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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 781/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione lavoro
Verbale di udienza
Oggi 17/02/2025 innanzi al Giudice del lavoro Elena Greco, nella causa pendente tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
sono comparsi:
Parte ricorrente personalmente e con l'avv. Laura Podagra
Per parte convenuta con l'avv. Claudia Zamparelli
Il giudice interroga liberamente la ricorrente, la quale dichiara: “Attualmente presto servizio alla scuola
Stoppani in via Monginevro n. 1, sono disponibile a rimanere in servizio anche presso la sede ove attualmente lavoro. Attualmente sono invalida al 46%, ho recentemente svolto una nuova visita dal medico del lavoro e sono stata giudicata non idonea permanentemente alla pulizia degli spazi scolastici e altre limitazioni”.
Il giudice rilegge le dichiarazioni alla ricorrente, la quale le conferma.
Il difensore della ricorrente insiste nella domanda di accertamento della illegittimità del “trasferimento” presso il plesso ove la ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2022/2023, si riporta a quanto indicato in ricorso, rileva che la ricorrente possedeva i requisiti per poter beneficiare dello svolgimento della prestazione lavorativa nel luogo più vicino alla propria residenza, essendo caregiver della propria madre e soffrendo anche di difficoltà nella deambulazione, tanto più che la ricorrente non è automunita. Contesta le difese del , in particolare la parte relativa alle criticità ambientali, tanto più che il provvedimento CP_1 dirigenziale non ne dava atto. Chiede l'espulsione dei docc. 14, 15 e 16 poiché essi non recano alcun protocollo e non sono dunque certi nella data;
parimenti anche i doc. 10 e 11 non recano alcun protocollo e neppure indicano il destinatario. Contesta la giurisprudenza richiamata dal , osservando che essa CP_1 non riguarda la figura del caregiver. Evidenzia che non è corretto il fatto che il dirigente scolastico avrebbe allontanato la ricorrente da quell'istituto poiché vi erano iscritti i suoi figli, chiede rinvio per il deposito di brevi note scritte.
Pagina 1 di 7 Il difensore del si riporta alla memoria, eccepisce l'intervenuta carenza di legittimazione attiva CP_1 della ricorrente, poiché ella dal 2023/2024 è assegnata al plesso oggetto di domanda e chiede quindi che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. Sui documenti contestati, osserva che sono comunicazioni riservate e quindi non protocollate. Insiste per il rigetto del ricorso
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa come da separata sentenza.
Monza, 17 febbraio 2025 Il Giudice
Elena Greco
Pagina 2 di 7 N. R.G. 781/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 781/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Laura Podagra, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Vivaio n. 24
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa
Claudia Zamparelli e dalla dott.ssa Giuseppina Falco, funzionarie in servizio presso l'U.s.r.
[...]
di Milano, con domicilio telematico pec Controparte_3
Email_1
CONVENUTO
Oggetto: assegnazione sede di lavoro
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 24.4.2023, ha Parte_2
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o non correttezza dell'assegnazione alla ricorrente presso la scuola primaria "De Gasperi" come da narrazione in fatto e motivi del ricorso e per l'effetto condannare il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, CP_1
ad assegnare alla ricorrente la sede della Scuola "Stoppani"».
Pagina 3 di 7 A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto di essere collaboratrice scolastica operante presso l'istituto comprensivo “via Monginevro” di Arcore composto da cinque plessi, di essere stata assegnata presso il plesso “Stoppani” anche in ragione della fruizione della L.
104/1992 per l'assistenza alla propria madre poiché complesso scolastico più agevolmente raggiungibile dal proprio domicilio, di aver ricevuto nel corso dell'a.s. 2022/2023 provvedimento di assegnazione al plesso della scuola primaria “De Gasperi” tanto che nel piano delle attività del personale a.t.a. del 6.3.3023 il suo nome era inserito nell'elenco del personale operante presso tale ultimo plesso, di aver richiesto già nel dicembre 2022 una nuova e diversa assegnazione in ragione sia della titolarità dei permessi ex lege 104/1992 sia delle limitazioni allo svolgimento dell'attività lavorativa sofferte per le sue personali condizioni di salute, di non aver però ottenuto l'autotutela sul provvedimento dirigenziale e di essere pertanto stata costretta a fruire del congedo di cui alla predetta legge 104/1992 per prestare assistenza alla propria madre .
Ha stigmatizzato l'operato del dirigente scolastico rilevando che la scelta di operare il suo trasferimento presso altro plesso scolastico dell'istituto comprensivo è stata effettuato in spregio alla disciplina che tutela la posizione del lavoratore titolare di permessi ex lege
104/1992 anche nella ipotesi di trasferimento,
Ritualmente costituitosi in giudizio, Il convenuto ha confutato la pretesa CP_1
attorea e ha chiesto al Tribunale adito in via preliminare di accertare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per essere stata la ricorrente assegnata ad altro plesso con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2023/2024, nel merito di rigettare il ricorso, vertendosi nel caso di specie di un provvedimento rientrante nella discrezionalità tecnica del dirigente scolastico ai sensi dell'art. 25, comma 4, D.Lgs. 165/2001 adottato con decorrenza dal 7.11.2022 dopo apposita riunione tenutasi il 22.9.2022 nel corso della quale la ricorrente non aveva rappresentato alcuna propria personale necessità e, in ogni caso, discutendosi nel caso di specie della collocazione della lavoratrice presso una delle proprie sei sedi e non di un vero proprio trasferimento, tanto più che sia la sede di provenienza, sia quella di destinazione erano collocate nel comune di Arcore e che la sede di destinazione si sviluppa architettonicamente su un solo piano sì da essere anche più confacente alla ricorrente in considerazione delle difficoltà deambulatorie sofferte. Ha infine negato la sussistenza del danno asseritamente lamentato
Istruita la causa su base meramente documentale, all'udienza di discussione la ricorrente ha contestato le deduzioni del convenuto, ha negato la sussistenza per la CP_1
Pagina 4 di 7 dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed ha insistito nella domanda di accertamento della illegittimità del provvedimento gravato onde poter svolgere domanda risarcitoria in separato giudizio. Il convenuto, invece, ha insistito nelle deduzioni e nelle domande articolate in memoria.
Le domande attoree non risultano meritevoli di accoglimento.
In via preliminare, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda tesa a conseguire l'assegnazione della ricorrente presso il plesso scolastico “Stoppani”, avendo la ricorrente ottenuto la collocazione presso l'istituto AN AL (a suo tempo richiesto in via amministrativa quale luogo di svolgimento della propria prestazione lavorativa) già nel corso dell'anno scolastico 2023/2024
e presso l'istituto Stoppani nel vigente anno scolastico, ove ha dichiarato di avere “interesse a rimanere” (cfr. verbale dell'odierna udienza).
Preso atto di quanto sopra, e considerato che l'interesse sotteso alle domande presentate dalla parte ricorrente appare ad oggi essere stato interamente soddisfatto, tramite l'attribuzione del bene della vita agognato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo” (Cass., n. 7185 del 25 marzo 2010; Cass., n. 2567 del 6 febbraio 2007).
In ragione di quanto sopra, la domanda presentata dalla parte ricorrente non può essere esaminata nel merito – neppure ai fini della enunciazione di un principio di diritto
“astratto”, cioè non (più) applicabile alla vicenda controversa in questa sede ma potenzialmente utilizzabile in futuro inter partes – giacché a ciò osta la regola generale che postula la necessaria sussistenza della condizione dell'azione costituita dall'interesse ad agire
(cfr. art. 100 c.p.c.) e la attualità e concretezza di esso: nel caso di specie tale condizione non sussiste, essendo un siffatto interesse venuto a difettare per effetto dell'avvenuta attribuzione del bene della vita in sede stragiudiziale per opera della parte convenuta, per non aver parte
Pagina 5 di 7 ricorrente formulato alcuna domanda risarcitoria e per non risultare dunque sussistente l'attualità dell'interesse.
La causa deve dunque essere decisa solo in tema di ripartizione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Sul punto rileva il giudicante che parte ricorrente, pur insistendo nella domanda di accertamento della illegittimità del provvedimento di assegnazione al onde Controparte_4
poter eventualmente coltivare un giudizio risarcitorio, non ha contestato nel caso di specie né di non aver rappresentato alcuna propria esigenza personale nella riunione organizzativa del
22.9.2022, né di aver fruito anche negli anni scolastici precedenti di periodi di congedo ex lege
104/1992.
Peraltro, ad una sommaria valutazione, la domanda attorea non risulta fondata neanche in punto di diritto: l'assegnazione della ricorrente a diverso plesso nell'ambito del medesimo istituto scolastico e nell'ambito del medesimo comune non può essere definita trasferimento né ai sensi dell'art. 2103 c.c., né ai sensi degli articoli 467 e ss. del D.Lgs n. 274/1994, in quanto
è avvenuta all'interno del medesimo Istituto. Il "plesso scolastico", infatti, è privo di indipendenza ed autonomia funzionale e costituisce una mera articolazione dell'istituzione scolastica;
tutti i plessi scolastici appartenenti ad un certo istituto sono assoggettati al medesimo dirigente scolastico che detiene quindi ogni potestà gestionale. Ne consegue che il plesso scolastico non può essere parificato ad una “unità produttiva" (articolazione autonoma dell'azienda), sicché il dislocamento di un docente da un plesso ad un altro non configura ipotesi di trasferimento, non essendo appunto intervenuta tra due unità produttive. Da quanto evidenziato discende che lo spostamento della ricorrente da un plesso ad un altro rientra nelle attribuzioni del dirigente scolastico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 165/2001.
Da quanto evidenziato, in tema di spese di lite, discende che esse possono essere compensate in ragione della metà in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Per la residua metà, invece, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vengono poste a carico della parte ricorrente e liquidate secondo la misura indicata in dispositivo sulla base dei valori minimi, tenuto conto della decisione della controversia su sola base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pagina 6 di 7 - Dichiara la carenza di interesse ad agire della ricorrente in relazione alla domanda di accertamento della illegittimità del provvedimento di adibizione al plesso scolastico
“De Gasperi”;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di condanna del a provvedere all'adibizione della ricorrente al plesso scolastico CP_1
“Stoppani”;
- Condanna a rifondere al il Parte_1 Controparte_2
50% delle spese di lite, liquidate in misura già dimidiata in € 1.050,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge;
- Compensa tra le parti il residuo 50% delle spese di lite.
Monza, 17 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Greco
Pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione lavoro
Verbale di udienza
Oggi 17/02/2025 innanzi al Giudice del lavoro Elena Greco, nella causa pendente tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
sono comparsi:
Parte ricorrente personalmente e con l'avv. Laura Podagra
Per parte convenuta con l'avv. Claudia Zamparelli
Il giudice interroga liberamente la ricorrente, la quale dichiara: “Attualmente presto servizio alla scuola
Stoppani in via Monginevro n. 1, sono disponibile a rimanere in servizio anche presso la sede ove attualmente lavoro. Attualmente sono invalida al 46%, ho recentemente svolto una nuova visita dal medico del lavoro e sono stata giudicata non idonea permanentemente alla pulizia degli spazi scolastici e altre limitazioni”.
Il giudice rilegge le dichiarazioni alla ricorrente, la quale le conferma.
Il difensore della ricorrente insiste nella domanda di accertamento della illegittimità del “trasferimento” presso il plesso ove la ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2022/2023, si riporta a quanto indicato in ricorso, rileva che la ricorrente possedeva i requisiti per poter beneficiare dello svolgimento della prestazione lavorativa nel luogo più vicino alla propria residenza, essendo caregiver della propria madre e soffrendo anche di difficoltà nella deambulazione, tanto più che la ricorrente non è automunita. Contesta le difese del , in particolare la parte relativa alle criticità ambientali, tanto più che il provvedimento CP_1 dirigenziale non ne dava atto. Chiede l'espulsione dei docc. 14, 15 e 16 poiché essi non recano alcun protocollo e non sono dunque certi nella data;
parimenti anche i doc. 10 e 11 non recano alcun protocollo e neppure indicano il destinatario. Contesta la giurisprudenza richiamata dal , osservando che essa CP_1 non riguarda la figura del caregiver. Evidenzia che non è corretto il fatto che il dirigente scolastico avrebbe allontanato la ricorrente da quell'istituto poiché vi erano iscritti i suoi figli, chiede rinvio per il deposito di brevi note scritte.
Pagina 1 di 7 Il difensore del si riporta alla memoria, eccepisce l'intervenuta carenza di legittimazione attiva CP_1 della ricorrente, poiché ella dal 2023/2024 è assegnata al plesso oggetto di domanda e chiede quindi che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. Sui documenti contestati, osserva che sono comunicazioni riservate e quindi non protocollate. Insiste per il rigetto del ricorso
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa come da separata sentenza.
Monza, 17 febbraio 2025 Il Giudice
Elena Greco
Pagina 2 di 7 N. R.G. 781/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 781/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Laura Podagra, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Vivaio n. 24
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa
Claudia Zamparelli e dalla dott.ssa Giuseppina Falco, funzionarie in servizio presso l'U.s.r.
[...]
di Milano, con domicilio telematico pec Controparte_3
Email_1
CONVENUTO
Oggetto: assegnazione sede di lavoro
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 24.4.2023, ha Parte_2
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o non correttezza dell'assegnazione alla ricorrente presso la scuola primaria "De Gasperi" come da narrazione in fatto e motivi del ricorso e per l'effetto condannare il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, CP_1
ad assegnare alla ricorrente la sede della Scuola "Stoppani"».
Pagina 3 di 7 A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto di essere collaboratrice scolastica operante presso l'istituto comprensivo “via Monginevro” di Arcore composto da cinque plessi, di essere stata assegnata presso il plesso “Stoppani” anche in ragione della fruizione della L.
104/1992 per l'assistenza alla propria madre poiché complesso scolastico più agevolmente raggiungibile dal proprio domicilio, di aver ricevuto nel corso dell'a.s. 2022/2023 provvedimento di assegnazione al plesso della scuola primaria “De Gasperi” tanto che nel piano delle attività del personale a.t.a. del 6.3.3023 il suo nome era inserito nell'elenco del personale operante presso tale ultimo plesso, di aver richiesto già nel dicembre 2022 una nuova e diversa assegnazione in ragione sia della titolarità dei permessi ex lege 104/1992 sia delle limitazioni allo svolgimento dell'attività lavorativa sofferte per le sue personali condizioni di salute, di non aver però ottenuto l'autotutela sul provvedimento dirigenziale e di essere pertanto stata costretta a fruire del congedo di cui alla predetta legge 104/1992 per prestare assistenza alla propria madre .
Ha stigmatizzato l'operato del dirigente scolastico rilevando che la scelta di operare il suo trasferimento presso altro plesso scolastico dell'istituto comprensivo è stata effettuato in spregio alla disciplina che tutela la posizione del lavoratore titolare di permessi ex lege
104/1992 anche nella ipotesi di trasferimento,
Ritualmente costituitosi in giudizio, Il convenuto ha confutato la pretesa CP_1
attorea e ha chiesto al Tribunale adito in via preliminare di accertare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per essere stata la ricorrente assegnata ad altro plesso con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2023/2024, nel merito di rigettare il ricorso, vertendosi nel caso di specie di un provvedimento rientrante nella discrezionalità tecnica del dirigente scolastico ai sensi dell'art. 25, comma 4, D.Lgs. 165/2001 adottato con decorrenza dal 7.11.2022 dopo apposita riunione tenutasi il 22.9.2022 nel corso della quale la ricorrente non aveva rappresentato alcuna propria personale necessità e, in ogni caso, discutendosi nel caso di specie della collocazione della lavoratrice presso una delle proprie sei sedi e non di un vero proprio trasferimento, tanto più che sia la sede di provenienza, sia quella di destinazione erano collocate nel comune di Arcore e che la sede di destinazione si sviluppa architettonicamente su un solo piano sì da essere anche più confacente alla ricorrente in considerazione delle difficoltà deambulatorie sofferte. Ha infine negato la sussistenza del danno asseritamente lamentato
Istruita la causa su base meramente documentale, all'udienza di discussione la ricorrente ha contestato le deduzioni del convenuto, ha negato la sussistenza per la CP_1
Pagina 4 di 7 dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed ha insistito nella domanda di accertamento della illegittimità del provvedimento gravato onde poter svolgere domanda risarcitoria in separato giudizio. Il convenuto, invece, ha insistito nelle deduzioni e nelle domande articolate in memoria.
Le domande attoree non risultano meritevoli di accoglimento.
In via preliminare, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda tesa a conseguire l'assegnazione della ricorrente presso il plesso scolastico “Stoppani”, avendo la ricorrente ottenuto la collocazione presso l'istituto AN AL (a suo tempo richiesto in via amministrativa quale luogo di svolgimento della propria prestazione lavorativa) già nel corso dell'anno scolastico 2023/2024
e presso l'istituto Stoppani nel vigente anno scolastico, ove ha dichiarato di avere “interesse a rimanere” (cfr. verbale dell'odierna udienza).
Preso atto di quanto sopra, e considerato che l'interesse sotteso alle domande presentate dalla parte ricorrente appare ad oggi essere stato interamente soddisfatto, tramite l'attribuzione del bene della vita agognato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo” (Cass., n. 7185 del 25 marzo 2010; Cass., n. 2567 del 6 febbraio 2007).
In ragione di quanto sopra, la domanda presentata dalla parte ricorrente non può essere esaminata nel merito – neppure ai fini della enunciazione di un principio di diritto
“astratto”, cioè non (più) applicabile alla vicenda controversa in questa sede ma potenzialmente utilizzabile in futuro inter partes – giacché a ciò osta la regola generale che postula la necessaria sussistenza della condizione dell'azione costituita dall'interesse ad agire
(cfr. art. 100 c.p.c.) e la attualità e concretezza di esso: nel caso di specie tale condizione non sussiste, essendo un siffatto interesse venuto a difettare per effetto dell'avvenuta attribuzione del bene della vita in sede stragiudiziale per opera della parte convenuta, per non aver parte
Pagina 5 di 7 ricorrente formulato alcuna domanda risarcitoria e per non risultare dunque sussistente l'attualità dell'interesse.
La causa deve dunque essere decisa solo in tema di ripartizione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Sul punto rileva il giudicante che parte ricorrente, pur insistendo nella domanda di accertamento della illegittimità del provvedimento di assegnazione al onde Controparte_4
poter eventualmente coltivare un giudizio risarcitorio, non ha contestato nel caso di specie né di non aver rappresentato alcuna propria esigenza personale nella riunione organizzativa del
22.9.2022, né di aver fruito anche negli anni scolastici precedenti di periodi di congedo ex lege
104/1992.
Peraltro, ad una sommaria valutazione, la domanda attorea non risulta fondata neanche in punto di diritto: l'assegnazione della ricorrente a diverso plesso nell'ambito del medesimo istituto scolastico e nell'ambito del medesimo comune non può essere definita trasferimento né ai sensi dell'art. 2103 c.c., né ai sensi degli articoli 467 e ss. del D.Lgs n. 274/1994, in quanto
è avvenuta all'interno del medesimo Istituto. Il "plesso scolastico", infatti, è privo di indipendenza ed autonomia funzionale e costituisce una mera articolazione dell'istituzione scolastica;
tutti i plessi scolastici appartenenti ad un certo istituto sono assoggettati al medesimo dirigente scolastico che detiene quindi ogni potestà gestionale. Ne consegue che il plesso scolastico non può essere parificato ad una “unità produttiva" (articolazione autonoma dell'azienda), sicché il dislocamento di un docente da un plesso ad un altro non configura ipotesi di trasferimento, non essendo appunto intervenuta tra due unità produttive. Da quanto evidenziato discende che lo spostamento della ricorrente da un plesso ad un altro rientra nelle attribuzioni del dirigente scolastico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 165/2001.
Da quanto evidenziato, in tema di spese di lite, discende che esse possono essere compensate in ragione della metà in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Per la residua metà, invece, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vengono poste a carico della parte ricorrente e liquidate secondo la misura indicata in dispositivo sulla base dei valori minimi, tenuto conto della decisione della controversia su sola base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pagina 6 di 7 - Dichiara la carenza di interesse ad agire della ricorrente in relazione alla domanda di accertamento della illegittimità del provvedimento di adibizione al plesso scolastico
“De Gasperi”;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di condanna del a provvedere all'adibizione della ricorrente al plesso scolastico CP_1
“Stoppani”;
- Condanna a rifondere al il Parte_1 Controparte_2
50% delle spese di lite, liquidate in misura già dimidiata in € 1.050,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge;
- Compensa tra le parti il residuo 50% delle spese di lite.
Monza, 17 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Greco
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