Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00387/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02697/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in riassunzione numero di registro generale 2697 del 2025, proposto da:
C.L.A.A.I. – Associazione dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ludovico Bruno Abiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 180;
contro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Piazza Carità n. 32;
nei confronti
A.I.C.A.S.T. – Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo e Associazione Assimprese Area Metropolitana di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via G. Carducci n. 37;
per l'annullamento
del provvedimento protocollo n. 0114663/U del 28/11/2024, nella parte in cui la Camera di Commercio di Napoli ha ritenuto non accoglibile la richiesta di accesso relativamente alla dichiarazione di cui all’allegato B del D.M. n. 156/201, trattandosi di documentazione contenente dati sensibili e pertanto sottratta all’accesso ai sensi della del D.M. 156/2011 e della successiva circolare Mise n. 39517 del 07/03/2014 e più in generale della legge 241/90; con ordine di esibizione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, dell'A.I.C.A.S.T. – Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo e dell'Associazione Assimprese Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. PE PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza del 10/4/2025 n. 3037 questa Sezione accoglieva il ricorso proposto dall’Associazione ricorrente avverso il diniego di accesso agli atti, avente ad oggetto la richiesta di conoscere il contenuto delle dichiarazioni di cui all’allegato B del D.M. n. 156/2011, rese dalle Associazioni controinteressate all’atto della domanda di partecipazione al rinnovo del Consiglio Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, contenenti l’elenco di imprese associate in regola con il versamento delle quote associative.
La sentenza è stata riformata con pronuncia del Consiglio di Stato - sez. VI del 26/5/2025 n. 4550, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Assimprese, nei cui riguardi era ugualmente formulata la richiesta ostensiva.
La ricorrente ha quindi proceduto a integrare il contraddittorio e a riassumere la causa, riproponendo la domanda.
La Camera di Commercio, costituitasi in giudizio, ha dedotto l’insussistenza dei presupposti per far luogo all’ostensione della documentazione richiesta, principalmente per la mancanza di una specifica esigenza difensiva e del nesso di strumentalità della documentazione richiesta con la situazione giuridica tutelabile.
Anche le Associazioni controinteressate si sono costituite in giudizio per opporsi alla domanda.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 il ricorso è stato assegnato in decisione.
Il ricorso va accolto.
Perfezionatosi il contraddittorio, il Collegio non ravvisa alcuna ragione per discostarsi da quanto già ritenuto con la sentenza del 10/4/2025 n. 3037, occorrendo pertanto ribadire, anche in funzione motivazionale della presente pronuncia, ex art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a., che:
<<5. – Vanno disattese le pregiudiziali eccezioni di carenza di interesse e di legittimazione, fondate, per un verso, sulla mancata impugnazione del sopravvenuto D.P.G.R.C. n. 7 del 2025, che ha determinato il grado di rappresentatività delle associazioni partecipanti alla procedura ai fini dell’attribuzione dei seggi e, per altro verso, sull’assunto che l’istante non avrebbe reso ben comprensibile l’interesse sotteso all’accesso, non avendo dimostrato il nesso tra la documentazione richiesta e la effettiva esigenza di tutela di interessi giuridicamente rilevanti, venendo piuttosto in evidenza un’istanza preordinata a un illegittimo controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione.
5.1. – Sul punto giova rammentare, anzitutto, che mentre la più generale tutela di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 (“accesso esoprocedimentale”) riconosciuta al soggetto estraneo al procedimento amministrativo esige che il richiedente l’accesso dimostri specificamente la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante collegato agli atti di cui chieda l’esibizione, il soggetto partecipante, come accade nella specie, al procedimento amministrativo, null’altro deve dimostrare, per legittimare l’istanza ostensiva nei confronti dei relativi atti e documenti (“accesso endoprocedimentale”), se non la veste di parte dello stesso procedimento (v. già Cons. Stato, Sez. VI, 13/6/2006, n. 2068).
6. – In ogni caso, diversamente da quanto eccepito, le ragioni, nella specie difensive, sottese all’istanza – e consistenti nella tutela dell’interesse alla corretta determinazione del “peso rappresentativo” dell’associazione e delle concorrenti in vista della legittima assegnazione dei seggi – sono chiaramente evincibili, ancorché in via mediata, essendo connaturate alla qualità, più volte rimarcata dalla ricorrente nella domanda di accesso, di “partecipante” alla procedura di ricostituzione del Consiglio camerale, che vale senza dubbio a concretizzare una situazione differenziata e qualificata, idonea a legittimarne l’accesso alla documentazione della procedura.
6.1. – La natura difensiva dell'accesso, nel caso che occupa, appare, ad avviso del Collegio, per così dire, in re ipsa, giacché la stessa esigenza di tutela, ancorché non sia oggetto di una chiara esplicitazione, è da riconoscersi in nuce, in virtù della partecipazione alla procedura aperta a più concorrenti, e può prendere compiutamente corpo solo in conseguenza dell’ostensione documentale richiesta e delle verifiche che siffatta acquisizione consente.
6.1.1. – Significativo, poi, della connotazione defensionale dell’accesso si rivela, per un verso, la sua estensione “agli ulteriori dati eventualmente trasmessi in seguito a specifiche attività di controllo esercitate dalla CCIAA di Napoli”, che sembra riconducibile alla volontà della ricorrente di condurre una verifica sull’attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dalle organizzazioni controinteressate, dall’altro, lo scopo per cui è resa la dichiarazione di cui all’allegato B del D.M. n. 156/2011, che forma oggetto del diniego di accesso, rilasciata “al fine di concorrere all’assegnazione del/i seggio/i per il settore … nel consiglio della camera di commercio di …”.
6.2. – Non può dirsi, allora, che difetti un chiaro ed esplicito interesse all’accesso, risultando evidente, di contro, la stretta correlazione tra la posizione vantata da parte ricorrente e la documentazione di cui è chiesta l’acquisizione, sicché è sufficiente, ai fini dell’assolvimento del relativo onere, la dichiarata qualità di partecipante alla procedura, essendo di immediata percezione la rilevanza dell’elenco delle imprese associate, oggetto della negata ostensione, ai fini dell’attribuzione dei seggi e, quindi, della tutela dell’interesse “finale” della ricorrente, che a tale attribuzione concorre.
7. – Né, d’altro canto, refluisce in alcun modo sulla persistenza dell’interesse all’ostensione documentale, contrariamente a quanto eccepito, l’omessa impugnazione della sopravvenuta delibera n. 7/2025, essendo pacifico che l’accesso difensivo, nella specie preordinato a verificarne la legittimità, possa essere finalizzato anche soltanto alle valutazioni preliminari in ordine al se proporre un’azione giudiziale (o anche un mero atto stragiudiziale), e quindi evitare iniziative giurisdizionali “al buio” (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 9 marzo 2020, n. 1664).
7.1. – In ogni caso, “l'avvenuto decorso del termine per impugnare gli atti della procedura non incide sull'attualità dell'interesse all'accesso” giacché “non spetta all'amministrazione che detiene il documento valutare le modalità di tutela dell'interesse del richiedente e negare l'accesso per il caso in cui ritenga talune di esse non più praticabili”; è, infatti, “solo del privato richiedente, una volta ottenuto il documento, la decisione sui rimedi giurisdizionali da attivare ove ritenga lesa la sua situazione giuridica soggettiva e se per taluni di essi (o per quelli unicamente esperibili) siano già spirati i termini di decadenza (o, eventualmente, di prescrizione) l'eventuale pronuncia di inammissibilità non può, certo, essere anticipata dall'amministrazione destinataria della richiesta di accesso allo scopo di negare l'ostensione del documento” (Cons. Stato, Sez. VII, 21 marzo 2024, n. 2773; Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2018, n. 3953).
8. – Sotto altro profilo, il carattere sopravvenuto, rispetto all’istanza di accesso, della cit. delibera n. 7/2025 non costituisce, secondo l’opinamento del Collegio, un valido argomento per sostenere che “al momento della spiegata richiesta d’accesso, non c’era alcuna esigenza difensiva, giudiziaria o procedimentale, che legittimava la richiesta d’ostensione”.
8.1. – In disparte il carattere evidentemente “postumo” di una siffatta ragione ostativa, in senso contrario deve osservarsi che l’istanza, nella specie, è successiva al compimento di uno snodo essenziale del procedimento di rinnovo del Consiglio – descritto dall’art. 5, comma 3, D.M. n.156/2011, cioè a dire la definizione dell’istruttoria da parte del Segretario Generale della Camera di commercio e la trasmissione dei dati alla Regione (inclusi i “provvedimenti di irricevibilità ed esclusione eventualmente adottati”) – che senz’altro vale a radicare un interesse difensivo, anche solo strumentale, della ricorrente, come del resto emerge dal contenuto della domanda di accesso, nella quale la conclusione di tale “fase” è espressamente richiamata a sostegno della richiesta ostensione documentale (“considerato […] che, in data 27 marzo 2024, il Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Napoli ha concluso l’attività istruttoria e ha trasmesso tutti i dati e i documenti alla Regione Campania ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.M. n. 156/2011”).
9. – Ciò detto in via preliminare, il ricorso è fondato e merita di essere accolto, non potendo disconoscersi, ad avviso del Collegio, il diritto della ricorrente alla verifica della regolarità della procedura alla quale ha concorso e, quindi, della legittimità del suo esito in termini di distribuzione dei 20 seggi disponibili.
10. – È evidente, ad onta di quanto diversamente sostenuto al riguardo, la decisività, ai fini dell’assegnazione dei seggi, delle informazioni la cui ostensione è stata denegata, dipendendo il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale (o gruppo di organizzazioni), costituente il criterio fondamentale per la distribuzione dei seggi, tra l’altro, dalla “percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale” (art. 9, comma 2, lett. a, D.M. n. 156/2011) e dalla “percentuale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti all'organizzazione imprenditoriale” (art. 9, comma 2, lett. d, D.M. cit.).
10.1. – Ebbene, tali elaborazioni postulano l’acquisizione delle informazioni di cui all’allegato B (art. 2, comma 3), che contiene esattamente l’elenco di imprese associate in regola con il versamento delle quote associative e che va a integrare e comprovare – con informazioni specifiche che consentono l’effettuazione di controlli sulle associate “dichiarate” – l’allegato A, avente a oggetto soltanto “il numero delle imprese” che risultano iscritte e che nell’ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione (art. 2, comma 2, lett. b).
11. – Di qui la declinazione, nella specie, del nesso di strumentalità tra conoscenza del documento e situazione giuridica finale in termini di “stretta indispensabilità” dell’accesso difensivo (per la verifica della correttezza della procedura e del suo esito), posto che l’indisponibilità dell’elenco delle associate impedisce qualsiasi indagine e preclude ogni accertamento sul grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali concorrenti e, quindi, sulla regolare attribuzione dei seggi, vanificando il diritto di difesa della ricorrente.
11.1. – La natura sensibile dei dati di cui è chiesta l’ostensione, opposta quale ragione ostativa nel diniego impugnato, recede, pertanto, a norma dell’art. 24, comma 7, L. n. 241/90, a fronte dell’accesso difensivo della ricorrente, posto che “[D]eve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 24, comma 7, cit.).
12. – Sussiste, dunque, il diritto dell’associazione ricorrente di accedere, per difendere i propri interessi giuridici, alle dichiarazioni di cui all’allegato B (art. 2, comma 3, D.P.R. n. 156/2011) trasmesse dalle due associazioni indicate nell’istanza, con la conseguenza che l’impugnato diniego di ostensione si rivela illegittimo, siccome fondato su una motivazione contraria alle statuizioni dell’art. 24, comma 7, L. n. 241/90.
Tanto è sufficiente ai fini dell’accoglimento del ricorso, restando assorbita la questione indotta dalla formulazione, in via subordinata, dell’istanza ostensiva in applicazione delle norme sull’accesso civico>>.
Deve essere aggiunto che la richiesta deve essere soddisfatta senza alcun oscuramento di dati, per l’interesse concreto e diretto di cui è portatrice l’Associazione ricorrente, escludendosi in ragione della natura degli atti ogni contrapposta esigenza di riservatezza, atteso che i partecipanti al procedimento lato sensu concorsuale non vantano il diritto a mantenere riservate le loro dichiarazioni, che una volta presa parte alla procedura fuoriescono dalla sfera della loro disponibilità (cfr., per il principio, Cons. Stato - sez. VI, 19/1/2021 n. 587, p. 3.4: “ Come precisato da questo Consiglio (Consiglio di Stato sez. III, 11 giugno 2018, n.3505), il diritto di accesso agli atti di una procedura concorsuale esclude in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico ”).
Va in conclusione ordinata l’esibizione di copia della documentazione indicata nell’istanza avanzata dalla ricorrente e non ostesa dalla C.C.I.A.A. di Napoli nella impugnata nota di riscontro del 28/11/2024), cioè le dichiarazioni di cui al cit. allegato B rese da AICAST provinciale di Napoli e Assimpreseitalia, consentendone l’accesso, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, mediante visione e rilascio di copia, senza alcun oscuramento (a spese dell’istante).
Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità delle questioni sollevate dalla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l l'effetto, ordina alla resistente C.C.I.A.A. di Napoli di esibire, consentendone l'estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, i documenti precisati nell’istanza avanzata dalla ricorrente C.L.A.A.I. la cui ostensione è stata denegata con l’impugnata nota del 28/11/2024, senza alcun oscuramento e a spese dell'istante.
Compensa interamente le spese di giudizio tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN NE, Presidente
PE PO, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE PO | IN NE |
IL SEGRETARIO