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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/02/2024, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2197/2023 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio congiunto ", vertente
TRA
(c.f. ), rappr.ta e difesa dall'avv. Gerardo Castellano, Parte_1 C.F._1
dom.ta come in atti;
ricorrente
E
(c.f. ), rappr.to e difeso dall'avv. Amato Controparte_1 C.F._2
Bicchetti, dom.to come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 2.2.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04.07.2023 i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il giorno 25.02.1984 in
Nusco (AV) con atto trascritto nei registri di stato civile dell'indicato Comune, deducendo che con decreto n. 4336/2014 del 22.10.2014, pubblicato il 27.10.2014 questo Tribunale aveva omologato la loro separazione consensuale.
Dal matrimonio sono nati due figli, (nata ad [...] il [...]) e Persona_1
(nato ad [...] il [...]), entrambi maggiorenni, autonomi ed Persona_2
economicamente autosufficienti.
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa n. 4336/2014 del 22.10.2014, pubblicato il 27.10.2014); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70
n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (il 18.09.2014) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Nusco in data 25.02.1984, Anno 1984 Numero 3 Parte II serie A Ufficio 1, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti.
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 5.2.2024
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano