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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/10/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n° 1635/2021 R.G.
TRA
(C.F.: , nato in [...] il 22 Parte_1 C.F._1 maggio 1966 e residente a [...] in Fraz.ne Guardia Vomano alla SS 150 n. 69, rappresentato e difeso, dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc. Email_1
e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. CodiceFiscale_3 Email_2
ed elettivamente domiciliato in Teramo CodiceFiscale_4 Email_3 alla Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
c.f. e p. Iva ), con sede legale in Mosciano Sant'Angelo (TE) al Controparte_1 P.IVA_1
Viale Europa n. 23, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante p.t. sig.
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Pompizii n. 23, rappresentata difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Alessio
AR UC del Foro di Vasto (c.f. CodiceFiscale_5
con studio al Corso Italia n. 39, e Giuseppe Gileno, Email_4 sempre del Foro di Vasto (c.f. pec: CodiceFiscale_6
con studio alla Via Vittorio Alfieri n. 11 ed Email_5 elettivamente domiciliata in Vasto (CH) al Corso Italia n. 39 presso lo studio del primo, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Nonché contro
(c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_7 t) giusta procura generale alle liti Notar Email_6 Persona_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, al corso San CP_3
Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861/336410
ZO HI
all'udienza del giorno 16 ottobre 2025, svolta in modalità ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che Parte_1
ha svolto dal 03.12.2012 al 01.07.2021 alle dipendenze della
[...] CP_1
mansioni inquadrabili al 3° livello della classificazione del personale del CCNL Edilizia
[...] Industria con condanna della resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva;
• rigetta la domanda per le differenze retributive;
• compensa per metà le spese di giudizio e condanna la resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.694,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Teramo alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad essere inquadrato nel Parte_1 superiore 6° livello, in subordine nel 5° livello, e in via ulteriormente gradata nel 4° o nel 3° livello del CCNL Edilizia Industria, nel periodo 3 dicembre 2012 – 1 luglio 2021. 2) Per l'effetto, condannare la società a corrispondere al Sig. Controparte_1 Parte_1 la somma di € 47.239,47 in caso di 6° livello, di € 23.949,29 in caso di 5° livello, di €
[...] 16.994,77 in caso di 4° livello e di € 9.066,04 in caso di 3° livello, pari alle differenze stipendiali spettanti per il periodo 20 settembre 2016 – 1 luglio 2021.
3) Condannare la società alla regolarizzazione della posizione contributiva del Controparte_1 lavoratore.
4) Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”
Per parte resistente:
“In via pregiudiziale e in rito, 1. nella declaratoria di nullità dell'avverso ricorso per l'inosservanza delle disposizioni recate dall'art. 414 n. 3 e n. 4 c.p.c. e per tutte le altre ragioni esposte e dedotte negli anzidetti precedenti scritti difensivi e in corso di causa;
In via preliminare e di merito,
2. nella declaratoria di inammissibilità dell'avversa pretesa di riconoscimento delle qualifiche superiori rivendicate per l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro e per l'impossibilità di ripristino dello stesso e per tutte le altre ragioni esposte e dedotte sempre negli anzidetti precedenti scritti difensivi e in corso di causa;
Nel merito,
3. nella declaratoria di insussistenza del preteso diritto alle superiori qualifiche rivendicate dal ricorrente per non essere le mansioni effettivamente svolte dal medesimo eccedenti il proprio livello di inquadramento formale e, in ogni caso, non riconducibili e non corrispondenti ai profili e alle declaratorie professionali richiamate nel ricorso;
4. nel rigetto, per l'effetto, dell'avversa pretesa di riconoscimento del superiore inquadramento, nonché di quella di pagamento delle reclamate differenze retributive;
In subordine e salvo gravame,
5. per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza, anche parziale, delle avverse domande e, in specie, di quella avente a oggetto le reclamate differenze retributive, nella compensazione del preteso credito fino alla concorrenza con il controcredito di Euro 28.805,00 della datrice di lavoro, rappresentato dal compenso aggiuntivo corrisposto mensilmente in favore del ricorrente nel corso del rapporto di lavoro, previa declaratoria di assorbibilità e non cumulabilità dello stesso con la normale retribuzione e, di conseguenza, nel rigetto sempre e comunque dell'avversa pretesa di pagamento delle stesse;
In ogni caso,
6. nella declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale del preteso credito per le differenze retributive maturate nel periodo antecedente alla data del 20/09/2016;
7. nel rigetto, altresì, dell'avversa pretesa di regolarizzazione della posizione contributiva e assistenziale e, comunque, nella declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi riferiti al periodo ante 24/11/2019;
8. il tutto con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese e competenze di lite.”
Per il terzo chiamato : CP_3
“nel merito, -a) decidere il ricorso secondo Giustizia, e nel caso in cui venga accertata la sussistenza di differenze retributive spettanti al ricorrente, per mansioni superiori, per il periodo di lavoro dal 20.09.2016 al 01.07.2021, condannare (p.i. , al pagamento della Controparte_1 P.IVA_1 contribuzione dovuta nella misura di legge, nei limiti della prescrizione quinquennale, o comunque sulle eventuali somme che verranno riconosciute al ricorrente, anche a titolo transattivo, oltre le sanzioni civili sino al saldo secondo i richiamati criteri della legge n. 388 del 2000.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 25.10.2021, regolarmente notificato,
, in epigrafe generalizzato/a, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 della società datrice di lavoro rivendicando l'inquadramento superiore al 6° livello, in subordine al
5° livello, e in via ulteriormente gradata al 4° o al 3° livello del CCNL Edilizia Industria, per il periodo 3 dicembre 2012 – 1 luglio 2021 e, per l'effetto, ha chiesto condannarsi la resistente al pagamento delle differenze retributive pretese a titolo di inquadramento superiore, 13° e 14° mensilità e TFR, come da conteggio di parte prodotto.
A sostegno della domanda, in punto di fatto ha dedotto:
- di aver prestato lavoro subordinato alle dipendenze del gruppo di imprese sin Controparte_4 dal 30.03.2012, dapprima con la con rapporto a tempo determinato sino al 30 CP_2 CP_5 settembre 2012, trasformato a tempo indeterminato sino al 30.11.2012, e poi con la Controparte_1 dal 03.12.2012 con la qualifica di “impiegato addetto ai servizi contabili”, inquadrato al 2 livello del
CCNL Edilizia Industria, sino alla sua cessazione intervenuta in data 01.07.2021 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- di essersi occupato nel corso del rapporto di lavoro dei servizi contabili di tutte le società del gruppo, in particolare: 1) per la parte amministrativa: -registrazione di tutti i movimenti contabili;
- registrazione di tutte le fatture ricevute;
emissione delle fatture;
- esecuzione di tutte le attività inerenti alla preparazione dei documenti per la redazione del bilancio;
2) per la parte economico finanziaria: - -controllo dei flussi finanziari e dei conti correnti delle società del gruppo;
- rapporti diretti con i clienti per l'incasso delle fatture sospese;
- rapporti con le banche per fidi, documentazione e eventuali aperture di nuovi conti correnti;
- rapporti con enti;
- rapporti con i terzi ed esecuzione dei pagamenti in favore di fornitori, dipendenti, , Cassa Edile, Agenzia delle CP_3
Entrate; - gestione dei procedimenti per ottenere il DURC positivo;
- risoluzione problematiche - rapporti con i fornitori;
- di aver svolto le predette attività in via esclusiva sino al 2019 e successivamente condivisa con il dipendente (alle formali dipendenze della CO Costruzioni s.r.l.), con il quale Controparte_6 condivideva il medesimo Ufficio;
- che in seguito, al veniva assegnata la gestione finanziaria mentre al ricorrente la CP_6 gestione amministrativa, ma i due, all'occorrenza, si sostituivano ed aiutavano;
- di aver sempre operato secondo le direttive e gli ordini direttamente impartiti dall'amministratore unico Sig. non avendo altri superiori gerarchici e godendo Controparte_2 di autonomia operativa nell'ambito delle disposizioni dell'amministratore.
In punto di diritto, ha rivendicato, nei confronti del formale datore di lavoro, il riconoscimento del diritto all'inquadramento professionale superiore di cui al 6° livello del CCNL Edilizia
Industria, in subordine nel 5° livello, e in via ulteriormente gradata nel 4° o nel 3° livello del CCNL
Edilizia Industria, per il periodo 3 dicembre 2012 – 1 luglio 2021, avuto riguardo alle mansioni effettivamente prestate e al grado di autonomia e responsabilità assunte nello svolgimento delle stesse, con rivendicazione delle relative differenze retributive quantificate nella complessiva somma di € 47.239,47 in caso di 6° livello, di € 23.949,29 in caso di 5° livello, di € 16.994,77 in caso di 4° livello e di € 9.066,04 in caso di 3° livello, pari alle differenze stipendiali spettanti per il periodo 20 settembre 2016 – 1 luglio 2021.
In data 31.01.2022 si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso in quanto generico e privo di una esplicita indicazione dei profili caratterizzanti le superiori mansioni reclamate e, nel merito, la sua infondatezza relativamente alla pretesa di riconoscimento della qualifica superiore e l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente alle differenze retributive antecedenti al 30.06.2016.
Ha rappresentato che l'attività svolta dal ricorrente è stata essenzialmente impiegatizia, di carattere segretariale, non eccedente il proprio livello di inquadramento (registrazione delle fatture di acquisto ed emissione di quelle di vendita), atteso che i professionisti ed i consulenti esterni si occupavano della tenuta della contabilità e dei libri sociali, della gestione dei rapporti di lavoro e dei rapporti con gli enti assicurativi e previdenziali, della preparazione delle buste paga e del conteggio dei contributi, mentre la gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori veniva curata direttamente dall'amministratore dell'azienda.
Ha, da ultimo, contestato le rivendicazioni economiche avanzate dal ricorrente, anche sulla scorta dell'avvenuto riconoscimento, in costanza di rapporto di lavoro, di emolumenti aggiuntivi Par pari ad € 28.805,00, somma non computata nei conteggi depositati dal mbrosio, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto al lavoratore a titolo di differenze retributive anche in ipotesi di accoglimento della domanda di inquadramento superiore.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, terminata la quale il GL, stante la richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_3
Con memoria difensiva depositata in data 25.11.2024 si è costituito in giudizio l'
[...]
chiedendo, in caso di accertamento delle mansioni superiori, la condanna di Controparte_7 al pagamento della contribuzione dovuta nei limiti della prescrizione quinquennale. Controparte_1
La causa è stata rinviata alla data odierna per la decisione, con termine alle parti per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le rispettive note, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo eccepita dalla in sede di costituzione in giudizio. Controparte_1
Nel rito del lavoro, per aversi la nullità dell'atto introduttivo, non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che tali requisiti siano omessi o del tutto incerti sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. n. 7199/2018).
Nell'esercizio del potere di interpretazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa avanzata.
Ne discende, allora, come la domanda giudiziale possa esprimersi non solo con il formale atto, ma anche attraverso gli atti allegati al ricorso stesso, che, in particolar modo se di natura tecnica, costituiscono lo strumento necessario a manifestare compiutamente la volontà posta a base della domanda giudiziale (v. Cass. Civ. Sez. Lav. 19 maggio 2009 n. 1159).
Ebbene, nel caso di specie, deve escludersi la genericità del petitum, individuabile sotto il profilo sia sostanziale sia processuale, in conformità anche agli ultimi insegnamenti del Supremo
Collegio, che persino nelle ipotesi di mancata produzione del CCNL, qualora sussistano riferimenti in ordine ai periodi di attività, articolazione oraria ed inquadramento lavorativo, dichiara la validità dell'atto introduttivo.
Ad ogni buon conto, in virtù anche di un orientamento ispirato ad un principio di conservazione, applicando le coordinate giuridiche del rito civile al processo del lavoro in ordine al sistema delle preclusioni, deve darsi atto come parte ricorrente abbia, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, sufficientemente dettagliato le mansioni rivendicate.
Va, altresì, evidenziato che la convenuta ha sollevato l'eccezione di prescrizione decennale con riferimento all'accertamento del diritto alla presunta qualifica o categoria superiore, nonché
l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto alle differenze di retribuzione. A tal riguardo va rilevato che, con orientamento assolutamente prevalente, la Suprema Corte (Cass. 7116 del
6.04.2005) ha statuito che “il diritto al riconoscimento di una qualifica superiore soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.” (conformi Sez. L, Sentenza n. 14140 del 20/06/2006; Cass. 1° giugno 2006 n. 13046; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662, Cass. 23 agosto 1997
n. 7911, Cass. 6 luglio 1996 n. 6750, Cass. 18 maggio 1995 n. 5486, Cass. 19 gennaio 1993 n. 612,
Cass. 28 aprile 1992 n. 5081, Cass. sez. unite 18 dicembre 1987 n. 9417, e v. pure Cass. 23 maggio
2003 n. 8228, Cass. 18 agosto 1999 n. 8710, Cass. 24 aprile 1998 n. 4245). E ancora, con sentenza n. 12238 del 24 maggio 2006 la Corte di Cassazione ha statuito che “l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ.”. Ora va osservato, che sul regime della prescrizione dei crediti retributivi ha notoriamente inciso la modifica apportata dalla L. n. 92 del 2012 all'art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori. Il quadro normativo è, infatti, radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, che ha riformato l'art. 18 L. n. 300 del 1970, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria. Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. Nell'attuale quadro normativo è, dunque, ancor più ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. Il Tribunale, in proposito, intende richiamare e fare proprio l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, che con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 ha stabilito che: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (si veda anche, da ultimo, Cass. Ordinanza 13 marzo 2024, n. 6773). Alla stregua di tali condivisibili principi, si ritiene, dunque, che a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del
2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato. Pertanto, nella fattispecie concreta, il decorso del termine prescrizionale, per i crediti retributivi successivi all'entrata in visore della legge Fornero, non può che farsi coincidere con la riferita cessazione del rapporto di lavoro subordinato (01.07.2021), con la conseguenza che al momento della domanda risultano prescritti i crediti ante 20.07.2016, come considerato dalla parte ricorrente nella formulazione dei conteggi.
Passando ora al merito della domanda, il ricorrente, assunto in data 03.12.2012 alle dipendenze della con inquadramento nel livello 2 del CCNL Edilizia Industria, agisce in giudizio CP_1 rivendicando il diritto a differenze retributive da mansioni superiori, in base al presupposto di aver svolto, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro, mansioni riconducibili al superiore inquadramento di cui al livello 6°.
Ciò posto, il giudice rileva, in punto di diritto, che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass. n. 8025 del 2003;
Cass. n. 26742 del 2014). L'allegazione predetta è volta a consentire al giudice il procedimento logico giuridico a lui demandato, atteso che “in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti:
a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto svolte;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative” (Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2021 n. 2972; 22 novembre 2019 n. 30580; Cass. civ., 28 aprile 2015 n. 8589).
In ordine all'inquadramento lavorativo, oggetto di contestazione nel presente giudizio, è noto che la superiorità delle mansioni affidate al lavoratore rispetto a quelle del livello di inquadramento riconosciutogli dal datore di lavoro, quale condizione di accoglimento della domanda avente ad oggetto sia la corresponsione di differenze di retribuzione sia il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore, va determinata in base alla contrattazione collettiva regolante il rapporto di lavoro (Cass. Ord. 2972 del 8 febbraio 2021).
Orbene, ai fini di vagliare il superiore inquadramento professionale richiesto, la contrattazione collettiva a cui fare riferimento è il C.C.N.L. Edilizia Industria che all'art. 77 prevede un'unica scala classificatoria composta da sette livelli.
In relazione alla declaratoria del livello 6°- Impiegati di 1° categoria- rivendicato dal ricorrente, la disposizione contrattuale recita: “Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di 1ª categoria super.”
Rientrano invece nel 5° livello di inquadramento- Impiegati di 2ª categoria- “sia tecnici che amministrativi, che assolvono mansioni di concetto.” e per quanto qui di interesse vi rientrano gli impiegati amministrativi di 2ª categoria: “- Impiegato addetto agli approvvigionamenti ed acquisti ed alle liquidazioni dei conti dei fornitori secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge tale lavoro con continuità e con diretta responsabilità nei limiti dei compiti affidatigli. -
Impiegato che cura l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni legislative e contrattuali inerenti a stipendi e paghe, e provvede alle pratiche relative presso Istituti ed Enti di assicurazione, di previdenza ed assistenza dei lavoratori, e ciò con diretta responsabilità, nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori - Contabile che imposta il libro giornale e ne cura gli sviluppi.”.
Al 4° livello appartengono gli Impiegati amministrativi che “nell'ambito di strutture organizzative complesse, oltre i compiti dell'impiegato di 3° livello, esegue con autonomia e con
l'apporto di particolare e comprovata competenza operazioni specifiche superiori a quelle del 3° livello e sotto la supervisione ed il coordinamento di impiegati appartenenti al 5° livello.
Lavoratore che, autonomamente, nell'ambito dei lavori di scavo, di ripristino e consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse storico -urbanistico, opera con comprovata specifica esperienza ed anche in possesso di crediti formativi acquisiti in enti di formazione del settore, esegue lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativo e di affreschi, di recupero e bonifica di reperti murari e strutturali con aggiunta di lavori di recupero di costruzioni ed edifici sottoposti a tutela delle varie
Sovraintendenze. PR cad che sulla base di indicazioni tecniche elabori progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (cad) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.”
Nel 3° livello rientrano “gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.” In particolare “Impiegati tecnici di 3ª categoria Addetto a calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico-amministrativa dei lavori, in via continuativa e con funzioni esecutive. Impiegati amministrativi di 3ª categoria
Impiegato con mansioni puramente esecutive che cura la compilazione delle paghe e ne effettua i versamenti ai lavoratori, provvedendo ai conteggi ed ai versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali in esecuzione delle norme specifiche che gli vengono date dai superiori.”
Nel livello di inquadramento del ricorrente, il 2°, fanno parte gli Impiegati di 4ª categoria ovvero
“gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni esecutive che non comportino l'inquadramento nelle categorie superiori.” Nello specifico appartengono alla 4ª categoria “gli impiegati: - dattilografi;
- centralinisti telefonici;
- addetti a mansioni di scritturazione e copia;
- addetti all'inserimento dati negli elaboratori o alla perforazione di schede meccanografiche;
- stenodattilografi;
- addetti a mansioni semplici di segreteria;
- addetti alla verifica di schede meccanografiche;
- addetti al controllo di documenti contabili relativi al movimento del materiale”.
Tanto premesso in ordine alle declaratorie professionali che assumono rilievo nella fattispecie concreta, lo svolgimento delle mansioni superiori così come rivendicate dal ricorrente in via ulteriormente gradata al 3° livello, ha trovato pieno riscontro nell'istruttoria testimoniale espletata nel corso del giudizio, non trovando, al contempo, alcun supporto probatorio le rivendicazioni di cui alle superiori declaratorie contrattuali.
In particolare all'udienza del 14.07.2022, fornitore di e socio della Testimone_1 CP_1
FI Elettrimpianti F.lli FI RL ha confermato che il ricorrente si occupasse dei servizi contabili riguardanti la società resistente (cap.2), ma in ordine agli specifici compiti ha dichiarato “Cap. 4):
Posso riferire solo per le fatture che io emettevo per e CO, non so per altre società.” CP_1
e sul cap.5 “Posso solo rispondere e confermare per il mio rapporto indicato nel punto “G” della circostanza;
preciso che gli assegni venivano firmati dal sig. e “Cap. 7): Io nell'ufficio CP_2 non entravo, quando mi trovavo presso la sala d'attesa avevo rapporti con e Parte_1 per la parte contabile.” Il teste, pur riferendo “Cap. 9)… che il si CP_2 Parte_1 relazionava con come suo superiore”, nulla sa in ordine al grado di autonomia del CP_2 ricorrente “Cap. 10): Le direttive le prendeva da nulla so per le mansioni delle modalità Per_2 di svolgimento per le mansioni assegnate”. Sentito a prova contraria, il ha confermato di aver sempre stipulato i contratti con il legale Tes_1 rappresentante (cap. II) che operava sul conto corrente della società, attesa la Controparte_2 presenza della sua firma (cap. IV), provvedendo altresì agli approvvigionamenti ed acquisti (cap.
V), pur sottolineando che “Cap. 8): Posso dire che per le mie fatture se ne occupava lui.”.
In ordine all'autonomia operativa, il teste ha precisato “Cap. 9): E' vero, per i miei rapporti mi riferiva quello che gli diceva . CP_2
Alla medesima udienza, la teste di parte resistente consulente del lavoro della Testimone_2
Società, ha confermato di essersi occupata della gestione dei rapporti con i dipendenti (assunzioni, licenziamenti, compilazione buste paga, versamento contributi ecc.) e con gli enti previdenziali
(Cap.7), e sul cap. 10 (“Vero che è sempre stato l'amministratore della a CP_1 sovraintendere al coordinamento e al controllo dei dipendenti”) ha dichiarato: “Vera tale circostanza. Lui è l'amministratore”.
All'udienza del 15.12.2022, , dipendente della società da Testimone_3 CP_1 novembre 2015 a novembre 2016 con contratto formalizzato di tirocinio e prima del novembre 2015 per circa 8 mesi senza alcuna formalizzazione del rapporto, ha dichiarato: “Cap. 2) confermo la circostanza, preciso che io e il ricorrente lavoravamo nello stesso ufficio e io ero stato inserito a supporto di . Era che mi dava gli incarichi da svolgere…Cap.4) confermo Parte_1 Parte_1 il capitolo e in particolare sul punto a) posso dire che ci occupavamo delle registrazioni di movimenti di prima nota e delle fatture emesse e ricevute. Confermo dunque le circostanze di cui alle lettere b) e c). Con riferimento alla lettera d) posso confermare la circostanza e in particolare preciso che era il sig. che aveva i codici di accesso e le password per entrare Parte_1 nell'internet banking e nei diversi portali che utilizzavano. Cap.5) confermo la circostanza di cui alla lettera a). Con riferimento alla lettera b) confermo la circostanza e preciso che aveva contatti sia telefonici che di persona. Sulla lettera c) confermo la circostanza. Aggiungo che si Parte_1 recava in banca personalmente per effettuare versamenti e prelievi e ritirare documentazioni. Non so se apriva anche nuovi conti correnti e chiedeva fidi. Sulla lettera d) posso confermare la circostanza. Sulla lettera e) confermo la circostanza. Aggiungo che era il ricorrente a consegnare a me e agli altri dipendenti le buste paga dopo aver effettuato i bonifici di pagamento. Sulla lettera f) confermo la circostanza. Confermo la lettera g) lo faceva sia per telefono che con incontri personali con i fornitori. Cap. 6) confermo la circostanza, seguiva tutte le società del gruppo. Cap.
7) confermo la circostanza per il periodo in cui io ho lavorato. Anche io ero inserito nell'ufficio ed era lui il mio superiore, era lui a darmi gli incarichi di lavoro. Cap. 8) confermo la circostanza era lui il responsabile dell'ufficio.” Sentito a prova contraria in ordine alla gestione del conto corrente e la gestione acquisti il teste ha risposto: “Cap. IV) non è vero. Era ad avere le credenziali e ad operare sul conto Parte_1 corrente. Cap. V) Vero che anche agli approvvigionamenti e agli acquisti ha sempre provveduto
l'amministratore Sig. . Controparte_2
Riguardo alla contabilità, invece, ha dichiarato: “Cap. 6) la tenuta della contabilità era fatta da noi all'interno. I registri erano conservati nel nostro ufficio al pari delle scritture contabili e tutto fatto da noi. Venivano fatte da noi le registrazioni di fatture e vendite. Il consulente Per_3 veniva solo in fase di chiusura del bilancio e si riuniva con e con ”. CP_2 Parte_1
Infine sulla gestione del personale ha riferito: “Cap. 7) non so chi gestiva assunzioni e licenziamenti. Posso dire invece che quando bisogna effettuare i pagamenti relativi ai contributi delle paghe dei dipendenti era ad interfacciarsi con lo studio della dottoressa . Parte_1 Tes_2
La compilazione delle buste paga non so chi la faceva. I pagamenti li facevamo noi, ossia
con il mio supporto.” Parte_1
, escusso alla medesima udienza, sentito sui capitoli ammessi della memoria Controparte_6 difensiva, adr dell'avv. Scarpantoni ha confermato che: “Cap. 4) è vero….il aveva le Parte_1 password dei conti della società che erano però di ADR: aveva rapporti CP_2 Parte_1 con clienti, banche e terzi di natura commerciale e di comunicazioni ma non decisionale. La decisione competeva esclusivamente all'amministratore ” “Cap. 6) la contabilità Controparte_2 per la società veniva fatta da . Poi il consulente esterno dott. CP_1 Parte_1 Per_3 chiedeva periodicamente delle situazioni per poi valutarle unitamente all'amministratore per vedere l'andamento della società e quindi si arrivava a fine anno dove assieme al consulente si chiudeva il bilancio. Vi provvedevano e . Quanto alla stampa dei CP_2 Per_3 Parte_1 libri sociali, da quando sono entrato io in azienda, ossia dall'aprile 2019, me ne sono occupato io sia per CO che per . Prima non so chi lo facesse.” Cap. 8) come ho detto prima lui CP_1 per la si occupava della registrazione delle fatture di acquisto e della emissione delle CP_1 fatture di vendita e della registrazione contabile della prima nota. Ciò sempre per il periodo successivo all'aprile 2019.”
All'udienza del 19.04.2023, la teste di parte ricorrente ex account manager del Testimone_4
, nel dichiarare che tutti gli uffici del gruppo avevano la sede al nono piano del palazzo, Parte_2 ha rappresentato che: “Cap. 4): So solo che lui era da solo, mi riporto a quanto già riferito e comunque non ero presente fisicamente all'interno dell'ufficio di ma in un altro ufficio Parte_1 limitrofo e in un altro al piano terreno nella hall. Cap. 5): So solo che per quanto riguarda le telefonate dei fornitori sulle richieste di pagamento esse venivano passate al fino a Parte_1 quando non è subentrato . Altro non so. Cap. 6): Per la COBECO sicuramente, per l'altra CP_6 penso di sì….Cap. 10): E' vero che lavorava a stretto contatto con il e che sicuramente CP_2 riceveva da lui le direttive ma non posso riferire nello specifico. Era il punto di riferimento per le questioni dell'ufficio.”
dipendente della resistente dal 2019, nel sottolineare come l'amministratore Testimone_5 delegato accentrasse su di sé ogni questione societaria, non delegando nulla, ha specificato: “Cap.
1): Si è vero, ciò posso riferire poiché' mi occupo della amministrazione del personale e lavoro a stretto contatto con lui ed ero il suo factotum. Lui non delega nulla ed è un accentratore per ogni faccenda relativa alla società. Cap. 2): E' vero, lui prende accordi con gli appaltatori, fornitori, prende visione degli ordini, li discute con tutte le controparti e poi li firma. ADR): il mio ufficio non
è lo stesso dell'amministratore ne' di quello del ma e' adiacente;
ribadisco che da Parte_1 quella azienda non esce nulla che non sia stato da lui deciso, discusso e sottoscritto come già riferito. Cap. 3): Confermo, non vi sono deleghe ad alcuno dei dipendenti. Cap. 4): Confermo la circostanza, solo lui opera sul conto corrente. Cap. 5): E' vero, c'e' un ufficio tecnico predisposto
a prendere contatti con i fornitori, ma la trattativa e sottoscrizione viene effettuata solo da lui quale amministratore” ed ancora sul ruolo del “Cap. 8): Ho lavorato con il per Parte_1 Parte_1 un anno dal 2019 e mi sono interfacciato con lui per le fatture. So che la contabilità è stata esternalizzata ma non ricordo da quando. Cap. 9): Vero, nessuno ha libertà di iniziativa nell'esplicare le varie attività affidate.”
Del medesimo tenore la testimonianza di dipendente della resistente sin dal Testimone_6
1998 tranne che per un periodo tra il 2012 e il 2013 che sulla figura di ha Controparte_2 affermato: “Cap. 1): Vera la circostanza, io ero responsabile dei cantieri e so che curava lui le questioni di natura economica. Cap. 2): E' vero i contratti con i subappaltatori e fornitori li curava sempre lui quale titolare. Cap. 3): Vero, lo faceva lui per quello che ho sentito e per quello che potevo percepire ad eccezione delle paghe e dei bilanci per i quali si serviva di consulenti esterni.”
Cap. 4): E' vero per quello che ho potuto percepire quando io entravo nell'ufficio amministrativo dava lui precise disposizioni per i pagamenti e per fare bonifici. Cap. 5): Era lui che dava l'assenso
a fare degli acquisti e approvvigionamento di materiali e attrezzature presso i fornitori. Cap. 6): E' vero, la gestione del bilancio la curava un consulente esterno, tale . Cap. 7): Vero Persona_4 se ne occupava lei, la dott.ssa . Cap. 8): Non lo so. Cap. 9): Vero, il dott. Testimone_2 CP_2 impartiva le direttive a tutti”.
[...]
All'udienza del 11.10.2023, la teste di parte ricorrente ex dipendente sino Testimone_7 al 2019 nulla ha saputo riferire in ordine alle circostanza articolate in ricorso sul lavoro svolto dal in quanto “Cap. 4): Noi avevamo uffici separati, quello che in particolare svolgesse Parte_1 non è a mia conoscenza.”
responsabile di cantiere e impiegato nell'area tecnica presso la Testimone_8 CP_1 pur non sapendo se l'amministratore delegato si occupasse dei rapporti con le banche ed operasse Per_ sul conto corrente, ha rappresentato che: “Cap. 1): la circostanza, lui si occupava della gestione e dei fondi dell'azienda. E' sempre stata una prassi consolidata, anche attualmente, qualsiasi movimentazione resta di cognizione del titolare. Cap. 2): Vera la circostanza, la firma e la gestione dei contratti è in capo all'amministratore così come i rapporti con la clientela e fornitori… Cap. 5): Vero, gli ordini vengono emessi dall'ufficio acquisti a firma dell'amministratore . Cap. 6): Conosco per averlo visto in azienda ma non so nello Testimone_9 specifico di cosa si occupa.. Cap. 7): Vera la circostanza. Cap. 8): Vero per le fatture di acquisto e vendita per il rapporto che avevo con lui, altro non so. Cap. 9): So che le direttive all'interno dell'ufficio amministrativo le dava il titolare Cap. 10): Vera la circostanza, all'epoca CP_2 non vi era altra figura al di là dell'amministratore”.
Ebbene, alla luce di tali emergenze probatorie, si ritiene che il ricorrente sia stato concretamente adibito allo svolgimento mansioni certamente rientranti nel superiore livello 3° che richiedono, in capo al lavoratore, lo svolgimento di mansioni esecutive in ottemperanza alle norme specifiche che gli vengono date dai superiori, in particolar modo, nel caso che occupa, direttamente dall'amministratore delegato, non sussistendo, nello svolgimento delle attività poste in essere dallo stesso, l'autonomia richiesta per il superiore livello 4°, né tantomeno il grado responsabilità connaturato ai dipendenti del 5° livello.
Ogni attività svolta dal si svolgeva sotto la stretta ed esclusiva sorveglianza del Parte_1
e l'autonomia operativa era in realtà collocata all'interno del perimetro tracciato CP_2 dall'amministratore delegato.
Il infatti, svolgeva funzioni impiegatizie ma era privo di ogni potere decisionale, Parte_1 così come confermato dai testi che hanno posto in luce la figura accentratrice e di supervisore del
CP_2
In giudizio è altresì emerso che il ricorrente, nell'ambito dei ruoli affidatigli, ha svolto le mansioni che non richiedevano particolare e comprovata competenza e specifiche superiori a quelle del 3° livello.
Ai fini del quantum debeatur, va rilevato che la parte ricorrente ha elaborato un conteggio parametrato al livello 3°, con riferimento al periodo lavorativo decorrente dal 20.09.2016 al
01.07.2021. Occorre osservare, altresì, che la parte resistente, dal canto suo, ha rilevato, con riferimento allo stesso periodo lavorativo, che il ricorrente ha percepito un importo complessivo pari ad € 28.805,00
(di € 500,00 o € 1.000,00 mensili) a titolo di emolumenti aggiuntivi, documentati dai bonifici prodotti (docc.
3-7 mem dif.) eccependone la “compensazione” con i crediti spettanti al lavoratore per effetto della superiore qualifica. Ora, la giurisprudenza, nell'affrontare il tema della legittimità dell'assorbimento di emolumenti pattuiti de facto tra le parti ma non formalizzati a dovere (o del tutto non formalizzati), ha ritenuto che ogni emolumento ultra-minimo debba ritenersi sempre assorbibile, a meno che le parti non prevedano diversamente (e multis Cass., 21 luglio 2023, n.
21928; Trib. Milano, 27 aprile 2023, n. 1509; App. Milano, 12 aprile 2023, n. 434; Cass., 29 agosto
2012, n. 14689; Cass., 17 luglio 2008, n. 19750). Nel caso di specie, il riconoscimento del superminimo percepito dal lavoratore non risulta formalizzato, sebbene la parte ricorrente abbia inteso muovere contestazioni in ordine alla non assorbibilità del suddetto emolumento.
Il Tribunale, nel condividere l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, ritiene che la somma percepita dal lavoratore a titolo di superminimo individuale “assorba” i crediti spettanti allo stesso per effetto del riconoscimento della qualifica superiore, sicché nulla può essergli riconosciuto in virtù delle mansioni superiori svolte in quanto sostanzialmente già retribuite dal datore di lavoro.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda va accolta parzialmente, con il riconoscimento in capo al ricorrente delle mansioni superiori svolte per il periodo dal 03.12.2012 al 01.07.2011 alle dipendenze della ed inquadrabili al livello 3° del CCNL Edilizia Industria e la Controparte_1 resistente va condannata alla regolarizzazione della posizione contributiva, con il rigetto di ogni ulteriore domanda relativa alle differenze retributive.
Stante l'accoglimento parziale, le spese di lite sono compensate per metà e vanno poste per la residua quota, liquidata in dispositivo, a carico della resistente.
Così deciso in Teramo, alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n° 1635/2021 R.G.
TRA
(C.F.: , nato in [...] il 22 Parte_1 C.F._1 maggio 1966 e residente a [...] in Fraz.ne Guardia Vomano alla SS 150 n. 69, rappresentato e difeso, dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc. Email_1
e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. CodiceFiscale_3 Email_2
ed elettivamente domiciliato in Teramo CodiceFiscale_4 Email_3 alla Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
c.f. e p. Iva ), con sede legale in Mosciano Sant'Angelo (TE) al Controparte_1 P.IVA_1
Viale Europa n. 23, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante p.t. sig.
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Pompizii n. 23, rappresentata difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Alessio
AR UC del Foro di Vasto (c.f. CodiceFiscale_5
con studio al Corso Italia n. 39, e Giuseppe Gileno, Email_4 sempre del Foro di Vasto (c.f. pec: CodiceFiscale_6
con studio alla Via Vittorio Alfieri n. 11 ed Email_5 elettivamente domiciliata in Vasto (CH) al Corso Italia n. 39 presso lo studio del primo, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Nonché contro
(c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_7 t) giusta procura generale alle liti Notar Email_6 Persona_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, al corso San CP_3
Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861/336410
ZO HI
all'udienza del giorno 16 ottobre 2025, svolta in modalità ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che Parte_1
ha svolto dal 03.12.2012 al 01.07.2021 alle dipendenze della
[...] CP_1
mansioni inquadrabili al 3° livello della classificazione del personale del CCNL Edilizia
[...] Industria con condanna della resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva;
• rigetta la domanda per le differenze retributive;
• compensa per metà le spese di giudizio e condanna la resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.694,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Teramo alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad essere inquadrato nel Parte_1 superiore 6° livello, in subordine nel 5° livello, e in via ulteriormente gradata nel 4° o nel 3° livello del CCNL Edilizia Industria, nel periodo 3 dicembre 2012 – 1 luglio 2021. 2) Per l'effetto, condannare la società a corrispondere al Sig. Controparte_1 Parte_1 la somma di € 47.239,47 in caso di 6° livello, di € 23.949,29 in caso di 5° livello, di €
[...] 16.994,77 in caso di 4° livello e di € 9.066,04 in caso di 3° livello, pari alle differenze stipendiali spettanti per il periodo 20 settembre 2016 – 1 luglio 2021.
3) Condannare la società alla regolarizzazione della posizione contributiva del Controparte_1 lavoratore.
4) Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”
Per parte resistente:
“In via pregiudiziale e in rito, 1. nella declaratoria di nullità dell'avverso ricorso per l'inosservanza delle disposizioni recate dall'art. 414 n. 3 e n. 4 c.p.c. e per tutte le altre ragioni esposte e dedotte negli anzidetti precedenti scritti difensivi e in corso di causa;
In via preliminare e di merito,
2. nella declaratoria di inammissibilità dell'avversa pretesa di riconoscimento delle qualifiche superiori rivendicate per l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro e per l'impossibilità di ripristino dello stesso e per tutte le altre ragioni esposte e dedotte sempre negli anzidetti precedenti scritti difensivi e in corso di causa;
Nel merito,
3. nella declaratoria di insussistenza del preteso diritto alle superiori qualifiche rivendicate dal ricorrente per non essere le mansioni effettivamente svolte dal medesimo eccedenti il proprio livello di inquadramento formale e, in ogni caso, non riconducibili e non corrispondenti ai profili e alle declaratorie professionali richiamate nel ricorso;
4. nel rigetto, per l'effetto, dell'avversa pretesa di riconoscimento del superiore inquadramento, nonché di quella di pagamento delle reclamate differenze retributive;
In subordine e salvo gravame,
5. per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza, anche parziale, delle avverse domande e, in specie, di quella avente a oggetto le reclamate differenze retributive, nella compensazione del preteso credito fino alla concorrenza con il controcredito di Euro 28.805,00 della datrice di lavoro, rappresentato dal compenso aggiuntivo corrisposto mensilmente in favore del ricorrente nel corso del rapporto di lavoro, previa declaratoria di assorbibilità e non cumulabilità dello stesso con la normale retribuzione e, di conseguenza, nel rigetto sempre e comunque dell'avversa pretesa di pagamento delle stesse;
In ogni caso,
6. nella declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale del preteso credito per le differenze retributive maturate nel periodo antecedente alla data del 20/09/2016;
7. nel rigetto, altresì, dell'avversa pretesa di regolarizzazione della posizione contributiva e assistenziale e, comunque, nella declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi riferiti al periodo ante 24/11/2019;
8. il tutto con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese e competenze di lite.”
Per il terzo chiamato : CP_3
“nel merito, -a) decidere il ricorso secondo Giustizia, e nel caso in cui venga accertata la sussistenza di differenze retributive spettanti al ricorrente, per mansioni superiori, per il periodo di lavoro dal 20.09.2016 al 01.07.2021, condannare (p.i. , al pagamento della Controparte_1 P.IVA_1 contribuzione dovuta nella misura di legge, nei limiti della prescrizione quinquennale, o comunque sulle eventuali somme che verranno riconosciute al ricorrente, anche a titolo transattivo, oltre le sanzioni civili sino al saldo secondo i richiamati criteri della legge n. 388 del 2000.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 25.10.2021, regolarmente notificato,
, in epigrafe generalizzato/a, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 della società datrice di lavoro rivendicando l'inquadramento superiore al 6° livello, in subordine al
5° livello, e in via ulteriormente gradata al 4° o al 3° livello del CCNL Edilizia Industria, per il periodo 3 dicembre 2012 – 1 luglio 2021 e, per l'effetto, ha chiesto condannarsi la resistente al pagamento delle differenze retributive pretese a titolo di inquadramento superiore, 13° e 14° mensilità e TFR, come da conteggio di parte prodotto.
A sostegno della domanda, in punto di fatto ha dedotto:
- di aver prestato lavoro subordinato alle dipendenze del gruppo di imprese sin Controparte_4 dal 30.03.2012, dapprima con la con rapporto a tempo determinato sino al 30 CP_2 CP_5 settembre 2012, trasformato a tempo indeterminato sino al 30.11.2012, e poi con la Controparte_1 dal 03.12.2012 con la qualifica di “impiegato addetto ai servizi contabili”, inquadrato al 2 livello del
CCNL Edilizia Industria, sino alla sua cessazione intervenuta in data 01.07.2021 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- di essersi occupato nel corso del rapporto di lavoro dei servizi contabili di tutte le società del gruppo, in particolare: 1) per la parte amministrativa: -registrazione di tutti i movimenti contabili;
- registrazione di tutte le fatture ricevute;
emissione delle fatture;
- esecuzione di tutte le attività inerenti alla preparazione dei documenti per la redazione del bilancio;
2) per la parte economico finanziaria: - -controllo dei flussi finanziari e dei conti correnti delle società del gruppo;
- rapporti diretti con i clienti per l'incasso delle fatture sospese;
- rapporti con le banche per fidi, documentazione e eventuali aperture di nuovi conti correnti;
- rapporti con enti;
- rapporti con i terzi ed esecuzione dei pagamenti in favore di fornitori, dipendenti, , Cassa Edile, Agenzia delle CP_3
Entrate; - gestione dei procedimenti per ottenere il DURC positivo;
- risoluzione problematiche - rapporti con i fornitori;
- di aver svolto le predette attività in via esclusiva sino al 2019 e successivamente condivisa con il dipendente (alle formali dipendenze della CO Costruzioni s.r.l.), con il quale Controparte_6 condivideva il medesimo Ufficio;
- che in seguito, al veniva assegnata la gestione finanziaria mentre al ricorrente la CP_6 gestione amministrativa, ma i due, all'occorrenza, si sostituivano ed aiutavano;
- di aver sempre operato secondo le direttive e gli ordini direttamente impartiti dall'amministratore unico Sig. non avendo altri superiori gerarchici e godendo Controparte_2 di autonomia operativa nell'ambito delle disposizioni dell'amministratore.
In punto di diritto, ha rivendicato, nei confronti del formale datore di lavoro, il riconoscimento del diritto all'inquadramento professionale superiore di cui al 6° livello del CCNL Edilizia
Industria, in subordine nel 5° livello, e in via ulteriormente gradata nel 4° o nel 3° livello del CCNL
Edilizia Industria, per il periodo 3 dicembre 2012 – 1 luglio 2021, avuto riguardo alle mansioni effettivamente prestate e al grado di autonomia e responsabilità assunte nello svolgimento delle stesse, con rivendicazione delle relative differenze retributive quantificate nella complessiva somma di € 47.239,47 in caso di 6° livello, di € 23.949,29 in caso di 5° livello, di € 16.994,77 in caso di 4° livello e di € 9.066,04 in caso di 3° livello, pari alle differenze stipendiali spettanti per il periodo 20 settembre 2016 – 1 luglio 2021.
In data 31.01.2022 si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso in quanto generico e privo di una esplicita indicazione dei profili caratterizzanti le superiori mansioni reclamate e, nel merito, la sua infondatezza relativamente alla pretesa di riconoscimento della qualifica superiore e l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente alle differenze retributive antecedenti al 30.06.2016.
Ha rappresentato che l'attività svolta dal ricorrente è stata essenzialmente impiegatizia, di carattere segretariale, non eccedente il proprio livello di inquadramento (registrazione delle fatture di acquisto ed emissione di quelle di vendita), atteso che i professionisti ed i consulenti esterni si occupavano della tenuta della contabilità e dei libri sociali, della gestione dei rapporti di lavoro e dei rapporti con gli enti assicurativi e previdenziali, della preparazione delle buste paga e del conteggio dei contributi, mentre la gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori veniva curata direttamente dall'amministratore dell'azienda.
Ha, da ultimo, contestato le rivendicazioni economiche avanzate dal ricorrente, anche sulla scorta dell'avvenuto riconoscimento, in costanza di rapporto di lavoro, di emolumenti aggiuntivi Par pari ad € 28.805,00, somma non computata nei conteggi depositati dal mbrosio, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto al lavoratore a titolo di differenze retributive anche in ipotesi di accoglimento della domanda di inquadramento superiore.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, terminata la quale il GL, stante la richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_3
Con memoria difensiva depositata in data 25.11.2024 si è costituito in giudizio l'
[...]
chiedendo, in caso di accertamento delle mansioni superiori, la condanna di Controparte_7 al pagamento della contribuzione dovuta nei limiti della prescrizione quinquennale. Controparte_1
La causa è stata rinviata alla data odierna per la decisione, con termine alle parti per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le rispettive note, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo eccepita dalla in sede di costituzione in giudizio. Controparte_1
Nel rito del lavoro, per aversi la nullità dell'atto introduttivo, non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che tali requisiti siano omessi o del tutto incerti sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. n. 7199/2018).
Nell'esercizio del potere di interpretazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa avanzata.
Ne discende, allora, come la domanda giudiziale possa esprimersi non solo con il formale atto, ma anche attraverso gli atti allegati al ricorso stesso, che, in particolar modo se di natura tecnica, costituiscono lo strumento necessario a manifestare compiutamente la volontà posta a base della domanda giudiziale (v. Cass. Civ. Sez. Lav. 19 maggio 2009 n. 1159).
Ebbene, nel caso di specie, deve escludersi la genericità del petitum, individuabile sotto il profilo sia sostanziale sia processuale, in conformità anche agli ultimi insegnamenti del Supremo
Collegio, che persino nelle ipotesi di mancata produzione del CCNL, qualora sussistano riferimenti in ordine ai periodi di attività, articolazione oraria ed inquadramento lavorativo, dichiara la validità dell'atto introduttivo.
Ad ogni buon conto, in virtù anche di un orientamento ispirato ad un principio di conservazione, applicando le coordinate giuridiche del rito civile al processo del lavoro in ordine al sistema delle preclusioni, deve darsi atto come parte ricorrente abbia, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, sufficientemente dettagliato le mansioni rivendicate.
Va, altresì, evidenziato che la convenuta ha sollevato l'eccezione di prescrizione decennale con riferimento all'accertamento del diritto alla presunta qualifica o categoria superiore, nonché
l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto alle differenze di retribuzione. A tal riguardo va rilevato che, con orientamento assolutamente prevalente, la Suprema Corte (Cass. 7116 del
6.04.2005) ha statuito che “il diritto al riconoscimento di una qualifica superiore soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.” (conformi Sez. L, Sentenza n. 14140 del 20/06/2006; Cass. 1° giugno 2006 n. 13046; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662, Cass. 23 agosto 1997
n. 7911, Cass. 6 luglio 1996 n. 6750, Cass. 18 maggio 1995 n. 5486, Cass. 19 gennaio 1993 n. 612,
Cass. 28 aprile 1992 n. 5081, Cass. sez. unite 18 dicembre 1987 n. 9417, e v. pure Cass. 23 maggio
2003 n. 8228, Cass. 18 agosto 1999 n. 8710, Cass. 24 aprile 1998 n. 4245). E ancora, con sentenza n. 12238 del 24 maggio 2006 la Corte di Cassazione ha statuito che “l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ.”. Ora va osservato, che sul regime della prescrizione dei crediti retributivi ha notoriamente inciso la modifica apportata dalla L. n. 92 del 2012 all'art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori. Il quadro normativo è, infatti, radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, che ha riformato l'art. 18 L. n. 300 del 1970, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria. Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. Nell'attuale quadro normativo è, dunque, ancor più ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. Il Tribunale, in proposito, intende richiamare e fare proprio l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, che con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 ha stabilito che: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (si veda anche, da ultimo, Cass. Ordinanza 13 marzo 2024, n. 6773). Alla stregua di tali condivisibili principi, si ritiene, dunque, che a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del
2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato. Pertanto, nella fattispecie concreta, il decorso del termine prescrizionale, per i crediti retributivi successivi all'entrata in visore della legge Fornero, non può che farsi coincidere con la riferita cessazione del rapporto di lavoro subordinato (01.07.2021), con la conseguenza che al momento della domanda risultano prescritti i crediti ante 20.07.2016, come considerato dalla parte ricorrente nella formulazione dei conteggi.
Passando ora al merito della domanda, il ricorrente, assunto in data 03.12.2012 alle dipendenze della con inquadramento nel livello 2 del CCNL Edilizia Industria, agisce in giudizio CP_1 rivendicando il diritto a differenze retributive da mansioni superiori, in base al presupposto di aver svolto, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro, mansioni riconducibili al superiore inquadramento di cui al livello 6°.
Ciò posto, il giudice rileva, in punto di diritto, che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass. n. 8025 del 2003;
Cass. n. 26742 del 2014). L'allegazione predetta è volta a consentire al giudice il procedimento logico giuridico a lui demandato, atteso che “in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti:
a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto svolte;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative” (Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2021 n. 2972; 22 novembre 2019 n. 30580; Cass. civ., 28 aprile 2015 n. 8589).
In ordine all'inquadramento lavorativo, oggetto di contestazione nel presente giudizio, è noto che la superiorità delle mansioni affidate al lavoratore rispetto a quelle del livello di inquadramento riconosciutogli dal datore di lavoro, quale condizione di accoglimento della domanda avente ad oggetto sia la corresponsione di differenze di retribuzione sia il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore, va determinata in base alla contrattazione collettiva regolante il rapporto di lavoro (Cass. Ord. 2972 del 8 febbraio 2021).
Orbene, ai fini di vagliare il superiore inquadramento professionale richiesto, la contrattazione collettiva a cui fare riferimento è il C.C.N.L. Edilizia Industria che all'art. 77 prevede un'unica scala classificatoria composta da sette livelli.
In relazione alla declaratoria del livello 6°- Impiegati di 1° categoria- rivendicato dal ricorrente, la disposizione contrattuale recita: “Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di 1ª categoria super.”
Rientrano invece nel 5° livello di inquadramento- Impiegati di 2ª categoria- “sia tecnici che amministrativi, che assolvono mansioni di concetto.” e per quanto qui di interesse vi rientrano gli impiegati amministrativi di 2ª categoria: “- Impiegato addetto agli approvvigionamenti ed acquisti ed alle liquidazioni dei conti dei fornitori secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge tale lavoro con continuità e con diretta responsabilità nei limiti dei compiti affidatigli. -
Impiegato che cura l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni legislative e contrattuali inerenti a stipendi e paghe, e provvede alle pratiche relative presso Istituti ed Enti di assicurazione, di previdenza ed assistenza dei lavoratori, e ciò con diretta responsabilità, nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori - Contabile che imposta il libro giornale e ne cura gli sviluppi.”.
Al 4° livello appartengono gli Impiegati amministrativi che “nell'ambito di strutture organizzative complesse, oltre i compiti dell'impiegato di 3° livello, esegue con autonomia e con
l'apporto di particolare e comprovata competenza operazioni specifiche superiori a quelle del 3° livello e sotto la supervisione ed il coordinamento di impiegati appartenenti al 5° livello.
Lavoratore che, autonomamente, nell'ambito dei lavori di scavo, di ripristino e consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse storico -urbanistico, opera con comprovata specifica esperienza ed anche in possesso di crediti formativi acquisiti in enti di formazione del settore, esegue lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativo e di affreschi, di recupero e bonifica di reperti murari e strutturali con aggiunta di lavori di recupero di costruzioni ed edifici sottoposti a tutela delle varie
Sovraintendenze. PR cad che sulla base di indicazioni tecniche elabori progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (cad) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.”
Nel 3° livello rientrano “gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.” In particolare “Impiegati tecnici di 3ª categoria Addetto a calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico-amministrativa dei lavori, in via continuativa e con funzioni esecutive. Impiegati amministrativi di 3ª categoria
Impiegato con mansioni puramente esecutive che cura la compilazione delle paghe e ne effettua i versamenti ai lavoratori, provvedendo ai conteggi ed ai versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali in esecuzione delle norme specifiche che gli vengono date dai superiori.”
Nel livello di inquadramento del ricorrente, il 2°, fanno parte gli Impiegati di 4ª categoria ovvero
“gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni esecutive che non comportino l'inquadramento nelle categorie superiori.” Nello specifico appartengono alla 4ª categoria “gli impiegati: - dattilografi;
- centralinisti telefonici;
- addetti a mansioni di scritturazione e copia;
- addetti all'inserimento dati negli elaboratori o alla perforazione di schede meccanografiche;
- stenodattilografi;
- addetti a mansioni semplici di segreteria;
- addetti alla verifica di schede meccanografiche;
- addetti al controllo di documenti contabili relativi al movimento del materiale”.
Tanto premesso in ordine alle declaratorie professionali che assumono rilievo nella fattispecie concreta, lo svolgimento delle mansioni superiori così come rivendicate dal ricorrente in via ulteriormente gradata al 3° livello, ha trovato pieno riscontro nell'istruttoria testimoniale espletata nel corso del giudizio, non trovando, al contempo, alcun supporto probatorio le rivendicazioni di cui alle superiori declaratorie contrattuali.
In particolare all'udienza del 14.07.2022, fornitore di e socio della Testimone_1 CP_1
FI Elettrimpianti F.lli FI RL ha confermato che il ricorrente si occupasse dei servizi contabili riguardanti la società resistente (cap.2), ma in ordine agli specifici compiti ha dichiarato “Cap. 4):
Posso riferire solo per le fatture che io emettevo per e CO, non so per altre società.” CP_1
e sul cap.5 “Posso solo rispondere e confermare per il mio rapporto indicato nel punto “G” della circostanza;
preciso che gli assegni venivano firmati dal sig. e “Cap. 7): Io nell'ufficio CP_2 non entravo, quando mi trovavo presso la sala d'attesa avevo rapporti con e Parte_1 per la parte contabile.” Il teste, pur riferendo “Cap. 9)… che il si CP_2 Parte_1 relazionava con come suo superiore”, nulla sa in ordine al grado di autonomia del CP_2 ricorrente “Cap. 10): Le direttive le prendeva da nulla so per le mansioni delle modalità Per_2 di svolgimento per le mansioni assegnate”. Sentito a prova contraria, il ha confermato di aver sempre stipulato i contratti con il legale Tes_1 rappresentante (cap. II) che operava sul conto corrente della società, attesa la Controparte_2 presenza della sua firma (cap. IV), provvedendo altresì agli approvvigionamenti ed acquisti (cap.
V), pur sottolineando che “Cap. 8): Posso dire che per le mie fatture se ne occupava lui.”.
In ordine all'autonomia operativa, il teste ha precisato “Cap. 9): E' vero, per i miei rapporti mi riferiva quello che gli diceva . CP_2
Alla medesima udienza, la teste di parte resistente consulente del lavoro della Testimone_2
Società, ha confermato di essersi occupata della gestione dei rapporti con i dipendenti (assunzioni, licenziamenti, compilazione buste paga, versamento contributi ecc.) e con gli enti previdenziali
(Cap.7), e sul cap. 10 (“Vero che è sempre stato l'amministratore della a CP_1 sovraintendere al coordinamento e al controllo dei dipendenti”) ha dichiarato: “Vera tale circostanza. Lui è l'amministratore”.
All'udienza del 15.12.2022, , dipendente della società da Testimone_3 CP_1 novembre 2015 a novembre 2016 con contratto formalizzato di tirocinio e prima del novembre 2015 per circa 8 mesi senza alcuna formalizzazione del rapporto, ha dichiarato: “Cap. 2) confermo la circostanza, preciso che io e il ricorrente lavoravamo nello stesso ufficio e io ero stato inserito a supporto di . Era che mi dava gli incarichi da svolgere…Cap.4) confermo Parte_1 Parte_1 il capitolo e in particolare sul punto a) posso dire che ci occupavamo delle registrazioni di movimenti di prima nota e delle fatture emesse e ricevute. Confermo dunque le circostanze di cui alle lettere b) e c). Con riferimento alla lettera d) posso confermare la circostanza e in particolare preciso che era il sig. che aveva i codici di accesso e le password per entrare Parte_1 nell'internet banking e nei diversi portali che utilizzavano. Cap.5) confermo la circostanza di cui alla lettera a). Con riferimento alla lettera b) confermo la circostanza e preciso che aveva contatti sia telefonici che di persona. Sulla lettera c) confermo la circostanza. Aggiungo che si Parte_1 recava in banca personalmente per effettuare versamenti e prelievi e ritirare documentazioni. Non so se apriva anche nuovi conti correnti e chiedeva fidi. Sulla lettera d) posso confermare la circostanza. Sulla lettera e) confermo la circostanza. Aggiungo che era il ricorrente a consegnare a me e agli altri dipendenti le buste paga dopo aver effettuato i bonifici di pagamento. Sulla lettera f) confermo la circostanza. Confermo la lettera g) lo faceva sia per telefono che con incontri personali con i fornitori. Cap. 6) confermo la circostanza, seguiva tutte le società del gruppo. Cap.
7) confermo la circostanza per il periodo in cui io ho lavorato. Anche io ero inserito nell'ufficio ed era lui il mio superiore, era lui a darmi gli incarichi di lavoro. Cap. 8) confermo la circostanza era lui il responsabile dell'ufficio.” Sentito a prova contraria in ordine alla gestione del conto corrente e la gestione acquisti il teste ha risposto: “Cap. IV) non è vero. Era ad avere le credenziali e ad operare sul conto Parte_1 corrente. Cap. V) Vero che anche agli approvvigionamenti e agli acquisti ha sempre provveduto
l'amministratore Sig. . Controparte_2
Riguardo alla contabilità, invece, ha dichiarato: “Cap. 6) la tenuta della contabilità era fatta da noi all'interno. I registri erano conservati nel nostro ufficio al pari delle scritture contabili e tutto fatto da noi. Venivano fatte da noi le registrazioni di fatture e vendite. Il consulente Per_3 veniva solo in fase di chiusura del bilancio e si riuniva con e con ”. CP_2 Parte_1
Infine sulla gestione del personale ha riferito: “Cap. 7) non so chi gestiva assunzioni e licenziamenti. Posso dire invece che quando bisogna effettuare i pagamenti relativi ai contributi delle paghe dei dipendenti era ad interfacciarsi con lo studio della dottoressa . Parte_1 Tes_2
La compilazione delle buste paga non so chi la faceva. I pagamenti li facevamo noi, ossia
con il mio supporto.” Parte_1
, escusso alla medesima udienza, sentito sui capitoli ammessi della memoria Controparte_6 difensiva, adr dell'avv. Scarpantoni ha confermato che: “Cap. 4) è vero….il aveva le Parte_1 password dei conti della società che erano però di ADR: aveva rapporti CP_2 Parte_1 con clienti, banche e terzi di natura commerciale e di comunicazioni ma non decisionale. La decisione competeva esclusivamente all'amministratore ” “Cap. 6) la contabilità Controparte_2 per la società veniva fatta da . Poi il consulente esterno dott. CP_1 Parte_1 Per_3 chiedeva periodicamente delle situazioni per poi valutarle unitamente all'amministratore per vedere l'andamento della società e quindi si arrivava a fine anno dove assieme al consulente si chiudeva il bilancio. Vi provvedevano e . Quanto alla stampa dei CP_2 Per_3 Parte_1 libri sociali, da quando sono entrato io in azienda, ossia dall'aprile 2019, me ne sono occupato io sia per CO che per . Prima non so chi lo facesse.” Cap. 8) come ho detto prima lui CP_1 per la si occupava della registrazione delle fatture di acquisto e della emissione delle CP_1 fatture di vendita e della registrazione contabile della prima nota. Ciò sempre per il periodo successivo all'aprile 2019.”
All'udienza del 19.04.2023, la teste di parte ricorrente ex account manager del Testimone_4
, nel dichiarare che tutti gli uffici del gruppo avevano la sede al nono piano del palazzo, Parte_2 ha rappresentato che: “Cap. 4): So solo che lui era da solo, mi riporto a quanto già riferito e comunque non ero presente fisicamente all'interno dell'ufficio di ma in un altro ufficio Parte_1 limitrofo e in un altro al piano terreno nella hall. Cap. 5): So solo che per quanto riguarda le telefonate dei fornitori sulle richieste di pagamento esse venivano passate al fino a Parte_1 quando non è subentrato . Altro non so. Cap. 6): Per la COBECO sicuramente, per l'altra CP_6 penso di sì….Cap. 10): E' vero che lavorava a stretto contatto con il e che sicuramente CP_2 riceveva da lui le direttive ma non posso riferire nello specifico. Era il punto di riferimento per le questioni dell'ufficio.”
dipendente della resistente dal 2019, nel sottolineare come l'amministratore Testimone_5 delegato accentrasse su di sé ogni questione societaria, non delegando nulla, ha specificato: “Cap.
1): Si è vero, ciò posso riferire poiché' mi occupo della amministrazione del personale e lavoro a stretto contatto con lui ed ero il suo factotum. Lui non delega nulla ed è un accentratore per ogni faccenda relativa alla società. Cap. 2): E' vero, lui prende accordi con gli appaltatori, fornitori, prende visione degli ordini, li discute con tutte le controparti e poi li firma. ADR): il mio ufficio non
è lo stesso dell'amministratore ne' di quello del ma e' adiacente;
ribadisco che da Parte_1 quella azienda non esce nulla che non sia stato da lui deciso, discusso e sottoscritto come già riferito. Cap. 3): Confermo, non vi sono deleghe ad alcuno dei dipendenti. Cap. 4): Confermo la circostanza, solo lui opera sul conto corrente. Cap. 5): E' vero, c'e' un ufficio tecnico predisposto
a prendere contatti con i fornitori, ma la trattativa e sottoscrizione viene effettuata solo da lui quale amministratore” ed ancora sul ruolo del “Cap. 8): Ho lavorato con il per Parte_1 Parte_1 un anno dal 2019 e mi sono interfacciato con lui per le fatture. So che la contabilità è stata esternalizzata ma non ricordo da quando. Cap. 9): Vero, nessuno ha libertà di iniziativa nell'esplicare le varie attività affidate.”
Del medesimo tenore la testimonianza di dipendente della resistente sin dal Testimone_6
1998 tranne che per un periodo tra il 2012 e il 2013 che sulla figura di ha Controparte_2 affermato: “Cap. 1): Vera la circostanza, io ero responsabile dei cantieri e so che curava lui le questioni di natura economica. Cap. 2): E' vero i contratti con i subappaltatori e fornitori li curava sempre lui quale titolare. Cap. 3): Vero, lo faceva lui per quello che ho sentito e per quello che potevo percepire ad eccezione delle paghe e dei bilanci per i quali si serviva di consulenti esterni.”
Cap. 4): E' vero per quello che ho potuto percepire quando io entravo nell'ufficio amministrativo dava lui precise disposizioni per i pagamenti e per fare bonifici. Cap. 5): Era lui che dava l'assenso
a fare degli acquisti e approvvigionamento di materiali e attrezzature presso i fornitori. Cap. 6): E' vero, la gestione del bilancio la curava un consulente esterno, tale . Cap. 7): Vero Persona_4 se ne occupava lei, la dott.ssa . Cap. 8): Non lo so. Cap. 9): Vero, il dott. Testimone_2 CP_2 impartiva le direttive a tutti”.
[...]
All'udienza del 11.10.2023, la teste di parte ricorrente ex dipendente sino Testimone_7 al 2019 nulla ha saputo riferire in ordine alle circostanza articolate in ricorso sul lavoro svolto dal in quanto “Cap. 4): Noi avevamo uffici separati, quello che in particolare svolgesse Parte_1 non è a mia conoscenza.”
responsabile di cantiere e impiegato nell'area tecnica presso la Testimone_8 CP_1 pur non sapendo se l'amministratore delegato si occupasse dei rapporti con le banche ed operasse Per_ sul conto corrente, ha rappresentato che: “Cap. 1): la circostanza, lui si occupava della gestione e dei fondi dell'azienda. E' sempre stata una prassi consolidata, anche attualmente, qualsiasi movimentazione resta di cognizione del titolare. Cap. 2): Vera la circostanza, la firma e la gestione dei contratti è in capo all'amministratore così come i rapporti con la clientela e fornitori… Cap. 5): Vero, gli ordini vengono emessi dall'ufficio acquisti a firma dell'amministratore . Cap. 6): Conosco per averlo visto in azienda ma non so nello Testimone_9 specifico di cosa si occupa.. Cap. 7): Vera la circostanza. Cap. 8): Vero per le fatture di acquisto e vendita per il rapporto che avevo con lui, altro non so. Cap. 9): So che le direttive all'interno dell'ufficio amministrativo le dava il titolare Cap. 10): Vera la circostanza, all'epoca CP_2 non vi era altra figura al di là dell'amministratore”.
Ebbene, alla luce di tali emergenze probatorie, si ritiene che il ricorrente sia stato concretamente adibito allo svolgimento mansioni certamente rientranti nel superiore livello 3° che richiedono, in capo al lavoratore, lo svolgimento di mansioni esecutive in ottemperanza alle norme specifiche che gli vengono date dai superiori, in particolar modo, nel caso che occupa, direttamente dall'amministratore delegato, non sussistendo, nello svolgimento delle attività poste in essere dallo stesso, l'autonomia richiesta per il superiore livello 4°, né tantomeno il grado responsabilità connaturato ai dipendenti del 5° livello.
Ogni attività svolta dal si svolgeva sotto la stretta ed esclusiva sorveglianza del Parte_1
e l'autonomia operativa era in realtà collocata all'interno del perimetro tracciato CP_2 dall'amministratore delegato.
Il infatti, svolgeva funzioni impiegatizie ma era privo di ogni potere decisionale, Parte_1 così come confermato dai testi che hanno posto in luce la figura accentratrice e di supervisore del
CP_2
In giudizio è altresì emerso che il ricorrente, nell'ambito dei ruoli affidatigli, ha svolto le mansioni che non richiedevano particolare e comprovata competenza e specifiche superiori a quelle del 3° livello.
Ai fini del quantum debeatur, va rilevato che la parte ricorrente ha elaborato un conteggio parametrato al livello 3°, con riferimento al periodo lavorativo decorrente dal 20.09.2016 al
01.07.2021. Occorre osservare, altresì, che la parte resistente, dal canto suo, ha rilevato, con riferimento allo stesso periodo lavorativo, che il ricorrente ha percepito un importo complessivo pari ad € 28.805,00
(di € 500,00 o € 1.000,00 mensili) a titolo di emolumenti aggiuntivi, documentati dai bonifici prodotti (docc.
3-7 mem dif.) eccependone la “compensazione” con i crediti spettanti al lavoratore per effetto della superiore qualifica. Ora, la giurisprudenza, nell'affrontare il tema della legittimità dell'assorbimento di emolumenti pattuiti de facto tra le parti ma non formalizzati a dovere (o del tutto non formalizzati), ha ritenuto che ogni emolumento ultra-minimo debba ritenersi sempre assorbibile, a meno che le parti non prevedano diversamente (e multis Cass., 21 luglio 2023, n.
21928; Trib. Milano, 27 aprile 2023, n. 1509; App. Milano, 12 aprile 2023, n. 434; Cass., 29 agosto
2012, n. 14689; Cass., 17 luglio 2008, n. 19750). Nel caso di specie, il riconoscimento del superminimo percepito dal lavoratore non risulta formalizzato, sebbene la parte ricorrente abbia inteso muovere contestazioni in ordine alla non assorbibilità del suddetto emolumento.
Il Tribunale, nel condividere l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, ritiene che la somma percepita dal lavoratore a titolo di superminimo individuale “assorba” i crediti spettanti allo stesso per effetto del riconoscimento della qualifica superiore, sicché nulla può essergli riconosciuto in virtù delle mansioni superiori svolte in quanto sostanzialmente già retribuite dal datore di lavoro.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda va accolta parzialmente, con il riconoscimento in capo al ricorrente delle mansioni superiori svolte per il periodo dal 03.12.2012 al 01.07.2011 alle dipendenze della ed inquadrabili al livello 3° del CCNL Edilizia Industria e la Controparte_1 resistente va condannata alla regolarizzazione della posizione contributiva, con il rigetto di ogni ulteriore domanda relativa alle differenze retributive.
Stante l'accoglimento parziale, le spese di lite sono compensate per metà e vanno poste per la residua quota, liquidata in dispositivo, a carico della resistente.
Così deciso in Teramo, alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani