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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/06/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1634/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1634/2023, promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico
Iannotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via San Godenzo n. 15;
- attore - contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_2 C.F._1 in Serle (BS), Via Flina n. 16, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bruno Liberti e Catuscia Bernardelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Manerbio (BS), Strada per Leno n. 2;
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._2
Brianza (LC), Via Papa Giovanni XXIII n. 32, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Rosano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Lecco, Via Azzone Visconti n. 7;
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_2 C.F._3 Parte_3
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
Garibaldi n. 100, rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Leanza ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Corso Venezia n. 24.
- convenuti -
1 CONCLUSIONI
Per come da note depositate in data 28.11.2024. Controparte_1
Per come da note depositate in data 1.12.2024. Controparte_2
Per come da note depositate in data 29.11.2024. Parte_1
Per e , come da note depositate in data 28.11.2024. Parte_2 Parte_3
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha promosso il presente giudizio deducendo di essere creditrice di Controparte_1 per l'importo di € 38.100,00 in base del decreto ingiuntivo n. 1749/2022 Controparte_2 del Tribunale di Verona, a titolo di rivalsa per aver subito l'escussione della polizza fideiussoria rilasciata in suo favore il 28.10.2020, e in tale qualità ha chiesto: (a) in via principale, che sia accertata e dichiarata la simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. dell'atto di compravendita del 13.12.2021 con cui il debitore, unitamente a ha trasferito a e la proprietà di Parte_1 Parte_2 Parte_3 un immobile ad uso abitativo sito in Barzanò (LC), Via Garibaldi n. 100, e ciò sul rilievo dell'incongruità del prezzo pattuito (€ 250.000) rispetto al reale valore dell'immobile (€ 350.000), delle peculiari modalità di pagamento previste nel contratto e, comunque, del fatto che non vi è prova dell'effettivo versamento del prezzo;
(b) ancora in via principale, che sia accertata e dichiarata l'inefficacia del predetto atto dispositivo ex art. 2901 c.c., anche tenuto conto che si trattava dell'unico immobile di proprietà del debitore;
(c) in subordine, che gli acquirenti siano condannati al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione del diritto di credito dell'attrice. si è costituito eccependo: i) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Controparte_2
Verona in favore del Tribunale di Brescia, quale giudice del luogo di residenza del convenuto, il quale riveste la qualifica di consumatore;
ii) l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione obbligatoria;
iii) l'improcedibilità della domanda per difetto di negoziazione assistita;
iv) l'infondatezza nel merito delle domande attoree, in quanto il credito fatto valere da è ancora sub iudice ed in CP_1 quanto il corrispettivo pattuito dalle parti era in linea con i valori di mercato dell'epoca. si è costituita eccependo - in via preliminare - l'improcedibilità della domanda per Parte_1 mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita ex art. 2 ss. L. 162/2014 nonché la sua inammissibilità per difetto in capo all'attrice dell'interesse ad agire nei suoi confronti, stante l'assenza di qualsiasi rapporto di debito/credito con e stante la sua qualità di mera comproprietaria CP_1 dell'immobile venduto.
2 Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda revocatoria, evidenziando in primo luogo l'insussistenza di un 'atto dispositivo' nell'accezione di cui all'art. 2901 c.c., sul rilievo che nonché della scientia fraudis
e del consilium fraudis in capo alla comproprietaria.
Ha inoltre chiesto il rigetto della domanda di simulazione, allegando la natura reale del trasferimento e l'effettivo versamento del prezzo.
Si sono infine costituiti e , eccependo i) l'improcedibilità della Parte_2 Parte_3 domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, quanto alla domanda risarcitoria svolta in via subordinata, anche della negoziazione assistita;
ii) l'infondatezza della domanda di simulazione, in quanto l'effettivo trasferimento del bene si desume dal fatto che la vendita è stata autorizzata dall'autorità giudiziaria, che il prezzo è risultato congruo sulla base di una perizia asseverata, che vi è documentazione attestante i pagamenti, che al fine dell'acquisto i compratori hanno contratto un mutuo ipotecario, che è stata pagata la provvigione ad un mediatore, che i compratori hanno trasferito la propria residenza nell'immobile de quo e vi hanno svolto lavori di ristrutturazione;
iii)
l'infondatezza della domanda revocatoria sul piano sia oggettivo sia soggettivo, poiché: il credito fatto valere da non è stato accertato in via definitiva, il bene venduto non è mai entrato a far parte CP_1 del patrimonio del il prezzo pattuito era congruo rispetto al valore dell'immobile, gli CP_2 acquirenti non erano a conoscenza dell'esposizione debitoria del e non vi è prova che CP_2 quest'ultimo si sia reso impossidente;
iv) l'infondatezza della domanda risarcitoria per l'insussistenza e la mancata prova dei relativi requisiti.
In via riconvenzionale trasversale, subordinatamente all'accoglimento delle domande attoree, i convenuti e hanno chiesto la condanna degli altri convenuti alla restituzione del Parte_2 Parte_3 corrispettivo ricevuto per la vendita dell'immobile, oltre al risarcimento dei danni e alla corresponsione dell'indennità ex art. 1150 c.c. per i miglioramenti apportati all'immobile; ovvero, in via residuale e subordinata, la loro condanna ad indennizzare la diminuzione patrimoniale subita ai sensi dell'art. 2041
c.c..
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., le istanze istruttorie sono state ritenute inammissibili ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 6.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
* * *
1. L'eccezione di incompetenza territoriale va disattesa perché infondata.
3 L'azione revocatoria, essendo un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, trae fondamento dall'obbligazione rimasta inadempiuta, che il creditore chiede di tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio asseritamente pregiudizievole posto in essere dal proprio debitore. Ne consegue che la competenza per territorio per l'actio pauliana si determina avendo riguardo al rapporto obbligatorio originario tra creditore (attore) e debitore (convenuto), con applicazione dei criteri propri delle cause in materia di obbligazioni, tra cui il luogo di adempimento dell'obbligazione (Cass. n. 1594 del 24.1.2020).
Nel caso di specie sussiste pertanto la competenza del Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 20 c.p.c., trattandosi di un'obbligazione di pagamento da adempiere al domicilio del creditore Controparte_1
(ossia, Verona) ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c..
[...]
Deve escludersi l'applicabilità del foro esclusivo del consumatore, tenuto conto che l'obbligazione di rivalsa fatta valere da in sede monitoria trae origine da una polizza fideiussoria prestata in CP_1 favore dell' di cui era socio Parte_4 Controparte_2 illimitatamente responsabile. Da ciò consegue che si tratta di obbligazione che quest'ultimo ha assunto per scopi inerenti alla propria attività professionale e che va esclusa la sua qualità di consumatore con riferimento al rapporto per cui è causa.
La competenza del Tribunale di Verona, inoltre, sussiste anche con riferimento alle ulteriori domande attoree, nella misura in cui la deroga alla competenza territoriale è ritenuta ammissibile quale corollario della possibilità di derogare alla competenza per valore ex art. 104 c.p.c. nel caso di pluralità di domande proposte nei confronti della stessa parte (Cass. n. 15252 del 16.7.2020).
2. Allo stesso modo, va disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Infatti, “l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità 'inter partes' dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del
2010” (Cass. n. 25855 del 23.9.2021).
Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'azione di simulazione, che, come evidenziato in una recente pronuncia di merito, “è un'azione contrattuale anche quando sia volta a privare di efficacia tra le parti un negozio traslativo di un diritto reale ex art. 1414 c.c., ragion per cui la tutela giurisdizionale domandata in via diretta appare di tipo contrattuale e non reale né di tipo possessorio né petitorio, venendo in considerazione il diritto di usufrutto
[in questo caso, di proprietà] solo quale petitum mediato a valle dell'azione contrattuale predetta, mentre la mediazione obbligatoria nell'intento del legislatore deve riguardare le cause inerenti direttamente la proprietà, il possesso, o
4 diritti reali minori quali diritti 'assoluti' e non quali pretese restitutorie o sottostanti” (Trib. Milano, Sez. II, n. 9350 del 16.11.2021).
3. Ancora in rito: si osserva che la contestuale proposizione della domanda di accertamento della simulazione e della domanda revocatoria – entrambe in via principale – va intesa come proposizione di tali domande in via tra loro alternativa e deve ritenersi in concreto ammissibile, in base al principio per cui “l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra” (Cass. n. 7121 del
15.3.2024).
Fatte queste premesse, si passa all'esame del merito di ciascuna di tali domande.
4. È infondata, in primo luogo, la domanda di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di compravendita.
Gli argomenti dedotti a tale proposito dall'attrice (asserita incongruità e mancato pagamento del prezzo di vendita) sono di per sé incompatibili con la tesi della natura assoluta della simulazione del negozio: affermare che il prezzo pattuito era inferiore al valore effettivo del bene e che lo stesso non fu effettivamente pagato significa infatti sostenere che si trattava di un negotium mixtum cum donatione, ciò che contrasta con l'assunto secondo cui invece si sarebbe trattato, nella fattispecie, di un negozio solo apparente, che non ha comportato l'effettivo trasferimento del bene in capo all'acquirente (Cass. n.
19099 del 2.9.2009).
In altre parole, le circostanze dedotte dall'attrice sono tali per cui, anche laddove provate, non sarebbero idonee a dimostrare la simulazione assoluta dell'atto, in termini di inesistenza di un reale trasferimento della proprietà del bene (dato, quest'ultimo, mai espressamente contestato).
A ciò si aggiunga che le suddette circostanze risultano comunque smentite dagli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, rinviandosi sul punto alle considerazioni svolte nel prosieguo.
5. Quanto alla domanda revocatoria, è opportuno esaminare in primo luogo l'eccezione di “difetto di interesse ad agire” sollevata dalla convenuta Parte_1
L'eccezione – che pare più correttamente qualificabile come difetto di legittimazione passiva o di titolarità del rapporto sostanziale in capo alla convenuta – è fondata.
È infatti pacifico che tra e non intercorra alcun rapporto di debito/credito Parte_1 CP_1 tale da legittimare la seconda ad agire in via revocatoria rispetto ad atti dispositivi compiuti dalla prima.
5 Ne consegue che la domanda revocatoria, formulata dall'attrice rispetto all'atto di compravendita nella sua totalità, va senz'altro rigettata nella parte in cui ha ad oggetto la compravendita della quota di comproprietà dell'immobile riferibile a e ciò per difetto della qualità di creditore in Parte_1 capo a , che costituisce uno dei presupposti dell'azione di cui all'art. 2901 c.c.. CP_1
Fermo quanto precede, deve darsi atto che la domanda, per come formulata, potrebbe anche essere interpretata come limitata alla sola porzione dell'atto di compravendita posta in essere da
[...] nelle conclusioni dell'atto di citazione, infatti, si chiede la revoca del contratto di Controparte_2 compravendita del 13.12.2021 “con il quale il sig. trasferiva” in favore di Controparte_2
e gli immobili ivi specificatamente indicati. Parte_2 Parte_3
Anche a voler accedere a tale interpretazione, resta il fatto che non aveva titolo per Parte_1 essere convenuta nel presente giudizio, non essendo nemmeno ravvisabile un litisconsorzio necessario tra i due comproprietari disponenti.
6. Venendo al merito della domanda svolta nei confronti di anche tale Controparte_2 domanda è infondata e va rigettata, in quanto non ne risultano integrati i necessari presupposti sostanziali.
Sul piano oggettivo, manca infatti la prova che l'atto impugnato abbia comportato una lesione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., alla cui tutela è finalizzato il rimedio dell'azione revocatoria, con la conseguenza che non è stata dimostrata la sussistenza dell'eventus damni ma anche, a monte, l'esistenza di un 'atto dispositivo'.
Le parti convenute hanno infatti documentato che: a) l'immobile compravenduto era un bene ricompreso nell'eredità della defunta sig.ra zia di e Persona_1 CP_2 Parte_1 eredità che gli stessi hanno accettato con beneficio di inventario;
b) nel contesto della procedura di inventario, il bene è stato stimato da un perito, che ha reso una relazione di stima asseverata per il valore di € 255.000; c) la stipula dell'atto di compravendita al prezzo di € 250.000, è stata autorizzata in data 12.11.2021 dal Tribunale di Lecco ai sensi dell'art. 493 c.c., quale atto di straordinaria amministrazione relativo ad un bene ereditario.
Ora, è noto che “l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede” (art. 490, comma 1, c.c.), tanto che “i creditori dell'eredità hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede” (art. 490, comma 2, n. 3 c.c.).
Tale separazione tra i patrimoni significa, in altre parole, che i beni che fanno parte dell'eredità accettata con beneficio d'inventario non entrano a far parte del patrimonio dell'erede. All'esito della procedura di liquidazione del patrimonio ereditario, a quest'ultimo spettano soltanto “le attività che residuano, pagate le
6 spese della curatela e soddisfatti i creditori [ndr: ereditari] e i legatari collocati nello stato di graduazione” (art. 508, ultimo comma, c.c.).
La conseguenza di quanto precede è che l'immobile oggetto della compravendita del 13.12.2021 non ha mai fatto parte del patrimonio, né attuale né futuro, dell'erede il quale Controparte_2 solo costituisce la garanzia patrimoniale su cui i creditori di quest'ultimo (tra cui ) può fare CP_1 affidamento ai sensi dell'art. 2740 c.c..
Ciò che entrerà a far parte del patrimonio dell'erede sarà soltanto l'eventuale valore residuo della liquidazione del patrimonio ereditario (al netto dei debiti ereditari e delle spese), ma in ogni caso non l'immobile compravenduto in quanto tale. L'atto di compravendita è stato infatti legittimamente compiuto con l'autorizzazione giudiziale nell'ambito della procedura dell'eredità beneficiata dettata dagli artt. 484 ss. c.c., senza mai transitare all'interno del patrimonio dell'erede.
Ma se il bene non rientra nella garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., allora la sua cessione non è ontologicamente configurabile come un 'atto dispositivo' del patrimonio del debitore, e tantomeno può sussistere una lesione della predetta garanzia patrimoniale (eventus damni).
7. Le osservazioni che precedono sono dirimenti ai fini del rigetto della domanda.
Pare opportuno tuttavia evidenziare che è carente nella fattispecie anche la prova dell'elemento soggettivo, il quale, trattandosi di atto a titolo oneroso, deve sussistere tanto in capo al debitore quanto in capo ai terzi acquirenti.
Per assolvere a tale onere, parte attrice ha affermato che il consilium fraudis in capo agli acquirenti e si dovrebbe evincere dai seguenti elementi indiziari: a) vendita del bene ad un Parte_2 Parte_3 prezzo di molto inferiore a quello reale di mercato;
b) mancata prova dell'effettivo versamento del corrispettivo;
c) alienazione dell'unico immobile di proprietà del debitore.
Gli elementi indiziari appena elencati, tuttavia, non trovano riscontro probatorio alcuno.
Quanto al punto a), ha affermato in modo assolutamente apodittico che l'immobile avrebbe CP_1 un valore (€ 350.000) ben maggiore del prezzo pattuito (€ 250.000), senza però allegare alcunché in ordine alle caratteristiche dell'immobile e alle ragioni di tale discrasia, ed inoltre senza produrre alcuna perizia di parte o altro documento (parametri OMI, valori catastali, etc.) idoneo a riscontrare o rendere quantomeno verosimile la circostanza così genericamente allegata. A fronte di una radicale carenza di allegazione e di prova, una consulenza tecnica era inammissibile (Cass. n. 30218 del 15.12.2017).
A contrario, poi, si rileva che la congruità del prezzo può desumersi dalla relazione di stima asseverata redatta nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio ereditario, ove il valore del bene è stato quantificato in € 255.000 (doc. 5 fascicolo . Parte_1
7 Quanto al punto b), gli acquirenti hanno dimostrato il versamento integrale in favore dei venditori del prezzo convenuto di € 250.000 (è stata prodotta copia degli assegni circolari e degli estratti conto degli acquirenti sui quali è avvenuto l'addebito; doc. 9, 11, 12).
Quanto alla circostanza per cui il venditore si sarebbe spogliato dell'unico immobile di sua proprietà, basti richiamare quanto argomentato in precedenza circa il fatto che l'immobile in questione non è mai entrato a far parte del patrimonio del debitore.
In senso contrario all'esistenza del consilium fraudis va infine valorizzata l'assenza di qualsiasi pregresso rapporto tra le parti della compravendita.
8. Stante il rigetto delle domande principali, non ricorrono nemmeno i presupposti (condotta colposa, danno) per configurare una responsabilità aquiliana dei terzi acquirenti, cosicché va rigettata anche la domanda risarcitoria svolta nei loro confronti in via subordinata.
Per il principio della ragione più liquida, resta assorbita anche l'eccezione di improcedibilità sollevata con riferimento a tale domanda per difetto della negoziazione assistita.
9. Alla soccombenza segue la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti convenute, che si liquidano nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, nella misura minima per la fase di trattazione (limitata allo scambio delle memorie) e media per tutte le altre fasi, avendo riguardo allo scaglione di valore applicabile in regione dell'entità del credito attoreo.
Ricorrono inoltre i presupposti per condannare al pagamento di una somma in favore dei CP_1 convenuti ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., per avere agito e resistito in giudizio quantomeno con colpa grave e, in particolare, per aver formulato la domanda di accertamento della simulazione su presupposti ex ante insufficienti per il suo accoglimento;
per aver affermato del tutto apoditticamente la natura vile del prezzo di acquisto, senza addurre a sostegno alcun dato di riscontro, né nell'atto introduttivo né nel corso dell'intero giudizio;
per aver insistito nelle proprie argomentazioni iniziali senza replicare alle argomentazioni e produzioni del convenuto, che sconfessavano le proprie allegazioni in fatto su profili rilevanti ai fini della decisione (ad esempio, in punto di prova del pagamento del prezzo). Tenuto conto di tutte le circostanze sopra evidenziate, si ritiene equo quantificare l'importo di tale condanna in somma corrispondente a circa un quarto di quella riconosciuta a titolo di compenso professionale, e quindi in € 1.600,00.
Va infine ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda di accertamento della simulazione e della domanda revocatoria dell'atto dispositivo per cui è causa (se effettuata), da eseguirsi dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
8 • rigetta le domande attoree;
• condanna a rifondere le spese del presente giudizio, Controparte_1 che si liquidano come segue:
- € 6.713,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, CPA e IVA di legge, in favore di
Controparte_2
- € 6.713,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, CPA e IVA di legge, in favore dell'Avv.
Monica Rosano, difensore di che si è dichiarata antistataria ex art. 93 Parte_1
c.p.c.;
- € 6.713,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, CPA e IVA di legge, in favore dell'Avv.
Mauro Leanza, difensore di e , che si è dichiarato Parte_2 Parte_3 antistatario ex art. 93 c.p.c.;
• condanna a titolo di sanzione ex art. 96 co. 3 c.p.c., al Controparte_1 pagamento della somma di € 1.600,00 a favore di della somma di Controparte_2
€ 1.600,00 a favore di e della somma di € 1.600,00 a favore di Parte_1 Parte_2
e ;
[...] Parte_3
• ordina all'Agenzia delle Entrate competente per territorio di procedere alla cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali dell'attrice (se effettuata), dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
Verona, 19.6.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1634/2023, promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico
Iannotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via San Godenzo n. 15;
- attore - contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_2 C.F._1 in Serle (BS), Via Flina n. 16, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bruno Liberti e Catuscia Bernardelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Manerbio (BS), Strada per Leno n. 2;
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._2
Brianza (LC), Via Papa Giovanni XXIII n. 32, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Rosano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Lecco, Via Azzone Visconti n. 7;
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_2 C.F._3 Parte_3
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
Garibaldi n. 100, rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Leanza ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Corso Venezia n. 24.
- convenuti -
1 CONCLUSIONI
Per come da note depositate in data 28.11.2024. Controparte_1
Per come da note depositate in data 1.12.2024. Controparte_2
Per come da note depositate in data 29.11.2024. Parte_1
Per e , come da note depositate in data 28.11.2024. Parte_2 Parte_3
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha promosso il presente giudizio deducendo di essere creditrice di Controparte_1 per l'importo di € 38.100,00 in base del decreto ingiuntivo n. 1749/2022 Controparte_2 del Tribunale di Verona, a titolo di rivalsa per aver subito l'escussione della polizza fideiussoria rilasciata in suo favore il 28.10.2020, e in tale qualità ha chiesto: (a) in via principale, che sia accertata e dichiarata la simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. dell'atto di compravendita del 13.12.2021 con cui il debitore, unitamente a ha trasferito a e la proprietà di Parte_1 Parte_2 Parte_3 un immobile ad uso abitativo sito in Barzanò (LC), Via Garibaldi n. 100, e ciò sul rilievo dell'incongruità del prezzo pattuito (€ 250.000) rispetto al reale valore dell'immobile (€ 350.000), delle peculiari modalità di pagamento previste nel contratto e, comunque, del fatto che non vi è prova dell'effettivo versamento del prezzo;
(b) ancora in via principale, che sia accertata e dichiarata l'inefficacia del predetto atto dispositivo ex art. 2901 c.c., anche tenuto conto che si trattava dell'unico immobile di proprietà del debitore;
(c) in subordine, che gli acquirenti siano condannati al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione del diritto di credito dell'attrice. si è costituito eccependo: i) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Controparte_2
Verona in favore del Tribunale di Brescia, quale giudice del luogo di residenza del convenuto, il quale riveste la qualifica di consumatore;
ii) l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione obbligatoria;
iii) l'improcedibilità della domanda per difetto di negoziazione assistita;
iv) l'infondatezza nel merito delle domande attoree, in quanto il credito fatto valere da è ancora sub iudice ed in CP_1 quanto il corrispettivo pattuito dalle parti era in linea con i valori di mercato dell'epoca. si è costituita eccependo - in via preliminare - l'improcedibilità della domanda per Parte_1 mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita ex art. 2 ss. L. 162/2014 nonché la sua inammissibilità per difetto in capo all'attrice dell'interesse ad agire nei suoi confronti, stante l'assenza di qualsiasi rapporto di debito/credito con e stante la sua qualità di mera comproprietaria CP_1 dell'immobile venduto.
2 Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda revocatoria, evidenziando in primo luogo l'insussistenza di un 'atto dispositivo' nell'accezione di cui all'art. 2901 c.c., sul rilievo che nonché della scientia fraudis
e del consilium fraudis in capo alla comproprietaria.
Ha inoltre chiesto il rigetto della domanda di simulazione, allegando la natura reale del trasferimento e l'effettivo versamento del prezzo.
Si sono infine costituiti e , eccependo i) l'improcedibilità della Parte_2 Parte_3 domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, quanto alla domanda risarcitoria svolta in via subordinata, anche della negoziazione assistita;
ii) l'infondatezza della domanda di simulazione, in quanto l'effettivo trasferimento del bene si desume dal fatto che la vendita è stata autorizzata dall'autorità giudiziaria, che il prezzo è risultato congruo sulla base di una perizia asseverata, che vi è documentazione attestante i pagamenti, che al fine dell'acquisto i compratori hanno contratto un mutuo ipotecario, che è stata pagata la provvigione ad un mediatore, che i compratori hanno trasferito la propria residenza nell'immobile de quo e vi hanno svolto lavori di ristrutturazione;
iii)
l'infondatezza della domanda revocatoria sul piano sia oggettivo sia soggettivo, poiché: il credito fatto valere da non è stato accertato in via definitiva, il bene venduto non è mai entrato a far parte CP_1 del patrimonio del il prezzo pattuito era congruo rispetto al valore dell'immobile, gli CP_2 acquirenti non erano a conoscenza dell'esposizione debitoria del e non vi è prova che CP_2 quest'ultimo si sia reso impossidente;
iv) l'infondatezza della domanda risarcitoria per l'insussistenza e la mancata prova dei relativi requisiti.
In via riconvenzionale trasversale, subordinatamente all'accoglimento delle domande attoree, i convenuti e hanno chiesto la condanna degli altri convenuti alla restituzione del Parte_2 Parte_3 corrispettivo ricevuto per la vendita dell'immobile, oltre al risarcimento dei danni e alla corresponsione dell'indennità ex art. 1150 c.c. per i miglioramenti apportati all'immobile; ovvero, in via residuale e subordinata, la loro condanna ad indennizzare la diminuzione patrimoniale subita ai sensi dell'art. 2041
c.c..
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., le istanze istruttorie sono state ritenute inammissibili ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 6.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
* * *
1. L'eccezione di incompetenza territoriale va disattesa perché infondata.
3 L'azione revocatoria, essendo un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, trae fondamento dall'obbligazione rimasta inadempiuta, che il creditore chiede di tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio asseritamente pregiudizievole posto in essere dal proprio debitore. Ne consegue che la competenza per territorio per l'actio pauliana si determina avendo riguardo al rapporto obbligatorio originario tra creditore (attore) e debitore (convenuto), con applicazione dei criteri propri delle cause in materia di obbligazioni, tra cui il luogo di adempimento dell'obbligazione (Cass. n. 1594 del 24.1.2020).
Nel caso di specie sussiste pertanto la competenza del Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 20 c.p.c., trattandosi di un'obbligazione di pagamento da adempiere al domicilio del creditore Controparte_1
(ossia, Verona) ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c..
[...]
Deve escludersi l'applicabilità del foro esclusivo del consumatore, tenuto conto che l'obbligazione di rivalsa fatta valere da in sede monitoria trae origine da una polizza fideiussoria prestata in CP_1 favore dell' di cui era socio Parte_4 Controparte_2 illimitatamente responsabile. Da ciò consegue che si tratta di obbligazione che quest'ultimo ha assunto per scopi inerenti alla propria attività professionale e che va esclusa la sua qualità di consumatore con riferimento al rapporto per cui è causa.
La competenza del Tribunale di Verona, inoltre, sussiste anche con riferimento alle ulteriori domande attoree, nella misura in cui la deroga alla competenza territoriale è ritenuta ammissibile quale corollario della possibilità di derogare alla competenza per valore ex art. 104 c.p.c. nel caso di pluralità di domande proposte nei confronti della stessa parte (Cass. n. 15252 del 16.7.2020).
2. Allo stesso modo, va disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Infatti, “l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità 'inter partes' dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del
2010” (Cass. n. 25855 del 23.9.2021).
Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'azione di simulazione, che, come evidenziato in una recente pronuncia di merito, “è un'azione contrattuale anche quando sia volta a privare di efficacia tra le parti un negozio traslativo di un diritto reale ex art. 1414 c.c., ragion per cui la tutela giurisdizionale domandata in via diretta appare di tipo contrattuale e non reale né di tipo possessorio né petitorio, venendo in considerazione il diritto di usufrutto
[in questo caso, di proprietà] solo quale petitum mediato a valle dell'azione contrattuale predetta, mentre la mediazione obbligatoria nell'intento del legislatore deve riguardare le cause inerenti direttamente la proprietà, il possesso, o
4 diritti reali minori quali diritti 'assoluti' e non quali pretese restitutorie o sottostanti” (Trib. Milano, Sez. II, n. 9350 del 16.11.2021).
3. Ancora in rito: si osserva che la contestuale proposizione della domanda di accertamento della simulazione e della domanda revocatoria – entrambe in via principale – va intesa come proposizione di tali domande in via tra loro alternativa e deve ritenersi in concreto ammissibile, in base al principio per cui “l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra” (Cass. n. 7121 del
15.3.2024).
Fatte queste premesse, si passa all'esame del merito di ciascuna di tali domande.
4. È infondata, in primo luogo, la domanda di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di compravendita.
Gli argomenti dedotti a tale proposito dall'attrice (asserita incongruità e mancato pagamento del prezzo di vendita) sono di per sé incompatibili con la tesi della natura assoluta della simulazione del negozio: affermare che il prezzo pattuito era inferiore al valore effettivo del bene e che lo stesso non fu effettivamente pagato significa infatti sostenere che si trattava di un negotium mixtum cum donatione, ciò che contrasta con l'assunto secondo cui invece si sarebbe trattato, nella fattispecie, di un negozio solo apparente, che non ha comportato l'effettivo trasferimento del bene in capo all'acquirente (Cass. n.
19099 del 2.9.2009).
In altre parole, le circostanze dedotte dall'attrice sono tali per cui, anche laddove provate, non sarebbero idonee a dimostrare la simulazione assoluta dell'atto, in termini di inesistenza di un reale trasferimento della proprietà del bene (dato, quest'ultimo, mai espressamente contestato).
A ciò si aggiunga che le suddette circostanze risultano comunque smentite dagli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, rinviandosi sul punto alle considerazioni svolte nel prosieguo.
5. Quanto alla domanda revocatoria, è opportuno esaminare in primo luogo l'eccezione di “difetto di interesse ad agire” sollevata dalla convenuta Parte_1
L'eccezione – che pare più correttamente qualificabile come difetto di legittimazione passiva o di titolarità del rapporto sostanziale in capo alla convenuta – è fondata.
È infatti pacifico che tra e non intercorra alcun rapporto di debito/credito Parte_1 CP_1 tale da legittimare la seconda ad agire in via revocatoria rispetto ad atti dispositivi compiuti dalla prima.
5 Ne consegue che la domanda revocatoria, formulata dall'attrice rispetto all'atto di compravendita nella sua totalità, va senz'altro rigettata nella parte in cui ha ad oggetto la compravendita della quota di comproprietà dell'immobile riferibile a e ciò per difetto della qualità di creditore in Parte_1 capo a , che costituisce uno dei presupposti dell'azione di cui all'art. 2901 c.c.. CP_1
Fermo quanto precede, deve darsi atto che la domanda, per come formulata, potrebbe anche essere interpretata come limitata alla sola porzione dell'atto di compravendita posta in essere da
[...] nelle conclusioni dell'atto di citazione, infatti, si chiede la revoca del contratto di Controparte_2 compravendita del 13.12.2021 “con il quale il sig. trasferiva” in favore di Controparte_2
e gli immobili ivi specificatamente indicati. Parte_2 Parte_3
Anche a voler accedere a tale interpretazione, resta il fatto che non aveva titolo per Parte_1 essere convenuta nel presente giudizio, non essendo nemmeno ravvisabile un litisconsorzio necessario tra i due comproprietari disponenti.
6. Venendo al merito della domanda svolta nei confronti di anche tale Controparte_2 domanda è infondata e va rigettata, in quanto non ne risultano integrati i necessari presupposti sostanziali.
Sul piano oggettivo, manca infatti la prova che l'atto impugnato abbia comportato una lesione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., alla cui tutela è finalizzato il rimedio dell'azione revocatoria, con la conseguenza che non è stata dimostrata la sussistenza dell'eventus damni ma anche, a monte, l'esistenza di un 'atto dispositivo'.
Le parti convenute hanno infatti documentato che: a) l'immobile compravenduto era un bene ricompreso nell'eredità della defunta sig.ra zia di e Persona_1 CP_2 Parte_1 eredità che gli stessi hanno accettato con beneficio di inventario;
b) nel contesto della procedura di inventario, il bene è stato stimato da un perito, che ha reso una relazione di stima asseverata per il valore di € 255.000; c) la stipula dell'atto di compravendita al prezzo di € 250.000, è stata autorizzata in data 12.11.2021 dal Tribunale di Lecco ai sensi dell'art. 493 c.c., quale atto di straordinaria amministrazione relativo ad un bene ereditario.
Ora, è noto che “l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede” (art. 490, comma 1, c.c.), tanto che “i creditori dell'eredità hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede” (art. 490, comma 2, n. 3 c.c.).
Tale separazione tra i patrimoni significa, in altre parole, che i beni che fanno parte dell'eredità accettata con beneficio d'inventario non entrano a far parte del patrimonio dell'erede. All'esito della procedura di liquidazione del patrimonio ereditario, a quest'ultimo spettano soltanto “le attività che residuano, pagate le
6 spese della curatela e soddisfatti i creditori [ndr: ereditari] e i legatari collocati nello stato di graduazione” (art. 508, ultimo comma, c.c.).
La conseguenza di quanto precede è che l'immobile oggetto della compravendita del 13.12.2021 non ha mai fatto parte del patrimonio, né attuale né futuro, dell'erede il quale Controparte_2 solo costituisce la garanzia patrimoniale su cui i creditori di quest'ultimo (tra cui ) può fare CP_1 affidamento ai sensi dell'art. 2740 c.c..
Ciò che entrerà a far parte del patrimonio dell'erede sarà soltanto l'eventuale valore residuo della liquidazione del patrimonio ereditario (al netto dei debiti ereditari e delle spese), ma in ogni caso non l'immobile compravenduto in quanto tale. L'atto di compravendita è stato infatti legittimamente compiuto con l'autorizzazione giudiziale nell'ambito della procedura dell'eredità beneficiata dettata dagli artt. 484 ss. c.c., senza mai transitare all'interno del patrimonio dell'erede.
Ma se il bene non rientra nella garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., allora la sua cessione non è ontologicamente configurabile come un 'atto dispositivo' del patrimonio del debitore, e tantomeno può sussistere una lesione della predetta garanzia patrimoniale (eventus damni).
7. Le osservazioni che precedono sono dirimenti ai fini del rigetto della domanda.
Pare opportuno tuttavia evidenziare che è carente nella fattispecie anche la prova dell'elemento soggettivo, il quale, trattandosi di atto a titolo oneroso, deve sussistere tanto in capo al debitore quanto in capo ai terzi acquirenti.
Per assolvere a tale onere, parte attrice ha affermato che il consilium fraudis in capo agli acquirenti e si dovrebbe evincere dai seguenti elementi indiziari: a) vendita del bene ad un Parte_2 Parte_3 prezzo di molto inferiore a quello reale di mercato;
b) mancata prova dell'effettivo versamento del corrispettivo;
c) alienazione dell'unico immobile di proprietà del debitore.
Gli elementi indiziari appena elencati, tuttavia, non trovano riscontro probatorio alcuno.
Quanto al punto a), ha affermato in modo assolutamente apodittico che l'immobile avrebbe CP_1 un valore (€ 350.000) ben maggiore del prezzo pattuito (€ 250.000), senza però allegare alcunché in ordine alle caratteristiche dell'immobile e alle ragioni di tale discrasia, ed inoltre senza produrre alcuna perizia di parte o altro documento (parametri OMI, valori catastali, etc.) idoneo a riscontrare o rendere quantomeno verosimile la circostanza così genericamente allegata. A fronte di una radicale carenza di allegazione e di prova, una consulenza tecnica era inammissibile (Cass. n. 30218 del 15.12.2017).
A contrario, poi, si rileva che la congruità del prezzo può desumersi dalla relazione di stima asseverata redatta nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio ereditario, ove il valore del bene è stato quantificato in € 255.000 (doc. 5 fascicolo . Parte_1
7 Quanto al punto b), gli acquirenti hanno dimostrato il versamento integrale in favore dei venditori del prezzo convenuto di € 250.000 (è stata prodotta copia degli assegni circolari e degli estratti conto degli acquirenti sui quali è avvenuto l'addebito; doc. 9, 11, 12).
Quanto alla circostanza per cui il venditore si sarebbe spogliato dell'unico immobile di sua proprietà, basti richiamare quanto argomentato in precedenza circa il fatto che l'immobile in questione non è mai entrato a far parte del patrimonio del debitore.
In senso contrario all'esistenza del consilium fraudis va infine valorizzata l'assenza di qualsiasi pregresso rapporto tra le parti della compravendita.
8. Stante il rigetto delle domande principali, non ricorrono nemmeno i presupposti (condotta colposa, danno) per configurare una responsabilità aquiliana dei terzi acquirenti, cosicché va rigettata anche la domanda risarcitoria svolta nei loro confronti in via subordinata.
Per il principio della ragione più liquida, resta assorbita anche l'eccezione di improcedibilità sollevata con riferimento a tale domanda per difetto della negoziazione assistita.
9. Alla soccombenza segue la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti convenute, che si liquidano nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, nella misura minima per la fase di trattazione (limitata allo scambio delle memorie) e media per tutte le altre fasi, avendo riguardo allo scaglione di valore applicabile in regione dell'entità del credito attoreo.
Ricorrono inoltre i presupposti per condannare al pagamento di una somma in favore dei CP_1 convenuti ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., per avere agito e resistito in giudizio quantomeno con colpa grave e, in particolare, per aver formulato la domanda di accertamento della simulazione su presupposti ex ante insufficienti per il suo accoglimento;
per aver affermato del tutto apoditticamente la natura vile del prezzo di acquisto, senza addurre a sostegno alcun dato di riscontro, né nell'atto introduttivo né nel corso dell'intero giudizio;
per aver insistito nelle proprie argomentazioni iniziali senza replicare alle argomentazioni e produzioni del convenuto, che sconfessavano le proprie allegazioni in fatto su profili rilevanti ai fini della decisione (ad esempio, in punto di prova del pagamento del prezzo). Tenuto conto di tutte le circostanze sopra evidenziate, si ritiene equo quantificare l'importo di tale condanna in somma corrispondente a circa un quarto di quella riconosciuta a titolo di compenso professionale, e quindi in € 1.600,00.
Va infine ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda di accertamento della simulazione e della domanda revocatoria dell'atto dispositivo per cui è causa (se effettuata), da eseguirsi dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
8 • rigetta le domande attoree;
• condanna a rifondere le spese del presente giudizio, Controparte_1 che si liquidano come segue:
- € 6.713,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, CPA e IVA di legge, in favore di
Controparte_2
- € 6.713,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, CPA e IVA di legge, in favore dell'Avv.
Monica Rosano, difensore di che si è dichiarata antistataria ex art. 93 Parte_1
c.p.c.;
- € 6.713,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, CPA e IVA di legge, in favore dell'Avv.
Mauro Leanza, difensore di e , che si è dichiarato Parte_2 Parte_3 antistatario ex art. 93 c.p.c.;
• condanna a titolo di sanzione ex art. 96 co. 3 c.p.c., al Controparte_1 pagamento della somma di € 1.600,00 a favore di della somma di Controparte_2
€ 1.600,00 a favore di e della somma di € 1.600,00 a favore di Parte_1 Parte_2
e ;
[...] Parte_3
• ordina all'Agenzia delle Entrate competente per territorio di procedere alla cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali dell'attrice (se effettuata), dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
Verona, 19.6.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
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