Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 587/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. RIVA ANNA MARIA;
Parte_1
contro
– con l'Avv. Controparte_1
PEREGO NADIA;
oggi 28/01/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. MARCO ROSSI in sostituzione dell'Avv. RIVA
ANNA MARIA, per la parte resistente l' Avv. PEREGO NADIA.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai rispettivi atti.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 587/2024, avente per oggetto “errore materiale nella domanda di pensione”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA RIVA, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_2 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 20/09/2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro,
[...]
chiedendo che gli venga riconosciuto il Controparte_3
diritto a percepire la pensione di anzianità anticipata in Cumulo, a far data dal 1.2.2024. CP_ Il ricorrente -premesso di avere versato contribuzione nella Gestione Artigiana a decorrere dal mese di novembre 1980 sino all'attualità, oltre che nella Gestione Separata a decorrere CP_1
dal 2007 sino all'attualità- ha spiegato che in data 8.11.2023, tramite il Patronato INASCisl, aveva presentato domanda online volta ad ottenere la Pensione Anticipata VOART (Gestione
Artigiani), senza tuttavia meglio specificare, per mero errore dell'operatore che non aveva flaggato lo specifico campo, il requisito del “CUMULO” (da intendersi con la contribuzione 2 versata nella Gestione Separata), sicchè l , in data 2.2.2024, gli aveva comunicato la CP_1
liquidazione della sola con decorrenza 1.2.2024. Controparte_4
Il ricorrente si duole che -sebbene l'operatore del Patronato Inas-Cisl, immediatamente accortosi dell'errore, avesse inoltrato all tramite pec del 15.2.2024 atto di rinuncia alla CP_1
domanda di Pensione di anzianità del 8.11.2023, presentando in data 21.02.2024 nuova domanda di pensione di anzianità anticipata nella “Gestione CUMULO”- l'Istituto non abbia inteso accogliere questa seconda domanda, opponendovi la precedente liquidazione di pensione categoria VOART.
Proposto inutilmente ricorso al Comitato provinciale, che aveva confermato il rigetto dell'istanza di liquidazione della pensione in cumulo, il ricorrente, lamentando il grave danno subito (pari ad una perdita economica di € 642,71 lordi mensili, sino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con una potenziale perdita lorda totale di circa € 50.076,00), il ricorrente ha proposto il presente giudizio, rilevando che la sussistenza dei presupposti per concedergli la pensione in cumulo erano noti all e che l'errore commesso nell'inoltro CP_1
della prima domanda era scusabile e riconoscibile, sicchè la rettifica della domanda doveva ritenersi consentita anche alla luce dei principi di correttezza e di buon andamento dell'attività amministrativa. Il sig. ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1
conclusioni:
In via principale: accertare e dichiarare il diritto del Sig. , Parte_1 ricorrendone tutti i presupposti, ad ottenere la pensione di anzianità anticipata in CUMULO con decorrenza 1° febbraio 2024 e per le ragioni tutte in fatto ed in diritto di cui in premessa, condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con sede in ROMA, via Ciro il Grande n. 21 e Direzione Provinciale in LECCO, corso
Carlo Alberto n. 39, a riliquidare in favore del sig. la Parte_1 pensione anticipata in CUMULO, dunque comprensiva anche della quota di pensione maturata con la contribuzione versata nella Gestione Separata, con corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati nel frattempo e non corrisposti. Con gli interessi di legge dalla data di maturazione del credito al saldo. Con determinazione del maggior danno subito dal ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito con decorrenza dalla data di maturazione del credito al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di causa, da distrarsi a favore dell'Avv. Anna Riva antistataria.
Si è costituito in giudizio l chiedendo la reiezione del ricorso, in particolare assumendo CP_1
di non aver il potere di revocare, neanche su istanza di parte, una pensione già liquidata, così
3 come avrebbe statuito la giurisprudenza di legittimità (di cui ha richiamato Cass. civ., sez. lav.,
n. 12781/2004; Cass. civ., sez. lav., n. 1770/2000; Cass. civ., sez. lav., n. 8750/1999), ciò in coerenza, peraltro, con la natura pubblicistica del provvedimento di liquidazione e del rapporto previdenziale “che non può sottostare a volontarie rescissioni del sinallagma contrattuale”
(pag. 4 della memoria difensiva).
All'odierna udienza, invitate dal Giudice alla discussione, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e la causa è stata decisa tramite dispositivo e contestuale motivazione.
2. La domanda attorea merita accoglimento.
Sul piano astratto dei principi, deve considerarsi che la domanda presentata dal sig.
per ottenere la prestazione pensionistica costituisce atto d'impulso di un Pt_1
procedimento amministrativo, il quale consta di una sequenza di atti meramente ricognitivi di un diritto già attribuito dall'ordinamento in presenza dei requisiti prescritti, con la funzione di rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa (sent. Cass. n. 10954/1995).
Ne consegue che l deve informare il proprio operato alle regole Controparte_5
fondamentali di buon andamento e di imparzialità sancite dall'art. 97 Cost., nonché ai principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza dell'operato della Pubblica
Amministrazione dettati dall'art. 1 legge 241/1990, oltre che ai principi dell'affidamento e della legittima aspettativa, che vengono fatti derivare da tali disposizioni e che devono regolare da ambo le parti i rapporti di diritto pubblico.
Nei rapporti non contenziosi con i privati, la Pubblica Amministrazione, in osservanza del principio di buon andamento e imparzialità ex art. 97, comma primo, Cost., ha quindi il dovere di corrispondere all'affidamento in essa riposto dall'amministrato, prevenendo o correggendo gli eventuali errori di diritto commessi da quest'ultimo (sent. Cass. n. 27514/2018).
L , richiamando alcune pronunce della Corte di Cassazione, ha ritenuto di non poter dar CP_1
corso alla domanda del sig. in base ad un orientamento secondo cui, una volta Pt_1
riconosciuta e liquidata una pensione, non sarebbe più ammissibile la ritrattazione della domanda da parte dei pensionati.
A ben vedere, tuttavia, trattasi di un principio espresso dalla Corte di Cassazione in casi in cui venivano posti in essere atti abdicativi del diritto alla pensione, che i giudici di legittimità hanno
4 però escluso possano legittimare il rifiuto dell stante il principio di indisponibilità dei CP_1
diritti pensionistici.
È tuttavia evidente come nel caso in esame si versi in un'ipotesi del tutto differente, in cui non si pone affatto la problematica dell'indisponibilità dei diritti pensionistici, ma semplicemente dell'errore formale commesso nell'esercizio di tali diritti.
L'odierno ricorrente, lungi dal rinunciare alla sua pensione, chiede semplicemente che la essa gli venga liquidata nel regime più vantaggioso del cumulo, rispetto al quale ha maturato i requisiti richiesti, questa essendo stata la sua intenzione originaria, che si è semplicemente mal tradotta nella presentazione della domanda erronea.
Pertanto, a fronte dell'immediata segnalazione da parte del personale del per conto CP_6
del ricorrente, dell'errore occorso in sede di presentazione della domanda di pensione, l CP_1
avrebbe dovuto quantomeno instaurare un'interlocuzione con l'avente diritto, operando le opportune verifiche circa la titolarità dei presupposti per poter accedere alla diversa pensione anticipata in Cumulo. Infatti, l'anomalia della domanda è stata immediatamente segnalata all'Ente, già in occasione dell'inoltro della comunicazione di liquidazione della pensione.
Sul punto soccorrono nuovamente i principi dettati dalla legge 241/1990, il cui art. 6 contiene una regola collaborativa (“Il responsabile del procedimento (…) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”), in applicazione della quale spetta al responsabile del procedimento rilevare eventuali irregolarità della domanda, sollecitandone la correzione, dovendosi ripudiare ogni approccio formale all'atto di iniziativa posto in essere dal privato (cfr. sent. Consiglio di Stato n. 6660/2007).
In definitiva, la rinuncia alla prima domanda fatta pervenire all'Istituto in data 15.2.2024 (a soli
13 giorni di distanza dall'inoltro della comunicazione di liquidazione della pensione) e la successiva richiesta di domanda di pensione in Cumulo, inoltrata il 21.2.2024, ben avrebbe permesso all'Ente, eventualmente a seguito di un confronto con il richiedente, di poter applicare
5 il regime pensionistico effettivamente voluto, non essendovi alcuna contestazione, nemmeno in questa sede, in ordine alla ricorrenza dei relativi presupposti.
La parte resistente cita la circolare n. 15/1982 a supporto della dedotta inammissibilità CP_1
della ritrattazione della domanda di pensione. In disparte la circostanza che tale circolare non risulta essere stata prodotta nel presente giudizio (sicché, trattandosi di un mero atto interno, esso andava provato dalla parte deducente;
cfr. ord. Cass n. 25995/2019), non pare si tratti di un atto rilevante nella presente fattispecie, in cui è pacifico che il ricorrente non intenda
“ritrattare” la domanda di pensione ma semplicemente correggere la tipologia di pensione richiesta.
Va pertanto riconosciuto il diritto del sig. al detto trattamento pensionistico, a far Pt_1
data dal 1.2.2024, con conseguente condanna dell ad erogarlo per il futuro e a CP_1
corrispondere le differenze maturate sino ad oggi, unitamente agli interessi legali dal dovuto al saldo (senza computo della rivalutazione, nulla di specifico essendo stato dedotto in ordine al maggior danno).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti dell Parte_1 Controparte_2
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
condanna l a corrispondere a la pensione di anzianità anticipata in CP_1 Parte_1
Cumulo a far data dal 1.2.2024, perciò con pagamento delle quote arretrate non erogate, relative alla contribuzione versata nella Gestione Separata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
6 Lecco, 29 gennaio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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