Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/06/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 4 giugno 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3272/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Irrera, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Michela Foti
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento;
art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 13 giugno 2024, esponeva che: Parte_1
- con istanza prodotta all' sede di Messina, in data 8 maggio 2023, aveva chiesto che le CP_1
venisse riscontrata la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento in suo favore sia dei benefici di cui alla L. n. 104/1992 sia dell'indennità di accompagnamento;
- in esito a visita medica era stata riconosciuta invalida in misura medio grave 67%-99% ed era stata ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, l. 104/1992;
- aveva presentato istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3,
L. 104/92 e, disposta la CTU medico legale, il consulente aveva negato la sussistenza dei requisiti richiesti;
Contestava le conclusioni del ctu, richiamando la relazione di consulenza tecnica redatta dal proprio ctp.
Evidenziava che la condizione di decadimento cognitivo moderato, come quella da ella sofferta e documentata, comportava una riduzione dell'autonomia personale e un aumento dei bisogni di assistenza nelle diverse aree di funzionamento della vita quotidiana.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che si trovava nelle condizioni utili per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma
3, l. 104/1992 dalla domanda amministrativa o dalla data riconosciuta in giudizio, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il CP_1
rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 4 giugno 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento delle condizioni utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al RG n. 4319/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati escludeva la sussistenza delle condiziono sanitarie richieste e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente è stato disposto il rinnovo della c.t.u. espletata nel procedimento per ATP.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“Decadimento cognitivo di grado medio medio in soggetto con encefalopatia multinfartuale ed iniziale atrofia cerebrale. Cardiopatia ipertensiva e fibrillazione atriale permanente con
DOAC in soggetto obeso, dislipidemico con BPCO asmatiforme in secondaterza classe funzionale NYHA. Artrosi polidistrettuale a discreta incidenza funzionale”.
In particolare, il ctu ha osservato che “la ricorrente presenta un complesso di infermità e menomazioni le quali oltre che compromettere o annullare la capacità lavorativa dell'individuo (non più valutabile in quanto ultra-sessantacinquenne), sono in grado di incidere sull'autonomia della persona non solo in rapporto alla vita di relazione (riducendo, anche se non annullando la capacità di deambulare) ma anche alla vita fisiologica (pulizia e cura della persona, confezione ed assunzione dei pasti, ecc) tale da ridurla in una condizione non solo di generica «difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della [sua] età», ma anche di vera e propria incapacità a svolgere gli atti quotidiani della vita. Pertanto, pur essendo persona ancora in grado di deambulare ma con difficoltà, una più complessa valutazione globale, cognitiva e funzionale, ha permesso di rilevare la persistenza nel ricorrente di una compromissione nell'espletamento dei più significativi atti della vita quotidiana per le quali è necessaria spesso non solo la presenza di un accompagnatore ma anche di sorveglianza, e pertanto … la ricorrente è meritevole di indennità
d'accompagnamento”.
In ordine alla decorrenza, il ctu ha osservato che “i requisiti sanitari e funzionali richiesti dalla legge … erano sicuramente presenti al momento della nostra visita di consulenza e presumibilmente, considerando l'evoluzione clinica delle infermità poste in diagnosi e valutate nel loro complesso, erano presenti con grande probabilità 6 mesi prima di tale epoca. E' dunque possibile individuare come data di decorrenza il 1° Agosto 2024.”. Il ctu ha, dunque, concluso ritenendo la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità d'accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma
3, l. 14/1992, con decorrenza dall'1 agosto 2024
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
5.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 con decorrenza dall'1 agosto 2024, come previsto dal ctu.
6.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 con decorrenza successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese del procedimento per atp e del presente procedimento vengono interamente compensate tra le parti;
atteso l'esito della lite, le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento e nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 con decorrenza dall'1 agosto 2024;
b) compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga