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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4483/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4483/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROTONDO LUCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE ANDREA COSTA 62 IMOLA presso il difensore avv.
ROTONDO LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NAPOLITANO Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIALE AUGUSTO, 162 NAPOLI presso il difensore avv. NAPOLITANO FRANCESCO
CONVENUTO/I
Oggetto: risarcimento danni, responsabilità oggettiva, 2051 cc.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale intestato dichiarare la in persona del Controparte_1 proprio legale rapp.te pro tempore, responsabile, in via principale, ai sensi dell'art 2051 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c., dei fatti per cui è lite e, per l'effetto, ritenerla tenuta al risarcimento di tutti i danni -patrimoniali (sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante) e non patrimoniali
(sotto il profilo del danno biologico/morale ed esistenziale)- subiti dal sig. , con Parte_1 conseguente condanna della società convenuta, in persona del proprio legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € 23.000,00, ovvero di quella Parte_1 minore o maggiore che risulterà equa e di giustizia.
In via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ravvisare una responsabilità concorsuale graduata, Voglia ritenere tenuta e, conseguentemente, condannare, ex artt. 2056 e 1227, I comma, c.c. la società convenuta, in persona
pagina 1 di 9 del proprio leg. rapp.te pro tempore, al risarcimento dei ridetti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. nella misura concorsuale che verrà stabilita. Parte_1
In ogni caso, oltre interessi e rivalutazione dal sinistro al saldo e con vittoria di spese e compensi di lite, in considerazione altresì dell'espletata fase di negoziazione assistita”.
Parte convenuta:
l'Ill.mo TRIBUNALE di MODENA adito, contrariis reiectis, voglia così provvedere:
1. Dichiarare la domanda improponibile e illegittima e l'atto di citazione nullo per strema e inammissibili genericità;
2. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta per tutte le ragioni esposte nel corpo dell'atto; Nel merito:
4. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio e documentazione per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
5. disporre, ai sensi dell'art 117 cod. proc. civ., la comparizione personale dell'attore, affinché renda dichiarazioni idonee a chiarire la propria posizione nell'evento sinistroso per cui si controverte;
6. qualora su richiesta di parte attrice venga disposta CTU medico-legale sulla persona dell'istante, richiede sottoporsi al nominando consulente tutti i quesiti di cui ai capi A)-D), formulati nel corpo del presente atto;
7. emettere ogni altro provvedimento del caso;
In via istruttoria:
8. ordinare all'attore ex art. 210 c.p.c. il deposito di copia conforme del verbale di PS e della cartella clinica emessa dal P.S. dell'Ospedale di Vignola (MO);
9. ordinare all'attore ex art. 210 c.p.c. il deposito degli originali delle fatture attestanti il pagamento delle prestazioni mediche ricevute.
10. Autorizzarsi alla richiesta presso l' delle somme corrisposte al;
CP_2 Parte_1
11. nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito intenda ammettere la prova così come articolata da parte avversa, alla quale ci si oppone per avere parte attrice omesso l'indicazione dei testi e per essere la stessa articolata su capi che esprimono valutazioni e non su circostanze direttamente riferibili dai testi, la comparente chiede essere ammessa alla prova contraria sugli stessi capi e con gli stessi testi che verranno indicati da parte attrice;
RAGIONI DI FATTO EDI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo che il giorno 14/09/2021 alle ore 16:45 circa, in Savignano Sul Panaro, alla
[...]
Via Magazzeno n.1944, presso lo stabilimento della aveva riportato lesioni personali mentre CP_1
scaricava delle merci. In particolare, sostiene il sig. , che dopo aver scaricato la merce ed essersi Pt_1
posizionato col proprio autocarro sulla bilancia, scendendo dal veicolo per ritirare i documenti di trasporto, cadeva all'indietro da un'altezza di circa 1,20 mt, sbattendo prima contro la trave metallica delimitante la bilancia e, poi, sulla lastra di cemento del manto stradale.
pagina 2 di 9 Riportava parte attrice che dalla dinamica, il sinistro sarebbe stato causato dalla pericolosità dell'area adibita alla discesa degli autisti dalla bilancia, precisamente dalla struttura della pedana/scaletta di discesa, non segnalata e i cui corrimano non avrebbero consentito la totale apertura della portiera del camion, costringendo l'autista a scendere di schiena. Così facendo, sostiene il sig. appoggiando Pt_1
il piede sulla trave di metallo delimitante la bilancia, sarebbe caduto al suolo. A seguito del sinistro l'odierno attore era stato condotto presso il Nosocomio di Vignola (MO) ove gli veniva diagnosticato un trauma cranico con ferita lacero contusa in regione occipitale e ove veniva ricoverato sino al
16/09/2021. Argomentava dunque sulla scorta degli art.2051 e 2043 c.c.
Si costituiva ritualmente la società la quale, in via preliminare Controparte_1 contestava la nullità dell'atto introduttivo e l'improponibilità e illegittimità della azionata domanda, la carenza di legittimazione passiva della nel merito l'infondatezza Controparte_1
della pretesa, infine, in via subordinata, richiedeva di valutare la condotta imprudente tenuta dal danneggiato, se non capace di interrompere tout court il nesso causale, comunque idonea a configurare un concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
Nel corso del giudizio è stata prodotta da parte attrice documentazione medica, tra cui il verbale del PS.
La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni in data 24.10.2023 e con l'espletamento di una
CTU medica e, il 21.1.2025 trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§§§§
1. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta è infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza, non sussiste nullità della citazione quando nell'atto introduttivo risultano esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione.
Nel caso di specie, l'atto di citazione descrive in modo dettagliato le circostanze dell'incidente, le lesioni subite e la documentazione medica di supporto, consentendo alla convenuta di apprestare un'adeguata difesa.
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
La società convenuta, in qualità di custode dell'area dove è avvenuto l'incidente, è il soggetto passivamente legittimato a rispondere dei danni causati dalla cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La presenza di una scala e di strutture fisse nell'area di pertinenza dello stabilimento configura quella relazione materiale con la cosa che fonda la responsabilità del custode.
2. Sotto il profilo della qualificazione della fattispecie, va detto che essa, in base alla descrizione del fatto di parte attrice, va ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. in quanto
[...]
è custode del luogo teatro del sinistro. CP_1
pagina 3 di 9 Per tale motivo, in tema di onere della prova è il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti, tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, mentre incombe sul custode provare l'imprevedibilità e la non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio, che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
Grava pertanto sul custode anche la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica.
Secondo Cass. 9172/2023 “il custode si libera della responsabilità se prova che l'evento dannoso si è verificato in modo non prevedibile né prevenibile, dovendo distinguersi tra situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della medesima, solamente in quest'ultima ipotesi potendo invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere od ovviare alla straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi;
non spetta in particolare al danneggiato dare la prova dell'insidia o del trabocchetto, mentre incombe al custode dedurre e provare l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, deve ritenersi che, una volta che il danneggiato abbia prospettato e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.”.
3. Tanto chiarito, nella fattispecie in esame l'attività istruttoria esperita ha dimostrato l'an dell'evento lesivo, così come il nesso di causalità tra lo stesso ed il danno, essendo le modalità di accadimento del sinistro risultate confermate dalle dichiarazioni testimoniali e dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice.
pagina 4 di 9 Rispetto all'effettiva dinamica del sinistro, le testimonianze sono infatti sostanzialmente univoche nel riferire che l'attore, dopo aver scaricato la merce ed essersi posizionato col proprio autocarro sulla bilancia, scendendo dal veicolo per ritirare i documenti di trasporto, cadeva all'indietro, sbattendo prima contro la trave metallica delimitante la bilancia e, poi, sulla lastra di cemento del manto stradale.
In particolare, il teste che si trovava sul piazzale al momento dei fatti, ha fornito una Tes_1
descrizione puntuale dell'accaduto, dichiarando: "Mi trovavo sul piazzale nel mio camion, aspettavo che lui (ndr, il sig. ) uscisse. Sì confermo. Nello scendere all'indietro, a causa della pesa alzata Pt_1
con i muretti non recintati, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel buco, sbattendo la testa contro il Pt_1
muretto con la recinzione sopra. Ha perso l'appoggio del piede sul binario giallo".
Anche il teste , pur non fornendo una descrizione così dettagliata, ha sostanzialmente Tes_2
confermato l'evento dannoso.
Significativamente, entrambi i testi hanno poi confermato che, a seguito dell'incidente, l'area è stata completamente modificata: la pesa è stata posta a filo pavimento e l'intera zona è stata resa piana, eliminando la necessità di utilizzare scale per la discesa degli autisti, circostanza che conferma ulteriormente la pericolosità della precedente conformazione del luogo.
La “pericolosità” era , dunque, determinata dalla struttura della pedana/scaletta di discesa, non segnalata e i cui corrimano non consentivano la totale apertura della portiera del camion, costringendo l'autista a scendere di schiena.
4. Appurata quindi la verificazione del fatto storico ed il nesso causale tra la res e l'eventus danni, occorre indagare se la condotta della vittima sia in grado di interrompere il nesso causale tra la res e il danno, indagine che attiene alla prova del fortuito, che incombe sul convenuto e che risulta non essere stata provato.
Ebbene, appare chiaro come la pericolosità era determinata dalla struttura della pedana/scaletta di discesa, la quale non essendo affatto segnalata e avendo alti corrimani di colore chiaro -non visibili alla luce del sole- non consentivano una completa apertura della portiera del camion.
Tale insidiosa conformazione della scaletta adibita alla discesa dagli autocarri ha fatto sì che la portiera del camion non si aprisse del tutto (sbattendo contro il corrimano), complicando la discesa del sig.
, il quale -dovendo scendere con la schiena rivolta verso l'esterno del mezzo- ha appoggiato il Pt_1
piede nella stretta trave di metallo di colore giallo, posta a delimitazione della corsia con la bilancia, non adatta quale base di appoggio, causando la caduta dell'odierno attore.
Tali considerazioni lette, alla luce dell'utilizzo assolutamente normale ed ordinario della res sottoposta a custodia, depongono nel senso di ritenere non interrotto il nesso causale, tenuto altresì conto che nel pagina 5 di 9 caso concreto non erano state predisposte adeguate segnalazioni del pericolo, la struttura non era stata progettata in modo da consentire una discesa sicura, non erano state adottate misure alternative per evitare la necessità di scendere dal mezzo in quella posizione pericolosa.
5. La condotta del danneggiato rileva comunque ai fini di valutarne il concorso di colpa ex 1227 cc. Nel caso concreto vengono in rilievo due circostanze che hanno trovato conferma nelle deposizioni testimoniali rese.
La prima attiene alla conoscenza pregressa che l'attore aveva del luogo del sinistro, poiché ci Pt_1
andava almeno 3 o 4 volte alla settimana da circa un anno/un anno e mezzo, tanto da richiedere una maggior attenzione idonea a determinare un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro.
La seconda al comportamento tenuto dall'attore durante la discesa dal camion: avrebbe dovuto Pt_1
adottare maggiori cautele nella manovra di discesa, eventualmente individuando punti di appoggio più stabili o modalità alternative di effettuazione delle operazioni documentali.
Inoltre, come evidenziato dalla difesa della convenuta e non specificamente contestato, il vano bilancia aveva un'ampiezza di 14 metri e una lunghezza di 3,42 metri, dimensioni che, considerata la larghezza Contro media della cabina dell'autocarro (2,27 metri), avrebbero consentito, con una diversa e corretta manovra di accostamento, di disporre di maggiore spazio per aprire il portellone e scendere dal mezzo utilizzando la scala in sicurezza.
La scelta del di effettuare una manovra più stretta, che ha comportato l'impossibilità di aprire Pt_1
completamente la portiera, può quindi essere considerata come una condotta che ha concorso, seppur in misura inferiore, alla verificazione del danno.
Tale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., dovrà essere valutato nella determinazione del quantum risarcitorio.
Alla luce di tali considerazioni, Si ritiene congruo diminuire nella misura del 30% il risarcimento spettante al sig. in virtù del concorso del suo fatto colposo alla produzione del sinistro e quindi Pt_1
dell'evento danno.
6. Passando dunque all'esame del quantum, questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni della dott.ssa come risultanti dalla espletata perizia del 2.4.2024. Persona_1
Il Ctu ritiene che “dalla descrizione della dinamica emerge l'ipotesi di una caduta potenzialmente autonoma da qualsiasi condizione insita nell'infortunato. La caduta del sig. non sembra Parte_1
essere stata conseguenza di uno svenimento, come si evince chiaramente dal referto di PS. Dalle evidenze cliniche e strumentali, emerge che il sig. abbia riportato un trauma cranico Pt_1
pagina 6 di 9 brevemente commotivo da impatto al suolo o con altra struttura rigida della regione occipitale, con contestuale ferita lacero-contusa nella stessa sede;
riportava poi una contusione e distrazione a livello del rachide e del bacino e del polso ds. Le lesioni riportate sono compatibili con una caduta all'indietro con impatto al suolo del capo e del soma.
Si è trattato di un trauma cranico, brevemente commotivo, con ferita lacero-contusa della regione occipitale, sede di impatto e un trauma contusivo distrattivo del rachide cervicale e lombare e del polso ds per le quali si ritiene congruo, stante una residua sfumata sintomatologia cefalalgica, un danno pari all'1% di danno biologico. La durata di malattia è stata di 33 g che vanno scissi in gg 2 di
ITT, gg 15 di ITP al 50% e gg 16 di ITP al 25%. Non sono presentate spese mediche ad eccezione di una notula pro-forma per perizia medico legale di parte”.
Ai fini della quantificazione del quantum, trattandosi di lesioni che rientrano nell'ambito delle cd lesioni micropermanenti e facendo riferimento alle indicazioni del CTU e tenendo conto, in particolare, dell'età del sig. all'epoca del sinistro (51 anni), il danno biologico può essere liquidato, come Pt_1
segue:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni
Percentuale di invalidità permanente 1% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 2
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 16 Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 753,10
Invalidità temporanea totale € 110,48 Invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30 Invalidità temporanea parziale al 25% € 220,96 Totale danno biologico temporaneo € 745,74
Danno morale (33,33%) € 251,01 (calcolato sulla sola invalidità permanente)
TOTALE GENERALE: € 1.749,85
pagina 7 di 9 Il predetto totale deve essere ridotto del 30% per il riscontrato concorso di colpa, per cui al sig. Pt_1 vanno riconosciuti complessivi € 1.224,89.
In punto di danno patrimoniale, all'attrice spetta il ristoro delle spese sanitarie documentate, pari ad €
213,50 (305,00- 30%) per la perizia medica di parte, oltre un contributo dell'esborso del compenso spettante all'avvocato del sig. per la trattazione stragiudiziale della pratica, da determinarsi in € Pt_1
700,00 in base all'importo liquidato in sentenza.
Va infine rigettata la domanda di risarcimento del lucro cessante per diminuzione reddituale avanzata da parte attrice. Non è stato dimostrato, infatti, alcun nesso causale tra l'evento lesivo e il cambio di occupazione, né che la cessazione del precedente rapporto lavorativo e l'accettazione di un impiego meno remunerativo siano state determinate dalle conseguenze del sinistro.
7. Sulla somma spettante alla parte, già rivalutata all'attualità, vanno calcolati gli interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat dal fatto al soddisfo, oltre ad interessi legali dalla presente pronuncia fino al pagamento effettivo.
8. Le spese di giudizio, compensate nella misura del 30%, seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'importo liquidato a titolo risarcitorio e dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. modd. Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti in solido, considerata la necessità dell'accertamento tecnico per la quantificazione del danno.
Non sono dovute ulteriori spese relative al CTP in quanto superflue: il consulente di parte neppure ha formulato osservazioni alla CTU e la sua attività non è risultata necessaria ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.
4483/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda proposta e, accertato il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30% nella causazione del sinistro per cui è causa, condanna la società CP_1 al pagamento in favore del sig. della somma di € 2.138,39 a titolo di
[...] Parte_1
risarcimento danni, oltre rivalutazione dalla data del sinistro e interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate, oltre ancora ad interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
2) condanna la al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite CP_4 Controparte_1 che, previa compensazione nella misura del 30%, si liquidano in € 184,80 per spese ed € 1.786,40 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso;
pagina 8 di 9 3) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto in atti.
Modena, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4483/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROTONDO LUCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE ANDREA COSTA 62 IMOLA presso il difensore avv.
ROTONDO LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NAPOLITANO Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIALE AUGUSTO, 162 NAPOLI presso il difensore avv. NAPOLITANO FRANCESCO
CONVENUTO/I
Oggetto: risarcimento danni, responsabilità oggettiva, 2051 cc.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale intestato dichiarare la in persona del Controparte_1 proprio legale rapp.te pro tempore, responsabile, in via principale, ai sensi dell'art 2051 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c., dei fatti per cui è lite e, per l'effetto, ritenerla tenuta al risarcimento di tutti i danni -patrimoniali (sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante) e non patrimoniali
(sotto il profilo del danno biologico/morale ed esistenziale)- subiti dal sig. , con Parte_1 conseguente condanna della società convenuta, in persona del proprio legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € 23.000,00, ovvero di quella Parte_1 minore o maggiore che risulterà equa e di giustizia.
In via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ravvisare una responsabilità concorsuale graduata, Voglia ritenere tenuta e, conseguentemente, condannare, ex artt. 2056 e 1227, I comma, c.c. la società convenuta, in persona
pagina 1 di 9 del proprio leg. rapp.te pro tempore, al risarcimento dei ridetti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. nella misura concorsuale che verrà stabilita. Parte_1
In ogni caso, oltre interessi e rivalutazione dal sinistro al saldo e con vittoria di spese e compensi di lite, in considerazione altresì dell'espletata fase di negoziazione assistita”.
Parte convenuta:
l'Ill.mo TRIBUNALE di MODENA adito, contrariis reiectis, voglia così provvedere:
1. Dichiarare la domanda improponibile e illegittima e l'atto di citazione nullo per strema e inammissibili genericità;
2. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta per tutte le ragioni esposte nel corpo dell'atto; Nel merito:
4. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio e documentazione per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
5. disporre, ai sensi dell'art 117 cod. proc. civ., la comparizione personale dell'attore, affinché renda dichiarazioni idonee a chiarire la propria posizione nell'evento sinistroso per cui si controverte;
6. qualora su richiesta di parte attrice venga disposta CTU medico-legale sulla persona dell'istante, richiede sottoporsi al nominando consulente tutti i quesiti di cui ai capi A)-D), formulati nel corpo del presente atto;
7. emettere ogni altro provvedimento del caso;
In via istruttoria:
8. ordinare all'attore ex art. 210 c.p.c. il deposito di copia conforme del verbale di PS e della cartella clinica emessa dal P.S. dell'Ospedale di Vignola (MO);
9. ordinare all'attore ex art. 210 c.p.c. il deposito degli originali delle fatture attestanti il pagamento delle prestazioni mediche ricevute.
10. Autorizzarsi alla richiesta presso l' delle somme corrisposte al;
CP_2 Parte_1
11. nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito intenda ammettere la prova così come articolata da parte avversa, alla quale ci si oppone per avere parte attrice omesso l'indicazione dei testi e per essere la stessa articolata su capi che esprimono valutazioni e non su circostanze direttamente riferibili dai testi, la comparente chiede essere ammessa alla prova contraria sugli stessi capi e con gli stessi testi che verranno indicati da parte attrice;
RAGIONI DI FATTO EDI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo che il giorno 14/09/2021 alle ore 16:45 circa, in Savignano Sul Panaro, alla
[...]
Via Magazzeno n.1944, presso lo stabilimento della aveva riportato lesioni personali mentre CP_1
scaricava delle merci. In particolare, sostiene il sig. , che dopo aver scaricato la merce ed essersi Pt_1
posizionato col proprio autocarro sulla bilancia, scendendo dal veicolo per ritirare i documenti di trasporto, cadeva all'indietro da un'altezza di circa 1,20 mt, sbattendo prima contro la trave metallica delimitante la bilancia e, poi, sulla lastra di cemento del manto stradale.
pagina 2 di 9 Riportava parte attrice che dalla dinamica, il sinistro sarebbe stato causato dalla pericolosità dell'area adibita alla discesa degli autisti dalla bilancia, precisamente dalla struttura della pedana/scaletta di discesa, non segnalata e i cui corrimano non avrebbero consentito la totale apertura della portiera del camion, costringendo l'autista a scendere di schiena. Così facendo, sostiene il sig. appoggiando Pt_1
il piede sulla trave di metallo delimitante la bilancia, sarebbe caduto al suolo. A seguito del sinistro l'odierno attore era stato condotto presso il Nosocomio di Vignola (MO) ove gli veniva diagnosticato un trauma cranico con ferita lacero contusa in regione occipitale e ove veniva ricoverato sino al
16/09/2021. Argomentava dunque sulla scorta degli art.2051 e 2043 c.c.
Si costituiva ritualmente la società la quale, in via preliminare Controparte_1 contestava la nullità dell'atto introduttivo e l'improponibilità e illegittimità della azionata domanda, la carenza di legittimazione passiva della nel merito l'infondatezza Controparte_1
della pretesa, infine, in via subordinata, richiedeva di valutare la condotta imprudente tenuta dal danneggiato, se non capace di interrompere tout court il nesso causale, comunque idonea a configurare un concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
Nel corso del giudizio è stata prodotta da parte attrice documentazione medica, tra cui il verbale del PS.
La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni in data 24.10.2023 e con l'espletamento di una
CTU medica e, il 21.1.2025 trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§§§§
1. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta è infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza, non sussiste nullità della citazione quando nell'atto introduttivo risultano esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione.
Nel caso di specie, l'atto di citazione descrive in modo dettagliato le circostanze dell'incidente, le lesioni subite e la documentazione medica di supporto, consentendo alla convenuta di apprestare un'adeguata difesa.
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
La società convenuta, in qualità di custode dell'area dove è avvenuto l'incidente, è il soggetto passivamente legittimato a rispondere dei danni causati dalla cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La presenza di una scala e di strutture fisse nell'area di pertinenza dello stabilimento configura quella relazione materiale con la cosa che fonda la responsabilità del custode.
2. Sotto il profilo della qualificazione della fattispecie, va detto che essa, in base alla descrizione del fatto di parte attrice, va ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. in quanto
[...]
è custode del luogo teatro del sinistro. CP_1
pagina 3 di 9 Per tale motivo, in tema di onere della prova è il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti, tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, mentre incombe sul custode provare l'imprevedibilità e la non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio, che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
Grava pertanto sul custode anche la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica.
Secondo Cass. 9172/2023 “il custode si libera della responsabilità se prova che l'evento dannoso si è verificato in modo non prevedibile né prevenibile, dovendo distinguersi tra situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della medesima, solamente in quest'ultima ipotesi potendo invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere od ovviare alla straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi;
non spetta in particolare al danneggiato dare la prova dell'insidia o del trabocchetto, mentre incombe al custode dedurre e provare l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, deve ritenersi che, una volta che il danneggiato abbia prospettato e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.”.
3. Tanto chiarito, nella fattispecie in esame l'attività istruttoria esperita ha dimostrato l'an dell'evento lesivo, così come il nesso di causalità tra lo stesso ed il danno, essendo le modalità di accadimento del sinistro risultate confermate dalle dichiarazioni testimoniali e dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice.
pagina 4 di 9 Rispetto all'effettiva dinamica del sinistro, le testimonianze sono infatti sostanzialmente univoche nel riferire che l'attore, dopo aver scaricato la merce ed essersi posizionato col proprio autocarro sulla bilancia, scendendo dal veicolo per ritirare i documenti di trasporto, cadeva all'indietro, sbattendo prima contro la trave metallica delimitante la bilancia e, poi, sulla lastra di cemento del manto stradale.
In particolare, il teste che si trovava sul piazzale al momento dei fatti, ha fornito una Tes_1
descrizione puntuale dell'accaduto, dichiarando: "Mi trovavo sul piazzale nel mio camion, aspettavo che lui (ndr, il sig. ) uscisse. Sì confermo. Nello scendere all'indietro, a causa della pesa alzata Pt_1
con i muretti non recintati, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel buco, sbattendo la testa contro il Pt_1
muretto con la recinzione sopra. Ha perso l'appoggio del piede sul binario giallo".
Anche il teste , pur non fornendo una descrizione così dettagliata, ha sostanzialmente Tes_2
confermato l'evento dannoso.
Significativamente, entrambi i testi hanno poi confermato che, a seguito dell'incidente, l'area è stata completamente modificata: la pesa è stata posta a filo pavimento e l'intera zona è stata resa piana, eliminando la necessità di utilizzare scale per la discesa degli autisti, circostanza che conferma ulteriormente la pericolosità della precedente conformazione del luogo.
La “pericolosità” era , dunque, determinata dalla struttura della pedana/scaletta di discesa, non segnalata e i cui corrimano non consentivano la totale apertura della portiera del camion, costringendo l'autista a scendere di schiena.
4. Appurata quindi la verificazione del fatto storico ed il nesso causale tra la res e l'eventus danni, occorre indagare se la condotta della vittima sia in grado di interrompere il nesso causale tra la res e il danno, indagine che attiene alla prova del fortuito, che incombe sul convenuto e che risulta non essere stata provato.
Ebbene, appare chiaro come la pericolosità era determinata dalla struttura della pedana/scaletta di discesa, la quale non essendo affatto segnalata e avendo alti corrimani di colore chiaro -non visibili alla luce del sole- non consentivano una completa apertura della portiera del camion.
Tale insidiosa conformazione della scaletta adibita alla discesa dagli autocarri ha fatto sì che la portiera del camion non si aprisse del tutto (sbattendo contro il corrimano), complicando la discesa del sig.
, il quale -dovendo scendere con la schiena rivolta verso l'esterno del mezzo- ha appoggiato il Pt_1
piede nella stretta trave di metallo di colore giallo, posta a delimitazione della corsia con la bilancia, non adatta quale base di appoggio, causando la caduta dell'odierno attore.
Tali considerazioni lette, alla luce dell'utilizzo assolutamente normale ed ordinario della res sottoposta a custodia, depongono nel senso di ritenere non interrotto il nesso causale, tenuto altresì conto che nel pagina 5 di 9 caso concreto non erano state predisposte adeguate segnalazioni del pericolo, la struttura non era stata progettata in modo da consentire una discesa sicura, non erano state adottate misure alternative per evitare la necessità di scendere dal mezzo in quella posizione pericolosa.
5. La condotta del danneggiato rileva comunque ai fini di valutarne il concorso di colpa ex 1227 cc. Nel caso concreto vengono in rilievo due circostanze che hanno trovato conferma nelle deposizioni testimoniali rese.
La prima attiene alla conoscenza pregressa che l'attore aveva del luogo del sinistro, poiché ci Pt_1
andava almeno 3 o 4 volte alla settimana da circa un anno/un anno e mezzo, tanto da richiedere una maggior attenzione idonea a determinare un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro.
La seconda al comportamento tenuto dall'attore durante la discesa dal camion: avrebbe dovuto Pt_1
adottare maggiori cautele nella manovra di discesa, eventualmente individuando punti di appoggio più stabili o modalità alternative di effettuazione delle operazioni documentali.
Inoltre, come evidenziato dalla difesa della convenuta e non specificamente contestato, il vano bilancia aveva un'ampiezza di 14 metri e una lunghezza di 3,42 metri, dimensioni che, considerata la larghezza Contro media della cabina dell'autocarro (2,27 metri), avrebbero consentito, con una diversa e corretta manovra di accostamento, di disporre di maggiore spazio per aprire il portellone e scendere dal mezzo utilizzando la scala in sicurezza.
La scelta del di effettuare una manovra più stretta, che ha comportato l'impossibilità di aprire Pt_1
completamente la portiera, può quindi essere considerata come una condotta che ha concorso, seppur in misura inferiore, alla verificazione del danno.
Tale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., dovrà essere valutato nella determinazione del quantum risarcitorio.
Alla luce di tali considerazioni, Si ritiene congruo diminuire nella misura del 30% il risarcimento spettante al sig. in virtù del concorso del suo fatto colposo alla produzione del sinistro e quindi Pt_1
dell'evento danno.
6. Passando dunque all'esame del quantum, questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni della dott.ssa come risultanti dalla espletata perizia del 2.4.2024. Persona_1
Il Ctu ritiene che “dalla descrizione della dinamica emerge l'ipotesi di una caduta potenzialmente autonoma da qualsiasi condizione insita nell'infortunato. La caduta del sig. non sembra Parte_1
essere stata conseguenza di uno svenimento, come si evince chiaramente dal referto di PS. Dalle evidenze cliniche e strumentali, emerge che il sig. abbia riportato un trauma cranico Pt_1
pagina 6 di 9 brevemente commotivo da impatto al suolo o con altra struttura rigida della regione occipitale, con contestuale ferita lacero-contusa nella stessa sede;
riportava poi una contusione e distrazione a livello del rachide e del bacino e del polso ds. Le lesioni riportate sono compatibili con una caduta all'indietro con impatto al suolo del capo e del soma.
Si è trattato di un trauma cranico, brevemente commotivo, con ferita lacero-contusa della regione occipitale, sede di impatto e un trauma contusivo distrattivo del rachide cervicale e lombare e del polso ds per le quali si ritiene congruo, stante una residua sfumata sintomatologia cefalalgica, un danno pari all'1% di danno biologico. La durata di malattia è stata di 33 g che vanno scissi in gg 2 di
ITT, gg 15 di ITP al 50% e gg 16 di ITP al 25%. Non sono presentate spese mediche ad eccezione di una notula pro-forma per perizia medico legale di parte”.
Ai fini della quantificazione del quantum, trattandosi di lesioni che rientrano nell'ambito delle cd lesioni micropermanenti e facendo riferimento alle indicazioni del CTU e tenendo conto, in particolare, dell'età del sig. all'epoca del sinistro (51 anni), il danno biologico può essere liquidato, come Pt_1
segue:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni
Percentuale di invalidità permanente 1% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 2
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 16 Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 753,10
Invalidità temporanea totale € 110,48 Invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30 Invalidità temporanea parziale al 25% € 220,96 Totale danno biologico temporaneo € 745,74
Danno morale (33,33%) € 251,01 (calcolato sulla sola invalidità permanente)
TOTALE GENERALE: € 1.749,85
pagina 7 di 9 Il predetto totale deve essere ridotto del 30% per il riscontrato concorso di colpa, per cui al sig. Pt_1 vanno riconosciuti complessivi € 1.224,89.
In punto di danno patrimoniale, all'attrice spetta il ristoro delle spese sanitarie documentate, pari ad €
213,50 (305,00- 30%) per la perizia medica di parte, oltre un contributo dell'esborso del compenso spettante all'avvocato del sig. per la trattazione stragiudiziale della pratica, da determinarsi in € Pt_1
700,00 in base all'importo liquidato in sentenza.
Va infine rigettata la domanda di risarcimento del lucro cessante per diminuzione reddituale avanzata da parte attrice. Non è stato dimostrato, infatti, alcun nesso causale tra l'evento lesivo e il cambio di occupazione, né che la cessazione del precedente rapporto lavorativo e l'accettazione di un impiego meno remunerativo siano state determinate dalle conseguenze del sinistro.
7. Sulla somma spettante alla parte, già rivalutata all'attualità, vanno calcolati gli interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat dal fatto al soddisfo, oltre ad interessi legali dalla presente pronuncia fino al pagamento effettivo.
8. Le spese di giudizio, compensate nella misura del 30%, seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'importo liquidato a titolo risarcitorio e dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. modd. Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti in solido, considerata la necessità dell'accertamento tecnico per la quantificazione del danno.
Non sono dovute ulteriori spese relative al CTP in quanto superflue: il consulente di parte neppure ha formulato osservazioni alla CTU e la sua attività non è risultata necessaria ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.
4483/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda proposta e, accertato il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30% nella causazione del sinistro per cui è causa, condanna la società CP_1 al pagamento in favore del sig. della somma di € 2.138,39 a titolo di
[...] Parte_1
risarcimento danni, oltre rivalutazione dalla data del sinistro e interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate, oltre ancora ad interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
2) condanna la al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite CP_4 Controparte_1 che, previa compensazione nella misura del 30%, si liquidano in € 184,80 per spese ed € 1.786,40 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso;
pagina 8 di 9 3) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto in atti.
Modena, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
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