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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENT ENZA
nella causa iscritta al n. 3644/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/02/1955, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide PICCO
e
AR LG, C.F. , nata a [...] C.F._2
(VI) il 27/01/1970, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Francesca
SPECIALE
e
, c.f.: , nata a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._3
Schio, Vicolo Padre Vittorino di Villarazzo 28, rappresentata e difesa
1 dall'avvocato Maria Francesca SPECIALE
In punto: modifica condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
Conclusioni comuni delle parti:
“che il Tribunale di Vicenza, preso atto di quanto esposto nel ricorso
introduttivo e nelle presenti note, Voglia, ai sensi dell'art. 337 quinques c.p.c,
disporre la revoca dell'obbligo gravante sul sig. di versare Parte_1
l'assegno di mantenimento della figlia e il 50% delle spese Parte_2
straordinarie, stabilito nell'accordo intercorso tra le parti all'udienza del
27.1.2009 nel proc. 9006/2008 r.g. del Tribunale di Vicenza e omologato dal
Tribunale
ll tutto a spese integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 6/10/2025
e AR LG hanno chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di cui all'accordo transattivo raggiunto all'udienza del 27/01/2009
nell'ambito del procedimento n. 9006/2008 R.G. del Tribunale di Vicenza e omologato dal Tribunale.
In particolare, le parti chiedono la revoca dell'obbligo, gravante sul sig. Pt_1
, di versare l'assegno di mantenimento della figlia ed il
[...] Parte_2
2 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui all'accordo transattivo raggiunto all'udienza del 27/01/2009 nell'ambito del procedimento n. 9006/2008 R.G. del Tribunale
di Vicenza e omologato dal Tribunale, vengano modificate nei termini seguenti:
“che il Tribunale di Vicenza, preso atto di quanto esposto nel ricorso
introduttivo e nelle presenti note, Voglia, ai sensi dell'art. 337 quinques c.p.c,
disporre la revoca dell'obbligo gravante sul sig. di versare Parte_1
l'assegno di mantenimento della figlia e il 50% delle spese Parte_2
straordinarie, stabilito nell'accordo intercorso tra le parti all'udienza del
27.1.2009 nel proc. 9006/2008 r.g. del Tribunale di Vicenza e omologato dal
Tribunale.
b) ll tutto a spese integralmente compensate tra le parti”.
Così deciso in Vicenza il 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENT ENZA
nella causa iscritta al n. 3644/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/02/1955, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide PICCO
e
AR LG, C.F. , nata a [...] C.F._2
(VI) il 27/01/1970, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Francesca
SPECIALE
e
, c.f.: , nata a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._3
Schio, Vicolo Padre Vittorino di Villarazzo 28, rappresentata e difesa
1 dall'avvocato Maria Francesca SPECIALE
In punto: modifica condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
Conclusioni comuni delle parti:
“che il Tribunale di Vicenza, preso atto di quanto esposto nel ricorso
introduttivo e nelle presenti note, Voglia, ai sensi dell'art. 337 quinques c.p.c,
disporre la revoca dell'obbligo gravante sul sig. di versare Parte_1
l'assegno di mantenimento della figlia e il 50% delle spese Parte_2
straordinarie, stabilito nell'accordo intercorso tra le parti all'udienza del
27.1.2009 nel proc. 9006/2008 r.g. del Tribunale di Vicenza e omologato dal
Tribunale
ll tutto a spese integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 6/10/2025
e AR LG hanno chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di cui all'accordo transattivo raggiunto all'udienza del 27/01/2009
nell'ambito del procedimento n. 9006/2008 R.G. del Tribunale di Vicenza e omologato dal Tribunale.
In particolare, le parti chiedono la revoca dell'obbligo, gravante sul sig. Pt_1
, di versare l'assegno di mantenimento della figlia ed il
[...] Parte_2
2 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui all'accordo transattivo raggiunto all'udienza del 27/01/2009 nell'ambito del procedimento n. 9006/2008 R.G. del Tribunale
di Vicenza e omologato dal Tribunale, vengano modificate nei termini seguenti:
“che il Tribunale di Vicenza, preso atto di quanto esposto nel ricorso
introduttivo e nelle presenti note, Voglia, ai sensi dell'art. 337 quinques c.p.c,
disporre la revoca dell'obbligo gravante sul sig. di versare Parte_1
l'assegno di mantenimento della figlia e il 50% delle spese Parte_2
straordinarie, stabilito nell'accordo intercorso tra le parti all'udienza del
27.1.2009 nel proc. 9006/2008 r.g. del Tribunale di Vicenza e omologato dal
Tribunale.
b) ll tutto a spese integralmente compensate tra le parti”.
Così deciso in Vicenza il 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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