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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/06/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 5.6.2025, promossa da
in proprio e quale l.r. della , Parte_1 Controparte_1
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Gallù
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti L. Iero e M. Mattia _2
resistente
Oggetto: opposizione avverso ingiunzione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 8.5.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, in proprio e quale legale rappresentante della , proponeva opposizione avverso Controparte_1
le ingiunzioni di pagamento n. OI-001585072 e n. OI- 001575322, entrambe notificate in data
10.4.2024, con le quali aveva richiesto il pagamento, in solido, della somma di € 12.567,17 a _2
titolo di sanzioni amministrative irrogate per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2017.
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
1) la prescrizione del diritto;
2) la decadenza ex art. 14 l. 689/81;
3) il pagamento dei contributi relativi all'anno 2017 in seguito all'adesione alla procedura di definizione agevolata.
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto del ricorso. _2
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
1 Con le ingiunzioni di pagamento opposte ha intimato il pagamento delle sanzioni _2 amministrative, nella misura di € 12.567,17 per “Mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali [Art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85]” sulla scorta di quanto rappresentato nell'accertamento n. .1600.14/12/2018.0270539 del 14/12/2018 riferito all'anno 2017. _2
, costituendosi in giudizio, ha prodotto detto accertamento, ritualmente notificato alla ricorrente _2
e alla società (rispettivamente in data 9 e 11 gennaio 2019- all.ti 1, 2 e 4), con il quale si dava atto che “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell allegato Prospetto inadempienze, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione _2
dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.
8. Ai sensi della predetta norma, al datore di lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa”.
Ciò posto, va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto.
A norma dell'art. 28 l. 689/81, “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Atteso che la violazione si riferisce all'anno 2017 e che dalla documentazione prodotta da , non _2 oggetto di alcuna specifica contestazione, l'atto di accertamento – presupposto alle ingiunzioni di pagamento impugnate nel presente giudizio – risulta regolarmente notificato in data 9 e 11 gennaio
2019 (rispettivamente a e alla società), deve ritenersi che la notifica delle ingiunzioni Parte_1
(perfezionatasi in data 8 e 9 aprile 2024- cfr. all.ti nn. 6 e 8 fascicolo ) sia avvenuta nel termine _2
quinquennale; termine che- anche senza considerare il periodo di tre mesi previsto per il pagamento della contribuzione ex art. 2 comma 1 quater del D.L. n. 463/1983 – sarebbe comunque spirato il
16.4.2024, tenuto conto del periodo di sospensione - dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (pari a
98 giorni) - previsto dall'art. 103, comma-6 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui “Il termine di prescrizione di cui all'articolo
28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di
2 lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Parte ricorrente ha poi eccepito la violazione del termine di cui all'art. 14 l. 689/81. CP_ Come sueposto, la sanzione amministrativa portata delle ingiunzioni opposte è stata irrogata dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016, che, sostituendo l'art. 2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
La rilevanza amministrativa dell'omissione deriva dalla depenalizzazione dell'illecito penale operata dalla legge 28.04.14 n. 67 che - con l'art. 2, comma 2, lettera c)- ha conferito delega al Governo al fine di “ trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
In attuazione delle delega governativa, il DLgs 15.01.16 n. 8 all'art. 3 rubricato “Altri casi di depenalizzazione”, comma 6, ha disposto: “L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente: «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tanto chiarito, l'opponente, sul presupposto che l'ingiunzione di pagamento sia stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
3 CP_ L' ha chiesto il rigetto dell'eccezione di decadenza sul presupposto della non applicabilità, al procedimento sanzionatorio in esame, della norma di cui all'art. 14 L. 689/81.
Nella fattispecie concreta, tale assunto non può essere condiviso.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689” (fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14).
Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che anche nel caso di specie possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione.
D'altronde come evidenziato dalla Corte d'Appello di Milano, nella sentenza n. 927/2023, prodotta da , “nel caso in cui un illecito sia previsto originariamente come reato e successivamente _2
depenalizzato, la disciplina applicabile è quella dell'art. 9, mentre nel caso in cui un illecito, nasca ab origine, come illecito amministrativo, la disciplina applicabile è quella dell'art. 14”.
In tal senso, da ultimo, Cass. sentenza n. 7641/2025 che, peraltro, ha ritenuto la natura decadenziale del termine di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016.
Sulla scorta di tali considerazioni, atteso che l'omesso versamento della contribuzione è pacificamente riferibile all'anno 2017 e il relativo illecito dunque ha natura ab origine amministrativa, nel caso di specie deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 14 l. 689/81.
Ciò posto, reputa il Tribunale che per le violazioni successive all'intervenuta depenalizzazione, il dies
CP_ a quo del termine decadenziale debba essere individuato nel momento in cui l' ha avuto contezza dell'omissione e della sua esclusiva rilevanza amministrativa, raggiungendo la soglia dei 10.000 euro annui.
Sotto tale ultimo profilo, non appare ultroneo richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte, che, in relazione all'applicazione della disciplina del reato continuato in caso di plurime condotte omissive successivamente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 8/2016, ha precisato che "Stabilendo che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali integra reato ove l'importo sia superiore a quello di 10.000 Euro annui, il legislatore non si è limitato semplicemente ad introdurre un limite di
"non punibilità" delle condotte lasciando inalterato, per il resto, l'assetto della precedente figura normativa (che, come noto, nessun limite prevedeva), ma ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale dell'anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo dello stesso (Sez.
3, n. 37232 del 11/05/2016, Rv 268308). In altri termini, il reato deve ritenersi già Per_1
4 perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di 10.000 Euro senza che, peraltro, attesa, come si è detto, la necessaria connessione con il periodo temporale dell'anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano "aprire" un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato. Tali omissioni, infatti, contribuiscono ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico per effetto del già verificatosi superamento dell'importo di legge sicchè, da un lato, non possono semplicemente atteggiarsi quale post factum penalmente irrilevante e, dall'altro, approfondendo il disvalore già emerso non possono segnare in corrispondenza di ogni ulteriore mensilità non versata, un ulteriore autonomo momento di disvalore (che sarebbe infatti assorbito da quello già in essere). Ricorre, in realtà dunque, a ben vedere, alla stessa stregua di altre figure criminose una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità (Sez. 3, n.
37232 del 11/05/2016, Lanzoni, cit.)" (Cass. pen. n. 23179/2018) dovendosi far riferimento "riguardo alla soglia di punibilità, alla somma degli importi non versati alle date di scadenza comprese nell'anno e che vanno, quindi, dal 16 gennaio (per le retribuzioni del precedente mese dicembre) al
16 dicembre (per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre)" (Cass. pen. SS.UU. n.
10424/2018).
D'altronde, come costantemente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, l. n.
689 del 1981. In tale ambito, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde
5 ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)” (Cass. 3712/2024).
Ebbene, atteso che nel caso di specie – come si desume dal prospetto allegato all'atto di accertamento
– l'omissione contributiva è stata posta in essere da aprile 2017, raggiungendo la soglia di € 8378,11 computando, senza soluzione di continuità, anche la mensilità di novembre 2017, deve ritenersi che la notifica dell'accertamento (datato 14.12.2018), avvenuta nel gennaio 2019, sia stata effettuata nel rispetto del termine decadenziale.
Alcun rilievo poi può attribuirsi al fatto che la società abbia aderito a procedure di definizione agevolata della posizione debitoria o che abbia effettuato il pagamento di parte dei contribuiti per i quali è stato emesso l'atto di accertamento: la documentazione in atti (allegata alle note conclusive depositate in data 15.5.2025) dimostra, da un lato, che la dichiarazione di adesione è stata effettuata nel marzo del 2023 e, dall'altro, che il pagamento di parte della contribuzione è avvenuto a partire da luglio 2019 e dunque successivamente sia alla data di scadenza del pagamento della contribuzione sia al termine ultimo di tre mesi (previsto per la non addebitabilità delle sanzioni) dalla notifica dell'atto di accertamento.
Quanto infine alla censura – assolutamente generica- concernente “l'abnormità e la sproporzione delle sanzioni”, si osserva che ha irrogato una sanzione corrispondente al minimo edittale, posto _2
che la legge quantifica la sanzione in esame “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”, pari nel caso di specie ad € 8.378,11.
Il ricorso per le ragioni che precedono non può trovare accoglimento ma la novità della questione concernente l'applicabilità dell'art. 14 l. 689/81 e il recente intervento della SC in ordine alla natura decadenziale del termine di cui all'art. 9 d.lgs. 8/2016 giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in proprio e quale l.r. della Parte_1
CP
nei confronti dell' , così provvede: Controparte_1 _2
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 5.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 5.6.2025, promossa da
in proprio e quale l.r. della , Parte_1 Controparte_1
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Gallù
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti L. Iero e M. Mattia _2
resistente
Oggetto: opposizione avverso ingiunzione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 8.5.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, in proprio e quale legale rappresentante della , proponeva opposizione avverso Controparte_1
le ingiunzioni di pagamento n. OI-001585072 e n. OI- 001575322, entrambe notificate in data
10.4.2024, con le quali aveva richiesto il pagamento, in solido, della somma di € 12.567,17 a _2
titolo di sanzioni amministrative irrogate per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2017.
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
1) la prescrizione del diritto;
2) la decadenza ex art. 14 l. 689/81;
3) il pagamento dei contributi relativi all'anno 2017 in seguito all'adesione alla procedura di definizione agevolata.
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto del ricorso. _2
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
1 Con le ingiunzioni di pagamento opposte ha intimato il pagamento delle sanzioni _2 amministrative, nella misura di € 12.567,17 per “Mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali [Art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85]” sulla scorta di quanto rappresentato nell'accertamento n. .1600.14/12/2018.0270539 del 14/12/2018 riferito all'anno 2017. _2
, costituendosi in giudizio, ha prodotto detto accertamento, ritualmente notificato alla ricorrente _2
e alla società (rispettivamente in data 9 e 11 gennaio 2019- all.ti 1, 2 e 4), con il quale si dava atto che “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell allegato Prospetto inadempienze, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione _2
dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.
8. Ai sensi della predetta norma, al datore di lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa”.
Ciò posto, va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto.
A norma dell'art. 28 l. 689/81, “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Atteso che la violazione si riferisce all'anno 2017 e che dalla documentazione prodotta da , non _2 oggetto di alcuna specifica contestazione, l'atto di accertamento – presupposto alle ingiunzioni di pagamento impugnate nel presente giudizio – risulta regolarmente notificato in data 9 e 11 gennaio
2019 (rispettivamente a e alla società), deve ritenersi che la notifica delle ingiunzioni Parte_1
(perfezionatasi in data 8 e 9 aprile 2024- cfr. all.ti nn. 6 e 8 fascicolo ) sia avvenuta nel termine _2
quinquennale; termine che- anche senza considerare il periodo di tre mesi previsto per il pagamento della contribuzione ex art. 2 comma 1 quater del D.L. n. 463/1983 – sarebbe comunque spirato il
16.4.2024, tenuto conto del periodo di sospensione - dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (pari a
98 giorni) - previsto dall'art. 103, comma-6 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui “Il termine di prescrizione di cui all'articolo
28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di
2 lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Parte ricorrente ha poi eccepito la violazione del termine di cui all'art. 14 l. 689/81. CP_ Come sueposto, la sanzione amministrativa portata delle ingiunzioni opposte è stata irrogata dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016, che, sostituendo l'art. 2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
La rilevanza amministrativa dell'omissione deriva dalla depenalizzazione dell'illecito penale operata dalla legge 28.04.14 n. 67 che - con l'art. 2, comma 2, lettera c)- ha conferito delega al Governo al fine di “ trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
In attuazione delle delega governativa, il DLgs 15.01.16 n. 8 all'art. 3 rubricato “Altri casi di depenalizzazione”, comma 6, ha disposto: “L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente: «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tanto chiarito, l'opponente, sul presupposto che l'ingiunzione di pagamento sia stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
3 CP_ L' ha chiesto il rigetto dell'eccezione di decadenza sul presupposto della non applicabilità, al procedimento sanzionatorio in esame, della norma di cui all'art. 14 L. 689/81.
Nella fattispecie concreta, tale assunto non può essere condiviso.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689” (fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14).
Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che anche nel caso di specie possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione.
D'altronde come evidenziato dalla Corte d'Appello di Milano, nella sentenza n. 927/2023, prodotta da , “nel caso in cui un illecito sia previsto originariamente come reato e successivamente _2
depenalizzato, la disciplina applicabile è quella dell'art. 9, mentre nel caso in cui un illecito, nasca ab origine, come illecito amministrativo, la disciplina applicabile è quella dell'art. 14”.
In tal senso, da ultimo, Cass. sentenza n. 7641/2025 che, peraltro, ha ritenuto la natura decadenziale del termine di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016.
Sulla scorta di tali considerazioni, atteso che l'omesso versamento della contribuzione è pacificamente riferibile all'anno 2017 e il relativo illecito dunque ha natura ab origine amministrativa, nel caso di specie deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 14 l. 689/81.
Ciò posto, reputa il Tribunale che per le violazioni successive all'intervenuta depenalizzazione, il dies
CP_ a quo del termine decadenziale debba essere individuato nel momento in cui l' ha avuto contezza dell'omissione e della sua esclusiva rilevanza amministrativa, raggiungendo la soglia dei 10.000 euro annui.
Sotto tale ultimo profilo, non appare ultroneo richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte, che, in relazione all'applicazione della disciplina del reato continuato in caso di plurime condotte omissive successivamente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 8/2016, ha precisato che "Stabilendo che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali integra reato ove l'importo sia superiore a quello di 10.000 Euro annui, il legislatore non si è limitato semplicemente ad introdurre un limite di
"non punibilità" delle condotte lasciando inalterato, per il resto, l'assetto della precedente figura normativa (che, come noto, nessun limite prevedeva), ma ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale dell'anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo dello stesso (Sez.
3, n. 37232 del 11/05/2016, Rv 268308). In altri termini, il reato deve ritenersi già Per_1
4 perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di 10.000 Euro senza che, peraltro, attesa, come si è detto, la necessaria connessione con il periodo temporale dell'anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano "aprire" un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato. Tali omissioni, infatti, contribuiscono ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico per effetto del già verificatosi superamento dell'importo di legge sicchè, da un lato, non possono semplicemente atteggiarsi quale post factum penalmente irrilevante e, dall'altro, approfondendo il disvalore già emerso non possono segnare in corrispondenza di ogni ulteriore mensilità non versata, un ulteriore autonomo momento di disvalore (che sarebbe infatti assorbito da quello già in essere). Ricorre, in realtà dunque, a ben vedere, alla stessa stregua di altre figure criminose una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità (Sez. 3, n.
37232 del 11/05/2016, Lanzoni, cit.)" (Cass. pen. n. 23179/2018) dovendosi far riferimento "riguardo alla soglia di punibilità, alla somma degli importi non versati alle date di scadenza comprese nell'anno e che vanno, quindi, dal 16 gennaio (per le retribuzioni del precedente mese dicembre) al
16 dicembre (per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre)" (Cass. pen. SS.UU. n.
10424/2018).
D'altronde, come costantemente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, l. n.
689 del 1981. In tale ambito, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde
5 ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)” (Cass. 3712/2024).
Ebbene, atteso che nel caso di specie – come si desume dal prospetto allegato all'atto di accertamento
– l'omissione contributiva è stata posta in essere da aprile 2017, raggiungendo la soglia di € 8378,11 computando, senza soluzione di continuità, anche la mensilità di novembre 2017, deve ritenersi che la notifica dell'accertamento (datato 14.12.2018), avvenuta nel gennaio 2019, sia stata effettuata nel rispetto del termine decadenziale.
Alcun rilievo poi può attribuirsi al fatto che la società abbia aderito a procedure di definizione agevolata della posizione debitoria o che abbia effettuato il pagamento di parte dei contribuiti per i quali è stato emesso l'atto di accertamento: la documentazione in atti (allegata alle note conclusive depositate in data 15.5.2025) dimostra, da un lato, che la dichiarazione di adesione è stata effettuata nel marzo del 2023 e, dall'altro, che il pagamento di parte della contribuzione è avvenuto a partire da luglio 2019 e dunque successivamente sia alla data di scadenza del pagamento della contribuzione sia al termine ultimo di tre mesi (previsto per la non addebitabilità delle sanzioni) dalla notifica dell'atto di accertamento.
Quanto infine alla censura – assolutamente generica- concernente “l'abnormità e la sproporzione delle sanzioni”, si osserva che ha irrogato una sanzione corrispondente al minimo edittale, posto _2
che la legge quantifica la sanzione in esame “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”, pari nel caso di specie ad € 8.378,11.
Il ricorso per le ragioni che precedono non può trovare accoglimento ma la novità della questione concernente l'applicabilità dell'art. 14 l. 689/81 e il recente intervento della SC in ordine alla natura decadenziale del termine di cui all'art. 9 d.lgs. 8/2016 giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in proprio e quale l.r. della Parte_1
CP
nei confronti dell' , così provvede: Controparte_1 _2
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 5.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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