Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 16.12.2024 la seguente sentenza nella causa iscritta al nr. 1460 ruolo generale Lavoro dell'anno 2023
TRA
, rappr.to e difeso per mandato in atti dall'avv.to Parte_1
Domenico Carozza;
ricorrente
E
in Controparte_1
persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso per mandato in atti dagli avv.ti Vincenzo Luciani, Valentina Luciani e Andrea
Polito; resistente conclusioni delle parti :come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.3.2023 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento dei danni
[...]
patrimoniali e non che assumeva essergli derivati dalla condotta tenuta nei suoi confronti dal convenuto, da qualificare in termini di straining.
In particolare, deduceva di essere stato alle dipendenze del
Controparte_2
al 20.04.2004 con la qualifica di impiegato di 3° Livello
[...]
del Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro;
di essere stato
1
che in data
02.06.2017 veniva assunto all'Ufficio del Personale il sig.
[...]
il quale veniva addestrato e formato, su imposizione Per_1
della convenuta, dallo stesso ricorrente nello svolgimento delle medesime mansioni da lui svolte;
di essere stato trasferito, nel luglio 2017, presso l'Ufficio Tecnico, ove non svolgeva, di fatto, alcuna attività lavorativa;
che in data 06.06.2018, gli veniva proposto di svolgere il lavoro di portiere presso l'Istituto Bartolo
Longo, sito praticamente deserto e in imminente chiusura, che dunque non offriva alcuna prospettiva lavorativa;
che, con ordine di servizio datato 10.07.2018, gli veniva assegnato il ruolo di fattorino (figura professionale di 5° livello); che, in data 18 marzo
2019, veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo;
che tale recesso veniva dichiarato illegittimo dall'intestato Tribunale con sentenza confermata anche in sede di appello;
di essere stato reintegrato e di essersi dimesso, volontariamente, in data 27 settembre 2022; di soffrire, dall'aprile 2019, di una serie di patologie psichiche da imputarsi tutte alla condotta tenuta dal
Santuario nei suoi confronti.
Con memoria in data 6.10.2023 si costituiva il
[...]
che, con varie Controparte_1
argomentazioni in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso di cui deduceva l'infondatezza.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Giova premettere che con il termine straining, si intende una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima
2 «subisce almeno un'azione caratterizzata da forte stress e posta in essere con l'intento di discriminarla e di provocare un peggioramento costante e permanente della sua condizione lavorativa. Dunque, appare come una condizione psicologica che si colloca a metà strada tra il normale stress lavorativo ed il più grave fenomeno vessatorio che è il mobbing, di cui ne rappresenta il minus (Cass. Civ. sez. lav. sent. n.18164/2018).»
Gli è che nella specie il ricorrente non allega né prova una condotta datoriale che, anche solo per negligenza, possa aver creato un ambiente stressogeno, fonte di danno alla salute del lavoratore, in contrasto con l'art 2087 cc .
In definitiva, secondo le allegazioni attoree, la condotta stressogena sarebbe consistita in particolare nell'essergli state proposte dalla convenuta attività prive di alcuna prospettiva (es. la proposta di fare da custode in un plesso in quasi disuso ed in futura chiusura); nonché nell'averlo posto in un ufficio, quello tecnico, in cui le competenze richieste erano diametralmente opposte alle sue, e ponendolo in uno stato di inattività tale da palesare l'assenza di sostegno dell'azienda all'attività e alla professionalità del suo dipendente.
Gli è che nel giudizio nel quale il ricorrente ha impugnato il licenziamento irrogatogli dal per giustificato motivo CP_1
oggettivo, fu proprio il trasferimento presso l'ufficio tecnico ad indurre il Tribunale prima e la Corte di Appello poi a ritenere non configurabile il g.m.o. di recesso, atteso che l'Ufficio tecnico non aveva risentito della contrazione dell'attività del che CP_1
aveva, invece, riguardato l'Ufficio del Personale e l'Ufficio
3 Contabilità, cui il ricorrente era in precedenza assegnato, con conseguente reintegra del nel suo posto di lavoro. Pt_1
Appare inverosimile che il trasferimento presso l'ufficio tecnico che salvò il dal licenziamento sia poi diventato per lo Pt_1
stesso fonte di stress e di danno alla salute in quanto espressione di un comportamento ostile del . CP_1
Anche la circostanza riferita in ricorso per la quale il ricorrente sarebbe stato “costretto” ad addestrare alle sue mansioni il collega appare generica in mancanza di riferimenti a fatti e Per_1
persone oltre che inverosimile, ove si consideri il differente livello di inquadramento dei lavoratori, che difficilmente poteva implicare identità di mansioni, e del fatto che il ricorrente ha lavorato nel medesimo Ufficio del Personale insieme all' per appena tre giorni, dal 3 luglio al 6 luglio 2017. Per_1
(cfr. contratto di assunzione dell in atti) . Per_1
Parimenti l'assegnazione “anche di mansioni di impiegato d'ordine con mansioni di fattorino all'Ufficio di cui il Pt_2
ricorrente si duole, non implica un demansionamento, trattandosi di mansioni aggiuntive a quelle svolte e non prevalenti, ma da svolgere ove tale prestazione si fosse resa necessaria (cfr. ordine di servizio del 10.7.2018 in atti).
Parimenti, la proposta di lavoro come portiere presso l'Istituto
Bartolo Longo, non appare possa assumere il carattere di un comportamento stressogeno, ovi si consideri che la proposta era soggetta alla valutazione del ricorrente che è stato, difatti, libero di rifiutarla .
4 Non può poi non rilevarsi che il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie e non per giusta causa, invocabile nel caso di comportamento vessatorio del datore di lavoro.
In definitiva, parte ricorrente non ha in alcun modo provato di aver subito “almeno un'azione caratterizzata da forte stress e posta in essere con l'intento di discriminarla e di provocare un peggioramento costante e permanente della sua condizione lavorativa”: si è piuttosto limitata a postularlo come conseguenza dell'inesistenza (a suo avviso) di ragioni giustificative alle misure organizzative sopra descritte adottate dal . CP_1
E in carenza di prova (e prima ancora di allegazione) di elementi ulteriori dai quali desumere comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, (cfr. Cass
16580 del 2022), ogni valutazione circa i provvedimenti adottati dal convenuto di cui si duole il ricorrente e sopra CP_1
richiamati, finirebbe col risolversi in un sindacato del giudice sulla legittimità od opportunità dell'esercizio della potestà organizzativa da parte del , del tutto avulso dall'oggetto CP_1
del giudizio e come tale indebito (arg. ex art. 112 c.p.c.)
Né possono sopperire alla insufficienza delle allegazioni e ancor più delle prove di un comportamento stressogeno i certificati medici in atti .
Ed invero, dalla lettura degli stessi appare finanche il difetto del nesso causale tra il danno alla salute dedotto dal ricorrente ed il comportamento datoriale di cui il lavoratore si duole solo a partire dal 2017, ove si consideri che nel certificato medico del 19.2.2020,
a firma della dott.ssa si legge «Disturbi psicopatologici Per_2
comparsi nel 2009, con depressione dell'umore, sentimenti di
5 inadeguatezza, disturbi somatiformi, e del sonno, ansia anticipatoria lavoro correlata e deficit attenzione»; tale diagnosi risulta confermata anche dalla relazione della a firma Pt_3
del dott. dell'8 aprile 2019, (doc. in atti ) in cui Per_3
nell'anamnesi psicopatologica si precisa che: «i primi disturbi di valenza psicopatologica sono comparsi intorno al 2009, con lo sviluppo di una deflessione depressiva dell'umore, sentimenti di inadeguatezza, disturbi somatoformi e del sonno, ansia anticipatoria lavoro-correlata e deficit dell'attenzione- concentrazione».
Ne deriva che i disturbi psicologici lavoro correlati sono comparsi già nel lontano 2009, epoca per la quale il lavoratore non denuncia alcun comportamento vessatorio o discriminatorio, deducendo al contrario di aver svolto fino al giugno 2017, in piena autonomia, una serie di mansioni di natura amministrativa e contabile riconducibili addirittura ad un livello superiore .
Anche il disturbo di tipo ossessivo - compulsivo (7.2.2020), diagnosticato dalla dott.ssa nel certificato del 19.2.2020, Per_2
non vi è prova sia ricollegabile al vissuto lavorativo ove si consideri che dal marzo 2019, fino alle dimissioni volontarie, rassegnate nel settembre 2022, il ricorrente è stato presente in servizio presso il Santuario per soli 23 giorni.
Ed in ogni caso, le considerazioni conclusive cui giunge il dott. nella relazione dell'8.4.2019 circa il collegamento tra Per_3
quadro clinico di disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso di tipo cronico e le esperienze di costrittività e di avversità lavorativa “(per come esse sono descritte dal paziente nel proprio memoriale)”, risulta fondato su quanto riferito dallo
6 stesso ricorrente in merito al proprio vissuto lavorativo e alla percezione soggettiva che ne ha avuto.
Pertanto, per quanto sopra già evidenziato, deve rilevarsi che le considerazioni medico-legali sulle quali parte attrice fonda le proprie pretese risarcitorie poggiano su presupposti di fatto che non sono stati utilmente né dedotti né dimostrati in giudizio.
E deve escludersi che questo Giudice avrebbe, comunque, potuto disporre una C.T.U., in quanto la perizia ha la funzione di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti al processo per mezzo delle produzioni documentali o dell'attività istruttoria svolta sulla base delle allegazioni delle parti, e non può in alcun modo essere mezzo attraverso il quale esonerare la parte interessata dall'onere della prova che le è proprio in ragione della tipologia di domanda azionata, né essere richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati.
In particolare, "la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagane non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere ma indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. Lav. Ord., 8.2.2011
n. 3130; cfr. Cass. Lav., 5.7.2007 n. 15219; Cass. Civ., Sez. III,
14.2.2006, n.3191; Cass. Civ., Sez. V, 6.6.2003 n. 9060)
7 Gli è che ben può accadere che per fattori endogeni, ovvero per il modo in cui una persona affronta il lavoro e i problemi dell'esistenza, spende le sue energie, definisce i suoi obiettivi, organizza il suo tempo, il modo in cui giudica successi e insuccessi o accetta i casi della vita, un individuo non sia in grado di
“elaborare” situazioni lavorative di ordinario conflitto, partorendo sindromi generate dall'incapacità di processare cognitivamente l'evento e non addebitabili all'altrui responsabilità, ma tali situazioni di malessere o disagio, riferibili esclusivamente alla sfera delle condizioni e delle componenti caratteriali del lavoratore esulano dallo straining, venendo in rilievo piuttosto la sensibilità media dell'uomo comune.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di prova idonea degli elementi costitutivi dell'illecito, la domanda attorea deve essere respinta.
L'intrinseca complessità della fattispecie impone tuttavia di compensare tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata, il 4.2.2025.
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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