TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/12/2025, n. 4580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4580 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU ND, a seguito dell'udienza del
16/12/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5036/2024 promossa da nato a [...] il [...] e residente a [...]
SA RI n. 39, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1 calce al ricorso, dall'Avv. Davide S. Ancona (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio a Gela, in via Europa 93; ricorrente contro con sede legale a 95030 – MASCALUCIA (CT), Via Alcide De Controparte_1
Gasperi, 35 in persona del suo legale rappresentante p.t. dott.ssa nata a [...] Controparte_2 il 25.11.1967 cf: rappresentata e difesa per procura resa in calce al presente C.F._3 atto, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'avv.to Luigi Borgia (C.F. C.F._4 pec: del foro di Siracusa e dall'avv.to Francesca Irina Email_1
ID (c.f. del foro di Catania, con facoltà di agire anche C.F._5 disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in forza di procura in calce alla memoria di costituzione;
resistente
Avente ad oggetto: rapporto di lavoro subordinato – pagamento somme
All'udienza del 16 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note sostitutive ex art. 127 ter cpc le parti concludevano come in atti.
In fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato il 25 maggio 2024 ha dedotto: Parte_1 di essere stato ricoverato presso la CTA (Comunità Terapeutica Assistita) dal CP_1
25/1/2012 al 25/3/2015 e dal 7/8/2015 al 22/11/2021 (data di fine pena) in regime di detenzione
1 domiciliare poiché affetto da “Depressione di grado medio grave in soggetto con Anoressia nervosa” ritenuta dagli organi competenti non trattabile in struttura penitenziaria;
di essere stato ricoverato presso la detta struttura prima in regime di custodia cautelare e poi per scontare la pena inflittagli dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania con sentenza n. 5/2014 del
30.1.2014, con una sola breve interruzione di 4 mesi (dal 25/3/2015 al 7/8/2015), in regime di detenzione domiciliare per svolgere, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, un programma psicoterapeutico e riabilitativo data l'incompatibilità con il regime penitenziario;
che su disposizione del Tribunale del Riesame di Caltanissetta veniva disposto il ricovero presso la
CTA con decorrenza dal 25/1/2012, dove per circa 3 anni intraprendeva un programma CP_1 riabilitativo concordato con il Dipartimento di Salute Mentale di Gela e veniva sottoposto a trattamento psicofarmacologico con antidepressivi e stabilizzatori dell'umore, nonché ad interventi psicoterapeutici da parte dell'equipe multidisciplinare (psichiatri, psicologici, pedagogisti) e riabilitativi da parte di educatori e tecnici della riabilitazione;
che, passata in giudicato la sentenza di condanna (definitiva il 17/3/2015), in data 25/3/2015 veniva tradotto in carcere dove rimaneva fino al 7/8/2015, data in cui ritornava in Comunità in regime di detenzione domiciliare per via della repentina riacutizzazione delle patologie dalle quali era affetto;
che da tale epoca (7/8/2015) fino alla data ultima di espiazione della pena (22/11/2021) era rimasto ricoverato presso la struttura, odierna convenuta, per essere al contempo curato e controllato da personale medico-sanitario esterno, con espressa disposizione di potersi allontanare solo ed esclusivamente per sottoporsi ad accertamenti, controlli, visite e ricoveri presso gli Istituti
Ospedalieri della provincia di Catania, con l'obbligo di permanervi e di non uscire senza essere preventivamente autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza di Catania;
che nel corso dell'intero periodo di ricovero permanevano le condizioni per l'applicazione della misura alternativa, come veniva certificato da relazione redatta dall'equipe della CTA CP_1 del 3/7/2017, dalla “Relazione sulle condizioni cliniche e comportamentali del sig. Parte_1
” a firma del medico psichiatra della struttura, Dott. , del 6/7/2018 e
[...] Persona_1 successiva del 24/4/2019, con le quali si evidenziava, per quanto in questa sede rileva, che egli aveva “tratto enorme giovamento dalle gratificazioni ricevute in seguito a lavori manuali che regolarmente” svolgeva “per impegnare il tempo. Le capacità e l'impegno mostrato in “ambito lavorativo” hanno fatto sì che gli venisse recentemente proposto un impiego presso una ditta
“multiservizi” a tempo indeterminato”; che ancora in data 29/8/2019 si evidenziava la precaria condizione psicofisica in cui versava, tanto che il Tribunale di Sorveglianza prorogava la misura della detenzione domiciliare per motivi
2 sanitari, disponendo che (cfr. Ordinanza del 30/10/2019) “lo stesso” permanesse Cont
“continuativamente nella propria abitazione sita in sita in Mascalucia” per CP_1
“essere curato e controllato da personale medico-sanitario esterno e dalla quale potrà allontanarsi esclusivamente per sottoporsi ad accertamenti, controlli, visite e ricoveri presso gli Istituti
Ospedalieri della città di Catania, con l'obbligo di comunicare ogni volta preventivamente alla PS di Catania la data e la meta del proprio spostamento e di produrre adeguata documentazione medica. Qualsiasi spostamento dalla propria abitazione per altra causa o al di fuori degli ambiti territoriali sopra indicati dovrà essere preventivamente autorizzato dal magistrato di Sorveglianza di Catania...”.
Tanto premesso il ricorrente ha dedotto che durante tutto il primo periodo di ricovero (2012-2015) era stato “sottoposto” all'esecuzione di piccoli lavori manuali praticati nell'ambito delle attività riabilitative programmate;
che a partire dall'anno 2015/2016, cioè nel c.d. secondo periodo di ricovero, la situazione mutava radicalmente poiché, pur nel quadro clinico e psicofisico negativamente stabile, come prima evidenziato, gli veniva da un lato consentito e dall'altro imposto di svolgere una vera e propria attività lavorativa a tempo pieno, senza che tale attività fosse stata autorizzata dall'Autorità
Giudiziaria né tantomeno che venisse retribuita;
che la predetta attività, inizialmente prevista per impiegare il tempo ed in una “presunta” ottica riabilitativa, mai autorizzata né articolata nell'ambito di un piano terapeutico dettagliato, ed in ogni caso totalmente al di fuori del progetto terapeutico-riabilitativo individuale disciplinato dalla Carta dei Servizi della ben presto si era trasformata in una effettiva prestazione lavorativa CP_1 illegale, prestata gratuitamente, in nero e senza alcuna autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, alle dipendenze della che ne aveva tratto ampio e documentato vantaggio;
Parte_2 che egli assumeva di fatto il ruolo di operaio tuttofare impiegato quotidianamente e per l'intera giornata in attività lavorative di riparazione, ristrutturazione, restauro e di manutenzione degli edifici di quali a titolo esemplificativo: tinteggiatura pareti, tinteggiatura di porte e CP_1 finestre, riparazioni idrauliche ed elettriche, giardinaggio, gestione quasi esclusiva del magazzino attrezzi, utilizzo di qualsiasi utensile per lo svolgimento delle lavorazioni, acquisto ed installazione di materiale di varia natura, il tutto su richiesta dei responsabili della Comunità ed a beneficio della struttura, con una attività di vero e proprio sfruttamento delle abilità manuali e capacità lavorative dell'IA; che alcuna retribuzione gli veniva corrisposta, mentre la dottoressa (titolare Controparte_2 della struttura) assumeva personalmente l'impegno che dopo il “fine pena” sarebbe stato assunto
3 con formale contratto di lavoro per continuare a svolgere - regolarmente stipendiato - le stesse attività che nel frattempo già svolgeva da anni, peraltro recandosi, in assenza di lecita autorizzazione, al di fuori della struttura, sia da solo che in compagnia di un manutentore della stessa, ad acquistare il materiale di volta in volta necessario allo svolgimento dei lavori di riparazione e manutenzione che poi personalmente svolgeva;
che era accaduto che già nel 2016, in occasione dei congressi presso la Controparte_3
(anch'essa di proprietà o comunque nella gestione della ), egli venisse
[...] CP_2 impiegato nell'attività di fonico, fotografo, addetto al montaggio e sistemazione di tavoli e sedie e quant'altro necessario allo svolgimento del convegno, ove veniva condotto restandovi per intere giornate anche da solo, senza la sorveglianza detentiva e sanitaria dovuta;
che ciò era accaduto anche “nel periodo Covid” (2020) dove, anche a rischio della sua salute e nonostante l'espresso divieto contenuto nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del
30/10/2019, gli veniva richiesto di svolgere ogni attività utile alla gestione della casa di riposo
[...]
; CP_3 che in innumerevoli altre occasioni per lo svolgimento di commissioni, (financo per l'acquisto di telecomandi e gestione del contratto Sky), richieste quasi sempre dal responsabile della struttura sig.
e spesse volte direttamente dalla stessa titolare , si allontanava Persona_2 CP_2 temporaneamente per acquisto di materiale di varia natura e tipologia (edile, idraulico, elettrico ecc.), necessario alle attività di manutenzione della struttura;
che ogni uscita era autorizzata per motivi sanitari o per partecipare ad attività riabilitative esterne, che certamente non includevano i compiti sopra precisati;
che egli veniva mandato in giro con gli operai (soprattutto con il manutentore a svolgere Per_3 attività lavorativa (come ad esempio montare letti e scaffali) presso altre struttura di proprietà della o a svolgere, per conto della stessa, commissioni ad acquisti di materiale utile alla CP_2 gestione ordinaria e straordinaria della struttura e perfino in più occasioni incaricato di pulirle la automobile, in una occasione venendogli richiesto di smontare i sedili per una pulizia più approfondita;
e ciò per il tramite del responsabile di struttura, Rag. su mandato della Persona_2
, che lo incaricava di svolgere le attività più svariate, come si poteva evincere dal tenore CP_2 dei messaggi whatsapp che gli venivano inviati e che riportava testualmente in ricorso, approfittando della sua fragile personalità e illudendolo in ordine ad una sua futura collocazione lavorativa.
Riferiva che in data 1/12/2021, cioè pochissimi giorni dopo il “fine pena” del 22/11/2021, veniva effettivamente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Controparte_4
[..
[...] (anch'essa di proprietà della Dott.ssa ) con la qualifica di operaio addetto alle pulizie
[...] CP_2 livello A, seppure di fatto impiegato nelle più svariate attività, come sino a quel momento svolte;
che, appena un mese dopo l'assunzione, su disposizione della , in data 5/1/2022 veniva CP_2 tuttavia costretto a dimettersi per “motivi personali” per essere riassunto, tre giorni dopo con decorrenza dal 10.1.2022, dall'Agenzia per il Lavoro denominata “LIFE S.P.A.”, per svolgere attività lavorativa sempre presso la ma questa volta con contratto di lavoro Controparte_4 part-time a tempo determinato.
Ha quindi dedotto che era stato sostanzialmente sfruttato, non essendo stato retribuito per l'attività svolta, che nulla aveva a che vedere con le attività riabilitative previste dalla carta dei servizi, facendo anche uso di macchinari pericolosi non consentiti.
In diritto osservava quindi che l'art. 15 della l. 354/1975 - Ordinamento penitenziario (O.P.), individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurata un'occupazione lavorativa.
Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa delle persone in stato di detenzione sono definite dall'art. 20 come riformato dai d.lgs. 123 e 124 del 2018. Nel nuovo quadro normativo il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi. I detenuti che lavorano sono remunerati, hanno diritto a ferie, ad assenze per malattia retribuite, a contributi assistenziali e pensionistici.
Ai sensi dell'art. 20 dell'O.P. il lavoro penitenziario può innanzitutto svolgersi sia all'interno che all'esterno dell'Istituto.
Con legge 103/2017 e con d.lgs. 123 e 124 del 2018 si è estesa la disciplina del lavoro dagli istituti penitenziari alle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà personale.
I detenuti che lavorano alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria percepiscono una remunerazione pari ai 2/3 di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Un aumento delle retribuzioni di circa l'80% in adeguamento agli importi previsti dal CCNL decorrente dal 1994
è entrato in vigore dal 1° ottobre 2017 e un secondo dal 1° luglio 2019, mentre le retribuzioni dei lavoratori alle dipendenze di soggetti esterni sono uguali a quelle dei lavoratori liberi. Il rapporto di lavoro intercorre tra il detenuto e le imprese che gestiscono l'attività lavorativa mentre il rapporto di queste ultime con le direzioni è definito tramite convenzioni.
Nel caso di specie, tenuto conto delle precarie condizioni di salute psicofisica in cui egli versava, ragione per cui era stato recluso in detenzione domiciliare presso la per seguire un Controparte_1 programma psicoterapeutico e riabilitativo su ordine dell'Autorità Giudiziaria, non era stato
5 consentito svolgere attività lavorativa, in quanto sottoposto a detenzione domiciliare per motivi sanitari.
Cionondimeno, aveva comunque di fatto lavorato. Dovevano ritenersi applicabili, quantomeno in via analogica, tutte le altre norme che disciplinano il lavoro svolto dai detenuti alle dipendenze di soggetti esterni all'Amministrazione penitenziaria, dovendo essergli riconosciuta una retribuzione uguale a quella dei lavoratori liberi.
Andava tenuto conto che per i condannati il lavoro “non si costituisce” per contratto ma mediante provvedimenti di "assegnazione al lavoro" e che, quand'anche costituisca modalità di esecuzione della pena, non può mai comportare un aggravamento della stessa, non può avere carattere afflittivo, e soprattutto deve essere remunerato.
Assumeva quindi di avere diritto, per l'attività lavorativa prestata ininterrottamente e con cadenza quotidiana almeno dal 2016 fino al novembre 2021 alle dipendenze di fatto della
[...]
in assenza di autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria per Parte_3 motivi sanitari, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale anche per essere stato sottoposto ad attività lavorativa incompatibile con il suo stato di salute, con l'aggravante di averla illegalmente e subdolamente spacciata per attività riabilitativa.
Al fine di calcolare il risarcimento complessivamente dovuto, andava preso a riferimento il CCNL
AIOP R.S.A., che alla voce D1 prevede una retribuzione lorda mensile di € 1.285,00 per tredici mensilità, oltre che considerarsi il danno patrimoniale e non subìto, considerate le norme di rilievo costituzionale (artt. 2, 3, 4, 32, 35 e 36) e la disciplina di cui al D.L.vo 81/2008, e agli artt. 2087,
2043 e 2059 c.c. e 185 c.p. (anche secondo i principi di cui a SS.UU. 6572/2006 e 26972/2008); tutti i danni sofferti da , dovevano essere integralmente risarciti. Parte_1
Il predetto danno poteva quantificarsi, in via equitativa, in misura pari ad € 2.000,00 per ogni mese di lavoro in nero, comprendente la mancata corresponsione della retribuzione mensile, dello straordinario non retribuito, della quota di TFR, delle ferie non godute, per tredici mensilità per un totale di € 26.000 annui e dunque per il periodo di effettivo lavoro pari a 6 anni (2016-2021) di €
156.000,00.
A tale somma doveva sommarsi un risarcimento a titolo di danno non patrimoniale per la lesione del diritto alla salute ed alla dignità morale quale massima espressione della dignità umana, calcolato sempre in via equitativa di € 50.000,00.
Formulava quindi le predette conclusioni:
6 “… …. …. ritenere e dichiarare, con qualsiasi utile statuizione, che per gli anni dal 2016 al 2021 il
Sig. ha svolto attività lavorativa, continuativa ed ininterrotta, alle dipendenze di Parte_1 fatto della CP_1
Ritenere e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, sempre con qualsiasi utile statuizione, che a fronte di tale resa attività lavorativa il ricorrente ha diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 della Cost., al pari di ogni altro lavoratore, ad una retribuzione adeguata alle mansioni svolte, in proporzione all'entità delle prestazioni eseguite.
Per l'effetto, condannare, ancora con qualsiasi utile statuizione, la in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pronto pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 206.000,00, di cui € 156.000,00 a titolo di danno patrimoniale da mancata corresponsione della retribuzione mensile (per tredici mensilità), dell'orario straordinario, delle indennità da mancato riconoscimento del riposo settimanale, ferie e reperibilità, da mancato versamento del TFR e di ogni altro emolumento retributivo e previdenziale previsto e dovuto, ed €
50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per la grave violazione dei diritti a copertura
Costituzionale (in primis: lesione del diritto alla salute), per quanto in premessa specificato o a quell'altro importo maggiore e/o minore che sarà stabilito in corso di causa e/o risulterà provato in corso di giudizio o comunque ritenuto congruo e/o equo dall'adito Tribunale, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
In Subordine, ritenere e dichiarare, ancora con qualsiasi utile statuizione, che per l'intero periodo che ci occupa il ricorrente ha comunque proficuamente contribuito con la propria attività disimpegnata in favore della (o per conto della stessa) ad incrementare il profitto della CP_1 datrice di lavoro di fatto subendone un corrispondente danno.
Ritenere e dichiarare, sempre per le ragioni tutte di cui in premessa e sempre con qualsiasi utile statuizione, il diritto del Sig. IA ad essere risarcito di tutti i danni, patrimoniali e non, tra loro connessi.
Conseguentemente, condannare, sempre con qualsiasi utile statuizione, la in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 206.000,00 o a quell'altro importo maggiore e/o minore che sarà stabilito in corso di causa e/o risulterà provato in corso di giudizio o comunque ritenuto congruo e/o equo dall'adito
Tribunale, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
In estremo subordine, per le ragioni tutte di cui in premessa, ritenere e dichiarare con qualsiasi utile statuizione che, per l'intero periodo per cui è causa, la ha violato e/o comunque CP_1 erroneamente e falsamente applicato le disposizioni che tutelano e riconoscono i diritti dei
7 detenuti, anche lavorativi, e disciplinanti le modalità di esecuzione della pena, che non deve subire ulteriori afflizioni, per tutte le ragioni in premessa specificate.
Ritenere e dichiarare, ancora con qualsiasi utile statuizione, che tale condotta ha privato il ricorrente della possibilità di concorrere legittimamente al riconoscimento economico per cui è causa, traducendosi in una perdita di chance e, comunque, in una incontestabile maggiore afflizione della pena ed in una grave lesione del diritto alla salute.
Conseguentemente condannare, sempre con qualsiasi utile statuizione, la in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente a titolo di risarcimento per perdita di chance di € 156.000,00, nonché di € 50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, e quindi al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €
206.000,00, o a quell'altro importo maggiore e/o minore che sarà stabilito in corso di causa e/o risulterà provato in corso di giudizio o comunque ritenuto congruo e/o equo dall'adito Tribunale, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
2. Con memoria del 29.8.2024 si è costituita in giudizio Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott.ssa
[...] CP_2
, la quale nell'assumere che controparte aveva offerto una ricostruzione dei fatti del tutto
[...] parziale, inveritiera e smentita, peraltro, dalla stessa produzione documentale allegata al ricorso, ha svolto ampie difese volte al rigetto del ricorso.
Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso atteso che durante il periodo di espiazione della pena, il ricorrente, considerata la durata della condanna inflitta ben superiore a 5 anni, versava in stato di interdizione legale ai sensi dell'art. 32 c.p., ciò incidendo anche sulla incapacità di agire per il compimento di atti di natura patrimoniale, tra cui rientra l'instaurazione di un valido rapporto lavorativo con la stipula del relativo contratto.
Nel merito ha comunque dedotto l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto.
L'art 47 ter, comma 4, dell'Ordinamento penitenziario stabilisce che “Il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo
284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare”.
Nel caso in esame, il ricorrente durante il suo ricovero/detenzione presso la Controparte_1 come previsto dall'ordinamento penitenziario, ha seguito un percorso riabilitativo individualizzato
(PTI) approvato e supervisionato dall'Assessorato Regionale e dal Dipartimento di Salute Mentale
8 di appartenenza, che per l'appunto è l'organo deputato a verificare e controllare i percorsi riabilitativi di tutti i pazienti, giudiziari e non giudiziari, ospiti nelle Comunità Riabilitative.
Questi obiettivi si realizzano attraverso un percorso terapeutico-riabilitativo individualizzato (PTI) che rispetta le specifiche necessità di ogni ospite e paziente. Il percorso riabilitativo individualizzato viene – si ribadisce- proposto e autorizzato, nonché supervisionato a cadenza regolare dal
Dipartimento di Salute Mentale di competenza.
Nel caso di specie, il sig. , come emerge dalla Relazione medico-psichiatrica del Prof. Parte_1 [...]
- CTU, nominato dalla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, (all.4 della produzione di Per_4 controparte) presentava una personalità dai tratti narcisistici, accanto al quadro clinico depressivo reattivo alla situazione carceraria.
Come evidenziato nella relazione del CTP, dott. (doc.1 allegato alla presente Persona_5 memoria) “il tratto narcisistico ……., è una connotazione stabile, e condizionante, la personalità.
Esso non solo caratterizza il comportamento, ma, non raramente, può anche provocare un quadro depressivo”. Il soggetto affetto da tratti narcisistici “non possiede la capacità di sopportare alcuna condizione che non sia compatibile con l'idea (elevata) che il soggetto ha di sé. Pertanto, quando si trova in condizioni che egli considera non all'altezza di sé, prova sensazioni di umiliazione e insofferenza e, generalmente, reagisce con un quadro depressivo oppure con agiti, che possono nei casi più gravi, risultare violenti, dando la colpa ad altri, o all'ambiente, dei propri insuccessi”.
Considerate, pertanto, le caratteristiche della personalità dell'odierno ricorrente e della sua malattia mentale, gli organi competenti (Tribunale di sorveglianza e Dipartimento di salute mentale) hanno approvato un percorso riabilitativo individualizzato, da effettuarsi presso la Controparte_1 odierna resistente, che potesse adattarsi al detenuto/paziente , che rifiutava tutti quei Parte_1 percorsi riabilitativi dallo stesso considerati non alla sua altezza perché lo mettevano sullo stesso piano degli altri ospiti della struttura.
Dalla relazione del CTP si evince, altresì, che “il sig. ….sia per il suo passato lavorativo Parte_1
(Carabiniere ausiliario, Guardia giurata), sia per la tipologia del suo disturbo (personalità narcisistica/depressiva), a ben ragione, richiedeva un percorso riabilitativo, individualizzato adatto
a lui. Infatti, egli non presentava alcuno di quei deficit, in relazione alle capacità funzionali, tipici della psicosi di cui erano affetti la maggior parte degli altri ospiti. Egli aveva necessità di percorrere un percorso riabilitativo individualizzato ad alta competenza funzionale necessario al suo reinserimento sociale.
Questi percorsi ad alta competenza funzionale non erano disgiunti dalla dimensione squisitamente terapeutica, permettendo, infatti, un recupero del proprio sano narcisismo: il sig. non Parte_1
9 solo si sentiva chiamato a svolgere compiti riabilitativi complessi che non mortificavano il suo livello funzionale complessivo, come potevano essere quelli cui partecipavano pazienti gravi o maggiormente deteriorati, ma gli davano la possibilità di far veder il suo valore all'interno della struttura verso tutti, operatori e pazienti, restituendogli quella fiducia e voglia di rientrare nel mondo, premessa per quel reinserimento in società che, sia il percorso detentivo, che il percorso clinico, hanno come obiettivo comune”.
E così, nel Diario Clinico psicologico presente nella Cartella Clinica della Comunità (sopra citato), periodo 2016-2021, della Dr. (v. doc. 2 allegato alla presente memoria, cartella Clinica Per_6
CTA Major 84/15) si legge, tra l'altro che:
“4.01.2016 Il paziente alterna periodi tranquillità a periodi di insofferenza;
attraverso i colloqui e tentativi di inserirlo in attività riabilitative si cerca di far elaborare il lutto rispetto all'accaduto delittuoso.
L'emotività appare instabile, le relazioni con gli altri utenti dipendono da una selezione che il paziente fa rispetto a chi ritiene degno della sua compagnia”.
“9.2.2016 Il quadro psicopatologico appare invariato rispetto al periodo di osservazione precedente. Tende spesso a ricercare il contatto con gli operatori o i componenti dell'equipe psico- medica così da sentirsi adeguato a dialogare con gente della sua altezza. Affettività adeguata”
“12.7.2017 Il paziente è impegnato fisicamente in lavoretti che distolgono il pensiero e la preoccupazione del suo futuro giudiziario. Tono lievemente migliorato. Si concordano sedute e colloqui settimanali di sostegno a questo momento particolarmente difficile. Mantiene altresì personalità narcisistica ed egoriferita che lo induce a riferire le colpe della sua sofferenza ad altri, senza un reale giudizio critico e costruttivo” (grassetto aggiunto).
“5.3.2021 Il paziente appare tranquillo e tende ad occuparsi la giornata svolgendo dei lavoretti di aiuto per alcuni pazienti come aggiustare qualcosa che si è danneggiato. Emotività sempre instabile, di fronte alle frustrazioni non reagisce sempre in maniera adeguata” (grassetto aggiunto).
In particolare, da quest'ultima annotazione fatta alla fine del periodo di permanenza nella CTA,
(5.03.2021) emerge un recupero della propria funzione sociale nel “volontariamente cercare di fare lavoretti di aiuto per alcuni pazienti come aggiustare qualcosa che si è danneggiato” (vd. CTP doc.1 cit.) e ciò a testimonianza del proficuo percorso-riabilitativo svolto, soprattutto in considerazione della ben diversa situazione iniziale, quando il sig. lamentava privilegi Parte_1 dati ad altri, sceglieva solo i compagni che considerava alla sua altezza o si rifiutava di partecipare alle numerose attività riabilitative.
10 E invece controparte cerca, oggi, artatamente di distorcere il reale accadimento dei fatti asserendo di essere stato “sfruttato” dalla odierna deducente. Appare quantomeno peculiare che il senso di disagio e sfruttamento palesato dal sig. non sia mai stato manifestato ai (e/o mai colto dai) Parte_1 numerosi specialisti che lo hanno seguito nel suo percorso psicoterapeutico e riabilitativo né mai portato all'attenzione dell'Autorità giudiziaria competente che ininterrottamente ne ha valutato il percorso.
Dalla CTP prodotta (doc.1cit.) emerge in conclusione che “Il sig. ha tratto evidentemente Parte_1 beneficio da tutte le attività che ha svolto all'interno della struttura, come risulta dalle notazioni degli operatori che lo hanno seguito negli anni del suo percorso terapeutico riabilitativo all'interno della CTA e da coloro (DSM, Tribunale di Sorveglianza) che hanno approvato o condiviso il CP_1 suo PTI. Proprio questo percorso terapeutico riabilitativo ha fatto sì che egli alla fine della sua pena detentiva potesse rientrare nel contesto sociale senza alcuna limitazione, cosa che ha fatto”, percorso riabilitativo che, come precisato dallo stesso CTP sarebbe stato anche opportuno che il sig. proseguisse volontariamente anche dopo il “fine pena” “mediante ricorso volontario Parte_1
…. al Dipartimento di Salute Mentale … al fine di evitare ….. nuovamente disagi e scompensi psichici, anche in un'ottica preventiva”.
Ha comunque rilevato nel merito la carenza di elementi dai quali ricavare la ricorrenza nella specie di un vincolo di subordinazione, per emergere piuttosto lo svolgimento di attività volontaria e saltuaria che gli consentiva di impiegare parte del proprio tempo a disposizione in ottica riabilitativa, nell'ambito del progetto terapeutico-riabilitativo individuale disciplinato dalla Carta dei Servizi della C.T.A. Major.
Inconferente era il richiamo alla normativa sul lavoro penitenziario, in ragione di quanto statuito dall'art. 15 della legge 354/1975 s.m.i. (Ordinamento penitenziario) a mente del quale l'occupazione lavorativa è assicurata “… al condannato e all'internato”.
Ha ribadito che il ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa presso la CTA e i CP_1 lavoretti che il medesimo eseguiva all'interno della struttura si inquadravano a pieno titolo nel programma psicoterapeutico e riabilitativo, le attività saltuarie svolte dal ricorrente non essendo connotate da alcun potere direttivo dell'odierna convenuta, né tantomeno dal potere disciplinare, mai esercitato proprio perché il ricorrente svolgeva tali attività saltuarie nella massima libertà e senza alcuna costrizione di sorta. ha un organigramma complesso, con svariati dipendenti e si avvale di ditte esterne con CP_1 cui ha stipulato contratti di manutenzione degli impianti termici, elettrici, ascensore, impianto antincendio, cancello automatico ecc.
11 Nessuna rilevanza, oltre che inveritiera, aveva la riferita circostanza secondo cui in data 5/1/2022
l' veniva costretto alle dimissioni volontarie per “motivi personali” dalla struttura Parte_1 di cui la legale rappresentante è la stessa della odierna ricorrente. Controparte_4
Piuttosto gli impegni all'assunzione, a firma della legale rappresentante della Controparte_4 prodotti da controparte (all.31 di controparte), dimostrano l'intento di voler reintegrare socialmente il ricorrente, al termine del suo percorso riabilitativo presso la Controparte_1
La domanda risarcitoria, era infine oltre che non provata in ordine all'an debeatur, parimenti sfornita di alcuna evidenza probatoria anche in ordine al quantum.
Concludeva quindi chiedendo:
“rigettare l'avverso ricorso perché, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla presente memoria.
Si chiede, altresì, la condanna di controparte ex art. 96 comma 1 c.p.c. stante che, da quanto esposto nella presente memoria, ne ricorrono i presupposti di legge, per la cui quantificazione e determinazione ci si rimette alla valutazione equitativa del giudicante.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge”.
3. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione;
autorizzate le parti al deposito di note contro deduttive e per la formulazione di eventuali richieste di prova anche ai sensi dell'art. 420 c.p.c.; invitate ancora le parti ad interloquire in ordine alla competenza funzionale del Tribunale adito, in funzione di Giudice unico del lavoro, in ordine alle domande per semplificazione contrassegnate con i numeri 2 e 3, stante l'autonomia delle stesse, azionate in forza di causa petendi del tutto avulsa da quella a fondamento della pur spiegata domanda di risarcimento da omesso trattamento retributivo in ragione della prospettata esistenza di un rapporto di lavoro in nero alle dipendenze della resistente;
con ordinanza del 2 maggio 2025 richiamata la propria ordinanza del 26 marzo 2025 con la quale segnatamente si osservava che, con le proposte conclusioni, parte ricorrente chiedeva:
“1) ritenere e dichiarare, con qualsiasi utile statuizione, che per gli anni dal 2016 al 2021 il Sig.
ha svolto attività lavorativa, continuativa ed ininterrotta, alle dipendenze di fatto Parte_1 della CP_1
Ritenere e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, sempre con qualsiasi utile statuizione, che a fronte di tale resa attività lavorativa il ricorrente ha diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 della Cost., al pari di ogni altro lavoratore, ad una retribuzione adeguata alle mansioni svolte, in proporzione all'entità delle prestazioni eseguite.
12 Per l'effetto, condannare, ancora con qualsiasi utile statuizione, la in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pronto pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 206.000,00, di cui € 156.000,00 a titolo di danno patrimoniale da mancata corresponsione della retribuzione mensile (per tredici mensilità), dell'orario straordinario, delle indennità da mancato riconoscimento del riposo settimanale, ferie e reperibilità, da mancato versamento del TFR e di ogni altro emolumento retributivo e previdenziale previsto e dovuto, ed €
50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per la grave violazione dei diritti a copertura
Costituzionale (in primis: lesione del diritto alla salute), per quanto in premessa specificato o a quell'altro importo maggiore e/o minore che sarà stabilito in corso di causa e/o risulterà provato in corso di giudizio o comunque ritenuto congruo e/o equo dall'adito Tribunale, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
2) In Subordine, ritenere e dichiarare, ancora con qualsiasi utile statuizione, che per l'intero periodo che ci occupa il ricorrente ha comunque proficuamente contribuito con la propria attività disimpegnata in favore della (o per conto della stessa) ad incrementare il profitto della CP_1 datrice di lavoro di fatto subendone un corrispondente danno.
Ritenere e dichiarare, sempre per le ragioni tutte di cui in premessa e sempre con qualsiasi utile statuizione, il diritto del Sig. IA ad essere risarcito di tutti i danni, patrimoniali e non, tra loro connessi.
Conseguentemente, condannare, sempre con qualsiasi utile statuizione, la in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 206.000,00 o a quell'altro importo maggiore e/o minore che sarà stabilito in corso di causa e/o risulterà provato in corso di giudizio o comunque ritenuto congruo e/o equo dall'adito
Tribunale, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
3) In estremo subordine, per le ragioni tutte di cui in premessa, ritenere e dichiarare con qualsiasi utile statuizione che, per l'intero periodo per cui è causa, la ha violato e/o comunque CP_1 erroneamente e falsamente applicato le disposizioni che tutelano e riconoscono i diritti dei detenuti, anche lavorativi, e disciplinanti le modalità di esecuzione della pena, che non deve subire ulteriori afflizioni, per tutte le ragioni in premessa specificate.
Ritenere e dichiarare, ancora con qualsiasi utile statuizione, che tale condotta ha privato il ricorrente della possibilità di concorrere legittimamente al riconoscimento economico per cui è causa, traducendosi in una perdita di chance e, comunque, in una incontestabile maggiore afflizione della pena ed in una grave lesione del diritto alla salute.
13 Conseguentemente condannare, sempre con qualsiasi utile statuizione, la in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente a titolo di risarcimento per perdita di chance di € 156.000,00, nonché di € 50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, e quindi al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €
206.000,00, o a quell'altro importo maggiore e/o minore che sarà stabilito in corso di causa e/o risulterà provato in corso di giudizio o comunque ritenuto congruo e/o equo dall'adito Tribunale, oltre interessi e rivalutazione come per legge”; ritenuto che la competenza del giudice del lavoro è riservata ai rapporti indicati dall'art. 409 c.p.c. e alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie ex artt. 442 e ss. c.p.c.; ritenuto che, nel caso in esame, parte ricorrente ha formulato le domande di cui ai punti 2) e 3) la cui causa petendi afferisce non all'espletamento di un'attività lavorativa di carattere subordinato bensì, quanto al punto 2) al “facere” del ricorrente, che ricoverato presso la Parte_3 in regime di detenzione domiciliare poiché affetto da depressione di grado
[...] medio grave in soggetto con anoressia nervosa, per avere“… … …proficuamente contribuito con la propria attività disimpegnata in favore della (o per conto della stessa)” con CP_1 conseguente diritto ad essere risarcito (rectius indennizzato a titolo di arricchimento senza causa ex art 2041 c.c., come correttamente rilevato in note da parte resistente) per averne incrementato il profitto subendone un corrispondente danno…”; e quanto al punto 3) ai prospettati danni subìti per effetto della violazione e/o della erronea e falsa applicazione delle disposizioni che tutelano e riconoscono i diritti dei detenuti, anche lavorativi (e con riguardo ai quali ultimi ha già formulato la domanda di cui al punto 1) in ordine al quale non si dubita della competenza del giudice del lavoro adito), “disciplinanti le modalità di esecuzione della pena, che non deve subire ulteriori afflizioni”, riconducibile ad un'azione risarcitoria ex art 2043 c.c. chiedendo parte ricorrente di “ritenere e dichiarare, ancora con qualsiasi utile statuizione, che tale condotta ha privato il ricorrente della possibilità di concorrere legittimamente al riconoscimento economico per cui è causa, traducendosi in una perdita di chance e, comunque, in una incontestabile maggiore afflizione della pena ed in una grave lesione del diritto alla salute”; considerato all'evidenza che trattasi di domande risarcitorie (nn.2 e 3) che per causa petendi non hanno ad oggetto l'espletamento di un'attività lavorativa di carattere subordinato;
ritenuto pertanto che, alla stregua di quanto esposto, la controversia in esame, quanto alle precisate domande, esula dalla cognizione del giudice del lavoro, non concernendo rapporti disciplinati ex art. 409 c.p.c. né materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, restando alla cognizione del giudice adito solo la domanda di cui al punto 1) del ricorso;
14 si disponeva la separazione della causa relativa alle domande sì come sopra precisate ed aventi carattere meramente risarcitorio, di natura extracontrattuale ed esulanti e non conseguenti all'espletamento di attività di lavoro subordinato nemmeno in prospettazione;
rinviando quanto al resto e per l'adozione delle determinazioni istruttorie del caso all'udienza del 23 settembre 2025 ore 9.00.
4. Alla suddetta udienza, rilevato quanto alla prova per testi richiesta in ricorso che le circostanze oggetto di prova laddove non contestate, in tutto o in parte (le nn. 1,2,3,4, la 12 quanto allo svolgimento di attività in altre strutture, la 21 quanto alla omessa percezione di “retribuzione”), implicano valutazioni non demandabili ai testi (circostanza n. 5 “attrezzi da lavoro pericolosi”, la 6
“solo piccole attività di bricolage”, la 8 “ha svolto attività lavorativa in modo stabile e continuativo”, la 9 “orari extralavorativi”, la 10 “attività lavorative …ordinate dal responsabile”) o sono generiche (la n. 7, la n. 16 “cadenza quotidiana”, la n. 20) o inconducenti ai fini del decidere
(la n. 11, la n. 13 – in parte incontestata e nuovamente valutativa per il riferimento ad utensili pericolosi – la n. 14), mentre d'altro verso afferiscono (circostanze nn. 12, 15, 17, 18, 19, 22) alla domanda risarcitoria – che esula come già disposto dalla competenza del giudice del lavoro adito - per la prospettata violazione del “programma terapeutico individuale” in ragione della indicata utilizzazione impropria dell'attività richiesta al detenuto;
rilevata l'inconducenza ed irrilevanza della prova per testi richiesta da parte resistente su circostanze documentali o pacifiche tra le parti (n. 1), implicanti valutazioni non demandabili ai testi (nn. 2, 3, 4, 5, 7), o irrilevanti ai fini del decidere (n. 6, 8, 9) o inconducenti;
considerato infine che la prova articolata con note del 17 marzo 2025 risulta inammissibile in quanto tardivamente richiesta, in violazione dell'art. 420 c. 5 cpc, atteso che non si tratta di prova che la parte non ha potuto "…..proporre prima”, né scaturendo da una inaspettata contestazione avversaria su circostanza che poteva ragionevolmente considerarsi pacifica, piuttosto afferendo alla dimostrazione dei requisiti propri di una prestazione di tipo subordinato e dunque, per quanto in questa sede rileva, al nucleo fondante la domanda proposta;
rilevato che nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo, posto che i principi della domanda e della disponibilità del processo (artt. 99,112 c.p.c. e 2697 c.c.) richiedono la puntuale (e
15 tempestiva) allegazione dei fatti costitutivi della domanda (cfr. da ultimo Cass. n. 25148/2017; cfr. altresì Cass. n. 21032/2008) (cfr. Cass n. 27700/2024); la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 16 dicembre 2025 secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc.
Viste le note sostitutive d'udienza, la causa ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
5. Va osservato che in linea generale una domanda volta alla verifica in concreto degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato avrebbe presupposto una adeguata allegazione prima ed una più specifica dimostrazione poi di tutti quegli indici in presenza dei quali un rapporto regolato secondo una precisa tipologia negoziale avrebbe dovuto piuttosto ricondursi nello schema contrattuale tipico della subordinazione;
allegazione nella specie mancante, atteso che la subordinazione si estrinseca nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (ex multis Cass. 21194/2020), consistente nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo (si v. altresì Cass.
18018/2017, Cass. 22690/2014, Cass. 6643/2012) e non in una mera attività di coordinamento e verifica dell'attività svolta.
L'elemento peculiare che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - avendo natura meramente sussidiaria non sono decisivi, potendo solo costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.
Va sul punto evidenziato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 5645/2009).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di
16 soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr.
Cass. n. 2728/2010).
Sempre la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. Cass. n. 26986/2009).
Invero, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento.
L'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo possono avere valore indicativo, ma mai determinante, e l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (Cass. n. 2622/2004).
Nel caso a mano la prova per testi articolata, risulta inconducente allo scopo voluto avendo ad oggetto circostanze in parte incontestate o implicanti valutazioni non demandabili ai testi;
in parte afferenti la domanda risarcitoria in ordine alla quale è stata disposta la separazione, stante la natura extracontrattuale del dedotto danno;
d'altro verso risultando articolate circostanze non decisive comunque a dimostrare gli indici rivelatori della subordinazione.
I rapporti intercorsi tra le parti in causa, del tutto peculiari in relazione alla condizione dell' , ristretto presso la CTA per scontare la pena inflittagli, al di là della qualificazione Parte_1 giuridica, vanno esaminati comunque alla stregua dei parametri lavoristici, valorizzando l'attore lo svolgimento in concreto e di fatto di attività a suo dire riconducibile a quella propria di un
17 dipendente;
restando necessario acclarare la corrispondenza tra prestazione e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato il mero fatto dello svolgimento della attività indicata in ricorso.
Si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati.
La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni, di essere stato assoggettato a richieste a dire del ricorrente ultronee e afflittive, rispetto a quelle rientranti nella esecuzione di attività a scopo riabilitativo e terapeutico nello schema proprio del piano individualizzato in conformità con la carta dei Servizi della CTA (aspetto questo afferente al dedotto versante risarcitorio), non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguato, a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
In ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto o della articolazione di fatto di un rapporto di tipo subordinato da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità.
Incombeva dunque sull'odierno ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle retribuzioni reclamate.
In altri termini, le pretese avanzate nella presente sede avrebbero potuto trovare riconoscimento in favore della parte richiedente in quanto, preliminarmente, fosse risultata dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro e la natura subordinata dello stesso, costituendo tali circostanze fatti costitutivi delle pretese azionate, con ogni conseguenza quanto al riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Alla luce delle allegazioni delle parti, dei documenti in atti e delle prove orali sì come richieste, si ritiene non adeguatamente prospettata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra parte ricorrente e parte resistente, di guisa che il presente ricorso deve essere integralmente rigettato.
Al riguardo è opportuno rammentare quanto affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr.
Cass. Sez. Un., 17/6/2004 n.11353); costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle
18 diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo Cass. Sez. Un. n.11353/2004 cit., ed, ex plurimis, Cass. Sez. Un., 20/4/2005
n.8202).
Orbene, i suddetti principi ai quali va data continuità, non sono stati osservati nella fattispecie scrutinata;
né, per superare la ontologica carenza dell'atto introduttivo del giudizio, può ritenersi che il mero deposito di documenti, anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite, possa supplire alla mancata definizione della causa petendi, risultando la loro completa formulazione in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare, se non contestati o ammessi da controparte.
In altri termini, l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzata al perseguimento del principio della “ragionevole durata del processo” (art. 111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso (Cass 24198/2020).
Non può sottacersi peraltro che per la particolare e peculiare condizione dell'IA risulti nel caso a mano particolarmente complessa l'individuazione dei canoni considerati i quali l'attività del ricorrente possa essere considerata subordinata o meno;
in disparte ogni valutazione, come detto, fuori dal perimetro di competenza del giudice del lavoro, in ordine all'abuso di posizione da parte dei responsabili della struttura e allo imposizione di attività in tesi esulanti dal piano terapeutico e confliggenti con una corretta espiazione della pena anche in ragione della condizione psicofisica del detenuto.
Non si discute pertanto dell'attività espletata, né dalla stessa parte resistente in sé negata.
E' piuttosto contrastato l'inquadramento negoziale della suddetta attività, la riconduzione ad una tipologia contrattuale che invero richiede precisi indici di qualificazione: continuità, subordinazione, vincoli gerarchici e disciplinari;
laddove è chiaro che la verifica in concreto della sussistenza di tali indici non può che essere nel caso a mano particolarmente rigorosa, risultando
19 necessario fissare il confine entro o oltre il quale l'attività richiesta e disimpegnata finisca non solo per essere ultronea rispetto alla finalità terapeutica riabilitativa ma, addirittura, tale da coincidere con lo schema proprio del rapporto di lavoro subordinato.
In applicazione di tali principi, la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato resta dunque escluso che benefici di alcuna presunzione per la dedotta tipologia dell'attività lavorativa in sé compiuta, ma necessita la prova dell'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di costui, ben potendo - come si è detto - il fatto di aver espletato delle prestazioni lavorative inquadrarsi in altre realtà giuridiche di differente natura, ove l'elemento cardine dell'oggetto del contratto è costituito dal risultato dell'attività (opus) (Cass. 10.10.2019, n. 25584; Cass. 18.06.1998,
n.6114), o può essere correlato a diverse finalità, come quella afferente la concretizzazione del programma psicoterapeutico e riabilitativo.
Non può peraltro sottolinearsi che le domande proposte da parte ricorrente, e con riguardo a parte delle quali è stata dedotta la carenza di competenza funzionale del giudice del lavoro adito, sono già astrattamente incompatibili, atteso che in tanto può essere vantato un risarcimento da abuso di posizione per violazione degli obblighi di trattamento di un detenuto proprio in quanto la prestazione di fatto non è appunto riconducibile alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato;
e ciò non per essere il ricorrente legalmente interdetto ai sensi dell'art. 32 codice penale ben potendo in ipotesi il detenuto prestare attività lavorativa.
Si ribadisce pertanto che esaminati i documenti prodotti ed anche il materiale afferente messaggi e video;
viste le richieste istruttorie di cui al ricorso e successive;
per le ragioni già ampiamente spese con le ordinanze sopra richiamate;
deve nella specie concludersi per il rigetto del ricorso, non avendo il ricorrente, come era suo onere, fornito adeguati, concordanti e rilevanti elementi probatori tali da ritenere che nella fattispecie si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato di fatto, tale da meritare la corresponsione di un trattamento retributivo rispettoso del parametro di cui all'art. 36 della Costituzione, sì come richiesto.
Si dissente dalle conclusioni in ultimo formulate dalla difesa di parte ricorrente con note difensive autorizzate, ove viene ribadito che per la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame non è necessario provare il requisito della subordinazione essendo viceversa sufficiente provare che l'Ente ha assegnato il detenuto allo svolgimento di attività lavorativa: trattasi di attività lavorativa, quella del detenuto, specificamente regolata e disciplinata dalla normativa in tema di lavoro
20 carcerario, che esula dalla fattispecie in esame per la peculiarità del caso e l'articolarsi della gestione del rapporto di detenzione domiciliare come dallo stesso IA riferito.
6. Tenuto conto della assoluta specificità del caso, ricorrono giuste ragioni per compensare tra le parti in causa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta la domanda oggetto di causa nei limiti di quanto precisato con ordinanza del 2 maggio 2025; compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania il 21 dicembre 2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa AU ND
21
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU ND, a seguito dell'udienza del
16/12/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5036/2024 promossa da nato a [...] il [...] e residente a [...]
SA RI n. 39, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1 calce al ricorso, dall'Avv. Davide S. Ancona (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio a Gela, in via Europa 93; ricorrente contro con sede legale a 95030 – MASCALUCIA (CT), Via Alcide De Controparte_1
Gasperi, 35 in persona del suo legale rappresentante p.t. dott.ssa nata a [...] Controparte_2 il 25.11.1967 cf: rappresentata e difesa per procura resa in calce al presente C.F._3 atto, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'avv.to Luigi Borgia (C.F. C.F._4 pec: del foro di Siracusa e dall'avv.to Francesca Irina Email_1
ID (c.f. del foro di Catania, con facoltà di agire anche C.F._5 disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in forza di procura in calce alla memoria di costituzione;
resistente
Avente ad oggetto: rapporto di lavoro subordinato – pagamento somme
All'udienza del 16 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note sostitutive ex art. 127 ter cpc le parti concludevano come in atti.
In fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato il 25 maggio 2024 ha dedotto: Parte_1 di essere stato ricoverato presso la CTA (Comunità Terapeutica Assistita) dal CP_1
25/1/2012 al 25/3/2015 e dal 7/8/2015 al 22/11/2021 (data di fine pena) in regime di detenzione
1 domiciliare poiché affetto da “Depressione di grado medio grave in soggetto con Anoressia nervosa” ritenuta dagli organi competenti non trattabile in struttura penitenziaria;
di essere stato ricoverato presso la detta struttura prima in regime di custodia cautelare e poi per scontare la pena inflittagli dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania con sentenza n. 5/2014 del
30.1.2014, con una sola breve interruzione di 4 mesi (dal 25/3/2015 al 7/8/2015), in regime di detenzione domiciliare per svolgere, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, un programma psicoterapeutico e riabilitativo data l'incompatibilità con il regime penitenziario;
che su disposizione del Tribunale del Riesame di Caltanissetta veniva disposto il ricovero presso la
CTA con decorrenza dal 25/1/2012, dove per circa 3 anni intraprendeva un programma CP_1 riabilitativo concordato con il Dipartimento di Salute Mentale di Gela e veniva sottoposto a trattamento psicofarmacologico con antidepressivi e stabilizzatori dell'umore, nonché ad interventi psicoterapeutici da parte dell'equipe multidisciplinare (psichiatri, psicologici, pedagogisti) e riabilitativi da parte di educatori e tecnici della riabilitazione;
che, passata in giudicato la sentenza di condanna (definitiva il 17/3/2015), in data 25/3/2015 veniva tradotto in carcere dove rimaneva fino al 7/8/2015, data in cui ritornava in Comunità in regime di detenzione domiciliare per via della repentina riacutizzazione delle patologie dalle quali era affetto;
che da tale epoca (7/8/2015) fino alla data ultima di espiazione della pena (22/11/2021) era rimasto ricoverato presso la struttura, odierna convenuta, per essere al contempo curato e controllato da personale medico-sanitario esterno, con espressa disposizione di potersi allontanare solo ed esclusivamente per sottoporsi ad accertamenti, controlli, visite e ricoveri presso gli Istituti
Ospedalieri della provincia di Catania, con l'obbligo di permanervi e di non uscire senza essere preventivamente autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza di Catania;
che nel corso dell'intero periodo di ricovero permanevano le condizioni per l'applicazione della misura alternativa, come veniva certificato da relazione redatta dall'equipe della CTA CP_1 del 3/7/2017, dalla “Relazione sulle condizioni cliniche e comportamentali del sig. Parte_1
” a firma del medico psichiatra della struttura, Dott. , del 6/7/2018 e
[...] Persona_1 successiva del 24/4/2019, con le quali si evidenziava, per quanto in questa sede rileva, che egli aveva “tratto enorme giovamento dalle gratificazioni ricevute in seguito a lavori manuali che regolarmente” svolgeva “per impegnare il tempo. Le capacità e l'impegno mostrato in “ambito lavorativo” hanno fatto sì che gli venisse recentemente proposto un impiego presso una ditta
“multiservizi” a tempo indeterminato”; che ancora in data 29/8/2019 si evidenziava la precaria condizione psicofisica in cui versava, tanto che il Tribunale di Sorveglianza prorogava la misura della detenzione domiciliare per motivi
2 sanitari, disponendo che (cfr. Ordinanza del 30/10/2019) “lo stesso” permanesse Cont
“continuativamente nella propria abitazione sita in sita in Mascalucia” per CP_1
“essere curato e controllato da personale medico-sanitario esterno e dalla quale potrà allontanarsi esclusivamente per sottoporsi ad accertamenti, controlli, visite e ricoveri presso gli Istituti
Ospedalieri della città di Catania, con l'obbligo di comunicare ogni volta preventivamente alla PS di Catania la data e la meta del proprio spostamento e di produrre adeguata documentazione medica. Qualsiasi spostamento dalla propria abitazione per altra causa o al di fuori degli ambiti territoriali sopra indicati dovrà essere preventivamente autorizzato dal magistrato di Sorveglianza di Catania...”.
Tanto premesso il ricorrente ha dedotto che durante tutto il primo periodo di ricovero (2012-2015) era stato “sottoposto” all'esecuzione di piccoli lavori manuali praticati nell'ambito delle attività riabilitative programmate;
che a partire dall'anno 2015/2016, cioè nel c.d. secondo periodo di ricovero, la situazione mutava radicalmente poiché, pur nel quadro clinico e psicofisico negativamente stabile, come prima evidenziato, gli veniva da un lato consentito e dall'altro imposto di svolgere una vera e propria attività lavorativa a tempo pieno, senza che tale attività fosse stata autorizzata dall'Autorità
Giudiziaria né tantomeno che venisse retribuita;
che la predetta attività, inizialmente prevista per impiegare il tempo ed in una “presunta” ottica riabilitativa, mai autorizzata né articolata nell'ambito di un piano terapeutico dettagliato, ed in ogni caso totalmente al di fuori del progetto terapeutico-riabilitativo individuale disciplinato dalla Carta dei Servizi della ben presto si era trasformata in una effettiva prestazione lavorativa CP_1 illegale, prestata gratuitamente, in nero e senza alcuna autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, alle dipendenze della che ne aveva tratto ampio e documentato vantaggio;
Parte_2 che egli assumeva di fatto il ruolo di operaio tuttofare impiegato quotidianamente e per l'intera giornata in attività lavorative di riparazione, ristrutturazione, restauro e di manutenzione degli edifici di quali a titolo esemplificativo: tinteggiatura pareti, tinteggiatura di porte e CP_1 finestre, riparazioni idrauliche ed elettriche, giardinaggio, gestione quasi esclusiva del magazzino attrezzi, utilizzo di qualsiasi utensile per lo svolgimento delle lavorazioni, acquisto ed installazione di materiale di varia natura, il tutto su richiesta dei responsabili della Comunità ed a beneficio della struttura, con una attività di vero e proprio sfruttamento delle abilità manuali e capacità lavorative dell'IA; che alcuna retribuzione gli veniva corrisposta, mentre la dottoressa (titolare Controparte_2 della struttura) assumeva personalmente l'impegno che dopo il “fine pena” sarebbe stato assunto
3 con formale contratto di lavoro per continuare a svolgere - regolarmente stipendiato - le stesse attività che nel frattempo già svolgeva da anni, peraltro recandosi, in assenza di lecita autorizzazione, al di fuori della struttura, sia da solo che in compagnia di un manutentore della stessa, ad acquistare il materiale di volta in volta necessario allo svolgimento dei lavori di riparazione e manutenzione che poi personalmente svolgeva;
che era accaduto che già nel 2016, in occasione dei congressi presso la Controparte_3
(anch'essa di proprietà o comunque nella gestione della ), egli venisse
[...] CP_2 impiegato nell'attività di fonico, fotografo, addetto al montaggio e sistemazione di tavoli e sedie e quant'altro necessario allo svolgimento del convegno, ove veniva condotto restandovi per intere giornate anche da solo, senza la sorveglianza detentiva e sanitaria dovuta;
che ciò era accaduto anche “nel periodo Covid” (2020) dove, anche a rischio della sua salute e nonostante l'espresso divieto contenuto nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del
30/10/2019, gli veniva richiesto di svolgere ogni attività utile alla gestione della casa di riposo
[...]
; CP_3 che in innumerevoli altre occasioni per lo svolgimento di commissioni, (financo per l'acquisto di telecomandi e gestione del contratto Sky), richieste quasi sempre dal responsabile della struttura sig.
e spesse volte direttamente dalla stessa titolare , si allontanava Persona_2 CP_2 temporaneamente per acquisto di materiale di varia natura e tipologia (edile, idraulico, elettrico ecc.), necessario alle attività di manutenzione della struttura;
che ogni uscita era autorizzata per motivi sanitari o per partecipare ad attività riabilitative esterne, che certamente non includevano i compiti sopra precisati;
che egli veniva mandato in giro con gli operai (soprattutto con il manutentore a svolgere Per_3 attività lavorativa (come ad esempio montare letti e scaffali) presso altre struttura di proprietà della o a svolgere, per conto della stessa, commissioni ad acquisti di materiale utile alla CP_2 gestione ordinaria e straordinaria della struttura e perfino in più occasioni incaricato di pulirle la automobile, in una occasione venendogli richiesto di smontare i sedili per una pulizia più approfondita;
e ciò per il tramite del responsabile di struttura, Rag. su mandato della Persona_2
, che lo incaricava di svolgere le attività più svariate, come si poteva evincere dal tenore CP_2 dei messaggi whatsapp che gli venivano inviati e che riportava testualmente in ricorso, approfittando della sua fragile personalità e illudendolo in ordine ad una sua futura collocazione lavorativa.
Riferiva che in data 1/12/2021, cioè pochissimi giorni dopo il “fine pena” del 22/11/2021, veniva effettivamente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Controparte_4
[..
[...] (anch'essa di proprietà della Dott.ssa ) con la qualifica di operaio addetto alle pulizie
[...] CP_2 livello A, seppure di fatto impiegato nelle più svariate attività, come sino a quel momento svolte;
che, appena un mese dopo l'assunzione, su disposizione della , in data 5/1/2022 veniva CP_2 tuttavia costretto a dimettersi per “motivi personali” per essere riassunto, tre giorni dopo con decorrenza dal 10.1.2022, dall'Agenzia per il Lavoro denominata “LIFE S.P.A.”, per svolgere attività lavorativa sempre presso la ma questa volta con contratto di lavoro Controparte_4 part-time a tempo determinato.
Ha quindi dedotto che era stato sostanzialmente sfruttato, non essendo stato retribuito per l'attività svolta, che nulla aveva a che vedere con le attività riabilitative previste dalla carta dei servizi, facendo anche uso di macchinari pericolosi non consentiti.
In diritto osservava quindi che l'art. 15 della l. 354/1975 - Ordinamento penitenziario (O.P.), individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurata un'occupazione lavorativa.
Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa delle persone in stato di detenzione sono definite dall'art. 20 come riformato dai d.lgs. 123 e 124 del 2018. Nel nuovo quadro normativo il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi. I detenuti che lavorano sono remunerati, hanno diritto a ferie, ad assenze per malattia retribuite, a contributi assistenziali e pensionistici.
Ai sensi dell'art. 20 dell'O.P. il lavoro penitenziario può innanzitutto svolgersi sia all'interno che all'esterno dell'Istituto.
Con legge 103/2017 e con d.lgs. 123 e 124 del 2018 si è estesa la disciplina del lavoro dagli istituti penitenziari alle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà personale.
I detenuti che lavorano alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria percepiscono una remunerazione pari ai 2/3 di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Un aumento delle retribuzioni di circa l'80% in adeguamento agli importi previsti dal CCNL decorrente dal 1994
è entrato in vigore dal 1° ottobre 2017 e un secondo dal 1° luglio 2019, mentre le retribuzioni dei lavoratori alle dipendenze di soggetti esterni sono uguali a quelle dei lavoratori liberi. Il rapporto di lavoro intercorre tra il detenuto e le imprese che gestiscono l'attività lavorativa mentre il rapporto di queste ultime con le direzioni è definito tramite convenzioni.
Nel caso di specie, tenuto conto delle precarie condizioni di salute psicofisica in cui egli versava, ragione per cui era stato recluso in detenzione domiciliare presso la per seguire un Controparte_1 programma psicoterapeutico e riabilitativo su ordine dell'Autorità Giudiziaria, non era stato
5 consentito svolgere attività lavorativa, in quanto sottoposto a detenzione domiciliare per motivi sanitari.
Cionondimeno, aveva comunque di fatto lavorato. Dovevano ritenersi applicabili, quantomeno in via analogica, tutte le altre norme che disciplinano il lavoro svolto dai detenuti alle dipendenze di soggetti esterni all'Amministrazione penitenziaria, dovendo essergli riconosciuta una retribuzione uguale a quella dei lavoratori liberi.
Andava tenuto conto che per i condannati il lavoro “non si costituisce” per contratto ma mediante provvedimenti di "assegnazione al lavoro" e che, quand'anche costituisca modalità di esecuzione della pena, non può mai comportare un aggravamento della stessa, non può avere carattere afflittivo, e soprattutto deve essere remunerato.
Assumeva quindi di avere diritto, per l'attività lavorativa prestata ininterrottamente e con cadenza quotidiana almeno dal 2016 fino al novembre 2021 alle dipendenze di fatto della
[...]
in assenza di autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria per Parte_3 motivi sanitari, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale anche per essere stato sottoposto ad attività lavorativa incompatibile con il suo stato di salute, con l'aggravante di averla illegalmente e subdolamente spacciata per attività riabilitativa.
Al fine di calcolare il risarcimento complessivamente dovuto, andava preso a riferimento il CCNL
AIOP R.S.A., che alla voce D1 prevede una retribuzione lorda mensile di € 1.285,00 per tredici mensilità, oltre che considerarsi il danno patrimoniale e non subìto, considerate le norme di rilievo costituzionale (artt. 2, 3, 4, 32, 35 e 36) e la disciplina di cui al D.L.vo 81/2008, e agli artt. 2087,
2043 e 2059 c.c. e 185 c.p. (anche secondo i principi di cui a SS.UU. 6572/2006 e 26972/2008); tutti i danni sofferti da , dovevano essere integralmente risarciti. Parte_1
Il predetto danno poteva quantificarsi, in via equitativa, in misura pari ad € 2.000,00 per ogni mese di lavoro in nero, comprendente la mancata corresponsione della retribuzione mensile, dello straordinario non retribuito, della quota di TFR, delle ferie non godute, per tredici mensilità per un totale di € 26.000 annui e dunque per il periodo di effettivo lavoro pari a 6 anni (2016-2021) di €
156.000,00.
A tale somma doveva sommarsi un risarcimento a titolo di danno non patrimoniale per la lesione del diritto alla salute ed alla dignità morale quale massima espressione della dignità umana, calcolato sempre in via equitativa di € 50.000,00.
Formulava quindi le predette conclusioni:
6 “… …. …. ritenere e dichiarare, con qualsiasi utile statuizione, che per gli anni dal 2016 al 2021 il
Sig. ha svolto attività lavorativa, continuativa ed ininterrotta, alle dipendenze di Parte_1 fatto della CP_1
Ritenere e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, sempre con qualsiasi utile statuizione, che a fronte di tale resa attività lavorativa il ricorrente ha diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 della Cost., al pari di ogni altro lavoratore, ad una retribuzione adeguata alle mansioni svolte, in proporzione all'entità delle prestazioni eseguite.
Per l'effetto, condannare, ancora con qualsiasi utile statuizione, la in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pronto pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 206.000,00, di cui € 156.000,00 a titolo di danno patrimoniale da mancata corresponsione della retribuzione mensile (per tredici mensilità), dell'orario straordinario, delle indennità da mancato riconoscimento del riposo settimanale, ferie e reperibilità, da mancato versamento del TFR e di ogni altro emolumento retributivo e previdenziale previsto e dovuto, ed €
50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per la grave violazione dei diritti a copertura
Costituzionale (in primis: lesione del diritto alla salute), per quanto in premessa specificato o a quell'altro importo maggiore e/o minore che sarà stabilito in corso di causa e/o risulterà provato in corso di giudizio o comunque ritenuto congruo e/o equo dall'adito Tribunale, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
In Subordine, ritenere e dichiarare, ancora con qualsiasi utile statuizione, che per l'intero periodo che ci occupa il ricorrente ha comunque proficuamente contribuito con la propria attività disimpegnata in favore della (o per conto della stessa) ad incrementare il profitto della CP_1 datrice di lavoro di fatto subendone un corrispondente danno.
Ritenere e dichiarare, sempre per le ragioni tutte di cui in premessa e sempre con qualsiasi utile statuizione, il diritto del Sig. IA ad essere risarcito di tutti i danni, patrimoniali e non, tra loro connessi.
Conseguentemente, condannare, sempre con qualsiasi utile statuizione, la in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 206.000,00 o a quell'altro importo maggiore e/o minore che sarà stabilito in corso di causa e/o risulterà provato in corso di giudizio o comunque ritenuto congruo e/o equo dall'adito
Tribunale, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
In estremo subordine, per le ragioni tutte di cui in premessa, ritenere e dichiarare con qualsiasi utile statuizione che, per l'intero periodo per cui è causa, la ha violato e/o comunque CP_1 erroneamente e falsamente applicato le disposizioni che tutelano e riconoscono i diritti dei
7 detenuti, anche lavorativi, e disciplinanti le modalità di esecuzione della pena, che non deve subire ulteriori afflizioni, per tutte le ragioni in premessa specificate.
Ritenere e dichiarare, ancora con qualsiasi utile statuizione, che tale condotta ha privato il ricorrente della possibilità di concorrere legittimamente al riconoscimento economico per cui è causa, traducendosi in una perdita di chance e, comunque, in una incontestabile maggiore afflizione della pena ed in una grave lesione del diritto alla salute.
Conseguentemente condannare, sempre con qualsiasi utile statuizione, la in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente a titolo di risarcimento per perdita di chance di € 156.000,00, nonché di € 50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, e quindi al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €
206.000,00, o a quell'altro importo maggiore e/o minore che sarà stabilito in corso di causa e/o risulterà provato in corso di giudizio o comunque ritenuto congruo e/o equo dall'adito Tribunale, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
2. Con memoria del 29.8.2024 si è costituita in giudizio Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott.ssa
[...] CP_2
, la quale nell'assumere che controparte aveva offerto una ricostruzione dei fatti del tutto
[...] parziale, inveritiera e smentita, peraltro, dalla stessa produzione documentale allegata al ricorso, ha svolto ampie difese volte al rigetto del ricorso.
Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso atteso che durante il periodo di espiazione della pena, il ricorrente, considerata la durata della condanna inflitta ben superiore a 5 anni, versava in stato di interdizione legale ai sensi dell'art. 32 c.p., ciò incidendo anche sulla incapacità di agire per il compimento di atti di natura patrimoniale, tra cui rientra l'instaurazione di un valido rapporto lavorativo con la stipula del relativo contratto.
Nel merito ha comunque dedotto l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto.
L'art 47 ter, comma 4, dell'Ordinamento penitenziario stabilisce che “Il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo
284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare”.
Nel caso in esame, il ricorrente durante il suo ricovero/detenzione presso la Controparte_1 come previsto dall'ordinamento penitenziario, ha seguito un percorso riabilitativo individualizzato
(PTI) approvato e supervisionato dall'Assessorato Regionale e dal Dipartimento di Salute Mentale
8 di appartenenza, che per l'appunto è l'organo deputato a verificare e controllare i percorsi riabilitativi di tutti i pazienti, giudiziari e non giudiziari, ospiti nelle Comunità Riabilitative.
Questi obiettivi si realizzano attraverso un percorso terapeutico-riabilitativo individualizzato (PTI) che rispetta le specifiche necessità di ogni ospite e paziente. Il percorso riabilitativo individualizzato viene – si ribadisce- proposto e autorizzato, nonché supervisionato a cadenza regolare dal
Dipartimento di Salute Mentale di competenza.
Nel caso di specie, il sig. , come emerge dalla Relazione medico-psichiatrica del Prof. Parte_1 [...]
- CTU, nominato dalla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, (all.4 della produzione di Per_4 controparte) presentava una personalità dai tratti narcisistici, accanto al quadro clinico depressivo reattivo alla situazione carceraria.
Come evidenziato nella relazione del CTP, dott. (doc.1 allegato alla presente Persona_5 memoria) “il tratto narcisistico ……., è una connotazione stabile, e condizionante, la personalità.
Esso non solo caratterizza il comportamento, ma, non raramente, può anche provocare un quadro depressivo”. Il soggetto affetto da tratti narcisistici “non possiede la capacità di sopportare alcuna condizione che non sia compatibile con l'idea (elevata) che il soggetto ha di sé. Pertanto, quando si trova in condizioni che egli considera non all'altezza di sé, prova sensazioni di umiliazione e insofferenza e, generalmente, reagisce con un quadro depressivo oppure con agiti, che possono nei casi più gravi, risultare violenti, dando la colpa ad altri, o all'ambiente, dei propri insuccessi”.
Considerate, pertanto, le caratteristiche della personalità dell'odierno ricorrente e della sua malattia mentale, gli organi competenti (Tribunale di sorveglianza e Dipartimento di salute mentale) hanno approvato un percorso riabilitativo individualizzato, da effettuarsi presso la Controparte_1 odierna resistente, che potesse adattarsi al detenuto/paziente , che rifiutava tutti quei Parte_1 percorsi riabilitativi dallo stesso considerati non alla sua altezza perché lo mettevano sullo stesso piano degli altri ospiti della struttura.
Dalla relazione del CTP si evince, altresì, che “il sig. ….sia per il suo passato lavorativo Parte_1
(Carabiniere ausiliario, Guardia giurata), sia per la tipologia del suo disturbo (personalità narcisistica/depressiva), a ben ragione, richiedeva un percorso riabilitativo, individualizzato adatto
a lui. Infatti, egli non presentava alcuno di quei deficit, in relazione alle capacità funzionali, tipici della psicosi di cui erano affetti la maggior parte degli altri ospiti. Egli aveva necessità di percorrere un percorso riabilitativo individualizzato ad alta competenza funzionale necessario al suo reinserimento sociale.
Questi percorsi ad alta competenza funzionale non erano disgiunti dalla dimensione squisitamente terapeutica, permettendo, infatti, un recupero del proprio sano narcisismo: il sig. non Parte_1
9 solo si sentiva chiamato a svolgere compiti riabilitativi complessi che non mortificavano il suo livello funzionale complessivo, come potevano essere quelli cui partecipavano pazienti gravi o maggiormente deteriorati, ma gli davano la possibilità di far veder il suo valore all'interno della struttura verso tutti, operatori e pazienti, restituendogli quella fiducia e voglia di rientrare nel mondo, premessa per quel reinserimento in società che, sia il percorso detentivo, che il percorso clinico, hanno come obiettivo comune”.
E così, nel Diario Clinico psicologico presente nella Cartella Clinica della Comunità (sopra citato), periodo 2016-2021, della Dr. (v. doc. 2 allegato alla presente memoria, cartella Clinica Per_6
CTA Major 84/15) si legge, tra l'altro che:
“4.01.2016 Il paziente alterna periodi tranquillità a periodi di insofferenza;
attraverso i colloqui e tentativi di inserirlo in attività riabilitative si cerca di far elaborare il lutto rispetto all'accaduto delittuoso.
L'emotività appare instabile, le relazioni con gli altri utenti dipendono da una selezione che il paziente fa rispetto a chi ritiene degno della sua compagnia”.
“9.2.2016 Il quadro psicopatologico appare invariato rispetto al periodo di osservazione precedente. Tende spesso a ricercare il contatto con gli operatori o i componenti dell'equipe psico- medica così da sentirsi adeguato a dialogare con gente della sua altezza. Affettività adeguata”
“12.7.2017 Il paziente è impegnato fisicamente in lavoretti che distolgono il pensiero e la preoccupazione del suo futuro giudiziario. Tono lievemente migliorato. Si concordano sedute e colloqui settimanali di sostegno a questo momento particolarmente difficile. Mantiene altresì personalità narcisistica ed egoriferita che lo induce a riferire le colpe della sua sofferenza ad altri, senza un reale giudizio critico e costruttivo” (grassetto aggiunto).
“5.3.2021 Il paziente appare tranquillo e tende ad occuparsi la giornata svolgendo dei lavoretti di aiuto per alcuni pazienti come aggiustare qualcosa che si è danneggiato. Emotività sempre instabile, di fronte alle frustrazioni non reagisce sempre in maniera adeguata” (grassetto aggiunto).
In particolare, da quest'ultima annotazione fatta alla fine del periodo di permanenza nella CTA,
(5.03.2021) emerge un recupero della propria funzione sociale nel “volontariamente cercare di fare lavoretti di aiuto per alcuni pazienti come aggiustare qualcosa che si è danneggiato” (vd. CTP doc.1 cit.) e ciò a testimonianza del proficuo percorso-riabilitativo svolto, soprattutto in considerazione della ben diversa situazione iniziale, quando il sig. lamentava privilegi Parte_1 dati ad altri, sceglieva solo i compagni che considerava alla sua altezza o si rifiutava di partecipare alle numerose attività riabilitative.
10 E invece controparte cerca, oggi, artatamente di distorcere il reale accadimento dei fatti asserendo di essere stato “sfruttato” dalla odierna deducente. Appare quantomeno peculiare che il senso di disagio e sfruttamento palesato dal sig. non sia mai stato manifestato ai (e/o mai colto dai) Parte_1 numerosi specialisti che lo hanno seguito nel suo percorso psicoterapeutico e riabilitativo né mai portato all'attenzione dell'Autorità giudiziaria competente che ininterrottamente ne ha valutato il percorso.
Dalla CTP prodotta (doc.1cit.) emerge in conclusione che “Il sig. ha tratto evidentemente Parte_1 beneficio da tutte le attività che ha svolto all'interno della struttura, come risulta dalle notazioni degli operatori che lo hanno seguito negli anni del suo percorso terapeutico riabilitativo all'interno della CTA e da coloro (DSM, Tribunale di Sorveglianza) che hanno approvato o condiviso il CP_1 suo PTI. Proprio questo percorso terapeutico riabilitativo ha fatto sì che egli alla fine della sua pena detentiva potesse rientrare nel contesto sociale senza alcuna limitazione, cosa che ha fatto”, percorso riabilitativo che, come precisato dallo stesso CTP sarebbe stato anche opportuno che il sig. proseguisse volontariamente anche dopo il “fine pena” “mediante ricorso volontario Parte_1
…. al Dipartimento di Salute Mentale … al fine di evitare ….. nuovamente disagi e scompensi psichici, anche in un'ottica preventiva”.
Ha comunque rilevato nel merito la carenza di elementi dai quali ricavare la ricorrenza nella specie di un vincolo di subordinazione, per emergere piuttosto lo svolgimento di attività volontaria e saltuaria che gli consentiva di impiegare parte del proprio tempo a disposizione in ottica riabilitativa, nell'ambito del progetto terapeutico-riabilitativo individuale disciplinato dalla Carta dei Servizi della C.T.A. Major.
Inconferente era il richiamo alla normativa sul lavoro penitenziario, in ragione di quanto statuito dall'art. 15 della legge 354/1975 s.m.i. (Ordinamento penitenziario) a mente del quale l'occupazione lavorativa è assicurata “… al condannato e all'internato”.
Ha ribadito che il ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa presso la CTA e i CP_1 lavoretti che il medesimo eseguiva all'interno della struttura si inquadravano a pieno titolo nel programma psicoterapeutico e riabilitativo, le attività saltuarie svolte dal ricorrente non essendo connotate da alcun potere direttivo dell'odierna convenuta, né tantomeno dal potere disciplinare, mai esercitato proprio perché il ricorrente svolgeva tali attività saltuarie nella massima libertà e senza alcuna costrizione di sorta. ha un organigramma complesso, con svariati dipendenti e si avvale di ditte esterne con CP_1 cui ha stipulato contratti di manutenzione degli impianti termici, elettrici, ascensore, impianto antincendio, cancello automatico ecc.
11 Nessuna rilevanza, oltre che inveritiera, aveva la riferita circostanza secondo cui in data 5/1/2022
l' veniva costretto alle dimissioni volontarie per “motivi personali” dalla struttura Parte_1 di cui la legale rappresentante è la stessa della odierna ricorrente. Controparte_4
Piuttosto gli impegni all'assunzione, a firma della legale rappresentante della Controparte_4 prodotti da controparte (all.31 di controparte), dimostrano l'intento di voler reintegrare socialmente il ricorrente, al termine del suo percorso riabilitativo presso la Controparte_1
La domanda risarcitoria, era infine oltre che non provata in ordine all'an debeatur, parimenti sfornita di alcuna evidenza probatoria anche in ordine al quantum.
Concludeva quindi chiedendo:
“rigettare l'avverso ricorso perché, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla presente memoria.
Si chiede, altresì, la condanna di controparte ex art. 96 comma 1 c.p.c. stante che, da quanto esposto nella presente memoria, ne ricorrono i presupposti di legge, per la cui quantificazione e determinazione ci si rimette alla valutazione equitativa del giudicante.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge”.
3. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione;
autorizzate le parti al deposito di note contro deduttive e per la formulazione di eventuali richieste di prova anche ai sensi dell'art. 420 c.p.c.; invitate ancora le parti ad interloquire in ordine alla competenza funzionale del Tribunale adito, in funzione di Giudice unico del lavoro, in ordine alle domande per semplificazione contrassegnate con i numeri 2 e 3, stante l'autonomia delle stesse, azionate in forza di causa petendi del tutto avulsa da quella a fondamento della pur spiegata domanda di risarcimento da omesso trattamento retributivo in ragione della prospettata esistenza di un rapporto di lavoro in nero alle dipendenze della resistente;
con ordinanza del 2 maggio 2025 richiamata la propria ordinanza del 26 marzo 2025 con la quale segnatamente si osservava che, con le proposte conclusioni, parte ricorrente chiedeva:
“1) ritenere e dichiarare, con qualsiasi utile statuizione, che per gli anni dal 2016 al 2021 il Sig.
ha svolto attività lavorativa, continuativa ed ininterrotta, alle dipendenze di fatto Parte_1 della CP_1
Ritenere e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, sempre con qualsiasi utile statuizione, che a fronte di tale resa attività lavorativa il ricorrente ha diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 della Cost., al pari di ogni altro lavoratore, ad una retribuzione adeguata alle mansioni svolte, in proporzione all'entità delle prestazioni eseguite.
12 Per l'effetto, condannare, ancora con qualsiasi utile statuizione, la in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pronto pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 206.000,00, di cui € 156.000,00 a titolo di danno patrimoniale da mancata corresponsione della retribuzione mensile (per tredici mensilità), dell'orario straordinario, delle indennità da mancato riconoscimento del riposo settimanale, ferie e reperibilità, da mancato versamento del TFR e di ogni altro emolumento retributivo e previdenziale previsto e dovuto, ed €
50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per la grave violazione dei diritti a copertura
Costituzionale (in primis: lesione del diritto alla salute), per quanto in premessa specificato o a quell'altro importo maggiore e/o minore che sarà stabilito in corso di causa e/o risulterà provato in corso di giudizio o comunque ritenuto congruo e/o equo dall'adito Tribunale, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
2) In Subordine, ritenere e dichiarare, ancora con qualsiasi utile statuizione, che per l'intero periodo che ci occupa il ricorrente ha comunque proficuamente contribuito con la propria attività disimpegnata in favore della (o per conto della stessa) ad incrementare il profitto della CP_1 datrice di lavoro di fatto subendone un corrispondente danno.
Ritenere e dichiarare, sempre per le ragioni tutte di cui in premessa e sempre con qualsiasi utile statuizione, il diritto del Sig. IA ad essere risarcito di tutti i danni, patrimoniali e non, tra loro connessi.
Conseguentemente, condannare, sempre con qualsiasi utile statuizione, la in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 206.000,00 o a quell'altro importo maggiore e/o minore che sarà stabilito in corso di causa e/o risulterà provato in corso di giudizio o comunque ritenuto congruo e/o equo dall'adito
Tribunale, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
3) In estremo subordine, per le ragioni tutte di cui in premessa, ritenere e dichiarare con qualsiasi utile statuizione che, per l'intero periodo per cui è causa, la ha violato e/o comunque CP_1 erroneamente e falsamente applicato le disposizioni che tutelano e riconoscono i diritti dei detenuti, anche lavorativi, e disciplinanti le modalità di esecuzione della pena, che non deve subire ulteriori afflizioni, per tutte le ragioni in premessa specificate.
Ritenere e dichiarare, ancora con qualsiasi utile statuizione, che tale condotta ha privato il ricorrente della possibilità di concorrere legittimamente al riconoscimento economico per cui è causa, traducendosi in una perdita di chance e, comunque, in una incontestabile maggiore afflizione della pena ed in una grave lesione del diritto alla salute.
13 Conseguentemente condannare, sempre con qualsiasi utile statuizione, la in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente a titolo di risarcimento per perdita di chance di € 156.000,00, nonché di € 50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, e quindi al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €
206.000,00, o a quell'altro importo maggiore e/o minore che sarà stabilito in corso di causa e/o risulterà provato in corso di giudizio o comunque ritenuto congruo e/o equo dall'adito Tribunale, oltre interessi e rivalutazione come per legge”; ritenuto che la competenza del giudice del lavoro è riservata ai rapporti indicati dall'art. 409 c.p.c. e alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie ex artt. 442 e ss. c.p.c.; ritenuto che, nel caso in esame, parte ricorrente ha formulato le domande di cui ai punti 2) e 3) la cui causa petendi afferisce non all'espletamento di un'attività lavorativa di carattere subordinato bensì, quanto al punto 2) al “facere” del ricorrente, che ricoverato presso la Parte_3 in regime di detenzione domiciliare poiché affetto da depressione di grado
[...] medio grave in soggetto con anoressia nervosa, per avere“… … …proficuamente contribuito con la propria attività disimpegnata in favore della (o per conto della stessa)” con CP_1 conseguente diritto ad essere risarcito (rectius indennizzato a titolo di arricchimento senza causa ex art 2041 c.c., come correttamente rilevato in note da parte resistente) per averne incrementato il profitto subendone un corrispondente danno…”; e quanto al punto 3) ai prospettati danni subìti per effetto della violazione e/o della erronea e falsa applicazione delle disposizioni che tutelano e riconoscono i diritti dei detenuti, anche lavorativi (e con riguardo ai quali ultimi ha già formulato la domanda di cui al punto 1) in ordine al quale non si dubita della competenza del giudice del lavoro adito), “disciplinanti le modalità di esecuzione della pena, che non deve subire ulteriori afflizioni”, riconducibile ad un'azione risarcitoria ex art 2043 c.c. chiedendo parte ricorrente di “ritenere e dichiarare, ancora con qualsiasi utile statuizione, che tale condotta ha privato il ricorrente della possibilità di concorrere legittimamente al riconoscimento economico per cui è causa, traducendosi in una perdita di chance e, comunque, in una incontestabile maggiore afflizione della pena ed in una grave lesione del diritto alla salute”; considerato all'evidenza che trattasi di domande risarcitorie (nn.2 e 3) che per causa petendi non hanno ad oggetto l'espletamento di un'attività lavorativa di carattere subordinato;
ritenuto pertanto che, alla stregua di quanto esposto, la controversia in esame, quanto alle precisate domande, esula dalla cognizione del giudice del lavoro, non concernendo rapporti disciplinati ex art. 409 c.p.c. né materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, restando alla cognizione del giudice adito solo la domanda di cui al punto 1) del ricorso;
14 si disponeva la separazione della causa relativa alle domande sì come sopra precisate ed aventi carattere meramente risarcitorio, di natura extracontrattuale ed esulanti e non conseguenti all'espletamento di attività di lavoro subordinato nemmeno in prospettazione;
rinviando quanto al resto e per l'adozione delle determinazioni istruttorie del caso all'udienza del 23 settembre 2025 ore 9.00.
4. Alla suddetta udienza, rilevato quanto alla prova per testi richiesta in ricorso che le circostanze oggetto di prova laddove non contestate, in tutto o in parte (le nn. 1,2,3,4, la 12 quanto allo svolgimento di attività in altre strutture, la 21 quanto alla omessa percezione di “retribuzione”), implicano valutazioni non demandabili ai testi (circostanza n. 5 “attrezzi da lavoro pericolosi”, la 6
“solo piccole attività di bricolage”, la 8 “ha svolto attività lavorativa in modo stabile e continuativo”, la 9 “orari extralavorativi”, la 10 “attività lavorative …ordinate dal responsabile”) o sono generiche (la n. 7, la n. 16 “cadenza quotidiana”, la n. 20) o inconducenti ai fini del decidere
(la n. 11, la n. 13 – in parte incontestata e nuovamente valutativa per il riferimento ad utensili pericolosi – la n. 14), mentre d'altro verso afferiscono (circostanze nn. 12, 15, 17, 18, 19, 22) alla domanda risarcitoria – che esula come già disposto dalla competenza del giudice del lavoro adito - per la prospettata violazione del “programma terapeutico individuale” in ragione della indicata utilizzazione impropria dell'attività richiesta al detenuto;
rilevata l'inconducenza ed irrilevanza della prova per testi richiesta da parte resistente su circostanze documentali o pacifiche tra le parti (n. 1), implicanti valutazioni non demandabili ai testi (nn. 2, 3, 4, 5, 7), o irrilevanti ai fini del decidere (n. 6, 8, 9) o inconducenti;
considerato infine che la prova articolata con note del 17 marzo 2025 risulta inammissibile in quanto tardivamente richiesta, in violazione dell'art. 420 c. 5 cpc, atteso che non si tratta di prova che la parte non ha potuto "…..proporre prima”, né scaturendo da una inaspettata contestazione avversaria su circostanza che poteva ragionevolmente considerarsi pacifica, piuttosto afferendo alla dimostrazione dei requisiti propri di una prestazione di tipo subordinato e dunque, per quanto in questa sede rileva, al nucleo fondante la domanda proposta;
rilevato che nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo, posto che i principi della domanda e della disponibilità del processo (artt. 99,112 c.p.c. e 2697 c.c.) richiedono la puntuale (e
15 tempestiva) allegazione dei fatti costitutivi della domanda (cfr. da ultimo Cass. n. 25148/2017; cfr. altresì Cass. n. 21032/2008) (cfr. Cass n. 27700/2024); la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 16 dicembre 2025 secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc.
Viste le note sostitutive d'udienza, la causa ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
5. Va osservato che in linea generale una domanda volta alla verifica in concreto degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato avrebbe presupposto una adeguata allegazione prima ed una più specifica dimostrazione poi di tutti quegli indici in presenza dei quali un rapporto regolato secondo una precisa tipologia negoziale avrebbe dovuto piuttosto ricondursi nello schema contrattuale tipico della subordinazione;
allegazione nella specie mancante, atteso che la subordinazione si estrinseca nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (ex multis Cass. 21194/2020), consistente nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo (si v. altresì Cass.
18018/2017, Cass. 22690/2014, Cass. 6643/2012) e non in una mera attività di coordinamento e verifica dell'attività svolta.
L'elemento peculiare che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - avendo natura meramente sussidiaria non sono decisivi, potendo solo costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.
Va sul punto evidenziato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 5645/2009).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di
16 soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr.
Cass. n. 2728/2010).
Sempre la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. Cass. n. 26986/2009).
Invero, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento.
L'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo possono avere valore indicativo, ma mai determinante, e l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (Cass. n. 2622/2004).
Nel caso a mano la prova per testi articolata, risulta inconducente allo scopo voluto avendo ad oggetto circostanze in parte incontestate o implicanti valutazioni non demandabili ai testi;
in parte afferenti la domanda risarcitoria in ordine alla quale è stata disposta la separazione, stante la natura extracontrattuale del dedotto danno;
d'altro verso risultando articolate circostanze non decisive comunque a dimostrare gli indici rivelatori della subordinazione.
I rapporti intercorsi tra le parti in causa, del tutto peculiari in relazione alla condizione dell' , ristretto presso la CTA per scontare la pena inflittagli, al di là della qualificazione Parte_1 giuridica, vanno esaminati comunque alla stregua dei parametri lavoristici, valorizzando l'attore lo svolgimento in concreto e di fatto di attività a suo dire riconducibile a quella propria di un
17 dipendente;
restando necessario acclarare la corrispondenza tra prestazione e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato il mero fatto dello svolgimento della attività indicata in ricorso.
Si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati.
La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni, di essere stato assoggettato a richieste a dire del ricorrente ultronee e afflittive, rispetto a quelle rientranti nella esecuzione di attività a scopo riabilitativo e terapeutico nello schema proprio del piano individualizzato in conformità con la carta dei Servizi della CTA (aspetto questo afferente al dedotto versante risarcitorio), non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguato, a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
In ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto o della articolazione di fatto di un rapporto di tipo subordinato da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità.
Incombeva dunque sull'odierno ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle retribuzioni reclamate.
In altri termini, le pretese avanzate nella presente sede avrebbero potuto trovare riconoscimento in favore della parte richiedente in quanto, preliminarmente, fosse risultata dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro e la natura subordinata dello stesso, costituendo tali circostanze fatti costitutivi delle pretese azionate, con ogni conseguenza quanto al riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Alla luce delle allegazioni delle parti, dei documenti in atti e delle prove orali sì come richieste, si ritiene non adeguatamente prospettata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra parte ricorrente e parte resistente, di guisa che il presente ricorso deve essere integralmente rigettato.
Al riguardo è opportuno rammentare quanto affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr.
Cass. Sez. Un., 17/6/2004 n.11353); costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle
18 diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo Cass. Sez. Un. n.11353/2004 cit., ed, ex plurimis, Cass. Sez. Un., 20/4/2005
n.8202).
Orbene, i suddetti principi ai quali va data continuità, non sono stati osservati nella fattispecie scrutinata;
né, per superare la ontologica carenza dell'atto introduttivo del giudizio, può ritenersi che il mero deposito di documenti, anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite, possa supplire alla mancata definizione della causa petendi, risultando la loro completa formulazione in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare, se non contestati o ammessi da controparte.
In altri termini, l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzata al perseguimento del principio della “ragionevole durata del processo” (art. 111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso (Cass 24198/2020).
Non può sottacersi peraltro che per la particolare e peculiare condizione dell'IA risulti nel caso a mano particolarmente complessa l'individuazione dei canoni considerati i quali l'attività del ricorrente possa essere considerata subordinata o meno;
in disparte ogni valutazione, come detto, fuori dal perimetro di competenza del giudice del lavoro, in ordine all'abuso di posizione da parte dei responsabili della struttura e allo imposizione di attività in tesi esulanti dal piano terapeutico e confliggenti con una corretta espiazione della pena anche in ragione della condizione psicofisica del detenuto.
Non si discute pertanto dell'attività espletata, né dalla stessa parte resistente in sé negata.
E' piuttosto contrastato l'inquadramento negoziale della suddetta attività, la riconduzione ad una tipologia contrattuale che invero richiede precisi indici di qualificazione: continuità, subordinazione, vincoli gerarchici e disciplinari;
laddove è chiaro che la verifica in concreto della sussistenza di tali indici non può che essere nel caso a mano particolarmente rigorosa, risultando
19 necessario fissare il confine entro o oltre il quale l'attività richiesta e disimpegnata finisca non solo per essere ultronea rispetto alla finalità terapeutica riabilitativa ma, addirittura, tale da coincidere con lo schema proprio del rapporto di lavoro subordinato.
In applicazione di tali principi, la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato resta dunque escluso che benefici di alcuna presunzione per la dedotta tipologia dell'attività lavorativa in sé compiuta, ma necessita la prova dell'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di costui, ben potendo - come si è detto - il fatto di aver espletato delle prestazioni lavorative inquadrarsi in altre realtà giuridiche di differente natura, ove l'elemento cardine dell'oggetto del contratto è costituito dal risultato dell'attività (opus) (Cass. 10.10.2019, n. 25584; Cass. 18.06.1998,
n.6114), o può essere correlato a diverse finalità, come quella afferente la concretizzazione del programma psicoterapeutico e riabilitativo.
Non può peraltro sottolinearsi che le domande proposte da parte ricorrente, e con riguardo a parte delle quali è stata dedotta la carenza di competenza funzionale del giudice del lavoro adito, sono già astrattamente incompatibili, atteso che in tanto può essere vantato un risarcimento da abuso di posizione per violazione degli obblighi di trattamento di un detenuto proprio in quanto la prestazione di fatto non è appunto riconducibile alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato;
e ciò non per essere il ricorrente legalmente interdetto ai sensi dell'art. 32 codice penale ben potendo in ipotesi il detenuto prestare attività lavorativa.
Si ribadisce pertanto che esaminati i documenti prodotti ed anche il materiale afferente messaggi e video;
viste le richieste istruttorie di cui al ricorso e successive;
per le ragioni già ampiamente spese con le ordinanze sopra richiamate;
deve nella specie concludersi per il rigetto del ricorso, non avendo il ricorrente, come era suo onere, fornito adeguati, concordanti e rilevanti elementi probatori tali da ritenere che nella fattispecie si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato di fatto, tale da meritare la corresponsione di un trattamento retributivo rispettoso del parametro di cui all'art. 36 della Costituzione, sì come richiesto.
Si dissente dalle conclusioni in ultimo formulate dalla difesa di parte ricorrente con note difensive autorizzate, ove viene ribadito che per la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame non è necessario provare il requisito della subordinazione essendo viceversa sufficiente provare che l'Ente ha assegnato il detenuto allo svolgimento di attività lavorativa: trattasi di attività lavorativa, quella del detenuto, specificamente regolata e disciplinata dalla normativa in tema di lavoro
20 carcerario, che esula dalla fattispecie in esame per la peculiarità del caso e l'articolarsi della gestione del rapporto di detenzione domiciliare come dallo stesso IA riferito.
6. Tenuto conto della assoluta specificità del caso, ricorrono giuste ragioni per compensare tra le parti in causa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta la domanda oggetto di causa nei limiti di quanto precisato con ordinanza del 2 maggio 2025; compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania il 21 dicembre 2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa AU ND
21