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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/05/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2446/2022 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 6 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8/06/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11/06/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. BORTONE MARIA LETIZIA e l'avv. BUFFARDI EMILIANO Parte_1
hanno concluso come da nota depositata in data 02/05/2025 per l'avv. AR UC ha concluso come da nota Controparte_1
depositata in data 30/04/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:41 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2446/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2446/2022 R.G. promossa da: tra
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti BORTONE MARIA LETIZIA e BUFFARDI EMILIANO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Fondi (LT), Via San Bartolomeo n. 43, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attrice contro
(p.i. ), già denominata Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(quale incorporante di Controparte_3 Controparte_4 [...]
, in persona del procuratore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. AR Controparte_5
UC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM), Via di Santa Costanza
n. 27, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
OGGETTO: assicurazione contro danni;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio – innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale – la propria compagnia assicurativa al fine di Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertata la validità, l'efficacia e l'operatività della polizza rischio incendio, n.76932340, denominata “ esercizi commerciali”, con le realtive appendici ed Controparte_6 allegati, stipulata tra la e la nonché il diritto dell'attrice all'integrale Parte_1 CP_7
indennizzo dei danni subiti sia al fabbricato (così come inteso nelle condizioni di polizza) che al contenuto (così come inteso nelle condizioni di polizza), a causa dell'incendio verificatosi in data
19/05/11, così come meglio indicati nella narrativa dell'atto di citazione e l'indempimento dell'ente assicurativo convenuto, per non aver formulato alcun offerta di indennizzo e quindi, attivato la procedura di liquidazione del danno, accogliere la domanda e per l'effetto condannare la CP_8
in persona del legale rappresentante p.t. ( già , alla corresponsione del giusto CP_7
indennizzo, nei confronti dell'attrice che, per quanto concerne la voce “contenuto” ammonta ad
€.101.352,70 e/o alla minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa, giusta CTU tecnica che sin da ora si chiede e per quanto concerne la voce “ Fabbricato” ammonta ad
€200,000,00, giusta perizia allegata e/o alla minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa, giusta CTU tecnica che sin da ora si chiede. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo ed oltre al rimborso delle spese sostenute per la mediazione pari ad
€.48,80. Vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio di cui i sottoscritti procuratori si dichiarano antistatari.”, deducendo: - di aver stipulato con la polizza Controparte_9
n.76932340, denominata “ agli esercizi commerciali”, a garanzia Controparte_6 dell'esercizio commerciale “Tode's Café”, destinato all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sito in Fondi (LT), Via Appia, altezza km 118+400, censito al Catasto al foglio
27, part. 428, sub 4, pervenutole giusto atto di cessione del ramo d'attività commerciale, regolarmente registrato (vd. all.ti memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.); - che, alle ore 0:30 c.a. del 19/05/2011, all'interno dell'esercizio commerciale summenzionato, si era verificato un violento incendio di natura dolosa, che aveva arrecato ingenti danni alla parte muraria dell'edificio e ai beni ivi presenti, nonché all'annessa struttura in ferro zincato e legno adibita ad area consumazione ed intrattenimento (vd. all.ti 12 – 13, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.), per danni quantificati nella somma complessiva di euro 200.000,00 (vd. perizia di parte a firma del geom. del 25.6.21, all.to 14, memoria Persona_1
ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.); - che il procedimento penale iniziato, a seguito della tempestiva denuncia presentata dal gestore della (all. 16), era stato archiviato (vd. all. 22, decreto di Parte_2 archiviazione dell'8.7.2018); - di aver vanamente richiesto l'indennizzo dei danni subìti alla compagnia convenuta.
La convenuta, tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28/08/2022, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, come di seguito giudicare: In via principale accertare la carenza di legittimazione attiva della società attrice. In subordine accertare che ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1892 c.c. III comma 2 capoverso la compagnia non è tenuta a pagare l'indennizzo richiesto. In ulteriore subordine respingere in ogni caso la domanda di parte attrice perché infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa. In via ulteriormente subordinata accertare l'effettiva entità del danno subito con ogni conseguenza in ordine all'indennizzo che dovrà essere liquidato secondo le previsioni contrattuali previste in polizza.
Con compensazione delle spese di giudizio dato il parziale accoglimento della domanda.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società attorea sollevata dal patrocinio di parte convenuta.
Risulta per tabulas che il soggetto contraente/assicurato dalla polizza oggetto di causa n. 76932340 sia l'odierna società attrice e che, dalla relazione d'intervento dei VV.FF., intervenuti nell'immediatezza dell'accadimento denunciato, il sinistro denunciato (incendio) abbia causato danni anche alla mobilia presente all'interno dell'esercizio commerciale.
Va poi dichiarata decaduta la parte convenuta dall'eccezione di inoperatività della polizza ex art. 1892
c.c., come tempestivamente eccepito dall'odierna attrice assicurata (vd. nota cartolare dep. 22.09.22 depositata in vista della prima udienza celebratasi il 27.09.2022).
Come noto, il co. 2 del disposto codicistico in commento, prevede che l'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
Ed invero, nella comparsa di costituzione e risposta, parte convenuta lamenta di non essere stata informata che il socio della parte attrice, sig. , prima della stipula della polizza, avesse subìto Pt_3 alcune azioni intimidatorie riferite all'attività che stava svolgendo nel locale, rappresentando di aver appreso tale circostanza soltanto a seguito della denuncia dal medesimo presentata alle Autorità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, nel caso in cui l'assicurazione abbia ad oggetto un rischio continuato, qual è, nel caso di specie (l'incendio), l'assicuratore, venuto a conoscenza della colpevole reticenza dell'assicurato, ha l'onere di rendere noto, nel termine di tre mesi indicato dall'art. 1892, comma 2, c.c., se intenda impugnare o meno il contratto, e ciò allo scopo di evitare il pagamento dell'indennità per i rischi futuri (Cassazione civile sez. III, 04/01/2010, n.11).
È dato pacifico che l'assicuratore non abbia manifestato siffatta volontà nel termine decadenziale previsto dalla legge.
Ne consegue la reiezione dell'eccezione in commento.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta. Secondo l'insegnamento di legittimità, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr. Cass., III,
02/04/2021, n. 9205; I, 14/06/2018, n. 15630; Cass. III, 21/12/2017 n. 30656; Cass. 8/1/1987, n. 17;
Cass. 4/3/1978 n. 1081).
Ebbene, nel caso di specie, risulta per tabulas la sussistenza della polizza assicurativa n. 76932340
(c.d. agli esercizi commerciali) tra e la Controparte_6 Controparte_10
convenuta, con decorrenza dal 21/04/2011 e scadenza al 21/04/2021 (vd. all. 1 e 2, attorei).
Altrettanto pacifico in causa è l'effettivo verificarsi del sinistro denunciato occorso in data 19/05/2011 presso il locale commerciale assicurato, come evincibile tanto dall'annotazione di servizio dei
Carabinieri della Stazione di Fondi (vd. all. 12, attoreo), quanto dalla relazione di intervento e dal verbale di accertamenti urgenti dei VV. FF. (all. 13, attoreo).
Orbene, ciononostante parte attrice non ha fornito la prova dell'accidentalità dell'evento al fine della indennizzabilità dei danni subìti.
Ed invero, ai sensi dell'art.
4.3 della Sezione Incendio (vd. condizioni generali di contratto, pagg. 17
– 18, all. 2, attoreo), “Sono esclusi i danni…causati con dolo dell'Assicurato contraente e qualora queste non siano persone fisiche dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità limitata”.
Secondo la giurisprudenza, se non ci sono prove che l'incendio è stato accidentale non può esserci indennizzo da parte dell'assicurazione (ex multis, Corte appello Napoli sez. VII, 18/11/2024, n.4653).
Dalle stesse dichiarazioni rese dal l.r.p.t. della società attorea, sig. , in sede di denuncia del Pt_3 fatto all'Autorità (vd. all. 16, attoreo “… mi sono subito portato in quel luogo e con voi e i Vigili del fuoco, abbiamo verificato i danni provocati dall'incendio, di natura sicuramente dolosa, anche confermato dai vigili del fuoco, che hanno trovato il punto di accesso dei malfattori per entrare nel locale, ossia una porta presente sul retro…”), confermate anche dei rilievi operati in loco nell'immediatezza dei fatti dai VV.FF. (vd. all. 13, attoreo), è emersa la natura dolosa dei fatti oggetto del presente giudizio, peraltro, confermata anche dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica
c/o l'intestato Tribunale (vd. all. 21, richiesta di archiviazione “… In realtà dalle indagini svolte, in particolare dall'esito delle intercettazioni telefoniche eseguite nei confronti dei predetti, emergono unicamente elementi idonei a configurare l'ipotesi dolosa dell'incendio…”).
Ciò posto, ancorché il dolo sia da attribuire a terzi, tale aspetto non consente di ritenere operativa la polizza in questione che copre unicamente i fatti di natura accidentale, cioè colposa.
Dall'istruttoria documentale, a fronte degli elementi sopra indicati, non sono emersi elementi probatori di segno contrario comprovanti la natura accidentale dell'incendio al fine della indennizzabilità dei danni subìti, né ciò sarebbe potuto emergere dall'espletamento della c.t.u. e della prova testimoniale articolate dalla difesa attorea, unicamente vertenti sull'accertamento dei beni presenti all'interno dell'esercizio commerciale.
Conclusivamente, la domanda attorea va integralmente respinta.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto della natura strettamente documentale e della non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) condanna altresì l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro
3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 6/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 6/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini