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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dott.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3.dott.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
30.01.2025 e della successiva camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.989/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli, al C.so Parte_1 C.F._1
Umberto I n. 217, presso lo Studio dell'Avv. Pierpaolo Pelosi, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce del ricorso di primo grado
APPELLANTE
E
, (P.IVA Controparte_1
), con sede legale in Napoli alla Via Teresa Ravaschierin° 8 -80122-Napoli, in persona P.IVA_1 del Direttore Generale p.t. Dott. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Fusco Controparte_2
(C.F. ) e Massimo Pepe ( ), i quali hanno dichiarato C.F._2 C.F._3 che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alle PEC:
[...] ited al numero di fax 081/2205300, elettivamente domiciliati in Email_1 Email_2
Napoli alla Via della Croce Rossa n° 8 -80122-presso il Servizio Affari Legali della predetta
[...]
, in virtù di procura in atti CP_1
APPELLATA
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale Napoli n. 5416/2022 pubblicata il 27.10.2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18 febbraio 2020 esponeva : a) di svolgere, a far data dal Parte_1 marzo 2002, attività lavorativa, quale lavoratore subordinato presso l'A.O. Santobono - Pausilipon, con mansioni corrispondenti al profilo di Collaboratore Tecnico Professionale Esperto – Sociologo, corrispondenti alla categoria D SUPER del CCNL di categoria;
b) di essere stata inquadrata nella categoria D SUPER, sopra richiamata, con sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. Lav., n. 8199/08 del 06/06/2008, divenuta cosa giudicata, la quale aveva definitivamente stabilito che la ricorrente aveva diritto al trattamento economico corrispondente alla categoria D livello super, Collaboratore
Tecnico professionale Esperto, per aver prestato lavoro sin dall'11/03/2002 ed in particolare per essersi occupata quale responsabile dell dell'elaborazione in autonomia di progetti, piani di Pt_2 comunicazione e marketing, in accordo con gli organismi e le strategie dell'ente ospedaliero in virtù di un incarico attribuitole con la delibera n. 154 del 28/2/2002 e per aver assunto, in esecuzione della delibera n. 032 del 15-1-2004 del Direttore Generale, l'incarico di responsabile della “Articolazione semplice Ufficio Relazione con il pubblico” ; c) di aver ricevuto il riconoscimento giudiziale del suddetto livello di inquadramento nonché il diritto al trattamento economico corrispondente.
Tanto premesso, l'istante lamentava che, nonostante ella avesse continuato a svolgere le stesse mansioni, l non si è mai conformata al “decisum”, omettendo di corrisponderle Controparte_1 quanto a lei spettante in ragione del livello Ds riconosciutole con sentenza passata in giudicato tanto che ella si era rivolta al Tribunale con ricorso monitorio, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3620/2009 per il pagamento delle spettanze relative al periodo compreso tra marzo 2002 e aprile
2008; di non aver ricevuto, invece, il pagamento delle spettanze retributive comparate alla categoria
D Super, giudizialmente riconosciuta, per il periodo compreso tra gennaio 2008 e aprile 2018.
Tanto premesso, la ricorrente formulava le seguenti richieste conclusive: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere retribuita per il periodo compreso tra il gennaio 2008 e l'aprile 2018, secondo il trattamento economico che spetta al dipendente inquadrato nella categoria professionale
D, livello Super del CCNL Comparto Sanità; 2) Per l'effetto condannare, l Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della dott.ssa delle
[...] Parte_1 differenze retributive maturate dal gennaio 2008 all'aprile 2018 per una somma pari a Euro
38.199,76, ovvero per la diversa somma ritenuta di giustizia;
Con espressa riserva di richiedere in separato giudizio il risarcimento da mancata contribuzione”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l che Controparte_4 contestava la fondatezza della domanda, evidenziando come le sentenze passate in giudicato -in
2 esecuzione delle quali l aveva provveduto ai pagamenti richiesti- non potessero essere CP_1 invocate a fondamento dell'istanza in esame, essendo intervenuto un mutamento delle condizioni di fatto. In particolare, l'odierna appellata deduceva che, a seguito dell'insediamento della nuova
Direzione Aziendale, il nuovo Direttore Generale p.t. aveva adottato, con deliberazione n. 318 del
02.08.2006, come è espressamente previsto dall'art. 3 comma 1 quater del d.lgs 229/99 e s.m.i., il nuovo Atto Aziendale, nell'ambito del quale non viene riconfermata la sussistenza del prefato
Dipartimento di Qualità e di conseguenza, quindi, la organizzazione delle strutture ed articolazioni autonome ad esso afferenti vengono del tutto caducate: quindi la ricorrente, pure restando confermata l'assegnazione al medesimo ufficio, non avrebbe potuto più svolgere funzioni di coordinamento, attesa la non autonomia dello stesso, bensì esclusivamente compiti istituzionalmente ricompresi nel profilo di appartenenza, dal momento che in virtù del nuovo assetto organizzativo l aveva avuto un assetto ed un'autonomia differenti. L , quindi, chiedeva che fosse Pt_2 CP_1 disposto il rigetto della domanda.
All'esito della trattazione del procedimento, il Tribunale di Napoli, senza ulteriori approfondimenti istruttori, respingeva la domanda per difetto di prova degli elementi costitutivi rappresentati dall'effettivo espletamento di mansioni corrispondenti al livello DS. In particolare, il primo giudice evidenziava come non potessero essere invocati gli effetti del giudicato intervenuto tra le parti, in quanto la pronuncia si era limitata a riscontrare che aveva svolto mansioni Parte_1 corrispondenti al profilo di Collaboratore Tecnico Professionale D Super del CCNL di categoria per un periodo di tempo preciso e precedente rispetto a quello oggetto di causa, sicchè -non essendo stato riconosciuto il diritto al superiore inquadramento, secondo le previsioni in materia di pubblico impiego privatizzato- il giudicato non poteva essere invocato “sic et simpliciter” a fondamento della domanda.
Con ricorso depositato il 2.05.2023 ha proposto appello avverso tale pronuncia Parte_1 lamentandone l'erroneità per non aver tenuto conto delle precise allegazioni difensive;
della mancata contestazione da parte dell e della formulazione di istanze istruttorie ingiustamente disattese. CP_1
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio l appellata CP_1 che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione -da ultimo- dell'udienza del giorno 30.01.2025. Infine, trattenuta la causa in riserva, all'esito della camera di consiglio è stata definita nei termini di seguito espressi.
&&&&
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere respinto.
Occorre premettere che l'oggetto della domanda proposta dall'odierna appellante, , Parte_1 ha ad oggetto la corresponsione delle differenze retributive maturate in ragione dell'espletamento di
3 mansioni inquadrabili nel livello D Super del CCNL di categoria nel periodo compreso tra Gennaio
2008 ad Aprile 2018.
L'odierna appellante ha invocato gli effetti del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n.
8199/2008 che, in riferimento al precedente periodo, così statuiva: “accoglie ricorso e per l'effetto dichiara che la ricorrente ha svolto a decorrere dall'11-03-02 e sino all'attualità mansioni corrispondenti al profilo di Collaboratore tecnico professionale esperto – sociologo- categoria DS e condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive esistenti tra il suo attuale inquadramento e livello economico e quello relativo al profilo sopra indicato”.
Al riguardo va premesso che non è pertinente ai fini di causa il richiamo al consolidato principio per cui l'accertamento di un fatto idoneo a produrre determinati "effetti destinati a durare nel tempo" si estende alla "configurazione del rapporto" e "continua ad esplicare i suoi effetti", a situazione normativa e fattuale immutata, sul predetto rapporto (v. Cass. S.U. n. 383/1999 nonché Cass. n.
7577/2003, n. 15493/2015 e n. 20765/2018)
Tale principio originario è in sé pacifico ed è stato successivamente ancora meglio precisato nel senso che l'effetto di giudicato riguarda le obbligazioni periodiche che costituiscono il contenuto del rapporto accertato dal precedente giudicato, sulle quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro (v. Cass. n.
15493/2015 e n. 20765/2018 cit.). Tuttavia, nel pubblico impiego privatizzato, com'è noto, lo svolgimento di mansioni superiori non può comportare l'acquisizione delle corrispondenti qualifiche
(art. 52, comma 1, seconda parte, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e precedentemente art. 25 del D.Lgs. n.
29 del 1993, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998) ma solo il diritto alle maggiori retribuzioni per il corrispondente periodo.
Ne deriva che in tale ambito lo svolgimento di mansioni superiori non comporta la maturazione di
"effetti destinati a durare nel tempo", né esso è fonte di una stabile modificazione alla configurazione del rapporto di durata quale preesistente tra le parti;
viceversa, il lavoratore è pienamente onerato, per i vari periodi di tempo azionati separatamente in giudizio, dell'allegazione e dimostrazione del riprodursi dei fatti costitutivi del diritto alle retribuzioni superiori senza che da questo punto di vista in suo favore possano operare, rispetto a periodi successivi, gli effetti giuridici di un pregresso giudicato relativo a periodi antecedenti;
solo una volta accertati tali fatti costitutivi, purché anche il regime giuridico sia rimasto invariato, il precedente giudicato può avere effetto quanto alla qualificazione giuridica dell'accaduto come esercizio di mansioni superiori (v. Cass. n. 18901 del 15.07.2019 richiamata dal giudice di prime cure).
Tanto chiarito in termini generali, nella specie la sentenza n. 8199/2008, pacificamente passata in giudicato, ha fondato l'accoglimento della domanda di differenze retributive proposta da Pt_1
in relazione al precedente periodo sulla valorizzazione delle risultanze dell'istruttoria espletata
[...]
4 in seno a quel giudizio, che - secondo la valutazione compiuta dal Tribunale e cristallizzatasi nel citato giudicato - avrebbe confermato l'autonomia organizzativa e decisionale della ricorrente tenendo conto -peraltro- di due atti deliberativi di carattere temporaneo, come ben evincibile dal tenore letterale della delibera n. 154 del 28.02.2002 (con la quale veniva assegnata a , in via Parte_1 provvisoria, la responsabilità dell ) e della delibera n. 32 del 15.01.2004 Controparte_5
(avente lo stesso carattere provvisorio).
Di contro, l'evoluzione successiva del rapporto quale risultante dalla documentazione, non ha affatto confermato che abbia continuato a svolgere le sue mansioni, anche nel periodo Parte_1 oggetto di causa, con le medesime caratteristiche di autonomia decisionale valorizzate dal suddetto giudicato.
In primo luogo, infatti, è intervenuta la Delibera n. 136 del 20.04.2004 in cui, a seguito di concorso,
l'appellante veniva inquadrata come Collaboratore tecnico professionale-sociologo- categoria D (cfr. punto n. 6 del ricorso introduttivo del giudizio): tale circostanza evidenzia che a seguito di regolare concorso la riceveva un inquadramento diverso da quello rivendicato in questa sede. Pt_1
A ciò si aggiunga che, secondo quanto dedotto dall'Azienda appellata, con deliberazione n. 318 del
02.08.2006, come è espressamente previsto dall'art. 3 comma 1 quater del d.lgs 229/99 e s.m.i., veniva adottato il nuovo Atto Aziendale, nell'ambito del quale non veniva riconfermata la sussistenza del prefato Dipartimento di Qualità e di conseguenza non veniva confermato l'incarico di carattere provvisorio assegnato alla ricorrente.
A fronte di tale specifica deduzione, le prove orali articolate in ricorso non appaiono ammissibili e rilevanti perché vertenti su circostanze attinenti ad un periodo precedente. Peraltro, i capitoli di prova risultano generici e del tutto inidonei a fondare la domanda di condanna coltivata in questa sede facendo peraltro seguito ad allegazioni difensive prive di riferimenti alle categorie oggetto di esame
(quella di appartenenza e quella rivendicata a fini retributivi) sì da impedire quella valutazione trifasica che costituisce il presupposto di ogni tipo di pronuncia in materia di rivendicazione di differenze retributive derivanti dall'espletamento di mansioni superiori.
In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello dev'essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Data la peculiarità ermeneutica della questione affrontata, foriera di pronunce di segno difforme in seno alla giurisprudenza di merito, si stimano sussistenti le condizioni idonee a legittimare l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
In ragione dell'esito del giudizio occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l'esazione dell'importo supplementare a titolo di contributo unificato.
5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 2 maggio 2023 così provvede: Parte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr
115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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