CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4860/2023 depositato il 11/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
"ANDREANI TRIBUTI s.r.l." - P.Iva_1
difesa da
Avv. Difensore_2 - CF.Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
COMUNE DI VILLABATE
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79 del 06/04/2023 - IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 del 06/04/2023 - IMU 2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato alla "ANDREANI TRIBUTI s.r.l." e al Comune di Villabate il 26.6.2023, nonchè depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 11.10 - prima della scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 - la sig.ra Ricorrente_1, Difensore_1con l'assistenza tecnica dell'Avv. , ha chiesto l'annullamento dei sopraemarginati avvisi di accertamento, notificatile dalla predetta s.r.l., quale concessionaria del servizio di accertamento del suindicato Comune, il 28.4.2023, con i quale le è stato rispettivamente contestato il mancato pagamento: a) della somma di somma di € 2.557,00 (comprensiva di sanzioni per €
1.426,00, interessi per € 28,00 e spese per € 6,00), a titolo di I.M.U. dovuta per l'anno 2020 e b) della somma di somma di € 2.228,00 (comprensiva di sanzioni per € 1.097,00, interessi per € 28,00
e spese per € 6,00), a titolo di I.M.U. dovuta per l'anno 2021: per la proprietà di un'area fabbricabile sita nel territorio comunale e catastata al fg. 2, p.lle 3943, 3944 e 3945-.
La società intimata si è costituita in giudizio l'8.11.2023 con l'assistenza tecnica dell'Avv.
Difensore_2i, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il Comune di Villabate non risulta, invece, costituito.
Con ordinanza n. 1959/2024 del 4-25.11.2024 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, l'Ing.
Nominativo_1i, al fine di determinare compiutamente il valore venale in comune commercio dell'area oggetto degli avvisi di accertamento impugnati, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 1, comma 746, della L. n. 160/2019, alle date dell'1.1.2020 e 1.1.2021-.
Dopo aver prestato il giuramento di rito all'udienza del 10.3.2025, il consulente ha depositato il suo elaborato conclusivo, completo della risposta alle osservazioni delle parti, in data 19.9.2025-.
All'udienza camerale del 6.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante l'anticipata costituzione in giudizio della ricorrente, la causa può comunque essere trattata, alla luce della nota di mancato accoglimento del reclamo, datata 9.10.2023, dalla stessa prodotta.
Ciò premesso, sulla base delle risultante peritali il ricorso è da accogliere nei limiti di cui infra.
I provvedimenti impugnati attribuivano alle tre particelle di terreno di cui è composta l'area fabbricabile tassata i seguenti valori:
1) per la Dati catastali_1 di € 84.832,00, cui corrispondeva un'imposta di € 899,22;
2) per la Dati catastali_2 di € 39.072,00, cui corrispondeva un'imposta di € 138,04, essendone la ricorrente proprietaria solo per 1/3;
Dati catastali_33) e per la di € 5.632,00, cui corrispondeva un'imposta di € 59,70-.
Di contro, il consulente tecnico d'ufficio ha così concluso:
"Alla luce di tutto quanto sopra determinato, dei rilievi metrici condotti sui luoghi, dell'analisi delle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Villabate nonché del
Regolamento Edilizio, dell'analisi del mercato immobiliare e delle risultanze catastali, risulta che: Dati catastali_3- la particella ad oggi consiste in porzione di fabbricato di proprietà di terzi e pertanto non si è proceduto alla stima del valore venale in comune commercio;
Dati catastali_2- la particella per la sua interezza non è edificabile e pertanto si è proceduto alla stima del valore venale in comune commercio quale terreno agricolo e pari a 654,15 €, sulla base della rendita catastale che era la medesima sia alla data del 1° gennaio 2020 che del 1° gennaio 2021;
Dati catastali_1- la particella risulta inedificabile per la maggiore estensione e pertanto si è si è proceduto alla stima del valore venale in comune commercio quale terreno agricolo per una superficie di 239,84 mq e quindi con valore pari a 654,15 €, sulla base della rendita catastale che era la medesima sia alla data del 1° gennaio 2020 che del 1° gennaio 2021; per la restante porzione edificabile pari a
18,55 mq si è proceduto ad una stima sintetico comparativa con rivalutazione ISTAT al 1° gennaio
2020, per un valore pari a 7.448,57 €, e al 1° gennaio 2021 per un valore pari a 7.435,95 €. Pertanto il valore venale in comune commercio della stessa particella è pari a 8.102,72 € alla data del 1° gennaio 2020, e pari a 8.090,10 € alla data del 1° gennaio 2021".
L'elaborato appare coerente con il quesito giudiziale e scevro da errori fattuali e/o giuridici, sicchè le surriportate conclusioni possono essere condivise e poste a base della decisione.
Di conseguenza, atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 746, della L. n. 160/2019, per i terreni agricoli la base imponibile si calcola applicando un moltiplicatore pari a 135 al reddito dominicale rivalutato del 25% e l'aliquota da applicare è dello 0,76%, mentre per le aree fabbricabili è quella dell'1,06% da applicare al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la tassazione corretta è la seguente:
1) per la porzione effettivamente edificabile della particella Dati catastali_1, pari a mq. 18,55, il cui valore venale per l'anno 2020 è stato determinato in € 7.448,57, l'imposta dovuta ammonta ad € 78,95, mentre per l'anno 2021, in cui il valore era di € 7.435,95, l'imposta dovuta è di € 78,82; mentre per la porzione di mq. 239,84, da considerarsi terreno agricolo, del valore imponibile di € 1.173,72,
l'imposta dovuta è di € 8,92 per entrambi gli anni d'imposta;
2) per la particella Dati catastali_2, da considerarsi integralmente terreno agricolo del valore di € 654,15 e di cui la ricorrente è proprietaria solo per 1/3, l'imposta dovuta è di € 1,66 (4,97 : 3) per entrambi gli anni d'imposta;
3) e per la particella Dati catastali_3 non è dovuta alcuna imposta, in quanto il C.T.U. ha accertato che la ricorrente ne ha perso di fatto il possesso.
Dunque, per l'anno 2020 il totale dovuto è di € 89,53, da pagarsi in due rate da € 44,76 ciascuna, una il 16.6 e l'altra il 16.12.2020, e per l'anno 2021 di € 89,40, da pagarsi in due rate da € 44,70 ciascuna, una il 16.6 e l'altra il 16.12.2021-.
La sanzioni per omessa dichiarazione (100%) per il 2020 è di € 89,53 e per il 2021 di € 89,40; gli interessi, calcolati fino al 6.4.2023, ammontano per entrambi gli anni ad € 2,29, mentre le spese di notifica indicate negli avvisi impugnati restano immutate.
In conclusione, accogliendo parzialmente il ricorso, gli avvisi vanno ridotti come fin qui calcolato.
Tenuto conto, tuttavia, del fatto che la "ANDREANI TRIBUTI s.r.l." ha doverosamente proceduto all'accertamento sulla base delle deliberazioni della giunta municipale previste dall'art. 52 della L. n.
446/1997, nonchè del fatto che, a fronte di un obbligo fiscale comunque sussistente, seppur per un importo inferiore a quello come sopra accertato, sussistono le condizioni di legge per l'integrale compensazione delle spese del giudizio;
quelle di C.T.U., liquidate come da separato, emittendo, decreto, vengono poste a carico delle parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, riduce le imposte accertate, le sanzioni irrogate e gli interessi liquidati nei due avvisi di accertamento impugnati agli importi analiticamente indicati in motivazione.
Spese di giudizio compensate e di C.T.U. a carico delle parti per metà ciascuna.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4860/2023 depositato il 11/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
"ANDREANI TRIBUTI s.r.l." - P.Iva_1
difesa da
Avv. Difensore_2 - CF.Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
COMUNE DI VILLABATE
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79 del 06/04/2023 - IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 del 06/04/2023 - IMU 2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato alla "ANDREANI TRIBUTI s.r.l." e al Comune di Villabate il 26.6.2023, nonchè depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 11.10 - prima della scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 - la sig.ra Ricorrente_1, Difensore_1con l'assistenza tecnica dell'Avv. , ha chiesto l'annullamento dei sopraemarginati avvisi di accertamento, notificatile dalla predetta s.r.l., quale concessionaria del servizio di accertamento del suindicato Comune, il 28.4.2023, con i quale le è stato rispettivamente contestato il mancato pagamento: a) della somma di somma di € 2.557,00 (comprensiva di sanzioni per €
1.426,00, interessi per € 28,00 e spese per € 6,00), a titolo di I.M.U. dovuta per l'anno 2020 e b) della somma di somma di € 2.228,00 (comprensiva di sanzioni per € 1.097,00, interessi per € 28,00
e spese per € 6,00), a titolo di I.M.U. dovuta per l'anno 2021: per la proprietà di un'area fabbricabile sita nel territorio comunale e catastata al fg. 2, p.lle 3943, 3944 e 3945-.
La società intimata si è costituita in giudizio l'8.11.2023 con l'assistenza tecnica dell'Avv.
Difensore_2i, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il Comune di Villabate non risulta, invece, costituito.
Con ordinanza n. 1959/2024 del 4-25.11.2024 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, l'Ing.
Nominativo_1i, al fine di determinare compiutamente il valore venale in comune commercio dell'area oggetto degli avvisi di accertamento impugnati, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 1, comma 746, della L. n. 160/2019, alle date dell'1.1.2020 e 1.1.2021-.
Dopo aver prestato il giuramento di rito all'udienza del 10.3.2025, il consulente ha depositato il suo elaborato conclusivo, completo della risposta alle osservazioni delle parti, in data 19.9.2025-.
All'udienza camerale del 6.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante l'anticipata costituzione in giudizio della ricorrente, la causa può comunque essere trattata, alla luce della nota di mancato accoglimento del reclamo, datata 9.10.2023, dalla stessa prodotta.
Ciò premesso, sulla base delle risultante peritali il ricorso è da accogliere nei limiti di cui infra.
I provvedimenti impugnati attribuivano alle tre particelle di terreno di cui è composta l'area fabbricabile tassata i seguenti valori:
1) per la Dati catastali_1 di € 84.832,00, cui corrispondeva un'imposta di € 899,22;
2) per la Dati catastali_2 di € 39.072,00, cui corrispondeva un'imposta di € 138,04, essendone la ricorrente proprietaria solo per 1/3;
Dati catastali_33) e per la di € 5.632,00, cui corrispondeva un'imposta di € 59,70-.
Di contro, il consulente tecnico d'ufficio ha così concluso:
"Alla luce di tutto quanto sopra determinato, dei rilievi metrici condotti sui luoghi, dell'analisi delle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Villabate nonché del
Regolamento Edilizio, dell'analisi del mercato immobiliare e delle risultanze catastali, risulta che: Dati catastali_3- la particella ad oggi consiste in porzione di fabbricato di proprietà di terzi e pertanto non si è proceduto alla stima del valore venale in comune commercio;
Dati catastali_2- la particella per la sua interezza non è edificabile e pertanto si è proceduto alla stima del valore venale in comune commercio quale terreno agricolo e pari a 654,15 €, sulla base della rendita catastale che era la medesima sia alla data del 1° gennaio 2020 che del 1° gennaio 2021;
Dati catastali_1- la particella risulta inedificabile per la maggiore estensione e pertanto si è si è proceduto alla stima del valore venale in comune commercio quale terreno agricolo per una superficie di 239,84 mq e quindi con valore pari a 654,15 €, sulla base della rendita catastale che era la medesima sia alla data del 1° gennaio 2020 che del 1° gennaio 2021; per la restante porzione edificabile pari a
18,55 mq si è proceduto ad una stima sintetico comparativa con rivalutazione ISTAT al 1° gennaio
2020, per un valore pari a 7.448,57 €, e al 1° gennaio 2021 per un valore pari a 7.435,95 €. Pertanto il valore venale in comune commercio della stessa particella è pari a 8.102,72 € alla data del 1° gennaio 2020, e pari a 8.090,10 € alla data del 1° gennaio 2021".
L'elaborato appare coerente con il quesito giudiziale e scevro da errori fattuali e/o giuridici, sicchè le surriportate conclusioni possono essere condivise e poste a base della decisione.
Di conseguenza, atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 746, della L. n. 160/2019, per i terreni agricoli la base imponibile si calcola applicando un moltiplicatore pari a 135 al reddito dominicale rivalutato del 25% e l'aliquota da applicare è dello 0,76%, mentre per le aree fabbricabili è quella dell'1,06% da applicare al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la tassazione corretta è la seguente:
1) per la porzione effettivamente edificabile della particella Dati catastali_1, pari a mq. 18,55, il cui valore venale per l'anno 2020 è stato determinato in € 7.448,57, l'imposta dovuta ammonta ad € 78,95, mentre per l'anno 2021, in cui il valore era di € 7.435,95, l'imposta dovuta è di € 78,82; mentre per la porzione di mq. 239,84, da considerarsi terreno agricolo, del valore imponibile di € 1.173,72,
l'imposta dovuta è di € 8,92 per entrambi gli anni d'imposta;
2) per la particella Dati catastali_2, da considerarsi integralmente terreno agricolo del valore di € 654,15 e di cui la ricorrente è proprietaria solo per 1/3, l'imposta dovuta è di € 1,66 (4,97 : 3) per entrambi gli anni d'imposta;
3) e per la particella Dati catastali_3 non è dovuta alcuna imposta, in quanto il C.T.U. ha accertato che la ricorrente ne ha perso di fatto il possesso.
Dunque, per l'anno 2020 il totale dovuto è di € 89,53, da pagarsi in due rate da € 44,76 ciascuna, una il 16.6 e l'altra il 16.12.2020, e per l'anno 2021 di € 89,40, da pagarsi in due rate da € 44,70 ciascuna, una il 16.6 e l'altra il 16.12.2021-.
La sanzioni per omessa dichiarazione (100%) per il 2020 è di € 89,53 e per il 2021 di € 89,40; gli interessi, calcolati fino al 6.4.2023, ammontano per entrambi gli anni ad € 2,29, mentre le spese di notifica indicate negli avvisi impugnati restano immutate.
In conclusione, accogliendo parzialmente il ricorso, gli avvisi vanno ridotti come fin qui calcolato.
Tenuto conto, tuttavia, del fatto che la "ANDREANI TRIBUTI s.r.l." ha doverosamente proceduto all'accertamento sulla base delle deliberazioni della giunta municipale previste dall'art. 52 della L. n.
446/1997, nonchè del fatto che, a fronte di un obbligo fiscale comunque sussistente, seppur per un importo inferiore a quello come sopra accertato, sussistono le condizioni di legge per l'integrale compensazione delle spese del giudizio;
quelle di C.T.U., liquidate come da separato, emittendo, decreto, vengono poste a carico delle parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, riduce le imposte accertate, le sanzioni irrogate e gli interessi liquidati nei due avvisi di accertamento impugnati agli importi analiticamente indicati in motivazione.
Spese di giudizio compensate e di C.T.U. a carico delle parti per metà ciascuna.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico