Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1049/2024 R.G.A.C.
TRA
NATA A LICATA IL 06/03/67 Parte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Rosanna Scrimali
ATTRICE
CONTRO
NATA A LICATA IL 08/05/70 CP_1
rapp. e dif. dall'Avv. Maria Ballacchino
CONVENUTA
OGGETTO: occupazione sine titulo di immobile
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 03/05/2024 conveniva in Parte_1
giudizio . L'attrice premettendo di essere CP_1
proprietario di un'unità immobiliare sita in Licata nella
Via Medagli D'Oro Pellegrini n. 14 narrava che tale bene immobile risultava al momento abusivamente occupato dalla convenuta la quale sebbene appositamente
1
Celebrata l'attività istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali, all'udienza del 19/02/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono meritevoli di accoglimento avendo esse trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa. Infatti, la decisione di questo Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale di parte attrice vi siano
2 tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione della controversia. Occorre preliminarmente e nel rito esaminare l'eccezione sollevata da parte convenuta in riguardo alla nullità della procura alle liti rilasciata da parte attrice al proprio difensore. Al riguardo deve ritenersi che anche in ossequio al principio di conservazione dell'atto la presunzione di cui all'art. 83 c.p.c. opera solo allorquando la procura venga rilasciata in modo assolutamente generico o si limiti a conferire la rappresentanza senza altra indicazione e non quanto come nella specie essa sia conferita con riferimento al “presente giudizio” alla “causa” o alla
“controversia”. Trattandosi di un'omissione ascrivibile ad un errore materiale in riguardo al quale la parte non poteva essere tratta in inganno l'incertezza in ordine all'effettiva volontà del conferente non può infatti tradursi in una dichiarazione di inammissibilità dell'atto per difetto di procura speciale dovendosi interpretare l'atto secondo il principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c. richiamato per gli atti processuali dall'art. 159
c.p.c. con la conseguente attribuzione alla parte della volontà che consente alla procura di produrre i suoi effetti. La procura ad litem è atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale che va
3 interpretato secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui agli artt. 1367
c.c. e 159 c.p.c. nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione in relazione al contesto dell'atto cui essa accede rimanendo sotto tale profilo censurabile l'interpretazione datane dal giudice di merito solo per eventuali omissioni ed incongruità argomentative e non anche mediante la mera denuncia dell'ingiustificatezza del risultato interpretativo raggiunto prospettante invece un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità. L'incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità dell'atto per mancanza di procura speciale ma và superata attribuendo alla parte la volontà che consenta alla procura di produrre i suoi effetti secondo il principio di conservazione dell'atto
(art. 1367 c.c.) di cui è espressione a proposito degli atti del processo l'art. 159 c.p.c. L'interpretazione della procura alle liti di cui all'art. 83 c.p.c. (e cioè di un atto di parte) è soggetta al principio ermeneutico stabilito per gli atti di parte dagli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c. e pertanto deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio sicchè la procura alle liti conferita al proprio difensore da parte attrice va
4 ritenuta valida. Pertanto nella specie dovendo applicarsi il principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c. richiamato dall'art. 159 c.p.c. l'eccezione in commento è palesemente infondata. Occorre a questo punto effettuare un commento sulla validità del contratto di locazione stipulato tra e Parte_1 CP_2 coniuge divorziato di odierna convenuta. CP_1
A tal riguardo va ricordato come l'art. 6 l. 392/78 preveda che in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo poiché
l'automatismo successorio di cui all'art. 6 L. n. 392/78, se da un lato non comporta l'adesione da parte del locatore, dall'altro non implica che il cambiamento di uno dei titolare del rapporto di locazione debba operare e svolgere i propri effetti nell'ignoranza dell'altro. E' pacifico in quanto incontestato che al momento del divorzio dell'odierna convenuta la stessa non abbia comunicato il suo subentro nel rapporto
5 locativo in argomento per cui va ritenuta l'invalidità del contratto di locazione al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e CP_2
la quale pertanto al momento detiene CP_1
l'immobile attoreo sine titulo. Osserva a questo punto il
Tribunale come l'azione di rivendicazione disciplinata dall'art. 948 c.c. sia esperibile da parte del proprietario nei confronti di chi possegga o detenga una cosa;
essa
è pertanto il mezzo previsto dall'ordinamento per conseguire il ricongiungimento tra il diritto di proprietà
(potere di diritto sul bene) e possesso (potere di fatto sul medesimo bene). Trattasi di azione petitoria avente carattere generale, di natura reale ed esperibile “erga omnes”. E' evidente che l'azione di rivendicazione così come prevista dal nostro ordinamento ha una duplice finalità: innanzitutto essa presuppone l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore; in secondo luogo tende a recuperare il bene posseduto
(o detenuto) da un altro soggetto. Alla luce di tali finalità deve ritenersi l'improponibilità dell'azione di rivendicazione (che lascerà il passo ad una semplice azione risarcitoria aquiliana ex art. 2043 cc) laddove il bene sia andato distrutto o perduto prima della domanda. Tali caratteri distinguono l'azione prevista
6 dall'art. 948 cc da altri strumenti giuridici che sembrano diretti a tutelare il medesimo interesse sostanziale. E' evidente la differenza tra l'azione di rivendicazione e le azioni possessorie (in particolare l'azione di reintegrazione nel possesso) le quali ultime semplicemente finalizzate al ripristino di uno stato di fatto non presuppongono l'accertamento della titolarità di un diritto dominicale sul bene oggetto della pretesa restitutoria. E' chiaro che anche il proprietario- possessore (e non solo il possessore non proprietario), una volta spogliato del bene, può trovare conveniente
(ricorrendone i presupposti ed in particolare entro il termine annuale di decadenza) esperire la assai più celere azione possessoria di reintegra (anche al fine di ottenere immediatamente il provvedimento interdittale) anzicchè l'azione di rivendicazione la quale segue un regime probatorio assai più difficile. L'azione di rivendicazione va altresì distinta dall'azione, di natura personale, di restituzione o rilascio. Invero, al di là dell'effetto recuperatorio del possesso del bene che è comune ad entrambe le azioni, l'azione di rilascio trova fondamento in una obbligazione di natura contrattuale
(ad es. locazione, comodato, deposito) e segue un regime probatorio assai snello poichè l'attore, di regola,
7 può limitarsi a dimostrare il rapporto contrattuale con la controparte ed il conseguente diritto alla restituzione del bene (ad es. alla scadenza del termine prefissato).
Condizione della domanda di rivendicazione è la determinatezza del bene rivendicato, cosicché il giudice, anche d'ufficio, deve rigettare la domanda medesima ove non siano state fornite indicazioni idonee all'individuazione del bene controverso. Non è però necessaria l'indicazione del dati catastali tutte le volte in cui il bene possa essere identificato aliunde dal giudice, in base ad altri elementi emergenti dal processo che consentano comunque la sicura individuazione del bene oggetto della domanda di rivendica. La prima indagine che il giudice deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Nell'azione di rivendicazione ex art. 948
c.c., la quale piace ribadire tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attore è soggetto ad un rigoroso
8 onere probatorio. Nell'azione di rivendicazione incombe sull'attore l'onere di provare l'esistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a suo favore, mentre nessun onere probatorio grava sul convenuto, il quale può trincerarsi dietro il possideo quia possideo o anche affermare di essere proprietario della cosa medesima, senza che quest'ultima affermazione possa tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico. Nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. Orbene, ciò è quanto in concreto verificatosi nella fattispecie in esame, nella quale, per l'appunto, trova ingresso il menzionato regime probatorio attenuato. Da un lato, infatti la convenuta, non ha contestato i fatti di causa per cui essa implicitamente ha riconosciuto la titolarità dell'attrice
9 sul bene controverso. Dall'altro lato, quest'ultima ha correttamente assolto all'onere impostole, producendo apposita documentazione attestante la sua signoria dominicale sul bene in questione elemento quest'ultimo certamente da considerare, di indubbia validità ed efficacia. Pertanto, incontestato il diritto di proprietà dell'attrice sull'immobile oggetto di lite, non è emersa, alla stregua della documentazione prodotta, l'esistenza di alcun titolo giustificativo della detenzione di tale cespite da parte della convenuta. La stessa peraltro non può qualificarsi come possessore in buona fede del bene in argomento: difatti, anche a seguire tale percorso argomentativo, beninteso rimasto privo di dimostrazione processuale, si dovrebbe comunque pervenire all'accoglimento della domanda di rilascio, posto che, per condivisibile giurisprudenza di legittimità, in situazione siffatta, mancando un
<> termine finale, ricorre il c.d. comodato precario e, quindi, in qualunque momento il comodante, ai sensi dell'art. 1810 c.c., ha diritto di chiedere la restituzione. Pertanto, la convenuta deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, del cespite in contesa, libero di persone e cose, rientrante nella signoria dominicale di
10 quest'ultima. Per quanto concerne il chiesto danno per il mancato godimento dell'immobile, va sottolineato che appare evidente la sua sussistenza in conseguenza dell'occupazione sine titulo del bene oggetto di lite posta in essere dalla convenuta. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che le facoltà di godimento e di disposizione del bene costituiscono contenuto del diritto spettante al proprietario ovvero al conduttore, sicché tale situazione giuridica viene ad essere pregiudicata per effetto della compressione che quelle facoltà subiscono per effetto di iniziative altrui, dolose o colpose, ingiuste perché prive di titolo. E la compressione o la limitazione del diritto di godimento che siano causate dall'altrui fatto dannoso sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivino perdite dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante) oppure la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento sia sopportata dal titolare con suo personale disagio o sacrificio ed in base ad una libera scelta fra questa soluzione ed i rimedi di un ripristino immediato comportante l'anticipazione di spese oppure perché costrettovi dalla impossibilità o difficoltà di sopportare
11 l'esborso necessario. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del possessore legittimato il relativo onere probatorio che può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del c.d. danno figurativo. In particolare, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno del soggetto usurpato è in re ipsa, raccordandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento, quindi, ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici e facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo e, dunque, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato. Nel caso di specie, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, esso va liquidato in euro 2.800,00 per ogni anno dell'illegittima detenzione da individuarsi nella data in cui l'attrice ha inviato la diffida alla convenuta a rilasciare l'immobile oggetto di lite e cioè il 27/10/2023. L'importo così
12 liquidato, costituendo debito di valore per la sua natura risarcitoria, allo scopo di rendere effettiva la reintegrazione del patrimonio della persona danneggiata, deve essere rivalutato, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, alla stregua degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, presumendosi tali valori, in assenza della prova di un danno da svalutazione maggiore sofferto dall'attore, conforme alle potenzialità reddituali di quest'ultima. Sull'importo iniziale, rivalutato di anno in anno, devono poi essere computati gli interessi al tasso legale, con decorrenza dal 27/10/2023 giorno in cui ha avuto inizio l'illegittima detenzione del bene in contesa in conseguenza della diffida inoltrata dall'attrice alla convenuta fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, in conformità all'insegnamento del
Supremo Collegio, che ha escluso il loro calcolo sull'importo finale rivalutato, posto che ”con tale modalità, si attribuirebbe al creditore un valore cui egli non ha diritto”. Le emergenze processuali appena descritte hanno l'effetto di assorbire e rendere ultroneo ogni commento sulle ulteriori domande attoree. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
13
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
condanna CP_1
all'immediato rilascio, in favore di , Parte_1
dell'immobile sito in Licata nella Via Medaglia D'Oro
Pellegrini n. 14 in quanto dalla convenuta detenuto sine titulo;
condanna altresì al pagamento, in CP_1 favore di , della somma di euro 2.800,00 Parte_1 annua con la rivalutazione, alla stregua degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal 27/10/2023 data di inizio dell'illegittima detenzione dell'immobile da parte della convenuta fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e con gli interessi al tasso legale sull'importo iniziale, rivalutato di anno in anno in base ai predetti indici Istat, dal 27/10/2023 alla data di pubblicazione della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno scaturente dall'illegittima occupazione del cespite oggetto di lite;
condanna, infine, la convenuta al rimborso, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in euro
2.500,00, oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali.
AGRIGENTO 20/02/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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