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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/07/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO TRIBUNALE
DI GENOVA
Sezione Lavoro il Giudice monocratico, dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 464/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato allegato al ricorso, dall'avv. Parte_1
Iside B. Storace di Genova, presso lo studio della quale, in Piazza della Vittoria
14/18, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, Persona_1 al repertorio n. 91537, raccolta n. 6036, dall'avv. Claudia Consorte e presso la stessa elettivamente domiciliato in Genova - via Gabriele D'Annunzio n. 76;resistente–
Conclusioni per il ricorrente: “I. Piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo dichiarare il diritto del ricorrente alla copertura assicurativa per le lavorazioni descritte e CP_1 capitolate a prova determinando altresì, previa ammissione di CTU, il grado di menomazione conseguente all'accertanda malattia professionale che si indica fin
d'ora nella misura del 8% o percentuale meglio vista. II. Piaccia conseguentemente al
Giudice del Lavoro, previa unificazione con altre tecnopatie ex art.13 comma 5 D.M.
38/2000, condannare l' alla costituzione ed al pagamento della rendita vitalizia CP_1 per l'indennizzo del danno biologico e delle conseguenze patrimoniali di cui all'art.13 del D. Lgs. 38/2000 commisurata ad un grado di menomazione complessivo pari al
19% (alla liquidazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico in caso di menomazione complessiva accertata in misura inferiore al 16%), nonché al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi di legge. Con vittoria di spese, anche di CT di parte, diritti ed onorari oltre spese generali CPA ed IVA nella misura di legge da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi”.
1 Conclusioni per : “In merito Voglia l'Ill.mo Tribunale respingere la domanda CP_1 avversaria con condanna alla refusione delle spese di lite. In subordine: dichiarare la prescrizione del diritto all'indennizzo delle menomazioni derivanti dalla malattia professionale denunciata all' nel dicembre 2019.” CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.01.2024, ha dedotto di avere svolto e di Parte_1 svolgere tuttora, la professione di operaio edile quale dipendente di varie ditte, effettuando quotidianamente, nello svolgimento delle proprie mansioni, movimentazione a spalla di materiali dal peso elevato, talvolta, anche superiori a 50 kg.
Il ricorrente, inoltre, ha dedotto che le proprie mansioni principali consistono nella posa di pavimenti e nella realizzazione di coibentazioni esterne e che, nello svolgimento di tali mansioni, spesso egli deve inginocchiarsi anche per diverse ore
(fino a 10 al giorno), al fine di stendere i vari strati di coibente e/o impermeabilizzante, ovvero per tagliare con precisione le piastrelle o per riempire le fughe tra le stesse.
Il a, altresì, dedotto che l'attività sopradescritta, importante movimentazione Pt_1 manuale di carichi e mantenimento prolungato di posture incongrue, svolta quotidianamente per oltre 35 anni, gli ha cagionato le patologie di “ernia discale lombare” e “tendinopatia della cuffia dei rotatori”, riconosciute come professionali dall' con un grado di menomazione complessivo del 12%. CP_1
Il ricorrente afferma ancora di aver effettuato esami diagnostici, in ragione dei forti dolori accusati al ginocchio, i quali hanno evidenziato la presenza di fratture meniscali e lesioni tendinee al ginocchio destro, poi operato nel 2012, senza però miglioramenti rilevanti, lamentando che, anzi, le suddette lesioni si sarebbero ulteriormente aggravate in seguito alla prosecuzione dell'attività lavorativa espletata, nei termini di cui sopra.
A fronte della situazione fisica sopradescritta, il ricorrente, in data 11.12.2019, ha presentato all'Ente competente la domanda per il riconoscimento della malattia professionale “meniscopatia interna del ginocchio destro”, chiedendo il riconoscimento di un grado di menomazione pari all'8%, che, unitamente a quello già riconosciuto per altre patologie (12%), integrerebbe un danno complessivo pari al 19%.
La suddetta domanda è stata respinta con provvedimento del 10.03.2020, poiché, secondo , il rischio lavorativo cui è stato ed è ancora, esposto il ricorrente, non CP_1 sarebbe idoneo a provocare la malattia denunciata.
2 Concluso negativamente l'iter amministrativo, il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della malattia lamentata e dell'accertamento di un danno biologico complessivo pari al 19%, con condanna dell'Ente competente al pagamento della rendita vitalizia prevista ex lege, ovvero in subordine, nel caso di riconoscimento di una percentuale complessiva di danno inferiore al 16%, del relativo indennizzo economico.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato le domande del ricorrente, chiedendone CP_1 il rigetto, per l'insussistenza del rischio professionale e l'inidoneità delle mansioni descritte a provocare la patologia denunciata e, in subordine, ha chiesto che venisse dichiarato prescritto il diritto all'indennizzo del ricorrente in ragione della denuncia effettuata all' nel 2019. CP_1
Interrogato il ricorrente ed effettuata C.T.U. medico-legale, la causa è stata discussa dalle parti all'odierna udienza e viene ora in decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. ha dedotto di aver svolto, per circa 35 anni, sempre le medesime Parte_1 mansioni di movimentazione di carichi pesanti nonché di avere mantenuto in modo prolungato posture incongrue, specie in ginocchio, per la posa dei pavimenti, sua mansione lavorativa predominante negli ultimi tempi.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che i movimenti espletati durante lo svolgimento delle mansioni lavorative e le posture scorrette e faticose assunte quotidianamente nello svolgimento della prestazione, gli avrebbero importato la patologia contratta al ginocchio destro.
Le attività concretamente espletate dal ricorrente, così come risultanti dalle sue dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio, risultano essere state svolte quotidianamente ed in maniera ripetuta nel tempo, importando il mantenimento prolungato di una posizione incongrua e potenzialmente lesiva (cfr. dichiarazioni del ricorrente ll'udienza del 22.05.2024: “ho iniziato a lavorare quando avevo Pt_1
13 anni in ambito edilizio, dapprima come garzone e poi come operaio. Intorno ai 20 anni mi sono specializzato nella posa dei pavimenti ed ho lavorato per 27 anni quale dipendente della e per essa mi occupavo sostanzialmente in via CP_2 esclusiva del livellamento e della posa dei pavimenti. Ho sempre lavorato dal lunedì
a venerdì per 8 ore al giorno. Per effettuare il livellamento dei pavimenti, prodromico alla posa delle piastrelle, ho sempre lavorato sulle ginocchia, perché tale lavorazione consiste nella posa di materiali inerti, che devono essere livellati manualmente stando
3 in ginocchio e trascinando delle livelle. ADR: ho iniziato ad accusare dolori particolarmente acuti al ginocchio destro tra il 2008 e il 2009 e, quando sono arrivato
a non riuscire più, a volte, nemmeno ad alzarmi la mattina, mi sono sottoposto ad un intervento chirurgico nel 2012. Per qualche anno sembrava che la situazione si fosse risolta, ma dopo alcuni anni ho ricominciato a sentire dolore al ginocchio destro, che tutt'ora mi duole”).
Si è, dunque, ritenuto necessario l'espletamento della C.T.U. al fine di verificare la possibile eziologia professionale della patologia contratta dal ricorrente.
Espletata C.T.U. medico legale, il consulente, con esauriente e convincente motivazione, ha evidenziato che “Il Sig. , di anni 63, ha sempre lavorato Parte_1 come operaio edile. Mi riferisce che la sua attività principale era quella di piastrellante, addetto alla posa di piastrelle nelle ristrutturazioni edili, ma, avendo sempre lavorato per ditte con pochi addetti, faceva quello che c'era da fare in cantiere, occupandosi anche di demolizioni e lavori edili in genere. Nell'anamnesi raccolta dal Medico dell' riferiva di esser stato adibito anche ad altri lavori oltre che alla posa di CP_1 rivestimenti. Nel 2012 fu sottoposto a meniscectomia destra. Il confronto tra i referti
RMN del 2012 e del 2023 evidenzia l'insorgenza di una condropatia. Sebbene questa alterazione sia compatibile con l'evoluzione degli esiti della meniscectomia, l'attività di piastrellista, la movimentazione dei carichi, il salire e scendere scale a pioli sui ponteggi hanno svolto un ruolo concausale.
Il danno conseguente, considerata la modesta obiettività, è quantificabile nella misura del 4% (quattro-per-cento) della totale validità, secondo le Tabelle (Danno CP_1
Biologico)”.
Il C.T.U. dott. a seguito delle osservazioni del C.T.P. dell' e del C.T.P. Per_2 CP_1 di parte ricorrente, ha precisato che: “Esaminate le due osservazioni alle bozze, debbo innanzi tutto ricordare di aver affrontato il problema della discrepanza tra quanto riferito dal P. al Medico dell' e quanto riferito dapprima all'Avv. Storace e quindi CP_1
a me, considerando comunque la sussistenza di un ruolo concausale tra l'attività svolta e la patologia riscontrata. Per quanto riguarda la prescrizione della domanda, credo che tale valutazione rientri nella competenza del Giudice. Le questioni mediche legate alla patologia ed alla sua insorgenza sono state già discusse. Il Consulente di
Parte Ricorrente ritiene che la valutazione da me effettuata sia restrittiva, proponendone una doppia. Non posso che confermare la valutazione, basata da una
4 parte sui dati clinici in nostro possesso, dall'altra sulle tabelle di Legge. Non mi è stato proposto il quesito riguardante la valutazione dell'invalidità complessiva
(preesistenze = 12% per patologie coesistenti a carico del rachide lombare e CP_1 della spalla destra) e pertanto non mi è possibile effettuare questa valutazione. La relazione viene pertanto depositata immodificata nelle sue conclusioni, che così si riassumono: Malattia Professionale riconosciuta: Condropatia ginocchio sinistro.
Valutazione del Danno Biologico ad essa conseguente: 4%”.
Il difensore del ricorrente ha, quindi, presentato domanda di integrazione del quesito peritale, al fine di determinare la percentuale di danno complessiva del ricorrente, unificandole alle altre già riconosciute da . CP_1
Accolta tale istanza, il quesito è stato integrato nei suddetti termini ed il dott. a Per_2 rilevato nella propria relazione integrativa: “Ricordo che il presente supplemento non riguarda una valutazione del danno biologico relativo alla malattia professionale di cui ci occupiamo, ma mi viene richiesto di effettuare una valutazione complessiva del danno considerando le seguenti preesistenze: MP rachide lombare e tendinopatia cuffia rotatori spalla destra con quantificazione del 12%. (…)
Le menomazioni conseguite all'infortunio di cui ci occupiamo riguardano il ginocchio destro, le preesistenti valutazioni riguardano il rachide lombare e la spalla destra.
Non si tratta di menomazioni concorrenti dal punto di vista anatomico o funzionale, ma coesistenti. (…) Si applica la Formula di Balthazard IT=IP1 + IP2 – (IP1xIP2).
Nel nostro caso IT = 0,12+0,04 – (0,12x0,04) = 0,16 – 0.0048 = 0,1552. La valutazione complessiva è quindi del 15,52%, arrotondabile al 16%. Supera pertanto il limite del 15% entro il quale si procede alla valutazione in capitale.
CONCLUSIONI:
Malattia Professionale riconosciuta: Condropatia ginocchio sinistro
Valutazione del Danno Biologico ad essa conseguente: 4%
Considerando le patologie professionali preesistenti, già valutate dall' con il CP_1
12%, utilizzando la formula riduzionistica di Balthazard, che si impiega nella quantificazione dei postumi di menomazioni coesistenti, la valutazione complessiva è del 15.52%, arrotondabile al 16%”.
5 A seguito della contestazione da parte di circa la decorrenza della “condropatia CP_1 al ginocchio” riconosciuta in questa sede e stante la contraddittorietà delle conclusioni tra la prima relazione depositata il 5.8.2024 e l'integrazione datata 5.11.2024 in ordine a quale ginocchio la malattia riconosciuta si riferisse, in data 15.01.2025, è stato richiesto al CTU un ulteriore chiarimento in merito ai due profili evidenziati.
A seguito della suddetta richiesta, il dott. ha ulteriormente precisato, con Per_2 relazione depositata il 3.04.2025, che la malattia oggi riconosciuta è riferita al ginocchio destro (come da domanda del ricorrente di cui ai punti 12, 13 e 14 del ricorso) e sarebbe insorta a seguito dell'intervento di meniscectomia del 09.11.2012, dunque, è da tale data che deve intendersi presente il danno.
Le conclusioni del C.T.U. meritano di essere condivise, in quanto fondate sulla accurata valutazione della documentazione acquisita e della visita effettuata e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, anche in merito al computo del danno biologico complessivo.
Quanto all'eccezione di prescrizione formulata da la stessa andrà disattesa per CP_1 le seguenti motivazioni.
rileva che il ricorrente nella domanda, presentata nel dicembre 2019, afferma CP_1 la comparsa di dolore al ginocchio da oltre 10 anni e di aver effettuato l'intervento di meniscectomia mediale selettiva nel novembre 2012, a seguito di un accertamento clinico del luglio del 2012, che aveva rilevato “una lesione a decorso trasversale obliquo, parzialmente frammentata, del corpo posteriore della fibrocartilagine meniscale mediale. Ispessimento ed edema delle strutture capsulari limitrofe”.
Al riguardo va però osservato quanto segue.
Il CTU dott. afferma che il danno “è insorto alla data dell'intervento”, questo Per_2 però non implica come diretta conseguenza che il sig. avesse immediata Pt_1 contezza e soprattutto conoscibilità di tale danno, visto che non vi sono prove del fatto che vi siano state complicazioni durante l'intervento (viste le immediate dimissioni del paziente) e che nel referto di dimissioni si parla soltanto di effettuare una terapia antalgica domiciliare ed alla visita di controllo e rimozione punti del 16.11.2012, viene prescritta FKT ossia fisiokinesiterapia, oltre ad esami diagnostici. (doc. 4 ricorso).
E' logico per il paziente pensare che un intervento chirurgico, eseguito senza complicazioni, risolva i propri problemi di salute e non li aggravi ulteriormente, come
6 si ritiene abbia legittimamente creduto il il quale, infatti, afferma di aver Pt_1 avuto un periodo di miglioramento della propria condizione di dolorabilità a seguito del predetto intervento.
Senonché, proprio sulla scorta di tale miglioramento, il ricorrente ha proseguito la propria attività lavorativa, senza alcuna precauzione o limitazione, iniziando nuovamente ad accusare dolore.
Da ciò si evince che il consolidamento della patologia lamentata sia avvenuto in un momento successivo a quello dell'intervento, ed è solo da tale momento che inizia a decorrere la prescrizione triennale per il riconoscimento della professionalità della patologia.
Il suddetto principio è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “14. La detta sentenza n. 576 del 2008 ricostruisce, con ampi riferimenti
(a cui si rinvia), l'evoluzione giurisprudenziale sul tema della individuazione del dies
a quo di decorrenza della prescrizione in ipotesi di fatto dannoso lungolatente, rimarcando il "sostanziale ribaltamento degli schemi introdotti dal legislatore del
'42", con l'art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1; dà atto che in un primo momento la giurisprudenza ha interpretato l'espressione "verificarsi del danno", di cui all'art.
2947 c.c., comma 1, come riferita al danno che sia "oggettivamente percepibile e riconoscibile" anche in relazione alla sua rilevanza giuridica ("non è sufficiente la mera consapevolezza della vittima di "stare male", bensì occorre che quest'ultima si trovi nella possibilità di apprezzare la "gravità" delle conseguenze lesive della sua salute anche con riferimento alla loro "rilevanza giuridica""); rileva che la considerazione per cui in "tutta una serie di casi... la vittima, senza sua negligenza, si trova ad ignorare la causa del suo stato psicofisico o, al massimo, può sul punto formulare mere ipotesi, prive tuttavia di riscontri sufficientemente oggettivi" e la preoccupazione di evitare che "l'inattività della stessa possa esplicare effetti negativi sotto il profilo dell'interruzione della prescrizione" sono alla base della elaborazione giurisprudenziale che è giunta a collocare il dies a quo nel "momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche;
puntualizza che ove non sia conoscibile la causa della malattia, la prescrizione non può iniziare a decorrere, non
7 essendo la malattia "idonea in sè a concretizzare il "fatto" che l'art. 2947 c.c., comma
1, individua quale esordio della prescrizione".
La sentenza n. 576 del 2008 rifugge dal rischio di dare rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione, alla mera conoscibilità soggettiva del danneggiato e àncora il citato termine a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto: da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, elementi entrambi verificabili dal giudice con apprezzamento di fatto al medesimo riservato. […] 17. Punto di arrivo della giurisprudenza di legittimità, sia in tema di danno extracontrattuale […] e sia in materia di malattia professionale (Cass. 31919 del 2022; Cass. 3477 del 2022; Cass. n. 7850 del 2019;
Cass. n. 32376 del 2018; Cass. 13284 del 2010) è che la prescrizione decorre non dal giorno in cui il terzo abbia determinato la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si sia manifestata all'esterno, bensì da quello in cui ess venga percepita o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche […] Secondo l'indirizzo univoco, formatosi in tema di assicurazione ma esteso in ambito del risarcimento del danno CP_1 differenziale, la conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della malattia sono desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 729 c.c., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato”. Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 maggio 2023, n.
13806.
In ragione dei principi summenzionati, nel caso di specie, nulla risulta prescritto, in ragione del fatto che il ricorrente ha avuto la c.d. “oggettiva conoscibilità” della natura professionale della malattia dalla quale risultava affetto, in un momento successivo all'intervento del 2012 e collocabile, presumibilmente, alla data della domanda amministrativa all' . CP_1
Deve, quindi, essere riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 16% per
“condropatia ginocchio destro” unitamente alle patologie di “ernia discale lombare”
e “tendinopatia della cuffia dei rotatori.
L' deve, pertanto, essere condannato a corrispondere al ricorrente, dalla data di CP_1 deposito della domanda amministrativa, la rendita vitalizia per la percentuale
8 complessivamente riconosciuta del 16%, eventualmente decurtata degli importi già percepiti per l'ulteriore malattia professionale già riconosciuta dall'Istituto.
Quanto agli accessori, deve essere applicata la disciplina prevista dall'art. 16, VI comma, L. 412/1991 per le prestazioni previdenziali con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al
31.12.1991, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
Spetta, quindi, al ricorrente la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa e sino al saldo.
Relativamente alle spese, esse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite in applicazione dell'art. 4 DM
55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 464/2024 R.G. promossa da contro , ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 deduzione disattesa, così provvede: dichiara tenuto e conseguentemente condanna
[...]
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente la rendita vitalizia prescritta ex lege per il danno biologico derivante dalla malattia professionale riconosciuta (Condropatia ginocchio destro) sulla base della percentuale di danno quantificato complessivamente nel 16 %, dal giorno della domanda, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e sino al saldo, decurtata degli importi già percepiti per la percentuale di malattia professionale già riconosciuta dall' ; CP_1 condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, CP_1 in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 4.700,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Iside B. Storace antistataria.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U.
9 Genova, 16 luglio 2025
Il Giudice
Giovanna Golinelli
10
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO TRIBUNALE
DI GENOVA
Sezione Lavoro il Giudice monocratico, dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 464/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato allegato al ricorso, dall'avv. Parte_1
Iside B. Storace di Genova, presso lo studio della quale, in Piazza della Vittoria
14/18, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, Persona_1 al repertorio n. 91537, raccolta n. 6036, dall'avv. Claudia Consorte e presso la stessa elettivamente domiciliato in Genova - via Gabriele D'Annunzio n. 76;resistente–
Conclusioni per il ricorrente: “I. Piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo dichiarare il diritto del ricorrente alla copertura assicurativa per le lavorazioni descritte e CP_1 capitolate a prova determinando altresì, previa ammissione di CTU, il grado di menomazione conseguente all'accertanda malattia professionale che si indica fin
d'ora nella misura del 8% o percentuale meglio vista. II. Piaccia conseguentemente al
Giudice del Lavoro, previa unificazione con altre tecnopatie ex art.13 comma 5 D.M.
38/2000, condannare l' alla costituzione ed al pagamento della rendita vitalizia CP_1 per l'indennizzo del danno biologico e delle conseguenze patrimoniali di cui all'art.13 del D. Lgs. 38/2000 commisurata ad un grado di menomazione complessivo pari al
19% (alla liquidazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico in caso di menomazione complessiva accertata in misura inferiore al 16%), nonché al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi di legge. Con vittoria di spese, anche di CT di parte, diritti ed onorari oltre spese generali CPA ed IVA nella misura di legge da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi”.
1 Conclusioni per : “In merito Voglia l'Ill.mo Tribunale respingere la domanda CP_1 avversaria con condanna alla refusione delle spese di lite. In subordine: dichiarare la prescrizione del diritto all'indennizzo delle menomazioni derivanti dalla malattia professionale denunciata all' nel dicembre 2019.” CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.01.2024, ha dedotto di avere svolto e di Parte_1 svolgere tuttora, la professione di operaio edile quale dipendente di varie ditte, effettuando quotidianamente, nello svolgimento delle proprie mansioni, movimentazione a spalla di materiali dal peso elevato, talvolta, anche superiori a 50 kg.
Il ricorrente, inoltre, ha dedotto che le proprie mansioni principali consistono nella posa di pavimenti e nella realizzazione di coibentazioni esterne e che, nello svolgimento di tali mansioni, spesso egli deve inginocchiarsi anche per diverse ore
(fino a 10 al giorno), al fine di stendere i vari strati di coibente e/o impermeabilizzante, ovvero per tagliare con precisione le piastrelle o per riempire le fughe tra le stesse.
Il a, altresì, dedotto che l'attività sopradescritta, importante movimentazione Pt_1 manuale di carichi e mantenimento prolungato di posture incongrue, svolta quotidianamente per oltre 35 anni, gli ha cagionato le patologie di “ernia discale lombare” e “tendinopatia della cuffia dei rotatori”, riconosciute come professionali dall' con un grado di menomazione complessivo del 12%. CP_1
Il ricorrente afferma ancora di aver effettuato esami diagnostici, in ragione dei forti dolori accusati al ginocchio, i quali hanno evidenziato la presenza di fratture meniscali e lesioni tendinee al ginocchio destro, poi operato nel 2012, senza però miglioramenti rilevanti, lamentando che, anzi, le suddette lesioni si sarebbero ulteriormente aggravate in seguito alla prosecuzione dell'attività lavorativa espletata, nei termini di cui sopra.
A fronte della situazione fisica sopradescritta, il ricorrente, in data 11.12.2019, ha presentato all'Ente competente la domanda per il riconoscimento della malattia professionale “meniscopatia interna del ginocchio destro”, chiedendo il riconoscimento di un grado di menomazione pari all'8%, che, unitamente a quello già riconosciuto per altre patologie (12%), integrerebbe un danno complessivo pari al 19%.
La suddetta domanda è stata respinta con provvedimento del 10.03.2020, poiché, secondo , il rischio lavorativo cui è stato ed è ancora, esposto il ricorrente, non CP_1 sarebbe idoneo a provocare la malattia denunciata.
2 Concluso negativamente l'iter amministrativo, il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della malattia lamentata e dell'accertamento di un danno biologico complessivo pari al 19%, con condanna dell'Ente competente al pagamento della rendita vitalizia prevista ex lege, ovvero in subordine, nel caso di riconoscimento di una percentuale complessiva di danno inferiore al 16%, del relativo indennizzo economico.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato le domande del ricorrente, chiedendone CP_1 il rigetto, per l'insussistenza del rischio professionale e l'inidoneità delle mansioni descritte a provocare la patologia denunciata e, in subordine, ha chiesto che venisse dichiarato prescritto il diritto all'indennizzo del ricorrente in ragione della denuncia effettuata all' nel 2019. CP_1
Interrogato il ricorrente ed effettuata C.T.U. medico-legale, la causa è stata discussa dalle parti all'odierna udienza e viene ora in decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. ha dedotto di aver svolto, per circa 35 anni, sempre le medesime Parte_1 mansioni di movimentazione di carichi pesanti nonché di avere mantenuto in modo prolungato posture incongrue, specie in ginocchio, per la posa dei pavimenti, sua mansione lavorativa predominante negli ultimi tempi.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che i movimenti espletati durante lo svolgimento delle mansioni lavorative e le posture scorrette e faticose assunte quotidianamente nello svolgimento della prestazione, gli avrebbero importato la patologia contratta al ginocchio destro.
Le attività concretamente espletate dal ricorrente, così come risultanti dalle sue dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio, risultano essere state svolte quotidianamente ed in maniera ripetuta nel tempo, importando il mantenimento prolungato di una posizione incongrua e potenzialmente lesiva (cfr. dichiarazioni del ricorrente ll'udienza del 22.05.2024: “ho iniziato a lavorare quando avevo Pt_1
13 anni in ambito edilizio, dapprima come garzone e poi come operaio. Intorno ai 20 anni mi sono specializzato nella posa dei pavimenti ed ho lavorato per 27 anni quale dipendente della e per essa mi occupavo sostanzialmente in via CP_2 esclusiva del livellamento e della posa dei pavimenti. Ho sempre lavorato dal lunedì
a venerdì per 8 ore al giorno. Per effettuare il livellamento dei pavimenti, prodromico alla posa delle piastrelle, ho sempre lavorato sulle ginocchia, perché tale lavorazione consiste nella posa di materiali inerti, che devono essere livellati manualmente stando
3 in ginocchio e trascinando delle livelle. ADR: ho iniziato ad accusare dolori particolarmente acuti al ginocchio destro tra il 2008 e il 2009 e, quando sono arrivato
a non riuscire più, a volte, nemmeno ad alzarmi la mattina, mi sono sottoposto ad un intervento chirurgico nel 2012. Per qualche anno sembrava che la situazione si fosse risolta, ma dopo alcuni anni ho ricominciato a sentire dolore al ginocchio destro, che tutt'ora mi duole”).
Si è, dunque, ritenuto necessario l'espletamento della C.T.U. al fine di verificare la possibile eziologia professionale della patologia contratta dal ricorrente.
Espletata C.T.U. medico legale, il consulente, con esauriente e convincente motivazione, ha evidenziato che “Il Sig. , di anni 63, ha sempre lavorato Parte_1 come operaio edile. Mi riferisce che la sua attività principale era quella di piastrellante, addetto alla posa di piastrelle nelle ristrutturazioni edili, ma, avendo sempre lavorato per ditte con pochi addetti, faceva quello che c'era da fare in cantiere, occupandosi anche di demolizioni e lavori edili in genere. Nell'anamnesi raccolta dal Medico dell' riferiva di esser stato adibito anche ad altri lavori oltre che alla posa di CP_1 rivestimenti. Nel 2012 fu sottoposto a meniscectomia destra. Il confronto tra i referti
RMN del 2012 e del 2023 evidenzia l'insorgenza di una condropatia. Sebbene questa alterazione sia compatibile con l'evoluzione degli esiti della meniscectomia, l'attività di piastrellista, la movimentazione dei carichi, il salire e scendere scale a pioli sui ponteggi hanno svolto un ruolo concausale.
Il danno conseguente, considerata la modesta obiettività, è quantificabile nella misura del 4% (quattro-per-cento) della totale validità, secondo le Tabelle (Danno CP_1
Biologico)”.
Il C.T.U. dott. a seguito delle osservazioni del C.T.P. dell' e del C.T.P. Per_2 CP_1 di parte ricorrente, ha precisato che: “Esaminate le due osservazioni alle bozze, debbo innanzi tutto ricordare di aver affrontato il problema della discrepanza tra quanto riferito dal P. al Medico dell' e quanto riferito dapprima all'Avv. Storace e quindi CP_1
a me, considerando comunque la sussistenza di un ruolo concausale tra l'attività svolta e la patologia riscontrata. Per quanto riguarda la prescrizione della domanda, credo che tale valutazione rientri nella competenza del Giudice. Le questioni mediche legate alla patologia ed alla sua insorgenza sono state già discusse. Il Consulente di
Parte Ricorrente ritiene che la valutazione da me effettuata sia restrittiva, proponendone una doppia. Non posso che confermare la valutazione, basata da una
4 parte sui dati clinici in nostro possesso, dall'altra sulle tabelle di Legge. Non mi è stato proposto il quesito riguardante la valutazione dell'invalidità complessiva
(preesistenze = 12% per patologie coesistenti a carico del rachide lombare e CP_1 della spalla destra) e pertanto non mi è possibile effettuare questa valutazione. La relazione viene pertanto depositata immodificata nelle sue conclusioni, che così si riassumono: Malattia Professionale riconosciuta: Condropatia ginocchio sinistro.
Valutazione del Danno Biologico ad essa conseguente: 4%”.
Il difensore del ricorrente ha, quindi, presentato domanda di integrazione del quesito peritale, al fine di determinare la percentuale di danno complessiva del ricorrente, unificandole alle altre già riconosciute da . CP_1
Accolta tale istanza, il quesito è stato integrato nei suddetti termini ed il dott. a Per_2 rilevato nella propria relazione integrativa: “Ricordo che il presente supplemento non riguarda una valutazione del danno biologico relativo alla malattia professionale di cui ci occupiamo, ma mi viene richiesto di effettuare una valutazione complessiva del danno considerando le seguenti preesistenze: MP rachide lombare e tendinopatia cuffia rotatori spalla destra con quantificazione del 12%. (…)
Le menomazioni conseguite all'infortunio di cui ci occupiamo riguardano il ginocchio destro, le preesistenti valutazioni riguardano il rachide lombare e la spalla destra.
Non si tratta di menomazioni concorrenti dal punto di vista anatomico o funzionale, ma coesistenti. (…) Si applica la Formula di Balthazard IT=IP1 + IP2 – (IP1xIP2).
Nel nostro caso IT = 0,12+0,04 – (0,12x0,04) = 0,16 – 0.0048 = 0,1552. La valutazione complessiva è quindi del 15,52%, arrotondabile al 16%. Supera pertanto il limite del 15% entro il quale si procede alla valutazione in capitale.
CONCLUSIONI:
Malattia Professionale riconosciuta: Condropatia ginocchio sinistro
Valutazione del Danno Biologico ad essa conseguente: 4%
Considerando le patologie professionali preesistenti, già valutate dall' con il CP_1
12%, utilizzando la formula riduzionistica di Balthazard, che si impiega nella quantificazione dei postumi di menomazioni coesistenti, la valutazione complessiva è del 15.52%, arrotondabile al 16%”.
5 A seguito della contestazione da parte di circa la decorrenza della “condropatia CP_1 al ginocchio” riconosciuta in questa sede e stante la contraddittorietà delle conclusioni tra la prima relazione depositata il 5.8.2024 e l'integrazione datata 5.11.2024 in ordine a quale ginocchio la malattia riconosciuta si riferisse, in data 15.01.2025, è stato richiesto al CTU un ulteriore chiarimento in merito ai due profili evidenziati.
A seguito della suddetta richiesta, il dott. ha ulteriormente precisato, con Per_2 relazione depositata il 3.04.2025, che la malattia oggi riconosciuta è riferita al ginocchio destro (come da domanda del ricorrente di cui ai punti 12, 13 e 14 del ricorso) e sarebbe insorta a seguito dell'intervento di meniscectomia del 09.11.2012, dunque, è da tale data che deve intendersi presente il danno.
Le conclusioni del C.T.U. meritano di essere condivise, in quanto fondate sulla accurata valutazione della documentazione acquisita e della visita effettuata e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, anche in merito al computo del danno biologico complessivo.
Quanto all'eccezione di prescrizione formulata da la stessa andrà disattesa per CP_1 le seguenti motivazioni.
rileva che il ricorrente nella domanda, presentata nel dicembre 2019, afferma CP_1 la comparsa di dolore al ginocchio da oltre 10 anni e di aver effettuato l'intervento di meniscectomia mediale selettiva nel novembre 2012, a seguito di un accertamento clinico del luglio del 2012, che aveva rilevato “una lesione a decorso trasversale obliquo, parzialmente frammentata, del corpo posteriore della fibrocartilagine meniscale mediale. Ispessimento ed edema delle strutture capsulari limitrofe”.
Al riguardo va però osservato quanto segue.
Il CTU dott. afferma che il danno “è insorto alla data dell'intervento”, questo Per_2 però non implica come diretta conseguenza che il sig. avesse immediata Pt_1 contezza e soprattutto conoscibilità di tale danno, visto che non vi sono prove del fatto che vi siano state complicazioni durante l'intervento (viste le immediate dimissioni del paziente) e che nel referto di dimissioni si parla soltanto di effettuare una terapia antalgica domiciliare ed alla visita di controllo e rimozione punti del 16.11.2012, viene prescritta FKT ossia fisiokinesiterapia, oltre ad esami diagnostici. (doc. 4 ricorso).
E' logico per il paziente pensare che un intervento chirurgico, eseguito senza complicazioni, risolva i propri problemi di salute e non li aggravi ulteriormente, come
6 si ritiene abbia legittimamente creduto il il quale, infatti, afferma di aver Pt_1 avuto un periodo di miglioramento della propria condizione di dolorabilità a seguito del predetto intervento.
Senonché, proprio sulla scorta di tale miglioramento, il ricorrente ha proseguito la propria attività lavorativa, senza alcuna precauzione o limitazione, iniziando nuovamente ad accusare dolore.
Da ciò si evince che il consolidamento della patologia lamentata sia avvenuto in un momento successivo a quello dell'intervento, ed è solo da tale momento che inizia a decorrere la prescrizione triennale per il riconoscimento della professionalità della patologia.
Il suddetto principio è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “14. La detta sentenza n. 576 del 2008 ricostruisce, con ampi riferimenti
(a cui si rinvia), l'evoluzione giurisprudenziale sul tema della individuazione del dies
a quo di decorrenza della prescrizione in ipotesi di fatto dannoso lungolatente, rimarcando il "sostanziale ribaltamento degli schemi introdotti dal legislatore del
'42", con l'art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1; dà atto che in un primo momento la giurisprudenza ha interpretato l'espressione "verificarsi del danno", di cui all'art.
2947 c.c., comma 1, come riferita al danno che sia "oggettivamente percepibile e riconoscibile" anche in relazione alla sua rilevanza giuridica ("non è sufficiente la mera consapevolezza della vittima di "stare male", bensì occorre che quest'ultima si trovi nella possibilità di apprezzare la "gravità" delle conseguenze lesive della sua salute anche con riferimento alla loro "rilevanza giuridica""); rileva che la considerazione per cui in "tutta una serie di casi... la vittima, senza sua negligenza, si trova ad ignorare la causa del suo stato psicofisico o, al massimo, può sul punto formulare mere ipotesi, prive tuttavia di riscontri sufficientemente oggettivi" e la preoccupazione di evitare che "l'inattività della stessa possa esplicare effetti negativi sotto il profilo dell'interruzione della prescrizione" sono alla base della elaborazione giurisprudenziale che è giunta a collocare il dies a quo nel "momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche;
puntualizza che ove non sia conoscibile la causa della malattia, la prescrizione non può iniziare a decorrere, non
7 essendo la malattia "idonea in sè a concretizzare il "fatto" che l'art. 2947 c.c., comma
1, individua quale esordio della prescrizione".
La sentenza n. 576 del 2008 rifugge dal rischio di dare rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione, alla mera conoscibilità soggettiva del danneggiato e àncora il citato termine a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto: da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, elementi entrambi verificabili dal giudice con apprezzamento di fatto al medesimo riservato. […] 17. Punto di arrivo della giurisprudenza di legittimità, sia in tema di danno extracontrattuale […] e sia in materia di malattia professionale (Cass. 31919 del 2022; Cass. 3477 del 2022; Cass. n. 7850 del 2019;
Cass. n. 32376 del 2018; Cass. 13284 del 2010) è che la prescrizione decorre non dal giorno in cui il terzo abbia determinato la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si sia manifestata all'esterno, bensì da quello in cui ess venga percepita o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche […] Secondo l'indirizzo univoco, formatosi in tema di assicurazione ma esteso in ambito del risarcimento del danno CP_1 differenziale, la conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della malattia sono desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 729 c.c., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato”. Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 maggio 2023, n.
13806.
In ragione dei principi summenzionati, nel caso di specie, nulla risulta prescritto, in ragione del fatto che il ricorrente ha avuto la c.d. “oggettiva conoscibilità” della natura professionale della malattia dalla quale risultava affetto, in un momento successivo all'intervento del 2012 e collocabile, presumibilmente, alla data della domanda amministrativa all' . CP_1
Deve, quindi, essere riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 16% per
“condropatia ginocchio destro” unitamente alle patologie di “ernia discale lombare”
e “tendinopatia della cuffia dei rotatori.
L' deve, pertanto, essere condannato a corrispondere al ricorrente, dalla data di CP_1 deposito della domanda amministrativa, la rendita vitalizia per la percentuale
8 complessivamente riconosciuta del 16%, eventualmente decurtata degli importi già percepiti per l'ulteriore malattia professionale già riconosciuta dall'Istituto.
Quanto agli accessori, deve essere applicata la disciplina prevista dall'art. 16, VI comma, L. 412/1991 per le prestazioni previdenziali con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al
31.12.1991, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
Spetta, quindi, al ricorrente la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa e sino al saldo.
Relativamente alle spese, esse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite in applicazione dell'art. 4 DM
55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 464/2024 R.G. promossa da contro , ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 deduzione disattesa, così provvede: dichiara tenuto e conseguentemente condanna
[...]
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente la rendita vitalizia prescritta ex lege per il danno biologico derivante dalla malattia professionale riconosciuta (Condropatia ginocchio destro) sulla base della percentuale di danno quantificato complessivamente nel 16 %, dal giorno della domanda, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e sino al saldo, decurtata degli importi già percepiti per la percentuale di malattia professionale già riconosciuta dall' ; CP_1 condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, CP_1 in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 4.700,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Iside B. Storace antistataria.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U.
9 Genova, 16 luglio 2025
Il Giudice
Giovanna Golinelli
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