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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6545 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr. Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 24.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale , nella causa civile iscritta sotto il numero RG 27663/2024 previdenza tra
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Emilio Scaglione 217 presso Parte_1 lo studio dell'Avv. FRANCESCO OTRANTO, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti a margine del ricorso;
RICORRENTE
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 22.03.2024 Persona_1
(rep. 37875/7313) dall'avv. Agostino Di Feo tutti elettivamente domiciliati in
Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S.;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)L'istante in epigrafe proponeva con ricorso giudiziale del 20.3.2024 , ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa a :
(X) assegno di invalidità civile L. 118/71
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
2)Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
1 13.12.2024 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario addotto fin dalla data della domanda amministrativa e chiedendo quindi la condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda/ CP_1 verifica o da altra accertata in corso di giudizio.
L si costituiva ,deducendo la genericità delle deduzioni contenute in ricorso CP_1
e concludendo per il rigetto della domanda con conferma delle risultanze dell'accertamento medico legale svolto nella precedente fase.
All'odierna udienza, espletata nuova indagine medico-legale alla stregua delle contestazioni svolte , supportate da consulenza tecnica di parte , il Giudice decideva la causa con sentenza a motivazione contestuale letta e allegata al verbale .
°°°°°
3)La domanda non è fondata e va rigettata .
Anche all'esito del nuovo accertamento medico legale condotto, invero, risulta infondata la domanda di riconoscimento dell'assegno di invalidità civile .
L'art.13 L. 118/71 prevede che :
1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' , un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse CP_1 condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo
12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all' ai sensi CP_1 dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso
è tenuto a darne tempestiva comunicazione all' . CP_1
4)Il consulente tecnico nominato nel presente giudizio di opposizione , alla stregua delle contestazioni mosse alla consulenza svolta nella fase sommaria, ha ,invero, confermato la valutazione già svolta ritenendo quanto di seguito riportato:
Dall'esame dei dati clinico-anamnestici e dagli accertamenti agli atti e relativi alla perizianda, si perviene alla seguente valutazione diagnostica circa le infermità di
2 cui è affetta la SI.ra : Spondilite anchilosante a modesto impegno Parte_1 funzionale associata a sfumata sofferenza dell'articolazione scapolo omerale in trattamento con agenti biotecnologici: la spondilite anchilosante è una malattia reumatologica infiammatoria cronica che interessa principalmente la colonna vertebrale, causando una caratteristica lombalgia infiammatoria che, se non curata, può nel tempo causare danni strutturali fino alla fusione delle vertebre. Il trattamento della spondilite con farmaci immunosoppressori biotecnologici a cui la periziata è sottoposta accompagnato da un programma di fisioterapia hanno permesso di limitare la progressione della malattia impedendone l'evoluzione verso quadri di spondilite più severa e deformante: COD PA 9303=30%.
Insufficienza venosa cronica arti inferiori in trattamento con cardio aspirina in paziente con pregresso episodio di Trombosi Venosa Profonda circa 10 anni fa, con persistenza di parziale occlusione della vena poplitea, in trattamento con anticoagulanti: COD PA 7338=20%. Ipertensione arteriosa in buon controllo farmacologico, in assenza di danno d'organo: COD PA 6445=20%. Sindrome endoreattiva di lieve-media entità associata a cefalea tensiva: COD
2204/2205=17%.
Inoltre in considerazione delle patologie che affliggono la periziata, in relazione alla sua attività di domestica, è possibile affermare che alla riduzione della capacità lavorativa generica del 63% possono essere sommati i 5 punti percentuali per la incidenza sulla sua capacità lavorativa specifica.
Tali affezioni obiettivate e diagnosticate attraverso lo studio degli accertamenti agli atti, determinano nella SI.ra un'invalidità complessiva nella misura Parte_2 del 67%.
L'invalidità dev'essere datata dal mese di Dicembre 2022 data di presentazione della domanda amministrativa.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante.
Non si riscontrano , nell'elaborato in atti , carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003;
Cass. Lav. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. Lav. n. 2151/2004).
3 La valutazione del c.t.u. appare infatti corretta sotto il profilo metodologico avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta. L'elaborato in atti appare motivato e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
La dichiarata appartenenza della parte alle fasce di reddito protette non comporta oneri quanto alle spese del giudizio che dunque sono irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c.
5) La dichiarata appartenenza della parte alle fasce di reddito protette non comporta oneri quanto alle spese del giudizio che dunque sono irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Le spese di consulenza si liquidano come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1)Rigetta il ricorso;
2)Dichiara irripetibili le spese.
Napoli 24.9.2025 Il giudice del lavoro
Dr. Maria Gallo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr. Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 24.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale , nella causa civile iscritta sotto il numero RG 27663/2024 previdenza tra
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Emilio Scaglione 217 presso Parte_1 lo studio dell'Avv. FRANCESCO OTRANTO, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti a margine del ricorso;
RICORRENTE
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 22.03.2024 Persona_1
(rep. 37875/7313) dall'avv. Agostino Di Feo tutti elettivamente domiciliati in
Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S.;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)L'istante in epigrafe proponeva con ricorso giudiziale del 20.3.2024 , ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa a :
(X) assegno di invalidità civile L. 118/71
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
2)Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
1 13.12.2024 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario addotto fin dalla data della domanda amministrativa e chiedendo quindi la condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda/ CP_1 verifica o da altra accertata in corso di giudizio.
L si costituiva ,deducendo la genericità delle deduzioni contenute in ricorso CP_1
e concludendo per il rigetto della domanda con conferma delle risultanze dell'accertamento medico legale svolto nella precedente fase.
All'odierna udienza, espletata nuova indagine medico-legale alla stregua delle contestazioni svolte , supportate da consulenza tecnica di parte , il Giudice decideva la causa con sentenza a motivazione contestuale letta e allegata al verbale .
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3)La domanda non è fondata e va rigettata .
Anche all'esito del nuovo accertamento medico legale condotto, invero, risulta infondata la domanda di riconoscimento dell'assegno di invalidità civile .
L'art.13 L. 118/71 prevede che :
1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' , un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse CP_1 condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo
12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all' ai sensi CP_1 dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso
è tenuto a darne tempestiva comunicazione all' . CP_1
4)Il consulente tecnico nominato nel presente giudizio di opposizione , alla stregua delle contestazioni mosse alla consulenza svolta nella fase sommaria, ha ,invero, confermato la valutazione già svolta ritenendo quanto di seguito riportato:
Dall'esame dei dati clinico-anamnestici e dagli accertamenti agli atti e relativi alla perizianda, si perviene alla seguente valutazione diagnostica circa le infermità di
2 cui è affetta la SI.ra : Spondilite anchilosante a modesto impegno Parte_1 funzionale associata a sfumata sofferenza dell'articolazione scapolo omerale in trattamento con agenti biotecnologici: la spondilite anchilosante è una malattia reumatologica infiammatoria cronica che interessa principalmente la colonna vertebrale, causando una caratteristica lombalgia infiammatoria che, se non curata, può nel tempo causare danni strutturali fino alla fusione delle vertebre. Il trattamento della spondilite con farmaci immunosoppressori biotecnologici a cui la periziata è sottoposta accompagnato da un programma di fisioterapia hanno permesso di limitare la progressione della malattia impedendone l'evoluzione verso quadri di spondilite più severa e deformante: COD PA 9303=30%.
Insufficienza venosa cronica arti inferiori in trattamento con cardio aspirina in paziente con pregresso episodio di Trombosi Venosa Profonda circa 10 anni fa, con persistenza di parziale occlusione della vena poplitea, in trattamento con anticoagulanti: COD PA 7338=20%. Ipertensione arteriosa in buon controllo farmacologico, in assenza di danno d'organo: COD PA 6445=20%. Sindrome endoreattiva di lieve-media entità associata a cefalea tensiva: COD
2204/2205=17%.
Inoltre in considerazione delle patologie che affliggono la periziata, in relazione alla sua attività di domestica, è possibile affermare che alla riduzione della capacità lavorativa generica del 63% possono essere sommati i 5 punti percentuali per la incidenza sulla sua capacità lavorativa specifica.
Tali affezioni obiettivate e diagnosticate attraverso lo studio degli accertamenti agli atti, determinano nella SI.ra un'invalidità complessiva nella misura Parte_2 del 67%.
L'invalidità dev'essere datata dal mese di Dicembre 2022 data di presentazione della domanda amministrativa.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante.
Non si riscontrano , nell'elaborato in atti , carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003;
Cass. Lav. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. Lav. n. 2151/2004).
3 La valutazione del c.t.u. appare infatti corretta sotto il profilo metodologico avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta. L'elaborato in atti appare motivato e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
La dichiarata appartenenza della parte alle fasce di reddito protette non comporta oneri quanto alle spese del giudizio che dunque sono irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c.
5) La dichiarata appartenenza della parte alle fasce di reddito protette non comporta oneri quanto alle spese del giudizio che dunque sono irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Le spese di consulenza si liquidano come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1)Rigetta il ricorso;
2)Dichiara irripetibili le spese.
Napoli 24.9.2025 Il giudice del lavoro
Dr. Maria Gallo
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