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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/09/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1278/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1278/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVI SONIA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CONTI SC AO ( APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GIANNINI PIERLUIGI P.IVA_2 APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli telematicamente depositati
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 45/23 il Tribunale di Rimini rigettava la domanda proposta dalla nei confronti della per Parte_1 Controparte_2
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, pari ad euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 1337 cc in relazione ad un contratto di costruzione di una “piscina naturale”, le cui trattative, iniziate nel maggio 2017, erano state improvvisamente ed ingiustificatamente interrotte il 26.7.2017 dalla convenuta committente. Parte Il primo giudice, premesso che la scrittura di cui al doc. 3 della integrava una mera puntuazione di contratto, che, per la sua stessa natura, non era vincolante pagina 1 di 7 rimanendo le parti libere di recedere con il solo limite della eventuale responsabilità precontrattuale, rilevava che con la comunicazione del 16.06.2017
(doc. 12 di parte convenuta), inviata dopo che la Cooperativa aveva avuto notizia dell'inibitoria, da parte del Tribunale di Venezia, del brevetto del Pt_2
, relativo alle modalità costruttive di “piscine naturali”, Parte_3 [...]
Parte (referente per ) provava a rassicurare la quanto alla Tes_1 CP_1
legittimità del brevetto. Ciò faceva prevedere quantomeno un approfondimento della questione da parte della Cooperativa, che chiedeva di di verificare la legittimità del brevetto GI (doc.13 di parte convenuta). Inoltre, dopo pochi giorni la , partner necessario ed imprescindibile del progetto Controparte_3
complessivo quale fornitrice del sistema di filtrazione delle acque, prendeva le Parte distanze dalla con una mail del 26.6.2017 indirizzata alla Cooperativa (doc.
n. 14 fascicolo di parte convenuta), che di fatto portava all'interruzione delle trattative, già sospese per le vicende relative al brevetto.
A fronte di tali circostanze, il primo giudice riteneva che non fosse provata la contrarietà alla buona fede e alla correttezza della condotta precontrattuale della
, risultata, al contrario, legittima in ragione della scoperta dei CP_1
provvedimenti giudiziari inerenti al brevetto . Pt_2
Parte Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendo l'accoglimento della domanda da essa proposta.
L'appellata si costituiva tempestivamente deducendo l'infondatezza del gravame.
La causa veniva trasmessa al collegio in esito all'udienza del 20.5.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)L'appello - articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc poiché tali da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili- non può trovare accoglimento.
pagina 2 di 7 Parte Con il primo motivo la deduce che, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, la scrittura di cui al doc. 3, firmata da entrambe le parti, costituiva un vero e proprio contratto, con il quale le parti avevano inteso <creare un vincolo in odine ai punti fino a quel momento discussi e condivisi>>; per quanto l'accordo esigesse la successiva stesura di un documento che prevedesse, per completezza,
l'affidamento dell'appalto alla UL IA spa per la realizzazione del sistema di filtrazione delle acque, il documento non integrava una mera “puntuazione contrattuale”, ma un vero e proprio contratto.
L'appellante precisava quindi di avere aveva inteso proporre domanda ex art. 1337 cc, compatibile con l'avvenuta conclusione del contratto, <enza con ciò precludersi di proporre autonoma domanda di risarcimento da inadempimento contrattuale, nel termine di legge>>.
Il motivo di appello va disatteso, risultando inammissibile per difetto di interesse, talché non occorre procedere all'accertamento se il doc. 3 integrasse una mera puntuazione contrattuale o un vero e proprio contratto, fonte delle obbligazioni reciproche delle parti di realizzare l'opera e di effettuarne il pagamento;
per tale ragione neppure va dato ingresso alle prove orali (invero richieste nell'atto di appello ma non in sede di precisazione delle conclusioni), volte a dimostrare che al momento in cui fu firmato il doc. 3, contenente solo dei prezzi e dei termini di pagamento, fosse stato raggiunto l'accordo anche in merito alle caratteristiche e alla consistenza dell'opera da realizzare, alla quale nessun riferimento era contenuto in detta scrittura. Parte Deve considerarsi, infatti, che se, come sostiene la , il contratto di appalto fu concluso, essa non ha azione ex art. 1337 cc per ottenere il risarcimento del danno da ingiustificata interruzione delle trattative negoziali, avendo essa a disposizione i soli rimedi contrattuali che seguono all'inadempimento del contratto.
E' vero che la conclusione del contratto non impedisce in assoluto ad una parte di invocare la responsabilità precontrattuale dell'altra, ma, declinandosi l'art. 1337 cc pagina 3 di 7 in una pluralità di possibili condotte fonte di responsabilità risarcitoria, rimane ferma la evidente l'incompatibilità logica fra l'avvenuta conclusione del contratto e la pretesa responsabilità dell'altro contraente per non averlo voluto concludere ritirandosi dalle trattative, così ledendo l'affidamento legittimamente maturato sulla futura e mancata stipulazione del negozio. Parte Se il contratto di appalto tra la e la è stato concluso, la CP_1
manifestazione della volontà della prima di non dare corso all'esecuzione dell'opera giustifica il soli rimedi contrattuali, indennitari o risarcitori, di cui agli artt. 1671 e 1453 cc.
L'appellante, in conclusione, come rilevato anche dall'appellata, non ha alcun interesse a vedere accertato che fra le parti fosse stato concluso un vero e proprio contratto, poiché tale accertamento comporterebbe necessariamente il rigetto della sua domanda ex art. 1337 cc.
Parte Per completezza si osserva che non è stata mai dedotta dalla alcuna invalidità del preteso contratto di appalto intervenuto fra le parti, talché non vi sono i presupposti per l'eventuale applicazione dell'art. 1338 cc.
Parte 3)Con il secondo motivo la sostiene che il Tribunale aveva errato nel desumere che vi fosse stata, nel giugno 2017, una sospensione delle trattative, sulla
Parte base della mail della del 16.6.2017 di cui al doc. 12; da detta mail emergeva
Parte invece unicamente l'intento della di <fornire ogni garanzia a tutela dell'accordo raggiunto>>. Con il terzo motivo afferma che il provvedimento di inibitoria del Tribunale di Venezia del 2014 riguardava solo la domanda di brevetto VR 2012A000237 del 6.12.2012, laddove, successivamente a tale provvedimento erano stati rilasciati i brevetti n. 1415164 del Ministero Sviluppo
Economico del 13.5.2015 e n. EP 2888423 del 5.11.2015, evidentemente in seguito a modifica della domanda di brevetto del 6.12.2012.
Tali motivi, che possono essere trattatiti congiuntamente, sono infondati.
pagina 4 di 7 Correttamente il Tribunale ha rilevato che le problematiche relative al brevetto che, pacificamente, avrebbe dovuto essere utilizzato per la Pt_2
realizzazione della piscina naturale, nel giugno 2016 erano già note alla
, la quale aveva anche ricevuto dal copia del suo brevetto CP_1 Pt_4
Parte BIODESIGN;
a nulla rileva che la , con la mail del 16.6.2017 (doc. 12), avesse allegato i brevetti GI ottenuti da , Persona_1
affermando la propria totale disponibilità ad assumere tutte <le dovute responsabilità che possano garantirvi e possano garantire il nostro accordo nei confronti della problematiche asserite dall'azienda concorrente>>. Posto che non
è rilevante nel caso di specie l'indiscussa esistenza dei brevetti , ma la Pt_2
loro legittima utilizzabilità a fronte delle iniziative giudiziarie contro, fra gli altri, la , assunte da e dalla licenziataria API IA srl a CP_4 Parte_5
Parte tutela del loro anteriore brevetto BIODESIGN, tale “garanzia” da parte della risultava evidentemente del tutto inidonea a fugare le preoccupazioni della
. CP_1
Infatti, in quel momento, dopo il provvedimento di inibitoria del Tribunale di
Venezia del 2014, confermato in sede di reclamo, era ancora pendente il giudizio di merito, poi definito in primo grado dalla sentenza n.310/18 con il quale lo stesso
Tribunale ha affermato la validità del brevetto europeo EP 1.922.457BI rilasciato nel 2009 al , ed ha vietato alla la produzione, Parte_6 CP_4
commercializzazione ecc… di piscine realizzate in violazione di detto brevetto. Il
Tribunale di Venezia ha infatti accertato, a mezzo della CTU già disposta in sede cautelare, che quanto realizzato, pubblicizzato, ecc… secondo gli insegnamenti di cui alla domanda di brevetto del VR2012A000237 Parte_7
costituiva violazione del brevetto . Parte_6
Parte Va peraltro rilevato che nessuna censura è stata sollevata dalla -e ciò è da solo sufficiente al rigetto dei motivi- in merito alle ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale circa la impossibilità di pervenire alla conclusione del contratto di pagina 5 di 7 appalto una volta che la UL IA aveva manifestato di non intendere partecipare alla realizzazione dell'opera, essendo imprescindibile (così anche l'appello a p. 8) la fornitura, da parte di quest'ultima, del sistema di filtrazione delle acque. Come rilevato dal Tribunale, la , con mail del 26.6.2017, CP_3
rappresentava che essa collaborava ormai solo con la API IA/Biodesign Pools, Parte la quale riteneva che le soluzioni proposte alla Cooperativa dalla fossero in
<concorrenza scorretta>> e contrarie a <decreti e ingiunzioni a non utilizzare certi materiali coperti da brevetto>>, ragioni per le quali la sarebbe stata CP_3
disponibile a partecipare all'opera solo se affidata al . Parte_6
Parte L'impugnazione della non può dunque essere accolta, meritando conferma la statuizione del primo giudice in merito alla sussistenza di giustificate ragioni alla base della decisione della di interrompere le trattative contrattuali con CP_1
Parte la la quale, inibito dal Tribunale di Venezia l'uso delle modalità produttive di cui alla domanda di brevetto del , e venuta meno la Parte_3
collaborazione della UL IA, del tutto ragionevolmente appariva alla non in grado di assumere l'appalto della piscina naturale, a nulla CP_1
rilevando se sia stato o men definitivamente accertata l'invalidità dei brevetti del questione che non rileva in questo giudizio. Pt_8
In aggiunta, come osservato anche dall'appellante, si rileva l'inaccoglibilità della domanda risarcitoria anche solo per mancanza di prova in merito all'esistenza del preteso danno.
Ricordato che, in ambito di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile non comprende il guadagno che la parte avrebbe tratto dal contratto se concluso, ma è circoscritto al solo interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni Parte di stipulazione contrattuale, la non ha provato né chiesto di provare alcun esborso, né ha allegato che, nel breve periodo per il quale le trattative si pagina 6 di 7 protrassero, essa avesse perso occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso (v. fra le tante Cass. 19883/05). Parte 4)Con il quarto motivo la censura la decisione impugnata laddove il
Tribunale ha affermato: < Non si ritiene peraltro di accogliere la domanda per responsabilità aggravata dedotta da parte convenuta, mancando la prova di un pregiudizio concreto, direttamente dipendente dal comportamento processuale della parte attrice, improntato sulla mala fede o colpa grave di un danno diverso, rispetto alla semplice necessità di resistere in giudizio sempre causato dalla condotta temeraria di controparte>>. Parte Il motivo è inammissibile poiché, in tutta evidenza, la non ha alcun interesse ad impugnare tale statuizione, ad essa favorevole.
Se ha inteso solo riproporre la domanda ex art. 96 cpc proposta in primo grado
(così le conclusioni), le ragioni della decisione di primo e di secondo grado rendono evidente l'inaccoglibilità della richiesta.
5)Le spese di lite del grado, liquidate come da nota, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla
[...]
nei confronti della avverso la Parte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Rimini n. 45/23.
Condanna la a rifondere all'appellata le spese di lite del grado che liquida in Pt_1
euro 9.991,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DLs. 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1278/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVI SONIA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CONTI SC AO ( APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GIANNINI PIERLUIGI P.IVA_2 APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli telematicamente depositati
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 45/23 il Tribunale di Rimini rigettava la domanda proposta dalla nei confronti della per Parte_1 Controparte_2
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, pari ad euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 1337 cc in relazione ad un contratto di costruzione di una “piscina naturale”, le cui trattative, iniziate nel maggio 2017, erano state improvvisamente ed ingiustificatamente interrotte il 26.7.2017 dalla convenuta committente. Parte Il primo giudice, premesso che la scrittura di cui al doc. 3 della integrava una mera puntuazione di contratto, che, per la sua stessa natura, non era vincolante pagina 1 di 7 rimanendo le parti libere di recedere con il solo limite della eventuale responsabilità precontrattuale, rilevava che con la comunicazione del 16.06.2017
(doc. 12 di parte convenuta), inviata dopo che la Cooperativa aveva avuto notizia dell'inibitoria, da parte del Tribunale di Venezia, del brevetto del Pt_2
, relativo alle modalità costruttive di “piscine naturali”, Parte_3 [...]
Parte (referente per ) provava a rassicurare la quanto alla Tes_1 CP_1
legittimità del brevetto. Ciò faceva prevedere quantomeno un approfondimento della questione da parte della Cooperativa, che chiedeva di di verificare la legittimità del brevetto GI (doc.13 di parte convenuta). Inoltre, dopo pochi giorni la , partner necessario ed imprescindibile del progetto Controparte_3
complessivo quale fornitrice del sistema di filtrazione delle acque, prendeva le Parte distanze dalla con una mail del 26.6.2017 indirizzata alla Cooperativa (doc.
n. 14 fascicolo di parte convenuta), che di fatto portava all'interruzione delle trattative, già sospese per le vicende relative al brevetto.
A fronte di tali circostanze, il primo giudice riteneva che non fosse provata la contrarietà alla buona fede e alla correttezza della condotta precontrattuale della
, risultata, al contrario, legittima in ragione della scoperta dei CP_1
provvedimenti giudiziari inerenti al brevetto . Pt_2
Parte Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendo l'accoglimento della domanda da essa proposta.
L'appellata si costituiva tempestivamente deducendo l'infondatezza del gravame.
La causa veniva trasmessa al collegio in esito all'udienza del 20.5.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)L'appello - articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc poiché tali da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili- non può trovare accoglimento.
pagina 2 di 7 Parte Con il primo motivo la deduce che, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, la scrittura di cui al doc. 3, firmata da entrambe le parti, costituiva un vero e proprio contratto, con il quale le parti avevano inteso <creare un vincolo in odine ai punti fino a quel momento discussi e condivisi>>; per quanto l'accordo esigesse la successiva stesura di un documento che prevedesse, per completezza,
l'affidamento dell'appalto alla UL IA spa per la realizzazione del sistema di filtrazione delle acque, il documento non integrava una mera “puntuazione contrattuale”, ma un vero e proprio contratto.
L'appellante precisava quindi di avere aveva inteso proporre domanda ex art. 1337 cc, compatibile con l'avvenuta conclusione del contratto, <enza con ciò precludersi di proporre autonoma domanda di risarcimento da inadempimento contrattuale, nel termine di legge>>.
Il motivo di appello va disatteso, risultando inammissibile per difetto di interesse, talché non occorre procedere all'accertamento se il doc. 3 integrasse una mera puntuazione contrattuale o un vero e proprio contratto, fonte delle obbligazioni reciproche delle parti di realizzare l'opera e di effettuarne il pagamento;
per tale ragione neppure va dato ingresso alle prove orali (invero richieste nell'atto di appello ma non in sede di precisazione delle conclusioni), volte a dimostrare che al momento in cui fu firmato il doc. 3, contenente solo dei prezzi e dei termini di pagamento, fosse stato raggiunto l'accordo anche in merito alle caratteristiche e alla consistenza dell'opera da realizzare, alla quale nessun riferimento era contenuto in detta scrittura. Parte Deve considerarsi, infatti, che se, come sostiene la , il contratto di appalto fu concluso, essa non ha azione ex art. 1337 cc per ottenere il risarcimento del danno da ingiustificata interruzione delle trattative negoziali, avendo essa a disposizione i soli rimedi contrattuali che seguono all'inadempimento del contratto.
E' vero che la conclusione del contratto non impedisce in assoluto ad una parte di invocare la responsabilità precontrattuale dell'altra, ma, declinandosi l'art. 1337 cc pagina 3 di 7 in una pluralità di possibili condotte fonte di responsabilità risarcitoria, rimane ferma la evidente l'incompatibilità logica fra l'avvenuta conclusione del contratto e la pretesa responsabilità dell'altro contraente per non averlo voluto concludere ritirandosi dalle trattative, così ledendo l'affidamento legittimamente maturato sulla futura e mancata stipulazione del negozio. Parte Se il contratto di appalto tra la e la è stato concluso, la CP_1
manifestazione della volontà della prima di non dare corso all'esecuzione dell'opera giustifica il soli rimedi contrattuali, indennitari o risarcitori, di cui agli artt. 1671 e 1453 cc.
L'appellante, in conclusione, come rilevato anche dall'appellata, non ha alcun interesse a vedere accertato che fra le parti fosse stato concluso un vero e proprio contratto, poiché tale accertamento comporterebbe necessariamente il rigetto della sua domanda ex art. 1337 cc.
Parte Per completezza si osserva che non è stata mai dedotta dalla alcuna invalidità del preteso contratto di appalto intervenuto fra le parti, talché non vi sono i presupposti per l'eventuale applicazione dell'art. 1338 cc.
Parte 3)Con il secondo motivo la sostiene che il Tribunale aveva errato nel desumere che vi fosse stata, nel giugno 2017, una sospensione delle trattative, sulla
Parte base della mail della del 16.6.2017 di cui al doc. 12; da detta mail emergeva
Parte invece unicamente l'intento della di <fornire ogni garanzia a tutela dell'accordo raggiunto>>. Con il terzo motivo afferma che il provvedimento di inibitoria del Tribunale di Venezia del 2014 riguardava solo la domanda di brevetto VR 2012A000237 del 6.12.2012, laddove, successivamente a tale provvedimento erano stati rilasciati i brevetti n. 1415164 del Ministero Sviluppo
Economico del 13.5.2015 e n. EP 2888423 del 5.11.2015, evidentemente in seguito a modifica della domanda di brevetto del 6.12.2012.
Tali motivi, che possono essere trattatiti congiuntamente, sono infondati.
pagina 4 di 7 Correttamente il Tribunale ha rilevato che le problematiche relative al brevetto che, pacificamente, avrebbe dovuto essere utilizzato per la Pt_2
realizzazione della piscina naturale, nel giugno 2016 erano già note alla
, la quale aveva anche ricevuto dal copia del suo brevetto CP_1 Pt_4
Parte BIODESIGN;
a nulla rileva che la , con la mail del 16.6.2017 (doc. 12), avesse allegato i brevetti GI ottenuti da , Persona_1
affermando la propria totale disponibilità ad assumere tutte <le dovute responsabilità che possano garantirvi e possano garantire il nostro accordo nei confronti della problematiche asserite dall'azienda concorrente>>. Posto che non
è rilevante nel caso di specie l'indiscussa esistenza dei brevetti , ma la Pt_2
loro legittima utilizzabilità a fronte delle iniziative giudiziarie contro, fra gli altri, la , assunte da e dalla licenziataria API IA srl a CP_4 Parte_5
Parte tutela del loro anteriore brevetto BIODESIGN, tale “garanzia” da parte della risultava evidentemente del tutto inidonea a fugare le preoccupazioni della
. CP_1
Infatti, in quel momento, dopo il provvedimento di inibitoria del Tribunale di
Venezia del 2014, confermato in sede di reclamo, era ancora pendente il giudizio di merito, poi definito in primo grado dalla sentenza n.310/18 con il quale lo stesso
Tribunale ha affermato la validità del brevetto europeo EP 1.922.457BI rilasciato nel 2009 al , ed ha vietato alla la produzione, Parte_6 CP_4
commercializzazione ecc… di piscine realizzate in violazione di detto brevetto. Il
Tribunale di Venezia ha infatti accertato, a mezzo della CTU già disposta in sede cautelare, che quanto realizzato, pubblicizzato, ecc… secondo gli insegnamenti di cui alla domanda di brevetto del VR2012A000237 Parte_7
costituiva violazione del brevetto . Parte_6
Parte Va peraltro rilevato che nessuna censura è stata sollevata dalla -e ciò è da solo sufficiente al rigetto dei motivi- in merito alle ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale circa la impossibilità di pervenire alla conclusione del contratto di pagina 5 di 7 appalto una volta che la UL IA aveva manifestato di non intendere partecipare alla realizzazione dell'opera, essendo imprescindibile (così anche l'appello a p. 8) la fornitura, da parte di quest'ultima, del sistema di filtrazione delle acque. Come rilevato dal Tribunale, la , con mail del 26.6.2017, CP_3
rappresentava che essa collaborava ormai solo con la API IA/Biodesign Pools, Parte la quale riteneva che le soluzioni proposte alla Cooperativa dalla fossero in
<concorrenza scorretta>> e contrarie a <decreti e ingiunzioni a non utilizzare certi materiali coperti da brevetto>>, ragioni per le quali la sarebbe stata CP_3
disponibile a partecipare all'opera solo se affidata al . Parte_6
Parte L'impugnazione della non può dunque essere accolta, meritando conferma la statuizione del primo giudice in merito alla sussistenza di giustificate ragioni alla base della decisione della di interrompere le trattative contrattuali con CP_1
Parte la la quale, inibito dal Tribunale di Venezia l'uso delle modalità produttive di cui alla domanda di brevetto del , e venuta meno la Parte_3
collaborazione della UL IA, del tutto ragionevolmente appariva alla non in grado di assumere l'appalto della piscina naturale, a nulla CP_1
rilevando se sia stato o men definitivamente accertata l'invalidità dei brevetti del questione che non rileva in questo giudizio. Pt_8
In aggiunta, come osservato anche dall'appellante, si rileva l'inaccoglibilità della domanda risarcitoria anche solo per mancanza di prova in merito all'esistenza del preteso danno.
Ricordato che, in ambito di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile non comprende il guadagno che la parte avrebbe tratto dal contratto se concluso, ma è circoscritto al solo interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni Parte di stipulazione contrattuale, la non ha provato né chiesto di provare alcun esborso, né ha allegato che, nel breve periodo per il quale le trattative si pagina 6 di 7 protrassero, essa avesse perso occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso (v. fra le tante Cass. 19883/05). Parte 4)Con il quarto motivo la censura la decisione impugnata laddove il
Tribunale ha affermato: < Non si ritiene peraltro di accogliere la domanda per responsabilità aggravata dedotta da parte convenuta, mancando la prova di un pregiudizio concreto, direttamente dipendente dal comportamento processuale della parte attrice, improntato sulla mala fede o colpa grave di un danno diverso, rispetto alla semplice necessità di resistere in giudizio sempre causato dalla condotta temeraria di controparte>>. Parte Il motivo è inammissibile poiché, in tutta evidenza, la non ha alcun interesse ad impugnare tale statuizione, ad essa favorevole.
Se ha inteso solo riproporre la domanda ex art. 96 cpc proposta in primo grado
(così le conclusioni), le ragioni della decisione di primo e di secondo grado rendono evidente l'inaccoglibilità della richiesta.
5)Le spese di lite del grado, liquidate come da nota, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla
[...]
nei confronti della avverso la Parte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Rimini n. 45/23.
Condanna la a rifondere all'appellata le spese di lite del grado che liquida in Pt_1
euro 9.991,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DLs. 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
pagina 7 di 7