Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 16
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di avviso prodromico alla cartella

    L'amministrazione ha provato di aver notificato la comunicazione di irregolarità mediante raccomandata a/r, e non esiste un obbligo generalizzato all'invio di un avviso prodromico alla cartella nei casi di controllo automatizzato.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    L'atto contiene tutti gli elementi necessari per individuare i crediti che ne costituiscono il fondamento, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa impositiva.

  • Rigettato
    Errore di ricostruzione

    Dalla dichiarazione dei redditi risulta che il contribuente ha dichiarato un debito per cedolare secca e per Irpef che non ha poi versato.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata opposizione alla comunicazione di irregolarità

    La mancata opposizione alla comunicazione di irregolarità rende inammissibili le successive censure relative all'atto impositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 16
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 16
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo