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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 06/11/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 651/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 651/2025 tra
Parte_1
ATTORE RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTO RESISTENTE
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
sostitutiva udienza ex art. 127 ter CPC
oggi 4 novembre '25 (giorno di scadenza del termine per il deposito delle note scritte di trattazione e, a sensi dello stesso art. 127 ter CPC, da considerare a tutti gli effetti giorno di udienza), formalmente alle ore 9,00,
__________________
Preso atto delle “note scritte” depositate dalla sola parte attrice / ricorrente nel termine prescritto (vedi note depositate dall'avv. DEPAOLI in data 31 ottobre 2025); nonché della loro rilevanza anche ai fini della comparizione in “udienza” (seppur “sostituita”, ma – come detto - da considerare tale) e, quindi, da ritenersi ritualmente comparsa la stessa parte attrice / ricorrente ed invece non comparsa parte convenuta / resistente (peraltro, già dichiarata contumace); preso atto delle istanze e difese ivi svolte;
il giudice, alla luce di quanto sopra verbalizzato (che rappresenta comunque discussione della causa), il Giudice – opportunamente e previamente ritiratosi in camera di consiglio – redige la seguente sentenza, la cui stesura qui di seguito in calce equivale a lettura.
Verbale chiuso contestualmente a redazione ed emissione pedissequa sentenza (5 nov. 25 ore 16,00).
Il Giudice
dott. Giuseppe Siciliano
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 651/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEPAOLI Parte_1 P.IVA_1 ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DEPAOLI ALESSANDRA
ATTORE / RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 CONVENUTO / RESISTENTE (CONTUMACE)
Causa avente ad
OGGETTO: pagamento somme per prestazioni professionali fornite da avvocato in materia penale
(azione introdotta con rito “semplificato”).
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice ricorrente, le conclusioni, di fatto coincidenti con quelle già rassegnate in ricorso introduttivo, sono state precisate come in note di trattazione scritta, valide per la comparizione all'udienza svolta / sostituita ex art. 127 ter CPC del 4 novembre '25; conclusioni – per l'effetto – ivi ribadite ed espressamente richiamate e qui di seguito integralmente trascritte:
“… accertare e dichiarare il signor , (C.F.: ) nato a [...]_1 C.F._1
Part il 26.09.1990, debitore dello studio legale associato , in persona dell'Avv. Claudio Bossi per onorari professionali e condannarlo al pagamento del compenso residuo pari ad euro 1.400,00, oltre interessi come per legge. In ogni caso con vittoria di competenze e spese di causa, oltre rimborso forfettario, cpa e iva se dovuta come per legge.”
pagina 2 di 7 - Parte convenuta - resistente non si è mai costituita in giudizio e, conseguentemente, non ha svolto difese o rassegnato conclusione alcuna.
Svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con ricorso depositato in data 1° aprile 2025, (P. Iva. Parte_1
), in persona del legale rappresentante Avv. Claudio Bossi (C.F.: P.IVA_1 C.F._2
), , rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'avv. Alessandra DEPAOLI, agiva in
[...] giudizio (attivando procedimento “semplificato” ex art. 281 undecies CPC) nei confronti di
[...]
(C.F.: ), al fine di vedere accolte nei confronti dello stesso CP_1 C.F._1 convenuto le sopra riportate conclusioni.
Dopo assegnazione allo scrivente dell'epigrafato fascicolo e provvedimento di fissazione udienza, la prima udienza effettiva si svolgeva in data 24 settembre 2025; ivi compariva il procuratore del ricorrente e nessuno compariva per parte convenuta;
in detta sede, verificata ritualità notifica ricorso e decreto fissazione di udienza, mancata costituzione e, come anzidetto, mancata comparizione di parte resistente, veniva dichiarata la contumacia del sig. e la causa – ritenuta matura CP_1 per la decisione, in quanto prettamente documentale - rinviata ex art. 281 sexies CPC al 4 novembre
2025, disponendone lo svolgimento / sostituzione mediante “trattazione scritta”.
Ivi, il ricorrente depositava telematicamente in data 31 ottobre '25 note di trattazione scritta, in cui – tra il resto – precisava le conclusioni. All'esito di ciò, lo scrivente, ritiratosi in camera di consiglio, decideva la causa con la presente sentenza, la cui stesura in calce a verbale di udienza equivale a lettura.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore / ricorrente assumeva in fatto quanto segue (vengono riportate testualmente, per completezza e per comodità, le allegazioni della stessa parte attrice di cui all'atto introduttivo): Part
“… In data 21.08.2023 il signor conferiva incarico allo DI Legale Associato CP_1 nella persona dell'Avv. Claudio Bossi per difenderlo ed assisterlo nel procedimento penale rubricato al n. 790/22 RGNR – 736/22 RG GIP, conferendo all'uopo nomina e procura speciale finalizzata alla richiesta di riti alternativi (doc. 1). Nella medesima data il signor sottoscriveva, per accettazione, proforma CP_1 recante puntuale indicazione delle competenze per il suddetto incarico, per un ammontare complessivo di euro 3.600,00 (doc. 2). Svolta attività difensiva a favore dell'odierno resistente, in data 14.02.2024 il Giudice dell'Udienza Preliminare pronunciava la sentenza n. 67/2024 a definizione del procedimento penale intrapreso nei confronti del (doc. 3). CP_1 Con ordinanza n. 274/2024 veniva ridotta la pena comminata al prevenuto, Pt_2 rideterminandola in mesi 4 e giorni 13 di reclusione (doc. 4). pagina 3 di 7 Il signor riceveva ulteriore assistenza anche in fase esecutiva nell'ambito del CP_1 percorso di recupero presso il C.I.P.M. disposto in sede di sentenza ai fini della sospensione condizionale della pena (doc. 5). Il signor corrispondeva al ricorrente la complessiva somma di €2.200,00, come CP_1 da fatture ivi offerte in produzione (doc. 6). Nonostante i numerosi solleciti, da ultimo a mezzo raccomandata A/R tornata al mittente con motivazione “sconosciuto” nonostante dal certificato anagrafico il resistente risulti risiedere all'indirizzo intestato (doc 7-8), ad oggi il Signor non CP_1 si è fatto lecito procedere al saldo di quanto dovuto, pari ad €.1.400,00 costringendo il ricorrente ad agire giudizialmente.
Le risultanze documentali (documenti da 1 a 8), dimostrano ampiamente e con assoluta chiarezza e completezza la “sussistenza dei rapporti” e, in particolare, l'origine dell'incarico (ossia, la nomina a difensore di fiducia, come – tra il resto – risulta essere nel doc. 1 dell'attoreo fascicolo, la sottoscrizione della proforma da parte del cliente e, quindi, l'accordo sull'ammontare del compenso
(doc. 2), nonché l'esecuzione dell'attività professionale da parte dell'attore (con descrizione della stessa e risultati raggiunti: vedasi in tal senso, soprattutto i docc. da 3, 4 e 5 del fascicolo attoreo) ed infine il tentativo di richiesta di pagamento in sede stragiudiziale rivolta a parte resistente (vedasi in tal senso, soprattutto dal fascicolo 7 del fascicolo attoreo).
Sempre sui presupposti “fattuali”, ma solamente ad abundantiam, non si può non considerare la scelta operata dall'odierno convenuto di rimanere contumace;
a tal fine, si consideri quindi il
“contegno” di parte convenuta / resistente, seppur a lei fosse stato formalmente ed effettivamente notificato l'atto introduttivo del presente giudizio ed – ancor prima – le varie richieste di pagamento;
se ciò non può essere un fatto in senso assoluto e di per sé dirimente (infatti, per costante Giurisprudenza di Legittimità, la semplice contumacia del convenuto – di per sé – non determina automaticamente la cosiddetta ficta confessio, non assurge a piena prova ai sensi del noto principio di “non contestazione”
e non solleva quindi parte attrice dall'onere di dimostrare i presupposti fattuali a fondamento della domanda;
onere – peraltro – ampiamente assolto), è comunque elemento valutabile, solamente ed appunto ad abundantiam ed in un quadro probatorio peraltro sufficientemente chiaro (come senz'altro nel caso de quo), ai sensi dell'art. 116 C.p.c. pure ai fini del quantum debeatur; simile orientamento, a cui lo scrivente ritiene di aderire, è confermato da diversi precedenti di merito (ex multis, Tribunale di
Genova – n° 219 del 20 gennaio 2016), secondo cui “… il comportamento tenuto dal convenuto, che pur regolarmente citato, non si sia costituito è valutabile ai sensi dell'art. 116 CPC…”).
Questi gli elementi a disposizione dello scrivente.
Come correttamente evidenziato anche dalla stessa difesa dello , Parte_1 infatti:
pagina 4 di 7 “… È documentalmente provato che in data 21.08.2023 il signor conferiva incarico CP_1 allo nella persona dell'Avv. Claudio Bossi per difenderlo ed assisterlo Parte_1 nel procedimento penale rubricato al n. 790/22 RGNR – 736/22 RG GIP, conferendo all'uopo nomina
e procura speciale finalizzata alla richiesta di riti alternativi (cfr doc. 1); nella medesima data il signor
sottoscriveva, per accettazione, proforma recante puntuale indicazione delle competenze per CP_1 il suddetto incarico, per un ammontare complessivo di euro 3.600,00 (cfr doc. 2); svolta attività difensiva a favore dell'odierno resistente, in data 14.02.2024 il Giudice dell'Udienza Preliminare pronunciava la sentenza n. 67/2024 a definizione del procedimento penale intrapreso nei confronti del
(cfr doc. 3); con ordinanza n. 274/2024 veniva ridotta la pena comminata al CP_1 Pt_2 prevenuto, rideterminandola in mesi 4 e giorni 13 di reclusione (cfr doc. 4). Infine, il signor CP_1 riceveva ulteriore assistenza anche in fase esecutiva nell'ambito del percorso di recupero presso il
C.I.P.M. disposto in sede di sentenza ai fini della sospensione condizionale della pena (cfr doc. 5). …”
A tal fine, richiama anche pertinente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Corte di
Cassazione, Sez. 2, n. 18434 del 28-06-2023 Cit. 5 e Sez. 2, n. 9314 del 08-04-2024 - Corte di
Cassazione, Sez. 2, n. 18434 del 28-06-2023 Cit. 5 e Sez. 2, n. 9314 del 08-04-202) ove la stessa afferma “che incombe sul professionista la prova non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso e dell'entità delle prestazioni svolte…”.
Lo scrivente, convenendo con quanto evidenziato dal ricorrente, ritiene l'onere probatorio gravante sullo stesso perfettamente assolto (considerando pure e, come detto, ad abundantiam, il contegno processuale e non di parte resistente).
In punto quantum, è bene sottolineare come la somma richiesta di parte ricorrente (che correttamente riconosce di avere ricevuto acconti) sia relativa al saldo del compenso dovuto per tutta l'attività svolta dalla stessa, che, come anzidetto, risulta ampiamente provata;
è appena il caso di rilevare che la stessa attività ha visto, non solo l'assistenza in favore del sig. innanzi al CP_1 giudice penale di cognizione (GIP), ma anche l'assistenza nella fase esecutiva. Essa appare congrua ed ictu oculi conforme ai criteri normativamente applicabili o comunque nei limiti di quanto previsto normativamente dal sopra richiamato D.M. 55/2014 (cosiddetti parametri) e ciò anche in riferimento al risultato ottenuto.
Peraltro, come condivisibilmente evidenziato dalla difesa del ricorrente DI (con richiamo di giurisprudenza assolutamente “in termini”), l'art. 2233 c.c. stabilisce una gerarchia di fonti per la determinazione del compenso professionale, accordando priorità assoluta alla convenzione liberamente stipulata tra le parti. In altre parole, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando, in primo luogo, l'accordo delle parti, in via pagina 5 di 7 soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi, in estremo subordine, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle associazioni professionali (cfr
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/07/2023, n. 20902): ancora si vedano a riguardo: Tribunale
Ordinario di Bari, Sez. 3, Sentenza n. 382/2017 in cui viene riaffermata con chiarezza la prevalenza dell'accordo. Il compenso va determinato secondo le tariffe solo in assenza di una libera pattuizione, poiché l'art. 2233 c.c. attribuisce rilevanza primaria alla convenzione intervenuta tra le parti. Corte
d'Appello di Milano, Sez. 2, Sentenza n. 541/2023: la Corte sottolinea che, in presenza di un accordo, la quantificazione deve basarsi esclusivamente su di esso, e l'onere di provare i fatti a fondamento della pretesa (in quel caso, il numero di ore lavorate) resta a carico del professionista.
Pertanto, la domanda attorea andrà accolta anche sotto il profilo della quantificazione.
Ultime considerazioni riguardano la già verificata ritualità dell'azione giudiziale svolta, sia sotto il profilo del giudizio attivato (corretta è – per la domanda de quo - l'introduzione con ricorso ex art. 281 decies CPC), sia la legittimazione attiva (anche nel rispetto del disposto dell'art. 36 CC) in capo al ricorrente;
sotto quest'ultimo profilo, la difesa dello , ha – tra il resto – Parte_1 puntualizzato quanto segue: le sentenze della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 29371 del 13-11-2024 e
Sez. 2, n. 2332 del 26-01-2022 ribadiscono il principio secondo cui lo studio professionale associato, sebbene privo di personalità giuridica, rientra tra i fenomeni di aggregazione di interessi a cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici … Questo orientamento si fonda sull'interpretazione dell'art. 36 c.c., che qualifica l'associazione non riconosciuta come un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici. … Principi ribaditi nelle recentissime pronunce della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 18371 del 05-07-2024 e della Sez. 1, n.
10732 del 20-04-2023: il rispetto del principio di personalità della prestazione (artt. 2229 e ss. c.c.) è compatibile con l'attribuzione della titolarità del credito allo studio. Anche se l'incarico è conferito al singolo professionista.
__________________________________________
Le spese di lite vengono allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate alla luce del valore della causa (che si pone comunque nell'intervallo tra minimo e massimo dello scaglione parametrico tra 1.100,00= euro e 5.200,00=) e tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta;
pertanto, le stesse vengono quantificate nei valori medi di quanto previsto nello scaglione parametrico di riferimento, ovverosia in € 1.701,00= (di cui € 425,00= per la fase di studio, € 425,00= per la fase introduttiva, € 0,00= per la fase di trattazione / istruttoria per non essersi di fatto svolta ed €
851,00= per la fase decisionale), oltre ad € 152,49= per esposti (spese desumibili per contributo pagina 6 di 7 unificato, marca da bollo 27,00= e spese di notifica desumibili in calce al ricorso notificato e depositato telematicamente in atti), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- In accoglimento delle domande attoree, ACCERTA E DICHIARA il signor
[...]
debitore dello studio legale associato , in CP_1 Parte_1 persona dell'Avv. Claudio Bossi, per onorari professionali dovuti (dedotti acconti), relativamente all'attività professionale esposta dal ricorrente e, conseguentemente,
ON lo stesso resistente al pagamento del compenso residuo, sì come richiesto, pari ad euro 1.400,00, oltre interessi dalla legge previsti dalla domanda al saldo.
- ON parte convenuta / resistente alla refusione delle spese legali di questo procedimento, liquidando le stesse in € 1.701,00= (di cui € 425,00= per la fase di studio, €
425,00= per la fase introduttiva, € 0,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad € 152,49= per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara, lì 5 nov. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 651/2025 tra
Parte_1
ATTORE RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTO RESISTENTE
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
sostitutiva udienza ex art. 127 ter CPC
oggi 4 novembre '25 (giorno di scadenza del termine per il deposito delle note scritte di trattazione e, a sensi dello stesso art. 127 ter CPC, da considerare a tutti gli effetti giorno di udienza), formalmente alle ore 9,00,
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Preso atto delle “note scritte” depositate dalla sola parte attrice / ricorrente nel termine prescritto (vedi note depositate dall'avv. DEPAOLI in data 31 ottobre 2025); nonché della loro rilevanza anche ai fini della comparizione in “udienza” (seppur “sostituita”, ma – come detto - da considerare tale) e, quindi, da ritenersi ritualmente comparsa la stessa parte attrice / ricorrente ed invece non comparsa parte convenuta / resistente (peraltro, già dichiarata contumace); preso atto delle istanze e difese ivi svolte;
il giudice, alla luce di quanto sopra verbalizzato (che rappresenta comunque discussione della causa), il Giudice – opportunamente e previamente ritiratosi in camera di consiglio – redige la seguente sentenza, la cui stesura qui di seguito in calce equivale a lettura.
Verbale chiuso contestualmente a redazione ed emissione pedissequa sentenza (5 nov. 25 ore 16,00).
Il Giudice
dott. Giuseppe Siciliano
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 651/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEPAOLI Parte_1 P.IVA_1 ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DEPAOLI ALESSANDRA
ATTORE / RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 CONVENUTO / RESISTENTE (CONTUMACE)
Causa avente ad
OGGETTO: pagamento somme per prestazioni professionali fornite da avvocato in materia penale
(azione introdotta con rito “semplificato”).
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice ricorrente, le conclusioni, di fatto coincidenti con quelle già rassegnate in ricorso introduttivo, sono state precisate come in note di trattazione scritta, valide per la comparizione all'udienza svolta / sostituita ex art. 127 ter CPC del 4 novembre '25; conclusioni – per l'effetto – ivi ribadite ed espressamente richiamate e qui di seguito integralmente trascritte:
“… accertare e dichiarare il signor , (C.F.: ) nato a [...]_1 C.F._1
Part il 26.09.1990, debitore dello studio legale associato , in persona dell'Avv. Claudio Bossi per onorari professionali e condannarlo al pagamento del compenso residuo pari ad euro 1.400,00, oltre interessi come per legge. In ogni caso con vittoria di competenze e spese di causa, oltre rimborso forfettario, cpa e iva se dovuta come per legge.”
pagina 2 di 7 - Parte convenuta - resistente non si è mai costituita in giudizio e, conseguentemente, non ha svolto difese o rassegnato conclusione alcuna.
Svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con ricorso depositato in data 1° aprile 2025, (P. Iva. Parte_1
), in persona del legale rappresentante Avv. Claudio Bossi (C.F.: P.IVA_1 C.F._2
), , rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'avv. Alessandra DEPAOLI, agiva in
[...] giudizio (attivando procedimento “semplificato” ex art. 281 undecies CPC) nei confronti di
[...]
(C.F.: ), al fine di vedere accolte nei confronti dello stesso CP_1 C.F._1 convenuto le sopra riportate conclusioni.
Dopo assegnazione allo scrivente dell'epigrafato fascicolo e provvedimento di fissazione udienza, la prima udienza effettiva si svolgeva in data 24 settembre 2025; ivi compariva il procuratore del ricorrente e nessuno compariva per parte convenuta;
in detta sede, verificata ritualità notifica ricorso e decreto fissazione di udienza, mancata costituzione e, come anzidetto, mancata comparizione di parte resistente, veniva dichiarata la contumacia del sig. e la causa – ritenuta matura CP_1 per la decisione, in quanto prettamente documentale - rinviata ex art. 281 sexies CPC al 4 novembre
2025, disponendone lo svolgimento / sostituzione mediante “trattazione scritta”.
Ivi, il ricorrente depositava telematicamente in data 31 ottobre '25 note di trattazione scritta, in cui – tra il resto – precisava le conclusioni. All'esito di ciò, lo scrivente, ritiratosi in camera di consiglio, decideva la causa con la presente sentenza, la cui stesura in calce a verbale di udienza equivale a lettura.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore / ricorrente assumeva in fatto quanto segue (vengono riportate testualmente, per completezza e per comodità, le allegazioni della stessa parte attrice di cui all'atto introduttivo): Part
“… In data 21.08.2023 il signor conferiva incarico allo DI Legale Associato CP_1 nella persona dell'Avv. Claudio Bossi per difenderlo ed assisterlo nel procedimento penale rubricato al n. 790/22 RGNR – 736/22 RG GIP, conferendo all'uopo nomina e procura speciale finalizzata alla richiesta di riti alternativi (doc. 1). Nella medesima data il signor sottoscriveva, per accettazione, proforma CP_1 recante puntuale indicazione delle competenze per il suddetto incarico, per un ammontare complessivo di euro 3.600,00 (doc. 2). Svolta attività difensiva a favore dell'odierno resistente, in data 14.02.2024 il Giudice dell'Udienza Preliminare pronunciava la sentenza n. 67/2024 a definizione del procedimento penale intrapreso nei confronti del (doc. 3). CP_1 Con ordinanza n. 274/2024 veniva ridotta la pena comminata al prevenuto, Pt_2 rideterminandola in mesi 4 e giorni 13 di reclusione (doc. 4). pagina 3 di 7 Il signor riceveva ulteriore assistenza anche in fase esecutiva nell'ambito del CP_1 percorso di recupero presso il C.I.P.M. disposto in sede di sentenza ai fini della sospensione condizionale della pena (doc. 5). Il signor corrispondeva al ricorrente la complessiva somma di €2.200,00, come CP_1 da fatture ivi offerte in produzione (doc. 6). Nonostante i numerosi solleciti, da ultimo a mezzo raccomandata A/R tornata al mittente con motivazione “sconosciuto” nonostante dal certificato anagrafico il resistente risulti risiedere all'indirizzo intestato (doc 7-8), ad oggi il Signor non CP_1 si è fatto lecito procedere al saldo di quanto dovuto, pari ad €.1.400,00 costringendo il ricorrente ad agire giudizialmente.
Le risultanze documentali (documenti da 1 a 8), dimostrano ampiamente e con assoluta chiarezza e completezza la “sussistenza dei rapporti” e, in particolare, l'origine dell'incarico (ossia, la nomina a difensore di fiducia, come – tra il resto – risulta essere nel doc. 1 dell'attoreo fascicolo, la sottoscrizione della proforma da parte del cliente e, quindi, l'accordo sull'ammontare del compenso
(doc. 2), nonché l'esecuzione dell'attività professionale da parte dell'attore (con descrizione della stessa e risultati raggiunti: vedasi in tal senso, soprattutto i docc. da 3, 4 e 5 del fascicolo attoreo) ed infine il tentativo di richiesta di pagamento in sede stragiudiziale rivolta a parte resistente (vedasi in tal senso, soprattutto dal fascicolo 7 del fascicolo attoreo).
Sempre sui presupposti “fattuali”, ma solamente ad abundantiam, non si può non considerare la scelta operata dall'odierno convenuto di rimanere contumace;
a tal fine, si consideri quindi il
“contegno” di parte convenuta / resistente, seppur a lei fosse stato formalmente ed effettivamente notificato l'atto introduttivo del presente giudizio ed – ancor prima – le varie richieste di pagamento;
se ciò non può essere un fatto in senso assoluto e di per sé dirimente (infatti, per costante Giurisprudenza di Legittimità, la semplice contumacia del convenuto – di per sé – non determina automaticamente la cosiddetta ficta confessio, non assurge a piena prova ai sensi del noto principio di “non contestazione”
e non solleva quindi parte attrice dall'onere di dimostrare i presupposti fattuali a fondamento della domanda;
onere – peraltro – ampiamente assolto), è comunque elemento valutabile, solamente ed appunto ad abundantiam ed in un quadro probatorio peraltro sufficientemente chiaro (come senz'altro nel caso de quo), ai sensi dell'art. 116 C.p.c. pure ai fini del quantum debeatur; simile orientamento, a cui lo scrivente ritiene di aderire, è confermato da diversi precedenti di merito (ex multis, Tribunale di
Genova – n° 219 del 20 gennaio 2016), secondo cui “… il comportamento tenuto dal convenuto, che pur regolarmente citato, non si sia costituito è valutabile ai sensi dell'art. 116 CPC…”).
Questi gli elementi a disposizione dello scrivente.
Come correttamente evidenziato anche dalla stessa difesa dello , Parte_1 infatti:
pagina 4 di 7 “… È documentalmente provato che in data 21.08.2023 il signor conferiva incarico CP_1 allo nella persona dell'Avv. Claudio Bossi per difenderlo ed assisterlo Parte_1 nel procedimento penale rubricato al n. 790/22 RGNR – 736/22 RG GIP, conferendo all'uopo nomina
e procura speciale finalizzata alla richiesta di riti alternativi (cfr doc. 1); nella medesima data il signor
sottoscriveva, per accettazione, proforma recante puntuale indicazione delle competenze per CP_1 il suddetto incarico, per un ammontare complessivo di euro 3.600,00 (cfr doc. 2); svolta attività difensiva a favore dell'odierno resistente, in data 14.02.2024 il Giudice dell'Udienza Preliminare pronunciava la sentenza n. 67/2024 a definizione del procedimento penale intrapreso nei confronti del
(cfr doc. 3); con ordinanza n. 274/2024 veniva ridotta la pena comminata al CP_1 Pt_2 prevenuto, rideterminandola in mesi 4 e giorni 13 di reclusione (cfr doc. 4). Infine, il signor CP_1 riceveva ulteriore assistenza anche in fase esecutiva nell'ambito del percorso di recupero presso il
C.I.P.M. disposto in sede di sentenza ai fini della sospensione condizionale della pena (cfr doc. 5). …”
A tal fine, richiama anche pertinente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Corte di
Cassazione, Sez. 2, n. 18434 del 28-06-2023 Cit. 5 e Sez. 2, n. 9314 del 08-04-2024 - Corte di
Cassazione, Sez. 2, n. 18434 del 28-06-2023 Cit. 5 e Sez. 2, n. 9314 del 08-04-202) ove la stessa afferma “che incombe sul professionista la prova non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso e dell'entità delle prestazioni svolte…”.
Lo scrivente, convenendo con quanto evidenziato dal ricorrente, ritiene l'onere probatorio gravante sullo stesso perfettamente assolto (considerando pure e, come detto, ad abundantiam, il contegno processuale e non di parte resistente).
In punto quantum, è bene sottolineare come la somma richiesta di parte ricorrente (che correttamente riconosce di avere ricevuto acconti) sia relativa al saldo del compenso dovuto per tutta l'attività svolta dalla stessa, che, come anzidetto, risulta ampiamente provata;
è appena il caso di rilevare che la stessa attività ha visto, non solo l'assistenza in favore del sig. innanzi al CP_1 giudice penale di cognizione (GIP), ma anche l'assistenza nella fase esecutiva. Essa appare congrua ed ictu oculi conforme ai criteri normativamente applicabili o comunque nei limiti di quanto previsto normativamente dal sopra richiamato D.M. 55/2014 (cosiddetti parametri) e ciò anche in riferimento al risultato ottenuto.
Peraltro, come condivisibilmente evidenziato dalla difesa del ricorrente DI (con richiamo di giurisprudenza assolutamente “in termini”), l'art. 2233 c.c. stabilisce una gerarchia di fonti per la determinazione del compenso professionale, accordando priorità assoluta alla convenzione liberamente stipulata tra le parti. In altre parole, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando, in primo luogo, l'accordo delle parti, in via pagina 5 di 7 soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi, in estremo subordine, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle associazioni professionali (cfr
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/07/2023, n. 20902): ancora si vedano a riguardo: Tribunale
Ordinario di Bari, Sez. 3, Sentenza n. 382/2017 in cui viene riaffermata con chiarezza la prevalenza dell'accordo. Il compenso va determinato secondo le tariffe solo in assenza di una libera pattuizione, poiché l'art. 2233 c.c. attribuisce rilevanza primaria alla convenzione intervenuta tra le parti. Corte
d'Appello di Milano, Sez. 2, Sentenza n. 541/2023: la Corte sottolinea che, in presenza di un accordo, la quantificazione deve basarsi esclusivamente su di esso, e l'onere di provare i fatti a fondamento della pretesa (in quel caso, il numero di ore lavorate) resta a carico del professionista.
Pertanto, la domanda attorea andrà accolta anche sotto il profilo della quantificazione.
Ultime considerazioni riguardano la già verificata ritualità dell'azione giudiziale svolta, sia sotto il profilo del giudizio attivato (corretta è – per la domanda de quo - l'introduzione con ricorso ex art. 281 decies CPC), sia la legittimazione attiva (anche nel rispetto del disposto dell'art. 36 CC) in capo al ricorrente;
sotto quest'ultimo profilo, la difesa dello , ha – tra il resto – Parte_1 puntualizzato quanto segue: le sentenze della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 29371 del 13-11-2024 e
Sez. 2, n. 2332 del 26-01-2022 ribadiscono il principio secondo cui lo studio professionale associato, sebbene privo di personalità giuridica, rientra tra i fenomeni di aggregazione di interessi a cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici … Questo orientamento si fonda sull'interpretazione dell'art. 36 c.c., che qualifica l'associazione non riconosciuta come un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici. … Principi ribaditi nelle recentissime pronunce della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 18371 del 05-07-2024 e della Sez. 1, n.
10732 del 20-04-2023: il rispetto del principio di personalità della prestazione (artt. 2229 e ss. c.c.) è compatibile con l'attribuzione della titolarità del credito allo studio. Anche se l'incarico è conferito al singolo professionista.
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Le spese di lite vengono allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate alla luce del valore della causa (che si pone comunque nell'intervallo tra minimo e massimo dello scaglione parametrico tra 1.100,00= euro e 5.200,00=) e tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta;
pertanto, le stesse vengono quantificate nei valori medi di quanto previsto nello scaglione parametrico di riferimento, ovverosia in € 1.701,00= (di cui € 425,00= per la fase di studio, € 425,00= per la fase introduttiva, € 0,00= per la fase di trattazione / istruttoria per non essersi di fatto svolta ed €
851,00= per la fase decisionale), oltre ad € 152,49= per esposti (spese desumibili per contributo pagina 6 di 7 unificato, marca da bollo 27,00= e spese di notifica desumibili in calce al ricorso notificato e depositato telematicamente in atti), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- In accoglimento delle domande attoree, ACCERTA E DICHIARA il signor
[...]
debitore dello studio legale associato , in CP_1 Parte_1 persona dell'Avv. Claudio Bossi, per onorari professionali dovuti (dedotti acconti), relativamente all'attività professionale esposta dal ricorrente e, conseguentemente,
ON lo stesso resistente al pagamento del compenso residuo, sì come richiesto, pari ad euro 1.400,00, oltre interessi dalla legge previsti dalla domanda al saldo.
- ON parte convenuta / resistente alla refusione delle spese legali di questo procedimento, liquidando le stesse in € 1.701,00= (di cui € 425,00= per la fase di studio, €
425,00= per la fase introduttiva, € 0,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad € 152,49= per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara, lì 5 nov. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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