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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TA FR, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 613/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230005463542000 CEDOLARE SECCA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230005463542000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità/infondatezza della cartella di pagamento n.
29720230005463542000 recapitata il 13.09.23 per il pagamento coattivo della somma di €. 2.230,45 in epigrafe.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, già Riscossione Sicilia S.p.A., sostenendo il difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, avversando il ricorso.
Si e' costituita in giudizio altresi' l'Agenzia delle Entrate avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 1.12.25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono non condivisibili e non meritevoli di accoglimento.
In dettaglio risultano infondate tutte le censure di cui al ricorso.
La prima e la seconda perché' , come condivisibilmente asserito dalla resistente Agenzia delle entrate, < non esiste un obbligo generalizzato all'invio di un avviso prodromico alla cartella nei casi di controllo automatizzato 36 bis e 54 bis da parte dell'Amministrazione finanziaria. >>
Peraltro, ad abuntantiam, l'Agenzia delle entrate ha dato prova di aver notificato alla parte la comunicazione di irregolarità in contestazione mediante raccomandata a/r, notificata a mani proprie il 9-6-22 , della quale ha fornito prova in giudizio mediante deposito di copia della cartolina di ricevimento.
La terza censura (“carenza di motivazione”) e' anche essa infondata tenuto conto che l'atto contiene tutti gli elementi necessari alla individuazione dei crediti che ne costituiscono il fondamento, ed indica dunque i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione (cfr. i numerosi precedenti della Corte: Sent. n. 318/04/2012 etc., che qui si intendono richiamati e trascritti).
Infine anche la quarta censura (“errore di ricostruzione”) va disattesa perché risulta per tabulas che nella dichiarazione in questione al quadro LC ed al quadro RN il contribuente, come da quadro RX ha dichiarato di avere un debito per cedolare secca e per Irpef rispettivamente di euro 756,00 e 785,00. E dunque il contribuente non ha versato le imposte a debito dichiarate.
Ad abuntantiam si mette in rilievo che le censure in esame si appalesano tutte inammissibili perché la ricorrente non ha proposto opposizione alla comunicazione di irregolarità notificata il 9-6-22, atto quest'ultimo propedeutico all'atto impugnato.
In definitiva il ricorso va complessivamente rigettato.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
La materia in esame, l'importo non elevato e l'evoluzione della controversia sono motivi validi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso in epigrafe. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 1.12.25.
Il Pres. Giud. Mon.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TA FR, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 613/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230005463542000 CEDOLARE SECCA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230005463542000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità/infondatezza della cartella di pagamento n.
29720230005463542000 recapitata il 13.09.23 per il pagamento coattivo della somma di €. 2.230,45 in epigrafe.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, già Riscossione Sicilia S.p.A., sostenendo il difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, avversando il ricorso.
Si e' costituita in giudizio altresi' l'Agenzia delle Entrate avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 1.12.25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono non condivisibili e non meritevoli di accoglimento.
In dettaglio risultano infondate tutte le censure di cui al ricorso.
La prima e la seconda perché' , come condivisibilmente asserito dalla resistente Agenzia delle entrate, < non esiste un obbligo generalizzato all'invio di un avviso prodromico alla cartella nei casi di controllo automatizzato 36 bis e 54 bis da parte dell'Amministrazione finanziaria. >>
Peraltro, ad abuntantiam, l'Agenzia delle entrate ha dato prova di aver notificato alla parte la comunicazione di irregolarità in contestazione mediante raccomandata a/r, notificata a mani proprie il 9-6-22 , della quale ha fornito prova in giudizio mediante deposito di copia della cartolina di ricevimento.
La terza censura (“carenza di motivazione”) e' anche essa infondata tenuto conto che l'atto contiene tutti gli elementi necessari alla individuazione dei crediti che ne costituiscono il fondamento, ed indica dunque i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione (cfr. i numerosi precedenti della Corte: Sent. n. 318/04/2012 etc., che qui si intendono richiamati e trascritti).
Infine anche la quarta censura (“errore di ricostruzione”) va disattesa perché risulta per tabulas che nella dichiarazione in questione al quadro LC ed al quadro RN il contribuente, come da quadro RX ha dichiarato di avere un debito per cedolare secca e per Irpef rispettivamente di euro 756,00 e 785,00. E dunque il contribuente non ha versato le imposte a debito dichiarate.
Ad abuntantiam si mette in rilievo che le censure in esame si appalesano tutte inammissibili perché la ricorrente non ha proposto opposizione alla comunicazione di irregolarità notificata il 9-6-22, atto quest'ultimo propedeutico all'atto impugnato.
In definitiva il ricorso va complessivamente rigettato.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
La materia in esame, l'importo non elevato e l'evoluzione della controversia sono motivi validi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso in epigrafe. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 1.12.25.
Il Pres. Giud. Mon.