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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/12/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
PARTE ATTRICE: CF con l'Avv. BIANCO GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA: in persona del lrpt, PI: con l'Avv. CICERONE SERGIO CP_1 P.IVA_1
PARTE INTERVENUTA: in persona del lrpt, (P. Iva ), con l'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
CICERONE SERGIO
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
Decreto Ingiuntivo opposto: n. 578/23 (R.G.N. 1815/23) emesso dal Tribunale di Marsala il 16/11/2023, notificato in data 24/11/2023,
Importo ingiunto: € 12.622,81, oltre interessi e spese
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
N. RGC 37 - 2024
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
All'udienza del 17/12/2025, aperta alle ore 9.00, sono presenti alle ore 10.48
Per parte opponente l'Avv. Bianco il quale discute la causa insistendo nella revoca del decreto ingiuntivo opposto contestando le note conclusive di controparte depositate tardivamente
Per parte opposta l'Avv. Caimi in sostituzione del procuratore costituito la quale discute la causa chiedendo rigettarsi le domande di parte opponente e riportandosi agli atti difensivi
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio
Verbale chiuso alle ore 10.52
Riaperto il verbale alle ore 15.15, assenti le parti,
Il Giudice Onorario della Sezione Civile dott.ssa SI NO,
1 ad esito della camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
REBUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel procedimento in epigrafe specificato vertente tra le parti indicate in epigrafe che completa di dispositivo di cui dà lettura deposita
Conclusioni delle parti
Parte opponente:
Revocare in tutti i casi il decreto ingiuntivo n. 578/2023 emesso dal Tribunale di Marsala il 16.11.2023 e notificato il 24.11.2023;
Accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito da parte del sig. nei confronti della Pt_1 convenuta opposta;
Ritenere e dichiarare lo sconfinamento dell'opposta oltre il tasso soglia e conseguentemente ricalcolare il dare/avere tra le parti, scomputando gli importi non dovuti e dando atto dell'avvenuto pagamento di n. 3 rate da parte del sig. rispetto al credito originario concesso pari ad Parte_1
€ 10.000,00 dedotte le spese di istruttoria.
Parte opposta:
1) In via preliminare, per tutte le ragioni preliminari e pregiudiziali esposte, dichiarare la nullità e/o improcedibilità dell'avverso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della relativa domanda e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Decreto Ingiuntivo n. 578/23 (R.G.N. 1815/23) emesso dal Tribunale di Marsala il 16/11/2023; 2) Nel merito, e in ogni caso, rigettare l'opposizione proposta perché del tutto infondata in fatto e diritto e confermare pertanto in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. ; 3) In subordine, Parte_1 condannare il sig. a pagare la diversa somma che dovesse essere accertata in corso di Parte_1 causa per tutte le ragioni esposte e, in via ulteriormente gradata, a titolo di indebito o di arricchimento;
4) Condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con la maggiorazione per spese generali e IVA e CAP come per Legge.
IN FATTO
L'odierno attore affida la presente opposizione a diversi ordini di motivi:
2 contesta la sussistenza e l'effettiva debenza del credito vantato per mancanza dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità dello stesso e per mancanza di prova;
rileva:
che non sono stati depositati tutti gli estratti conto inerenti al prestito e che per tale motivo il certificato della ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 non poteva CP_1
essere emesso poiché esso “ha efficacia probatoria e costituisce prova documentale limitatamente nel procedimento per decreto ingiuntivo – risultando inidoneo a fornire la prova del credito intimato, nel procedimento civile ordinario, scaturito a seguito di eventuale opposizione a decreto ingiuntivo”
che la non ha tenuto conto delle tre rate pagate dall'opponente; CP_1
che la non provato la stipula del contratto (disconosce la copia prodotta del CP_1
contratto di finanziamento, lamentando altresì che la stessa presenta spazi bianchi non completati e risulta mancante di diverse pagine) né le condizioni economiche ad esso sottese
(presupposto essenziale per la loro successiva applicazione, non essendo possibile alcuna forma di postuma sanatoria)
che il contratto non riporta l'Indice Sintetico di Costo (I.S.C.) ed è dunque nullo ai sensi del comma VIII dell'art. 117 TUB;
che la ha applicato interessi ben maggiori di quelli consentiti e contrari ad un CP_1
ordinario sviluppo di rapporto bancario;
che i tassi pattuiti sono usurari sia con riguardo al tasso convenzionale che a quello di mora;
che il costo effettivo dell'operazione finanziaria in capo all'odierno attore risulta indeterminato, perché non sono state sommate al TAEG originariamente previsto costi
3 ulteriori, quali i premi assicurativi e gli eventuali tassi di mora, le commissioni di intermediazione;
Parte opposta, contestati tutti gli assunti avversari, ribadisce la correttezza e legittimità sia del credito azionato che della procedura monitoria chiedendo il rigetto dell'azione.
Il procedimento, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, stante il suo esito negativo, è stato istruito attraverso la documentazione versata in atti.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria, è stata fissata l'udienza del 30.4.2025 per l'assunzione della causa in decisione e in data 15.4.2025 si è costituita la la quale ai sensi e per gli effetti Controparte_2
dell'art. 111 c.p.c. si è sostituita a richiamando, confermando e facendo proprie le Controparte_3
istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già formulate dalla cedente … tutte
integralmente richiamate, ripetute e trascritte, in uno alla documentazione già versata in atti, e chiedendo che sia estromessa la cedente medesima e che eventuali provvedimenti siano pronunciati
direttamente nei confronti della cessionaria.
A seguito della costituzione della cessionaria il ha con le note conclusive Controparte_2 Pt_1
del 5.12.2025 chiesto: Accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva della
per avere la stessa ceduto il credito in data 13.12.2024 dichiarando Controparte_4 Controparte_5
l'illegittimità e la tardività dell'intervento volontario così come spiegato;
Revocare in tutti i casi il
decreto ingiuntivo n. 578/2023 emesso dal Tribunale di Marsala il 16.11.2023 e notificato il
24.11.2023; Accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito da parte del sig. nei Pt_1
confronti della convenuta opposta;
Condannare la convenuta opposta e/o l'interveniente alle spese
del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario
4 Il procedimento non visibile telematicamente né tra i fascicoli in riserva, né tra i fascicoli c on termini per note in sostituzione di udienza né tra i fascicoli in decisione sino al giorno 1.10.2025 è stato rinviato dapprima al 5.11.2025 e poi all'udienza odierna per la discussione e decisione.
IN DIRITTO
Nel presente giudizio si discute della sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
A tale proposito è necessario osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore)
deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda. Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal
5 creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima.
Ebbene, nel caso in esame, risulta rinvenibile in atti, alla stregua della compulsazione delle carte processuali, la documentazione a sostegno della pretesa creditoria.
Parte opposta ha infatti prodotto: 1) ricorso per ingiunzione e D.I. di cui al fascicolo CP_1
monitorio (con Procura Speciale per Sub Delega conferita in data 14.09.2022; Contratto di finanziamento;
Lettera di decadenza dal beneficio del termine;
Estratto conto autenticato). 2) prova erogazione del credito. 3) Estratto conto analitico. 4) Certificato di firma del contratto. 5) linee giuda certificato di firma: Ha pure provato che nella somma ingiunta non risultano calcolate due rate versate da parte opponente.
Con la sopra citata documentazione ha dimostrato:
che il sig. , in data 08/07/2022, ha stipulato con la , il finanziamento Parte_1 CP_1
dell'importo di Euro 10.000,00 da restituirsi in n. 60 rate mensili da euro 238,80;
che tale contratto è stato validamente sottoscritto attraverso il sistema crittografato che consente di assicurare l'identità del sottoscrittore, cioè la firma digitale del , che ha pure approvato le Pt_1
clausole con il sistema del “point and click” selezionando ogni parte del contratto in cui è richiesta un'azione del consumatore Cass. Civ. n. 9413/2021);
che l'importo è stato erogato all'opponente;
che dalla somma ingiunta sono state scomputate due rate versate dal;
Pt_1
che il contratto stabilisce espressamente una periodicità delle rate mensili con ammortamento alla francese, ossia rate costanti, interessi decrescenti e quota di capitale crescente, da versarsi nel
6 seguente ordine: interessi, spese e capitale (n. 60 rate mensili di ammortamento comprensive di capitale ed interessi, con il tasso di interesse corrispettivo su base annua fissato nella misura del
11,31% nominale annuo e dunque specificatamente stabilito;
che i tassi previsti sono stati specificamente concordati e approvati, sono specifici, determinati e determinabili così come specifici, determinati e determinabili sono i costi individuati ai fini del costo complessivo dell'operazione;
che sono riportati in contratto a pag. 2 e 3, gli indicatori sintetici di costo.
Il signor invece non ha allegato all'atto di opposizione alcuna documentazione idonea a Pt_1
sostenere la propria tesi difensiva, non ha depositato memorie ex art. 171 ter cpc, non ha formulato alcuna istanza istruttoria, non ha provato l'intervenuto pagamento di tre rate del finanziamento, con la conseguenza che le domande da egli proposte non possono trovare accoglimento.
Accolta l'istanza di parte opposta relativa alla estromissione della avendo essa ceduto in CP_1
corso di causa il credito a va invece rigettata poiché infondata (anche per non Controparte_2
essere previsto -nel caso in esame- alcun termine per l'intervento del cessionario) quella proposta da parte opponente con riguardo all'illegittimità e alla tardività dell'intervento volontario.
Per non dire che l'interveniente, nel costituirsi in giudizio ha pure prodotto documentazione da cui si evince che il credito ceduto è quello oggetto del presente giudizio (1) G.U.; 2) Procura alle liti;
3)
Procure a SIC;
4) Estratto crediti ceduti, tra i quali a pag. 32 rigo 27 è indicato quello di parte CP_2
opponente): da ciò l'accoglimento delle domande formulate da Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore effettivo della controversia nonché dell'attività effettivamente posta in essere, si liquidano al minimo in complessivi E 2.540 (di cui € 460 per Fase Studio, € 389 per Fase introduttiva, € 840 per fase istruttoria ed € 851 per Fase
Decisoria), oltre oneri ed accessori ex lege dovuti.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica– nella persona del Giudice onorario dott.ssa
SI NO, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata, ogni diversa eccezione e difesa disattesa:
- dichiara l'estromissione di , in persona del lrpt, dal presente giudizio;
CP_1
- conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente a versare in favore di in persona del lrpt, la somma Controparte_2
di E 2.540, quali spese del giudizio, oltre gli oneri e gli accessori di legge.
Così deciso in Marsala, 17/12/2025
IL GIUDICE Dott.ssa SI NO
8
PARTE CONVENUTA: in persona del lrpt, PI: con l'Avv. CICERONE SERGIO CP_1 P.IVA_1
PARTE INTERVENUTA: in persona del lrpt, (P. Iva ), con l'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
CICERONE SERGIO
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
Decreto Ingiuntivo opposto: n. 578/23 (R.G.N. 1815/23) emesso dal Tribunale di Marsala il 16/11/2023, notificato in data 24/11/2023,
Importo ingiunto: € 12.622,81, oltre interessi e spese
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
N. RGC 37 - 2024
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
All'udienza del 17/12/2025, aperta alle ore 9.00, sono presenti alle ore 10.48
Per parte opponente l'Avv. Bianco il quale discute la causa insistendo nella revoca del decreto ingiuntivo opposto contestando le note conclusive di controparte depositate tardivamente
Per parte opposta l'Avv. Caimi in sostituzione del procuratore costituito la quale discute la causa chiedendo rigettarsi le domande di parte opponente e riportandosi agli atti difensivi
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio
Verbale chiuso alle ore 10.52
Riaperto il verbale alle ore 15.15, assenti le parti,
Il Giudice Onorario della Sezione Civile dott.ssa SI NO,
1 ad esito della camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
REBUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel procedimento in epigrafe specificato vertente tra le parti indicate in epigrafe che completa di dispositivo di cui dà lettura deposita
Conclusioni delle parti
Parte opponente:
Revocare in tutti i casi il decreto ingiuntivo n. 578/2023 emesso dal Tribunale di Marsala il 16.11.2023 e notificato il 24.11.2023;
Accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito da parte del sig. nei confronti della Pt_1 convenuta opposta;
Ritenere e dichiarare lo sconfinamento dell'opposta oltre il tasso soglia e conseguentemente ricalcolare il dare/avere tra le parti, scomputando gli importi non dovuti e dando atto dell'avvenuto pagamento di n. 3 rate da parte del sig. rispetto al credito originario concesso pari ad Parte_1
€ 10.000,00 dedotte le spese di istruttoria.
Parte opposta:
1) In via preliminare, per tutte le ragioni preliminari e pregiudiziali esposte, dichiarare la nullità e/o improcedibilità dell'avverso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della relativa domanda e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Decreto Ingiuntivo n. 578/23 (R.G.N. 1815/23) emesso dal Tribunale di Marsala il 16/11/2023; 2) Nel merito, e in ogni caso, rigettare l'opposizione proposta perché del tutto infondata in fatto e diritto e confermare pertanto in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. ; 3) In subordine, Parte_1 condannare il sig. a pagare la diversa somma che dovesse essere accertata in corso di Parte_1 causa per tutte le ragioni esposte e, in via ulteriormente gradata, a titolo di indebito o di arricchimento;
4) Condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con la maggiorazione per spese generali e IVA e CAP come per Legge.
IN FATTO
L'odierno attore affida la presente opposizione a diversi ordini di motivi:
2 contesta la sussistenza e l'effettiva debenza del credito vantato per mancanza dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità dello stesso e per mancanza di prova;
rileva:
che non sono stati depositati tutti gli estratti conto inerenti al prestito e che per tale motivo il certificato della ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 non poteva CP_1
essere emesso poiché esso “ha efficacia probatoria e costituisce prova documentale limitatamente nel procedimento per decreto ingiuntivo – risultando inidoneo a fornire la prova del credito intimato, nel procedimento civile ordinario, scaturito a seguito di eventuale opposizione a decreto ingiuntivo”
che la non ha tenuto conto delle tre rate pagate dall'opponente; CP_1
che la non provato la stipula del contratto (disconosce la copia prodotta del CP_1
contratto di finanziamento, lamentando altresì che la stessa presenta spazi bianchi non completati e risulta mancante di diverse pagine) né le condizioni economiche ad esso sottese
(presupposto essenziale per la loro successiva applicazione, non essendo possibile alcuna forma di postuma sanatoria)
che il contratto non riporta l'Indice Sintetico di Costo (I.S.C.) ed è dunque nullo ai sensi del comma VIII dell'art. 117 TUB;
che la ha applicato interessi ben maggiori di quelli consentiti e contrari ad un CP_1
ordinario sviluppo di rapporto bancario;
che i tassi pattuiti sono usurari sia con riguardo al tasso convenzionale che a quello di mora;
che il costo effettivo dell'operazione finanziaria in capo all'odierno attore risulta indeterminato, perché non sono state sommate al TAEG originariamente previsto costi
3 ulteriori, quali i premi assicurativi e gli eventuali tassi di mora, le commissioni di intermediazione;
Parte opposta, contestati tutti gli assunti avversari, ribadisce la correttezza e legittimità sia del credito azionato che della procedura monitoria chiedendo il rigetto dell'azione.
Il procedimento, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, stante il suo esito negativo, è stato istruito attraverso la documentazione versata in atti.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria, è stata fissata l'udienza del 30.4.2025 per l'assunzione della causa in decisione e in data 15.4.2025 si è costituita la la quale ai sensi e per gli effetti Controparte_2
dell'art. 111 c.p.c. si è sostituita a richiamando, confermando e facendo proprie le Controparte_3
istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già formulate dalla cedente … tutte
integralmente richiamate, ripetute e trascritte, in uno alla documentazione già versata in atti, e chiedendo che sia estromessa la cedente medesima e che eventuali provvedimenti siano pronunciati
direttamente nei confronti della cessionaria.
A seguito della costituzione della cessionaria il ha con le note conclusive Controparte_2 Pt_1
del 5.12.2025 chiesto: Accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva della
per avere la stessa ceduto il credito in data 13.12.2024 dichiarando Controparte_4 Controparte_5
l'illegittimità e la tardività dell'intervento volontario così come spiegato;
Revocare in tutti i casi il
decreto ingiuntivo n. 578/2023 emesso dal Tribunale di Marsala il 16.11.2023 e notificato il
24.11.2023; Accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito da parte del sig. nei Pt_1
confronti della convenuta opposta;
Condannare la convenuta opposta e/o l'interveniente alle spese
del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario
4 Il procedimento non visibile telematicamente né tra i fascicoli in riserva, né tra i fascicoli c on termini per note in sostituzione di udienza né tra i fascicoli in decisione sino al giorno 1.10.2025 è stato rinviato dapprima al 5.11.2025 e poi all'udienza odierna per la discussione e decisione.
IN DIRITTO
Nel presente giudizio si discute della sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
A tale proposito è necessario osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore)
deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda. Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal
5 creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima.
Ebbene, nel caso in esame, risulta rinvenibile in atti, alla stregua della compulsazione delle carte processuali, la documentazione a sostegno della pretesa creditoria.
Parte opposta ha infatti prodotto: 1) ricorso per ingiunzione e D.I. di cui al fascicolo CP_1
monitorio (con Procura Speciale per Sub Delega conferita in data 14.09.2022; Contratto di finanziamento;
Lettera di decadenza dal beneficio del termine;
Estratto conto autenticato). 2) prova erogazione del credito. 3) Estratto conto analitico. 4) Certificato di firma del contratto. 5) linee giuda certificato di firma: Ha pure provato che nella somma ingiunta non risultano calcolate due rate versate da parte opponente.
Con la sopra citata documentazione ha dimostrato:
che il sig. , in data 08/07/2022, ha stipulato con la , il finanziamento Parte_1 CP_1
dell'importo di Euro 10.000,00 da restituirsi in n. 60 rate mensili da euro 238,80;
che tale contratto è stato validamente sottoscritto attraverso il sistema crittografato che consente di assicurare l'identità del sottoscrittore, cioè la firma digitale del , che ha pure approvato le Pt_1
clausole con il sistema del “point and click” selezionando ogni parte del contratto in cui è richiesta un'azione del consumatore Cass. Civ. n. 9413/2021);
che l'importo è stato erogato all'opponente;
che dalla somma ingiunta sono state scomputate due rate versate dal;
Pt_1
che il contratto stabilisce espressamente una periodicità delle rate mensili con ammortamento alla francese, ossia rate costanti, interessi decrescenti e quota di capitale crescente, da versarsi nel
6 seguente ordine: interessi, spese e capitale (n. 60 rate mensili di ammortamento comprensive di capitale ed interessi, con il tasso di interesse corrispettivo su base annua fissato nella misura del
11,31% nominale annuo e dunque specificatamente stabilito;
che i tassi previsti sono stati specificamente concordati e approvati, sono specifici, determinati e determinabili così come specifici, determinati e determinabili sono i costi individuati ai fini del costo complessivo dell'operazione;
che sono riportati in contratto a pag. 2 e 3, gli indicatori sintetici di costo.
Il signor invece non ha allegato all'atto di opposizione alcuna documentazione idonea a Pt_1
sostenere la propria tesi difensiva, non ha depositato memorie ex art. 171 ter cpc, non ha formulato alcuna istanza istruttoria, non ha provato l'intervenuto pagamento di tre rate del finanziamento, con la conseguenza che le domande da egli proposte non possono trovare accoglimento.
Accolta l'istanza di parte opposta relativa alla estromissione della avendo essa ceduto in CP_1
corso di causa il credito a va invece rigettata poiché infondata (anche per non Controparte_2
essere previsto -nel caso in esame- alcun termine per l'intervento del cessionario) quella proposta da parte opponente con riguardo all'illegittimità e alla tardività dell'intervento volontario.
Per non dire che l'interveniente, nel costituirsi in giudizio ha pure prodotto documentazione da cui si evince che il credito ceduto è quello oggetto del presente giudizio (1) G.U.; 2) Procura alle liti;
3)
Procure a SIC;
4) Estratto crediti ceduti, tra i quali a pag. 32 rigo 27 è indicato quello di parte CP_2
opponente): da ciò l'accoglimento delle domande formulate da Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore effettivo della controversia nonché dell'attività effettivamente posta in essere, si liquidano al minimo in complessivi E 2.540 (di cui € 460 per Fase Studio, € 389 per Fase introduttiva, € 840 per fase istruttoria ed € 851 per Fase
Decisoria), oltre oneri ed accessori ex lege dovuti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica– nella persona del Giudice onorario dott.ssa
SI NO, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata, ogni diversa eccezione e difesa disattesa:
- dichiara l'estromissione di , in persona del lrpt, dal presente giudizio;
CP_1
- conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente a versare in favore di in persona del lrpt, la somma Controparte_2
di E 2.540, quali spese del giudizio, oltre gli oneri e gli accessori di legge.
Così deciso in Marsala, 17/12/2025
IL GIUDICE Dott.ssa SI NO
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