Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 07/03/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 367/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. (di separazione e divorzio ex art. 473 bis. 49 c.p.c.) iscritto al N.R.G. 367/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Sonia Marozzini - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Fermo, Via Recanati n.8;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Fermo il 27/7/2002 (atto trascritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del Comune di Fermo, Anno 2002, N. 42, Parte II, Serie A, Ufficio 1) e dei quali è stata dichiarata la separazione con sentenza n. 30/2024 emessa in data 4/4/2024 nel presente giudizio e passata in giudicato;
dalla cui unione coniugale sono nati due figli, (nato Persona_1 il 28/6/2003) e (nata il [...]). Persona_2
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E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati e , con ricorso ex Parte_1 Parte_2 artt. 473 bis. 49 e 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 31/1/2024 – dato atto che dall'unione coniugale sono nati due figli, (nato il [...]) e Persona_1
(nata il [...]) - hanno congiuntamente domandato (all'esito del passaggio in Persona_2 giudicato della sentenza di separazione anch'essa richiesta nel presente giudizio) - di:
“1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto a Fermo in data
27/07/2002 annotato nel Registro degli atti civili di matrimonio concordatario del detto Comune al Numero Atto
42, Parte II, Serie A, dell'Anno 2002, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Fermo;
2. Confermare che i separati coniugi, essendo autonomi economicamente e capaci di far fronte ai propri bisogni ed alle proprie esigenze di vita, si danno formalmente atto di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di contributo economico, anche di natura alimentare;
3. Confermare per la figlia minore l'affidamento ad entrambi i coniugi in regime di affidamento Persona_2 condiviso, con collocazione presso la madre nella casa coniugale di Fermo Via Pompeiana n. 188;
4. Confermare che i genitori si impegnano a concordare insieme le linee educative ed a valutare e condividere le scelte più importanti in tema di istruzione, salute, tempo libero;
5. Confermare che il padre ha il diritto – dovere di tenere la figlia minore con sé ogni qualvolta ne avrà desiderio e possibilità, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi o di altro genere della stessa minore e di tenerla con sé
a fine settimana alternati – sabato/domenica – e per giorni 15 durante le vacanze estive, per giorni 7 durante le vacanze natalizie e per giorni 3 durante le vacanze pasquali, con le festività di Natale/Capodanno e Pasqua ed i compleanni da trascorrere con i genitori in modo alternato di anno in anno. In occasione delle altre festività infrasettimanali comprensive di eventuali “ponti” (25 aprile, 01 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 01 novembre, 8 dicembre) dovranno essere suddivise equamente tra i coniugi, in accordo con la figlia, in modo alternato nel corso degli anni. I genitori nel periodo in cui la stessa figlia sarà con loro o presso di loro si faranno carico di accompagnarla agli eventuali impegni laddove sussistenti;
pagina 2 di 4 6. Confermare che la casa coniugale di piena proprietà di terzi soggetti parenti della sig.ra e sita a Fermo Pt_1 alla Via Pompeiana n.188, viene assegnata alla predetta ricorrente che terrà presso i sé i figli;
7. Confermare che l'intero assegno unico erogato dallo Stato per i figli, venga percepito al 100% dalla madre a far tempo dal deposito del presente ricorso. Parte_1
8. Confermare che il sig. verserà mensilmente alla sig.ra quale contributo al mantenimento per7 Per_2 Pt_1 entrambi i figli ( e maggiorenne studente universitario ed ancora non autosufficiente), la somma Per_2 Per_1 mensile omnia di € 250,00, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e con decorrenza immediata, indicizzato Istat a partire dal terzo anno. I ricorrenti pattuiscono fin da ora che il detto contributo venga versato mediante bonifico al seguente Iban [...], relativo al conto corrente postale della madre;
9. Confermare che a far tempo dalla cessazione del diritto all'assegno unico di famiglia per il figlio in Per_1 ragione del raggiungimento del limite di età, il sig. verserà alla sig.ra con le modalità sopra dette, Per_2 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile che viene aumentata ad € 300,00 omnia per entrambi i figli;
10. Confermare che le spese straordinarie per i figli e fino a che non saranno autonomi economicamente, che salvo ragioni di comprovata urgenza, dovranno essere previamente concordate tra i genitori, andranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, con obbligo di restituzione previa esibizione dei giustificativi di spesa, fermo restando che dovranno intendersi per spese straordinarie quelle indicate nel Protocollo redatto dal Tribunale di
Fermo del 03/11/2021, costituente parte integrante del presente ricorso;
11. Confermare che i coniugi hanno prestato, assenso al rilascio/rinnovo dei documenti per l'espatrio, consentendo in essi l'inserimento della figlia minore;
12. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
2. Con sentenza n. 30/2024 emessa in data 4/4/2024 (passata in giudicato) è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. All'udienza del 16/1/2025 – sostituita dal deposito di note scritte – le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale e nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 16/12/2024 ha espresso “parere favorevole”.
pagina 3 di 4 3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), considerati i contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Fermo il 27/7/2002 tra e - atto trascritto nei Registri degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di Fermo, Anno 2002, N. 42, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui all'accordo sopra riportato e da intendersi ivi trascritto;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 16/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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