 2011, alla
[...] Parte_1
Successivamente, in data 28/12/2009, mutò la ragione sociale in Parte_4 [...]
e, contestualmente, deliberò il proprio scioglimento e la messa in liquidazione. Ap- CP_12 provato il bilancio finale di liquidazione in data 30/12/2009, la società fu cancellata dal regi- stro delle imprese in data 5/3/2010.
In data 25/1/2011 mutò compagi- Controparte_11 ne e assunse la denominazione di che in Controparte_13 data 30/3/2011 alienò l'immobile gravato dalla garanzia ipotecaria a Parte_1
2. cessionaria del credito di CA OP di IL, notificò a Controparte_14
e rispettivamente in data 7/3/2022 e 11/1/2022, quali fideius- CP_6 Controparte_7 sori di (già , e a quest'ultima, ai sensi dell'art. CP_15 Parte_4 Parte_1
603 c.p.c., quale proprietaria dell'immobile gravato da ipoteca per il debito di at- CP_15 to di precetto dell'importo di € 699.024,99 e procedette poi, con atto notificato l'8/4/2022, a pignoramento immobiliare sulla base di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo del pagina 5 di 9 Tribunale di IL n. 4116/2015 chiesto ed ottenuto dalla CA OP di IL esclusi- vamente nei confronti dei fideiussori (procedura esecutiva n. 182/2020 r.g. Tribunale di Busto
Arsizio).
3. Con ricorso 10/10/2022 intervenne nell'esecuzione creditrice di CP_4 [...]
in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 1168/2019 conferma- CP_16 to da sentenza n. 3/2022 del Tribunale di Asti, dell'importo di € 236.298,01.
4. Con ricorso depositato il 21/11/2022, propose opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c. contestando il diritto di di pro- Controparte_1 cedere a esecuzione nei suoi confronti sulla base del titolo esecutivo ottenuto nei confronti dei fideiussori della debitrice principale. Rigettata dal giudice dell'esecuzione l'istanza di sospen- sione, l'opponente instaurò il giudizio di merito.
5. La creditrice procedente e si costituirono in giudizio chiedendo il rigetto CP_4 dell'opposizione.
6. Rimessa una prima volta la causa in decisione, il Tribunale, con ordinanza 15/1/2024, ordinò l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e CP_6 Controparte_7 indicati come debitori principali e successivamente, all'esito dell'ulteriore trattazione svoltasi nella contumacia di detti litisconsorti, con sentenza n. 1002 del 14/8/2024, rigettò
l'opposizione.
7. Avverso tale sentenza ha interposto appello affidato a tre motivi. Parte_1
7.1 Con il primo motivo deduce che il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove ha rite- nuto legittimata ad agire esecutivamente nei suoi confronti in forza di titolo ese- CP_1 cutivo ottenuto nei confronti dei fideiussori della società e sul CP_15 CP_6 CP_7 presupposto che gli stesi fossero anche soci della debitrice principale al momento della sua cancellazione e fossero pertanto successori di detta società. Osserva che al momento della cancellazione/estinzione aveva come unico socio , successi- CP_15 Parte_3 vamente defunto, che non aveva goduto di alcun riparto.
7.2 Con il secondo motivo deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale,
[...] sarebbe “priva, in modo macroscopico, del diritto di procedere ad esecuzione CP_1 forzata ex art. 602 e ss. c.p.c. nei confronti di in quanto il titolo esecutivo azio- Parte_1 nato è un'ingiunzione del Tribunale di IL del tutto irrilevante perché emessa esclusiva- mente nei confronti dei due fideiubenti dell'obbligata principale, l'unico sogget- CP_15
pagina 6 di 9 to le cui obbligazioni erano e sono garantite ipotecariamente da Il difetto di Parte_1 titolo esecutivo verso l'obbligata principale rende la procedura esecutiva, ad avviso dell'appellante, “radicalmente e ab initio illegittima e improcedibile alla stregua di Cass. sez.
Un. 61/2014”.
7.3 Con il terzo motivo, sostiene che la sentenza nr. 7667/2018 del Tribunale di IL – sez. IV civile, che ha definito il giudizio RG 16653/2016, prodotta per la prima volta nel giu- dizio di reclamo da con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di ri- Controparte_1 sarcimento del danno proposta da CA OP di IL (dante causa di CP_1
nei suoi confronti per la ipotizzata condotta dispersiva dei beni ipotecati ai fini del sod-
[...] disfacimento del credito di € 699.024,99 vantato nei confronti di impedireb- Parte_4 be che il medesimo credito sia posto a base di un'esecuzione ex art. 602 – 603 c.p.c.
8. Nella contumacia di e e CP_17 Controparte_7 Controparte_14 CP_4 si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
9. Precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe e depositati gli scritti difensivi conclusivi, all'udienza del 24/6/2025 il consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
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10. L'appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, ha eccepito la nullità della sen- tenza perché emessa in difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore principale (indicato in , ex socio della deceduto nelle mo- Persona_2 CP_15 re del giudizio e, quindi, nel curatore dell'eredità giacente dello stesso) e ha chiesto, conse- guentemente, la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
11. L'eccezione è fondata.
11.1 Va premesso che secondo consolidata giurisprudenza del S.C., dalla quale non vi è ra- gione di discostarsi, in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprieta- rio, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'e- spropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al cre- ditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confron- ti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti;
ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposi-
pagina 7 di 9 zione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae"; e tale nullità, “ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado” (Cass. n. 4763/2019).
11.2 Nel caso in esame, essendo stata la società debitrice principale (o diretta) cancellata dal registro delle imprese nel marzo 2010, contraddittore necessario è chi, all'epoca della cancel- lazione (evento estintivo della società), ne era socio e, in tale qualità, è succeduto nelle obbli- gazioni della stessa, sia pure intra vires (fino a concorrenza di quanto riscosso in base al bilan- cio finale di liquidazione). Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del
2003, infatti, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla can- cellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il di- ritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fos- sero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. In altre parole, come os- servato dal S.C., “il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse ren- dere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzio- ne dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo”
(Cass. sez. un. n. 6070/2013).
12. Ciò premesso, osserva la Corte che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, come risulta dalla visura camerale storica di prodotta dall'opponente (doc. n.7) e CP_15 dal verbale di approvazione del bilancio finale di liquidazione (doc. n. 5), al momento della cancellazione dal registro delle imprese e non erano più soci CP_6 Controparte_7 della società. L'intero capitale era detenuto dal socio unico il quale, Persona_2 pertanto, è succeduto alla stessa in forza del fenomeno successorio delineato dalla giurispru- denza di legittimità. È nei confronti del successore di detto socio (deceduto il 6/4/2022: v. il verbale 22/4/2024 di giuramento del curatore dell'eredità giacente prodotto dall'appellante),
pagina 8 di 9 pertanto, che avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio, non rilevando, ai fini che inte- ressano, il fatto che allo stesso non sia stato devoluto alcunché a seguito del bilancio finale di liquidazione.
13. Né può accedersi all'assunto dell'appellata secondo cui i debitori principali CP_1 sarebbero e essendo stato emesso nei loro confronti il decreto CP_6 Controparte_7 ingiuntivo fatto valere come titolo esecutivo. ha agito in via esecutiva nei con- CP_1 fronti di quale proprietaria degli immobili ipotecati a garanzia non già delle Parte_1 obbligazioni dei fideiussori, ma (esclusivamente) delle obbligazioni assunte dalla società
[...] con il contratto di finanziamento 1/3/2005. Il debitore diretto o principale, liti- Parte_4 sconsorte necessario, è, dunque, esclusivamente detta società.
14. Consegue a quanto esposto che la sentenza impugnata è nulla perché emessa all'esito di giudizio al quale non ha partecipato un contraddittore necessario e che, conseguentemente, la causa deve essere rimessa al Tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
15. Avuto riguardo al fatto che la mancata integrazione del contraddittorio è stata eccepita solo in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello e che l'imperfetta indivi- duazione dei litisconsorti è dipesa anche da errore del giudice, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Busto Arsizio nr. 1002/2024 pubblicata il 14.8.2024, coì provvede:
a. dichiara la nullità della sentenza impugnata perché emessa in difetto di contradditorio con il litisconsorte necessario , socio unico della debitrice principale Persona_2 [...] cancellata dal registro delle imprese il 5/3/2010 e per esso del curatore della sua ere- CP_8 dità giacente;
b. dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
IL, 1° luglio 2025
Il Presidente est.
ER AP
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