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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/03/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3206/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott. Antonio Lacatena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 3206/2023 R.G. TRA
(cod. fisc. ), in persona del Curatore Parte_1 P.IVA_1 dott. , con il patrocinio dell'avv. Edoardo de Finis;
Parte_2
- ricorrente -
CONTRO (cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t.;
- resistente contumace - OGGETTO: “Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall.”. Conclusioni delle parti come da note di trattazione scritta del 31/10/2024, qui da intendersi integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c regolarmente notificato, il fallimento ” Parte_1 ha convenuto in giudizio la società chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “1.Previo accertamento dell'emissione degli effetti cambiari di cui in narrativa in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, dichiarare l'inefficacia dei pagherò cambiari n. 50344100117232 per Euro 500,00= e n. 50344100117233 per Euro 1.000,00= emessi in favore della ditta 2. Per l'effetto, Controparte_1 condannare la ditta alla restituzione della complessiva Controparte_1 somma di Euro 1.500,00= (millecinquecento/00) oltre interessi dal giorno della domanda sino al soddisfo effettivo in favore della Parte_3
3.Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Parte ricorrente ha dedotto che:
- con sentenza n. 52/2021 del 27 settembre 2021, il Tribunale di Foggia dichiarava il fallimento di Parte_1
- l'istituto di credito Unicredit, in data 6/10/2021, su richiesta del legale rappresentante di emetteva l'assegno circolare n. 7405225552-10, per la complessiva somma Parte_1 di €.4.560,00, intestato al Notaio dott. ; Persona_1
- il suddetto importo, come da riscontro del dott. in atti, afferiva all'attività di Per_1 incasso effetti cambiari da quest'ultimo resa a titolo di servizio pubblico;
- specificatamente, nell'ambito della predetta attività di incasso rientravano, tra gli altri, i pagherò cambiari nn. 50344100117232 e 50344100117233, rispettivamente di importo pari
Pagina 1 di 3 ad €.500,00 e ad €.1.000,00, emessi entrambi in favore della ditta Controparte_1
[...]
- con missiva a mezzo PEC del 29/11/2021, il curatore fallimentare diffidava formalmente la società alla restituzione della somma di €.1.500,00, CP_1 Controparte_1 evidenziando l'inefficacia di pagamenti in base all'art. 44 della Legge Fallimentare. Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, la società convenuta è rimasta contumace.
Istruita a mezzo di documenti, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza cartolare del 15 novembre 2024, la causa è assunta in riserva ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va accolta. L'art. 44 L.F. prevede che gli atti dispositivi e i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento siano inefficaci rispetto alla massa dei creditori. Tale disposizione, coerente con l'art. 42 L.F. (che sancisce la perdita del potere di disposizione del patrimonio da parte del fallito), ha lo scopo di garantire la par condicio creditorum. In proposito, si è correttamente osservato che l'inefficacia dei pagamenti ex art. 44 L. Fall., che colpisce gli atti posti in essere dal fallito o eseguiti in suo favore dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, trova la sua ratio nella perdita, coeva al fallimento stesso, del diritto di disporre da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, distinguendosi, pertanto, da quella accertabile con l'azione revocatoria, per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare una nullità che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori (cfr. Cass. n. 1979/1970). L'azione promossa dal curatore, ai sensi dell'art. 44, co. 2, L. fall., ha, peraltro, natura autonoma rispetto al rapporto causale che ha determinato il pagamento (Cass. n. 20742/2015). È pertanto irrilevante l'eventuale buona fede del terzo, posto che la inefficacia di cui all'art. 44 L. Fall. non è fondata su una presunzione di conoscenza della perdita, da parte del fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio, ma costituisce una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte del solvens, della intervenuta dichiarazione di fallimento del creditore. In altri termini, l'irrilevanza, agli effetti dell'inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti fatti e/o ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo di conoscenza del solvens, proprio in quanto necessario riflesso dell'assolutezza del suddetto principio, trova giustificazione nell'esigenza di tutela della massa dei creditori.
I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono pertanto inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l. fall., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione (Cass. civ., Sez. III, 20 Marzo 2020, n.
7477).
Nel caso preso in esame, i pagamenti dei pagherò cambiari numero 50344100117232, di importo pari a € 500,00, e numero 50344100117233, di importo pari a € 1.000,00, in favore della società resistente sono stati effettuati tramite il sistema Controparte_1
Pagina 2 di 3 di incasso gestito dal notaio, dopo la dichiarazione di fallimento della Parte_1
(sentenza n. 52/2021 del Tribunale di Foggia del 27/9/2021). Di conseguenza, tali pagamenti sono soggetti all'inefficacia ex art. 44 L.F. A supporto di quanto sopra, si evidenzia che il 6 ottobre 2021 l'istituto di credito Unicredit, su richiesta della legale rappresentante di ha emesso un Parte_1 CP_2 assegno circolare numero 7405225552-10 per un totale di € 4.560,00 a favore del notaio dott.
. Il notaio ha confermato che tale somma era relativa all'attività di incasso di Persona_1 effetti cambiari, svolta come servizio pubblico, tra cui rientravano i pagherò cambiari in questione;
pertanto, il relativo pagamento è avvenuto nell'ambito di una gestione patrimoniale posta in essere dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, rendendo gli atti dispositivi inefficaci ai sensi dell'art. 44 L.F. In conclusione, deve essere dichiarata l'inefficacia dei pagherò cambiari n. 50344100117232 per €.500,00 e n. 50344100117233 per €.1.000,00 emessi in favore della ditta
[...] con conseguente condanna di quest'ultima a restituire l'importo complessivo Controparte_1 di €.1.500,00 alla massa fallimentare, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate in Controparte_1 favore dello Stato – essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato – in base al D.M. n. 55 del 2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), scaglione di valore da €
1.101,00 ad € 5.200,00, tenuto conto della modestia delle questioni scrutinate in lite documentale e con fase decisionale semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal , in persona del Parte_1
l.r.p.t. nei confronti di nella causa iscritta al n. 3206/2023 Controparte_1
R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) accoglie la domanda del in persona del l.r.p.t., per quanto di Parte_1 ragione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dei pagamenti come meglio individuati in narrativa, per la somma complessiva di €.1.500,00;
3) condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Controparte_1 del in persona del curatore l.r.p.t., della complessiva somma di Parte_1
€.1.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
4) attesa l'ammissione del al patrocinio a spese dello Stato Parte_1
(giusta attestazione di carenza fondi ex art. 144 t.u.s.g., resa dal G.D. in data 06/04/2023), condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore Controparte_1 dell'Erario della somma complessiva di € 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Foggia, così deciso il 17 marzo 2025
Il GU dott. Antonio Lacatena
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott. Antonio Lacatena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 3206/2023 R.G. TRA
(cod. fisc. ), in persona del Curatore Parte_1 P.IVA_1 dott. , con il patrocinio dell'avv. Edoardo de Finis;
Parte_2
- ricorrente -
CONTRO (cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t.;
- resistente contumace - OGGETTO: “Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall.”. Conclusioni delle parti come da note di trattazione scritta del 31/10/2024, qui da intendersi integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c regolarmente notificato, il fallimento ” Parte_1 ha convenuto in giudizio la società chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “1.Previo accertamento dell'emissione degli effetti cambiari di cui in narrativa in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, dichiarare l'inefficacia dei pagherò cambiari n. 50344100117232 per Euro 500,00= e n. 50344100117233 per Euro 1.000,00= emessi in favore della ditta 2. Per l'effetto, Controparte_1 condannare la ditta alla restituzione della complessiva Controparte_1 somma di Euro 1.500,00= (millecinquecento/00) oltre interessi dal giorno della domanda sino al soddisfo effettivo in favore della Parte_3
3.Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Parte ricorrente ha dedotto che:
- con sentenza n. 52/2021 del 27 settembre 2021, il Tribunale di Foggia dichiarava il fallimento di Parte_1
- l'istituto di credito Unicredit, in data 6/10/2021, su richiesta del legale rappresentante di emetteva l'assegno circolare n. 7405225552-10, per la complessiva somma Parte_1 di €.4.560,00, intestato al Notaio dott. ; Persona_1
- il suddetto importo, come da riscontro del dott. in atti, afferiva all'attività di Per_1 incasso effetti cambiari da quest'ultimo resa a titolo di servizio pubblico;
- specificatamente, nell'ambito della predetta attività di incasso rientravano, tra gli altri, i pagherò cambiari nn. 50344100117232 e 50344100117233, rispettivamente di importo pari
Pagina 1 di 3 ad €.500,00 e ad €.1.000,00, emessi entrambi in favore della ditta Controparte_1
[...]
- con missiva a mezzo PEC del 29/11/2021, il curatore fallimentare diffidava formalmente la società alla restituzione della somma di €.1.500,00, CP_1 Controparte_1 evidenziando l'inefficacia di pagamenti in base all'art. 44 della Legge Fallimentare. Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, la società convenuta è rimasta contumace.
Istruita a mezzo di documenti, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza cartolare del 15 novembre 2024, la causa è assunta in riserva ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va accolta. L'art. 44 L.F. prevede che gli atti dispositivi e i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento siano inefficaci rispetto alla massa dei creditori. Tale disposizione, coerente con l'art. 42 L.F. (che sancisce la perdita del potere di disposizione del patrimonio da parte del fallito), ha lo scopo di garantire la par condicio creditorum. In proposito, si è correttamente osservato che l'inefficacia dei pagamenti ex art. 44 L. Fall., che colpisce gli atti posti in essere dal fallito o eseguiti in suo favore dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, trova la sua ratio nella perdita, coeva al fallimento stesso, del diritto di disporre da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, distinguendosi, pertanto, da quella accertabile con l'azione revocatoria, per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare una nullità che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori (cfr. Cass. n. 1979/1970). L'azione promossa dal curatore, ai sensi dell'art. 44, co. 2, L. fall., ha, peraltro, natura autonoma rispetto al rapporto causale che ha determinato il pagamento (Cass. n. 20742/2015). È pertanto irrilevante l'eventuale buona fede del terzo, posto che la inefficacia di cui all'art. 44 L. Fall. non è fondata su una presunzione di conoscenza della perdita, da parte del fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio, ma costituisce una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte del solvens, della intervenuta dichiarazione di fallimento del creditore. In altri termini, l'irrilevanza, agli effetti dell'inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti fatti e/o ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo di conoscenza del solvens, proprio in quanto necessario riflesso dell'assolutezza del suddetto principio, trova giustificazione nell'esigenza di tutela della massa dei creditori.
I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono pertanto inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l. fall., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione (Cass. civ., Sez. III, 20 Marzo 2020, n.
7477).
Nel caso preso in esame, i pagamenti dei pagherò cambiari numero 50344100117232, di importo pari a € 500,00, e numero 50344100117233, di importo pari a € 1.000,00, in favore della società resistente sono stati effettuati tramite il sistema Controparte_1
Pagina 2 di 3 di incasso gestito dal notaio, dopo la dichiarazione di fallimento della Parte_1
(sentenza n. 52/2021 del Tribunale di Foggia del 27/9/2021). Di conseguenza, tali pagamenti sono soggetti all'inefficacia ex art. 44 L.F. A supporto di quanto sopra, si evidenzia che il 6 ottobre 2021 l'istituto di credito Unicredit, su richiesta della legale rappresentante di ha emesso un Parte_1 CP_2 assegno circolare numero 7405225552-10 per un totale di € 4.560,00 a favore del notaio dott.
. Il notaio ha confermato che tale somma era relativa all'attività di incasso di Persona_1 effetti cambiari, svolta come servizio pubblico, tra cui rientravano i pagherò cambiari in questione;
pertanto, il relativo pagamento è avvenuto nell'ambito di una gestione patrimoniale posta in essere dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, rendendo gli atti dispositivi inefficaci ai sensi dell'art. 44 L.F. In conclusione, deve essere dichiarata l'inefficacia dei pagherò cambiari n. 50344100117232 per €.500,00 e n. 50344100117233 per €.1.000,00 emessi in favore della ditta
[...] con conseguente condanna di quest'ultima a restituire l'importo complessivo Controparte_1 di €.1.500,00 alla massa fallimentare, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate in Controparte_1 favore dello Stato – essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato – in base al D.M. n. 55 del 2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), scaglione di valore da €
1.101,00 ad € 5.200,00, tenuto conto della modestia delle questioni scrutinate in lite documentale e con fase decisionale semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal , in persona del Parte_1
l.r.p.t. nei confronti di nella causa iscritta al n. 3206/2023 Controparte_1
R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) accoglie la domanda del in persona del l.r.p.t., per quanto di Parte_1 ragione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dei pagamenti come meglio individuati in narrativa, per la somma complessiva di €.1.500,00;
3) condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Controparte_1 del in persona del curatore l.r.p.t., della complessiva somma di Parte_1
€.1.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
4) attesa l'ammissione del al patrocinio a spese dello Stato Parte_1
(giusta attestazione di carenza fondi ex art. 144 t.u.s.g., resa dal G.D. in data 06/04/2023), condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore Controparte_1 dell'Erario della somma complessiva di € 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Foggia, così deciso il 17 marzo 2025
Il GU dott. Antonio Lacatena
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